Contract
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DEL MAROCCO, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la
Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio, in appresso denominati "Stati membri" e LA COMUNITA' EUROPEA,
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
- in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e IL REGNO DEL MAROCCO,
in appresso denominata "Marocco", dall'altra,
CONSIDERANDO le relazioni di prossimita' e di interdipendenza esistenti fra la Comunita', i suoi Stati membri e il Regno Marocco basate su legami storici e valori comuni;
CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e il Marocco desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sulla solidarieta', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;
CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;
CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Marocco e responsabilita' comuni che ne derivano per quanto riguarda la stabilita', la sicurezza e la prosperita' in tutta la regione del Mediterraneo;
CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dal Marocco e dal popolo marocchino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia marocchina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunita' degli Stati democratici;
CONSAPEVOLI, tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo, quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;
DESIDEROSI di conseguire compiutamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e del Marocco;
CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocita' degli interessi, sulle reciproche concessioni, sulla cooperazione e sul dialogo;
DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;
TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire al Marocco un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonche' di sviluppo sociale;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dal Marocco a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) quale risulta dall'Uruguay Round;
DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;
CONVINTI che il presente accordo definisce un quadro propizio allo sviluppo di un partenariato basato sull'iniziativa privata, scelta storica condivisa dalla Comunita' e dal Regno del Marocco, e che crea un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e relative agli investimenti, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo;
- stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
- sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperita' del Marocco e del popolo marocchino;
- incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra il Marocco e i paesi della regione;
- promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario. ARTICOLO 2
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo quali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ispira le politiche interne e internazionali della Comunita' e del Marocco e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
TITOLO I
DIALOGO POLITICO ARTICOLO 3
1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le Parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiranno alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse;
b) permettere e ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;
c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb;
d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.
ARTICOLO 4
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti e, piu' in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.
ARTICOLO 5
Il dialogo politico si svolgera' a scadenze regolari e ogniqualvolta sara' necessario, in particolare
a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
b) a livello di alti funzionari rappresentanti il Marocco, da una parte, e la Presidenza del Consiglio e la Commissione, dall'altra;
c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalita' che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ARTICOLO 6
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' indicate in appresso e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "GATT".
CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI ARTICOLO 7
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Marocco diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.
ARTICOLO 8
Negli scambi tra la Comunita' e il Marocco non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione
ne' tasse di effetto equivalente. ARTICOLO 9
I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente.
ARTICOLO 10
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 originari del Marocco.
Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem.
Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo, nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.
Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.
3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunita', il Marocco applica all'entrata in vigore del presente accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiori a quelle in vigore il 1 gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco.
Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1 gennaio 1995.
4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunita', il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 3.
Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunita', il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 4.
5. Gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunita' e il Marocco, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati.
6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.
ARTICOLO 11
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati 3, 4, 5 e 6.
2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:
All'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 75% del dazio di base;
Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base;
Due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25% del dazio di base;
Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i residui dazi sono eliminati;
3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 4 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:
Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base;
Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80%
del dazio di base;
Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base;
Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base;
Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;
Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base.
Nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base.
Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base;
Undici anni dopo l'entrata i vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base;
Dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.
4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile alla lista di cui all'allegato 4 puo' essere sottoposto a revisione di comune accordo, tra le Parti a opera del Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato non ha preso alcuna decisione entro trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dal Marocco, quest'ultima puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunita' il 1 gennaio 1995.
6. Qualora successivamente al 1 gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione.
7. Marocco comunica alla Comunita' i suoi dazi di base.
ARTICOLO 12
1. Il Marocco si impegna ad eliminare, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi di riferimento applicati il 1 luglio 1995 ai prodotti di cui all'allegato 5.
Per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi di abbigliamento cui si applicano detti prezzi di riferimento, i prezzi di riferimento sono progressivamente eliminati nel corso di un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Il ritmo dell'eliminazione dei suddetti prezzi di riferimento assicura una preferenza a favore dei prodotti originari della comunita' non inferiore al 25% in relazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes. Qualora tale preferenza non possa essere mantenuta, il Marocco applica una riduzione tariffaria ai prodotti originari della Comunita'. Detta riduzione non puo' essere inferiore al 5% dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente in vigore alla data in cui entra in vigore.
Qualora gli impegni del Marocco nell'ambito del GATT prevedano una scadenza piu' ravvicinata per l'eliminazione dei prezzi di riferimento all'importazione, si applica tale scadenza ravvicinata.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 non si applicano ai prodotti di cui agli elenchi 1 e 2 dell'allegato 6, fatte salve le seguenti disposizioni:
a) per i prodotti di cui all'elenco 1, le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2 si applicano solo a decorrere dal termine del periodo di transizione. Il Consiglio di associazione, tuttavia, puo' renderle applicabili prima di tale data;
b) il regime applicabile ai prodotti degli elenchi 1 e 2 e' riesaminato dal Consiglio di associazione tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
In occasione di tale esame, il Consiglio di associazione definisce il calendario dello smantellamento tariffario per i prodotti di cui all'allegato 6, fatta eccezione per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 630900.
ARTICOLO 13
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
ARTICOLO 14
1. Il Marocco puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali.
I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Marocco ai prodotti originari della Comunita' introdotti, dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni, dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare 15 % del totale delle importazioni dalla comunita' di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.
Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
Il Marocco informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Marocco presenta al Comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il Comitato di associazione puo', a titolo eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare il Marocco a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
CAPITOLO II
PRODOTTI AGRICOLI E PRODOTTI DELLA PESCA ARTICOLO 15
Le disposizioni del presente capitolo si applicano i prodotti originari della Comunita' e del Marocco elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.
ARTICOLO 16
La Comunita' e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci
scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. ARTICOLO 17
1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari del Marocco beneficiano all'importazione nella Comunita' delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2.
2. I prodotti agricoli originari della Comunita' beneficiano all'importazione in Marocco delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.
ARTICOLO 18
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, la Comunita' e il Marocco esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunita' e il Marocco dovranno applicare a decorrere dal 1 gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 16.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonche' della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunita' e il Marocco esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocita', la possibilita' di accordarsi adeguate concessioni.
CAPITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 19
1. Negli scambi tra la Comunita' e il Marocco non e' introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra il Marocco e la Comunita' sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. La Comunita' e il Marocco non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.
ARTICOLO 20
1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e il Marocco possono
modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dal presente accordo.
La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo piu' opportuno, degli interessi di quest'ultima.
2. Qualora la Comunita' o il Marocco, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
3. La modifica del regime istituito dal presente accordo costituira' oggetto, su richiesta dell'altra Parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
ARTICOLO 21
I prodotti originari del Marocco non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli stati membri si applicano reciprocamente.
Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.
ARTICOLO 22
1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
ARTICOLO 23
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In
particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e del Marocco sanciti dal presente accordo.
ARTICOLO 24
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27 del presente accordo.
ARTICOLO 25
Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o
- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la Comunita' o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.
ARTICOLO 26
Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3 comporti:
i) la riesportazione verso un paese terzo: di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi
all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.
ARTICOLO 27
1. Nel caso in cui la Comunita' o il Marocco assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra Parte.
2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), del presente accordo il piu' rapidamente possibile la Comunita' o il Marocco fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione dalla Parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per quanto riguarda l'articolo 24, la Parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate;
b) per quanto riguarda l'articolo 25, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che puo' prendere ogni decisione utile per porvi fine.
Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte;
c) per quanto riguarda l'articolo 26, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione.
Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;
d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunita' o il Marocco puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.
ARTICOLO 28
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e' all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
ARTICOLO 29
La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, e' definita nel protocollo n. 4.
ARTICOLO 30
Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci. TITOLO III
DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI ARTICOLO 31
1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione del presente accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle societa' di una Parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra Parte.
2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo l.
Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita e i rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato "GATS", in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo.
3. Il perseguimento di detto obiettivo costituira' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, il Consiglio di associazione esamina, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il settore dei trasporti marittimi internazionali al fine di raccomandare le misure di liberalizzazione piu' opportune. Il Consiglio di associazione tiene conto dei risultati dei negoziati svolti nell'ambito dei GATS in questo settore dopo la fine dell'Uruguay Round.
ARTICOLO 32
1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi dei GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.
2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica:
a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;
b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegata dall'una o dall'altra Parte al GATS.
TITOLO IV
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
CAPITOLO I
PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALI ARTICOLO 33
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le Parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.
ARTICOLO 34
1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e il Marocco garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco effettuati da societa' costituite secondo la normativa in vigore, nonche' la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi.
2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e il Marocco e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.
ARTICOLO 35
Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o il Marocco abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o il Marocco, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui al GATT e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo monetario Internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o il Marocco, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
CAPITOLO II
CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE ARTICOLO 36
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Marocco:
a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o del Marocco, o in una sua parte sostanziale;
c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonche' delle norme relative agli
aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.
3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.
Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.
4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le Parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dal Marocco sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese e' assimilato alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Nel corso di tale periodo, il Marocco e' autorizzato in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione;
- l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalita' e siano progressivamente ridotti;
- il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacita' in Marocco.
Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica del Marocco, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.
b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:
- il paragrafo 1, lettera c) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla
Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.
6. Se la Comunita' o il Marocco ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e
- tale pratica non e' adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia GATT, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.
7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.
ARTICOLO 37
Gli Stati membri e il Marocco adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Marocco rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
ARTICOLO 38
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunita' e il Marocco in senso contrario agli interessi delle Parti.
La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.
ARTICOLO 39
1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
ARTICOLO 40
1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte del Marocco, delle normative tecniche della Comunita' e delle norme europee relative alla qualita' dei prodotti industriali e agroalimentari, nonche' le procedure di certificazione.
2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.
ARTICOLO 41
1. Le Parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici.
2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
TITOLO V
COOPERAZIONE ECONOMICA ARTICOLO 42
Obiettivi
1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro Cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo.
2. Obiettivo della cooperazione economica e' sostenere l'azione del Marocco per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.
ARTICOLO 43
Ambito di applicazione
1. La cooperazione interessera' in via prioritaria i settori di attivita' in cui sono presenti condizionamenti o difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia marocchina e specialmente degli scambi tra il Marocco e la Comunita'.
2. La cooperazione, inoltre, privilegera' i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia del Marocco e della Comunita', in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3. La cooperazione promuovera' l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine.
4. Della cooperazione costituira' parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.
5. Se del caso, le Parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica.
ARTICOLO 44
Strumenti e modalita'
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due Parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica.
b) scambi di informazioni e comunicazioni;
c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;
d) l'esecuzione di iniziative congiunte;
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.
ARTICOLO 45
Cooperazione regionale
Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le Parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che
riguardi in particolare
a) il commercio intraregionale a livello del Magreb;
b) il settore dell'ambiente;
c) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;
d) la ricerca scientifica e tecnologica;
e) il settore della cultura;
f) le questioni doganali;
g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati.
ARTICOLO 46
Istruzione e formazione
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) definire, gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale;
b) piu' in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale;
c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle Parti al fine di mettere
in comune e scambiare esperienze e risorse. ARTICOLO 47
Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle due Parti, in particolare attraverso:
- l'accesso del Marocco ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi;
- la partecipazione del Marocco alle reti di cooperazione decentrata;
- la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca;
b) consolidare la capacita' di ricerca del Marocco;
c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di know-how;
d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale.
ARTICOLO 48
Ambiente
La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualita', a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo.
Le Parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori:
a) qualita' del suolo e delle acque;
b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti);
c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.
ARTICOLO 49
Cooperazione industriale
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle Parti, anche nel quadro dell'accesso del Marocco a delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata;
b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato marocchini;
c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;
d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale del Marocco attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;
e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti.
ARTICOLO 50
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso:
a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonche' di dispositivi atti a individuare le opportunita' di investimento e a fornire informazioni al riguardo;
b) la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso, attraverso la conclusione, tra il Marocco e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.
ARTICOLO 51
Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformita' Le Parti cooperano al fine di sviluppare:
a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualita' e della valutazione della conformita';
b) l'adeguamento dei laboratori marocchini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformita';
c) le strutture marocchine responsabili della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualita'.
ARTICOLO 52
Ravvicinamento delle legislazioni
Obiettivo della cooperazione e' aiutare il Marocco a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori contemplati dal presente accordo.
ARTICOLO 53
Servizi finanziari
Obiettivo della cooperazione e' favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di:
a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari del Marocco;
b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario del Marocco.
ARTICOLO 54
Agricoltura e pesca
La cooperativa si prefigge i seguenti obiettivi:
a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati;
b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero.
c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura.
ARTICOLO 55
Trasporti
La cooperazione si prefigge:
a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee;
b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunita';
c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, piu' in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;
d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti e degli aeroporti, del traffico marittimo, aereo e delle ferrovie.
ARTICOLO 56
Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione
Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso:
a) Il contesto generale delle telecomunicazioni;
b) la normalizzazione, i collaudi di conformita' e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;
c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI);
d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.
ARTICOLO 57
Energia
Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare:
a) le energie rinnovabili;
b) la promozione del risparmio energetico;
c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due Parti;
d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunita'.
ARTICOLO 58
Turismo
La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda:
a) la gestione degli alberghi e la qualita' delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero;
b) lo sviluppo del marketing;
c) il potenziamento del turismo giovanile.
ARTICOLO 59
Cooperazione nel settore doganale
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare:
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;
b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunita' e del Marocco.
2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciproca esistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
ARTICOLO 60
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione e' finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle Parti e all'impiego dei dati statistici relativi e tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
ARTICOLO 61
Riciclaggio del denaro.
1. Le Parti convengono della necessita' di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF).
ARTICOLO 62
Lotta contro gli stupefacenti
1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) rendere piu' efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti.
2. Le Parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.
Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali collaborazione con il governo del Regno del Marocco e le istanze interessate della comunita' e dei suoi Stati membri.
3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori:
a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti;
b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF),
d) preparazione e attuazione di programmi di sviluppo alternativo delle aree di produzione illecita di piante contenenti principi ad azione stupefacente.
ARTICOLO 63
Le due Parti determinano congiuntamente le modalita' necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente Titolo.
TITOLO VI
COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE Al LAVORATORI
ARTICOLO 64
1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini.
2. Ogni lavoratore marocchino, autorizzato a svolgere un'attivita' professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
3. Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
ARTICOLO 65
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia, di reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennita' in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e prestazioni familiari.
La presente disposizione, tuttavia, non puo' avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo.
2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunita'.
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato Membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilita' e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonche' di invalidita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.
5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
ARTICOLO 66
Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle Parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.
ARTICOLO 67
1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65.
2. Il Consiglio di associazione precisale modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo l.
ARTICOLO 68
Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano il Marocco e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime piu' favorevole per i cittadini marocchini o per i cittadini degli Stati membri.
CAPITOLO II
DIALOGO IN CAMPO SOCIALE ARTICOLO 69
1. Tra le Parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate.
2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalita' attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Marocco e della Comunita' che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:
a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate;
b) all'emigrazione;
c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione e' irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite;
d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parita' di trattamento tra cittadini del Marocco e della Comunita', della reciproca conoscenza delle culture e delle civilta', dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.
ARTICOLO 70
Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalita' di quelli previsti al Titolo I, che puo' anche essere utilizzato come quadro di riferimento.
CAPITOLO III
AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO-SOCIALE ARTICOLO 71
1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse.
Xxxxxxxxx a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:
a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione;
b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione:
c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e speciale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa, politica marocchina;
d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi marocchini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
e) il miglioramento del sistema di protezione sociale;
f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria;
g) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e marocchina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.
ARTICOLO 72
Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.
ARTICOLO 73
Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1-3.
CAPITOLO IV
COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE ARTICOLO 74
1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni gia' svolte, le Parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attivita'.
2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonche' delle attivita' congiunte, le Parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale.
3. Le Parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella comunita' o in uno o piu' stati membri possano essere estesi al Marocco.
TITOLO VII
COOPERAZIONE FINANZIARIA ARTICOLO 75
Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi del presente accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore del Marocco secondo le modalita' e con gli strumenti finanziari
adeguati.
Dette modalita' sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti piu' opportuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai Titoli V e VI del presente accordo sono, piu' in particolare, i seguenti:
- agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
- adeguamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle conseguenze sull'economia marocchina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria;
- misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali. ARTICOLO 76
Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorita' marocchine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunita' studiera' gli strumenti piu' adeguati per sostenere le politiche strutturali del Marocco finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.
ARTICOLO 77
Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti dei problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e il Marocco nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del Titolo V.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI ARTICOLO 78
E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce e livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
ARTICOLO 79
1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo del Regno del Marocco, dall'altra.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Regno del Marocco, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.
ARTICOLO 80
Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni.
Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due Parti. ARTICOLO 81
1. E' istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato la totalita' o una parte delle proprie competenze.
ARTICOLO 82
1. Il Comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante de governo del Regno del Marocco.
In linea di massima, il Comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunita' e in Marocco.
ARTICOLO 83
Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.
Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.
ARTICOLO 84
Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.
ARTICOLO 85
Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari del Regno del Marocco, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e l'istituzione analoga del Regno del Marocco.
ARTICOLO 86
1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale. ARTICOLO 87
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ARTICOLO 88
Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dal Regno del Marocco nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa';
- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti del Regno del Marocco non puo' dar luogo ad
alcuna discriminazione tra i cittadini marocchini o le loro societa'. ARTICOLO 89
Nessuna disposizione del presente accordo avra' come effetto:
- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.
ARTICOLO 90
1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
ARTICOLO 91
I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante dell'accordo.
ARTICOLO 92
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intende la Comunita', gli Stati membri, o la Comunita' e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e il Marocco, dall'altra.
ARTICOLO 93
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.
ARTICOLO 94
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio del Regno del Marocco, dall'altra.
ARTICOLO 95
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
ARTICOLO 96
1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo, alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state
espletate.
2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la comunita' economica europea e il Regno d 1 Marocco, nonche' l'accordo tra gli stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Regno
del Marocco, firmati a Rabat il 25 le 1976.
Fatto a Bruxelles, addi' ventisei febbraio millenovecentonovantasei.
Per la repubblica Per le Comunita' italiana europee
Parte di provvedimento in formato grafico ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato 1 Prodotti di cui all'articolo 10 paragrafo 1
Allegato 2 Prodotti di cui all'articolo 10 paragrafo 2
Allegato 3 Prodotti di cui all'articolo 11 paragrafo 2
Allegato 4 Prodotti di cui all'articolo 11 paragrafo 3
Allegato 5 Prodotti di cui all'articolo 12 paragrafo 1
Allegato 6 Prodotti di cui all'articolo 12 paragrafo 2 Allegato 7 relativo alla proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
ALLEGATO 1
Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1
=====================================================================
Codice NC | Designazione delle merci
=====================================================================
|Latticello, latte e crema
|coagulati, xxxxxx, chefir e altri
|tipi di latte e creme fermentati o
|acidificati, anche concentrati o
|con aggiunta di zuccheri o di
|altri dolcificanti o con aggiunta
0403 |di aromatizzanti, di frutta cacao:
|Iogurt, aromatizzati o addizionati
04031051 |di frutta o di cacao:
|- inferiore o uguale a 1,5%
|- superiore a 1,5% ed inferiore o
04031053 |uguale a 27%
04031059 |- superiore a 27%
|-altri, eventi tenore, in peso, di
|materie grasse provenienti dal
|latte:
04031091 | |- inferiore o uguale a 3% |
04031093 | |- superiore a 3% ed inferiore o |uguale a 6% |
04031099 | |- superiore a 6% |
|Altri, aromatizzati o addizionati
04039071 |di frutta o di cacao
- in polvere, in granuli o in |
altre forme solide, aventi tenore,| in peso, di materie grasse | provenienti dal latte |
|- inferiore o uguale a 1,5%
|- superiore a 1,5% ed inferiore o
04039073 |uguale a 27%
04039079 |- superiore a 27%
- altri, aventi tenore, in peso, |
di materie grasse provenienti dal | latte: |
04039091 |- inferiore o uguale a 3%
|- superiore e 3% ed inferiore o | |
04039093 | |uguale e 6% |
04039099 | |- superiore e 6% |
|Granturco dolce, anche cotto, in
07104000 |acqua o al vapore, congelato
|Granturco dolce, temporaneamente
|conservato (per esempio mediante
|anidride solforosa o in acque
|salata, solforosa o addizionate di
|altre sostanze atte ad assicurarne
|temporaneamente la conservazione),
|ma non atto per l'alimentazione
07119030 |nello stato in cui e' presentato
|Margarina; miscele o preparazioni
|alimentari di grassi o di oli
|animali o vegetali o di frazioni
|di differenti grassi o oli di
|questo capitolo, diversi dai
|grassi e dagli oli alimentari e le
1517 |loro frazioni della voce 1516:
|Margarina, esclusa la margarina
|liquida, avente tenore, in peso,
|di materie grasse provenienti dal
|latte, superiore a 10% ma
15171010 |inferiore o uguale a 15%
|altra, avente tenore, in peso, di
|materie grasse provenienti dal
|latte, superiore a 10% ma
15179010 |inferiore o uguale e 15%
17025000 |Fruttosio chimicamente puro
|Prodotti a base di zuccheri non
|contenenti cacao (compreso il
|cioccolato bianco), fatta
|eccezione per gli estratti di
|liquirizia contenenti saccarosio
|in misura superiore a 10%, in
|peso, senza aggiunta di altre
|materie di cui al codice NC
1704 |17049010
|Gomme da masticare (chewing-gum),
|anche rivestite di zucchero:
|- aventi tenore, in peso, di
|saccarosio inferiore e 60 %
|(compreso lo zucchero invertito
|calcolato in saccarosio):
17041011 |- sotto forma di strisce
17041019 |- altre
|- aventi tenore, in peso, di
|saccarosio uguale o superiore a 60
|% (compreso lo zucchero invertito
|calcolato in saccarosio):
17041091 |- sotto forma di strisce
17041099 |- altre
|Preparazione detta "cioccolato
17049030 |bianco"
|- altri:
|Impasti, compreso il marzapane,
|presentati in imballaggi immediati
|di contenuto netto uguale o
17049051 |superiore ad 1 kg
|Pastiglie per la gola e caramelle
17049055 | |contro la tosse |
17049061 | |Confetti e prodotti simili |confettati |
|Altri:
|- Gomme e altri dolciumi e base di
|sostanze gelatinose, compresi gli
|impasti di xxxxxx presentati in
|forma di prodotti e base di
17049065 |zuccheri
|- Caramelle di zucchero cotto,
17049071 |anche ripiene
17049075 |- Caramelle
|- altri:
17049081 | |- ottenuti per compressione |
17049099 | |- altri |
1806 | |Cioccolato e altre preparazioni |alimentari contenenti cacao |
|- non contenente o contenente, in |
|peso, meno di 5% di saccarosio
|(compreso lo zucchero invertito
|calcolato in saccarosio) o
|d'isoglucosio calcolato in
18061015 |saccarosio
|- avente tenore, in peso, di
|saccarosio (compreso lo zucchero
|invertito calcolato in saccarosio)
|o d'isoglucosio calcolato in
|saccarosio, uguale o superiore e
18061020 |5% e inferiore e 65%
|- avente tenore, in peso, di
|saccarosio (compreso lo zucchero
|invertito calcolato in saccarosio)
|o d'isoglucosio calcolato in
|saccarosio, uguale o superiore a
18061030 |65 % e inferiore e 80%
|- avente tenore, in peso, di
|saccarosio (compresso lo zucchero
|invertito calcolato in saccarosio)
|o d'isoglucosio calcolato in
18061090 |saccarosio, uguale o superiore 80%
|altre preparazioni presentate in
|blocchi o in barre di peso
|superiore a 2 kg allo stato
|liquido o pastoso o in polveri,
|granuli o forme simili, in
|recipienti o in imballaggi
|immediati di contenuto superiore a
180620 |2 kg:
|- aventi tenore, in peso, di burro
|di cacao uguale o superiore e 31%
|o aventi tenore totale, in peso,
|di burro di cacao e di materia
|grassa proveniente dal latte
18062010 |uguale o superiore e 31%
|- aventi tenore totale, in peso,
|di burro di cacao e di materia
|grassa proveniente dal latte
|uguale o superiore a 25% e
18062030 |inferiore e 31%
|altre:
|- aventi tenore totale, in peso,
|di burro di cacao uguale o
18062050 |superiore a 18%
|- Preparazioni dette "Chocolate
18062070 |milk crumb"
18062080 |- Glassatura al cacao
18062095 |- altre
|altre, presentate in tavolette,
|barre o bastoncini: | |
18063100 | |- ripiene: |
1806320 | |- non ripiene: |
|- con aggiunta di cereali, di noci
|od altri frutti
18063290 |-altre
18069011 |altre:
|- Cioccolata e prodotti di
|cioccolata:
|- cioccolatini (praline), anche
|ripieni:
|- contenenti alcole
18069019 |-altri
|- altri:
18069031 |-ripieni
18069039 |-non ripieni
|Prodotti a base di zuccheri e loro
|succedanei fabbricati con prodotti
|di sostituzione dello zucchero,
18069050 |contenenti cacao
18069060 | |Pasta da spalmare contenente cacao |
18069070 | |Preparazioni per bevande, |contenenti cacao |
18069090 | |altre |
|Estratti di malto; preparazioni
|alimentari a base di farine,
|xxxxxxxx, amidi, fecole o estratti
|di malto, non contenenti cacao in
|polvere o che ne contengono in una
|proporzione inferiore e 50 %, in
|peso, non nominate ne' comprese
|altrove; preparazioni alimentari
|di prodotti delle voci NC da 0401
|a 0404, non contenenti cacao in
|polvere o che ne contengono in una
|proporzione inferiore 10%, in
|peso, non nominate ne' comprese
1901 |altrove
|Preparazioni per l'alimentazione
|dei bambini, condizionate per la
190110 |vendita al minuto
|Miscele e paste per la
|preparazione dei prodotti della
|panetteria, della pasticceria o
190120 |della biscotteria della voce 1905
19019011 |- Estratti di malto:
|- aventi tenore, in peso, di
|estratto secco uguale o superiore
|a 90%
19019019 |- altri
19019099 |altri:
|Paste alimentari, fatta eccezione
|per quelle farcite di cui alle
|voci NC 19022010 e 19022030;
1902 | |cuscus, anche preparato |
190211 | |Paste alimentari non cotte ne' |farcite ne' altrimenti preparate: |
|contenenti uova
|- non contenenti farine ne
|semolini di frumento (grano)
19021910 |tenero
|Paste alimentari farcite (anche
19022091 |cotte o altrimenti preparate):
|- cotte
19022099 |- altre
19023010 |altre paste alimentari:
|- secche
19023090 | |-autres |
19024010 | |Cuscus: |
|- non preparato | |
19024090 | |altro |
|Tapioca e suoi succedanei
|preparati e partire da fecole, in
|forma di fiocchi, xxxxx, xxxxxxxx
|perlacei, scarti di setacciature o
19030000 |forme simili
|Prodotti a base di cereali
|ottenuti per soffiatura o
|tostatura (per esempio, "corn
|flakes"); xxxxxxx, diversi dal
|granturco, in grani, precotti o
1904 | |altrimenti preparati |
19041010 | |Prodotti a base di cereali |ottenuti per soffiatura o |tostatura: |
|- a base di granturco | |
19041030 | |- a base di riso |
19041090 | |- altri |
19049010 | |altri: |
|- Riso
19049090 |- altri
|Prodotti della panetteria, della
|pasticceria o della biscotteria,
|anche con aggiunta di cacao;
|ostie, capsule vuote dei tipi
|utilizzati per medicamenti, ostie
|per sigilli, paste in sfoglie
|essiccate di farina, di amido o di
1905 | |fecola e prodotti simili |
19051000 | |Pane croccante detto Knackebrot |
19052010 | |Pane con spezie (panpepato): |
|- avente tenore, in peso, di
|saccarosio inferiore a 30%
|(compreso lo zucchero invertito
|calcolato in saccarosio)
|- avente tenore, in peso, di
|saccarosio uguale o superiore a
|30% e inferiore 50 % (compreso lo
|zucchero invertito calcolato in
19052030 |saccarosio)
|- avente tenore, in peso, di
|saccarosio uguale o superiore a
|50% (compreso lo zucchero
19052090 |invertito calcolato in saccarosio)
|Biscotti con aggiunta di
19053011 |dolcificanti, cialde e xxxxxxxx:
|- interamente o parzialmente
|rivestiti o ricoperti di
|cioccolato o di altre preparazioni
|contenenti cacao:
|- in imballaggi immediati di
|contenuto netto non superiore e 85
|g
19053019 |- altri
|- altri:
|- Biscotti con aggiunte di
|dolcificanti:
|- aventi tenore, in peso, di
|materia grassa proveniente dal
19053030 |latte uguale o superiore e 8%
|- altri
19053051 |- doppio biscotto con ripieno
19053059 |- altri
|- Cialde e cialdine
19053091 | |- salate, anche ripiene |
19053099 | |- altre |
19054010 | |Fette biscottate, pane tostato e |prodotti simili tostati: |
|- Fette biscottate | |
19054090 | |- altri |
19059010 | |- Pane azzimo (mazoth) |
|-Ostie, capsule vuote dei tipi |
|utilizzati per medicamenti, ostie
|per sigilli, paste in sfoglie
|essiccate di farina, di amido o di
19059020 |fecola e prodotti simili
|- altri:
|- Pane senza aggiunta di miele,
|uova, formaggio o frutta ed avente
|tenore in zuccheri e materie
|grasse, ciascuno non superiore al
19059030 | |5%, in peso, sulla materia secca |
19059040 | |- Cialde e cialdine aventi tenore |di umidita' superiore e 10% |
19059045 | |- Biscotti |
|- Prodotti estrusi o espansi,
19059055 |salati o aromatizzati
|- altri:
19059060 |- con aggiunta di dolcificanti
19059090 |- altri:
|Granturco dolce (Zea mays var.
|saccharata), preparato o
|conservato nell'aceto o nell'acido
20019030 |acetico
|Ignami, patate dolci e parti
|commestibili simili di piante
|aventi tenore, in peso, di amido o
|di fecola uguale o superiore a 5%,
|preparati o conservati nell'aceto
20019040 |o, nell'acido acetico
|Patate, sotto forma di farina,
|semolino o fiocchi, preparate o
|conservate ma non nell'aceto o
20041091 |nell'acido acetico, congelate
|Granturco dolce (Zea mays var.
|saccharata), preparato o
|conservato ma non nell'aceto o
20049010 |nell'acido acetico, congelato
|Patate, sotto forma di farina,
|semolino o fiocchi, preparate o
|conservate ma non nell'aceto o
20052010 |nell'acido acetico, non congelate
|Granturco dolce (Zea mays var.
|saccharata), preparato o
|conservato ma non nell'aceto o
20058000 |nell'acido acetico, non congelato
|Preparazioni del tipo Musli e base
20089245 |di fiocchi di cereali non tostati
|Granturco, ad esclusione del
|granturco dolce (Zea may var.
|saccharata) altrimenti preparato o
|conservato, senza aggiunta di
|zuccheri o di altri dolcificanti o
20089985 |di alcole
|Ignami, patate dolci e parti
|commestibili simili di piante
|aventi tenore, in peso, di amido o
|di fecola uguale o superiore e 5
|%, altrimenti preparati o
|conservati, senza aggiunta di
|zuccheri o di altri dolcificanti o
20089991 | |di alcole. |
21011098 | |- Altri |
21012098 | |- Altri |
|Succedanei torrefatti del caffe',
21013019 |esclusa la cicoria torrefatta
|Estratti, essenze o concentrati di
|succedanei torrefatti del caffe',
|esclusi quelli di cicoria
21013099 | |torrefatta |
21021031 | |Lieviti di panificazione |
21021039 | |altri |
2105 | |Gelati, anche contenenti cacao |
|non contenenti o contenenti, in
|peso, meno di 3% di materie grasse
21050010 |provenienti dal latte
|aventi tenore, in peso, di materie
|grasse provenienti dal latte:
|- uguale o superiore a 3% e
21050091 |inferiore a 7%
21050099 |- uguale o superiore a 7%
|Preparazioni alimentari non
2106 | |nominate ne' comprese altrove |
21061080 | |altri |
21069010 | |Preparazioni dette "fondute" |
|Sciroppi di zucchero, aromatizzati
|o colorati:
21069098 |- altri
|Bevande non alcoliche, esclusi i
|succhi di frutta o di ortaggi
|della voce NC 2009, contenenti
|prodotti delle voci NC da 0401 e
|0404 o materie grasse provenienti
|dai prodotti delle voci NC da 0401
22029091 |e 0404
|altre, eventi tenore, in peso, di
|materie grasse provenienti dai
|prodotti delle voci NC da 0401 a
22029095 |0404
|- uguale o superiore a 0,2% e
|inferiore a 2%
22029099 | |uguale o superiore e 2% |
29054300 | |Mannitolo |
290544 | |D-Glucitolo (sorbitolo) |
29044411 | |in soluzione acquosa: |
|- contenente D-mannitolo in
|proporzione inferiore o uguale a
|2% in peso, calcolata sul tenore
|in D-glucitolo
29054419 |- altro
|altri:
|- contenente D-mannitolo in
|proporzione inferiore o uguale a
|2% in peso, calcolata sul tenore
29054491 | |in D-glucitolo |
29054499 | |- altro |
3501 | |Caseine, caseinati ed altri |derivati delle caseine |
|Destrina ed altri amidi e fecole
|modificati, esclusi gli amidi e le
|fecole pregelatinizzati od
|esterificati della voce NC
350510 |35051050
|Destrine ed altri amidi e fecole
350510 |modificati
35051010 |- Destrina
|- altri amidi e fecole modificati:
35051090 |- altri
|Colle a base di amidi o di fecole,
|di destrina o di altri amidi o
350520 |fecole modificati
|Agenti d'apprettatura o di
|finitura, acceleranti di tintura o
|di fissaggio di materie coloranti
|e altri prodotti e preparazioni
|(per esempio bozzime preparate e
|preparazione per la mordenzatura),
|dei tipi utilizzati nelle
|industrie tessili, della carta,
|del cuoio o in industrie simili,
380910 |non nominati ne compresi altrove
|Sorbitolo, diverso da quello della
382360 |voce NC 290544
38236011 |in soluzione acquosa:
|- contenente D-mannitolo in
|proporzione inferiore o uguale a
|2%, in peso, calcolata sul tenore
|di D-glucitolo
38236019 |- altro
|altro:
|- contenente D-mannitolo in
|proporzione inferiore o uguale a
|2%, in peso, calcolata sul tenore
38236091 |di D-glucitolo
38236099 |altro:
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 2
Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 Elenco n. 1
===================================================================== CODICE NC| DESIGNAZIONE DELLE MERCI |CONTINGENTI (t)
=====================================================================
|Prodotti a base di zuccheri non contenenti |
1704 |cacao (compreso il cioccolato bianco) | 127
|Cioccolata e altre preparazioni alimentari | 1806 |contenenti cacao | 447
|Paste alimentari, anche cotte o farcite (di|
|carne o di altre sostanze) oppure |
|altrimenti preparate, quali spaghetti, |
|maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, |
|ravioli, cannelloni; cuscus, anche |
|preparato: Paste alimentari non cotte ne' |
1902 |farcite ne' altrimenti preparate | 3050
|Prodotti a base di cereali ottenuti per |
|soffiatura o tostatura (per esempio, "corn |
|flakes"); xxxxxxx, diversi del granturco, |
1904 |in grani, precotti o altrimenti preparati | 208
|Prodotti della panetteria, della |
|pasticceria o della biscotteria, anche con |
|aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei|
|tipi utilizzati per medicamenti, ostie per |
|sigilli, paste in sfoglie essiccate di | |farina, di amido o di fecola e prodotti | | |||
1905 | |simili | 766 | ||
2105 | |Gelati, anche contenenti cacao | | | 190 |
2203 | |Birra di malto: | | ||
|in recipienti di capacita' uguale o | |inferiore a 10 litri | 1339 |
Prodotti per i quali il Marocco accorda il mantenimento del livello degli oneri doganali in vigore al 1 gennaio 1995 per un periodo di
quattro anni entro il limite dei contingenti tariffari indicati, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, secondo xxxxx, nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxxxx xxxx'xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti per i quali saranno soppressi i contingenti tariffari non potranno essere superiori a quelle in vigore al 1
gennaio 1995
Elenco n. 2
===================================================================== CODICE NC | DESIGNAZIONE DELLE MERCI
=====================================================================
|Granturco dolce, non cotto in acqua o al 07104000 |vapore, congelato
|Granturco dolce, temporaneamente conservato
|(per esempio mediante anidride solforosa o in
|acqua salata, solforata o addizionata di
|altre sostanze atte ad assicurarne
|temporaneamente la conservazione), ma non
|atto per l'alimentazione nello stato in cui e' 00000000 |presentato
|Acidi grassi monocarbossilici industriali;
|oli acidi di raffinazione; alcoli grassi 1519 |industriali
|Glicerina, anche pura; acque e liscivie
1520 | |glicerinose |
17025000 | |Fruttosio chimicamente puro |
17029021 | |Maltosio chimicamente puro |
|Estratti di malto; preparazioni alimentari a
|base di farine, xxxxxxxx, amidi, fecole o
|estratti di malto, non contenenti cacao in
|polvere o che ne contengono in una
|proporzione inferiore a 50%, in peso, non
|nominate ne' comprese altrove; preparazioni
|alimentari di prodotti delle voci da 0401 a
|0404, non contenenti cacao in polvere o che
|ne contengono in una proporzione inferiore e
|10%, in peso, non nominate ne' comprese 1901 escluso 1901901010|altrove
|Prodotti a base di cereali ottenuti per
|soffiatura o tostatura (per esempio "corn
|flakes"); xxxxxxx, diversi dal granturco, in 1904 |grani, precotti o altrimenti preparati
|Granturco dolce( Zea mays var. saccharata)
|preparato o conservato nell'aceto o 20019030 |nell'acido acetico
|Granturco dolce preparato o conservato ma non 20049020 |nell'aceto o acido acetico, congelato
|Altri ortaggi e legumi preparati o conservati
|ma non nell'aceto o acido acetico, non 2005 |congelati
|Preparazione del tipo Musli a base di fiocchi 20089245 |di cereali non tostati
Elenco n. 3
===================================================================== CODICE NC| DESIGNAZIONE DELLE MERCI
=====================================================================
|Latticello, latte e crema coagulati, iogurt; chefir e altri
|tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche
|concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri
|dolcificanti con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o 0403 |cacao
|Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche 1506 |raffinati, ma non modificati chimicamente
|Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di
|oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o
|oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli 1517 |alimentari e le foro frazioni della voce NC 1516
|Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti,
|ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o
|altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della
|voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi
|o di oli animali o vegetali o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
0000 | xx oli di questo capitolo, non nominate ne' comprese altrove |
1902 | |Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC |19022010 e 19022030; cuscus, anche preparato |
|Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti |
|preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o
|di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese 2008 |altrove, esclusa la voce 20089245
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 3
Prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2
===================================================================== CODICE NC | DESIGNAZIONE DELLE MERCI
=====================================================================
40122000 |Coperture usate
630900 |Oggetti da rigattiere
|Trattori stradali, compresi i carrelli-trattori usati; ex 87012019|altri trattori stradali a ruote, usati
8701904290 |
8701904990 |
|Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o piu',
|compreso il conducente, azionati da motore a pistone con
|accensione per compressione o con altro sistema di 8702109919 |accensione ecc., usati
8702109999 |
8702109290 |
8702902290 |
8702902919 |
8702902999 |
|Autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore
|a pistone, con accensione per compressione o a scintilla 8704219039 |ecc., usati
8704219069 |
8704219079 |
8704219099 |
8704229029 |
8704229049 |
8704229059 |
8704229099 |
8704239029 |
8704239049 |
8704239059 |
8704239099 |
8704319039 |
8704319069 |
8704319079 |
8704319099 |
8704329029 |
8704329049 |
8704329059 |
8704329099 |
|Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti 8705100090 |principalmente per il trasporto, usati
8705909099 |
|Altri rimorchi e semirimorchi cisterne, altri rimorchi e 8716319099 |semirimorchi per il trasporto di merci ecc., usati
8716399090 |
Elenco n. 2 (*)
===================================================================== CODICE NC | DESIGNAZIONE DELLE MERCI
=====================================================================
ex 73211111 |Cucine e apparecchi a gas, usati ex 73211121 |
ex 84089090 |Motori per l'irrigazione, usati ex 84181000 |Frigoriferi e congelatori, usati ex 84182100 |
ex 84182200 |
ex 84182900 |
ex 84501110 |Macchine per lavare la biancheria, usate ex 84501210 |
ex 84501910 |
ex 85166000 |Cucine elettriche e miste, usate ex 87111011 |Ciclomotori, usati
ex 87120000 |Biciclette, usate
La nozione di prodotti usati s'intende in riferimento a un criterio di vetusta' dei prodotti sulla base di un periodo di utilizzo dei prodotti stessi da determinarsi tra le parti 6 mesi prima
dell'entrata in vigore dell'accordo
La nozione di prodotti usati non riguarda i prodotti rimessi a nuovo riconosciuti conformi alla regolamentazione tecnica in vigore in
Marocco
Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 6
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 7
relativo alla proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, il Marocco aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale:
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
- Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (atto di Ginevra, 1991).
2. Il Consiglio di associazione puo' decidere che il paragrafo 1 del presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
3. Le Parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967 - Unione di Parigi);
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1969 - unione di Madrid);
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971);
- Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977).
ELENCO DEI PROTOCOLLI
Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti agricoli originari del Marocco
Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' dei prodotti della pesca originari del Marocco Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli originari della Comunita'
Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale
PROTOCOLLO N.1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI DEL MAROCCO ARTICOLO 1
1. I prodotti figuranti nell'allegato originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a).
Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b).
Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune so ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c).
4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d).
Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunita' puo', tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune e, secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o
ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio. 1997 al 1 gennaio 2000.
6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna, e), la Comunita' puo' fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficolta' sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
ARTICOLO 2
1. Per i prodotti originari del Marocco di cui agli articoli 3 e 4, i prezzi d'entrata a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari ai prezzi (in appresso denominanti "prezzi d'entrata convenzionali") previsti nel quadro dei quantitativi massimi, dei periodi e alle condizioni specificati nei suddetti articoli.
2. Tali prezzi d'entrata convenzionali sono ridotti nella stessa misura e allo stesso ritmo dei prezzi d'entrata consolidati previsti nell'ambito dell'OMC.
3.a) Se il prezzo d'entrata di una partita e' inferiore del 2%, del 4%, del 6% dell'8% al prezzo d'entrata convenzionale, il dazio doganale specifico e' pari, rispettivamente, al 2%, al 4%, al 6% al 8% di tale prezzo d'entrata convenzionale.
b) Se il prezzo d'entrata di una partita e' inferiore al 92% del prezzo d'entrata convenzionale, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.
4. Il Marocco si impegna a fare in modo che le esportazioni complessive verso la Comunita' nel corso dei periodi in questione e alle condizioni previste nel presente protocollo non superino quantitativi convenuti agli articoli 3 e 4.
5. Scopo del regime specifico convenuto nel presente articolo e' mantenere il livello delle tradizionali esportazioni marocchine verso la Comunita' ed evitare perturbazioni dei mercati comunitari.
6. Le due parti si consultano ogni anno, nel corso dei secondo trimestre, per esaminare gli scambi della campagna precedente, nonche' in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine non superiore ai tre giorni lavorativi, e adottano, se necessario, le opportune misure per
garantire la piena realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 5 e agli articoli 3 e 4 del presente protocollo.
ARTICOLO 3
1. Per quanto riguarda i pomodori freschi di cui alla voce NC 0702.00:
a) per ciascuna campagna, dal 1 ottobre al 31 marzo e per un quantitativo convenuto di 150.676 t, scaglionate per mese nel modo qui di seguito indicato; i prezzi d'entrata dai convenzionali a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari ai livelli seguenti:
===================================================================
Periodo Quantitativo (t) Prezzo d'entrata convenzionale (Ecu/t)
===================================================================
Ottobre 5.000 500
Da novembre a marzo | 145.676 |
di cui: | |
novembre | 18.601 |
dicembre | 36.170 |
gennaio | 30.749 |
febbraio | 33.091 |
marzo | 27.065 |
500
Totale 150.676
b) Nel corso del periodo dal 1 novembre al 31 marzo:
i) se, nel corso di un mese qualsiasi, non sono stati raggiunti i quantitativi di cui alla lettera a), il quantitativo mancante puo' essere riportato al mese successivo entro il limite del 20%;
ii) nel corso di un mese, i quantitativi previsti possono essere superati del 20% a condizione che non si superi il quantitativo globale di 145.676 t.
c) Il Marocco notifica ai servizi della Commissione le esportazioni effettuate settimanalmente verso la Comunita' entro un termine che consenta una notifica precisa e attendibile. Tale termine non puo' superare in nessun caso i 15 giorni.
2. Per quanto riguarda le zucchine fresche di cui alla voce NC 0709.90:
a)per ciascuna campagna, dal lo ottobre al 20 aprile e per un quantitativo massimo di 5.000 t, il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero e' pari a 451 ECU/t;
b) il Marocco notifica ogni mese ai servizi della Commissione i quantitativi esportati nel mese precedente.
ARTICOLO 4
Per i prodotti di seguito indicati, i prezzi d'entrata convenzionali a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari, entro i limiti dei quantitativi e dei periodi stabiliti, ai prezzi seguenti:
===================================================================
Prodotto Periodo Quantitativo (t) Prezzo d'entrata convenzionale
(Ecu/t)
===================================================================
Carciofi | 1 novembre | 500 | 600 |
(ex 070910) | 31 dicembre |
Cetrioli | 1 novembre | 5.000 | 500 |
(ex 0707) | 31 xxxxxx |
Xxxxxxxxxx | 1 novembre | 110.000 | 500 |
(ex 0805 20) | fine febbraio |
Arance 1 dicembre 300.000 275
(ex 080510) 31 maggio
ALLEGATO
===================================================================
Codice Desig. Tasso Conting. Tasso Quantitat. Dispos. NC delle riduzione, tariffari riduzione di specif.
merci dei dazi dei dazi riferimento doganali doganali
oltre ai contingenti tariffari esistenti o eventuali
(tonnellata) (tonnellata) a x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
00000000 Xxxxxxx 000 00 xxx.0 §0 xxxxxxxxx
alla macellazione)
01011990 Altri 100 80 art.1 §6 cavalli
ex 0204 Carni di 100 animali
delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate;
ad eccezione delle carni della specie ovine domestica
020500 Carni di 100 80 art.1 §6
animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0208 Altre 100 carni
e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
ex 0602 Altre 100 0 300 art.1 §5 piante
vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di
funghi (micello), ad eccezione
dei rosai
ex Xxxxx, 100 60 art. 1 §6
060240 anche innestati,
ad eccezione delle talee
di rosai
060310 Fiori recisi
e boccioli di fiori, freschi
ex 1011 Rose, Periodo
ex 1051 dal 15 1995/96:
ottobre 2.000
al 14 maggio**
ex 1013 Xxxxxxxx, 100** Periodo ex 1053 dal 15 1996/97:
ottobre 2.400
al 31 maggio**
ex 1021 Gladioli, Periodo ex 1061 dal 15 1997/98:
ottobre 2.600
al 14 maggio
ex 1025 Crisantemi, Periodo ex 1065 dal 15 1998/99 e ottobre periodi
al 14 seguenti:
maggio 3.000
ex 1015 Orchidee, Periodo ex 1025 dal 15 1995/96:
ex 1029 ottobre 1.600
ex 1069 al 14 maggio
Altri, 100
dal 15 Periodo ottobre 1996/97: al 14 1.700
maggio
Periodo 1997/98
1.900
Periodo 1998/99 e
periodi seguenti: 2.000
ex Patate di 100 120.000 40
07019051 primizia,
ex dal 1
07019090 dicembre
al 30 aprile(b)
ex Pomodori 100* 150.678 60 art.1 $5 070200 art.2 e 3
ex 0703 Scalogni, 100 0 150 art.1 §5 agli, porri
ed altri ortaggi agliacei,
ad eccezione delle cipolle
ex Cipolle, 100 7.000(1) 60 art. 1 §5
07031011 dal 15
ex febbraio 07031019 al 15
maggio
ex "Cavoli 100 120 0
07049090 cinesi",
dal 1 novembre al 31 dicembre
ex "Insalata 100 120 0
070511 Iceberg"2
dal 1 novembre al 31 dicembre
ex 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, ad eccezione dei cavoli cinesi
0705 Lattughe 100 0 500 art.1 §5 (lactuca
sativa)
e cicorie (Cichorium spp.)
0706 Corote, navoni,
barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape xxxxxxxxx
e simili radici commestibili
ex 0707 Cetrioli 100* 5.000 0 art.1 §5 e cetriolini art. 2 e
art. 4
ex Piselli 100 60 art.1 §6
07081020 (Pisum
ex sativum), 07081095 dal 1
ottobre al 30 aprile
ex Fagioli 100 60 art.1 §6
07082010 (Vigne
spp. Phaseolus spp.) dal
1 novembre
al 30 aprile
ex Carciofi, 100* 30* art.1 §6 070910 dal 1 art. 2 e
ottobre art. 4
al 31 dicembre
xx Xxxxxxxx, 000 0 xxx.0 §0
00000000 dal 1
ottobre al 31 marzo
ex Xxxxxxxxx, 60 art.1 §6 07093000 dal 1
dicembre al 30 aprile
07096010 Peperoni 100 40 3.000 art.1 §5
07096099 Altri 100 0 art.1 §6 pimenti
del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" dal 15 Novembre al 30 Giugno
ex Xxxxxxxx, 100* 5.000 60* art.1 §5 070990 dal 1 art. 2
novembre art. 3
al 31 maggio
xx Xxxxx, 000 0 xxx.0 §0
0000000 dal 15
febbraio al 15 giugno
ex Cipolle 100 7.000(1) 60 art.1 §5
07099090 selvatiche della specie
Xxxxxxx Xxxxxxx, dal 15 febbraio
al 15 Maggio
07094000 Sedano, diverso
dal sedono rapa
ex Funghi, 070951 diversi dai funghi coltivati
07097000 Spinaci, 100 8.000 0 art.1 §5 tetragonie
(Spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici
ex Altri ortaggi 010990 e legumi, ad
eccezzioni delle zucchine, dei gombi e delle Cipolle selvatiche
ex 0710 Ortaggi e 100 6.000 0 art.1 §5 legumi
congelati
ad eccezione dei piselli e degli altri pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"
07102100 Piselli ex 07102900 | 100 | 30 | art.1 §6 |
07108059 Altri pimenti del genere | 100 |
"Capsicum" o del genere "Pimenta" | |||
07111000 Cipolle 100 | 0 | 500 | art. 1 SS |
07114000 Cetrioli e | |||
Cetriolini | |||
ex Altri ortaggi | |||
071190 o legumi; | |||
miscele di | |||
ortaggi o | |||
xxxxxx, xx | |||
eccezione dei | |||
peperoni | |||
07112010 Olive, 100 | 60 | art.1 §6 | |
destinati | |||
ad usi | |||
diversi | |||
dalla | |||
produzione | |||
di olio | |||
07113000 Capperi 100 | 90 | art.1 §6 | |
07119010 Pimenti 100 | |||
del genere | |||
"Capsicum" | |||
o del genere | |||
"Pimenta", | |||
esclusi i | |||
peperoni | |||
ex 0712 Ortaggi 100 | 0 | 500 | art.1 §5 |
e legumi | |||
secchi, ad | |||
eccezione |
delle cipolle e delle olive | |||
07139110 Piselli 100 | 60 | 500 | |
destinati | |||
alla semina | |||
07135010 Fave e 100 | 60 | art.1 §6 | |
favette, | |||
destinate | |||
alla | |||
seimina | |||
ex 0713 Legumi 100 | |||
da granella, | |||
non destinati | |||
alla semina | |||
ex Datteri, 100 |
08041000 presentati in imballaggi immediati
di un contenuto netto pari o inferiore a 35 kg.
080420 Fichi 100
080440 Avocadi 100
ex Arance 100 340.000 80* art.1 §5 080510 fresche art.2 e
art.4
ex Mandarini,100* 150.000 80* art.1 §5 080520 (compresi i art. 2 e
tangerini e art. 4 i salsuma) freschi; xxxxxxxxxx, wilkings e
ibridi simili di agrumi, freschi
ex Limoni 100* 80* art.1 §6 080530 freschi
ex Arance, 080510 diverse dalle
arance fresche
ex Mandarini,100* 0 1.000 art.1 §5
080520 (compresi i tangerini e
i salsuma) freschi; xxxxxxxxxx, xxxxxxxx e ibridi simili di agrumi, diversi da quelli freschi
080540 pompelmi 100 80 art.1 §6 pomeli
ex 0806 Uve 100* 60 art.1 §6 fresche
di tavola dal 1 novembre al 31 luglio
xx Xxxxxxx, 000 00 xxx.0 §0
00000000 dal 1
gennaio al 15 giugno
ex Meloni, 100 50 art.1 §6
08071090 dal 1
novembre al 31 maggio | ||||
08082090 Cotogne 100 | 1.000 | 0 | ||
080910 Albi- 100* cocche fresche | 0 | |||
080920 Ciliege 100* fresche | 0 | 500 | art.1 §5 | |
080930 Pesche 100* fresche, | 0 |
comprese le pesche noci
ex Prugne, 100* 080940 dal 1 novembre
al 30 giugno
ex Fragole, 100 60 art.1 §6
08101005 dal 1
ex novembre 08101080 al 31
marzo
ex
08102010 Lamponi, 100 50 art.1 §6
dal 15 maggio al 15 luglio
ex
08105000 Kiwi 100 0 240
dal 1 gennaio al 30 aprile
ex Melagrane,100 0 art.1 §6 08109085 dal 15
agosto al 30
novembre
ex Fichi 50
01109085 d'India e nespole
ex 0811 Frutta, 100 30 art.1 §6 non cotte
in acqua
o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri
ex Xxxxxx, 100 80 art.1 §6
08129020 finemente
tritate, conservate temporan.
ex Altri 100 80 art.1 §6
08129095 agrumi; finemente
tritati, conservati temporan.
081310 Albi- 100 80 art.1 §6 cocche,
secche
08134010 Pesche, 50
comprese le pesche
noci, secche
08134050 Papaie, 50
secche
00134095 Altri 50
frutti, secchi
08135012 Macedonia 50
08135015 di frutta secca,
senza prugne
09041200 Pepe 100
tritato o polverizzato
09042031 Pimenti 100
09042035 non tritati
09042039 ne' polverizzati
09042090 Pimenti 100 tritati o
polverizzati
0909 Semi di 100 anice, di
badiane, di finocchio,
di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro
0910 Zenzero, 100 zafferano, curcuma,
timo, foglie di
alloro, curry ed altre spezie
10011000 Frumento 0,73 ECU/t
(grano) duro | (2) | ||
12099190 Altri semi di ortaggi(e) | 100 | 60 | art.1 §6 |
12099999 Altri semi, frutti da sementa(e) | 100 | 60 | art.1 §6 |
1211 Piante, 100 parti di
piante, semi e frutti
delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina o
nella preparazione di insetticidi, antiparassitari
o simili, freschi
o secchi, anche tagliati, frantumati
o polverizzati
121210 Carrube, 100 compresi i
semi di carrube
12122000 Alghe 100
12123000 Noccioli 100 e mandorle
di albicocche, di pesche o
di prugne
12129990 Altri 100
prodotti
vegetali
ex Sostanze 25
130220 pectiche e pectinati
1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | ||
15091010 - Olio 10 d'oliva vergine lampante | 0 | art.1 §6 |
15091090 - Altri 10 vergini | 0 | art.1 §6 |
15099000 - Altri 5 oli | 0 | art.1 §6 |
1510 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive,
anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con
gli oli o le frazioni della voce 1509 | ||
15100010 - Oli 10 greggi: | 0 | art.1 §6 |
15100090 - Altri 5 | 0 | art.1 §6 |
ex Cetrioli, 100 |
20011000 senza aggiunta
di zuccheri
ex Cetrio- 100 3.200 0 art.1 §5
20011000 lini preparati
o conservati
ex Cipolle, 100
20012000 senza aggiunta di zuccheri
20019020 Frutta 100
del genere "Capsicum" diverso dai peperoni
ex Funghi, 100
20019050 senza aggiunta di zuccheri
ex Olive, 100
20019065 senza
aggiunta di zuccheri
ex Xxxxxxxx, 100
20019070 senza aggiunta
di zuccheri
ex Barbabie- 100
20019075 tole rosse da insalata,
senza aggiunta di zuccheri
ex Cavoli 100
20019085 rossi senza
aggiunta di zuccheri
ex Altri, 100
20019096 senza zuccheri
20021010 Pomodori 100 30 art.1 §6 pelati
20031020 Funghi 100 50 art.1 §6
20031030 del genere Agaricus
20031080 Altri 100 60 art.1 §6 funghi
20032000 Tartufi 100 70 art.1 §6
20041099 Altre 100 50 art.1 §6
patate
ex Capperi 100
20049030 e olive
20049050 Piselli 100 10.440 20
(Pisum (3) sativum)
e fagiolini
ex Carciofi 100 50 art.1 §6
20049098 | ||
ex 20049099 Altri: | ||
Asparagi, 100 carote e miscugli | 20 | art.1 §6 |
Altri 100 | 50 | art.1 §6 |
20051000 Ortaggi omogeneizzati: | ||
Asparagi, 100 carote e miscugli | 20 | art.1 §6 |
Altri 100 | 50 | art.1 §6 |
20052020 Patate a 100 50 art.1 §6 fette
sottili,
fritte, anche salate o aromatiz.,
in imballaggi ermeticamente chiusi, atte
per l'alimentaz. nello stato in cui sono presentate
20052080 Altre 100 50 art.1 §6 patate
20054000 Piselli 100 10.440 20
(Pisum (3) sativm)
20055100 Fagioli 100 50 art.1 §6 in qrani
20055900 Altri 100 10.440 20
fagioli | (3) | |
20056000 Xxxxxxxx 000 | 00 | xxx.0 §0 |
000000 Olive 100 | ||
20059010 Frutta 100 del genere Capsicum diverse dai peperoni | ||
20059030 Capperi, 100 | ||
20059050 Xxxxxxxx 000 | 00 | xxx.0 §0 |
00000000 Carote 100 | 20 | art.1 §6 |
20059070 Miscugli 100 di ortaggi | 20 | art.1 §6 |
20059080 Altri 100 | 50 | art.1 §6 |
20071091 Prepera- 100 zioni omogene- izzati di frutta | 50 | art.1 §6 |
20071099 Altre 100 | 50 | art.1 §6 |
20079190 Agrumi, 100 altri | 50 | art.1 §6 |
20079991 Puree di 100 mele | 50 | art.1 §6 |
20079998 Xxxxx 00 00 xxx.0 §0
00000000 Segmenti 80
20083071 di pompelmi ex e di pomelli 20083091
ex 20083099
Mendarini (compresi i tangerini
o i tatsuma finemente tritati; xxxxxxxxxx, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, finemente tritati
ex In imbal- 100 80