Obblighi del Comodante. Il Comodante si impegna a: consentire senza turbative al Comodatario lo svolgimento regolare delle attività del Centro per l’Impiego; produrre la certificazione prevista dalla Legge n°46/90 e dalla Legge n° 13/89 e sollevare, comunque, per quanto possa occorrere il Comodatario da qualsiasi responsabilità per fatti riconducibili ad omissioni in materia; provvedere a propria cura agli eventuali adeguamenti degli impianti alle leggi vigenti configurabili come manutenzione straordinaria; sostenere le spese per lavori di straordinaria manutenzione inerenti l’immobile e gli oneri per gli interventi conservativi, non di minuta ordinarietà, riferiti a componenti impiantistiche ed edilizie, richiesti per garantire al Comodatario il pieno godimento degli ambienti locati, in conformità alla destinazione dedotta in contratto, fermo restando l’applicazione dell’art.1808 c.c., secondo comma; comunicare tempestivamente e per iscritto al Comodatario l’eventuale riscontrata necessità di interventi di manutenzione straordinaria, specialmente qualora rivestano carattere di urgenza; sostenere gli oneri assicurativi dell’immobile per eventi calamitosi, integrità statica e, in generale, per tutto quanto riguarda la sicurezza del fabbricato dal punto di vista costruttivo, impiantistico e dell’accessibilità; comunicare al Comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto.
Obblighi del Comodante a. Il comodante dovrà dichiarare: .di aver preso visione di quanto previsto dal presente regolamento; .di aver preso visione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx /Reparti e Dipartimenti/Direzione Amministrativa /U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione e Sicurezza Antincendio) del “Documento Informativo sui rischi”; .di essere consapevole che l’accettazione del bene in comodato da parte dell’A.O.R.N. A. Xxxxxxxxxx non sottintende alcun impegno o promessa della medesima a farne acquisto, presente o futuro; .di occuparsi a proprie spese della formazione del personale dell’Azienda Ospedaliera affinché lo stesso possa adoperare in modo corretto sul bene oggetto del comodato; .di garantire le coperture assicurative necessarie per la tutela del bene, di terzi e dell’Azienda Ospedaliera; .di tenere indenne l’Azienda Ospedaliera ed il suo personale da ogni eventuale pretesa o richiesta e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche derivante dall’uso del bene o anche laddove le coperture assicurative non siano adeguate e/o operanti. L’Azienda Ospedaliera comandataria non sarà pertanto responsabile dei danni ai propri dipendenti, a terzi, nonché di sottrazione, perdita, deterioramento del bene o di qualsiasi altro evento, compresi danneggiamento e distruzione, patito dal bene in comodato; .che il bene fornito è conforme alla normativa vigente a livello europeo e nazionale in materia di sicurezza e che quindi non comporta pericolo alcun per gli operatori e per i pazienti; .di garantire l’esecuzione e le spese d’assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi eventuali applicativi Software (così come previsto dal successivo art.5.3); .di limitare la presenza di proprio personale all’interno dell’Azienda Ospedaliera al solo tempo strettamente necessario ad espletare il proprio ruolo e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Responsabile dell’U.O.C. destinataria del bene; .di fornire al personale interessato eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) ritenuti necessari per l’utilizzo in sicurezza del bene e installare specifica cartellonistica e segnaletica di sicurezza, ove necessario, senza oneri per l’Azienda Ospedaliera e secondo le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché occuparsi del corretto posizionamento del bene affinché non ostruisca le vie di fuga e le uscite di emergenza, nel rispetto del posizionamento dei presidi antincendio; .di verificare che i beni in comodato non richiedano particolar...
Obblighi del Comodante. Il Comodante si impegna a: • consentire senza turbative al Comodatario lo svolgimento regolare delle attività delle associazioni; • comunicare tempestivamente e per iscritto al Comodatario l’eventuale riscontrata necessità di interventi di manutenzione straordinaria, specialmente qualora rivestano carattere di urgenza; • comunicare al Comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto; • provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali i cui costi non siano normalmente spendibili dal comodatario per potersi servire dell’immobile ed al contempo possano configurarsi quale corrispettivo per il godimento dello stesso. Il Comodatario si impegna a:
Obblighi del Comodante. 3.1 Il Comodante si obbliga a prendere preliminarmente visione dei locali ove verranno ubicate le attrezzature ed a segnalare al Comodatario le eventuali esigenze edilizie ed impiantistiche.
Obblighi del Comodante. Il Comune di Carloforte è individuato quale unico soggetto attuatore dell'intervento. Nell’attuazione dell’intervento, il Comune di Carloforte è tenuto a:
Obblighi del Comodante. Il Comune si obbliga: • a consegnare i locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di urbanistica, in buono stato manutentivo, impegnandosi a garantire il godimento per la durata del presente contratto, salva la facoltà di recesso previsto dall’art.2. La manutenzione straordinaria compete al Comune, nei limiti e secondo le modalità previste dal codice Civile.
Obblighi del Comodante. 1. Il comodante concede in comodato d’uso gratuito il mezzo per un periodo minimo di n. 4 anni rinnovabili agli stessi patti e condizioni, a discrezione dell’amministrazione comunale.
Obblighi del Comodante. Il Comodante ha l'obbligo di consentire al Comodatario l'integrale e pacifico godimento del Bene. Il Comodante non può chiedere in restituzione la cosa comodata per tutta la durata del contratto e ha il dovere di astenersi da ogni molestia che turbi il Comodatario nell'uso del Bene. Il Comodante, qualora ne sia a conoscenza, deve comunicare al Comodatario i vizi del Bene che siano tali da recargli danno nel suo uso. L'obbligo sussiste anche se la conoscenza del vizio sia sopravvenuta alla consegna. Il Comodante è tenuto al risarcimento dei danni provocati dal Bene qualora, pur conoscendo i vizi, non abbia avvertito il Comodatario. Qualora il Bene dovesse presentare vizi, già esistenti al momento della consegna e/o sopravvenuti, il Comodante è tenuto all'eliminazione immediata degli stessi. Se ciò non dovesse risultare possibile senza eliminare o diminuire l'integrale godimento del Bene, il Comodatario avrà facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto. In ogni caso il Comodatario è esonerato e manlevato da ogni responsabilità per i danni che allo stesso o a terzi potessero derivare da fatto, omissione e colpa del Comodante o, comunque, per difetti o vizi strumentali e/o funzionali o di altro tipo inerenti al Bene o per non essere lo stesso conforme alle norme vigenti che lo riguardano. Il Comodante garantisce che il bene oggetto di comodato è in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione, essendo conforme a tutte le normative ed i regolamenti nazionali e comunitari applicabili. Il Comodante assicura altresì che il fabbricante è l’unico responsabile dell'apposizione della marcatura CE sul Dispositivo, ai sensi del D. Lgs. n. 46/1997 e successive modifiche ed integrazioni nonché della Direttiva CEE 93/42 e 2007/47/CE relativa ai dispositivi medici. Il Comodante concede in uso il prodotto, fornendo tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per l'uso corretto e sicuro.
Obblighi del Comodante. Il Comune si obbliga a consegnare l’immobile nello stato di fatto, in regola con le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e conformità impiantistica, in buono stato manutentivo, impegnandosi a garantire il godimento per la durata e le finalità del presente contratto di comodato d’uso, salva la facoltà di recesso previsto dall’art. 2 comma 3;
Obblighi del Comodante. Il Comune si obbliga: • a consegnare i locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e conformità impiantistica, in buono stato manutentivo, impegnandosi a garantire il godimento per la durata del presente contratto, salva la facoltà di recesso previsto dall’art.2. A tal Fine si allega il certificato di agibilità dei locali oggetto del comodato (Allegato C); La manutenzione straordinaria compete al Comune, nei limiti e secondo le modalità previste dal codice Civile. Il Comune rimborserà ad ATS Sardegna le eventuali spese per manutenzione straordinaria, necessarie ed urgenti, da questa sostenute per la conservazione dei locali.