Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
per l’assicurazione viaggi
xxxxx.xxxxxx 2022.01 - edizione settembre 2021
Gentile cliente,
Se dovese capitarle qualche guaio, noi ci siamo.
Per far sì che Lei sappia esattamente quale supporto le offre la sua nuova assicurazione per l’assicurazione viaggi xxxxx.xxxxxx, abbiamo riassunto tutte le prestazioni
nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA).
Ogni volta che menzioniamo «Lei», intendiamo Lei in qualità di contraente dell’assicurazione, mentre con «noi» intendiamo Smile.
La sua Smile
Indice
G.1 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa 6
G.1.1 Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa 6
G.1.3 Obbligo di dichiarazione 6
G.1.5 Cambiamento di abitazione e trasferimento all’estero 6
G.1.8 Fine della copertura assicurativa 7
G.1.8.1 Alla scadenza del contratto 7
G.1.8.4 In caso di violazione dell’obbligo di notifica 7
G.1.8.5 In caso di trasferimento all’estero 7
G.1.8.6 Altri motivi di rescissione 8
G.3 Retribuzione dei mediatori 9
G.8 Diritto applicabile, basi del contratto 11
G.10 Adempimento del contratto e foro competente 11
T.1 Spese di annullamento del viaggio 13
T.1.1 Disposizione speciale, campo di applicazione, durata 13
T.1.3 Prestazioni assicurate, franchigia 14
T.2 Protezione assicurativa SOS in caso di emergenza 15
T.2.1 Disposizione speciale, campo di applicazione, durata 15
T.2.3 Prestazioni assicurate 17
T.3 Bagaglio durante il trasporto 19
T.3.1 Campo di applicazione, durata 19
T.3.3 Oggetti non assicurati 19
T.3.5 Prestazioni assicurate 19
T.4.1 Disposizione speciale, campo di applicazione, durata 20
T.4.2 Diritto a un viaggio sostitutivo 20
T.5 Protezione assicurativa SOS al domicilio
T.5.1 Disposizione speciale, durata 21
T.5.2 Eventi assicurati, prestazione, sinistro 21
T.6 Cane & gatto (se inclusa nel contratto) 21
T.6.1 Campo di applicazione, durata 21
T.6.2 Disposizione speciale, eventi assicurati, prestazioni, esclusione 21
T.7 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo
T.7.1 Disposizione speciale, campo di applicazione, durata 21
T.7.2 Infortuni non assicurati 22
T.7.3 Malattie non assicurate 22
T.7.4 Prestazioni assicurate 22
T.7.6 Garanzia dell’assunzione delle spese 23
T.8 Incidente aereo (se inclusa nel contratto) 23
T.8.1 Campo di applicazione, durata 23
T.8.3 Prestazioni assicurate 24
T.8.4 Limiti di prestazione 25
T.8.5 Dirottamenti di aerei, atti di violenza a bordo o eventi bellici 26
T.9 Protezione insolvenza compagnie aeree
T.9.1 Campo di applicazione, durata 26
T.9.3 Prestazioni assicurate 27
T.10 Catastrofi naturali (vulcano) (se inclusa nel contratto) 28
T.10.1 Campo di applicazione, durata 28
T.10.3 Prestazioni assicurate 28
S.1 Procedura in caso di sinistro 31
S.2 Risoluzione del sinistro e accertamento / liquidazione
S.2.1 Rivendicazioni nei confronti di terzi 33
S.4 Riduzione delle prestazioni assicurative 34
S.5 Esigibilità dell’indennizzo 35
S.6 Prescrizione e decadenza 35
G Disposizioni comuni
G.1 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa
G.1.1
Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa
G.1.2
Diritto di revoca
G.1.3
Obbligo di dichiarazione
G.1.4
Modifica del rischio
G.1.5
Cambiamento di abitazione e trasferimento all’estero
G.1.6
Durata del contratto
Il contratto diventa effettivo con il pagamento della prima fattura del premio. La copertura assicurativa inizia con la stipulazione del contratto, tuttavia non prima del giorno indicato nella polizza come data d’inizio. L’assicurazione copre i sinistri avvenuti nel corso della durata contrattuale.
Per le assicurazioni stipulate dopo l’inizio del viaggio si applica un periodo di carenza di 24 ore per tutte le prestazioni.
Può revocare il contratto d’assicurazione che ha stipulato entro 14 giorni. Il termine di revoca decorre dal momento in cui ha stipulato il contratto. Il termine viene considerato rispettato se ci notifica la revoca l’ultimo giorno del relativo termine.
Lei ha l’obbligo di rispondere in modo completo e veritiero a tutte le domande poste a Lei. Con il pagamento della fattura del premio Lei conferma, in particolare, la correttezza dei dati contenuti nella polizza.
Se, nel corso della validità dell’assicurazione, cambia un fattore importante per la valutazione del rischio, la cui entità era stata definita dalle parti alla stipula del contratto, Lei ha il dovere di comunicarcelo immediatamente. Una volta avvenuta la comuni- cazione, noi abbiamo il diritto di aumentare il premio in misura adeguata e con effetto retroattivo, a partire dal momento in cui si è verificato l’aumento del rischio, oppure di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica entro 14 giorni dalla ricezione della Sua comunicazione. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il recapito della disdetta. A Lei spetta lo stesso diritto di disdetta, se non è d’accordo con l’aumento del premio.
In caso di diminuzione del rischio noi ridurremo il premio in misura corrispondente; tuttavia, se la comunicazione è tardiva, al più presto dal momento della notifica da parte Sua.
Ci dovrà comunicare un cambiamento di abitazione in Svizzera o un trasferimento all’estero entro 30 giorni.
Noi abbiamo il diritto di adeguare le singole assicurazioni e i premi alla nuova situazione.
Il Suo contratto d’assicurazione dura un anno. Le date dell’inizio e della fine del contratto si trovano nella Sua polizza.
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.
Validità temporale
G.1.8
Fine della copertura assicurativa
G.1.8.1
Alla scadenza del contratto
G.1.8.2
In caso di sinistro
G.1.8.3
Reticenze
G.1.8.4
In caso di violazione dell’obbligo di notifica
G.1.8.5
In caso di trasferimento all’estero
La Sua assicurazione copre i sinistri che si verificano o che sono causati nel corso della durata contrattuale.
La durata contrattuale indicata sulla polizza è sempre di un anno. Il contratto si prolunga sempre di un altro anno, se non viene disdetto da parte Sua o da parte nostra al più tardi 1 mese prima della scadenza..
Dopo ogni evento assicurato, per il quale siamo tenuti a pagare un risarcimento, entrambe le parti possono disdire la copertura assicurativa interessata o l’intero contratto come segue:
a) Lei deve disdire entro e non oltre 14 giorni dopo aver avuto notizia dell’avvenuto pagamento o dell’erogazione delle prestazioni assicurative. Il contratto si estingue 14 giorni dopo il recapito della disdetta al nostro indirizzo;
b) noi dobbiamo disdire entro e non oltre la data del pagamen- to del risarcimento o dell’erogazione delle prestazioni assicurative. Il contratto termina 14 giorni dopo il recapito della disdetta al Suo indirizzo.
Se, alla stipula dell’assicurazione, Lei ha risposto in modo incompleto o inesatto a una delle domande che sono indicate anche nella polizza, noi abbiamo il diritto di recedere dal contrat- to entro 4 settimane dalla scoperta della violazione di questo Suo obbligo di dichiarazione.
Quando il contratto è sciolto per un tale recesso, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull’insorgere o sulla portata del danno. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.
Se Lei ha notificato in modo inesatto o ha taciuto la modifica di un importante fattore di rischio, di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, noi non saremo legati al contratto per il periodo rimanente.
Se Lei trasferisce il Suo domicilio all’estero, il contratto cessa immediatamente su Sua richiesta oppure, al più tardi, alla scadenza dell’anno d’assicurazione.
Altri motivi di rescissione
G.2 Premio
G.2.1
Scadenza
G.2.2
Rimborso
Ci riserviamo il diritto di disdire il contratto o di recedere dal contratto in caso di:
a) motivazione fraudolenta del diritto all’assicurazione;
b) evento assicurato provocato intenzionalmente;
c) violazione del divieto di apportare cambiamenti in caso di sinistro;
d) sovrassicurazione intenzionale e doppia assicurazione fraudolenta.
La disdetta è valida dal momento in cui Le perviene.
In linea di massima il premio deve essere pagato entro la data di scadenza prevista dalla polizza.
Se è stato pattuito il pagamento a rate, viene riscosso un supplemento. Le singole rate del premio hanno come scadenza di pagamento la data prevista dalla polizza. Le rate non ancora giunte a scadenza si considerano differite. Le parti contraenti rinunciano a richiedere il saldo delle fatture d’importo inferiore a CHF 10 (eccetto per pagamento con carte).
Se Lei non paga il premio o una singola rata, noi Le invieremo a Sue spese una diffida che include le spese di incasso (CHF 20). Dall’invio della diffida il pagamento va effettuato entro i 14 giorni previsti dalla legge.
Se entro tale termine non ci perviene il premio o la rata pattuita, il nostro obbligo di prestazione è sospeso a partire dalla scadenza del termine di diffida, finché i premi e le spese non saranno interamente saldati.
Siamo autorizzati a recedere dal contratto alla scadenza del termine della diffida.
In caso di mora ci riserviamo il diritto di convertire ad annuale la modalità di pagamento e di chiedere con la diffida il pagamento dell’intero premio annuo ancora scoperto.
Se il contratto viene annullato anticipatamente per un motivo previsto dalla legge o dal contratto stesso, il premio convenuto per l’anno d’assicurazione in corso è dovuto in misura proporzio- nale solo fino alla data di rescissione.
L’intero premio annuo è però dovuto, se abbiamo erogato prestazioni per:
a) un danno parziale nel primo anno d’assicurazione;
b) un danno totale.
G.3 Retribuzione dei mediatori
Se, per la stipulazione o la gestione di questo contratto d’assicu- razione, i Xxxx interessi sono curati da una terza persona, ad es. un mediatore, è possibile che, sulla base di un accordo in tal senso, questa terza persona riceva da noi un compenso per la sua attività. Se desidera maggiori informazioni al riguardo, dovrà rivolgersi a tale terza persona.
G.4 Modifiche del contratto
G.4.1
Diritto di modifica
G.4.2
Consenso
G.4.3
Rifiuto
G.5 Persone assicurate
Se si verificano le variazioni sotto indicate, possiamo modificare il Suo contratto a partire dal nuovo anno d’assicurazione:
a) premi
b) disposizioni riguardanti le franchigie
c) prestazioni
d) imposte federali
e) ulteriori tasse
In caso di modifiche apportate al contratto, Le comunicheremo le nuove condizioni contrattuali entro e non oltre 25 giorni prima dell’inizio del nuovo anno d’assicurazione.
Se non avremo ricevuto alcuna disdetta al più tardi entro l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione, riterremo che Lei abbia dato il Suo consenso alle modifiche del contratto.
Se Lei non è d’accordo con le modifiche del contratto, può disdire le sezioni interessate dalla modifica o l’intero contratto per la fine dell’anno d’assicurazione.
Non rappresentano motivo di disdetta le modifiche dei premi che avvengono in seguito a variazioni delle imposte federali o di ulteriori tasse.
a) È assicurata la persona indicata nella polizza assicurativa.
b) Nel caso in cui venga stipulata una polizza assicurativa famiglia, gli assicurati sono il contraente dell’assicurazione e le seguenti persone che con esso condividono la stessa economia domestica: il coniuge o convivente, genitori, nonni e figli. I figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica, come pure minorenni in affidamento o disagiati sono ugualmente assicurati. Due persone che vivono nella stessa economia domestica con i loro eventuali figli vengono equiparate ad un nucleo famigliare.
Non sono assicurati gli eventi:
a) già insorti o riconoscibili al momento della stipula del contratto o prenotazione del viaggio o che potevano essere ipoteticamente diagnosticati da un medico durante una visita. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla art. T.1.2 c) alla art. T.2.2. c) e alla art. T.7.5 d);
b) che insorgono in concomitanza di malattie ed incidenti che, al momento della comparsa, non sono stati constatati da un medico e confermati da certificato medico;
c) nei quali il perito (esperto, medico, ecc.) è direttamente favorito o imparentato con la persona assicurata;
d) che sono una conseguenza di avvenimenti di guerra o da ricondurre ad atti di terrorismo, fatte salve le disposizioni di cui alla art. T.2.2 a) 5.;
e) che sono in relazione con rapimenti;
f) che sono la conseguenza di provvedimenti amministrativi;
g) che insorgono in occasione di partecipazione a
1) competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
2) competizioni e allenamenti connessi allo sport professionale o a una forma di sport estremo,
3) azioni pericolose / audaci, nelle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo particolarmente elevato;
h) che insorgono a causa della guida di un veicolo a motore o imbarcazione in mancanza della patente prevista per legge o in assenza dell’accompagnatore previsto per legge;
i) che vengono causati da azioni intenzionali o colpose o omissione o sono da attribuire all’inosservanza del dovere generale di xxxxxxxx;
j) che insorgono sotto l’effetto di alcool, droghe, anestetici o medicinali;
k) che sono la conseguenza di crimini e azioni colpose o del loro tentativo;
l) che insorgono in seguito a suicido, automutilazione o al loro tentativo;
m) che vengono causati da raggi ionizzanti di qualsiasi tipologia, in particolare da trasformazioni del nucleo atomico.
Non eroghiamo prestazioni se ciò comporta una violazione di sanzioni applicabili di tipo economico, commerciale o finanziario.
G.8 Diritto applicabile, basi del contratto
Questo contratto è soggetto al diritto svizzero. La polizza, le CGA, oltre a eventuali Condizioni particolari, formano le basi del contratto. Per il resto si applicano la Legge federale svizzera sul contratto d’assicurazione (LCA), il Codice di procedura civile (CPC) e la Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).
G.9 Ente assicurativo
L’ente assicurativo del rischio per tutte le parti concordate della presente assicurazione è:
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxx Xxxxx.
Responsabile della presente assicurazione è:
xxxxx.xxxxxx assicurazioni (di seguito Smile), una succursale della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, con sede in Xxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxxxx.
G.10 Adempimento del contratto e foro competente
Gli enti assicurativi (ai sensi dell’art. G 9) devono adempiere i loro obblighi derivanti dal presente contratto di assicurazione presso il domicilio o la Sua sede in Svizzera.
In caso di controversie giudiziarie Lei può scegliere tra il foro ordinario oppure il Suo domicilio svizzero o la Sua sede svizzera.
Le richieste concernenti servizi e consulenze ci possono essere inoltrate telefonicamente, per via elettronica o tramite lettera (con o senza firma):
Centro servizi:
0844 848 444 (24 ore su 24)
xxx.xxxxx-xxxxxx.xxx xxxx@xxxxx-xxxxxx.xx
Corrispondenza:
xxxxx.xxxxxx assicurazioni Xxxxxxxxxxxxx 000
0000 Xxxxxxxxx
Considerato che, in materia di protezione dei dati, la sicurezza di e-mail non crittografate e altre forme di comunicazione
elettroniche non può essere assicurata, non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla segretezza e all’integrità di tutti i messaggi elettronici.
Oltre alle possibilità di contatto suindicate, per le notifiche e le domande riguardanti i sinistri è a disposizione il seguente numero gratuito:
Numero sinistri:
0800 848 488 (24 ore su 24)
I Suoi obblighi in caso di sinistro sono regolati nelle presenti disposizioni agli articoli S.1 – S.6.
T Assicurazione viaggi
T.1 Spese di annullamento del viaggio
T.1.1
Disposizione speciale, campo di applicazione, durata
T.1.2
Eventi assicurati
La copertura assicurativa è valida a livello mondiale, ha inizio con la stipulazione del contratto o, in caso di copertura già in atto, al momento della prenotazione del viaggio e termina con l’inizio del viaggio assicurato (check-in, accesso al mezzo di trasporto prenotato, ecc.). Per i malati di mente cronici deve essere confermata l’idoneità a viaggiare al momento della prenotazione.
a) Smile garantisce la copertura assicurativa se la persona assicurata non può dare inizio alla prestazione di viaggio prenotata, a seguito di uno dei seguenti eventi, a condizione che esso sia insorto dopo la sottoscrizione dell’assicurazione o la prenotazione del viaggio:
1) grave malattia imprevista, gravi lesioni, gravi complicazioni in gravidanza o morte
– di una persona assicurata
– di una persona partecipante al viaggio
– di una persona non partecipante al viaggio, molto vicina alla persona assicurata
– del sostituto sul posto di lavoro, per cui la presenza della persona assicurata sul posto di lavoro è indispensabile;
2) scioperi (salvo partecipazione attiva) che si producono all’estero sul percorso di viaggio previsto. Agitazioni di qualsiasi tipo, quarantena, epidemie o catastrofi naturali alla destinazione del viaggio, se questi mettono in pericolo concretamente la vita e la proprietà della persona assicurata;
3) grave danneggiamento della proprietà sul luogo di residenza della persona assicurata in conseguenza di danni derivanti da incendio, da eventi naturali, furto o inondazioni, tali da costringerlo al rientro a casa;
4) guasto o ritardo per motivi tecnici del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o rampa per auto) nel paese di residenza;
5) qualora la persona assicurata, nei 30 giorni precedenti alla partenza
– assuma un impiego imprevisto, o
– riceva dal datore di lavoro la risoluzione del contratto di lavoro senza colpa propria.
In questo caso, secondo l’articolo T.1.3 b), le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 10’000 per sinistro e per persona o a un massimo di CHF 20’000 per sinistro e per famiglia;
6) furto dei biglietti di viaggio, passaporto o documento di identità: secondo l’articolo T.1.3 b), le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 10’000 per sinistro e per persona o a un massimo di CHF 20’000 per sinistro e per famiglia.
b) Qualora la persona che provoca un sinistro nell’ambito di un evento assicurato non sia imparentata con la persona assicurata, il diritto alla prestazione sussiste esclusivamente se quest’ultima deve affrontare il viaggio da sola.
c) Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza però che il viaggio possa essere messo in dubbio al momento in cui l’assicurazione viene stipulata, Smile paga le spese assicurate nel caso che il viaggio debba essere annullato a causa di un grave peggioramento acuto di questa malattia o se sopraggiunge il decesso a causa della malattia cronica stessa (con riserva della art. T.1.1).
T.1.3
Prestazioni assicurate, franchigia
a) Per la valutazione del diritto alle prestazioni è determinante l’evento che ha causato l’annullamento del viaggio. Non vengono considerati eventi precedenti o successivi.
b) In caso di insorgenza dell’evento assicurato, Smile rimborsa le spese d’annullamento effettive (ad eccezione delle spese d’elaborazione e delle tasse aeroportuali).
Nel complesso questa prestazione è limitata dal prezzo del viaggio o dalla somma assicurata. In caso di diverse assicura- zioni correnti presso Smile le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 20’000 per sinistro e per assicurazioni individuale o a un massimo di CHF 50’000 per sinistro e per assicurazione famiglia. Non sono assicurate le tasse ammini- strative sproporzionate o ripetute.
c) Smile rimborsa le spese supplementari per l’inizio ritardato del viaggio fino ad un importo di CHF 3’000 per persona, se non si è potuto intraprendere il viaggio alla data stabilita a causa dell’evento assicurato. Se vengono fatte valere le spese addizionali, decade il diritto sui costi di annullamento in conformità alla art. T.1.3 b).
d) Per ogni sinistro con obbligo di risarcimento superiore a CHF 0’000 per persona singola, sulla parte che supera questo importo viene dedotta una franchigia del 10 % a carico della persona assicurata. Per le famiglie questa franchigia è pari al 20 % a partire da una somma del sinistro di CHF 20’000.
e) Le prestazioni della copertura per il tempo libero (p. es. gite giornaliere, corsi di formazione continua, biglietti di concerti, skipass, tasse d’iscrizione alla maratona cittadina ecc.) sono limitate a CHF 500 per persona e per sinistro.
Sono escluse le prestazioni:
a) qualora il fornitore di servizi (agenzia di viaggi, locatore, ecc.) disdica il viaggio / pacchetto;
b) qualora l’affezione che ha determinato l’annullamen- to risulti da una complicazione o conseguenza di una operazione programmata già al momento della sotto- scrizione dell’assicurazione;
c) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un intervento chirurgico o di un intervento medico erano già in essere al momento della prenotazione del viaggio e non si sono risolte entro la data del viaggio;
d) in caso di annullamento in riferimento alla art. T.1.2 a)
1. senza indicazione medica e qualora il certificato medico non sia stato emesso al momento della prima constatazione possibile dell’impossibilità di viaggiare;
e) qualora l’annullamento a conseguenza di una malattia psichica o psicosomatica
1) di persone salariate non possa essere ulterior- mente motivato con la presentazione di una conferma di assenza al 100 % da parte del datore di lavoro durante il periodo riguardante l’impossi- bilità di viaggiare attestato dal medico;
2) di persone non salariate non venga constatato ed attestato da un medico specialista in psichiatria.
T.1.4
Esclusioni
T.2 Protezione assicurativa SOS in caso di emergenza
T.2.1
Disposizione speciale, campo di applicazione, durata
L’assicurazione vale soltanto se la possibilità di viaggiare per i malati mentali cronici viene attestata al momento della prenota- zione. La protezione assicurativa è valida a livello mondiale per il periodo di tempo stabilito nella polizza assicurativa, fintanto e per tutte le volte che la persona assicurata si trova al di fuori della sua dimora stabile.
Eventi assicurati
a) Smile garantisce la copertura assicurativa nel caso in cui la persona assicurata debba interrompere, sospendere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata a seguito di uno dei seguenti eventi:
1) grave malattia imprevista, gravi lesioni, gravi complicazioni in gravidanza o morte
– di una persona assicurata
– di una persona partecipante al viaggio
– di una persona non partecipante al viaggio, molto vicina alla persona assicurata
– del sostituto / della sostituta sul posto di lavoro, per cui la presenza della persona assicurata sul posto di lavoro è indispensabile;
2) scioperi (salvo partecipazione attiva) all’estero sul percorso di viaggio previsto. Agitazioni di qualsiasi tipo, catastrofi naturali, quarantena o epidemie alla destina- zione del viaggio, se questi mettono in pericolo concre- tamente la vita e la proprietà della persona assicurata e perciò rendono impossibile o improponibile il prosegui- mento del viaggio o del soggiorno;
3) grave danneggiamento della proprietà sul luogo di residenza della persona assicurata in conseguenza di danni derivanti da incendio, da eventi naturali, furto o inondazione, tali da costringerlo al rientro a casa;
4) guasto per motivi tecnici di un mezzo di trasporto pubblico utilizzato o prenotato se, per tale motivo, non può essere garantita la prosecuzione del viaggio come previsto dal programma. Ritardi e deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non sono da considerarsi come guasti. Non sussiste rivendicazione in caso di guasti o incidenti di autoveicoli privati guidati autonomamente per la prosecuzione del viaggio o utilizzati in qualità di passeggeri;
5) guerra o attacchi terroristici nei 14 giorni successivi al loro scoppio, se la persona assicurata ne viene sorpresa all’estero;
6) furto di documenti di viaggio, passaporto o documento di identità: sono assicurate solo le prestazioni di cui alla art. T.2.3 b) 8.
b) Qualora la persona che provoca l’interruzione o il prolunga- mento del viaggio nell’ambito di un evento assicurato non sia imparentata con la persona assicurata, la rivendicazione alla prestazione sussiste esclusivamente se quest’ultima deve proseguire il viaggio da sola.
c) Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza però che il viaggio possa essere messo in dubbio al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo o della prenotazione del viaggio o nel periodo antecedente l’inizio
del viaggio, Xxxxx paga le spese assicurate se il viaggio viene interrotto, sospeso o prolungato a causa di un grave peggio- ramento acuto di questa malattia o se sopraggiunge il deces- so a causa della malattia cronica (con riserva della art. T.2.1).
T.2.3 Prestazioni assicurate
a) Per la valutazione del diritto alle prestazioni è determinante l’evento che ha causato l’annullamento, l’interruzione o il prolungamento del viaggio. Non vengono considerati eventi precedenti o successivi.
b) In caso di insorgenza dell’evento assicurato, Smile si assume
1) i costi
– di trasporto fino all’ospedale più vicino e più adatto alla cura,
– per un trasporto d’emergenza con personale medico all’ospedale più adatto alla cura nel luogo di residen- za della persona assicurata. Sono soltanto i medici di Smile a decidere in merito alla necessità, al tipo e al momento di queste prestazioni;
2) i costi di un’azione di ricerca o salvataggio per un importo massimo di CHF 10’000 per persona, qualora la persona assicurata risulti scomparsa o debba essere salvata;
3) l’organizzazione e i costi per le formalità burocratiche, in caso di decesso di una persona assicurata in viaggio. Inoltre Smile si assume i costi della cremazione al di fuori dello stato di residenza o i costi supplementari per l’adempimento dell’accordo internazionale sul rientro della salma (prescrizioni minime come bara o rivesti- mento in zinco) ed il rientro della bara o dell’urna all’ultimo luogo di residenza della persona assicurata;
4) i costi del rientro temporaneo al luogo di residenza per un importo massimo di CHF 3’000 per persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo due persone assicurate), qualora in precedenza fosse stato prenotato un soggiorno con viaggio di ritorno;
5) i costi supplementari di un viaggio di rientro imprevisto in vagone di prima classe per un viaggio in treno e in classe economica per un viaggio in aereo;
6) un anticipo rimborsabile dei costi per un importo massimo di CHF 5’000 qualora la persona assicurata debba essere ricoverata in ospedale al di fuori del suo stato di residenza (rimborso entro 30 giorni dal rientro al luogo di residenza);
7) la quota parte dei costi del pacchetto vacanza non utilizzato (esclusi i costi del viaggio di rientro originale); tale prestazione è limitata al prezzo del viaggio o alla somma assicurata per le spese di annullamento definita nella polizza e ammonta al massimo a CHF 10’000 per
persona o, per diverse persone assicurate, a
CHF 20’000 per prenotazione. Questa prestazione viene meno se si ha diritto a un buono per un viaggio sostitutivo secondo l’articolo T.4.2;
8) i costi supplementari per la prosecuzione del viaggio, inclusi pernottamento, vitto e spese di comunicazione (per un massimo di 7 giorni) per un importo massimo di CHF 700 a persona o in caso di utilizzo di un’automobile a noleggio per un importo massimo di CHF 1’000, indipendentemente da quante persone utilizzino la vettura;
9) le spese di viaggio (volo in classe economica / albergo di categoria media) fino ad un importo massimo di
CHF 5’000 a persona per due persone vicine alla persona assicurata, qualora ella debba rimanere in un ospedale all’estero per un periodo superiore a 7 giorni;
10) la disposizione del blocco di telefoni cellulari, carte di credito e carte clienti, tuttavia non i relativi costi.
c) La decisione in merito alla necessità, al tipo e al momento di queste prestazioni spetta a Smile.
d) Le prestazioni riguardanti la copertura per il tempo libero (p. es. gite giornaliere, corsi di formazione continua, biglietti
di concerti, skipass, tasse d’iscrizione alla maratona cittadina ecc.) sono limitate a CHF 500 per persona e per evento.
Sono escluse le prestazioni:
a) qualora la Centrale d’allarme non abbia precedente- mente concesso la propria approvazione ai servizi che la stessa deve prestare;
b) qualora l’impresa che organizza il viaggio modifichi o interrompa il programma del viaggio;
c) in caso di interruzione, sospensione o prolungamento del viaggio ai sensi della art. T.2.2 a) 1. in assenza di indicazione medica o qualora non fosse stato consultato alcun medico in loco;
d) se l’affezione che ha dato luogo alla cessazione, interruzione o prolungamento del viaggio è stata una complicazione o conseguenza di un intervento chirurgico già pianificato al momento dell’inizio dell’assicurazione o della prenotazione del viaggio.
T.2.4
Esclusioni
T.3 Bagaglio durante il trasporto
T.3.1
Campo di applicazione, durata
T.3.2
Oggetti assicurati
T.3.3
Oggetti non assicurati
T.3.4
Eventi assicurati
T.3.5
Prestazioni assicurate
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo esclusiva- mente durante il trasporto con mezzi di trasporto pubblici, e precisamente finché gli oggetti assicurati si trovano in custodia di un’impresa di trasporti.
Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (viventi nella stessa economia domestica) portano con sé in viaggio per necessità personale.
Non sono assicurati:
a) oggetti preziosi, denaro in contanti e biglietti di viaggio, titoli, certificati e documenti di tutti i tipi, software, metalli preziosi, pietre preziose e perle, francobolli, articoli commerciali, campioni di merce e oggetti di valore artistico o collezionistico, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aeromobili, ognuno con i relativi accessori;
b) oggetti acquistati durante il viaggio o ricevuti in regalo (es. souvenir) che non fanno parte dell’occor- rente per il viaggio;
c) oggetti di valore coperti da un’assicurazione speciale.
Sono assicurati:
a) furto,
b) danneggiamento, distruzione,
c) perdita durante il trasporto da parte di un mezzo di trasporto pubblico,
d) consegna ritardata (di almeno 6 ore) da parte di un mezzo di trasporto pubblico.
a) Smile indennizza:
1) in caso di danno totale, gli oggetti assicurati al valore corrente; per valore corrente s’intende il prezzo al momento dell’acquisto dell’oggetto dedotta la riduzione del valore pari ad almeno il 10 % per anno a partire dalla data d’acquisto, complessivamente però al massimo il 60 %;
2) in caso di danno parziale, i costi di riparazione, al massimo però il valore corrente;
3) danni di rottura fino al 20 % della somma assicurata;
4) occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino al 20 % della somma assicurata;
5) in caso di consegna ritardata dei bagagli da parte di un mezzo di trasporto pubblico, le spese per gli acquisti assolutamente indispensabili fino a CHF 1’000 per persona e fino ad un massimo di CHF 4’000 per viaggio o per polizza assicurativa. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di residenza non sussiste alcun diritto al rimborso.
b) La somma assicurata limita il totale di tutte le prestazioni per danni che si verificano nel corso della durata dell’assicu- razione.
c) Le prestazioni sono limitate a CHF 1’000 per persona e massimo CHF 4’000 a viaggio o polizza assicurativa.
Sono escluse le prestazioni:
a) per danni conseguenti ad usura, autodeterioramento, influssi atmosferici, condizioni o imballaggi degli oggetti insufficienti o difettosi;
b) per danni conseguenti a dimenticanza, trascuratezza, xxxxxxx, caduta o colpa propria;
c) per oggetti la cui custodia non è proporzionale al loro valore.
T.3.6
Esclusioni
T.4 Viaggio sostitutivo
T.4.1
Disposizione speciale, campo di applicazione, durata
T.4.2
Diritto a un viaggio sostitutivo
L’assicurazione vale soltanto se la possibilità di viaggiare per i malati mentali cronici viene attestata al momento della prenota- zione. La protezione assicurativa è valida a livello mondiale per il periodo di tempo fissato nella polizza assicurativa, fintanto e per tutte le volte che la persona assicurata si trova al di fuori della sua dimora stabile.
Se la persona assicurata si ammala o s’infortuna gravemente durante il viaggio e una centrale di allarme o di emergenza riconosciuta ufficialmente ne organizza il rimpatrio con assisten- za medica, ella riceve un buono per un viaggio sostitutivo del valore del pacchetto prenotato prima della partenza, al massimo CHF 5’000 per un’assicurazione individuale o CHF 10’000 per un’assicurazione famiglia; in questo caso non sarà versata la prestazione secondo l’articolo T.2.3 b) 7.
T.5 Protezione assicurativa SOS al domicilio (se inclusa nel contratto)
T.5.1
Disposizione speciale, durata
T.5.2
Eventi assicurati, prestazione, sinistro
La protezione assicurativa è valida a livello mondiale per il periodo di tempo fissato nella polizza assicurativa, fintanto e per tutte le volte che la persona assicurata si trova al di fuori della sua dimora stabile.
La persona assicurata può far organizzare il soccorso desiderato tramite la Centrale d’allarme, se durante un’assenza si rende conto improvvisamente che a casa vi è una situazione particolare di pericolo o di emergenza (p. es. porte / finestre non chiuse, fornello elettrico acceso, animali domestici incustoditi). In tali casi Smile paga le spese per l’organizzazione del soccorso, ma non le spese per rimediare alla situazione di pericolo o di emergenza.
T.6 Cane & gatto (se inclusa nel contratto)
T.6.1
Campo di applicazione, durata
T.6.2
Disposizione speciale, eventi assicurati, prestazioni, esclusione
La protezione assicurativa è valida a livello mondiale per il periodo di tempo fissato nella polizza assicurativa.
Valgono art. da T.1.2 a T.1.4 per le spese di annullamento e art. da
T.2.2 a T.2.4 per l’assicurazione dei costi del viaggio di rientro (Protezione assicurativa SOS). All’elenco degli eventi assicurati alle art. T.1.2 a) 1. e T.2.2 a) 1. si aggiunge il punto seguente:
a) un cane / gatto appartenente alla persona assicurata. Le prestazioni di Smile si basano sulle condizioni attuali d’assicurazione e sulle prestazioni di un’assicurazione esistente delle spese di annullamento e di un viaggio di rientro (Protezione assicurativa SOS) e sono limitate alle seguenti somme:
1) spese di annullamento al massimo a CHF 5’000 per evento;
2) protezione assicurativa SOS a CHF 2’000 per evento.
È escluso l’allevamento di animali a scopo commerciale.
T.7 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo (se inclusa nel contratto)
T.7.1
Disposizione speciale, campo di applicazione, durata
L’assicurazione non è valida per le persone che hanno compiuto l’80° anno di età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo ad eccezione della Svizzera per il periodo di tempo fissato nella polizza assicurativa.
Non sono assicurati:
a) infortuni durante il servizio militare estero;
b) infortuni durante la pratica di una attività professionale manuale;
c) infortuni in caso di paracadutismo o avvenuti nel pilotare un aereo o apparecchi volanti;
d) infortuni che la persona assicurata subisce in qualità di passeggero di un aeromobile.
Infortuni non assicurati
Non sono assicurati:
a) le visite di controllo generali e i controlli di routine;
b) i sintomi e le malattie già esistenti al momento della stipulazione del contratto e le loro conseguenze e complicazioni;
c) le malattie causate da interventi medici di tipo profilattico, diagnostico o terapeutico (ad es. vaccinazioni, esposizione a raggi) che non siano stati effettuati in seguito ad una malattia assicurata;
d) le patologie dei denti e della mascella;
e) le conseguenze di misure contraccettive o abortive;
f) la gravidanza e il parto nonché le loro complicazioni;
g) gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici e psicosomatici.
T.7.3
Malattie non assicurate
T.7.4
Prestazioni assicurate
a) In caso di infortunio o malattia, Smile risarcisce, con riferimento alla legge svizzera sulla sicurezza sociale (LAMal, LAINF) e alle eventuali assicurazioni complementari, le spese insorte all’estero fino ad un massimo di CHF 20’000 a persona per:
1) terapie mediche di cura necessarie (inclusi medicinali), che vengono disposte ed effettuate da un
medico / chiropratico riconosciuto;
2) ricoveri ospedalieri disposti dal medico (inclusi costi di vitto) e servizi da parte di personale di cura diplomato durante il periodo delle terapie;
3) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di sussidi medici come protesi, occhiali, apparecchi acustici, purché siano necessari in conseguenza di un incidente e disposti dal medico;
4) costi per interventi di emergenza e spese di trasporto necessari per raggiungere il più vicino ospedale, attrezzato per le cure necessarie, per un importo massimo pari al 10 % della somma assicurata;
5) cure dentistiche dovute a infortunio fino a CHF 3’000.
b) Queste prestazioni vengono fornite fino a 90 giorni oltre la durata pattuita dell’assicurazione, purché l’evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurato.
Non sono assicurati:
a) partecipazioni o franchigie di altre assicurazioni;
b) epidemie;
c) partecipazione a disordini e dimostrazioni di ogni genere;
d) prestazioni per malattie e infortuni, che erano già esistenti nel momento di inizio dell’assicurazione – fa eccezione un peggioramento imprevisto e acuto delle condizioni di salute a causa di una malattia cronica;
e) prestazioni per trattamenti e cure all’estero, se la persona assicurata si è recata all’estero con questo scopo.
T.7.5
Esclusioni
T.7.6
Garanzia dell’assunzione delle spese
In caso di cure con costi elevati (es. ricovero ospedaliero) Smile garantisce l’assunzione delle spese nell’ambito dell’assicurazione e con riferimento alla legge svizzera sulla sicurezza sociale (LAMal, LAINF) e alle eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti dell’addetto del settore sanitario (medico, ecc.) per tutte le cure ambulatoriali in loco.
T.8 Incidente aereo (se inclusa nel contratto)
T.8.1
Campo di applicazione, durata
T.8.2
Eventi assicurati
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di tempo fissato nella polizza assicurativa (inoltre vale l’articolo
T.8.5 a), fintanto e per tutte le volte che la persona assicurata si trova al di fuori della sua dimora stabile.
Smile garantisce la copertura assicurativa nel caso in cui la persona assicurata subisca un incidente per aver utilizzato legittimamente, in qualità di passeggero, un aeroplano pubblico, dato in concessione. Sono assicurati gli incidenti durante la salita e la discesa, il funzionamento a terra dell’aeroplano, il lancio con paracadute di salvataggio o in conseguenza di atterraggio di emergenza.
Prestazioni assicurate
a) In caso di morte della persona assicurata a seguito di incidente o entro 5 anni dallo stesso come conseguenza dell’incidente, Smile paga la somma concordata agli eredi legali; sono esclusi il fisco e i creditori della massa ereditaria. Su richiesta del contraente si possono dichiarare nella polizza le persone beneficiarie. Le eventuali indennità di invalidità già percepite sulla base del presente contratto vengono detratte dalla somma prevista per decesso.
b) In caso di invalidità constatata da un medico al massimo entro 5 anni dalla data dell’incidente quale conseguenza di un incidente assicurato e che ammonta al 100 %, Smile paga il capitale concordato, in caso di invalidità parziale una percentuale adeguata di tale somma.
1) Nei casi citati di seguito, il grado di invalidità viene determinato in modo vincolante:
– paralisi totale, disturbo mentale incurabile che escluda qualsiasi attività lavorativa 100 %
– perdita di entrambi gli arti inferiori o i piedi, di entrambi gli arti superiori o le mani 100 %
– perdita di un arto superiore o di una mano e contemporaneamente di un arto inferiore o di un piede 100 %
– perdita di un arto superiore all’altezza dell’articola- zione del gomito o al di sopra della stessa 70 %
– perdita di un avambraccio o di una mano 60 %
– perdita di un dito pollice 22 %
– perdita di un dito indice 15 %
– perdita di un altro dito 8 %
– perdita di un arto inferiore all’altezza dell’articolazio- ne del ginocchio o al di sopra della stessa 60 %
– perdita di un arto inferiore al di sotto dell’articolazio- ne del ginocchio 50 %
– perdita di un piede 40 %
– perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100 %
– perdita della facoltà visiva di un occhio 30 %
– perdita della facoltà visiva del secondo occhio per persone con un occhio solo 70 %
– perdita dell’udito da entrambe le orecchie 60 %
– perdita dell’udito da un orecchio 15 %
– perdita dell’udito da un orecchio, qualora l’udito dall’altro xxxxxxxx fosse già completamente perso prima dell’insorgere dell’evento assicurato 45 %
2) La completa incapacità di utilizzo di arti o organi viene equiparata alla perdita degli stessi.
3) In caso di perdita solo parziale o incapacità di utilizzo solo parziale viene applicato un corrispondente grado di invalidità inferiore.
4) In caso di perdita o incapacità di utilizzo contemporanee di più parti del corpo, le percentuali vengono sommate; il grado di invalidità tuttavia non supera mai il 100 %.
5) Nei casi non indicati precedentemente, il grado di invalidità viene determinato sulla base di certificazioni mediche, facendo utilizzo delle percentuali sopraccitate, e considerando le condizioni della persona assicurata.
6) Nel caso in cui parti del corpo fossero state perse o nell’incapacità di utilizzo delle stesse in precedenza all’incidente, determinato il grado di invalidità, si procede alla sottrazione del grado di invalidità già presente, sulla base dei principi predetti.
T.8.4
Limiti di prestazione
Smile paga:
a) in caso di morte
1) di bambini assicurati, i quali al momento dell’incidente non abbiano ancora compiuto il 16° anno di età, un ammontare massimo di CHF 10’000;
2) di persone assicurate, le quali al momento dell’incidente abbiano compiuto il 65° anno di età, la metà della somma d’assicurazione concordata;
b) in caso di invalidità
1) di bambini assicurati, i quali al momento dell’incidente non abbiano ancora compiuto il 16° anno di età, un ammontare massimo di CHF 200’000;
2) di persone assicurate, le quali al momento dell’incidente abbiano compiuto il 65° anno di età, in luogo del capitale, una rendita a vita. Essa ammonta annualmente a CHF 83 per ogni CHF 1’000 di capitale d’invalidità con un grado d’invalidità del 100 % (scala del grado d’invali- dità alla art. T.8.3 b);
c) da tutte le assicurazioni per infortunio correnti presso di essa un ammontare massimo complessivo per persona di
1) CHF 1 mio. in caso di morte,
2) CHF 2 mio. in caso di invalidità.
Se diverse persone assicurate sono colpite dallo stesso e unico sinistro, i risarcimenti che Smile deve pagare sono limitati a un importo massimo di CHF 15 milioni in caso di morte e d’invalidità. Se le pretese superano questo importo, questa somma viene divisa proporzionalmente.
Dirottamenti di aerei, atti di violenza a bordo o eventi bellici
a) Sono assicurati gli incidenti avvenuti durante una detenzione in seguito ad un dirottamento dell’aeroplano utilizzato, durante soggiorni involontari dopo un salto con paracadute di salvataggio o un atterraggio di emergenza, così come durante il successivo viaggio diretto di ritorno della persona assicurata al luogo di residenza o il proseguimento del viaggio al luogo di destinazione originario. In tal caso, qualora fosse scaduta precedentemente, l’assicurazione conserva la sua validità oltre tale periodo per un anno a partire dal dirottamento, salto con paracadute o atterraggio di emergenza.
b) Le disposizioni che escludono eventi di guerra e terrorismo (articolo G.6 d)) non si applicano agli incidenti subiti dalla persona assicurata
1) a bordo dell’aeroplano assicurato, purché l’incidente sia causato da persone che si trovano a bordo o da sostanze pericolose introdotte clandestinamente nell’aeromobile;
2) in caso di detenzione in seguito ad un dirottamento dell’aeroplano utilizzato, durante soggiorni involontari dopo un salto con paracadute di salvataggio o in caso di atterraggio di emergenza, così come durante il successivo viaggio diretto di ritorno al luogo di residenza o la prosecuzione del viaggio al luogo di destinazione originario. La limitazione temporale conformemente alla art. T.8.5 a) ha validità anche in questi casi.
c) Nel caso in cui scoppiasse una guerra
1) alla quale prende parte la Svizzera o uno dei Paesi ad essa confinanti,
2) o tra i paesi, anche singoli, di Gran Bretagna, Federazione Russa, USA, Repubblica popolare di Cina o tra uno di questi paesi ed uno stato europeo, l’articolo
T.8.5 b) viene sospesa 48 ore dopo lo scoppio delle rivalità. Tuttavia, se la detenzione, il salto con paracadute o l’atterraggio di emergenza sono già avvenuti, l’articolo
T.8.5 b) 2. decade solo un anno dopo tali eventi.
d) Le precedenti estensioni della copertura sono valide solo a patto che sia dimostrabile che la persona assicurata non abbia partecipato attivamente o dietro incitamento alla ribellione ad uno dei suddetti eventi.
T.9 Protezione insolvenza compagnie aeree (se inclusa nel contratto)
T.9.1
Campo di applicazione, durata
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per tutte le prenotazioni di voli di linea elencati nell’orario ufficiale dei voli, ha inizio al momento del completo pagamento del viaggio, al più presto 28 giorni prima del viaggio, e rimane in vigore fino al termine dello stesso.
Eventi assicurati
T.9.3
Prestazioni assicurate
T.9.4
Esclusioni
Smile fornisce copertura assicurativa quando la persona assicu- rata non può iniziare o proseguire un viaggio in seguito all’insol- venza di una compagnia aerea. Per insolvenza di una compagnia aerea s’intende l’incapacità di far fronte ai pagamenti, il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione dell’attività per motivi finanziari da parte di una compagnia aerea, indipendentemente dalla durata di tale situazione.
a) Qualora una persona assicurata non possa iniziare il proprio viaggio, Smile si assume l’organizzazione e i costi del trasferimento della prenotazione ad un’altra compagnia aerea fino all’ammontare delle prestazioni originariamente prenotate e pagate presso la compagnia aerea fallita, esclusi tuttavia i costi amministrativi e le tasse, fino ad un importo massimo di CHF 1’200 per persona.
Sono escluse le prestazioni:
a) qualora la prenotazione del viaggio sia avvenuta dopo l’annuncio del primo caso di insolvenza della compagnia aerea;
b) qualora l’organizzatore del viaggio, Smile o la sua Centrale d’allarme non abbia precedentemente concesso la propria approvazione ai servizi che la stessa deve prestare;
c) per i voli prenotati tramite organizzatori terzi (pacchetti forfetari e charter).
b) In caso di sinistro durante il viaggio Smile si assume i costi del viaggio di ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno da Paesi confi- nanti il diritto si limita ad un biglietto ferroviario di 1a classe a condizione che il viaggio di ritorno con il treno fino all’aero- porto di provenienza duri, in base all’orario ufficiale, meno di 6 ore. Per viaggi più lunghi si ha diritto ad un volo di ritorno in classe economica fino all’aeroporto di provenienza prenota- to. Le prestazioni sono limitate ad un importo massimo di CHF 1’200 per persona. Qualora l’evento assicurato durante il viaggio non riguardi il volo di ritorno, bensì un volo di proseguimento / una tappa intermedia verso un’ulteriore destinazione, Smile si assume, su richiesta della persona assicurata, le spese di un volo di proseguimento / di una tappa intermedia a condizione che esse non superino quelle del viaggio diretto di ritorno a casa. Se si sceglie il prosegui- mento del viaggio, la prestazione relativa al volo di ritorno a casa decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per viaggio, indipendentemente dalla scelta del ritorno diretto o del proseguimento del viaggio.
T.10 Catastrofi naturali (vulcano) (se inclusa nel contratto)
T.10.1
Campo di applicazione, durata
T.10.2
Eventi assicurati
T.10.3
Prestazioni assicurate
T.10.4
Esclusioni
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, ha inizio al momento del completo pagamento del viaggio, al più presto 28 giorni prima del viaggio, e rimane in vigore fino al termine dello stesso.
Smile fornisce copertura assicurativa se la persona assicurata non può iniziare o proseguire un viaggio in seguito ad una catastrofe naturale, a condizione che sia insorta dopo la sottoscrizione dell’assicurazione.
a) Le prestazioni totali di Smile si basano sulle disposizioni valide della polizza assicurativa esistente secondo l’articolo
T.10.1 e sono limitate a CHF 2’000 per evento e per persona.
b) Se una persona assicurata non può iniziare il viaggio, Smile si assume l’organizzazione e le spese per la modifica della prenotazione oppure le spese di annullamento effettiva- mente insorte (sempre escludendo i diritti e le tasse ammini- strative).
Sono escluse le prestazioni qualora l’organizzatore del viaggio, Smile o la sua Centrale d’allarme non abbia precedentemente concesso la propria approvazione ai servizi che la stessa deve prestare.
c) In caso di sinistro durante il viaggio Smile si assume i costi supplementari di un viaggio di rientro imprevisto, in vagone di 1a classe per un viaggio in treno o in classe economica per un viaggio in aereo, oppure i costi supplementari per la prosecuzione del viaggio, inclusi pernottamento, vitto e spese di comunicazione (per un massimo di 7 giorni) fino a un importo massimo di CHF 700 a persona.
Agitazioni di qualsiasi tipo
Atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembra- menti, rivolte o tumulti.
Atto terroristico
Per atto terroristico si intende qualsiasi impiego della forza o minaccia di impiego della forza per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Qualsiasi impiego della forza o minaccia di impiego della forza volto a diffondere paura o sgomento tra la popolazione o in parte di essa oppure ad esercitare influsso su un governo o su istituzioni statali.
Catastrofi naturali
Evento naturale improvviso e imprevisto con carattere catastrofico. L’evento che provoca il danno è causato da processi geologici o meteorologici.
Colpa grave
Agisce per colpa grave colui che viola le norme elementari di prudenza che una qualsiasi persona ragionevole avrebbe adottato nelle stesse circostanze.
Contraente dell’assicurazione
Il contraente è la persona che ha stipulato un contratto di assicurazione con Smile.
Epidemia
Un’epidemia è una malattia infettiva che si diffonde in modo eccezionale entro limiti di tempo e di luogo (p. es. influenza).
Estero
Si considera estero un paese che non sia la Svizzera o un paese in cui la persona assicurata abbia un domicilio permanente.
Europa
Nell’area di validità Europa sono compresi tutti gli Stati apparte- nenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, Madeira e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è costituito dagli stati dell’Azerbaigian, Armenia e Georgia nonché dai monti Urali.
Infortunio
Per infortunio si intende un danno alla salute attestabile da un medico, che la persona assicurata si trova a subire improvvisa- mente per cause esterne alla sua volontà.
Per infortunio si intendono inoltre, ferma restando l’involontarietà,
a) l’inspirazione di gas o vapori e l’inavvertita assunzione di sostanze velenose o corrosive,
b) lussazioni, slogature, strappi e stirature di muscoli o tendini, insorti in seguito a sforzi improvvisi,
c) assideramento, colpo di calore, insolazione e danni alla salute derivanti da raggi ultravioletti, escluse le scottature solari,
d) annegamento.
Malattia
Per malattia si intende un disturbo della salute della persona assicurata indipendente dalla sua volontà, rilevabile da parte del medico e che non sia riconducibile ad un infortunio.
Mezzo di trasporto pubblico
I mezzi di trasporto pubblico sono tutti i veicoli ammessi per il trasporto pubblico di viaggiatori in aria, sulla terra o sull’acqua. Non si considerano mezzi di trasporto pubblico i mezzi che effettuano viaggi / voli circolari, vetture a noleggio e taxi.
Oggetti preziosi
Per oggetti preziosi si intendono, tra l’altro, gioielli con o di metallo prezioso, pellicce, orologi, binocoli / cannocchiali, abbigliamento in pelle, hardware, telefonini cellulari, equipaggia- menti fotografici, cinematografici, video e di registrazione, apparecchi di ogni tipo, ognuno con i relativi accessori.
Paese di residenza
Il paese di residenza è il paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente o lo ha avuto prima dell’inizio del soggiorno assicurato.
Persone assicurate
Le persone assicurate sono le persone indicate nominalmente nella polizza o la cerchia di persone descritta nella polizza.
Prestazione di viaggio
Si considerano prestazioni di viaggio, per esempio, la prenota- zione di un volo, di un viaggio in nave, in pullman o in treno, di un trasferimento in autobus o di un altro trasporto fino a oppure dal luogo di soggiorno oppure la prenotazione in loco di una camera d’albergo, di un appartamento di vacanza, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.
Spese di annullamento
Se il viaggiatore recede dal contratto, l’organizzatore del viaggio perde il diritto a ricevere il prezzo concordato. Tuttavia può richiedere un risarcimento adeguato. L’ammontare del risarci- mento si calcola in base al prezzo del viaggio detraendo il valore delle spese risparmiate dall’organizzatore e l’importo che questi può ricavare utilizzando in altro modo le prestazioni di viaggio.
Sport estremo
Pratica di discipline sportive fuori dal comune, in cui la persona interessata è sottoposta a sollecitazioni estreme a livello fisico e psichico (p. es. distanza ironman delle Hawaii).
S In caso di sinistro
S.1 Procedura in caso di sinistro
Si consiglia di rivolgersi per informazioni in merito ad un danno, al Servizio danni dell’
Europea Assicurazioni Viaggi ERV
St. Alban-Anlage 56 casella postale
XX-0000 Xxxxxxx telefono x00 00 000 00 00 xxxxxxxx@xxx.xx
In caso di emergenza, alla Centrale d’allarme con sevizio 24 ore su 24:
0800 848 488 (dalla Svizzera)
x00 000 000 000 (dall’estero)
La Centrale d’allarme fornisce consigli sulla procedura appro- priata ed organizza il soccorso necessario.
Noi abbiamo inoltre il diritto di richiedere una notifica di sinistro per iscritto. Noi decidiamo il da farsi in merito ai necessari accertamenti e all’assunzione di prove. Per il resto vanno adottate tutte le misure atte a chiarire le circostanze e a limitare il danno; i necessari giustificativi devono essere messi a disposi- zione.
Concernente le spese di annullamento del viaggio
a) L’ufficio di prenotazione (agenzia di viaggi, compagnia di trasporti, locatore ecc). deve essere immediatamente informato.
b) I seguenti documenti devono essere presentati a Smile:
1) conferma di prenotazione / fattura per il pacchetto così come la / le fattura/e per i costi di annullamento o per i costi del viaggio successivo (in originale),
2) un certificato medico dettagliato o un certificato di morte o un altro certificato ufficiale.
Concernente la protezione assicurativa SOS in caso di emergenza
a) Per poter richiedere le prestazioni di Smile, all’insorgere di un evento assicurato deve essere tempestivamente avvertita la Centrale d’allarme o Smile.
b) Bisogna inviare a Smile i seguenti documenti:
1) la conferma della prenotazione (originale o copia),
2) un certificato medico con diagnosi, attestati ufficiali, il certificato di morte, ricevute / scontrini relativi a costi aggiuntivi assicurati, biglietti e / o rapporti della polizia (originali).
Concernente il viaggio sostitutivo
a) Per poter richiedere le prestazioni di Smile, il rimpatrio con assistenza medica deve essere organizzato da una centrale di allarme o di soccorso riconosciuta ufficialmente.
b) Bisogna inviare a Smile i seguenti documenti:
1) la copia della conferma della prenotazione,
2) un certificato medico con diagnosi, attestati ufficiali, ricevute / scontrini, attestato e fattura della centrale d›allarme o di soccorso e / o rapporti della polizia (originali).
Concernente il bagaglio durante il trasporto
a) La persona assicurata deve
1) in caso di furto, richiedere un’indagine ufficiale o far mettere a verbale il fatto (rapporto di polizia, ecc.) al più vicino posto di polizia entro 24 ore,
2) in caso di danneggiamento, consegna ritardata o perdita durante il trasporto dei bagagli, far confermare dal competente ufficio (direzione dell’hotel, guida della comitiva, impresa di trasporti, ecc.) cause, circostanze ed entità del danno nel corso di un sopralluogo e richiedere lì anche un indennizzo,
3) dopo il ritorno dal viaggio, informare immediatamente e per iscritto Smile e motivare le richieste.
b) Xxxxxxx presentare a Smile i seguenti documenti:
1) originale del rapporto sul sopralluogo (rapporto di polizia, ecc.),
2) conferma originale, ricevute o prove d’acquisto.
c) Gli oggetti danneggiati vanno tenuti a disposizione di Smile.
Concernente le spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo
a) In caso di malattia o incidente ci si deve rivolgere a un medico il più presto possibile e l’evento assicurato deve essere confermato mediante certificato medico.
b) La persona assicurata deve presentare a Smile i seguenti documenti:
1) un certificato medico dettagliato,
2) le fatture di medici, ospedali e farmacie nonché le ricette mediche.
c) A richiesta di Xxxxx e a spese di quest’ultima, la persona assicurata deve sottoporsi in qualunque momento ad esame medico da parte del medico di fiducia.
a) In caso di morte a seguito di incidente va riportata comunicazione scritta a Smile entro 24 ore. Su richiesta della stessa, gli aventi diritto devono autorizzare una autopsia o riesumazione.
b) Xxxxxxx presentare a Smile i seguenti documenti:
1) l’originale di un certificato medico dettagliato e / o di un certificato di morte.
Concernente la protezione insolvenza compagnie aeree
a) Per poter richiedere le prestazioni di Smile, all’insorgere di un evento assicurato deve essere tempestivamente avvertita la Centrale d’allarme o Smile.
b) I seguenti documenti devono essere presentati a Smile:
1) conferma della prenotazione / fattura per il pacchetto così come le fatture per i costi di annullamento o per i costi del viaggio successivo (in originale),
2) un attestato dell’evento o un altro certificato ufficiale.
In caso di catastrofi naturali (vulcano)
a) Per poter richiedere le prestazioni di Smile, all’insorgere di un evento assicurato deve essere tempestivamente avvertita la Centrale d’allarme o Smile.
b) I seguenti documenti devono essere presentati a Smile:
1) conferma della prenotazione / fattura per il pacchetto così come le fatture per i costi di annullamento o per i costi del viaggio successivo (in originale),
2) un attestato dell’evento o un altro certificato ufficiale.
S.2 Risoluzione del sinistro e accertamento / liquidazione del danno
Per valutare se un viaggio in un determinato paese sia o non sia ragionevole, a causa di scioperi, disordini, guerra, terrorismo, epidemie ecc., in linea di massima sono determinanti i
consigli generali delle autorità svizzere, innanzitutto del DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri), e dell’UFSP
(Ufficio federale della sanità pubblica).
S.2.1
Rivendicazioni nei confronti di terzi
a) Qualora la persona assicurata venga risarcita da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, cade il diritto al risarci- mento ai sensi del presente contratto. Qualora Smile sia citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata deve cedere i suoi diritti di responsabilità civile per l’ammontare delle spese di Smile.
b) In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa od obbligatoria), Smile eroga le sue prestazioni in modo sussidiario. Se anche l’altra assicurazione prevede una
clausola sussidiaria, si applica la normativa di legge per la doppia assicurazione.
c) Se la persona assicurata vanta un diritto derivante da un altro contratto d’assicurazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle presta- zioni di Smile che supera quella dell’altro contratto d’assicu- razione.
d) Se sussistono ulteriori assicurazioni presso le società concessionarie, ne consegue che i costi verranno risarciti complessivamente solo una volta.
e) Le disposizioni presenti alla art. S.2.1 a) - d) non trovano applicazione in caso di prestazioni in capitale dovute a decesso e invalidità.
S.3 Franchigie
Se è stata convenuta una franchigia, una eventuale limitazione della prestazione si applicherà solo dopo detrazione della franchigia.
S.4 Riduzione delle prestazioni assicurative
a) Obblighi di diligenza
L’attenta osservazione dei seguenti obblighi in caso di sinistro semplifica il soccorso ed una risoluzione rapida del danno.
1) La persona assicurata deve organizzare tutto ciò che contribuisce alla prevenzione o alla riduzione e alla risoluzione del danno.
2) L’assicuratore deve
– ricevere tempestivamente le informazioni richieste,
– ottenere i documenti necessari e
– ricevere le coordinate per il pagamento (IBAN del conto bancario o postale) – in caso di mancata indicazione delle coordinate del conto corrente, le spese del bonifico gravano sulla persona assicurata.
3) In caso di malattia o incidente rivolgersi a un medico il più presto possibile; si deve informarlo sul programma del viaggio e dar seguito alle sue disposizioni. La persona assicurata / avente diritto deve sollevare i medici che la hanno curata dall’obbligo di riservatezza nei confronti degli assicuratori.
4) L’obbligo alla prestazione dell’assicuratore decade se:
– vengono forniti deliberatamente dati falsi,
– vengono taciuti dei fatti o
– vengono omessi i doveri (tra gli altri: rapporto di polizia, verbale di accertamento e quietanze),qualora ciò vada a discapito dell’assicuratore.
b) Violazioni dell’obbligo di diligenza e dei doveri
In caso di violazione colposa delle disposizioni legali o contrattuali o degli obblighi, l’indennizzo può essere ridotto o perfino annullato, nella misura in cui tale violazione abbia influito sulla causa del sinistro o sull’entità del danno. Tale norma non si applica a condizione che possa dimostrare che la violazione delle disposizioni o degli obblighi non abbia influito né sulla causa del danno, né sull’estensione delle prestazioni da noi dovute.
Se sono già state erogate delle prestazioni, noi abbiamo un diritto di regresso nei Suoi confronti. Ciò vale altresì se dobbiamo erogare prestazioni dopo la cessazione dell’assi- curazione.
Il diritto di regresso comprende le prestazioni assicurative erogate, comprensive degli onorari per avvocati e delle spese giudiziarie pagati. In caso di regresso, le prestazioni erogate vanno rimborsate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Il mancato pagamento entro un termine di 14 giorni dalla diffida comporta l’estinzione dell’intero contratto. Rimane inoltre riservato il diritto di regresso.
S.5 Esigibilità dell’indennizzo
L’indennizzo è esigibile 30 giorni dopo che abbiamo ricevuto tutta la documentazione necessaria per l’accertamento dell’ammontare del danno, della copertura e della responsabilità.
Il nostro obbligo di pagamento viene differito finché, a seguito di una colpa Sua o dell’avente diritto, non è possibile accertare o pagare l’indennizzo. In particolare, l’esigibilità non può conside- rarsi scaduta qualora:
a) sussistano dubbi sul diritto del beneficiario dei pagamenti;
b) sia in corso un’indagine della polizia o penale a causa del danno e il procedimento nei Suoi confronti o dell’avente diritto non sia ancora concluso.
S.6 Prescrizione e decadenza
I crediti derivanti da questo contratto d’assicurazione si prescri- vono 5 anni dopo l’insorgere della circostanza che motiva l’obbligo di prestazione.
Le richieste di risarcimento che sono state rifiutate decadono se non vengono fatte valere per vie legali entro 5 anni dall’insorgere del sinistro.