Obblighi del Comodante Clausole campione

Obblighi del Comodante. Il Comodante si impegna a:  consentire senza turbative al Comodatario lo svolgimento regolare delle attività del Centro per l’Impiego;  produrre la certificazione prevista dalla Legge n°46/90 e dalla Legge n° 13/89 e sollevare, comunque, per quanto possa occorrere il Comodatario da qualsiasi responsabilità per fatti riconducibili ad omissioni in materia;  provvedere a propria cura agli eventuali adeguamenti degli impianti alle leggi vigenti configurabili come manutenzione straordinaria;  sostenere le spese per lavori di straordinaria manutenzione inerenti l’immobile e gli oneri per gli interventi conservativi, non di minuta ordinarietà, riferiti a componenti impiantistiche ed edilizie, richiesti per garantire al Comodatario il pieno godimento degli ambienti locati, in conformità alla destinazione dedotta in contratto, fermo restando l’applicazione dell’art.1808 c.c., secondo comma;  comunicare tempestivamente e per iscritto al Comodatario l’eventuale riscontrata necessità di interventi di manutenzione straordinaria, specialmente qualora rivestano carattere di urgenza;  sostenere gli oneri assicurativi dell’immobile per eventi calamitosi, integrità statica e, in generale, per tutto quanto riguarda la sicurezza del fabbricato dal punto di vista costruttivo, impiantistico e dell’accessibilità;  comunicare al Comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto.
Obblighi del Comodante. Il Comodante si impegna a: • consentire senza turbative al Comodatario lo svolgimento regolare delle attività delle associazioni; • comunicare tempestivamente e per iscritto al Comodatario l’eventuale riscontrata necessità di interventi di manutenzione straordinaria, specialmente qualora rivestano carattere di urgenza; • comunicare al Comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto; • provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali i cui costi non siano normalmente spendibili dal comodatario per potersi servire dell’immobile ed al contempo possano configurarsi quale corrispettivo per il godimento dello stesso. Il Comodatario si impegna a:
Obblighi del Comodante. Il comodante dichiara: - di aver preso visione di quanto previsto dal regolamento per l’acquisizione di beni concessi in comodato d’uso e per l’autorizzazione all’ingresso di apparecchiature/attrezzature a titolo di visione o prova dell’AORN A. Cardarelli; - di aver preso visione del “Documento Informativo sui rischi” dell’A.O.R.N. A. Cardarelli; - di essere consapevole che l’accettazione del bene concesso in comodato da parte dell’A.O.R.N. A. Cardarelli non sottintende alcun impegno o promessa della medesima a farne acquisto, presente o futuro; - di occuparsi a proprie spese della formazione del personale dell’Azienda Ospedaliera affinché lo stesso possa adoperare in modo corretto sul bene oggetto del comodato; - di garantire le coperture assicurative necessarie per la tutela del bene, di terzi e dell’Azienda Ospedaliera; - di tenere indenne l’Azienda Ospedaliera ed il suo personale da ogni eventuale pretesa o richiesta e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche derivante dall’uso del bene o anche laddove le coperture assicurative non siano adeguate e/o operanti. L’Azienda Ospedaliera comandataria non sarà pertanto responsabile dei danni ai propri dipendenti, a terzi, nonché di sottrazione, perdita, deterioramento del bene o di qualsiasi altro evento, compresi danneggiamento e distruzione, patito dal bene in comodato; - che il bene fornito è conforme alla normativa vigente a livello europeo e nazionale in materia di sicurezza e che quindi non comporta pericolo alcun per gli operatori e per i pazienti; - di garantire l’esecuzione e le spese d’assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi eventuali applicativi Software; - di limitare la presenza di proprio personale all’interno dell’Azienda Ospedaliera al solo tempo strettamente necessario ad espletare il proprio ruolo e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Responsabile dell’U.O.C. destinataria del bene; - di fornire al personale interessato eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) ritenuti necessari per l’utilizzo in sicurezza del dispositivo e installare specifica cartellonistica e segnaletica di sicurezza, ove necessario, senza oneri per l’Azienda Ospedaliera e secondo le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché al corretto posizionamento del dispositivo affinché non ostruisca le vie di fuga e le uscite di emergenza, nel rispetto del posizionamento dei presidi antincendio; - di verificare che i dispositivi in comodato ...
Obblighi del Comodante. Il Comune di Carloforte è individuato quale unico soggetto attuatore dell'intervento. Nell’attuazione dell’intervento, il Comune di Carloforte è tenuto a:
Obblighi del Comodante. 3.1 Il Comodante si obbliga a prendere preliminarmente visione dei locali ove verranno ubicate le attrezzature ed a segnalare al Comodatario le eventuali esigenze edilizie ed impiantistiche.
Obblighi del Comodante. Il Comune si obbliga: • a consegnare i locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di urbanistica, in buono stato manutentivo, impegnandosi a garantire il godimento per la durata del presente contratto, salva la facoltà di recesso previsto dall’art.2. La manutenzione straordinaria compete al Comune, nei limiti e secondo le modalità previste dal codice Civile.
Obblighi del Comodante. Il Comune si obbliga: • a consegnare i locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e conformità impiantistica, in buono stato manutentivo, impegnandosi a garantire il godimento per la durata del presente contratto, salva la facoltà di recesso previsto dall’art.2. A tal Fine si allega il certificato di agibilità dei locali oggetto del comodato (Allegato C); La manutenzione straordinaria compete al Comune, nei limiti e secondo le modalità previste dal codice Civile. Il Comune rimborserà ad ATS Sardegna le eventuali spese per manutenzione straordinaria, necessarie ed urgenti, da questa sostenute per la conservazione dei locali.
Obblighi del Comodante. Il Comodante ha l'obbligo di consentire al Comodatario l'integrale e pacifico godimento del Bene. Il Comodante non può chiedere in restituzione la cosa comodata per tutta la durata del contratto e ha il dovere di astenersi da ogni molestia che turbi il Comodatario nell'uso del Bene. Il Comodante, qualora ne sia a conoscenza, deve comunicare al Comodatario i vizi del Bene che siano tali da recargli danno nel suo uso. L'obbligo sussiste anche se la conoscenza del vizio sia sopravvenuta alla consegna. Il Comodante è tenuto al risarcimento dei danni provocati dal Bene qualora, pur conoscendo i vizi, non abbia avvertito il Comodatario. Qualora il Bene dovesse presentare vizi, già esistenti al momento della consegna e/o sopravvenuti, il Comodante è tenuto all'eliminazione immediata degli stessi. Se ciò non dovesse risultare possibile senza eliminare o diminuire l'integrale godimento del Bene, il Comodatario avrà facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto. In ogni caso il Comodatario è esonerato e manlevato da ogni responsabilità per i danni che allo stesso o a terzi potessero derivare da fatto, omissione e colpa del Comodante o, comunque, per difetti o vizi strumentali e/o funzionali o di altro tipo inerenti al Bene o per non essere lo stesso conforme alle norme vigenti che lo riguardano. Il Comodante garantisce che il bene oggetto di comodato è in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione, essendo conforme a tutte le normative ed i regolamenti nazionali e comunitari applicabili. Il Comodante assicura altresì che il fabbricante è l’unico responsabile dell'apposizione della marcatura CE sul Dispositivo, ai sensi del D. Lgs. n. 46/1997 e successive modifiche ed integrazioni nonché della Direttiva CEE 93/42 e 2007/47/CE relativa ai dispositivi medici. Il Comodante concede in uso il prodotto, fornendo tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per l'uso corretto e sicuro.
Obblighi del Comodante. Il comodante si impegna a consegnare al comodatario i beni come previsto dall’art. 1 del presente atto. Il comodante assume, inoltre, l’obbligo di provvedere alla manutenzione dei dispositivi provvedendo all’eventuale sostituzione della postazione, se ritenuto necessario, per garantire la continuità nella rilevazione. In caso di furto o smarrimento si impegna a provvedere alla sostituzione del bene, tenuto conto di quanto previsto all’art. 2 del presente contratto.
Obblighi del Comodante. 1. Il comodante concede in comodato d’uso gratuito il mezzo per un periodo minimo di n. 4 anni rinnovabili agli stessi patti e condizioni, a discrezione dell’amministrazione comunale.