COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
Contratto di locazione per l’uso dell'immobile di proprietà comunale sito in Bologna, via n. San Felice n. 11/G e n. 11 (s.e.n.c.).
Tra il Comune di Bologna – C.F. e P.IVA 01232710374, rappresentato dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a xxxxxx, il xx/xx/xxxx, C.F.: xxx xxx xxxxx xxxxx, domiciliata per la carica presso la sede del Settore, in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, la quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 44 dello Statuto comunale, in virtù dell'Atto Sindacale
P.G.N. 360655/2016, dell'atto di delega P.G.n. 10914/2018e per dare attuazione alla Determinazione dirigenziale P.G. n. 67918/2018, esecutiva ai sensi di legge,
e
la società Unimedical con sede legale in Bologna, Xxx Xxx Xxxxxx, x. 00/X,
C.F. e P.IVA 03684491206 per la quale interviene il Legale Rappresentante, l'Amministratore unico, Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx C. F. xxx xxx xxxxx xxxxx, nata a xxxx (xx), il xx/xx/xxxx domiciliato a tutti gli effetti del presente atto presso la sede legale della Società;
Premesso che
- il Comune di Bologna è proprietario di un Immobile sito in Bologna – Via San Felice n. 11/G e n. 11(s.e.n.c.);
- l'Immobile di che trattasi appartiene al patrimonio disponibile e, non può pertanto, formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;
- a seguito di determinazione dirigenziale P.G. n. 260465/2017 è stata avviata una procedura per la concessione in uso/locazione di diversi immobili mediante asta pubblica, andata deserta per l'immobile sopracitato;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 371055/2017 è stato pertanto disposto di assegnare l'Immobile mediante procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso;
- l'Immobile in oggetto è stato assegnato alla società Unimedical S.R.L. a seguito di richiesta di assegnazione approvata con determinazione dirigenziale P.G.n. 67918/2018;
- che ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005, e successive modifiche e integrazioni, l’Immobile è soggetto all’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 (Oggetto della locazione)
1. Il Comune di Bologna, in seguito per brevità indicato quale “Locatore”, concede in locazione alla società Unimedical S.R.L. in seguito per brevità indicata quale “Conduttore”, che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, l'Immobile sito in Bologna Via San Felice n. 11/G e n. 11 (s.e.n.c.), censito al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 186, particella 86, sub. 73, cat. A/10 ”Uffici e studi privati”, con superficie ragguagliata di mq 48,46,di classe energetica E, indice di Prestazione Energetica EPtot 54,50 KWh/m³anno, in seguito per brevità indicato quale “Immobile”, meglio evidenziato nella planimetria allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Le parti dichiarano che il Conduttore ha ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell’attestato in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici (Attestato di prestazione energetica N. 04696-148655-2014 rilasciato il 09/12/2014 allegato n. 2 al presente atto).
Articolo 2 (Durata della locazione – Recesso)
1. La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei), con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto. Ai sensi della L.n. 392/1978 il contratto sarà rinnovato per altri sei anni se nessuna delle parti comunicherà all’altra disdetta, almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto, mediante lettera raccomandata nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della L.n. 392/1978.
2. Il Conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art. 27, della L.n. 392/1978, con preavviso di mesi 6 (sei).
Articolo 3 (Manutenzione dell’immobile)
1. L’Immobile è concesso in locazione nello stato di consistenza e conservazione in cui si trova di cui il Conduttore dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere. Il Conduttore dichiara, in particolare, di avere piena conoscenza che l’Immobile non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso stabilito.
2. La manutenzione ordinaria dell’Immobile è a carico del Conduttore, a sua cura e spese. Il Conduttore si obbliga a mantenere l’Immobile in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Locatore da ogni onere relativo ai necessari interventi. Ogni intervento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l’ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti.
3. Eventuali interventi da parte del Conduttore di manutenzione straordinaria dell’Immobile devono essere preventivamente autorizzati dal Locatore.
4. In difetto di espresso accordo con il Locatore, il Conduttore non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati all’Immobile o per gli interventi di manutenzione straordinaria e le addizioni eseguiti sullo stesso.
5. Il Conduttore si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di adeguamento dell’Immobile volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità alle norme legislative, regolamentari e dei contratti collettivi del lavoro, tempo per tempo vigenti, previa espressa autorizzazione del Locatore ove necessaria in relazione alla tipologia degli interventi. Il Conduttore si obbliga a tenere indenne il Locatore da interventi volti al mantenimento della specifica idoneità dell’Immobile all’attività esercitata.
6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posti in capo al Conduttore, determina la facoltà del Locatore di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 10, impregiudicato, altresì, il diritto del Locatore al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della risoluzione del contratto.
Articolo 4 (Interventi di valorizzazione dell'Immobile e/o manutentivi straordinari a scomputo dai canoni di locazione)
1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, qualora il Conduttore intenda eseguire all'interno dell'Immobile opere che rappresentino interventi migliorativi/innovativi e/o manutentivi straordinari tesi alla valorizzazione del cespite, i lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Locatore. L'autorizzazione sarà subordinata al finanziamento della spesa da parte del Locatore. La spesa sostenuta direttamente dal Conduttore per
l'esecuzione degli interventi sarà scomputata dai canoni di locazione dovuti solo in seguito all'esecuzione dei lavori e la loro certificazione di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori, oltre ad ogni necessaria verifica sulla regolarità degli stessi effettuata dai Settori comunali competenti e per il solo importo congruito dal Settore Edilizia e Patrimonio. In difetto di espresso accordo con il Locatore, il Conduttore non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso, anche mediante scomputo dei canoni di locazione. Si procederà allo scomputo della spesa congruita dai canoni di locazione dovuti a decorrere dalla prima rata utile conseguente all'atto contabile di approvazione che verrà predisposto solo a seguito della presentazione delle certificazioni e della documentazione di cui sopra comprovante la realizzazione e il saldo dei lavori autorizzati. Quote non scomputate entro la durata contrattuale non daranno diritto ad alcun riconoscimento e indennizzo ulteriore da parte del Locatore.
2. Tutte le opere eseguite resteranno di proprietà del Locatore.
3. Per l'affidamento dei lavori e servizi di ingegneria e architettura il Conduttore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ssmmii Codice dei contratti pubblici (xxx.xx principale art. 36)
4. L'autorizzazione del Locatore sarà rilasciata previo deposito di specifica istanza corredata di progetto, relazione tecnica e computazione metrico- estimativa redatta secondo l'elenco prezzi comunale; la citata autorizzazione consentirà al Conduttore di dare corso all'ottenimento dei titoli edilizi necessari e/o delle Autorizzazioni previste dagli strumenti edilizi e urbanistici vigenti secondo il percorso istruttorio indicato dall'ufficio preposto.
Articolo 5 (Canone di locazione e spese accessorie)
1. Il canone annuale di locazione è stabilito in € 4.500,00
(quattromilacinquecento/00), da pagarsi in rate trimestrali anticipate entro la scadenza indicata nelle fatture. Il canone dovuto sarà maggiorato dell’ I.V.A. aliquota ordinaria, (attualmente al 22%), poiché il Locatore, esercita l'opzione per assoggettamento ad I.V.A. ai sensi dell'art. 10, punto 8 del D.P.R. n. 633/1972. Ai sensi dell’art. 32 della L.n. 392/1978 a partire dal secondo anno di decorrenza del contratto il canone di locazione sarà aggiornato di anno in anno, nella misura pari al 75% della variazione dell'indice generale FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT e verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente a quello di decorrenza del contratto.
2. Sono a carico del Conduttore tutte le spese relative alle utenze ed ai servizi comuni tra cui il riscaldamento centralizzato e le forniture idriche relativamente in base al consumo effettuato ed alla quota parte. Ove non direttamente intestate al Conduttore, le spese accessorie di cui sopra dovranno essere corrisposte dal Conduttore al Locatore o all’intestatario delle utenze a seguito di emissione di regolari documenti fiscali. Il locale è dotato di impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto idrico e impianto di climatizzazione in pompa di calore (raffrescamento estivo).
3. Il pagamento del canone di locazione e delle spese per oneri accessori non può essere sospeso, né essere ritardato o frazionato per alcuna ragione, ivi compresa la fruibilità parziale del bene dell’Immobile oggetto della locazione.
4. Il mancato o parziale pagamento del canone e delle spese per oneri accessori entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata nella fattura, qualunque ne sia la causa, dà luogo all'automatica costituzione in mora del Conduttore per ogni conseguente effetto di legge, anche in ordine
all'applicazione degli interessi legali con riferimento al periodo di ritardo senza necessità di ulteriore diffida, costituisce inoltre facoltà del locatore di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 10, impregiudicato, altresì, il diritto del Locatore al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione.
Articolo 6 ( Sub-locazione e destinazione d’uso)
1. È fatto divieto al Conduttore di sub locare l’Immobile anche temporaneamente, sia parzialmente che totalmente, al di fuori dei casi previsti dalla legge, senza la preventiva autorizzazione scritta del Locatore. E' fatto inoltre divieto di destinare l'Immobile ad uso diverso da quello di ufficio.
2. Al Conduttore non è consentito avviare nell'Immobile le seguenti attività: sexy shop, money transfer, phone center, sala giochi e qualsiasi attività inerente l'utilizzo di slot machine e di altri giochi d'azzardo elettronici, agenzia di raccolta scommesse.
3. Il Conduttore in regola con il pagamento dei canoni potrà cedere il contratto purché venga contestualmente ceduta l'azienda o il ramo d'azienda intestatario del contratto e previa richiesta scritta al Locatore, oltre che previa sottoscrizione di atto di subentro e purché il nuovo Conduttore abbia i requisiti posseduti dal firmatario del presente atto ed approvati con determinazione dirigenziale PGN 371055/2017. L'Amministrazione concedente potrà opporsi per gravi motivi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. E' comunque considerato grave motivo l'assenza in capo al nuovo Conduttore dei requisiti richiesti.
4. Il Conduttore ha l'onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, necessario per la legale destinazione dell'Immobile all'uso stabilito, tenendo indenne il Locatore da qualsiasi pretesa
al riguardo.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo da parte del Conduttore potrà comportare la risoluzione del contratto secondo quanto previsto al successivo art. 10, impregiudicato, altresì, il diritto del Locatore al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della risoluzione stessa.
Articolo 7 (Responsabilità e assicurazioni)
1. Il Conduttore assume la qualità di custode dell’Immobile, ai sensi dell’art.
2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo.
2. Il Conduttore assume ogni responsabilità in relazione all’Immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del Conduttore medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo.
3. Il Conduttore, con effetto dalla data di decorrenza della locazione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente locazione e suoi eventuali rinnovi un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente locazione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
❖ conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l’eventuale locazione dei medesimi a terzi, per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla locazione;
❖ committenza di lavori e servizi;
❖ danni a cose in consegna e/o custodia se esistenti;
❖ danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del Conduttore (con massimale ridotto a 300.000 euro);
❖ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza (con massimale ridotto a 300.000 euro)
4. Assicurazione contro incendio dei locali. I locali, strutture, mobili e altri beni affidati dal Comune di Bologna sono assicurati a cura del Locatore medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e l’Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della Locazione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore ( di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti del Conduttore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.
Il Conduttore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Locatore per danni a beni di proprietà del Conduttore stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell’ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate per la tutela dei beni di sua proprietà ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti dell’Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.
5. L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il Conduttore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.
6. Il Locatore è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al Conduttore per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'Immobile ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.
Articolo 8 (Riconsegna dell'immobile)
1. Il Conduttore assume l’obbligo di riconsegnare, alla scadenza della locazione ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'Immobile in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia, libero e vuoto da persone e cose.
Articolo 9 (Garanzia)
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente locazione, il Conduttore versa un deposito cauzionale pari ad €. 1.125,00 (millecentoventicinque/00), corrispondente a 3 mensilità del canone, introitato con bolletta n……. del …...
2. La garanzia di cui al presente articolo non può essere computata in conto canoni e/o spese.
Articolo 10 (Risoluzione della Locazione)
1. Oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli del presente contratto il Locatore ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nelle seguenti
ipotesi:
a) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dal Conduttore emersa successivamente alla stipulazione del contratto;
b) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del conduttore;
c) cessione del contratto a terzi, sublocazione anche temporanea e/o parziale dell'Immobile senza l'autorizzazione scritta da parte del Locatore;
d) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di locazione, tra i quali mancato o parziale pagamento del canone e delle spese per oneri accessori;
e) uso dell'Immobile non conforme alla destinazione contrattuale;
f) mancata esecuzione dei necessari lavori di manutenzione.
Articolo 11 (Spese di contratto e registro)
1. Sono a carico del Conduttore l’imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l’imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi .
Articolo 12 (Controversie)
1. Eventuali controversie derivanti dall’attuazione del presente contratto di Locazione soggette alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria sono in ogni caso devolute alla competenza del Foro di Bologna.
Articolo 13 (Trattamento dei dati personali)
1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché alla comunicazione a terzi dei medesimi dati in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di locazione.
Articolo 14 (Domicilio legale)
1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio come appresso:
- il Locatore in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10;
- il Conduttore in Bologna, Xxx Xxx xxxxxx x. 00/X.
Articolo 15 (Rinvio al Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti)
1. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente contratto le Parti si riportano alle disposizioni della L. 27.7.78 n. 392 e sue successive modificazioni ed integrazioni, del Codice Civile ed altre Leggi e Regolamenti vigenti, anche in materia di Pubblica Sicurezza, di Igiene, di Edilizia, ecc.
Bologna, lì
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
COMUNE di BOLOGNA Società Unimedical S.R.L. Il Dirigente Amministratore Unico
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx.ra Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx
A mente dell’art. 1341, comma 2, c.c., il Conduttore specificamente approva le pattuizioni di cui agli artt. nn. 2 (Durata della locazione -Recesso), 3 (Manutenzione dell’Immobile), 4. (Interventi di valorizzazione dell'Immobile e/o manutentivi straordinari a scomputo dai canoni di locazione), 5 (Canone di locazione e spese accessorie), 6 (Sub-locazione e destinazione d’uso), 7 (Responsabilità e assicurazioni), 9 (Garanzia), 11 (Spese di contratto e registro).
IL CONDUTTORE
Società Unimedical S.R.L. Amministratore Unico
Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx