RICONSEGNA DELL’IMMOBILE Clausole campione

RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. 1) Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente locazione, ivi comprese tutte le ipotesi di risoluzione e recesso della stessa, l’Immobile in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità dello Stato, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi. A tale momento l’Immobile, sotto la responsabilità e l’obbligo del Conduttore, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All’atto della ripresa in consegna l’Agenzia, redigendo verbale in contraddittorio con il Conduttore, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall’impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. 19.1) Al termine della locazione la Conduttrice restituirà alla Locatrice l’Immobile locato nello stato di integrità e buona funzionalità, quale risultante al termine dei la- vori tutti sopra previsti, rispondendo di ogni deficienza o degrado, fatto salvo il dete- rioramento o il consumo risultante dall’uso, avuto riguardo agli obblighi di manuten- zione gravanti sulla Conduttrice ai sensi del precedente articolo 15).
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Al termine della locazione l'immobile dovrà essere riconsegnato in buono stato, salvo il deterioramento derivante dall'uso fattone per la normale attività espletata con la diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza o per le cause di cui al successivo punto 11), le parti concordemente convengono che la parte Conduttrice dovrà pagare alla parte Locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera pari ad 1/20, a titolo di speciale penale, del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Al termine della locazione, il Conduttore dovrà restituire l’immobile alla Città in buono stato d’uso e di manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Torino.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Allo scadere del contratto l’immobile, le sue pertinenze, le attrezzature e i beni mobili dovranno essere restituita al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall’attività svolta. Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune che rientrerà nella piena disponibilità dell’immobile, compresi gli eventuali arredi e le attrezzature acquistati dal soggetto gestore.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Alla scadenza della concessione la Concessionaria dovrà riconsegnare l’immobile e relative pertinenze pulito e libero da cose proprie o di terzi e persone, in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire l'immobile all’Ente concedente in buono stato d’uso e di manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Brindisi.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Al termine della locazione l’immobile dovrà essere riconsegnato in buono stato, salvo il deterioramento derivante dall'uso fattone per la normale attività espletata con la diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna del bene alla scadenza (contrattuale o anticipata), la parte Conduttrice dovrà pagare all’Amministrazione una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di locazione a quel momento dovuto in virtù del contratto di locazione, oltre ad una penale giornaliera pari al 10% del canone annuale al momento in vigore rapportato al numero di giorni di ritardo, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione potrà inoltre trattenere la cauzione definitiva in caso di mancata riconsegna dell’immobile in buono stato, fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente locazione, ivi comprese le ipotesi di risoluzione e recesso espressamente previste, l'Immobile attribuito in locazione ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità della Regione, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione a esso apportate, siano esse comprese o meno negli Interventi. In tale momento l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del Conduttore, dovrà risultare libero da persone, cose e animali e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All'atto della ripresa in consegna la Regione, redigendo verbale in contraddittorio con il Conduttore, verificherà lo stato dei beni e indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche e ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo dei beni stessi. Nel caso di ritardata riconsegna dell’Immobile alla scadenza naturale o anticipata sarà dovuta alla Regione un’indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data stessa, cui saranno applicati gli adeguamenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e fermo restando il diritto della Regione di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’Immobile.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente la cessazione del presente contratto, le parti provvederanno in contraddittorio alle operazioni tecniche di controllo dello stato dell’immobile e degli impianti mediante la redazione di apposito verbale. L’immobile dovrà essere riconsegnato dal Conduttore al Locatore nello stato di conservazione e manutenzione di cui al verbale di consegna, fatto salvo il normale logorio d’uso. In ogni caso il Conduttore assume preciso impegno di risarcire ai prezzi correnti di mercato i danni totalmente o parzialmente verificatisi. Il risarcimento dovrà avvenire entro e non oltre venti giorni dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna di cui sopra. Il Conduttore si impegna ad assicurare l'apertura al pubblico del complesso turistico alberghiero oggetto del presente contratto entro e non oltre il giorno 25 marzo 2017. Il Conduttore si obbliga ad eseguire a sua cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile di qualunque natura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: potatura alberature antistanti l’immobile, pulizia grondaie di scolo acque piovane, ecc.) nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie. Tutti i relativi interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria dovranno essere effettuati esclusivamente da personale specializzato e certificato. Inoltre sono a carico del Conduttore tutte le opere e gli interventi relativi alla funzionalità strutturale dell’immobile e alla manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitario, elettrico, fotovoltaico, fognario, ecc. Il Conduttore, inoltre, non può apportare modifiche, migliorie o trasformazioni neppure parziali all’immobile in assenza del preventivo assenso scritto da parte del Locatore. Se il Conduttore contravviene a tale divieto, il Locatore può pretendere il ripristino della situazione precedente ovvero può ritenere le nuove opere, che resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all’immobile locato a beneficio del Locatore, senza dover alcun compenso al Conduttore. In caso di mancato ripristino il Conduttore verserà un indennizzo in denaro pari al valore dei lavori di ripristino eseguiti e giustificati dal Locatore. Laddove venissero effettuate migliorie o trasformazioni, benché autorizzate dal Locatore, restano fermi gli obblighi e le responsabilità del Conduttore di provvedere all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni di legge che dovesse...