IPOTESI DI ACCORDO
IPOTESI DI ACCORDO
relativa al quadriennio 2004 - 2007, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2004
- 2005, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Campo di applicazione)
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente accordo si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Articolo 2 (Decorrenza e durata)
1. Il presente accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti giuridici, nonché il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente accordo.
TITOLO II
ASPETTI GIURIDICI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
Articolo 3 (Tempo di lavoro)
1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.
2. In considerazione delle peculiarità delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, l'adeguato recupero del tempo corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.
4. Le strutture, che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio.
Articolo 4
(Congedo ordinario, giornate di riposo e festività)
1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione centrale degli affari esteri si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo è comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata delle ferie è determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell'anno di cessazione dal servizio, la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
4. Il funzionario diplomatico che è stato assente ai sensi dell'articolo 8 del presente accordo conserva il diritto alle ferie.
5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.
6. E' obbligo del funzionario diplomatico programmare le proprie ferie, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno. In ogni caso, l'intero periodo maturato dovrà poter essere fruito prima del trasferimento ad una sede estera.
7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno successivo.
10. Fermo quanto disposto dal comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario diplomatico per esigenze di servizio.
11. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.
12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
13. La ricorrenza del Santo Patrono di Roma è considerata giorno festivo se ricade in un giorno ordinariamente lavorativo.
14. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In questo caso il tempo di lavoro non prestato dal funzionario diplomatico viene recuperato in altri giorni lavorativi, d'intesa con il responsabile della struttura.
Articolo 5
(Assenze per malattia e motivi di salute)
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il periodo di prova previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista dal comma
4. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico che ne fa richiesta può essere concesso in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sarà corrisposta retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalIe disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento è effettuato mediante visita medica collegiale, durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, nel caso in cui il funzionario diplomatico a seguito dell'accertamento previsto nello stesso xxxxx sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera diplomatica, l'Amministrazione può disporre la cessazione del rapporto di lavoro.
3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
4. Il trattamento economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto è il seguente:
a) la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza;
b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per i successivi tre mesi di assenza;
c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per gli ulteriori sei mesi di assenza.
5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario diplomatico è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all' Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del precedente comma 4 e agli oneri riflessi relativi.
7. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Per i suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui alla lettera a) del comma 4.
8. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo, al funzionario spetta la
7
retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario spetta la retribuzione di cui al comma precedente fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.
10. II funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel presente articolo, è tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia, ed in particolare di quelle che concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora, nonché l'invio all'Amministrazione della relativa certificazione.
Articolo 6
(Aspettativa per motivi personali e di famiglia)
1. Al funzionario diplomatico, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il funzionario diplomatico rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 5 del presente accordo.
5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario diplomatico a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. II funzionario diplomatico per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
Articolo 7 (Congedi parentali)
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità.
2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e anche nei casi di cui all' articolo 28 del citato decreto legislativo, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al precedente comma.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
5. Alle madri, in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
8. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Articolo 8
(Permessi per esigenze personali)
1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;
b ) decesso o documentata grave infermità del coniuge, o del convivente stabile, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. l giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
c) documentati motivi personali, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 4 del presente accordo.
4. l predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.
5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il funzionario diplomatico ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
Articolo 9 (Distacchi sindacali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente accordo, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore dei funzionari diplomatici è determinato nel contingente complessivo di n. 3.
2. Alla ripartizione dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alla Direzione Generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione Generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti solo nel caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione centrale, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all'articolo 21.
Articolo 10
(Permessi sindacali)
1. Per l'espletamento del loro mandato, i funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo del 24 marzo, n. 85, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente accordo, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente accordo, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di n. 90 minuti, per ciascun funzionario diplomatico effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo, alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 3.
3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, provvede la Direzione Generale per il personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale al Ministero degli affari esteri, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera diplomatica, in favore del personale di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I funzionari diplomatici di cui al comma 1 che intendano fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono dame comunicazione scritta alla Direzione Generale del personale ed al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio almeno tre giorni prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione alla Direzione Generale per il personale.
7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati anche in misura pari ad una giornata lavorativa e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giornate lavorative, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. I permessi sindacali, giornalieri ed orari, di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente accordo.
Articolo 11
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
1. I funzionari diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. l dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 alla Direzione Generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le organizzazioni sindacali citate comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione Generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
4. I funzionari diplomatici, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente accordo possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.
5. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente accordo.
Articolo 12
(Adempimenti dell' Amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali)
1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 9 ed al comma 3 dell'articolo 10 del presente accordo, la Direzione Generale per il personale fornisce alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero riscontrare errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione Generale per il personale, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione Generale per il personale invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando anche procedure informatizzate, predisposte dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative, sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione Generale per il personale, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.
4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione Generale per il personale, utilizzando le procedure informatizzate indicate nel comma 3, è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il contingente annuo delle ore di permessi retribuiti definito ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce i contenuti del presente accordo, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali retribuiti e non, nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal decreto di recepimento del presente accordo per quanto attiene ai distacchi e dai provvedimenti adottati dall'Amministrazione per quanto attiene ai permessi retribuiti.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Ministero degli affari esteri, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, e dell'articolo Il, comma 2, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario
responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. I funzionari che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
8. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente accordo.
Articolo 13
(Tutela del dirigente sindacale)
1. II funzionario della carriera diplomatica, dirigente sindacale, non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
2. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
Articolo 14
(Assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili)
1. L'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, attiva per i funzionari diplomatici un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa, che copra anche gli oneri di patrocinio legale nei processi in cui il funzionario diplomatico è coinvolto per attività connesse a compiti istituzionali, destinando allo scopo, con le modalità previste dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, quota parte delle risorse aggiuntive stanziate dalla legge finanziaria per l'anno 2006 in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005 per la definizione dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005.
TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO
Articolo 15
(Struttura del trattamento economico)
1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.
Articolo 16 (Stipendio tabellare)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 lo stipendio tabellare è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore | € 78.779,64 |
Ministro plenipotenziario | € 63.176,14 |
Consigliere d'ambasciata | € 45.767,39 |
Consigliere di legazione | € 35.074,22 |
Segretario di legazione | € 22.489,36 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore | € 95.875,00 |
Ministro plenipotenziario | € 79.300,00 |
Consigliere d'ambasciata | € 62.833,33 |
Consigliere di legazione | € 51.458,33 |
Segretario di legazione | € 37.158,33 |
Articolo 17 (Indennità integrativa speciale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, lo stipendio tabellare contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144. Il conglobamento non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.
Articolo 18 (Retribuzione individuale di anzianità)
1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.
Articolo 19
(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)
1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
€ 223,12 mensili pro capite per tredici mensilità per l'anno 2005;
€ 9,56 mensili pro capite per tredici mensilità a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sulla competenza 2006.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2004.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Articolo 20 (Retribuzione di posizione)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 e successive
modificazioni e integrazioni, rimangono determinate nei seguenti | valori annui lordi per |
tredici mensilità: | |
a) Segretario generale | € 78.000,00 |
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui | |
all'art. 1, lett. b) del decreto n. 2069 | € 52.851,27 |
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali | |
di cui all'art. 1, lett. c) del decreto n. 2069 | € 20.867,85 |
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni | |
funzionali di cui all' art. 1, lett. d) del decreto n. 2069 | € 13.277,56 |
e) Funzionari di cui all'art. 1, lett. e) del decreto n. 2069 | € 7.835,94 |
f) Funzionari addetti agli uffici | € 6.747,61 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
a) Segretario generale € 91.000,00
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui
all'art. 1, lett. b) del decreto n. 2069 € 65.500,00
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui all'art. 1, lett. c) del decreto n. 2069 € 31.000,00
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni
funzionali di cui all' art. 1, lett. d) del decreto n. 2069 € 21.000,00
e) Funzionari di cui all'art. 1, lett. e) del decreto n. 2069 € 11.400,00
f) Funzionari addetti agli uffici € 7.835,00
3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, nonché all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono stabilite, per il biennio economico 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore | € 20.867,85 |
Ministro plenipotenziario | € 13.277,56 |
Consigliere d'ambasciata | € 7.835,94 |
Consigliere di legazione | € 6.747,61 |
Segretario di legazione | € 6.747,61 |
Articolo 21 (Retribuzione di risultato)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell' art. 1 del decreto n. 2069 del 5 luglio 2000 e successive integrazioni e modificazioni, rimangono definiti come segue:
a) Segretario generale b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui | 100 |
all'art. 1, lett. b) del decreto n. 2069 | 79,77 |
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali | |
di cui all'art. 1, lett. c) del decreto n. 2069 | 72 |
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni | |
funzionali di cui all' art. 1, lett. d) del decreto n. 2069 | 41,29 |
e) Funzionari di cui all'art. 1, lett. e) del decreto n. 2069 | 24,37 |
f) Funzionari addetti agli uffici | 20,98 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i parametri della retribuzione di risultato sono ridefiniti come segue:
a) Segretario generale | 100 |
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui | |
all'art. 1, lett. b) del decreto n. 2069 | 80 |
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali | |
di cui all'art. 1, lett. c) del decreto n. 2069 | 72 |
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni | |
funzionali di cui all' art. 1, lett. d) del decreto n. 2069 | 42 |
e) Funzionari di cui all'art. 1, lett. e) del decreto n. 2069 | 25 |
f) Funzionari addetti agli uffici | 21 |
Articolo 22
(Effetti del nuovo trattamento economico)
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 16 e 20 che precedono hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull' equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
(Procedure di soluzione delle controversie)
1. Qualora in sede di attuazione del presente accordo insorgano controversie tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti può avanzare alla commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare.
2. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del presente accordo, per i fini di cui al comma 1, una commissione composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso. La commissione è presieduta da uno dei rappresentanti dell'Amministrazione.
3. Qualora non si raggiunga ai sensi del comma 1 un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 1, può consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la funzione pubblica, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 5, comma 2, lett.e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.
4. Con cadenza annuale, la commissione di cui al comma 2 redige una relazione sui casi esaminati e in tale sede può formulare suggerimenti e raccomandazioni sull'attuazione del presente accordo, incluso il profilo delle pari opportunità alla luce dei principi e delle norme generali in materia.
Articolo 24
(Proroga di efficacia di norme)
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente accordo, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.