RICONSEGNA DELL’IMMOBILE Clausole campione

RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. 1) Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente locazione, ivi comprese tutte le ipotesi di risoluzione e recesso della stessa, l’Immobile oggetto di locazione ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità dello Stato, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi, fatta salva la possibilità, da parte dell’Agenzia, di intimare al Conduttore l’eventuale riduzione in pristino di modifiche non autorizzate. A tale momento l’Immobile, sotto la responsabilità e l’obbligo del Conduttore, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All’atto della ripresa in consegna, l’Agenzia, redigendo verbale in contraddittorio con il Conduttore, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall’impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo. 2) Si intendono esclusi dalla riconsegna dell’Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità del Conduttore, esclusivamente i beni mobili strettamente connessi alla gestione delle Attività di cui al precedente Art. 2 oggetto della presente locazione, come elencati ai sensi del precedente art. 9, comma 4.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Al termine della locazione l'immobile dovrà essere riconsegnato in buono stato, salvo il deterioramento derivante dall'uso fattone per la normale attività espletata con la diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza o per le cause di cui al successivo punto 12), le parti concordemente convengono che la parte Conduttrice dovrà pagare alla parte Locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera pari ad 1/20, a titolo di speciale penale, del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Al termine della locazione la Conduttrice restituirà alla Locatrice l’Immobile locato nello stato di integrità e buona funzionalità, quale risultante al termine dei la- vori tutti sopra previsti, rispondendo di ogni deficienza o degrado, fatto salvo il dete- rioramento o il consumo risultante dall’uso, avuto riguardo agli obblighi di manuten- zione gravanti sulla Conduttrice ai sensi del precedente articolo 15).
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Al termine della locazione, il Conduttore dovrà restituire l’immobile alla Città in buono stato d’uso e di manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Torino.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Alla scadenza della concessione la Concessionaria dovrà riconsegnare l’immobile e relative pertinenze pulito e libero da cose proprie o di terzi e persone, in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Alla scadenza del termine convenuto o anche prima in caso di recesso anticipato o di risoluzione del contratto, l’affittuario gestore restituisce l’immobile, gli arredi e le attrezzature, integri, funzionali e puliti, nello stato di usura dovuto ad un normale e corretto esercizio del servizio. Al termine del contratto nessun rimborso o compenso potrà essere richiesto alla stazione appaltante che rientrerà nella piena disponibilità dell’immobile.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. 1. L’immobile dovrà essere restituito al Concedente al termine della Concessione nel medesimo stato in cui è stato consegnato, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dall’uso delle cose in conformità al contratto. 2. Le opere complementari/preliminari, di adeguamento dell’immobile necessari all’esercizio dell’attività proposta realizzate dal concessionario prima della sottoscrizione della presente concessione sono acquisiti in proprietà dal’Ente, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. 3. Salvo diverso accordo tra le parti, le attrezzature, i mobili, gli arredi, i materiali e quant’altro presente all’interno dell’immobile dovranno essere sgomberati a cura e spese del Concessionario che dovrà restituire l’immobile perfettamente conservato con tutti gli interventi di ristrutturazione e con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Comune entro comunque ….. giorni dalla conclusione del contratto di concessione. 4. Sei mesi prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dello stato dei luoghi e delle componenti edili e impiantistiche dei fabbricati dell’immobile e facenti parte della presente concessione, le cui risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a cura del Concessionario in contraddittorio con il Concedente, al fine di consentire la constatazione dello stato dei luoghi e di manutenzione dei beni. Qualora in tale sede venga constatato uno stato dei luoghi e delle opere non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente al momento della restituzione dell’immobile, il Concessionario è tenuto all’esecuzione degli interventi conseguenti entro la scadenza della Concessione. In difetto, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui ai successivi articoli. 5. Alla scadenza della Concessione verrà redatto il verbale di riconsegna che dovrà essere sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario e che dovrà dare atto del verbale redatto i sei mesi precedenti e delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione dell’immobile con ogni responsabilità di custodiaad essa relativa.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Allo scadere del contratto l’immobile, le sue pertinenze dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall’attività svolta. Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune che rientrerà nella piena 25 disponibilità dell’immobile. Qualora l’immobile consegnato a scadenza presenti situazioni tali da richiedere interventi manutentivi per mancato adempimento di obblighi o noncuranza di gestione dell’Affidatario, l’Amministrazione, oltre a comminare eventuali penali, può rivalersi sulla Cauzione definitiva di cui all’ art. 11 per ottemperare e ripristinare il buono stato di conservazione generale.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo del presente contratto, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso di cui ai successivi artt. 19,20 e 21, l’Immobile e gli eventuali nuovi manufatti e gli impianti ad essi asserviti ritorneranno automaticamente nella giuridica disponibilità dell’Affidante, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli interventi. All’atto della riconsegna, l’Immobile, sotto la responsabilità e l’obbligo dell’Affidatario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione, anche sotto il profilo dell’impiantistica. All’atto della ripresa in consegna l’Affidante, redigendo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall’impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo. Si intendono esclusi dalla riconsegna dell’Immobile e potranno tornare nella piena disponibilità dell’Affidante i beni mobili ricompresi nell’inventario di cui al precedente art. 11.
RICONSEGNA DELL’IMMOBILE. Allo scadere del contratto l’immobile, le sue pertinenze, le attrezzature e i beni mobili dovranno essere restituita al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall’attività svolta. Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune che rientrerà nella piena disponibilità dell’immobile, compresi gli eventuali arredi e le attrezzature acquistati dal soggetto gestore.