ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. L’accesso agli atti della procedura di gara in essere è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché dall’art. 53 del Codice dei contratti pubblici vigente.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. L’accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i, dal relativo regolamento (DPR 184/2006 e s.m.i.) nonché dagli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. L’accesso agli atti alla procedura di gara in essere, è disciplinato dagli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, nonché dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. Considerato l'articolo 25, comma 1 della la legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che «Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»; si rende noto quanto segue:
1. La richiesta di estrazione di copia od esame dei documenti relativi alla gara in oggetto può essere presentata in forma scritta dai soggetti titolari di interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante ancorché non oggetto di specifica tutela giurisdizionale.
2. L'estrazione di copie degli atti di gara è subordinata al rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.
3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
4. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna.
5. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 1,50 a pagina formato UNI A4.
6. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
7. E' prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti, qualora già archiviati elettronicamente. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,25 a pagina.
8. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pari a € 25,00 ogni 100 pagine o frazione.
9. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono quantificati in € 0,10 per ogni pagina richiesta.
10. Nel caso di spedizione tramite posta, il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie, diritti di ricerca e visura). Nel caso di spedizione via telefax o posta elettronica l’importo complessivo dovrà essere versato a...
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. L’accesso agli atti alla procedura di gara in essere, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n.241 del 1990, nonché dall’articolo 53 del Codice dei contratti pubblici. Dipartimento per il Personale Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative Servizio politiche formative
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art.13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. ART. 39 –
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art.13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. I dati relativi alle offerte saranno tutti accessibili dopo l’approvazione dell’aggiudicazione, salvo che le imprese concorrenti dichiarino in sede di presentazione dell’offerta che “le informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime costituiscono secondo motivata e comprovata dichiarazione segreti tecnici o commerciali”, come previsto dall’art.13 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. 1. Xxxxx i divieti ed i differimenti dell’accesso previsti dall’art. 13 del Codice dei contratti, ed il disposto della L. 241/1990, l’accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79, è consentito, entro 10 giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi, mediante visione ed estrazione di copia.
2. Le comunicazioni ex art. 79, comma 5 devono indicare se ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito, e devono altresì indicare l’ufficio presso il quale l’accesso può essere esercitato ed i relativi orari.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. 1. Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizio- ne dei medesimi, ove ne ricorrano i presupposti e i requi- siti ai sensi della normativa vigente.