Obblighi del Comodante. Il Comodante si impegna a: consentire senza turbative al Comodatario lo svolgimento regolare delle attività del Centro per l’Impiego; produrre la certificazione prevista dalla Legge n°46/90 e dalla Legge n° 13/89 e sollevare, comunque, per quanto possa occorrere il Comodatario da qualsiasi responsabilità per fatti riconducibili ad omissioni in materia; provvedere a propria cura agli eventuali adeguamenti degli impianti alle leggi vigenti configurabili come manutenzione straordinaria; sostenere le spese per lavori di straordinaria manutenzione inerenti l’immobile e gli oneri per gli interventi conservativi, non di minuta ordinarietà, riferiti a componenti impiantistiche ed edilizie, richiesti per garantire al Comodatario il pieno godimento degli ambienti locati, in conformità alla destinazione dedotta in contratto, fermo restando l’applicazione dell’art.1808 c.c., secondo comma; comunicare tempestivamente e per iscritto al Comodatario l’eventuale riscontrata necessità di interventi di manutenzione straordinaria, specialmente qualora rivestano carattere di urgenza; sostenere gli oneri assicurativi dell’immobile per eventi calamitosi, integrità statica e, in generale, per tutto quanto riguarda la sicurezza del fabbricato dal punto di vista costruttivo, impiantistico e dell’accessibilità; comunicare al Comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto.
Obblighi del Comodante. Il Comune si obbliga: • a consegnare i locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e conformità impiantistica, in buono stato manutentivo, impegnandosi a garantire il godimento per la durata del presente contratto, salva la facoltà di recesso previsto dall’art.2.
Obblighi del Comodante. Il Comune di Carloforte è individuato quale unico soggetto attuatore dell'intervento. Nell’attuazione dell’intervento, il Comune di Carloforte è tenuto a:
a) provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come previsto dall’art.5 della L.241/1990 e xx.xx. e ii. e dall'Art.31 delD.Lgs.50/2016, le cui funzioni e compiti sono definiti dalle suddette norme.
b) assumere tutte le responsabilità di stazione appaltante nel rispetto dellanormativa comunitaria, nazionale e regionale, e in materia di appalti pubblici,ambiente, pari opportunità con particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii. in materia di contratti pubblici;
c) assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto oimprevedibile per la quota eccedente il cofinanziamento, senza procedere adalcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento;
d) realizzare l’intervento nei tempi previsti nel cronoprogramma procedurale allegato al Documento di Indirizzi alla Progettazione;
e) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a criticità, errori oomissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del cofinanziamento,nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile penale oamministrativo che dovessero interessare l'intervento cofinanziato;;
f) acquisire dalle Amministrazioni interessate, ove d’obbligo e prima dipubblicare la gara di appalto, i nulla osta, le autorizzazioni, le concessioni e ipermessi necessari per eseguire i lavori; Il Comune di Carloforte si obbliga inoltre: • a far redigere, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’accatastamento ed il frazionamento dell'area; • ad avviare, entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, le procedure per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori ai sensidel Dlgs 50/2016; • a stipulare i contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, telefono ed eventuali altri impianti a servizio dell’area e a farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della concessione.
Obblighi del Comodante. 3.1 Il Comodante si obbliga a prendere preliminarmente visione dei locali ove verranno ubicate le attrezzature ed a segnalare al Comodatario le eventuali esigenze edilizie ed impiantistiche.
3.2 L’apparecchiatura sarà collaudata dal Servizio Ingegneria Clinica del Comodatario prima del suo utilizzo. Il Comodante, pertanto, dovrà preventivamente concordare consegna ed installazione con il citato Servizio.
3.3 L’apparecchiatura sarà corredata dalla ordinaria documentazione: manuale d’uso in italiano, dichiarazione CE, altre eventuali dichiarazioni di conformità a norme tecniche.
3.4 Gli interventi di manutenzione preventiva o correttiva occorrenti saranno a totale carico del Comodante per tutta la durata del contratto di comodato, eccetto i danni dovuti ad uso improprio, negligenza o dolo.
Obblighi del Comodante. Il Comune di Carloforte è individuato quale unico soggetto attuatore dell'intervento. Nell’attuazione dell’intervento, il Comune di Carloforte è tenuto a:
a) provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come previsto dall’art.5 della L.241/1990 e xx.xx. e ii. e dall'Art.31 del D.Lgs.50/2016, le cui funzioni e compiti sono definiti dalle suddette norme.
b) assumere tutte le responsabilità di stazione appaltante nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e in materia di appalti pubblici, ambiente, pari opportunità con particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii. in materia di contratti pubblici;
c) assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile per la quota eccedente il cofinanziamento, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento.
d) realizzare l’intervento nei tempi previsti nel cronoprogramma procedurale allegato al Documento di Indirizzi alla Progettazione;
e) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a criticità, errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del cofinanziamento, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile penale o amministrativo che dovessero interessare l'intervento cofinanziato;
f) non modificare la destinazione d’uso dell'area in cui ricade l'intervento per l'intera durata del comodato;
g) acquisire dalle Amministrazioni interessate, ove d’obbligo e prima di pubblicare la gara di appalto, i nulla osta, le autorizzazioni, le concessioni e i permessi necessari per eseguire i lavori; Il Comune di Carloforte si obbliga inoltre: • a far redigere, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’accatastamento ed il frazionamento dell'area; • ad avviare, entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, le procedure per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori ai sensi del Dlgs 50/2016;
Obblighi del Comodante consentire senza turbative al Comodatario lo svolgimento regolare delle attività del Centro per l’Impiego; • comunicare tempestivamente e per iscritto al Comodatario l’eventuale riscontrata necessità di interventi di manutenzione straordinaria, specialmente qualora rivestano carattere di urgenza; • comunicare al Comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto; • provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali i cui costi non siano normalmente spendibili dal comodatario per potersi servire dell’immobile ed al contempo possano configurarsi quale corrispettivo per il godimento dello stesso. Il Comodatario si impegna a:
Obblighi del Comodante. Il Comodante si impegna a: • consentire senza turbative al Comodatario lo svolgimento regolare delle proprie attività; • comunicare al Comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto; • provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali i cui costi non siano normalmente spendibili dal comodatario per potersi servire dell’immobile ed al contempo possano configurarsi quale corrispettivo per il godimento dello stesso. Il Comodatario si impegna a:
Obblighi del Comodante. Il Comune si obbliga a consegnare l’immobile nello stato di fatto, in regola con le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e conformità impiantistica, in buono stato manutentivo, impegnandosi a garantire il godimento per la durata e le finalità del presente contratto di comodato d’uso, salva la facoltà di recesso previsto dall’art. 2 comma 3;
Obblighi del Comodante. L’Ente consegna i locali idonei all’uso pattuito, in regola con le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e di conformità impiantistica, in buono stato manutentivo, impegnandosi a garantirne il godimento per la durata del presente contratto, salvo la facoltà di recesso previsto al precedente art. 2. La manutenzione straordinaria compete all’Ente, nei limiti e secondo le modalità previste dal codice civile. L’Ente rimborserà all’USL le eventuali spese per manutenzione straordinaria, necessarie ed urgenti, da questa sostenute per la conservazione dei locali, ai sensi dell’art. 1808 c.c.. L’Ente potrà concedere l’uso dei medesimi locali oggetto del presente contratto a soggetti terzi, previo accordo scritto della Comodataria circa le fasce orarie e le modalità di utilizzo. I locali oggetto del presente contratto sono assicurati contro incendi e calamità dall’USL, ogni altra forma assicurativa spetta all’Ente.
Obblighi del Comodante. 1. Il comodante concede in comodato d’uso gratuito il mezzo per un periodo minimo di n. 4 anni rinnovabili agli stessi patti e condizioni, a discrezione dell’amministrazione comunale.
2. Qualora l’Ente opti per il rinnovo del presente contratto per ulteriori n. 4 anni il Comodante è tenuto a sostituire il mezzo in comodato con altro mezzo, nuovo, aventi identiche caratteristiche (o migliori).
3. E’ concesso il diritto di riscatto in favore dell’Ente beneficiario, al termine dell’eventuale periodo di otto anni sull’ultimo mezzo detenuto in possesso.
4. Il pagamento della tassa di possesso annuale, degli oneri e tasse connesse alla circolazione del veicolo, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per Legge (Responsabilità civile con i massimali previsti per legge), della polizza infortuni conducente, dell’assicurazione KASKO, della copertura furto incendio, atti vandalici e naturali, dei tagliandi di manutenzione previsti dalla casa madre con cadenza almeno annuale sono a carico del comodante.
5. Sono analogamente a carico del comodante la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, la sostituzione degli pneumatici quando necessario e nel rispetto del vigente codice della strada.
6. Il comodante si impegna a consegnare il tagliando di assicurazione e copia del contratto assicurativo, congiuntamente all’autoveicolo e ad ogni successiva scadenza.
7. La raccolta delle proposte pubblicitarie è svolta in proprio dal Comodante. Il Comune di Modugno resta estraneo al rapporto intercorrente tra sponsor e soggetto pubblicizzato con espresso esonero di qualsivoglia responsabilità derivante dalla sottoscrizione del contratto pubblicitario stesso.
8. E’ fatto espresso divieto al comodante di locare spazi pubblicitari per messaggi contrari all’ordine pubblico, al buon costume o con contenuti politici o lesivi della libertà e della dignità delle persone. Eventuali messaggi di siffatta tipologia, affissi sul mezzo, in violazione della presente norma, saranno rimossi a cura e spese del Comodante entro giorni 7 (sette) dalla richiesta dell’Ente comodatario.
9. Il mezzo comodato dovrà essere consegnato in condizioni tali da garantire il pedissequo rispetto delle prescrizioni imposte dal codice della strada.
10. Il comodante si obbliga nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostituire l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente comma e a solo titolo esemplificativo si intende perimento del’autoveic...