ACCESSO AGLI ATTI DI GARA Clausole campione

ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. L’accesso agli atti della procedura di gara in essere è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché dall’art. 53 del Codice dei contratti pubblici vigente.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. L’accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i, dal relativo regolamento (DPR 184/2006 e s.m.i.) nonché dagli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. L’accesso agli atti alla procedura di gara in essere, è disciplinato dagli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, nonché dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art.13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. I dati relativi alle offerte saranno tutti accessibili dopo l’approvazione dell’aggiudicazione, salvo che le imprese concorrenti dichiarino in sede di presentazione dell’offerta che “le informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime costituiscono secondo motivata e comprovata dichiarazione segreti tecnici o commerciali”, come previsto dall’art.13 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. Considerato l'articolo 25, comma 1 della la legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che «Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»; si rende noto quanto segue.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. L’accesso agli atti alla procedura di gara in essere, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n.241 del 1990, nonché dall’articolo 53 del Codice dei contratti pubblici. Dipartimento per il Personale Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative Servizio politiche formative
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. Si evidenzia preliminarmente che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990. Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell’Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. FMI garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione Giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. Rimane inteso che la FMI in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione Giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’ANAC.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. 1. Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizio- ne dei medesimi, ove ne ricorrano i presupposti e i requi- siti ai sensi della normativa vigente.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. 1. Xxxxx i divieti ed i differimenti dell’accesso previsti dall’art. 13 del Codice dei contratti, ed il disposto della L. 241/1990, l’accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79, è consentito, entro 10 giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi, mediante visione ed estrazione di copia.
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. ART. 39 –