Tempo di lavoro. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D. Lgs. 66/2003.
Tempo di lavoro. 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Il dirigente è tenuto al rispetto del disposto di cui all’art. 67 della L.r. n. 22/2010. Ai fini della fruizione degli istituti contrattuali o normativi utilizzabili a giornate, a mezze giornate o ad ore, la prestazione lavorativa giornaliera del dirigente è convenzionalmente considerata pari a 7 ore e 12 minuti. E’ comunque in facoltà dell’amministrazione richiedere una fascia minima obbligatoria di presenza.
3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico dedicato alle necessità del servizio.
Tempo di lavoro. 1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’amministrazione, il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’ espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero, o del riposo settimanale o delle festività di cui al successivo art.20, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio.
3. I dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco garantiscono la propria disponibilità al fine di assumere la direzione di particolari interventi urgenti. Sono fatte salve le disposizioni emanate, in caso di calamità, dall’autorità competente tramite le apposite ordinanze di cui alla legge 225/92 o altre disposizioni legislative.
Tempo di lavoro. 1 Nel caso di impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base dell’articolo 5.3 dell’Allegato 1, in relazione agli orari di lavoro e alle pause valgono le disposizioni della rispettiva impresa terza.
Tempo di lavoro. 11.1 Il tempo di lavoro annuo è definito dall’art. 24 cpv.1 CCL.
11.2 Per calcolare lo stipendio orario lordo si continua a utilizzare il divisore 2080.
Tempo di lavoro. 1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.
2. In considerazione delle peculiarità delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, l'adeguato recupero del tempo corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.
4. Le strutture, che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio.
Tempo di lavoro. 1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ Amministrazione di appartenenza, il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’ espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
Tempo di lavoro. 1Nel caso di impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base dell’articolo 5.3 dell’allegato 1 in relazione agli orari di lavoro e alle pause valgono le disposizioni della rispettiva impresa terza. 2L’articolo 2.11.4 (conto risparmio ore) non è applicabile alle persone in formazione.
Tempo di lavoro. 2.10.1 Rilevamento del tempo di lavoro Il datore di lavoro provvede a un adeguato rilevamento dei tempi di lavoro individuali da parte dei collaboratori / delle collaboratrici, affinché possa essere verificato il rispetto delle prescrizioni di legge nonché delle disposi- zioni del presente CCL.
Tempo di lavoro. Con riferimento alla gestione del tempo di lavoro, vale quanto previsto dal Capo IV – Orario di lavoro, malattia, assenze e aspettative - del vigente CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14. Durante il periodo di vigenza del presente accordo, la prestazione lavorativa potrà essere eseguita nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 20.00, con una pausa minima di 30 minuti qualora l’orario sia superiore alle 6 ore giornaliere. Eventuali fasce orarie di disponibilità potranno essere previste nella programmazione redatta periodicamente con il/la diretto/a Responsabile. In tali fasce orarie, FBK potrà effettuare controlli e/o verifiche. Il/la dipendente ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, pause e riposi. Durante il periodo di riposo e di disconnessione, non può essere richiesto lo svolgimento di alcuna prestazione lavorativa. L'effettuazione di ore di lavoro straordinario è ammessa solo in caso di situazioni eccezionali preventivamente autorizzate dal diretto Responsabile e successivamente approvate dal Responsabile Xxxxxxx Xxxxx. Rimane invariata la disciplina vigente, qui integralmente richiamata, in ordine ai giustificativi, alle modalità e procedure di comunicazione e gestione delle assenze.