We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Anticipazione Clausole campione

Anticipazione. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori; b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse p...
Anticipazione. 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Anticipazione. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice degli Appalti, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Anticipazione. 1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo originario di contratto. In caso di variante, l'anticipazione non è integrata. 2. In ogni caso, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell’Appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori; l’importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale dell’anticipazione ancora da recuperare. 3. L’anticipazione è gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa. 4. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell’emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano all'Amministrazione aggiudicatrice anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Anticipazione. Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto esecutivo accertata dal Direttore dei Lavori, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell’importo del singolo contratto esecutivo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria , costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale. L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente che avverrà mediante trattenute proporzionali all’avanzamento dei lavori sui singoli SAL. Nel caso l’avanzamento dei lavori non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso nel primo SAL utile, successivo alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, il Committente tratterrà l’intero importo residuo da restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Anticipazione. 1. Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 , all’appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto e quindi pari ad € ………………………………….….che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata. 2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. 3. L’anticipazione verrà erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertata dal Responsabile Unico del Procedimento. 4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma e pertanto di € ……………………… 5. L’esecutore decade dall’anticipazione se l’espletamento del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.
Anticipazione. 1. Ai sensi dell’art. 140 del D.P.R. 207/2010 si può concedere all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione. 2. In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione dell’appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge; l’importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale dell’anticipazione ancora da recuperare. 3. L’anticipazione è gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa. 4. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell’emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Anticipazione. Non è dovuta alcuna anticipazione.
Anticipazione. Entro 15 (quindici) giorni dall’avvio della fornitura, di cui al precedente paragrafo 7.1, l’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’erogazione al Fornitore dell’anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto di fornitura, dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale riferito al periodo massimo previsto per la consegna di tutti gli autobus. L’importo della suddetta garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della fornitura, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte dell’Amministrazione sui singoli stati di avanzamento che danno luogo a pagamento ai sensi del successivo paragrafo 9.2.2. Il Fornitore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della fornitura non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Anticipazione. A norma dell’art. 25, comma 5 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti e degli appalti, adottato da Xxxxx Xxxxx S.p.A. per l’appalto in oggetto, non è ammessa l’applicazione dell’istituto dell’anticipazione del prezzo, previsto all’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016.