Retribuzione di posizione Clausole campione

Retribuzione di posizione. 1. Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne. 2. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui all’art.26, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di L. 17.000.000 a un massimo di L. 82.000.000. 3. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l’utilizzo, in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione dell’art. 26, gli enti, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destinano in via prioritaria le risorse stesse all’adeguamento al valore minimo di cui al comma 2 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori. 4. Limitatamente al periodo di vigenza del presente contratto, gli enti utilizzano, se necessario, le risorse di cui al comma 3 per ridefinire i valori minimi della retribuzione di posizione assicurando che i medesimi non siano comunque inferiori per la durata dell’incarico conferito al dirigente interessato a quelli risultanti dall’applicazione dell’art. 42 del CCNL del 10.4.1996 e successive modifiche. 5. I Comuni e le Camere di Commercio, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nel comma 2. 6. Le Regioni e le Province, nell’ambito delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 26, possono determinare valori superiori a quello massimo indicato nel comma 2 per la retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali di massima responsabilità previste dai rispettivi ordinamenti, qualora gli stessi enti, nell’ambito delle regole definite in base alla loro 7. Ai Segretari Generali, anche di provenienza ministeriale, le Camere di Commercio applicano gli istituti economici di cui agli artt. 26 e 27. Nel caso di nomina in sede diversa ai sensi dell’art.20 della L. 580/93, per la determinazione dell’indennità di fine rapporto si considera l’anzianità maturata anche nell’amministrazione di provenienza, fermo restando il concorso di quest’ultima per il solo ammontare maturato a tale titolo presso di essa. 8. La retribuzione di posizione dei dirigenti degli enti pubbli...
Retribuzione di posizione. 1. La pesatura delle posizioni dirigenziali viene effettuata ai sensi dell’art. 12bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi sulla base dei seguenti fattori: - Responsabilità formali e organizzative, - Complessità del ruolo gestionale e relazionale, - Complessità della gestione delle risorse, - Professionalità richiesta della posizione. 2. In considerazione della complessità della struttura organizzativa del Comune, come prevista nello Statuto comunale e nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, articolata su più livelli dirigenziali, ai sensi dell’art. 24 del CCNL 22.02.2006 l’assegnazione della retribuzione di posizione dirigenziale viene attribuita, in relazione alla rispettiva pesatura e sulla base dell’incarico del Sindaco, come segue: 1) Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia A” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 57.623,54 (cinquantasetteimilaseicentoventitre/54); 2) Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia B” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 55.623,36 (cinquantacinquemilaseicentoventitre/36); 3) Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia C” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 50.623,43 (cinquantamilaseicentoventitre/43); 4) Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia D” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 41.623,40 (quarantunmilaseicentoventitre/40); 5) Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia E” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 36.623,34 (trentaseimilaseicentoventitre/34); 6) Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia F” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 33.623,46 (trentatremilaseicentoventitre/46); 7) Ai Dirigenti il cui incarico comprenda la responsabilità di un’altra struttura di “fascia A” è attribuita una retribuzione di posizione annua complessiva maggiorata di € 8.643,53 (ottomilaseicentoquarantatre/53); 8) Ai Dirigenti il cui incarico comprenda la responsabilità di un’altra struttura di “fascia B” è attribuita una retribuzione di posizione annua complessiva maggiorata di € 8.343,50 (ottomilatrecentoquarantatre/50); 9) Ai Dirigenti il cui incarico comprenda la responsabilità di un’altra struttura di “fascia C” è attribuita una retribuzione di posizione annua complessiva maggiorata di € 7.593,51 (settemilacinquecentonovantatre/51); 10) Ai Dirigenti il cui incarico c...
Retribuzione di posizione. 1. Gli enti determinano nei limiti contrattualmente fissati i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne anche in considerazione dei contenuti e dei risultati delle procedure di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 007 (Concertazione). 2. I valori della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali sono definiti in relazione ai livelli previsti dagli articoli 21 e 22 della l.r. n. 22/2010 entro i seguenti valori minimo e massimo annui lordi, per tredici mensilità: a) primo livello dirigenziale da € 28.328,00 ad € 47.563,00; b) secondo livello dirigenziale da € 11.948,00 ad € 28.327,00. 3. La retribuzione di posizione sarà rideterminata in base alle risorse disponibili presso ogni ente del comparto. 4. La definizione delle risorse disponibili per ogni ente viene determinata sulla base dei seguenti criteri: a) a far data dal 1/01/2010 l’importo annuo medio per dirigente è ricavato da quanto corrisposto nell’anno 2009 da ogni singola amministrazione e diviso per il numero dei dirigenti presenti nello stesso anno 2009 in proporzione ai mesi di servizio lavorato; b) l'importo delle risorse disponibili annue sarà determinato dal prodotto dell'importo medio di cui al punto a) individuato da ogni singola Amministrazione e moltiplicato per il numero delle posizioni dirigenziali assegnate nello stesso anno, nonché dalle eventuali quote di dodicesimi per le posizioni di incremento o decremento realizzate nel corso dell'anno. 5. La retribuzione di posizione del presente articolo incide sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sull'indennità di buonuscita.
Retribuzione di posizione. 1. A valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 55, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità: a. dal 1.1.2002 € 1.529,07 e dal 1.1.2003 € 2.270,72 valore minimo (parte fissa); b. dal 1.1.2002 € 33.560 valore massimo (parte variabile). 2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori economici della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto dei criteri stabiliti all'art.13, comma 5 del CCNL 1 marzo 2002. 3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
Retribuzione di posizione pag. 28 (artt. 19 CCRL 12/06/2000, 15 CCRL 21/05/2008 e T.U.)
Retribuzione di posizione. 1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative o professionali di cui agli artt. 27 e 28 compete oltre al trattamento economico in godimento, comprese le posizioni economiche della categoria di appartenenza, un'indennità di posizione in misura variabile da un minimo di € 6.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 annui lordi per tredici mensilità. Al finanziamento dell'indennità si provvede con le risorse e le modalità previste dagli artt. 87 e 88. 2. Il valore dell'indennità di posizione è stabilito dall’Amministrazione in relazione alla graduazione delle funzioni ai sensi dell'art. 27, comma 3. 3. In relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più attribuiti al dipendente i compensi per lavoro straordinario e per la partecipazione al piano di lavoro. 4. La valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta il riconoscimento dell’indennità di risultato nella misura del 20% della stessa indennità. 5. Il numero massimo delle posizioni organizzative e professionali complessivamente attivabili nella Regione Siciliana sarà individuato nell’ambito della contrattazione di cui all’art. 3, comma 3, del presente contratto. 6. L’indennità di posizione è erogata per la durata dell’incarico.
Retribuzione di posizione. 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D, titolare delle posizioni di cui all'art. 036 è composto anche dalla retribuzione di posizione. 2. L'importo della retribuzione è determinato nelle misure di cui all’art. 172 Ogni Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni di particolare professionalità previamente individuate. 3. La retribuzione di posizione di cui al comma 2 non assorbe le altre competenze accessorie previste dal contratto ad eccezione di quanto previsto dall’art. 171.
Retribuzione di posizione. La pesatura della posizione è determinata sulla base della metodologia di valutazione delle posizioni dirigenziali dell’Ente, approvata con Decreto del Sindaco Metropolitano. L’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance (O.I.V.P.), predispone la pesatura delle posizioni dirigenziali che vengono valutate rispetto ai seguenti parametri i quali consentono di attribuire un punteggio: a) complessità della struttura; b) entità delle risorse gestite; c) quadro delle relazioni; d) integrazione e trasversalità; e) managerialità; f) responsabilità della posizione. Il punteggio finale risultante dalla valutazione determina l'inserimento in una fascia retributiva. I valori economici delle fasce di trattamento retributivo, sono fissati come segue: 1° fascia € 66.928,29 2° fascia € 58.000 3° fascia € 43.000 4° fascia € 30.000
Retribuzione di posizione. 1. Le parti confermano in € 38.735,00, il valore massimo della retribuzione di posizione del personale medico di 2^ fascia di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del CCNL 1994/97 - biennio economico 1996/97.
Retribuzione di posizione. 1. La retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti è definita sulla base di quanto stabilito nel CCNL, Area Funzioni centrali, e confluisce annualmente nel Fondo. 2. La retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti è definita sulla base di appositi provvedimenti del Consiglio e confluisce annualmente nel Fondo. 3. Le eventuali economie che dovessero derivare dall’applicazione di quanto previsto all’articolo 4 saranno destinate per le finalità di cui all’articolo 6.