Modifiche del contratto. 1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.
Modifiche del contratto. Ferma la disciplina dell’art. 2, nel corso di uno stesso rapporto contrattuale Vodafone ha facoltà di modificare le Condizioni generali, le Condizioni generali dei Servizi ed i Piani Telefonici con effetto dopo 30 giorni dalla comunicazione ai sensi dell’art. 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e secondo le modalità previste dalla delibera 519/15/CONS, privilegiando forme di comuni- cazione individuali in base all’utilizzo ed alla tipologia del servizio che subisce variazioni, per i seguenti motivi:
(i) per sopravvenute esigenze tecniche, gestionali ed economiche di carattere generale, quali, a titolo esemplificativo, ammoderna- mento tecnico della rete e delle strutture di produzione o di commercializzazione;
(ii) per mutamento della disciplina regolamentare o normativa che incida sull’equilibrio economico e/o su aspetti tecnici e gestionali del Servizio e/o mutamenti non prevedibili delle condizioni strutturali del mercato;
(iii) per variazione delle modalità e dei termini di attivazione e disattivazione delle Carte SIM e per aggiornamenti resi necessari al fi ne di assicurare il corretto uso delle stesse e dei Servizi alla luce dell’evoluzione dei profi li di traffico contrari all’uso lecito e personale dei servizi come disciplinato in relazione a fenomeni abusivi e/o fraudolenti. In tutti i suddetti casi, il Cliente ha facoltà di recedere o di passare ad altro operatore senza alcuna penalità secondo le modalitá previste dalla delibera 519/15/CONS e meglio specifi cate attraverso i diversi canali di contatto quali il sito xxx.xxxxxxxx.xx ed il Servizio Clienti. Decorsi trenta giorni senza che il Cliente abbia richiesto il recesso, il contratto proseguirà alle nuove condizioni. Il Cliente può sempre richiedere modifiche al proprio contratto (ad esempio cambio di piano), salvi i limiti e le compatibilità dei servizi specifici.
Modifiche del contratto. La Polizza contiene ogni accordo tra le parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della Polizza.
Modifiche del contratto. Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa locata.
Modifiche del contratto. 1 - Le modifiche, nonché le varianti del presente contratto devono essere autorizzate dal RUP. 2 - Si applicano in ogni caso le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Modifiche del contratto. 1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art.106, comma1, lett. a), b), c) d), ed e), e comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 con le seguenti specificazioni:
2. Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all’art.106, comma 1, lett. a) si precisa che saranno ammissibile le seguenti modifiche contrattuali: Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente Art.30; Esecuzione dei seguenti lavori accessori che verranno assegnati nel caso in cui si consegua il necessario finanziamento entro la data del ../../.. (segue descrizione e quantificazione dei lavori accessori) ........ Altro….
3. Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art.106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.50/2016 si precisa che, fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie: modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 15 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "3" dell’art.15 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non varianti); sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 15 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (c.d. varianti migliorative); altro ………………
Modifiche del contratto. 1. L’ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all’oggetto del presente contratto, come pure di variare l’ambito di tutela delle polizze.
2. Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art.106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell’art.106, comma 12, del Codice, l’ACI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre alla Società aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Nel caso previsto dal precedente comma, le variazioni e le conseguenti regolazioni dei premi sono disciplinate dalle specifiche clausole contenute nelle relative polizze assicurative.
Modifiche del contratto. Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.
Modifiche del contratto. Le eventuali modifiche del contratto devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto su apposito documento della
Modifiche del contratto. Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l’Autorità dovesse definire ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si inseriranno di diritto nel Contratto come previsto dalla delibera AEEGSI n. 78/99. Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore elettrico e/o modificazioni del sistema tariffario parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso, il Fornitore potrà proporre al Cliente modifiche del Contratto, che si intenderanno accettate qualora il Cliente non comunichi il proprio dissenso entro tre mesi dalla predetta comunicazione. A prescindere dai provvedimenti e/o regolamentazioni e/o modificazioni di cui al superiore comma, il Fornitore si riserva il diritto di modificare le condizioni contrattuali anche economiche dandone comunicazione scritta al Cliente. Le clausole come modificate diverranno efficaci tra le parti, qualora il Cliente non faccia pervenire il proprio dissenso motivato entro tre mesi dalla citata comunicazione. In caso di mancata accettazione delle modifiche del contratto, il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi comunicato al Cliente mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico già previsto in contratto. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.