CONTRATTO DI INSERIMENTO
Art. …
CONTRATTO DI INSERIMENTO
1° E’ in facoltà del Consorzio stipulare contratti di inserimento, ai sensi degli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore alle attività svolte dal Consorzio ed all’organizzazione delle stesse sul territorio, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
disoccupati di età compresa tra i ventinove ed i trentadue anni, che siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
lavoratori con più di cinquant’anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato da almeno due anni;
donne, di qualsiasi età, residenti in un’area geografica svantaggiata dal punto di vista occupazionale secondo quanto previsto alla lett. e) dell’art. 54 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2° Il Consorzio che intende avvalersi della facoltà di stipulare i contratti di inserimento di cui al precedente comma, deve definire, all’interno del contratto, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento al contesto lavorativo delle competenze professionali del lavoratore con il quale stipula il contratto.
3° Le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento e la qualità e l’entità dell’eventuale attività formativa da svolgere per realizzare l’inserimento, sono quelle indicate nel fac simile di contratto/progetto, Allegato O al presente c.c.n.l. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di istruzione informatica, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. La formazione pratica effettuata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro è affidata ad un tutore aziendale che, se dipendente aziendale, dovrà possedere quale requisito minimo quello di essere inquadrato in categoria non inferiore a quella di sbocco del lavoratore titolare del contratto d’inserimento. La formazione impartita dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino previsto dall’art. 2, lettera I del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle more dell’approvazione del citato libretto la formazione sarà annotata dal consorzio su libretti eventualmente predisposti da istituzioni pubbliche regionali o provinciali.
4° Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e deve contenere il progetto individuale di inserimento di cui ai precedenti commi. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
5° La durata del contratto d’inserimento è la seguente:
non superiore ad 11 mesi per il conseguimento delle qualifiche inquadrate nelle fasce funzionali 2^ e 3^;
non superiore a 14 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nelle fasce funzionali 4^ e 5^;
non superiore a 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nelle fsce funzionali superiori alla 5^.
6° In caso di assunzione di lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto può essere estesa a trentasei mesi. Nel computo del limite massimo di durata del contratto d’inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o del servizio civile nonché dei periodi di astensione per maternità.
7° Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata previsto al precedente comma.
8° Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato al quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368.
9° Il lavoratore assunto con contratto di inserimento è soggetto ad un periodo di prova di durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per il conseguimento della quale è stipulato il contratto d’inserimento. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente recedere dal contratto.
10° Durante il rapporto di inserimento il Consorzio assegnerà al lavoratore, ai fini del trattamento economico, tenuto conto delle esperienze lavorative e del grado di professionalità posseduti, una fascia funzionale inferiore non più di due rispetto a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle per le quali il contratto di inserimento è stato costituito.
11° I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge o dal presente contratto collettivo per l’applicazione di particolari normative od istituti.
12° Per poter assumere mediante contratto d’inserimento i Consorzi dovranno avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Si considerano mantenuti in servizio ai fini di legge i lavoratori il cui rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13° La disposizione di cui al primo periodo del comma precedente non trova applicazione quando nei diciotto mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.