Prescrizione e decadenza Clausole campione

Prescrizione e decadenza. I crediti derivanti da questo contratto d’assicurazione si prescri- vono 5 anni dopo l’insorgere della circostanza che motiva l’obbligo di prestazione.
Prescrizione e decadenza. 1. Premessa 1386 2. La prescrizione estintiva e presuntiva 1386 2.1. I crediti retributivi 1388 2.2. I crediti risarcitori 1391 2.3. I crediti contributivi 1392 2.4. La sospensione 1393 2.5. L’interruzione 1393 2.6. La rinuncia 1395 3. La decadenza 1395
Prescrizione e decadenza. 16 Articolo 21. Legge applicabile 16
Prescrizione e decadenza. 1. In deroga a quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, qualsiasi rivendicazione è soggetta al termine di prescrizione di nove mesi. 2. Qualsiasi rivendicazione nei confronti dello Spedizioniere deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 18 mesi. 3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono a partire dal giorno successivo a quello in cui il credito è divenuto esigibile o dal giorno successivo a quello in cui la parte lesa è venuta a conoscenza della perdita. In deroga alle disposizioni di cui sopra, i suddetti periodi di tempo per le rivendicazioni relative a danni, perdite di valore o perdite di Merci, decorrono dal giorno successivo a quello in cui le Merci vengono consegnate o avrebbero dovuto essere consegnate dallo Spedizioniere. 4. Nel caso in cui lo Spedizioniere sia ritenuto responsabile da Terzi, ivi compresa qualsiasi autorità pubblica, per danni, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono a partire dal primo dei seguenti giorni: • il giorno successivo a quello in cui Terzi hanno intentato un’azione legale nei confronti dello Spedizioniere; • il giorno successivo alla data in cui lo Spedizioniere ha risolto in via transattiva la rivendicazione presentata nei sui confronti. Se lo Spedizioniere o la Terza parte incaricata dallo Spedizioniere si oppongono e/o propongono ricorso, i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata pronunciata una sentenza definitiva sulle obiezioni e/o sui ricorsi. 5. A meno che non si verifichi la situazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se dopo la scadenza del termine di prescrizione viene proposta un’istanza nei confronti di una delle parti per quanto dovuto da tale parte a Terzi, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione di tre mesi.
Prescrizione e decadenza. 1. I crediti derivanti dal contratto d’assicurazione cadono in prescrizione cinque anni dopo il fatto dal quale nasce l’obbligo. 2. Decadono le richieste d’indennità che sono state rifiutate e che non sono state oggetto di un’azione giudiziaria nei cinque anni che seguono il sinistro.
Prescrizione e decadenza. Cenni storici 715
Prescrizione e decadenza. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni, da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella Legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie. La Contraente, a pena di decadenza, è tenuta ad inoltrare all’Impresa regolare denuncia di Sinistro entro il termine massimo di 365 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.
Prescrizione e decadenza. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore della Società, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di pagamento e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbliga- zioni sono divenute rimborsabili.
Prescrizione e decadenza. (artt. 13 e 14 D.P.R. n. Il diritto al risarcimento si prescrive in t re anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Tale diritto è soggetto al termine di decadenza di 1 0 anni dal giorno della messa in circolazione del prodotto.
Prescrizione e decadenza. I crediti derivanti da questo contratto d’assicurazione si prescrivono 2 anni dopo l’insorgere della circostanza che motiva l’obbligo di prestazione.