CAPITOLATO D’ONERI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
pubblicato in data 4 maggio 2018
CAPITOLATO D’ONERI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
composto da n. 87 pagine e da n. 64 articoli
Sede legale Xxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX Tel. 0461/803111 - fax 0461/827989
Cap. Soc. Euro 3.412.077,00 con socio unico
Reg. Impr. / C.F. / P. IVA 00123080228 - REA n. 142512
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento C.F. 00337460224
ACCORDO QUADRO PONTE 18 MESI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI ITEA
S.p.A. E AD ESSA AFFIDATI IN GESTIONE SITI NELLA ZONA DT
COSTITUITA DALLA SEGUENTE AREA GEOGRAFICA:
• Tutti i Comuni siti nelle Comunità di Val di Non, Val di Sole, Paganella, Rotaliana.
LOTTO M337
IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO EURO 750.000,00
(di cui € 742.500,00 per lavori ribassabili ed € 7.500,00 per oneri di sicurezza generali pari all'1% non soggetti a ribasso)
ITEA S.p.A.
Il Dirigente del Settore Tecnico
- xxx. Xxxxx Xxxxx –
documento firmato digitalmente
Trento, lì 1 marzo 2018
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DISCIPLINA ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI
PARTE AMMINISTRATIVA
Articolo 1
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L'oggetto del presente accordo quadro riguarda l'esecuzione di lavori consistenti in interventi manutentivi comprensivi di tutte le opere, i noli, le forniture e le prestazioni di manodopera necessarie per l'esecuzione delle opere murarie, idrico-sanitarie, termiche, elettriche, da pittore, falegname, fabbro, serramentista, carpentiere, lattoniere, manutenzione del verde ed in genere tutte le lavorazioni inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo (art. 3 lett. a, b e c del
D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss. mm. e ii.), da eseguirsi negli immobili di proprietà di ITEA S.p.A. e ad essa affidati in gestione siti nella ZONA DT costituita dalla seguente area geografica:
- Tutti i Comuni siti nelle Comunità di Val di Non, Val di Sole, Paganella, Rotaliana.
LOTTO M337
come risulta dall'Elenco Fabbricati di ITEA S.p.A..
Si precisa che il presente Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio gestito da ITEA S.p.A. successivamente alla stipula dell'accordo stesso, senza che l'operatore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie. ITEA S.p.A. si riserva la facoltà di escludere taluni degli stabili dall'ambito del presente accordo senza che l'operatore economico possa avanzare pretese di indennizzo e ferme restando le condizioni contrattuali.
Tra gli immobili affidati in gestione ad ITEA S.p.A. vanno ricompresi anche quelli di terzi da mettere in sicurezza per finalità istituzionali e quelli di altri enti o privati oggetto di interventi a favore di persone anziane nel contesto dell'applicazione della L.P. n° 16 del 18.06.1990 e ss. mm. e ii. tramite organizzazione, progettazione e direzione lavori di ITEA S.p.A..
Sono compresi nell'accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare gli interventi completamente eseguiti, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato e con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dalle leggi vigenti, dalle voci di elenco prezzi e dalle disposizioni della D.L..
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Trattasi in prevalenza di interventi di manutenzione ordinaria connessi a guasti, atti a ripristinare le caratteristiche di funzionalità impianti, usufruibilità, sicurezza, igienicità, adeguamento normativo, decoro ecc. degli immobili e delle unità immobiliari facenti parte del patrimonio immobiliare gestito da ITEA S.p.A., prevalentemente ad uso abitativo e marginalmente adibito a destinazione diversa (commerciale od altro).
Le caratteristiche degli interventi manutentivi del presente accordo quadro si possono desumere dalle descrizioni delle voci dell'elenco prezzi unitari posto a base di gara e l'individuazione delle specifiche lavorazioni da eseguirsi avverrà, di volta in volta, soltanto con l'emissione degli specifici ordini di lavoro da parte della D.L., come meglio indicato nei successivi artt. 16 e 17.
Gli interventi di manutenzione ordinaria riguarderanno tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle singole unità immobiliari e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno, invece, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle singole unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Tra i lavori di manutenzione straordinaria possono essere ordinati, in via marginale e non sostanziale rispetto all'importo della gara o comunque in situazioni occasionali e puntuali, interventi di rifacimento manti di copertura, lavori di tinteggiatura e/o rivestimento a cappotto, sostituzione di serramenti degli alloggi di parti/interi edifici, rifacimento reti acque bianche e nere.
Nell'ambito degli interventi manutentivi, sia di natura ordinaria che straordinaria, rivestono primaria importanza quelli volti alla sistemazione/ristrutturazione di alloggi sfitti, denominati “alloggi di risulta”, al fine di rimetterli nel circolo delle assegnazioni.
ITEA S.p.A. si riserva, comunque, la facoltà di indire specifiche gare di appalto per interventi di manutenzione, quali ad esempio lavori di rifacimento coperture, rivestimento a cappotto, la verifica periodica degli impianti antincendio e le disotturazioni di tubazioni di acque nere e bianche, la manutenzione di caldaie autonome, ecc..
ITEA S.p.A. potrà avvalersi dell'operato dell'Impresa Aggiudicataria di questo appalto anche al di fuori dell'area geografica contrattuale per sopperire a difficoltà organizzative createsi in altre zone limitrofe, per inadempienze di altre ditte, per i tempi necessari all'espletamento di nuove gare d'appalto o altri problemi similari. In questi casi le prestazioni dovranno essere assolte alle stesse condizioni contrattuali, senza che l'Appaltatore possa richiedere compensi aggiuntivi. Peraltro la ditta aggiudicataria dell'appalto in una zona nulla potrà eccepire o pretendere se ITEA S.p.A. si avvarrà della facoltà suddetta.
In considerazione della diversa ripartizione del territorio provinciale individuata per i nuovi appalti rispetto a quella ormai consolidata degli appalti precedenti, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi manutentivi senza interruzione, ITEA S.p.A. si riserva, nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto, di procedere alla stipula di più contratti attuativi che possono riguardare anche solo quota parte delle unità immobiliari site nell'area geografica in oggetto per periodi temporali limitati. Tale sistema consentirà ad ITEA
S.p.A. di affidare al nuovo aggiudicatario la gestione manutentiva degli edifici man a mano che si chiudono i contratti in corso, riguardanti settori dell'area geografica oggetto dell'appalto e porzioni territoriali adiacenti.
Ai fini del presente Capitolato la Stazione Appaltante sarà indicata indifferentemente: Istituto, ITEA S.p.A., Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa S.p.A..
LAVORI ESCLUSI DALL’ACCORDO QUADRO
Restano escluse dal presente contratto le prestazioni connesse con il “contratto energia” per la gestione degli impianti di riscaldamento centralizzati e le prestazioni connesse con l'appalto per gli “impianti di elevazione”, affidate direttamente dal Committente con apposite gare a ditte specializzate del settore.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare, a suo insindacabile giudizio, ad altre Ditte l'esecuzione parziale o totale di opere progettualizzabili, relative ad immobili siti nella zona di cui all'art. 1, aggiudicate mediante specifica gara o opere e/o forniture specialistiche di qualsiasi natura nonché lavori di allaccio a pubbliche reti gas, energia elettrica, acqua, teleriscaldamento, fognature e servizi di pulizie, gestione del verde e similari in particolare quando trattasi di spese a carico dell'utenza.
In un contesto di solidarietà sociale, il Committente potrà affidare una piccola quota di lavori a Cooperative di tipo B.
Per eventuali lavori non affidati all'aggiudicatario del presente accordo quadro, nessun compenso o risarcimento per mancato guadagno potrà essere richiesto dall'aggiudicatario stesso.
Articolo 2
TIPOLOGIA E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro sarà concluso con un unico operatore economico e prevede la stipula di più contratti attuativi, il cui ammontare sarà definito al momento in cui sono certe le disponibilità finanziarie, le unità immobiliari oggetto di manutenzione nonché i periodi temporali di riferimento.
L'affidamento avverrà con procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento di attuazione della legge provinciale medesima ed in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale per quanto applicabile.
L'accordo quadro sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 16 della L.P. 2/2016 e ss. mm. e ii. con l'individuazione delle offerte anomale di cui al comma 1 dell'art. 40 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. secondo i criteri fissati dall'art. 63 del regolamento di attuazione D.P.P. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. della medesima legge provinciale.
Articolo 3
AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
L'ammontare massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è di Euro 750.000,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 742.500,00 per lavori soggetto a ribasso ed Euro 7.500,00 per gli oneri generali della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo degli oneri specifici della sicurezza non sono determinabili a priori e per tale ragione non vengono evidenziati in sede di gara. In ogni caso saranno quantificati di volta in volta in ragione della tipologia dell'intervento in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti e contabilizzati senza applicazione del ribasso di gara in base a quanto effettivamente apprestato dal punto di vista della sicurezza nel corso d'esecuzione dei lavori.
Si precisa comunque che l'importo contabilizzato degli oneri specifici concorrerà alla determinazione dell'importo complessivo impegnato nell'accordo quadro.
L'ammontare dell'accordo quadro è stato desunto dai dati storici a disposizione della Stazione
Appaltante.
La stipula dei contratti attuativi rimane subordinata ai finanziamenti disponibili.
Con la stipula dell’accordo quadro, l’operatore economico si impegna ad eseguire i lavori e le prestazioni che saranno disciplinati tramite gli appalti attuativi del presente accordo quadro.
La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante a stipulare contratti attuativi per l’importo risultante dall’aggiudicazione dell’accordo stesso e l'operatore economico non potrà pretendere indennizzi o maggiori compensi.
L'importo di ciascun contratto attuativo sarà definito al momento in cui sono certe le disponibilità finanziarie, le unità immobiliari oggetto di manutenzione nonché i periodi temporali di riferimento.
In ogni caso l'importo totale dei contratti attuativi non potrà superare l'importo complessivo dell'accordo quadro comprensivo di eventuali varianti.
Articolo 4
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO e DEI CONTRATTI ATTUATIVI
La durata naturale dell'accordo quadro è di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula dell'accordo medesimo.
I contratti attuativi potranno essere stipulati nei diciotto mesi di durata dell'accordo quadro.
E' facoltà della Stazione Appaltante dare avvio alla consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione dell'accordo quadro, ma prima della stipula del relativo atto e dei contratti attuativi, fatto salvo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione dei lavori e l'insussistenza di impedimenti ai sensi della vigente normativa.
Alla scadenza naturale dell'Accordo Quadro rimane l'obbligo dell'Appaltatore di ultimare i lavori già affidati che si protraessero oltre il termine di scadenza dell'accordo stesso.
Si precisa inoltre che, qualora per qualsiasi motivazione alla scadenza naturale dell'accordo quadro risultasse impegnato sul contratto attuativo in corso, tramite ordini di lavoro, un importo inferiore ai quattro quinti dell'importo risultante dall'aggiudicazione dell'accordo stesso, la durata dell'accordo/contratto attuativo si intenderà automaticamente prorogata fino alla concorrenza dei quattro quinti, fatta salva la disponibilità dell'operatore economico aggiudicatario di proseguire i lavori fino alla concorrenza dell'intero importo a parità di prezzi e condizioni senza poter pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta. Anche in questo caso rimane l'obbligo dell'Appaltatore di ultimare i lavori già affidati che si protraessero oltre il nuovo termine di scadenza dell'accordo.
Qualora l'intero importo risultasse impegnato tramite ordini di lavoro entro la scadenza naturale dell'accordo quadro, ITEA S.p.A. si riserva di valutare l'opzione di estendere l'importo dell'accordo quadro a parità di prezzi e condizioni e nel rispetto dei presupposti di legge, considerata la necessità di garantire la prosecuzione dei lavori di manutenzione senza interruzione presso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Per periodo di validità dell'accordo quadro s'intende il periodo temporale costituito dai diciotto mesi dell'accordo e dall'eventuale proroga temporale.
E' facoltà di ITEA S.p.A. affidare i lavori in tempi diversi nei vari settori della zona geografica oggetto dell'accordo quadro, tenuto conto della necessità di chiudere i contratti con ditte precedentemente assegnatarie di parti della stessa zona, anche in considerazione della diversa distribuzione del territorio individuata per il presente accordo quadro rispetto a quella degli appalti precedenti.
Nel periodo di transizione opereranno contemporaneamente la ditta uscente per il completamento dei lavori avviati e la ditta aggiudicataria del presente accordo per l'esecuzione dei nuovi lavori.
Si precisa che data la necessità di garantire con continuità il pronto intervento non saranno concesse sospensioni del tempo complessivo per l'esecuzione del contratto, fermo restando che ITEA S.p.A. potrà valutare a suo insindacabile giudizio eventuali circostanze particolari, senza che l'Appaltatore possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
N.B. perdita automatica d’efficacia dell’accordo quadro/contratti attuativi come previsto al punto 13 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1795 del 14.10.2016: come indicato dall'Agenzia Provinciale A.P.A.C. nella nota di data 26 febbraio 2018 – prot. S506/2018/118041/35-1865/17, si precisa che l'accordo quadro cosiddetto “ponte” ed i relativi contratti attuativi perderanno automaticamente efficacia dal momento in cui saranno sottoscritte le convenzioni/accordi quadro definite a livello provinciale senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi di sorta o di risarcimento danni, fermo restando l'onere dell'Appaltatore medesimo di eseguire/ultimare i lavori ordinati, in corso, ed eventualmente quelli preordinati, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
La perdita di efficacia automatica dell'accordo quadro/contratti attuativi potrà essere posticipata da
ITEA S.p.A. al momento in cui le convenzioni/accordi quadro definite a livello provinciale saranno effettivamente operative, ancorché già sottoscritte, (ovvero decorsi gli eventuali termini previsti per la loro operatività dal momento in cui vi è stata l'adesione) al fine di far fronte alla necessità di garantire la continuità dei lavori di manutenzione senza soluzione di continuità.
Qualora ad insindacabile giudizio di ITEA S.p.A. il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della Società per mancanza di caratteristiche essenziali, non si avrà perdita di efficacia automatica dell'accordo quadro/contratti attuativi.
Articolo 5
MODALITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI, CONSEGNA ED INIZIO LAVORI
I contratti attuativi sono stipulati interamente a misura.
I prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell'accordo quadro costituiscono i prezzi contrattuali dei contratti attuativi e saranno applicati alle singole quantità eseguite.
Il ribasso unico in percentuale offerto dall'operatore economico in sede di gara per l'accordo quadro verrà applicato ai prezzi relativi alle lavorazioni ribassabili contenute nell'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. e nell'Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento di cui all'art. 13 della L.P. 10 settembre 1993 n° 26 e ss. mm. ed ii., in vigore alla data di formulazione dell'offerta dell'accordo quadro. I prezzi P.A.T. ribassabili saranno maggiorati del 6% secondo quanto previsto all'art. 13 del presente capitolato.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. e nel rispetto dell'art. 27 della L.P. 2/2016 e ss. mm. e ii., nonché in conformità alla normativa nazionale per quanto applicabile.
In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 46 ter della L.P. 26/1993 e xx.xx. e ii. non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a revisione prezzi nemmeno ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile. Si devono applicare i prezzi desunti dai prezziari indicati dal presente Capitolato vigenti alla data di formulazione dell'offerta dell'accordo quadro.
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto attuativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli artt. 119 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii.. E' fatto salvo quanto indicato nel bando di gara dell'accordo quadro in applicazione dell'art. 46 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. per quanto riguarda la consegna anticipata dei lavori, nel cui caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
Se nel giorno fissato e comunicato per la consegna di lavori l'Appaltatore non si presenta, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di incamerare la cauzione e di risolvere l'accordo quadro ed il contratto attuativo o di non procedere alla stipula nel caso di consegna anticipata, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore, in quanto ciò costituisce grave inadempimento per negligenza accertata.
L'operatore economico che si aggiudica l'accordo Quadro con la sua sottoscrizione, si obbliga a sottoscrivere in forma di scrittura privata digitale i contratti attuativi proposti da ITEA S.p.A. nei modi e termini di cui al presente Capitolato, mantenendo fermo il ribasso offerto. Il rifiuto e/o la mancata sottoscrizione dei contratti attuativi da parte dell'Affidatario nei termini indicati da ITEA S.p.A., darà facoltà alla stessa di risolvere in danno l'Accordo Quadro oltre all'applicazione della sotto indicata penale.
Per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto attuativo, rispetto al termine assegnato, si applicherà una penale pari allo 0,1% dell'importo dello stipulando contratto. Le penali non potranno complessivamente superare il 10% dell'importo di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ed al raggiungimento di tale importo ITEA S.p.A. avrà titolo in ogni caso per procedere con la risoluzione in danno dell'Accordo Quadro.
I singoli contratti attuativi saranno stipulati a mezzo di scrittura privata in forma elettronica. La modalità di stipula dei singoli contratti attuativi è la seguente:
1. ITEA S.p.A. inoltra a mezzo pec la proposta contrattuale per il contratto attuativo, con l'indicazione dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza, indicando, altresì, il termine massimo per la stipulazione del contratto attuativo;
2. L'Affidatario dovrà fornire la documentazione richiesta comprese la garanzia definitiva e la copertura assicurativa secondo le indicazioni contenute nella comunicazione di cui al punto 1 per addivenire alla
stipulazione del contratto attuativo entro il termine massimo indicato da ITEA S.p.A., pena l'applicazione delle penali di cui sopra.
Articolo 6
CATEGORIE DI LAVORO PREVISTE
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle categorie di lavoro previste con i rispettivi importi presunti comprensivi degli oneri della sicurezza:
Codifica categoria | Tipologia categoria | Descrizione sintetica | % incidenza | Importo presunto |
CATEGORIA PREVALENTE | ||||
OG1 | Prevalente netto subcategoria | Opere edili | 35,70 | 267.750,00 |
OG12 | Subcategoria a qualificazione obbligatoria | Opere di rimozione materiale contenente amianto | 4,00 | 30.000,00 |
TOTALE CATEGORIA PREVALENTE | 39,70 | 297.750,00 | ||
CATEGORIA SCORPORABILE S.I.O.S. > 10% e < ai 150.000,00 Euro | ||||
OS30 | Scorporabile SIOS a qualificazione obbligatoria | Opere elettriche | 12,00 | 90.000,00 |
CATEGORIE SCORPORABILI > 10% e < ai 150.000,00 Euro A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA | ||||
OS3 | Scorporabile a qualificazione obbligatoria | Opere idrico-sanitarie | 12,00 | 90.000,00 |
OS28 | Scorporabile a qualificazione obbligatoria | Opere termiche | 11,00 | 82.500,00 |
CATEGORIE SCORPORABILI > 10% e < ai 150.000,00 Euro NON A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA | ||||
OS6 | Scorporabile non a qualificazione obbligatoria | Opere da carpentiere, lattoniere, fabbro, falegname, serramentista e pavimentista | 14,80 | 111.000,00 |
OS7 | Scorporabile non a qualificazione obbligatoria | Opere da pittore | 10,50 | 78.750,00 |
TOTALE CATEGORIE SCORPORABILI | 60,30 | 452.250,00 | ||
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA | 100,00 | 750.000,00 |
Nella categoria prevalente s'intendono comprese le seguenti lavorazioni: pali e micropali, demolizioni e rimozioni, scavi, rinterri e movimenti di terra, conferimenti a discarica, conglomerati armati, ferri e casseri, murature strutturali, calcestruzzi, solai, sistemi anticaduta (realizzazione, manutenzione e verifiche periodiche), tavolati e partizioni, massetti e sottofondi, condotte fumarie e di ventilazione, cavidotti, tubi e pozzetti interrati e fuori terra, reti da fumo e aerazione, intonaci, stucchi, cartongessi, gessi e silicati, pavimenti e rivestimenti freddi e caldi, controsoffitti, opere in pietra naturale ed artificiale interne ed esterne, impermeabilizzazioni ed isolazioni, opere da carpentiere (orditure portanti e secondarie, manti di copertura in tegole e coppi), opere da lattoniere (manti di copertura metallici, tubi pluviali e canali e lattonerie, opere da pittore interne ed esterne (pitture murali, verniciature di strutture in legno e metalliche), opere da vetraio, sistemazioni e pavimentazioni esterne, disotturazioni scarichi/fognature, disinfestazioni, disinfezioni, pulizie, segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione del verde, assistenze murarie per impianti tecnologici, eventuali altre lavorazioni specifiche.
Le categorie di opere se d'importo inferiore a 150.000,00 Euro potranno essere assunte anche da operatori economici non aventi la qualificazione SOA purché in possesso delle necessarie qualificazioni/abilitazioni all'esecuzione delle stesse richieste dalle leggi vigenti risultanti dal Certificato di
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e/o da eventuali altri Albi ai quali è richiesta l'apposita iscrizione o in possesso di adeguata qualificazione SOA.
Trattandosi di interventi di manutenzione la cui entità/tipologia non è determinale a priori con precisione, le percentuali delle categorie sopra riportate potranno subire variazioni. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro/contratti attuativi la Stazione Appaltante terrà monitorato l'andamento dei lavori e provvederà, se necessario, a rideterminare le stesse. Ciò consentirà all'aggiudicatario dell'A.Q. di adeguare gli importi dei subappalti già autorizzati e di richiedere eventuale nuova autorizzazione.
Articolo 7
DOCUMENTI CHE REGOLANO L’ACCORDO QUADRO ED I CONTRATTI ATTUATIVI
Le condizioni che regolano i rapporti nascenti dall'accordo quadro e dai relativi contratti attuativi sono stabilite dai documenti di seguito elencati di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
a) bando di gara;
b) accordo quadro;
c) contratti d'appalto attuativi;
d) capitolato costituito da:
- Capitolato d'oneri che disciplina dal punto di vista giuridico, amministrativo, economico e tecnico le condizioni generali dell'accordo quadro e dei contratti attuativi e tutto quanto necessario per disciplinare i rapporti tra ITEA S.p.A. e Appaltatore;
- Capitolato Speciale d'Appalto dei contratti attuativi, che, richiamando la normativa sui lavori pubblici e la normativa tecnica di settore, disciplina le modalità di esecuzione dei lavori, la natura e le caratteristiche dei materiali, le norme di misurazione, i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, le modalità di pagamento e le penali. Individua altresì le procedure operative e gli obblighi generali e speciali a carico dell'Appaltatore previsti per la realizzazione dei lavori;
e) elenco prezzi di ITEA S.p.A.;
f) elenco prezzi della P.A.T.;
g) elenco fabbricati degli immobili di proprietà di ITEA S.p.A. e ad essa affidati in gestione siti nell'area geografica interessata;
h) DUVRI-PSC dei singoli fabbricati, ove disponibile;
i) offerta economica e relativi allegati presentati in sede di gara;
j) il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii..
Per quanto non in contrasto e per gli aspetti non disciplinati dai documenti di cui sopra, l'accordo quadro e i contratti attuativi sono regolati dalle norme di legge che riguardano gli appalti di opere pubbliche. Qualora all'interno del presente Capitolato o dell'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. per lavori di manutenzione o dell'Elenco Prezzi della P.A.T. o di altri atti contrattuali risulti erroneamente il richiamo al D. Lgs. 494/96 oppure al D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza, si deve far riferimento integrale al nuovo Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
integrato con le norme del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e dal D. Lgs. 159/2016 e ss. mm. ed ii..
I documenti di cui alle lettere d), e) e g) costituiranno allegato contrattuale.
In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità dei lavori di manutenzione e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'accordo quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l'accordo quadro nonché delle peculiarità dei lavori di manutenzione e delle condizioni che attengono all'esecuzione degli interventi manutentivi.
Articolo 8
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
8.1 GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA
L'offerta relativa all'accordo quadro dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria per la percentuale pari al 2% dell'importo a base di gara ai sensi di legge e come disposto dal bando di gara.
8.2 GARANZIA DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
A garanzia dell'esecuzione dei contratti attuativi l'Appaltatore dovrà provvedere a costituire, precedentemente alla stipula di ciascun contratto attuativo, una garanzia definitiva ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. nella misura del 10 per cento dell’importo contrattuale (IVA esclusa) di ciascun contratto attuativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'Appaltatore, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..
In materia di riduzione dell'importo della garanzia si applica l'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..
Si precisa che la garanzia dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972 e ss. mm. e ii..
La garanzia dovrà prevedere espressamente le clausole che verranno indicate dal bando di gara/lettera d'aggiudicazione.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'accordo quadro e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi di legge.
La garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità stabilite dall'art. 103, comma 5, del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 82 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. l'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto attuativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 c. 2 della L.P. n. 26/1993 e ss. mm. e ii..
La garanzia dovrà essere costituita secondo le modalità specificate negli atti di gara e successive comunicazioni e dovrà contenere tutte le clausole ivi indicate, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta Provinciale in materia di depositi cauzionali. La garanzia cessa di avere efficacia alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, in mancanza, decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e ss. mm e ii., salvo che la mancata approvazione del certificato di regolare esecuzione non dipenda da fatto imputabile all'Appaltatore.
ITEA S.p.A. ha il diritto di valersi della garanzia nei limiti dell'importo xxxxxxx xxxxxxxxx, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. ITEA S.p.A. può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla nei termini indicati dall'Amministrazione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
In caso di inadempimento alle obbligazioni sopra citate rimane la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare risolto il contratto attuativo di riferimento.
Ai sensi dell'art. 161 comma 4 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012, la mancata tacitazione dei crediti vantati da soggetti terzi per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, comporta la sospensione della restituzione della cauzione definitiva, anche oltre il termine di cui
all'art. 26, comma 2, della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii., per un tempo almeno corrispondente all'ultima delle prescrizioni dei predetti crediti.
Articolo 9 COPERTURA ASSICURATIVA
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale di riferimento, dall'art. 23 bis della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. e dell'art. 84 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare ed a consegnare al Committente, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori di ciascun contratto attuativo, una polizza assicurativa, conforme a uno schema-tipo adottato con apposito regolamento, che copra i danni subiti da ITEA S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro. La polizza deve inoltre assicurare ITEA S.p.A. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 84 del D.P.P. n. 9-84/Leg. e ss. mm. e ii. la copertura assicurativa di ciascun contratto attuativo decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 c. 2 della L.P. n. 26/1993 e ss. mm. e ii.. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Come previsto dal c. 9 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In relazione alla necessità di adattare i contenuti dello schema tipo alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici dettata dalla L.P. n. 26/1993 e ss. mm. e ii. e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss. mm. e ii. la copertura assicurativa di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente che:
a) in deroga allo schema tipo previsto dalla normativa nazionale, l'assicurazione è prestata nei confronti dei progetti approvati ai sensi della legge provinciale n. 26/1993 e ss. mm. e ii. e del relativo regolamento di attuazione D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii.;
b) ogni riferimento al “collaudo provvisorio” contenuto nello Schema Tipo 2.3 si intende fatto semplicemente al “collaudo”;
c) qualora il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non sia approvato nei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e ss. mm. e ii., ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la validità della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione non dipenda da fatto imputabile all'Appaltatore;
d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la Stazione appaltante, foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima Stazione Appaltante;
e) ogni altro riferimento fatto dallo schema tipo di polizza dettato dalle norme del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. n. 26/1993 e ss. mm. e ii. e del regolamento di attuazione emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. ogni qual volta la normativa statale non sia applicabile nell'ordinamento provinciale.
Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla scheda prevista dallo schema tipo e dovranno essere debitamente sottoscritte.
La scheda tecnica e l'appendice contenente tutte le clausole sopra elencate devono essere trasmesse ad ITEA S.p.A. almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori di ciascun contratto attuativo.
Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
La denominazione di Assicurato dovrà valere per il Contraente, il Committente, l'Appaltatore, i Sub- Appaltatori, i tecnici dell'Ufficio della Direzione Lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e quanti altri partecipano ai lavori.
La scheda tecnica deve prevedere:
Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
(edificio oggetto dell'intervento ed edifici adiacenti)
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero
(dell'edificio/i interessato/i dai danni causati dai lavori)
Importo di ciascun contratto attuativo
Euro 2.500.000,00 con un limite per sinistro di Euro 2.500.000,00.
10% della partita 2 con un limite per sinistro di Euro 250.000,00.
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere per un massimale unico di Euro 5.000.000,00, ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii..
La copertura assicurativa deve inoltre comprendere:
a) manutenzione estesa della durata di 12 mesi;
b) danni a cose dovuti a vibrazione;
c) danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
d) danni a cavi e condutture sotterranee;
e) danni causati da colpa grave dell'Assicurato e quelli causati da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
f) R.C. incrociata per una pluralità di assicurati sia su persone che su cose;
g) danni derivanti da interruzioni e sospensioni totali e parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
h) danni causati da inquinamento/contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di operazioni di rifornimento, di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari, di proprietà del Committente o di terzi, o da ogni altra causa di cui l'Appaltatore possa essere chiamato responsabile
Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla scheda tecnica o dovranno essere riportate nell'appendice alla scheda tecnica e debitamente sottoscritte.
In caso di sinistro, l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A e B.
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell'Appaltatore, ferma ogni obbligazione di quest'ultimo nei confronti di ITEA S.p.A. per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia della Compagnia Assicuratrice al diritto di rivalsa o surroga nei confronti di ITEA S.p.A., e dei suoi amministratori, dipendenti e consulenti.
In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata, l'esecutore dei lavori dovrà trasmettere alla Stazione appaltante la scheda tecnica e la relativa appendice aggiornate ai sensi di legge.
In caso di recesso del contratto di assicurazione la Compagnia Assicuratrice si impegna a darne comunicazione al Committente - Assicurato, mediante comunicazione via pec/lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni.
La polizza assicurativa deve espressamente riportare inoltre un vincolo assicurativo che impegni la Compagnia Assicuratrice a:
1) attestare che i diritti derivanti dalla polizza sono vincolati a tutti gli effetti a favore del Committente, a garanzia del contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato;
2) comunicare tempestivamente ogni sinistro al Committente;
3) non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso scritto del Committente ed a scegliere, nel caso si debba procedere a perizia di parte, il soggetto designato dal Committente di concerto con l'Appaltatore;
4) pagare esclusivamente al Committente, sino alla concorrenza dei crediti, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dello stesso Committente-Assicurato; la quietanza rilasciata dal Committente deve risultare liberatoria per la Compagnia Assicuratrice anche nei confronti del Contraente;
5) notificare tempestivamente al Committente-Assicurato, a mezzo pec/raccomandata, l'eventuale inadempimento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza, e ad impegnarsi a tenere operante l'assicurazione nei soli confronti del Committente-Assicurato per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla scadenza. Il Committente-Assicurato può pagare direttamente il premio senza che la Compagnia Assicuratrice possa eccepire alcunchè, salva la rivalsa da parte del Committente-Assicurato sull'Appaltatore-Contraente tramite trattenuta sul primo pagamento dovuto allo stesso o mediante incameramento della cauzione definitiva;
6) a notificare al Committente-Assicurato ogni eventuale evenienza che condizioni la validità dell'assicurazione;
7) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Committente- Assicurato, fatto salvo il diritto di recesso per sinistro a sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1898 C.C..
L’Appaltatore dovrà inoltre dimostrare di possedere le seguenti polizze assicurative: POLIZZA GARANZIA DI FORNITURA.
Alla polizza relativa alla copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione deve essere abbinata la “Polizza garanzia di fornitura” per la garanzia, ai sensi dell'art. 1667 del Codice Civile, di tutti i componenti impiantistici in genere, apparecchiature idrauliche, elettriche e meccaniche per un periodo di 2 (due) anni dalla loro installazione: “A decorrere dalla fine dei lavori e per un periodo massimo di 24 mesi, la garanzia è estesa, per le sole parti impiantistiche ai danni derivanti da errori di progettazione e di calcolo, da vizi o difetti di costruzione nonché da errori di montaggio”, con un massimale assicurato, per tutta la durata del contratto, pari ad Euro 200.000,00 con un limite di massimo indennizzo per sinistro di Euro 50.000,00 e con un limite pari ad Euro 120.000,00 per anno.
La garanzia assicurativa è sostitutiva della garanzia di legge rilasciata dal fabbricante, che rimane valida esclusivamente per il rapporto tra l'Appaltatore, in qualità di Acquirente e il Fabbricante stesso e/o il Venditore.
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DIPENDENTI (RCO)
L'Appaltatore deve inoltre dimostrare di possedere adeguata polizza di assicurazione della responsabilità civile verso i propri dipendenti (RCO) per tutta la durata dell'accordo quadro oltre alle altre assicurazioni obbligatorie per legge.
POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
riferita agli automezzi eventualmente impiegati nell'area dei lavori con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00.
L'Appaltatore è tenuto a consegnare al Committente la documentazione delle avvenute coperture almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori nonché analoghe periodiche conferme della prosecuzione di dette coperture nel corso o anche dopo l'ultimazione dei lavori, qualora si tratti di polizze a regolarizzazione periodica.
Inoltre l'Appaltatore deve inserire, in eventuali sub-contratti, clausole analoghe a quelle del presente articolo, per regolamentare l'obbligo dei subappaltatori a stipulare e mantenere operanti polizze assicurative e deve controllare, sia prima dei lavori che dopo, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle condizioni del presente articolo nonché la loro validità nel tempo. Di tutto ciò l'Appaltatore deve dare responsabile conferma al Committente.
Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore, Subappaltatori, loro dipendenti o comunque delle persone di cui deve rispondere.
Articolo 10 ANTICIPAZIONE
L'anticipazione non sarà erogata a seguito della stipula dell'accordo quadro.
L'anticipazione potrà essere corrisposta all'Appaltatore subordinatamente all'avvenuta consegna dei lavori relativi al contratto attuativo secondo le modalità previste dalla legge di cui all'art. 46 bis della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss. mm. e ii. nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto attuativo.
In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell'Appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge; l'importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d'opera al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.
L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in acconto, effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.
L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
Articolo 11
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L. 136/2010 e ss. mm. e ii.
L'Appaltatore, a pena di nullità dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii..
A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a:
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Detta comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. E' onere dell'Appaltatore comunicare eventuali variazioni dei dati sopra indicati;
- indicare in ciascuna transazione relativa i contratti attuativi il codice CIG “derivato” riferito allo specifico contratto attuativo, che sarà richiesto dall'Amministrazione contraente facendo riferimento al CIG dell'Accordo Quadro;
- inserire in tutti i contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della L. 136/2010 e ss. mm. e ii.
“Art. (…)(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. l'Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (…) identificato con il C.I.G. “derivato” n. (…)/C.U.P. n. (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;
2. l'Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Impresa (…) s'impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (…) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. l'Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Impresa (…) s'impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (…).
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ITEA S.p.A. verifica che nei contratti sottoscritti tra l'Affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 9 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii. e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 comma 8 L. 136/2010 e ss. mm. e ii.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, l'amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'art. 2041 del codice civile.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii., il C.I.G. “derivato” ed il Codice Unico del Progetto (C.U.P.) indicati negli atti contrattuali. Ciascun contraente s'impegna ad inserire in tutti i documenti contabili i codici CIG derivato e CUP e gli estremi del conto corrente dedicato.
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente i contratti attuativi rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
Ai sensi del comma 9-bis. dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss. mm. ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
E' comunque fatta salva ogni successiva integrazione o variazione normativa in materia sopravvenuta.
Articolo 12
PRINCIPALE DISCIPLINA NORMATIVA
L'accordo quadro e i relativi contratti attuativi sono disciplinati dalla normativa provinciale sui lavori pubblici costituita da:
- Legge Provinciale n. 26 del 10.09.1993 e ss. mm. e ii. recante norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti;
- Legge Provinciale n. 2 del 16.03.2016 e ss. mm. e ii. recante modifiche alla legge provinciale in materia di lavori pubblici;
- D.P.P. n. 9-84/Leg del 11.05.2012 e ss. mm. e ii.;
- Legge Provinciale n. 19 del 29.12.2016 e ss. mm. e ii.;
- Legge Provinciale n. 17 del 29.12.2017 e ss. mm. e ii..
Per quanto non previsto dalle suddette disposizioni provinciali trovano applicazione le seguenti norme nazionali in materia per quanto applicabili:
- D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii. nuovo codice dei contratti pubblici per quanto applicabile;
- D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 e ss. mm. e ii.;
- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss. mm. e ii., per quanto applicabile;
- D.M. del MIT n. 248 del 10.11.2016;
- Linee guida in materia;
- Decreto Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 e ss. mm. e ii., limitatamente alle parti ancora vigenti;
- Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii..
Le suddette normative formano parte integrante dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, quantunque non vengano ad esso allegate.
Si precisa altresì che l'Appaltatore e le ditte esecutrici sono tenuti alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente capitolato e dalle suddette normative, anche di ulteriori leggi, decreti, regolamenti, circolari, ecc.. sebbene non espressamente citati.
Si riporta di seguito l'elenco non esaustivo delle principali norme di riferimento in campo edile- impiantistico:
- Legge urbanistica provinciale 15 agosto 2015 n. 15 e ss. mm. e ii.;
- Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss. mm. e ii. per le parti ancora vigenti;
- D.P.P. n. 18-50/Leg. del 13 luglio 2010 e ss. mm. e ii. regolamento di attuazione della L.P. 1/2008;
- Legge provinciale n. 6 del 18 marzo 1991 e ss. mm. e ii. - Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico;
- Legge provinciale n. 16 del 18 giugno 1990 e ss. mm. e ii. - Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane;
- Legge provinciale n. 1 del 7 gennaio 1991 e xx. xx. x xx. - Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx;
- D.M. LL.PP. n. 236/1989 e ss. mm. e ii. – Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Legge n. 10 del 09.01.1991 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento alle norme dettate dal D. Lgs. n. 192 del 19.08.2005, D. Lgs. n. 311 del 29.12.2006, D.M. 26.06.2009, D.P.R. n. 59 del 02.04.2009,
L. 99/2009 e L. 220/2012 in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- L. n. 46 del 5 marzo 1990 e ss. mm. e ii., limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- D.M. n. 37 del 22.01.2008 e ss. mm. e ii. - Regolamento concernente disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D.M. 14 gennaio 2008 e ss. mm. e ii. – Norme tecniche per le costruzioni;
- D.M. n. 314 del 23.05.1992 e xx.xx. e ii.;
- Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, integrato con le norme del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e del D. Lgs. 159/2016 e ss. mm. ed ii.;
- D.M. 24.12.2015 e ss. mm. e ii. per l'adozione dei criteri ambientali minimi;
- norme U.N.I. e C.E.I., norme della sicurezza dei lavoratori e degli utenti in genere.
Articolo 13
ELENCO PREZZI, COSTI DELLA SICUREZZA E PRESTAZIONI IN ECONOMIA
13.1 ELENCO PREZZI
I prezzi da applicarsi all’accordo quadro in oggetto sono indicati nell’Elenco Prezzi di ITEA
S.p.A. che costituisce allegato al contratto.
Non sarà applicato il ribasso alle seguenti voci dell'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A.:
- Voci del settore sicurezza identificate dal prefisso “SIC” della tariffa.
In subordine, nel caso sia necessario eseguire lavorazioni i cui prezzi non siano presenti nell'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. saranno utilizzate, se presenti, le voci di prezzo di cui all'Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento vigente alla data di formulazione dell'offerta.
Tenuto conto che i lavori oggetto del presente accordo quadro sono prevalentemente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di ridotte dimensioni da eseguirsi all'interno di singole unità immobiliari, abitate e non, si applica una maggiorazione del 6% (diconsi sei per cento) ai prezzi unitari ribassabili contenuti nell'Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento, di cui all'art. 13 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss. mm. ed ii., che si riferisce a situazioni di lavoro di tipo “medio” sia per quanto riguarda la dimensione dell'intervento sia per quanto riguarda la collocazione del cantiere. Nella definizione della percentuale di maggiorazione pari al 6% si è tenuto conto delle attuali disposizioni provinciali finalizzate al contenimento del costo dei lavori pubblici.
Sono esclusi dalla maggiorazione del 6% e dall'applicazione del ribasso i prezzi compresi nel settore “S
– Sicurezza” dell'Elenco Prezzi P.A.T. relativi alle voci di lavorazioni riguardanti la sicurezza nell'esecuzione dei lavori ed i prezzi relativi alle prestazioni in economia.
In sede d’offerta l’Appaltatore dovrà dichiarare di accettare e di considerare remunerativi tutti i Prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi P.A.T. suindicato, in quanto, al fine di garantire la massima tempestività nell’esecuzione dei lavori di manutenzione, detti prezzi saranno quindi inseriti direttamente in contabilità senza necessità di provvedere alla redazione di verbale concordamento nuovi prezzi. Seguirà eventualmente solo un perfezionamento formale ai fini fiscali.
Per eventuali lavorazioni i cui prezzi non siano presenti né nell'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. nè nell'Elenco Prezzi P.A.T. succitato si provvederà alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi di legge e come meglio specificato al successivo paragrafo 13.4.
13.2 COSTI DELLA SICUREZZA
In considerazione della particolarità dei lavori di manutenzione si applica il seguente criterio di carattere generale per quanto riguarda i costi della sicurezza che saranno contabilizzati senza l'applicazione del ribasso di gara:
- una quota pari all’1,00% (uno per cento) del prezzo di ciascuna lavorazione (escluse le apposite voci della sicurezza e della manodopera) di cui all'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. e dell'Elenco Prezzi P.A.T. sopra indicati non è soggetta a ribasso contrattuale in quanto individuata quale quota parte relativa a spese di carattere generale connesse con la sicurezza. Trattasi di oneri difficilmente determinabili in quanto connessi alle particolari attenzioni necessarie nella gestione di lavori in presenza di utenti e/o visitatori;
- a parte saranno computati i costi specifici della sicurezza del singolo cantiere così come definito all'art. 89 del D.Lgs. 9.4.2008 n.° 81 e xx.xx. ed ii., relativi a protezioni, apprestamenti, transennature,
parapetti, ponteggi, autogrù con piattaforma, puntellazioni negli scavi e similari utilizzando le apposite voci di cui all'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. e dell'Elenco Prezzi P.A.T. indicati al punto 13.1 del presente Capitolato senza l’applicazione del ribasso.
Per tutti gli aspetti riguardanti la “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. e ii. si deve far riferimento a quanto previsto dal presente Capitolato.
13.3 FORNITURE, LAVORI E PRESTAZIONI E IN ECONOMIA
Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia potranno essere eseguiti solamente previa disposizione della Direzione Lavori.
Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature. Saranno a carico dell'Appaltatore le manutenzioni delle attrezzature e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della manodopera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento.
I lavori da eseguirsi in economia saranno compensati come segue:
− le somministrazioni di materiali saranno compensate con i prezzi previsti dai prezziari contrattuali già comprensivi degli utili e delle spese generali dell'Impresa e saranno soggetti al ribasso d'asta. I prezzi si intendono per materiali aventi le caratteristiche descritte nel presente Capitolato e nei prezziari contrattuali, forniti in cantiere, compreso il trasporto sia orizzontale che verticale all'interno dello stesso cantiere nel punto d'impiego;
− i trasporti ed i noli saranno compensati con i prezzi previsti dai prezziari contrattuali già comprensivi degli utili e delle spese generali dell'Impresa e saranno soggetti al ribasso d'asta;
− le ore relative alla manodopera saranno contabilizzate con l'applicazione dei prezzi e delle disposizioni dell'Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, in relazione alla categoria di opere eseguite e non saranno soggetti ad alcun ribasso o aumento contrattuale.
Qualora non siano disponibili i prezzi contrattuali per forniture di materiali, noli e trasporti si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 152 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii..
13.4 DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI APPLICABILI A NUOVE LAVORAZIONI
Qualora si rendano necessarie nuove lavorazioni, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per le quali non siano previsti i relativi prezzi né nell'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. né nell'Elenco Prezzi P.A.T. l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirle ed ITEA S.p.A. le valuterà previa determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 129 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e secondo quanto indicato dal presente articolo, o mediante esecuzione in economia.
I nuovi prezzi (N.P.) saranno determinati dalla D.L. in conformità ai due seguenti criteri, che si riportano in ordine di prevalenza:
1) CRITERIO DI RAGGUAGLIO:
Il prezzo relativo alla nuova lavorazione sarà determinato comparando la nuova voce ad analoghe lavorazioni contenute nei prezziari contrattuali, di cui all'art. 13.1 del presente Capitolato, costituiti dall'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. e dall'Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento vigente alla data del bando di gara dell'accordo quadro.
2) CRITERIO DELL'ANALISI PREZZI:
Qualora non sia possibile applicare il precedente criterio del ragguaglio, il nuovo prezzo sarà formulato con l'analisi prezzi utilizzando per quanto possibile i prezziari contrattuali per i costi elementari del nuovo prezzo medesimo (mano d'opera, noli, materiali).
Nell'impossibilità di applicare tale procedura, il Nuovo Prezzo (N.P.) sarà formulato mediante analisi dei prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data del bando di gara dell'accordo quadro.
I nuovi prezzi così formulati saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara nel rispetto del criterio generale previsto dall'art. 13.3 per la corresponsione dei costi della sicurezza. Eventuali nuovi prezzi relativi a misure della sicurezza specifica non saranno soggetti a ribasso di gara.
Articolo 14 COMPENSO DI CHIAMATA
Per la gestione di ciascun ordine di lavoro sarà corrisposto all'Appaltatore un compenso di chiamata ordinaria di Euro 50,00 (voce E.P. MA.1.100.05) a copertura di tutti gli oneri previsti dalle leggi e dalle specifiche condizioni contrattuali.
Per gli interventi su chiamata urgente/urgentissima specificate al seguente art. 16.2 punti A) e B) eseguiti dall'Appaltatore nella fascia oraria compresa tra le ore 19,00 e le ore 7,00 dei giorni feriali e nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali il compenso fisso di chiamata straordinaria sarà pari ad Euro 100,00 (voce E.P. MA.1.100.10) a riconoscimento dei maggiori oneri gestionali ed esecutivi.
In tali compensi s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per gli adempimenti tecnici e burocratici connessi alla gestione pratica ed informatica delle attività tecniche, amministrative e contabili relative all'esecuzione dell'intervento quali: sopralluogo iniziale ricognitivo, accertamento dei lavori da eseguire, redazione del preventivo dettagliato, utilizzo del programma informatico di ITEA S.p.A. e della tecnologia NFC per la gestione del processo manutentivo come specificato nel presente Capitolato, gestione documenti della sicurezza, stesura e consegna della documentazione tecnico-contabile propedeutica all'emissione degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento, fornitura della raccolta documentale per il conto termico (lato Pubblica Amministrazione) ed altre attività nonché qualsiasi altro ulteriore onere eventualmente sostenuto per la gestione dell'intervento manutentivo.
Il compenso di chiamata verrà corrisposto per ogni ordine per cui, a seguito di preordine di ITEA S.p.A., sia stato effettuato il sopralluogo iniziale e fornito il preventivo dei lavori, eccetto i casi di ordini di lavoro relativi ad interventi di manutenzione programmata estesi alla zona di manutenzione, quali verifiche periodiche dei dispositivi antincendio, delle porte REI, ecc. in quanto in questi casi detto onere è già ricompreso nei prezzi delle singole voci di elenco prezzi unitari.
Per ordine di lavoro si intende l'ordine comprensivo delle distinte righe d'ordine, emesso tramite l'attuale software REF Building, e l'equivalente ordine di lavoro "padre" comprensivo degli ordini di lavoro "figli", che verrà emesso quando diverrà operativo il futuro software REF Tree.
Si precisa che le attuali righe d'ordine di REF Building corrisponderanno ai futuri ordini di lavoro “figli” di REF Tree.
Articolo 15 GESTIONE COMMESSA
15.1 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DOMICILIO E GESTIONE COMMESSA
L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l'obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 102 del D.P.P. n. 9-84/Leg del 11.05.2012 e ss. mm. e ii., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dall'accordo quadro e contratti attuativi sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto dall'Appaltatore, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. aggiornato con il D. Lgs. n. 179 del 26.08.2016 e ss. mm. e ii. nonché norme collegate).
L'aggiudicatario, prima della stipula dell'accordo quadro, dovrà comunicare per iscritto i soggetti preposti al ruolo di Responsabile della Commessa e della Direzione del Cantiere di Manutenzione e l'accettazione degli stessi, ai quali saranno assegnate, per tutta la durata dei contratti attuativi, le mansioni sotto indicate. Tali soggetti dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti.
L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni eventuale sostituzione dei soggetti individuati; inoltre, nel caso di perdita dei requisiti da parte dei soggetti individuati, dovrà provvedere alla immediata sostituzione con personale parimenti qualificato.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà inoltre fornire i nominativi delle altre figure di
responsabilità all'interno dei cantieri di manutenzione ex art. 6 del D.M. 145/2000 e ss. mm. ed ii..
15.2 RESPONSABILE DELLA COMMESSA
Il Responsabile della Commessa agirà come rappresentante dell'Appaltatore per tutta la durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi e dovrà essere dotato di poteri decisionali e di firma, per quanto riguarda la gestione tecnica, amministrativa e la sicurezza dei cantieri di manutenzione, con mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.. L'Appaltatore dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Rappresentante per le ipotesi di impedimento o di assenza. Il Responsabile di commessa per l'Appaltatore ha la funzione di garantire l'andamento ottimale dei lavori e l'armonizzazione con le attività gestionali e autorizzative di ITEA S.p.A.
Il Responsabile della commessa dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto tra le parti ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dell'appalto/dei lavori. Tutti i contatti con ITEA S.p.A., ed in particolare con il Direttore dei Lavori, con il Direttore dell'Ufficio che coordina l'attività di manutenzione per la zona oggetto dell'accordo quadro e con il Dirigente del Settore Tecnico, in qualità di R.U.P., in ordine alla gestione dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, dovranno essere tenuti dal Responsabile della Commessa, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19/4/2000 n. 145 e xx.xx. e. ii.
15.3 RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DI CANTIERE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
Il Responsabile della Direzione di Cantiere dei lavori di manutenzione dovrà essere un tecnico qualificato per le mansioni che dovrà svolgere. Egli controlla ed organizza i lavori, coordinando tutte le attività dei vari cantieri, decidendo le varie fasi lavorative e assicurandone l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini previsti. Le interfacce principali per il Responsabile della Direzione di Cantiere dei lavori di manutenzione saranno l'assistente di cantiere e/o il Direttore Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nominati da ITEA S.p.a..
Al Responsabile della Direzione di Cantiere è richiesta la presenza nei vari cantieri di manutenzione oggetto dell'accordo quadro per la durata necessaria a coordinare le singole lavorazioni ed assicurarsi che le stesse vengano eseguite a regola d'arte.
E' in facoltà di ITEA S.p.A. chiedere all'Appaltatore la sostituzione delle figure che si occupano della gestione dell'appalto nel caso in cui si evidenzino comportamenti non congrui al ruolo ricoperto. In tal caso l'Appaltatore dovrà proporre a ITEA S.p.A., entro il termine da questa stabilito in misura non inferiore a 15 giorni lavorativi i nuovi soggetti che dovranno essere idonei all'incarico assunto e con adeguata qualificazione.
15.4 CONTROLLO DEL CONTRATTO - RAPPRESENTANZA DI ITEA S.P.A.
Il controllo dell'esecuzione del Contratto è svolto da ITEA S.p.A. che opera di regola attraverso le figure del Responsabile del Procedimento e della Direzione dei Lavori.
Come previsto dall'art. 1662 del Codice Civile e dalle norme in materia di lavori pubblici il Responsabile del Procedimento e la Direzione Lavori controlleranno i lavori e l'osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali da parte dell'Appaltatore.
Per l'espletamento dei sopra citati compiti il Responsabile del Procedimento e le persone da esso indicate avranno diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l'Appaltatore svolge la sua attività.
I controlli, le verifiche e le disposizioni impartite sui lavori da parte del personale di ITEA S.p.A. non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti la buona esecuzione del contratto e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.
15.5 RUOLO ASSUNTO DALL’APPALTATORE NELL’AMBITO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
ITEA S.p.A., affidando all'Appaltatore la realizzazione dei lavori di manutenzione intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni lavorative, bensì anche della capacità organizzativa dell'Appaltatore.
L'Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere ITEA S.p.A. per consentirle di raggiungere l'obiettivo di realizzare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili siti nella zona oggetto del contratto, mettendole a disposizione la sua professionalità, privilegiando la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività.
In funzione di quanto sopra detto, resta fra le parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Appaltatore assume anche il ruolo di consigliere interessato
all'adempimento delle prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta da ITEA S.p.a.. Resta altresì inteso e chiarito che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti di ITEA S.p.A.
per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli oneri derivanti da leggi e regolamenti.
Articolo 16
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI
16.1 PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE
Al fine di garantire uno svolgimento razionale ed efficace degli interventi di manutenzione si forniscono le seguenti specifiche minime da rispettare:
a) l'Appaltatore dovrà predisporre una base operativa, dotata di uomini e mezzi strumentali necessari a coordinare ed effettuare i lavori, presso idonea struttura fisica, situata nell'ambito di uno dei comuni della zona oggetto dell'appalto o comunque in un centro della Provincia di Trento che non disti più di 2,00 ore di strada, percorsa rispettando i limiti di velocità, da qualsiasi luogo della zona territoriale stessa ove sono siti gli immobili di proprietà o affidati in gestione alla Società;
b) l'Appaltatore dovrà individuare almeno un tecnico responsabile sempre reperibile 24 ore su 24 per le emergenze su un telefono cellulare per le comunicazioni con i tecnici ed il call-center di ITEA S.p.A.;
c) l'Appaltatore dovrà inoltre garantire un apposito servizio continuativo 24 ore su 24 per tutta la durata del contratto attuativo per il ricevimento via telefono, telefax, e-mail e pec delle segnalazioni di guasti e disservizi sia da parte di ITEA S.p.A. che da parte del relativo call center;
d) l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare per iscritto prima della consegna dei lavori i seguenti dati:
− indirizzo sede operativa e relativi n. di telefono e di fax, indirizzo mail e PEC;
− nominativo, n. cellulare e indirizzo mail del responsabile di commessa;
− nominativo, n. cellulare e indirizzo mail del responsabile tecnico dei cantieri di manutenzione;
− nominativo, n. cellulare e indirizzo mail del/dei tecnico/i reperibile/i 24 ore su 24;
− nominativo e relativo cellulare dei soggetti sostituti e di altro personale eventualmente referente.
Lo stesso Appaltatore sarà tenuto a comunicare ad ITEA S.p.A. tempestivamente eventuali variazioni ai
dati sopra indicati.
Al di fuori dell’orario d’ufficio, gli inquilini ITEA S.p.A. possono segnalare ai vigili del fuoco guasti e disservizi che richiedono un intervento immediato. I vigili del fuoco interverranno sul posto e/o, se lo riterranno necessario, chiameranno il call center di ITEA S.p.A., operativo 24 ore su 24, per comunicare quanto accaduto ed eventualmente per richiedere l'intervento della ditta di manutenzione. In tal caso il call center contatterà il tecnico reperibile dell’Appaltatore che sarà tenuto a valutare quanto comunicato ed il livello di urgenza con cui intervenire, in conformità alle indicazioni contenute ai seguenti punti A), B) e C) del paragrafo 16.2 in funzione della natura del guasto e delle possibili sue conseguenze.
Nei casi di ordinaria amministrazione (ad esempio per gli intasamenti delle fognature), l’Appaltatore dovrà far intervenire direttamente la ditta incaricata esecutrice di manutenzione per risolvere il guasto/disservizio segnalato.
Nei casi più complessi, l'Appaltatore provvederà a contattare i responsabili di ITEA S.p.A. per concordare le modalità d'intervento;
e) l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale di segreteria per ricevere tutte le segnalazioni, comunicazioni e chiamate provenienti da ITEA S.p.A. e dal relativo call-center, durante il normale orario di ufficio nelle giornate dal lunedì al venerdì (ore 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00).
16.2 PRESCRIZIONI OPERATIVE SU RICHIESTE D’INTERVENTO
Ogniqualvolta perverranno all'Appaltatore richieste d'intervento inviate tramite il sistema informatico REF (via e-mail/PEC/fax), denominate “preordini” o, eventualmente, richieste verbali/telefoniche o via e-mail da parte di ITEA S.p.A. o del call center di ITEA S.p.A., l'Appaltatore dovrà effettuare un sopralluogo iniziale ricognitivo, contattando l’utente segnalante, per valutare causa, entità e natura del problema riscontrato. Nel caso di richiesta d'intervento ricevute direttamente dall'Appaltatore tramite il call center di ITEA S.p.A., sarà onere dello stesso Appaltatore valutare prontamente quanto comunicato e definire il livello di urgenza con cui intervenire.
L'Appaltatore dovrà effettuare il sopralluogo nel rispetto dei tempi definiti ai seguenti punti A),
B) e C) in funzione del livello d'urgenza, assegnato dalla D.L. alla richiesta d'intervento o valutato dallo stesso Appaltatore nel caso di richiesta d'intervento proveniente direttamente dal Call Center di ITEA S.p.A.. Nel caso di ritardo nell'effettuare il sopralluogo ricognitivo verrà applicata la penale di cui all'art. 25.
A) Nel caso di RICHIESTE DI INTERVENTO URGENTISSIME relative a guasti/situazioni che possano presagire situazioni di pericolo per persone o cose o risultino comunque di emergenza, sia scritte che verbali provenienti dai tecnici di ITEA S.p.A. o dal Call Center di ITEA S.p.A., l'Appaltatore dovrà organizzarsi per raggiungere il luogo dell'intervento ed intervenire con la massima tempestività entro massimo 3 ore dal ricevimento della richiesta d’intervento avente ad oggetto guasti della tipologia, indicativa e non esaustiva, elencati nella tabella n. 1 sotto riportata. L'Appaltatore dovrà verificare sul posto immediatamente la natura e consistenza delle segnalazioni ed intervenire tempestivamente per impedire la possibilità di crolli, cadute o incidenti in genere (ad esempio allestendo protezioni e transennature) e per eliminare inconvenienti, rotture o guasti che possano causare pericolo per l'incolumità delle persone o danno alle cose e/o agli immobili. L'Appaltatore dovrà, inoltre, relazionare ai tecnici di ITEA S.p.A. onde ricevere eventuali ulteriori direttive. Lo stesso comportamento dovrà essere tenuto dall'Appaltatore qualora suoi dipendenti o subappaltatori, nel contesto di sopralluoghi connessi ad altri interventi manutentivi, rilevino o vengano informati dagli utenti di situazioni di pericolo per persone o cose.
Tabella n. 1
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI GUASTI CLASSIFICATI URGENTISSIMI
TIPOLOGIE DI GUASTO Elenco non esaustivo | TEMPO MASSIMO PER INTERVENIRE |
- incendio, - allagamento, - infiltrazioni d'acqua con gocciolamento, - perdite/fughe gas, - intasamento fognature, - guasto all'impianto elettrico per cui gli interruttori del centralino non si riarmano (rimangono abbassati), - altri guasti che possono causare pericolo imminente a persone o cose (es.: caduta tegole, antenne e camini pericolanti, rottura di vetri, cavi elettrici scoperti, ecc.) - guasti ai serramenti di ingresso al fabbricato e agli alloggi, che ne impediscono l'accesso o che potrebbero causare danni a persone e/o cose (rischio di cedimento/caduta di infisso/anta/vetro), - guasti ai cancelli/portoni nei casi in cui sono bloccati e non consentono l'entrata/uscita di veicoli da piazzali/autorimesse | 3 ORE compreso il tempo del viaggio per raggiungere il luogo dell'intervento NB: in casi particolari è facoltà della D.L. richiedere che il sopralluogo avvenga in tempi più ristretti |
Successivamente al sopralluogo/intervento, l'Appaltatore dovrà compilare la maschera “inserimento preventivo” nel sistema informatico REF entro i tempi previsti al successivo paragrafo 16.3.
B) Nel caso di RICHIESTE DI INTERVENTO URGENTI relative a guasti/situazioni che possono pregiudicare il corretto funzionamento degli impianti o causare disservizi e/o degrado di strutture e impianti, sia scritte che verbali provenienti dai tecnici di ITEA S.p.A. o dal Call Center di ITEA S.p.A., l’Appaltatore dovrà organizzarsi per raggiungere il luogo dell’intervento ed intervenire con tempestività entro la seguente tempistica dal ricevimento della richiesta d’intervento:
- entro le ore 19.00 del giorno stesso nel caso di ricevimento della richiesta d'intervento entro le ore 14.00;
- entro le ore 13.00 del giorno seguente nel caso di ricevimento della richiesta d'intervento dopo le ore 14.00.
Nella tabella n. 2 sotto indicata si riporta un elenco indicativo e non esaustivo di guasti/situazioni relativi a richieste d’intervento urgenti.
L'Appaltatore dovrà verificare sul posto la natura e consistenza delle segnalazioni ed intervenire per eliminare inconvenienti, rotture o guasti che causano malfunzionamenti o disservizi agli utenti. L'Appaltatore dovrà, inoltre, relazionare ai tecnici di ITEA S.p.A. onde ricevere eventuali ulteriori direttive. Lo stesso comportamento dovrà essere tenuto dall'Appaltatore qualora suoi dipendenti o subappaltatori, nel contesto di sopralluoghi connessi ad altri interventi manutentivi, rilevino o vengano informati dagli utenti di situazioni urgenti o che possono pregiudicare il corretto funzionamento degli impianti o causare il degrado di strutture e impianti.
Tabella n. 2
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI GUASTI CLASSIFICATI URGENTI
TIPOLOGIE DI GUASTO Elenco non esaustivo | TEMPO MASSIMO PER INTERVENIRE |
- infiltrazioni d'acqua, - mancanza d'acqua, - mancanza d'illuminazione, - prima accensione caldaia dell'impianto di riscaldamento autonomo solo nel periodo invernale e nel caso di alloggio già abitato (da ottobre ad aprile), - malfunzionamento impianto di riscaldamento autonomo e/o produzione di acqua calda sanitaria solo nel periodo invernale (da ottobre ad aprile), - guasti ai portoncini di ingresso all'alloggio che non si chiudono, - svuotamento estintori, furto estintori o manichette, svuotamento polvere estintori nel caso in cui siano interessati tutti gli estintori / manichette di una scala o di una autorimessa | - entro le ore 19.00 del giorno stesso nel caso di richieste d'intervento pervenute all'Appaltatore entro le ore 14.00 - entro le ore 13.00 del giorno seguente nel caso di richieste d'intervento pervenute all'Appaltatore dopo le ore 14.00 |
Successivamente al sopralluogo/intervento l'Appaltatore dovrà compilare la maschera “inserimento preventivo” nel sistema informatico REF entro i tempi previsti al successivo paragrafo 16.3.
C) Nel caso di RICHIESTE DI INTERVENTO NON URGENTI, relative a guasti della tipologia, indicativa e non esaustiva, elencati nella tabella n. 3 sotto riportata, sia scritte che verbali, provenienti dai tecnici di ITEA S.p.A. o dal Call Center di ITEA S.p.A., l’Appaltatore dovrà organizzarsi per raggiungere il luogo dell’intervento ed intervenire con tempestività entro 1 o 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta d’intervento come da tabella n. 3 sotto riportata:
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI GUASTI CLASSIFICATI NON URGENTI
TIPOLOGIE DI GUASTO Elenco non esaustivo | TEMPO MASSIMO PER INTERVENIRE |
- malfunzionamento impianto di riscaldamento autonomo e/o produzione di acqua calda sanitaria nel periodo non invernale (da maggio a settembre), - malfunzionamento impianto TV, - impianto citofonico di un'intera scala non funzionante, - guasti a porte di ingresso al fabbricato che non si chiudono, - guasti a cancelli/portoni che non si chiudono, - guasti a impianti elettrici che costituiscono un disagio evidente per la fruizione delle parti comuni e/o delle singole unità immobiliari | 1 GIORNO LAVORATIVO NB: in casi particolari è facoltà della D.L. richiedere che il sopralluogo/intervento avvenga in tempi più ristretti |
- tutti i restanti tipi di guasti | 3 GIORNI LAVORATIVI NB: in casi particolari è facoltà della D.L. richiedere che il sopralluogo/intervento avvenga in tempi più ristretti |
NOTA BENE: Per tempo massimo pari a 1 o 3 giorni lavorativi s'intende che il sopralluogo iniziale dovrà avvenire rispettivamente entro 1 o 3 giorni lavorativi seguenti al giorno in cui l'Appaltatore riceve la richiesta di intervento (escluso pertanto il giorno stesso).
Successivamente al sopralluogo, l'Appaltatore dovrà compilare la maschera “inserimento preventivo” nel sistema informatico REF entro i tempi previsti al successivo paragrafo 16.3.
16.3 MODALITA’ E TEMPISTICA DI INSERIMENTO RAPPORTINI DI INTERVENTO
Per ogni richiesta d'intervento (preordine), con qualsiasi livello di urgenza (urgentissimo, urgente e non urgente), l'Appaltatore dovrà inserire, nel rispetto dei tempi definiti nella tabella n. 4, nella maschera “inserimento rapportino” del programma informatico REF, apposito rapportino, completo di eventuali computi metrici e altri allegati (foto, documenti), contenente i seguenti dati:
- descrizione del guasto diagnosticato, delle eventuali cause e dell'intervento manutentivo [nel campo “note preventivo”];
- importo preventivo dell'intervento al netto del ribasso di gara [nel campo “importo preventivo ditta”] sulla base dei prezzi contrattuali;
N.B.: per ogni preventivo di importo superiore ai 2.000,00 Euro ed ogniqualvolta la D.L. ne faccia espressa richiesta, al relativo preordine presente nel programma informatico REF dovrà essere inserito il computo metrico estimativo dettagliato utilizzando le voci degli elenchi prezzi previsti dal contratto;
- tempo previsto per la realizzazione dell'intervento [nel campo “durata lavori prevista da ditta”]. Le tempistiche dovranno rispettare quanto previsto al punto 16.5 del presente Capitolato.
Il programma informatico registrerà la data di inserimento dati da parte dell'Appaltatore in modo da poter verificare tramite lo stesso programma il rispetto dei tempi previsti dalla seguente tabella n. 4. Nel caso di ritardo dell'Appaltatore nell'inserimento dei dati verrà applicata la penale di cui all'art. 25.
TEMPI PER INSERIMENTO RAPPORTINI D’INTERVENTO
completi di note ed eventuale computi metrici estimativi
CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI DEL PREVENTIVO DITTA al netto del ribasso | N° MASSIMO DI GIORNI LAVORATIVI decorrenti dal giorno successivo al ricevimento da parte dell'Appaltatore del preordine |
fino ad € 5.000,00 | 4 giorni |
tra € 5.000,01 ed € 15.000,00 | 8 giorni |
tra € 15.000,01 ed € 25.000,00 | 10 giorni |
tra € 25.000,01 ed € 80.000,00 | 15 giorni |
IMPORTO DEI PREVENTIVI:
Al fine di garantire un'adeguata gestione dei fondi contrattuali l'Appaltatore dovrà porre la massima attenzione nel redigere preventivi corretti e coerenti con la tipologia dell'intervento.
Si precisa che per gli ordini di lavoro il cui preventivo ditta supera i 2.000,00 Euro, nel caso in cui l'importo a consuntivo netto dei lavori differisca in più o in meno del 20% rispetto all'importo del preventivo ditta, verrà applicata la penale di cui all'art. 25.
La ripetuta trasmissione di rapportini, computi o documentazioni che risultino inesatti, difformi, non sufficientemente documentati o valutati e/o aventi lo scopo di eludere le responsabilità ricadenti sull'Appaltatore, sarà considerata da ITEA S.p.A. come circostanza di grave negligenza, con tutte le conseguenze del caso, che potranno portare fino alla risoluzione del contratto.
16.4 EMISSIONE ORDINI DI LAVORO ED INIZIO ESECUZIONE LAVORI
− PER LAVORI SU RICHIESTE URGENTISSIME ED URGENTI:
l'Appaltatore dovrà organizzarsi per iniziare i lavori il prima possibile senza attendere l'emissione ed il
ricevimento dello specifico ordine di lavoro tramite il programma informatico REF. La D.L. provvederà ad emettere successivamente il relativo ordine di lavoro, a perfezionamento della richiesta d'intervento, a seguito dell'inserimento del preventivo in REF da parte dell'Appaltatore. Il relativo ordine di lavoro avrà quale data inizio lavori la data del preordine.
− PER LAVORI SU RICHIESTE NON URGENTI:
1) di modesta entità il cui preventivo ditta non supera i 500,00 Euro l'Appaltatore ha la facoltà di dare
immediata esecuzione all'intervento o programmare l'esecuzione (ad es. ordinare materiali/componenti di ricambio), prima del ricevimento dell'ordine di lavoro emesso e trasmesso tramite il programma informatico da parte della D.L., fermo restando il potere della D.L. di ordinare all'Appaltatore di procedere all'esecuzione dei lavori solo ad avvenuta preventiva autorizzazione da parte della stessa
D.L. dopo aver valutato l'intervento proposto dall'Appaltatore;
2) di entità non modesta il cui preventivo ditta è superiore a 500,00 Euro l'Appaltatore potrà iniziare i lavori soltanto a seguito del ricevimento dell'ordine di lavoro emesso e trasmesso tramite il programma informatico da parte della D.L..
In caso di assenza della D.L. o altra situazione che impedisca l'emissione dell'ordine di lavoro, ITEA
S.p.A. potrà autorizzare l'Appaltatore ad eseguire i lavori tramite richiesta scritta, via mail o altra forma.
16.5 TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI MANUTENTIVI
Il Direttore dei Lavori assegnerà il tempo utile per l'esecuzione dei singoli interventi manutentivi e la data per l'ultimazione degli stessi, secondo le modalità indicate dal presente articolo.
L'Appaltatore si obbliga al rigoroso rispetto del tempo assegnato per l'esecuzione degli interventi.
Il mancato rispetto del termine previsto per l'esecuzione dei singoli interventi comporta l'applicazione della penale fissata dall'art. 25 punto 4 del presente Capitolato.
A tal proposito si precisa quanto segue:
1. nei casi di guasti o situazioni critiche che possano comportare pericoli per l'incolumità delle persone o danni alle cose o che possano causare agli utenti una grave limitazione nell'uso della/e unità immobiliare/i e/o delle parti comuni e/o dei servizi/impianti tecnologici, la D.L. potrà disporre che i lavori vengano eseguiti in tempi molto ristretti.
2. nei casi di ristrutturazione di alloggi sfitti (di risulta): i tempi per l'esecuzione dei lavori sono quelli previsti all'art. 16.6 del presente Capitolato.
In caso di ritardata, incompleta o errata esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, o qualora si rilevi che i tempi ed i ritmi degli interventi siano pregiudizievoli a garantire la sicurezza delle persone nonché a preservare da danni gli immobili oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva, previo ordine di servizio, la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio delle opere non eseguite, addebitando maggiori spese ed oneri all'Appaltatore oltre all'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. Per i predetti lavori, nessun compenso o risarcimento per mancato guadagno potrà essere richiesto dall'Appaltatore.
Si richiama l'attenzione dell'Appaltatore sulla necessità di dare esecuzione anche agli interventi manutentivi non urgenti con la massima diligenza. Al fine di garantire omogeneità nei tempi d'esecuzione degli interventi si riporta di seguito la tabella n. 5 con l'indicazione dei tempi di esecuzione massimi che potranno essere assegnati per l'esecuzione dei lavori non urgenti, esclusi alloggi di risulta, oggetto del contratto. Si precisa che i tempi per l’esecuzione dei lavori saranno definiti dalla D.L. che valuterà quelli indicati sul preventivo ed assegnerà, a suo insindacabile giudizio, il numero di giorni adeguati all’esecuzione dell’intervento.
A tal proposito si precisa che la durata lavori proposta dall'Appaltatore sul preventivo dovrà rispettare le soglie massime indicate nella tabella n. 5 e comunque dovrà essere congrua ai tempi tecnici oggettivamente necessari per l'esecuzione dello specifico intervento in funzione della tipologia e dell'organizzazione dei lavori da eseguirsi, fatti salvi i casi in cui i tempi esposti in tabella sono oggettivamente non sufficienti all'esecuzione dell'intervento. In tali casi sarà onere dell'Appaltatore specificare nel campo note del preventivo i motivi per cui espone una durata lavori superiore a quella massima risultante dalla tabella. Qualora la D.L. valuti che i motivi esposti sono effettivamente fondati assegnerà una durata lavori superiore a quella prevista in tabella, che potrà coincidere con quella proposta dall'Appaltatore.
Per importi di preventivo ditta superiori a 5.000,00 Euro non è definita una soglia massima di durata lavori causa la complessità e l'etereogeneità dei lavori. Pertanto l'Appaltatore dovrà indicare sul preventivo una durata lavori congrua come sopra specificato e la D.L. provvederà di seguito a valutare quanto proposto e ad assegnare i giorni ritenuti a suo giudizio adeguati.
Tabella n. 5
TEMPI MASSIMI ASSEGNABILI PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI NON URGENTI
(esclusi alloggi di risulta)
CLASSI D’IMPORTO LAVORI DEL PREVENTIVO DITTA al netto del ribasso | N° MASSIMO GIORNI NATURALI CONSECUTIVI decorrenti dalla data di inizio lavori prevista sull'ordine di lavoro |
fino ad € 500,00 | 10 giorni |
da € 500,01 ad € 1.000,00 | 15 giorni |
da € 1.000,01 ad € 2.000,00 | 20 giorni |
da € 2.000,01 ad € 5.000,00 | 30 giorni |
16.6 TEMPI MASSIMI PER RISTRUTTURARE ALLOGGI SFITTI (DI RISULTA)
Tra gli obiettivi principali di ITEA S.p.A. vi è quello di rimettere nel circolo delle affittanze gli alloggi che si liberano (denominati di seguito “alloggi di risulta”), previa ristrutturazione degli stessi se necessario e compatibilmente con le risorse disponibili.
Statisticamente nella zona geografica oggetto del presente Capitolato si liberano mediamente 30÷50 alloggi all'anno (numero non garantito contrattualmente) con una distribuzione temporale e geografica non definibile a priori. Per ristrutturarli sono necessari interventi di varia natura, che possono andare dalla semplice sistemazione con l'esecuzione di piccole riparazioni fino alla ristrutturazione completa.
L'ordine di lavoro per la sistemazione/ristrutturazione di un alloggio di risulta s'intende ultimato ad
avvenuta completa esecuzione delle seguenti attività:
- esecuzione a regola d'arte dei lavori di sistemazione/ristrutturazione dell'alloggio e delle relative pertinenze (cantina, soffitta, garage, …) nel rispetto delle direttive impartite dalla D.L., delle norme vigenti e garantendo le fasce orarie di rispetto della quiete;
- riconsegna presso gli uffici di ITEA S.p.A. delle chiavi dell'alloggio a lavori ultimati;
- consegna delle eventuali dichiarazioni di conformità per rifacimento/modifica degli impianti esistenti o le dichiarazioni di rispondenza sugli impianti esistenti richieste dalla D.L..
Pertanto, i lavori di sistemazione/ristrutturazione di un alloggio di risulta si intendono effettivamente ultimati solo se saranno state evase tutte e tre le condizioni sopra esposte.
Per definire i tempi entro cui l'Appaltatore deve provvedere alla sistemazione/ristrutturazione degli alloggi di risulta sono definite due classi di superfici e cinque tipologie di intervento.
Le due classi di superfici sono le seguenti:
a) alloggi con superficie calpestabile minore di 65 mq., composti generalmente da zona giorno, 1-2 stanze da letto, 1 servizio igienico (raramente sono 2);
b) alloggi con superficie calpestabile eguale o maggiore di 65 mq., composti generalmente da zona giorno, 2-3 stanze da letto (raramente sono più di 3), 1-2 servizi igienici.
Le cinque tipologie di intervento sono state definite in funzione del numero di rifacimenti completi delle componenti, di seguito elencate, che possono interessare la sistemazione/ristrutturazione di ciascuna unità immobiliare:
1. solai,
2. tramezze,
3. xxxxxxxx,
4. impianto elettrico,
5. impianto idraulico,
6. sostituzione sanitari
7. impianto del riscaldamento,
8. impianto del gas,
9. serramenti esterni,
10. serramenti interni,
11. portoncino blindato,
12. intonaci,
13. pavimenti freddi,
14. pavimenti caldi,
15. rivestimenti ceramici,
16. tinteggiature,
Le cinque tipologie di intervento sono le seguenti:
1. SISTEMAZIONE MINIMALE: prevede il controllo e l’eventuale sistemazione minimale dei
vari componenti dell’alloggio perché ritenuti in buono stato a parere della D.L..;
2. SISTEMAZIONE PARZIALE: prevede il completo rifacimento da uno a tre componenti su
indicazione della D.L. e l'eventuale sistemazione degli altri componenti dell'alloggio perché ritenuti in buono stato a parere della D.L.;
3. SISTEMAZIONE COMPLETA: prevede il completo rifacimento da quattro a sei componenti su
indicazione della D.L. e l'eventuale sistemazione degli altri componenti dell'alloggio perché ritenuti in buono stato a parere della D.L.;
4. RISTRUTTURAZIONE PARZIALE: prevede il completo rifacimento da sette a dieci componenti su
indicazione della D.L e l'eventuale sistemazione degli altri componenti dell'alloggio perché ritenuti in buono stato a parere della D.L.;
5. RISTRUTTURAZIONE COMPLETA: prevede il completo rifacimento da undici a sedici componenti
su indicazione della D.L e l'eventuale sistemazione degli altri componenti dell'alloggio perché ritenuti in buono stato a parere della D.L.;
Le modalità relative all'esecuzione delle lavorazioni sono meglio descritte agli articoli sotto indicati:
solai | artt. 34-36 | pavimenti caldi | art. 48 |
tramezze | art. 35 | pavimenti freddi | art. 48 |
impianto idraulico | art. 43 | rivestimenti ceramici | art. 49 |
impianto riscaldamento | art. 44 | serramenti interni | art. 51 - 52 |
impianto gas | art. 45 | serramenti esterni | artt. 51 - 52 |
impianto elettrico | art. 46 | portoncino blindato | art. 52 |
intonaci | art. 47 | tinteggiature | art. 55 |
massetti | art. 48 | sostituzione sanitari | art. 43.2 |
L’Appaltatore dovrà sistemare/ristrutturare gli alloggi di risulta entro i tempi riportati nella tabella seguente. Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti saranno applicate le penali di cui all'art. 25.
Tabella n. 6
TEMPI MASSIMI PER LA SISTEMAZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALLOGGI DI RISULTA
compresi i tempi per la riconsegna delle chiavi e la consegna di DICO e DIRI
CLASSE DI SUPERFICIE ALLOGGIO | LIVELLO DI RISTRUTTURAZIONE | N° MASSIMO DI GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI |
sup. < 65 mq | Sistemazione minimale | 30 |
sup. < 65 mq | Sistemazione parziale | 60 |
sup. < 65 mq | Sistemazione completa | 120 |
sup. < 65 mq | Ristrutturazione parziale | 140 |
sup. < 65 mq | Ristrutturazione completa | 160 |
sup. >= 65 mq | Sistemazione minimale | 40 |
sup. >= 65 mq | Sistemazione parziale | 70 |
sup. >= 65 mq | Sistemazione completa | 140 |
sup. >= 65 mq | Ristrutturazione parziale | 160 |
sup. >= 65 mq | Ristrutturazione completa | 180 |
La D.L. ha la facoltà di aumentare i tempi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione degli alloggi di risulta nei casi particolari in cui i tempi sopra riportati risultino inferiori ai tempi necessari alla fornitura di componenti da ordinare; ad esempio nel caso di interventi di sistemazione parziale con la sostituzione dei serramenti esterni.
Articolo 17
PREORDINI ED ORDINI PER L'ESECUZIONE DI SOPRALLUOGHI ED INTERVENTI
17.1 PREORDINI
A seguito di segnalazioni pervenute ad ITEA S.p.A. da inquilini o altri segnalanti, il tecnico di ITEA
S.p.A. valuterà se inviare all'Appaltatore una richiesta di intervento, denominata di seguito “preordine”, per richiedere il sopralluogo oppure emettere direttamente l'ordine di lavoro.
Le richieste d'intervento trasmesse all'Appaltatore in forma verbale o via mail dai tecnici di ITEA S.p.A. o dal call center verranno successivamente perfezionate con l'emissione del preordine da parte della D.L..
In ogni caso la data del preordine sarà quella della richiesta dell'intervento fatta all'Appaltatore in qualsiasi forma.
Sono abilitati ad emettere preordini:
- il Direttore Lavori (denominato anche “tecnico di zona”) e l'eventuale assistente, che costituiscono l'Ufficio della Direzione Lavori;
- il sostituto del tecnico di zona o altro tecnico abilitato dal Responsabile del Procedimento, in caso di assenza od impedimento del tecnico di zona;
- il Direttore dell'Ufficio che coordina l'attività di manutenzione per la zona oggetto del presente Capitolato;
- il Responsabile del Procedimento o, in sua assenza, il Sostituto del Dirigente.
Il preordine viene emesso dal tecnico di ITEA S.p.A. tramite il programma informatico REF e trasmesso all'Appaltatore in formato digitale via posta elettronica. Il preordine di lavoro conterrà i riferimenti al Comune, al fabbricato, alla scala, all'alloggio, all'inquilino e la descrizione sommaria della richiesta d'intervento. La descrizione potrà essere generica, nel caso in cui non siano ben chiare le cause del guasto e le modalità con cui poter intervenire o, dettagliata, nel caso in cui siano noti il guasto e la natura dello stesso ed il tecnico di ITEA S.p.A. sia in grado di impartire direttive precise sull'intervento da eseguire.
17.2 ORDINI DI LAVORO
Tutti i lavori e le somministrazioni verranno commissionati da ITEA S.p.A. mediante l'emissione di appositi ordini d'intervento denominati di seguito "ordini di lavoro" che saranno trasmessi all'Appaltatore in formato digitale via posta elettronica. Tali ordini di lavoro saranno emessi tramite il programma informatico REF ed identificati con apposito n. di protocollo.
Sono abilitati ad emettere gli ordini di lavoro:
- il Direttore Xxxxxx (denominato anche “tecnico di zona”) e l'eventuale assistente, che costituiscono l'Ufficio della Direzione Lavori ed in caso di sua assenza od impedimento il suo sostituto o altro tecnico autorizzato dal Responsabile del Procedimento;
- il Direttore dell'Ufficio che coordina l'attività di manutenzione per la zona oggetto del presente Capitolato;
- il Dirigente del Settore in qualità di Responsabile del Procedimento, o in sua assenza, il suo sostituto.
I nominativi dei predetti funzionari saranno comunicati all'Appaltatore dal Responsabile del Procedimento alla consegna dei lavori. L'Appaltatore non dovrà eseguire interventi su richieste provenienti da soggetti non abilitati quali, ad esempio, gli utenti; in tali casi dovrà comunicare alla D.L. le richieste pervenutegli dagli utenti e richiedere l'autorizzazione ad intervenire, se lo ritiene opportuno.
L'ordine di lavoro conterrà i riferimenti al Comune, al fabbricato, alla scala, all'alloggio, all'inquilino, la descrizione sommaria dell'intervento, il tempo concesso per l'esecuzione delle opere, eventuali schizzi o disegni e l'importo presunto dei lavori, nonché l'aliquota I.V.A. da applicarsi. L'Appaltatore che accerti la mancata rispondenza con la situazione reale di uno o più degli elementi riportati sull'ordine di lavoro, avrà cura di effettuare tempestivamente la relativa segnalazione alla D.L. per le eventuali opportune modifiche.
Articolo 18
ADEMPIMENTI SUL SISTEMA INFORMATICO A CARICO DELL’APPALTATORE
18.1 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE PER LA GESTIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO
Attualmente ITEA S.p.A. utilizza il programma informatico "Ref Building" dell'azienda Ideare S.p.A. per la gestione manutentiva degli immobili (area Facility).
Di seguito si riporta una descrizione sintetica della gestione del processo manutentivo tramite il programma REF Building e degli oneri a carico dell'Appaltatore specificatamente per quanto concerne i dati che dovrà caricare sul sistema informatico nel corso di tutto l'appalto al fine di poter monitorare l'intero ciclo manutentivo. Si precisa che tutti gli oneri connessi all'utilizzo del programma informatico Ref per la gestione del processo manutentivo sono compresi e compensati nei prezzi contrattuali per l'esecuzione dei lavori.
Il programma REF Building consente di gestire le seguenti attività del processo di ciascun intervento manutentivo. Si precisa che sono a carico dell'Appaltatore le attività evidenziate di seguito con sottolineatura:
✓ archiviazione informatica delle segnalazioni di guasto,
✓ invio delle richieste d'intervento (preordini) da parte del tecnico alla ditta di manutenzione,
✓ inserimento dei rapportini di sopralluogo/intervento da parte della ditta di manutenzione,
✓ invio degli ordini d'intervento (ordini di lavoro) da parte del tecnico alla ditta di manutenzione,
✓ comunicazione dei lavori in corso per informare D.L. e coordinatore della sicurezza, come specificato successivamente,
✓ inserimento della data effettiva di ultimazione lavori da parte della ditta di manutenzione, come specificato successivamente,
✓ inserimento da parte della ditta di manutenzione della percentuale dello stato di avanzamento degli interventi manutentivi in corso d'opera al termine di ogni anno solare, come specificato successivamente,
✓ verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, di alcuni “indicatori rappresentativi dello svolgimento dell'appalto” previsti nel presente C.S.A. e gestione delle relative penali. I parametri gestiti sono i seguenti:
- tempi per l'inserimento dei rapportini, come specificato all'art. 16.3,
- tempi per l'ultimazione dei lavori,
- differenza tra l'importo di preventivo e l'importo a consuntivo dei lavori, come specificato all'art. 16.3,
✓ caricamento sul sistema informatico REF da parte della ditta di manutenzione dei seguenti documenti:
- preventivo dettagliato dei lavori come specificato all'art. 16.3,
- eventuale documentazione fotografica,
- eventuali dichiarazioni di conformità/rispondenza degli impianti oggetto di realizzazione o di verifica,
- consuntivo dettagliato dei lavori (computo metrico estimativo con voci di elenco prezzi) in formato excel o file di primus.
18.2 COMUNICAZIONE DEI LAVORI AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
A seguito di ricevimento dell'ordine di lavoro l'Appaltatore dovrà far presente alla D.L., qualora la stessa non abbia già provveduto, l'eventuale necessità di informare il coordinatore della sicurezza nel caso di lavori che potrebbero necessitare di specifiche prescrizioni per garantire l'esecuzione in sicurezza oltre a quelle già definite negli specifici documenti DUVRI-PSC.
Ogniqualvolta il coordinatore della sicurezza abbia redatto l’apposita documentazione denominata “Allegato identificativo dell’intervento ad integrazione del documento DUVRI- PSC” l’Appaltatore è tenuto a comunicare in tempo utile tramite il programma informatico REF, o altro strumento, alla D.L. e al C.S.E. i periodi in cui si terranno effettivamente i lavori per i quali è stato emesso l’apposito allegato. In tal modo il coordinatore della sicurezza sarà prontamente e correttamente informato sullo svolgimento delle attività manutentive all’interno della zona di manutenzione e potrà programmare i sopralluoghi che riterrà opportuni nell’esercizio del suo incarico.
18.3 COMUNICAZIONE DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI PER OGNI ORDINE DI LAVORO L’Appaltatore entro la giornata lavorativa successiva al completamento di ciascun ordine
di lavoro, comprensivo di tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato, dovrà inserire nell’apposita sezione predisposta nel programma informatico Ref la data di ultimazione dei lavori medesimi.
Il programma informatico REF registrerà la data di avvenuto inserimento della data di fine lavori da parte dell'Appaltatore. Nel caso in cui l'inserimento di detta data e/o la trasmissione alla D.L. di eventuali chiavi e delle dichiarazioni di conformità/rispondenza degli impianti avvenga oltre il giorno successivo alla data inserita, sarà considerata quale data effettiva di fine lavori il giorno antecedente alla data più lontana tra la data di inserimento in REF e la data di trasmissione di chiavi/documentazione.
A maggior chiarimento si espone il seguente esempio:
- data fine lavori prevista dall'ordine di lavoro: 12 giugno;
- data ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore: 11 giugno;
- data inserimento in REF dell'ultimazione dei lavori e registrata dallo stesso programma: 16 giugno;
- data effettiva di fine lavori assunta dalla D.L. dalla quale decorrono eventuali penali contrattuali: 15 giugno.
L'Appaltatore è tenuto ad inserire la data di fine lavori nel rispetto delle modalità sopraindicate. La
D.L. verificherà la data di effettiva ultimazione lavori comunicata dall'Appaltatore e nel caso riscontri comunicazioni non veritiere sarà applicata la penale di cui al punto 25.6. Verrà inoltre applicata la penale di cui al punto 25.4 per ritardi nell'ultimazione dei lavori.
Su richiesta del Direttore dei Lavori o in via autonoma, se ritenuto utile, l'Appaltatore potrà inserire la prima nota descrittiva sui lavori eseguiti e 1-2 o più fotografie contestualizzate rappresentative dell'intervento. Nel caso in cui contestualmente alla fine dei lavori debbano essere consegnate documentazioni quali dichiarazioni di conformità e di rispondenza, certificazioni, ecc., queste dovranno essere consegnate in forma digitale via posta elettronica entro il giorno successivo alla data di fine lavori prevista dal relativo ordine di lavoro e comunque in forma cartacea non oltre il termine di consegna delle relative bozze di contabilità.
18.4 RAPPORTO ANNUALE DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CORSO D’OPERA ALLA FINE DI OGNI ANNO SOLARE
Perentoriamente entro il 15 del mese di gennaio di ogni anno l'Appaltatore dovrà inserire su apposita maschera del programma informatico REF il rapporto annuale dell’avanzamento dei lavori in corso a fine anno, propedeutico per la stesura del bilancio, pena l'applicazione della penale di cui all'art.
25.7 del presente Capitolato. Si precisa che ciò consiste nell'indicare la percentuale di avanzamento lavori al 31 dicembre di ogni anno ed eventuali note esplicative per ogni lavoro in corso a quella data e pertanto sono esclusi tutti i lavori ultimati in corso d'anno per i quali la ditta avrà già inserito in Ref la data di fine lavori.
18.5 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI A SEGUITO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA NFC O SIMILARE
Indicativamente nel corso dell'anno 2018 ITEA S.p.A. adotterà il nuovo programma informatico "Ref Tree" che costituisce la versione più aggiornata del programma informatico "Ref Building". Tale nuovo programma gestirà i processi sopra descritti nonché nuovi processi che consentiranno ad ITEA
S.p.A. di avere in tempo reale il quadro dello stato di avanzamento dei singoli interventi di manutenzione
Ciò consentirà, inoltre, ad ITEA S.p.A. di essere più precisa relativamente al progetto portale utenti che consente di accedere, tramite il portale di ITEA S.p.A., direttamente ad alcune informazioni sullo stato di evasione delle richieste d'intervento da loro stessi segnalate.
Per quanto riguarda gli interventi manutentivi si prevede che, tramite il programma informatico REF, la ditta che esegue la riparazione fornisca alcune informazioni che poi saranno fruibili dagli utenti e dai tecnici di zona. Nello specifico tale informazioni riguarderanno:
− Data e ora del primo sopralluogo, registrati in automatico dal programma con il salvataggio dello stato lavori;
− Stato dei lavori al momento del primo sopralluogo, da scegliere in un menù a tendina che indicativamente avrà le seguenti opzioni:
- “fatto sopralluogo, lavori iniziati/programmati”
- “fatto sopralluogo, in attesa materiale ordinato per iniziare lavori”
- “fatto sopralluogo, lavori da programmare con tecnico di zona”
- “intervento eseguito”
- “chiuso senza intervento”
- “evaso con intervento immediato”
Si sceglierà l'opzione “intervento eseguito” se in occasione del primo sopralluogo la tipologia del guasto riscontrato sarà tale per cui l'intervento viene eseguito e ultimato immediatamente.
− Eventuali note sul guasto riscontrato e/o sull'intervento (tali informazioni saranno visibili solo dai tecnici di zona e non dagli utenti)
− Data e ora di ultimazione lavori, registrati un automatico dal programma quando a lavori ultimati, si sceglierà lo stato “lavori ultimati” nel caso di lavori ultimati successivamente al giorno del primo sopralluogo.
Il metodo per inserire tali informazioni nel sistema informatico avverrà presumibilmente mediante l'uso della tecnologia NFC o similare e l'utilizzo di comuni smartphone con sistema operativo android.
Di seguito si descrive brevemente in cosa consiste questa tecnologia e come verrà utilizzata.
Ogni edificio presente nella zona di manutenzione sarà dotato di un “tag”, cioè di una etichetta elettronica (potrebbe assomigliare fisicamente a un comunissimo dischetto di plastica avente diametro pari a 2-3 cm.). Passando lo smartphone a pochi cm dal tag, un'apposita applicazione permetterà di vedere le richieste di intervento attive sullo stabile e tramite di essa si potrà selezionare lo stato lavori da attribuire ad ogni richiesta.
Quindi se la richiesta viene evasa nel corso del primo intervento/sopralluogo, verrà selezionato lo stato “evaso con intervento immediato” e dopo aver salvato, la richiesta non riapparirà più tra quelle attive sull'edificio interessato. Per una richiesta che non verrà evasa immediatamente si selezionerà uno dei possibili “stato lavori” sopra menzionato e successivamente nel giorno in cui si andranno ad ultimare i lavori verrà selezionato lo stato “lavori ultimati” per chiudere la richiesta.
Quindi, in sostanza, per ogni intervento si richiede all'Appaltatore di registrare a sistema la data del primo sopralluogo (che spesso coinciderà con l'inizio dei lavori) e la data di ultimazione lavori.
Sfruttando questa tecnologia con la medesima applicazione sarà possibile associare ad una delle richieste attive sullo stabile interessato foto fatte con lo smartphone direttamente sul posto, senza dover invece tornare in ufficio, scaricare le foto, inviarle via mail o caricarle sul programma informatico REF dopo aver selezionato la richiesta a cui associarla.
Pertanto, al fine di ottemperare a quanto sopra descritto sarà necessario che tecnici e operai della ditta appaltatrice e delle ditte subappaltatrici siano opportunamente formati in modo da saper utilizzare l'applicazione del sistema informatico di ITEA S.p.A., che verrà messa a disposizione gratuitamente, mentre la dotazione degli smartphone compatibili sarà a carico dell'Appaltatore.
Articolo 19
SOSPENSIONI E PROROGHE DEI SINGOLI INTERVENTI MANUTENTIVI
Qualora nel corso di singoli lavori si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti in materia e che tali condizioni non siano imputabili all'Appaltatore nonché ad altri esecutori dei lavori per conto dello stesso, l'Appaltatore potrà chiedere, con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'ultimazione del singolo intervento manutentivo, una proroga o sospensione motivandola adeguatamente. La D.L. provvederà poi a valutare la fondatezza della richiesta e ad assegnare, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale proroga/sospensione soltanto nel caso in cui il nuovo termine di ultimazione lavori non sia pregiudizievole per ITEA S.p.A. o per l'utenza e/o terzi presso gli stabili gestiti da ITEA S.p.A..
La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di riorganizzare l'esecuzione dei lavori, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna richiesta di sorta.
Proroghe, sospensioni e riprese relative al singolo intervento manutentivo saranno gestite tramite il programma Ref, nel quale verrà inserito il nuovo termine di ultimazione lavori.
Si precisa che durante il periodo di sospensione, su indicazione della D.L., l'Appaltatore dovrà allontanare dal luogo dei lavori macchinari e attrezzature che potrebbero ostacolare l'accesso all'immobile o la normale fruibilità dell'immobile.
Resta salva la facoltà del Direttore dei lavori di posticipare l'esecuzione di singoli interventi senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun compenso o indennizzo.
Rimane facoltà della Direzione dei Lavori disporre modifiche al termine fissato per l'esecuzione del singolo intervento manutentivo. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle condizioni per cui la D.L. può modificare i tempi in cui eseguire i lavori e per le quali l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di compenso o indennizzo:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiamo giurisdizione, competenza responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dai cantieri;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, ed eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari dalla D.L.;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss. mm. e ii..
Inderogabilità dei termini di esecuzione dei singoli interventi:
L'Appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori per le seguenti cause:
a) ritardo nella preparazione dei singoli cantieri e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al loro funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato;
d) eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.
Articolo 20
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
20.1 NORME DI SICUREZZA GENERALE
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento
locale di Igiene, per quanto attiene la gestione degli interventi manutentivi.
L'Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
20.2 DOCUMENTI DI SICUREZZA: DUVRI-PSC E PIANI DI SICUREZZA
E' tra gli obiettivi primari di ITEA S.p.A. garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, proprio in estensione delle sue finalità istituzionali, che sono di tipo sociale senza fine di lucro, per cui ogni sua azione è volta a promuovere una continua attività di concreta prevenzione degli infortuni.
L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i documenti delle misure della sicurezza di ciascun fabbricato appositamente predisposti per garantire la sicurezza e messi a disposizioni da parte della Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. e le prescrizioni direttamente impartite dal coordinatore della sicurezza, che sono pertanto vincolanti per l'Appaltatore. Tali documenti delle misure di sicurezza di ciascun fabbricato sono denominati “DUVRI-PSC”. Prima dell'esecuzione dei singoli interventi manutentivi è facoltà del coordinatore della sicurezza predisporre apposita documento integrativo al suddetto DUVRI-PSC, denominato “Allegato identificativo dell'intervento ad integrazione del documento DUVRI-PSC ” o redigere specifico PSC nel caso lo ritenga opportuno.
I lavori di manutenzione compresi all'interno del presente Capitolato e oggetto di appalto constano di una successione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si susseguono nel tempo nei vari edifici e sono per la loro particolare natura distribuiti sul territorio, in una successione diffusa di cantieri, ognuno dei quali senza continuità fisica, tipologica e temporale.
La maggior parte degli interventi viene eseguita di volta in volta man mano che gli stessi si rendono necessari, in particolare gli interventi a guasto avvenuto; soltanto una parte di interventi è programmabile.
Esistono dei problemi applicativi del D.Lgs. 9.4.2008 n.° 81 riferiti alla tipologia di lavori sopra indicati perché all'art. 26.5. prescrive che “… nei singoli contratti… devono essere specificatamente indicati a pena di nullità
… i costi della sicurezza.” È evidente che i veri costi della sicurezza nel caso di un appalto generale di opere di manutenzione, possono essere definiti solo quando si è individuata esattamente l'opera da fare, il suo contesto, la sua natura ed il luogo ove deve essere realizzata e le eventuali interferenze che possano sussistere in concomitanza e non con i lavori.
Non essendo noti a priori i lavori che dovranno essere eseguiti in sede contrattuale non è di conseguenza possibile determinare in sede di gara gli specifici costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso contrattuale per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota di cui all'art. 105 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.. In considerazione di ciò gli oneri della sicurezza sono determinati secondo quanto previsto al precedente art. 13.2.
ITEA S.p.A. da tempo ha affidato le prestazioni professionali per l'analisi dei rischi connessi alle possibili interferenze tra le attività di seguito descritte e le conseguenti istruzioni per l'eliminazione/riduzione al minimo dei relativi pericoli, che si possono sviluppare all'interno e nelle pertinenze di ogni immobile/fabbricato di proprietà di ITEA S.p.A. o ad essa affidati in gestione.
I rischi analizzati sono quelli legati alle possibili interferenze connesse alla presenza contemporanea o non in ogni immobile di:
- inquilini;
- visitatori;
- fiduciari;
- dipendenti di ITEA S.p.A. o P.A.T.;
- ditte di servizi quali:
- pulizie parti comuni;
- manutenzione del verde;
- gestione contratto energia;
- gestione contratti ascensori;
- letture contatori;
- ditte di manutenzione:
- ditta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione;
- muratori;
- elettricisti;
- idraulici;
- carpentieri;
- falegnami;
- serramentisti;
- pavimentisti;
- antennisti;
- piastrellisti;
- intonacatori;
- pittori;
- installatori, manutentori di impianti di automazioni;
- ditte che eseguono lavori di manutenzione straordinaria per cui necessita redigere specifica documentazione connessa a rischi particolari come: lavori in quota (titolo IV), movimentazione di carichi pericolosi e presenza di amianto. Queste possono essere le stesse ditte di cui sopra od altre ditte come ad esempio quelle specializzate in rimozione amianto;
- ditte che eseguono lavori su parti comuni o all'interno di alloggi su incarico degli inquilini e/o proprietari di singole unità immobiliari;
- imprenditori singoli, società, associazioni che svolgono attività di tipo commerciale, sociale, ambulatoriale e similari all'interno di singole unità immobiliari.
All'interno degli stessi incarichi, sono state ricomprese più prestazioni professionali, tra le quali la redazione ed il costante aggiornamento dei DUVRI-PSC, ai sensi dell'articolo 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. e ii., il coordinamento per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'aggiornamento dei relativi piani e la redazione ed aggiornamento del fascicolo ai sensi degli artt. 91 – 92 – 98 – 99 – 100 del D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008, per ogni immobile/fabbricato dell'elenco oggetto dell'appalto o nuovo fabbricato successivamente inserito.
Nel dettaglio il tecnico incaricato ha provveduto a redigere per ogni fabbricato di proprietà di I.T.E.A.
S.p.A. o ad essa affidato in gestione, un primo piano di sicurezza e coordinamento DUVRI-PSC per ogni singolo “edificio/cantiere”, ai sensi dell'art. 26 comma 3 e artt. 91 – 92 – 98 – 99 – 100 del D.Lgs. n° 81/2008 e ss. mm. e ii. così come precisato dall'Allegato XV, che tenga conto di tutte le lavorazioni da eseguirsi, dell'analisi, eliminazione e ove non possibile riduzione al minimo dei rischi conseguenti alle possibili interferenze tra le attività delle varie ditte ed utenti, risultanti anche dai D.V.R. di cui all'art. 28. (Resta a carico del singolo datore di lavoro delle singole ditte interessate la redazione dei documenti di valutazione dei rischi specifici delle singole attività di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.).
Sarà cura del coordinatore verificare il costante aggiornamento del DUVRI-PSC in fase di esecuzione dei lavori, mettendosi in contatto con le imprese titolari dei contratti per definire il numero e la ragione sociale di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che opereranno nei cantieri in oggetto, al fine di coordinarne le attività ed eventuali interferenze.
Il DUVRI-PSC dovrà essere sottoscritto per accettazione da tutte le imprese titolari dei contratti, da tutte le imprese esecutrici e subappaltatrici, dai lavoratori autonomi che opereranno nei cantieri in oggetto, prima dell’accesso ai fabbricati/cantieri.
In particolare le ditte dovranno apporre ai DUVRI-PSC:
- le firme iniziali entro quindici giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione scritta o via e- mail da parte di ITEA S.p.A.
- le firme alle singole integrazioni/modifiche entro dieci giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione scritta o via e-mail da parte di ITEA S.p.A.
Sarà cura dell'Impresa appaltatrice tenere aggiornato per tempo il Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori sui dati e sulla presenza in ogni singolo cantiere/edificio/alloggio di suoi operai/dipendenti, di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che ivi opereranno, al fine di coordinarne le attività ed eventuali interferenze.
Di seguito tutta la documentazione necessaria sarà trasmessa agli enti preposti alla sicurezza secondo la modulistica vigente.
Di volta in volta, il coordinatore predisporrà in un semplice allegato di poche pagine, se necessario, l'analisi delle problematiche specifiche circa il coordinamento delle imprese sul singolo cantiere/edificio, in particolare attinenti a: situazioni non espressamente indicate nel piano generale, rischi particolari come la presenza di amianto, presenza di prodotti chimici non relativi all'attività di pulizie, lavori in quota, movimentazione di carichi pericolosi, presenza di linee elettriche interferenti con lavori e similari.
Il coordinatore farà periodici controlli in cantiere redigendo verbali di visita controfirmati dagli operatori presenti in cantiere.
20.3 PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori di ciascun contratto attuativo, anche nel caso di consegna anticipata; se quest'obbligo non viene rispettato l'Amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'Appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di dieci giorni, trascorso inutilmente il quale è facoltà di ITEA S.p.A. procedere alla risoluzione del contratto/accordo quadro secondo le disposizioni vigenti.
I subappaltatori per tramite dell'Appaltatore hanno l'obbligo di trasmettere ad ITEA S.p.A. prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii..
Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx dovrà essere redatto da ciascuna impresa esecutrice secondo le disposizioni dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. per la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con le misure di sicurezza relative ai cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del medesimo decreto, nonché alle prescrizioni previste dal presente articolo per la specificità dei cantieri di manutenzione. Detto piano operativo sarà integrato a seguito di eventuali necessità non previste nella prima stesura e delle caratteristiche del singolo cantiere.
L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare sul piano operativo di sicurezza il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano medesimo.
20.4 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'Allegato XIII del medesimo decreto, nonché tutte le apposite prescrizioni previste dal presente articolo per la specificità dei cantieri di manutenzione.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei singoli interventi e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il documento DUVRI-PSC o con il piano di sicurezza e coordinamento, se presente. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere dell'Appaltatore è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei documenti della sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Articolo 21
ADEMPIMENTI DIVERSI E PRESTAZIONI PARTICOLARI
Sono compresi nel prezzo dell'appalto tutti gli adempimenti e le prestazioni particolari di seguito specificate.
L’Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell'Istituto e di terzi. E’ obbligato pertanto ad adottare nell'espletamento del contratto attuativo tutti quegli accorgimenti e cautele necessari per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevato l'Istituto, nonché il personale dello stesso preposto alla Direzione e Sorveglianza.
L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a qualsiasi altra disposizione vigente o che venisse stabilita per legge o emanata dalle competenti Autorità relativamente a qualsiasi obbligo che possa riguardarlo, senza pretendere per ciò compenso o altro e senza alcun aggravio per ITEA S.p.A..
L'Appaltatore dovrà presentare ad ITEA S.p.A., a semplice richiesta, dettagliate relazioni tecniche inerenti problemi specifici manutentivi, corredate da eventuali proposte per la soluzione ottimale degli inconvenienti riscontrati. In casi particolari e laddove si siano riscontrate deficienze impiantistiche o strutturali, l'Appaltatore su richiesta di ITEA S.p.A. dovrà presentare relazioni dettagliate entro 10 giorni dalla
richiesta medesima.
L'Appaltatore e' tenuto a dare piena assistenza a tutte le ispezioni, indagini tecniche, ricerche tecnologiche e prove non distruttive effettuate sia dagli incaricati dell'Istituto, che da organi tutori o preposti. Ove ITEA S.p.A. nel corso del contratto metta in funzione un aggiornamento di REF od un nuovo SOFTWARE specifico per la gestione del presente contratto, l'Appaltatore dovrà dotarsi delle attrezzature HARDWARE necessarie per lo scambio di dati essenziali. L'Appaltatore dovrà inoltre farsi carico degli oneri
connessi al collegamento e trasmissione dati.
Articolo 22
PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (RISCALDAMENTO, IDRICO- SANITARIO, GAS)
L'Appaltatore dovrà predisporre a propria cura i progetti esecutivi e i calcoli dei nuovi impianti di riscaldamento per gli alloggi sfitti da ristrutturare, qualora fosse richiesto dalla D.L.. Gli elaborati dovranno essere forniti alla D.L. almeno 15 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori. I relativi oneri verranno compensati come da specifica voce di Xxxxxx Xxxxxx.
I progetti dovranno comprendere:
a) il calcolo delle dispersioni e dei volumi di ricambio;
b) il dimensionamento della caldaia, dei corpi scaldanti e delle condotte di distribuzione;
c) le piante con l'ubicazione dei corpi scaldanti dei collettori e dei termostati;
d) certificazione energetica conforme alla normativa provinciale. Allo scopo si precisa che:
- nel caso di impianto è necessario fare il calcolo della potenzialità della caldaia;
- il dimensionamento dei nuovi impianti termici dovrà essere fatto secondo le modalità e i criteri previsti dalla Legge n. 10 del 9/1/91 e ss. mm. e ii., D.Lgs. n. 192 del 19.8.2005, D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006, D.M. 26.06.2009 e xx.xx. ed ii., L. 99/2009 e L. 220/2012 in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, nonché dei relativi regolamenti attuativi e norme U.N.I. collegate;
- il calcolo ed il dimensionamento dei radiatori dovrà essere redatto analiticamente e non a volume o superficie;
- i radiatori saranno preferibilmente posizionati sotto le finestre o lungo i muri perimetrali esterni. Nel caso di locali d'angolo del fabbricato i radiatori saranno posti in prossimità dei diedri esterni in modo da contenere gli effetti negativi dei ponti termici.
Per i nuovi impianti di riscaldamento, il collaudo dovrà avvenire mediante:
a) prova di tenuta a freddo da eseguirsi prima della chiusura delle scanalature portando l'impianto ad una pressione di 6 atm. mantenuta per 12 ore, escludendo la caldaia;
b) a richiesta della D.L. prova di funzionamento a caldo portando l'impianto a regime con almeno 3 ore di preriscaldamento. In relazione alla temperatura esterna e a quella di caldaia, le temperature dei singoli locali, rilevate a ml. 1,50 dal pavimento, dovranno corrispondere a quelle di progetto, opportunamente correlate, con un massimo scarto in aumento tra locale e locale di 1 grado centigrado.
Qualora alla data della liquidazione lavori gli alloggi non siano stati occupati in tutto o in parte e/o non sia trascorso un minimo di periodo invernale atto a consentire l'effettuazione delle prove di funzionamento a caldo, l'Appaltatore si intende obbligata ad eseguire, a richiesta della S.A., sia le operazioni di carico e sfiato dell'impianto, di prima accensione e taratura della caldaia, sia la prova di funzionamento suindicata al momento dell'occupazione dell'alloggio, nonché ad eliminare a propria cura e spese qualsiasi inconveniente che a seguito di ciò si dovesse riscontrare.
Per i nuovi impianti idrico-sanitari e gas, il collaudo dovrà avvenire nei seguenti modi:
a) impianti idrico-sanitari: prova di tenuta a freddo portando l'impianto ad una pressione di 9 atm. mantenuta per 12 ore; la prova deve essere eseguita prima della chiusura delle scanalature;
b) reti impianto gas: prova di tenuta da eseguirsi prima della chiusura delle scanalature secondo quanto previsto dalle norme UNI CIG.
L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre a propria cura e spese gli schemi esecutivi delle reti di distribuzione dell'acqua calda e fredda e delle reti di scarico.
Dette operazioni saranno compensate come previsto dalle relative voci di elenco.
Nel caso di rifacimento completo di impianti tecnologici (riscaldamento, idrico-sanitario, e/o gas) e nel caso di sostituzione di caldaie autonome le operazioni sopra descritte, compresa la prima accensione caldaia al
momento dell'ingresso del nuovo locatario nel caso di alloggi di risulta, saranno a carico dell'Appaltatore che non potrà richiedere alcun compenso ulteriore rispetto al corrispettivo dei lavori eseguiti.
Nel caso in cui ITEA S.p.A. consegni all'Appaltatore, ove disponibili, i disegni e gli schemi degli edifici e degli impianti ed eventuali fascicoli descrittivi degli impianti stessi e delle condizioni da mantenere nei diversi trattamenti, nonché delle operazioni di manutenzione e di conduzione specifiche per i vari macchinari, così come forniti dalle ditte installatrici, sarà compito dell'Appaltatore classificare e tenere aggiornati i disegni e gli schemi suddetti nel caso di modifiche o sostituzioni che venissero effettuate nel corso della durata del contratto. Per tali prestazioni l'Appaltatore non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo.
Articolo 23
RESPONSABILITA’ ED ONERI IN CAPO ALL’APPALTATORE
23.1 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Ai fini del rispetto dell'obbligo in materia di raggruppamenti temporanei d'imprese e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente ad ITEA S.p.A. mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
In relazione all'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'accordo quadro/contratti attuativi, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni. In particolare esso dovrà attuare sempre a sua cura e spese tutte le provvidenze necessarie a prevenire danni sia alle persone che alle cose.
L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità.
La presenza in luogo del personale della Direzione Lavori e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.
La Stazione Appaltante, quindi, e tutto il personale da essa preposto alla direzione tecnico- amministrativa dei lavori si intende esplicitamente esonerata da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto e deve essere sollevata dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi azione che potesse eventualmente contro di essa venire promossa.
Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore è obbligato al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari relative alle prevenzioni ed assicurazioni degli infortuni, alle assicurazioni sulla previdenza e sull'assicurazione sanitaria.
Al Direttore dei Lavori dovrà essere fornito l'elenco dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici impiegati nei cantieri e la loro qualifica con relative posizioni contributive, assicurative e previdenziali.
L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori. L'Appaltatore ha l'obbligo della tenuta del Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui all'art. 43 della Legge Provinciale n. 26/1993 e ss. mm. e ii.. Fino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 28 della L.P. 19/2016, il libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro previsto dal comma 11 dell'art. 43 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. è istituito per i contratti di importo superiore a 500.000,00 Euro.
L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
L'Appaltatore deve trasmettere alla S.A., prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile se dovuta.
In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'Appalto in materia dell'assunzione della manodopera in genere.
Nell'installazione e nella gestione di cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme dei regolamenti edilizi, di tutela delle cose d'interesse artistico e storico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. e ii., di protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, di igiene, delle vigenti norme in materia di deposito, trattamento, trasporto e smaltimento di rifiuti sia urbani, che tossici, che speciali, che inerti, ecc., di polizia urbana e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune nel quale devono eseguirsi le opere, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Appaltatore è tenuto altresì a non impegnare le aree destinate a pubblica viabilità e a non intralciare comunque la realizzazione di opere affidate ad altri Appaltatori.
23.2 TUTELA DEI LAVORATORI
L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale Subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del Subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
A garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all'Appaltatore ed agli eventuali Subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. ITEA S.p.A. può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero ai pagamenti dei dipendenti ai sensi delle norme vigenti, con riferimento al solo Appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore medesimo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, ITEA S.p.A. può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni, il Responsabile del Procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.
ITEA S.p.A. provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante il documento unico di regolarità contributiva riferito all'Appaltatore e agli eventuali Subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti degli eventuali Subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento.
L'Appaltatore comunica ad ITEA S.p.A. la data di inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine ITEA S.p.A. chiede all'Autorità competente l'accertamento della regolarità retributiva nei confronti del Subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provveda all'accertamento definitivo della regolarità retributiva, per mancanza di dati o impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, ITEA S.p.A. procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'Appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'Appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo S.A.L. liquidato.
Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
- Impresa o ATI Appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Imprese Subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le imprese Subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall'Appaltatore.
Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all'impresa o all'ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.
Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare le date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare le date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo o dalla Stazione Appaltante.
L'Appaltatore è tenuto altresì ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e le malattie, alle disposizioni in vigore relative all'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del Lavoro, all'assunzione obbligatoria degli invalidi, al pagamento degli assegni familiari, alle ferie, alle festività, all'indennità di licenziamento, al fondo integrazione salario e di tutte le altre esistenti o che potranno intervenire in corso d'appalto.
Si richiama inoltre il disposto dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii., che prevede il diritto della Stazione Appaltante di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme o prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (compresi quindi i subappaltatori).
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute dall'Appaltatore al personale dipendente, si applica la normativa vigente.
23.3 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE COMPRESI NEI PREZZI CONTRATTUALI
Oltre agli oneri generali prescritti dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici e dal D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e a quelli particolari inerenti alle singole lavorazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato e alle voci di elenco prezzi, sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore e compresi e compensati nei prezzi di Elenco i seguenti oneri e obblighi:
a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento/formazione dei cantieri da attrezzare in relazione all'entità dei singoli interventi, quali:
− l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili ivi compresa la redazione del piano operativo per la sicurezza
fisica dei lavoratori (P.O.S.) di cui al precedente art. 20 che, considerata la particolare natura del contratto, dovrà essere redatto dall'impresa affidataria e/o esecutrice, aggiornato di volta in volta per ogni singolo lavoro e prima dell'inizio dei lavori stessi, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
− gli allacciamenti provvisori di acqua, luce elettrica e forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento dei cantieri di manutenzione e le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai
sopraddetti servizi. L'Appaltatore dovrà utilizzare gli impianti di approvvigionamento più idonei per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere prestabilite;
− la posa nella bacheca degli edifici di avvisi agli inquilini in occasione dell'effettuazione di lavori, del verificarsi di disservizi e comunque ogni qualvolta sia opportuno;
b) Espletare tutte le pratiche per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. ITEA S.p.A. sosterrà esclusivamente la tassa di occupazione temporanea delle aree pubbliche o private da versare all'ente competente/soggetti privati.
c) Assicurare il libero accesso al cantiere ed il passaggio attraverso lo stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale da parte delle menzionate persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, per il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori scorporati o da realizzare in economia;
d) la pulizia dei luoghi/locali in cui vengono effettuati i lavori e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto. Se necessario la pulizia dovrà essere effettuata dopo ogni turno di lavoro. Potrà altresì essere richiesto che dopo ogni turno di lavoro vengano sgomberati i locali da attrezzi ed impianti dell'Appaltatore, ove essi non debbano necessariamente rimanere in posizione di lavoro. La pulizia dei vani scala e delle parti comuni di edifici abitati sarà quotidiana.
Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà lasciare i luoghi di lavoro, compresi i percorsi di accesso, puliti e sgomberi da ogni materiale di risulta e da attrezzature impiegate.
Si precisa che per quanto riguarda la sistemazione/ristrutturazione degli alloggi di risulta, la pulizia dei locali, limitatamente alle aree interessate dalle lavorazioni eseguite, è compresa negli oneri a carico dell'Appaltatore e già compensata nell'ambito delle spese generali contenute nelle voci delle lavorazioni eseguite.
e) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni.
f) La prestazione degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: verifiche, saggi, accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna, attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.
g) La prestazione degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, livellazioni, misurazioni.
h) La fornitura di fotografie delle opere in corso/ultimate, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla D.L..
i) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni, a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro giudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo (ove costituito) possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti. A seguito di prove distruttive rimane obbligo dell'Appaltatore ripristinare a proprie spese, senza alcun compenso, ciò che sia stato alterato o demolito.
j) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni, che si verificassero durante il corso dei lavori. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per ripristinare danni causati da allagamenti e infiltrazioni d'acqua provocati dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.
Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'art. 109 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii.. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 109 del D.P.P. n. 9- 84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii..
k) La Gestione Commessa e la Direzione di Cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dell'accordo quadro, ai soggetti indicati all'art. 15 del presente Capitolato, la gestione della commessa e la direzione dei cantieri di manutenzione e comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare.
l) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità Nazionale Anticorruzione), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio VV.FF., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.. L'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.
m) Denunciare, a norma dell'art. 110 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012, all'Ente appaltante e alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori, di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggetto comunque alle norme del
D. Lgs. n. 490 del 29.10.1999 e ss. mm. e ii.. L'ente Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto.
n) Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta, ove indispensabile e/o ove richiesto dalla D.L., tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell'opera.
o) Garantire l'efficienza delle compartimentazioni antincendio e delle vie di fuga sempre e comunque anche in concomitanza con i lavori;
p) Garantire il libero accesso ai vani in cui vengono effettuati i lavori all'occupante l'alloggio, salva diversa disposizione della Direzione Lavori;
q) Provvedere al ricevimento in cantiere, al deposito ed alla posa a piè d'opera, alla conservazione e alla custodia dei materiali e dei manufatti, forniti direttamente in economia dalla Stazione Appaltante;
r) Consentire l'uso anticipato totale o parziale dei locali prima della conclusione del collaudo/certificato di regolare esecuzione o degli atti sostitutivi, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi;
s) Fornire alla Direzione Lavori il rapporto annuale di avanzamento dei lavori aggiornato di cui all'art. 18.1 al presente Capitolato;
t) Eseguire le ispezioni, secondo le richieste della Direzione Lavori, per determinare preventivamente il tipo e le dimensioni dell'intervento ed effettuare;
u) Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità di operai e addetti ai lavori, residenti negli immobili, visitatori e terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni mobili ed immobili pubblici e privati o di interesse pubblico o privato, mobili ed immobili anche esistenti nei luoghi (locali, parte comune, ecc.) ove viene effettuato l'intervento o di accesso all'esecuzione dei lavori;
v) Ripristinare eventuali danni esterni od interni provocati dall'Appaltatore ad edifici/unità immobiliari di proprietà di terzi o della Stazione Appaltante;
w) Presentare per l'approvazione idonea campionatura alla Direzione Lavori dei principali manufatti e materiali da porre in opera sulla base di un elenco che verrà fornito dal Direttore dei Lavori (es.: pavimenti, rivestimenti, serramenti, sanitari, rubinetterie, caldaie, radiatori, tubazioni, ecc.). La D.L., se riterrà che il manufatto o il materiale sia conforme alle prescrizioni di Capitolato, lo approverà e lo stesso dovrà essere impiegato per tutti i lavori che via via saranno ordinati, salvo casi particolari che ne
impongano una scelta diversa. La campionatura sarà accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuare le caratteristiche e prestazioni dei materiali stessi e la loro conformità alle prescrizioni di Capitolato ed Xxxxxx Xxxxxx. Nel caso che vengano messi in opera materiali, forniture e componenti non autorizzate come sopra riportato, ai fini di salvaguardare la riuscita tecnica dell'opera, la Direzione Lavori può ordinarne la sostituzione senza che l'appaltatore abbia diritto a compenso di sorta.
x) Utilizzare materiali e componenti rispondenti alle norme di qualità vigenti ed in possesso del marchio di qualità CE. Non saranno accettati comunque materiali che siano vietati dalla legge, siano tossici o pericolosi o che comunque alla luce di studi attendibili siano da ritenere potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute;
y) Fornire garanzia scritta di minimo due anni per apparecchiature, componenti e prodotti finiti forniti dall'Appaltatore comprensiva degli oneri per la manutenzione, l'assistenza, la riparazione e la sostituzione. La decorrenza della garanzia avverrà a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di richiesta d'intervento in garanzia e di mancato intervento in tempo utile da parte dell'Appaltatore la Stazione Appaltante provvederà all'esecuzione d'ufficio con addebito dei relativi costi all'Appaltatore;
z) Trasmettere la documentazione amministrativa agli enti competenti propedeutica all'esecuzione dei lavori (denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed enti infortunistici prima dell'inizio dei lavori, ecc.).
aa) Xxxxxxxxx nei cantieri la presenza continua di persona tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto dell'Impresa, a ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini impartiti dagli incaricati dell'Amministrazione e che si assuma ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere. L'Amministrazione si riserva la facoltà, senza doverne giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente dall'Impresa qualora non fosse di gradimento.
Resta contrattualmente stabilito che:
1 è fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante;
2 l'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere prima dell'inizio effettivo dei lavori. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. N. 1729/UL del 01.06.1990 aggiornata con le indicazioni previste dalle normative sopravvenute in particolare il D.M. 37/2008 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. ed eventuali altre norme specifiche applicabile.
3 l'Impresa è obbligata a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti;
4 l'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti;
5 l'Impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano le aree di cantiere per la realizzazione dei lavori;
6 l'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
7 L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” dell'opera realizzata, nei casi in cui preventivamente alla realizzazione delle opere l'Amministrazione fornisca gli elaborati progettuali delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera da realizzare. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.
8 L'Appaltatore dovrà osservare le leggi vigenti per la prevenzione degli infortuni ed assicurare il proprio personale dipendente in tutte le forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che saranno emanati in corso di lavoro, declinando l'Istituto ogni responsabilità al riguardo.
9 L'Appaltatore dovrà assumere a proprio carico e pagare direttamente tutte le tasse, imposte ed oneri per concessioni (esclusi la eventuale autorizzazione edilizia, occupazione temporanea di suolo pubblico, per passi carrabili);
10 L'Appaltatore dovrà assumere a proprio carico e pagare le tasse di registro sull'importo dell'Appalto, le spese inerenti al contratto stesso per diritti di segreteria, copie, bollatura, registrazione del contratto e dei relativi atti allegati e di contabilità;
23.4 ULTERIORI ONERI A PAGAMENTO
L’Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire le seguenti prestazioni qualora siano ordinate dalla D.L., che saranno contabilizzate con le apposite voci di elenco prezzi:
1. verifica, attraverso il proprio personale tecnico, nel rispetto della normativa provinciale, delle “linee di vita” esistenti sulle coperture degli immobili del patrimonio immobiliare oggetto dell'appalto;
2. verifica periodica dei dispositivi di prevenzione antincendio quali: idranti, manichette antincendio, impianti sprinkler, rilevatori di fumi, rilevazione di differenziali di temperatura, dispositivi di apertura automatica di finestroni per l'evacuazione di fumi, estintori, porte di compartimentazione antincendio e porte di sicurezza, comprese relative molle, maniglioni, piastre, serrature e dispositivi similari. Per tutti gli adempimenti sopra elencati si fa riferimento alle norme vigenti in materia alla data di effettuazione dell'intervento di controllo;
3. fornitura di progetti esecutivi e calcoli qualora richiesti appositamente dalla D.L. (calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio, ecc.);
4. realizzazione di tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio, qualora necessario per la tipologia dell'intervento; la continua conservazione durante il corso dei lavori e nei periodi di sospensione intermedi, degli arredi, delle opere e dei materiali esistenti in cantiere, ivi compresi quelli forniti dalla Stazione Appaltante;
5. realizzare passaggi e allacciamenti stradali provvisori (stradali, aree pertinenziali e adiacenti agli immobili interessati dai lavori, ecc.) in modo da rendere sicuri il transito veicolare e pedonale e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi; fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti dalla Direzione Lavori e comunque in ogni punto ove venga richiesto dalla sicurezza per il transito veicolare e pedonale;
6. installare baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari e la dotazione dei dipendenti e delle persone che accedono ai cantieri dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme vigenti nonché dai piani per la sicurezza fisica dei lavoratori. L'appaltatore dovrà assicurarsi che detti dispositivi siano sempre e correttamente usati;
7. realizzare protezioni e recinzioni in genere, atte a impedire l'accesso agli estranei ed a garantire funzionalità e sicurezza compresa la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti dalla Direzione Lavori e comunque in ogni punto ove venga richiesto dalla sicurezza per il transito veicolare e pedonale; le nastrature standard necessarie a garantire funzionalità e sicurezza;
8. eseguire, ove necessitasse, le prove delle reti fognarie, delle reti elettriche e nei tempi previsti dalle norme, delle relative reti di messa a terra di impianti elettrici;
9. assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori;
10.per interventi manutentivi la cui natura lo richieda e su specifica disposizione della D.L.: la custodia del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori o consegna delle chiavi nel caso di unità immobiliare ristrutturata. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire le riparazioni conseguenti;
11.l'intervento di xxxxxxx verrà compensato all'Appaltatore, tramite specifica voci di elenco prezzi che verrà inserita nella contabilità dell'ordine di lavoro interessato, solo nel caso in cui la D.L. lo ritenga necessario e provveda ad ordinare la pulizia approfondita e completa dell'unità immobiliare e/o di eventuali locali accessori.
Articolo 24
CERTIFICAZIONI E GARANZIE LAVORI ESEGUITI
24.1 CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONE E FORNITURA CHIAVI.
Contestualmente all'ultimazione dei lavori del singolo intervento manutentivo, l'Appaltatore è tenuto a consegnare le chiavi e tutte le dichiarazioni e certificazioni richieste e necessarie per l'uso dell'immobile di cui al D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e ss. mm. e ii.. In caso di mancata consegna delle dichiarazioni suddette i lavori saranno considerati non ultimati con conseguente applicazione delle penali relative al ritardo nell’ultimazione dei lavori previste dall’art. 25 punto 4 del presente Capitolato. Fino all’avvenuta consegna di tutte le dichiarazioni non si provvederà a contabilizzare i lavori dell’ordine di lavoro interessato.
Di seguito si specificano le principali richieste di documentazioni, certificazione, ecc.:
1 Dichiarazioni di conformità:
consegnare in triplice copia le dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte di tutti gli impianti installati o modificati, complete di tutti gli allegati obbligatori, dell'elenco delle normative tecniche di riferimento per ogni tipologia impiantistica e dei verbali di prova e/o taratura degli impianti e delle apparecchiature (comprese copie dei progetti aggiornati).
Solo a titolo esemplificativo si chiarisce che le dichiarazioni di conformità dovranno essere una per ogni fornitura e/o tipologia di impianto (riscaldamento, idrico sanitari, gas, elettrico, ecc).
2 Dichiarazioni di corretta posa:
consegnare in triplice copia le dichiarazioni di corretta posa dei materiali installati (aventi rilevanza antincendio e/o di sicurezza), in cui si attesti che i lavori sono stati eseguiti secondo le specifiche riportate nei certificati rilasciati da laboratori ufficiali di prova e completi di copie dei certificati stessi.
3 Certificazioni di fornitura:
consegnare in triplice copia le dichiarazioni di fornitura dei materiali forniti (aventi rilevanza antincendio e/o di sicurezza) in cui si attesti che gli stessi sono rispondenti alle specifiche riportate nei certificati rilasciati da laboratori ufficiali di prova e completi di copie dei certificati stessi.
4 Documentazione d'uso e manutenzione:
consegnare in triplice copia tutte le documentazioni d'uso e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti installati e/o forniti.
5 Collaudo impianti antincendio:
consegnare in triplice copia i certificati di collaudo dell'impianto antincendio a firma di tecnico abilitato previsti dalla vigente normativa completi di tutti gli allegati obbligatori.
6 Tabelle di taratura e verbali di verifica:
durante il corso dei lavori e prima della consegna degli impianti dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore i verbali di verifica di tenuta, di funzionamento e di taratura degli impianti e delle apparecchiature. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione dei Lavori i tempi e i modi con cui intende eseguire dette verifiche in modo da consentire alla stessa di assistere alle operazioni. Copia dei verbali di verifica e delle tabelle di taratura delle apparecchiature dovranno essere consegnate alla Direzione dei Lavori.
7 Onere di fornitura chiavi:
l'Appaltatore è tenuto a consegnare per ciascuna unità immobiliare ristrutturata/sistemata N. 3 mazzi di chiavi contenenti ciascuno le chiavi dell'unità immobiliare (portoncino, cantine ed eventuali pertinenze esclusive), le chiavi degli accessi alle zone comuni (cancelli, vani scale, autorimessa), le chiavi delle apparecchiature di pertinenza (contattori ecc.) e della bussola postale. Le chiavi dovranno essere adeguatamente catalogate e numerate con idonee etichette.
24.2 GARANZIA SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Qualora tenuto, l'Appaltatore dovrà fornire garanzia scritta decennale dei materiali impiegati, dell'esecuzione dei lavori e di assumersi qualsiasi responsabilità di danni causati da infiltrazioni di acqua o comunque derivati dall'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto. Restano comunque esclusi eventuali danni dovuti a dolo o manomissione e comunque non imputabili alla Ditta esecutrice verificatisi anche dopo l'approvazione del Certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
Nel prezzi delle singole forniture, lavorazioni, verifiche o controlli sono compresi e compensati gli oneri per l'emissione dei relativi certificati relativi ad impianti, materiali e lavori finiti nel rispetto delle norme vigenti.
Nel prezzi delle singole forniture, lavorazioni, verifiche o controlli sono compresi gli oneri
dell'aggiornamento del piano di manutenzione del fabbricato e delle sue parti, del Fascicolo del Fabbricato e dei Registri degli interventi di manutenzione previsti dalle norme tecniche e di sicurezza, secondo schede standard concordate con ITEA S.p.A.. Per edifici cui mancassero uno o più di detti elaborati (piano/fascicolo/registro) l'Appaltatore fornirà la scheda relativa all'aggiornamento mentre sarà compito di ITEA S.p.A. predisporre l'elaborato stesso.
Per tutti gli adempimenti indicati all'interno di questo Capitolato e dell'Elenco Prezzi di cui all'art. 13.1 si fa riferimento alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia alla data di effettuazione dell'intervento.
Articolo 25 PENALI
In ragione della peculiarità dei lavori di manutenzione oggetto dell'accordo quadro le penali sono così determinate:
1. Nei casi di interventi urgentissimi di cui all’art. 16.2 lettera A) l’Appaltatore deve verificare immediatamente sul posto le situazioni che possano presagire situazioni di pericolo.
Per ogni ora di ritardo nell'esecuzione del sopralluogo e del relativo intervento da parte dell'Appaltatore rispetto ai tempi indicati all'articolo 16.2 lettera A) del presente Capitolato sarà applicata la penale oraria di Euro 50,00, fatto salvo comunque l'addebito all'Appaltatore degli oneri connessi al maggior danno a persone e cose e di immagine ad ITEA S.p.A. dovuto al ritardato sopralluogo e/o intervento.
Il reiterato mancato o ritardato adempimento al presente costituiscono grave inadempimento contrattuale anche ai fini della risoluzione del contratto.
2. Per qualsiasi preordine (urgentissimo, urgente e non urgente), qualora l'Appaltatore non provveda ad inserire nel sistema informatico REF l'apposito rapportino con gli allegati previsti all'art. 16.3 del presente Capitolato, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 16.3, sarà applicata la penale giornaliera di Euro 3,00 per ogni giorno di ritardo. Non verrà applicata la penale per ritardato inserimento del preventivo nel caso di preordini a cui non fa seguito un ordine di lavoro.
Il reiterato mancato o ritardato adempimento al presente costituiscono grave inadempimento contrattuale anche ai fini della risoluzione del contratto.
3. Per lavori il cui importo a preventivo al netto del ribasso di gara sia superiore a 2.000,00 Euro: nel caso in cui l'importo preventivato dei lavori sia difforme più del 20% in eccesso o difetto rispetto all'importo risultante a consuntivo, sarà applicata la penale d'importo pari al prodotto dell'1 per mille dell'importo a consuntivo per i punti percentuali (arrotondati alla prima cifra decimale) di scostamento superiori al 20%.
4. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori, rispetto alla data prevista di fine lavori risultante dall’ordine di lavoro sarà applicata la penale giornaliera dell'1 per mille sull'importo a consuntivo del relativo ordine.
5. Qualora ITEA S.p.A. sia costretta ad avvalersi di altre ditte sarà applicata la penale di Euro 250,00, fatto salvo comunque l'addebito all'Appaltatore degli oneri connessi al maggior danno a persone e cose e di immagine ad ITEA S.p.A. dovuto alla mancata esecuzione dei lavori.
La reiterata mancata esecuzione dei lavori costituisce grave inadempimento contrattuale anche ai fini della risoluzione del contratto.
6. In caso di comunicazione di data effettiva fine lavori da parte dell'Appaltatore non corrispondente al vero, oltre alla imposizione della penale riferita a tutti gli effettivi giorni di ritardo verrà aggiunta una ulteriore penale di Euro 100,00 sull'ordine di lavoro interessato.
La reiterata non veritiera comunicazione delle date di ultimazione dei lavori nonché delle comunicazioni dei lavori costituiscono grave inadempimento contrattuale anche ai fini della risoluzione del contratto.
7. Per ritardi nella compilazione/aggiornamento sul sistema operativo REF del rapporto annuale di cui all’art. 18 del presente Capitolato, sarà applicata una penale di Euro 240,00.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi e restano pertanto impregiudicate tutte le responsabilità civili e penali dell'Impresa che sarà comunque obbligata a risarcire eventuali danni.
In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale di ciascun contratto attuativo. Qualora gli inadempimenti dell'Appaltatore abbiano determinato
un importo complessivo delle penali superiore al limite massimo del 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'art. 58.4 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii..
Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione Lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.
Le penali saranno applicate come sopra specificato e nel rispetto della normativa fiscale.
Articolo 26
CONDUZIONE DEI LAVORI ED ESECUZIONE DELLE OPERE
26.1 PRECRIZIONI SULLA CONDUZIONE DEI LAVORI
Dato il particolare carattere dell'appalto che riguarda lavori di manutenzione interessanti generalmente alloggi occupati dai rispettivi inquilini, l'Appaltatore dovrà eseguire le opere, qualsiasi sia la loro consistenza, con la massima sollecitudine possibile, con l'impiego di personale fidato e preparato onde evitare il più possibile disagi agli inquilini/terzi.
Nel caso di edifici occupati totalmente o parzialmente da inquilini/terzi, salvo il caso di demolizioni totali, i lavori dovranno essere eseguiti in modo da mantenere gli alloggi abitabili. Le interruzioni degli impianti tecnologici dovranno avere durata limitata nella giornata e, se necessario, saranno eseguiti anche dei collegamenti provvisori per l'uso temporaneo di determinate parti. Gli intervalli di lavoro ed i collegamenti provvisori verranno indicati dalla Direzione Lavori all'atto della consegna ed anche durante l'esecuzione delle opere.
L'Appaltatore provvederà a spostare, ove necessario, mobili e suppellettili ed a proteggere da polvere, calcinacci e quant'altro i mobili stessi e gli ambienti.
A tal fine saranno utilizzati fogli di polietilene, cartoni, pannelli e quant'altro necessario.
I lavori dovranno essere volti con la progressione che verrà indicata dalla Direzione Lavori in modo da rendere la loro esecuzione più rapida possibile senza dar luogo ad intralci di sorta.
26.2 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Per le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro e per le caratteristiche dei manufatti, si rinvia alle descrizioni di cui alla seconda parte del presente Capitolato, agli elenchi prezzi di cui all'art. 13.1 ed alle prescrizioni e disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. In ogni caso, i lavori saranno sempre eseguiti secondo la migliore regola d'arte, adottando quei particolari accorgimenti costruttivi di dettaglio che, anche se non descritti o menzionati, si dovessero dimostrare necessari per rendere funzionale ogni singolo elemento e l'opera nel suo complesso. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere quindi rispettate le leggi e norme vigenti (quali norme U.N.I., norme U.N.I. - C.I.G., norme C.E.I., nonché le norme tecniche dettate dalle varie discipline concernenti le costruzioni (quali scienza delle costruzioni, meccanica dei terreni, idraulica, fisica, fisica tecnica, acustica, tecnologia dei materiali, elettrotecnica, meccanica, ecc.).
Nel caso di lavori eseguiti dall'Appaltatore non regolarmente o in difformità agli ordini ricevuti o nel caso di lavori non richiesti, la Direzione Lavori avrà il diritto di ordinare, in qualsiasi tempo, la demolizione e ricostruzione/ripristino senza che l'Appaltatore possa vantare compenso alcuno.
Rimane facoltà della Direzione Lavori addebitare all'Appaltatore le maggiori spese, che dovesse comportare l'opera in conseguenza della inesatta esecuzione degli ordini.
Articolo 27
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Considerata la peculiarità del presente appalto di manutenzione rispetto agli appalti di nuove costruzioni/ristrutturazioni, ove l'opera da costruire è costituita da un unico cantiere ed è definita in ogni dettaglio, i criteri minimi ambientali sono stati adottati, ove possibile, introducendoli direttamente nelle voci di elenco prezzi. In particolare le voci di Xxxxxx Xxxxxx relative alla fornitura e posa in opera di serramenti esterni sono stati introdotti requisiti prestazionali di isolamento termico più performanti degli stessi requisiti previsti dallo specifico C.A.M. dedicato ai serramenti di cui al D.M. 24.12.2015 e ss. mm. e ii..
Articolo 28
QUALITA', PROVENIENZA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
I materiali e i componenti in genere occorrenti per la costruzione/manutenzione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto e ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti necessari per ottenere lavori a perfetta regola d'arte. I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione Lavori. In caso di contestazione si procede all'esame della questione in contradditorio tra le parti con il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 130 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii.. L'Appaltatore potrà proporre materiali e componenti tra quelli di cui esiste il marchio di qualità o altra omologazione ufficiale. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali e dei componenti , si richiama in modo particolare quanto previsto in merito dall'art. 131 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii..
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
Qualora la Direzione Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise, disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'Appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Articolo 29
NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E LE MISURAZIONI
29.1 NORME PER LE MISURAZIONE
A norma di quanto dispongono le norme in materia di lavori pubblici e di quanto contenuto nel presente articolo, i lavori saranno contabilizzati secondo le quantità determinate con misure geometriche, salvo quanto deve essere contabilizzato a numero, a peso o a tempo, in conformità degli articoli dei prezziari contrattuali dell'Elenco Prezzi, ed in base ai rilievi, per la determinazione delle rispettive quantità, che saranno eseguiti dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere alla Direzione dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni, che in progresso di lavoro non si potessero più accertare; come pure dovrà tempestivamente richiedere che si proceda in contraddittorio alla misura o alla pesata di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima della posa in opera. Resta pertanto tassativamente convenuto che se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune qualità o quantità non fossero esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori o sottostare a tutte le spese ed a tutti i danni che, per tardiva ricognizione, gliene potessero derivare.
Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno pagate per le sole dimensioni ordinate o di progetto. Così pure non saranno in alcun modo prese in considerazione lavorazioni più accurate di quanto prescritto.
Nei prezzi contrattuali prefissati, per ciascun lavoro e somministrazione, si intende compresa ogni opera, materia e spesa, sia principale che accessoria, provvisionale o effettiva, che direttamente o indirettamente concorra all'esecuzione o al compimento del lavoro cui il prezzo si riferisce.
Le quantità minime contabilizzabili presenti nelle voci di E.P. non potranno essere conteggiate più di una volta per ciascun lavoro. Se tali quantità sono indicate in premessa di un capitolo si intendono applicabili a tutte le voci del capitolo escluse quelle che esplicitamente prevedono un minimo diverso o escludono il minimo.
In ordine poi al modo di distinguere l'una dall'altra le varie categorie di lavoro o di determinare gli elementi in base ai quali dovranno valutarsi le quantità eseguite, si osserveranno le norme qui sotto esposte:
a) Mercedi agli operai e noli: nei compensi per le prestazioni di manodopera per i lavori in economia, si intende compresa ogni spesa accessoria, come il consumo degli attrezzi e dei dispositivi di protezione individuale di cui ogni operaio deve essere fornito, la mercede al conducente dei veicoli noleggiati, ecc., nonché l'utile dell'Appaltatore.
b) Materiali in provvista: i prezzi di Elenco saranno applicati anche per l'esecuzione dei lavori in economia e comprendono ogni spesa accessoria e l'utile dell'Appaltatore.
Murature in genere – Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori a 1 mq..
Mano d'opera: Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
Noleggi – Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.
Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori.
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
29.2 SISTEMI DI MISURAZIONE
• Tinteggiature
Tinteggiature a calce, colla, tempera, lavabile di idropittura e rivestimenti plastici su misura verranno
misurate con il sistema del vuoto per pieno, detraendo soltanto i fori con superficie superiore a mq. 4. Le sporgenze quali poggioli, sottogronde, terrazze e simili, verranno calcolate a parte.
• Coloritura e verniciatura di opere in legno
N.B.: la luce minima del foro è da considerarsi pari a mq. 1,60 (sviluppati).
− Finestre semplici con o senza vetrocamera: una volta e mezzo la luce del foro.
− Finestre tipo Xxxxxx: due volte e mezzo la luce del foro.
− Finestre doppie: tre volte la luce del foro.
− Porte finestre semplici: due volte la luce del foro.
− Porte finestre semplici con o senza vetrocamera: due volte e mezzo la luce del foro.
− Porte finestre del tipo Xxxxxx: tre volte la luce del foro.
− Porte finestre doppie: quattro volte la luce del foro.
− Porte piene (senza detrarre l'eventuale parte vetrata): due volte la massima superficie più il sottosoglia.
− Avvolgibili: due volte e mezza la luce del foro (a parte rullo ed apparecchi a sporgere).
− Scuri e persiane a griglia: tre volte la luce del foro.
− Cassonetti e bancali: reale superficie dipinta.
− Perlinati: una volta e un quarto la superficie verniciata.
• Coloritura e verniciatura di opere in ferro
− Ringhiere semplici: una volta e mezzo la superficie.
− Xxxxxxxxx lavorate: due volte la superficie.
− Serrande a maglie ondulate: tre volte la superficie.
− Cancelli riducibili od estensibili: quattro volte la superficie.
− Radiatori: ad elemento o a mq. (nel secondo caso la misura corrispondente alla superficie radiante).
• Serramenti
Nei prezzi dei serramenti s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli
specifici e saranno a metro quadrato secondo i seguenti casi:
− I serramenti in genere saranno valutati a metro quadrato di superficie del foro architettonico;
− I serramenti di porte interne in legno o simili saranno valutati a metro quadrato di superficie