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Responsabilità e assicurazioni Clausole campione

Responsabilità e assicurazioniIl concessionario è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecat...
Responsabilità e assicurazioniIl Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose, mobili, oggetti attrezzature di proprietà del Concessionario, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze e/o sottrazioni, né per danni provenienti da qualsiasi altra causa. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione della concessione per qualsiasi causa. Il Concessionario tiene sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi e la garantisce contro danni a persone e cose derivanti dalla utilizzazione dei beni conferiti in godimento, nonché da incendio delle cose che vi sono comprese. A tal fine si impegna a stipulare, per tutta la durata della concessione, contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza per i rischi di responsabilità civile “all risk” derivanti dall’uso degli spazi con massimali garantiti per almeno € 3.000.000,00.( tremilioni ) Le polizze assicurative di cui sopra non esonerano il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, in ogni caso, dai danni che si dovessero verificare per fatto o colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacita del Concessionario. Il Comune si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dei locali e dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente atto. L’Istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Monza e il Concessionario dovrà consegnare all’Ufficio gestione diretta impianti sportivi, in via preventiva alla stipula del contratto, copia dei contratti di assicurazione.
Responsabilità e assicurazioni. Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all’utilizzo degli spazi locati o cause ad essi connesse, derivassero al Comune, a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell’impresa aggiudicataria, salvo l’intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici. Sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione dei servizi. A tal fine l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa, pena la non stipula del contratto. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell’impresa aggiudicataria ed agli utenti durante l’esecuzione del servizio.
Responsabilità e assicurazioniIl Concessionario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere eventualmente arrecati alle persone e/o alle cose e/o ai locali nello svolgimento delle attività affidate in concessione. Il Concessionario è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente. Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione. Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da avvelenamenti ed intossicazioni eventualmente conseguenti all’ingestione di cibi contaminati o avariati, somministrati nell’ambito dell’attività in concessione. Il Concessionario garantisce e manleva Zètema da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza di norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Capitolato ed in particolare delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L’Aggiudicatario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Concessionario dovrà possedere o stipulare apposita polizza a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della propria attività, nonché a copertura degli eventuali danni a carico delle attrezzature e degli arredi dovuti ad incendio, furto e danneggiamento. Una copia della polizza dovrà essere consegnata a Zètema prima della stipula del contratto.
Responsabilità e assicurazioni. L'appaltatore sarà l'unico responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso l'Ente committente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa o negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse. L'appaltatore è pertanto obbligato a stipulare una polizza assicurativa RCA, ai sensi delle leggi vigenti avente un massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni di euro) per tutta la durata del servizio e per ogni mezzo utilizzato; Per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione R.C.A. degli autobus, il Gestore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, oggetto dell’appalto, con le seguenti caratteristiche minime: 1. R.C.T. per un massimale “unico” di copertura non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilaeuro) (per sinistro; per persona; per danni a cose o animali), che preveda anche l’estensione a: • danni arrecati a terzi persone e/o cose (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l’aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale; • interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; • copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati. L'esistenza della polizza non libera comunque la ditta dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato. In caso di proroga del rapporto, secondo quanto previsto all'art. 2 del presente Capitolato, tali assicurazioni dovranno parimenti essere rinnovate. Nella polizza e nelle polizze deve essere specificato: • che il soggetto assicurato è il Comune di Andria; • che il premio deve essere pagato con cadenza annuale dall'appaltatore del servizio. Si specifica che, in esecuzione del servizio, per eventuali danni causati dagli alunni ai veicoli interessati al trasporto, l'Ente è esonerato da qualsivoglia responsabilità e risarcimento verso la ditta appaltatrice e che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
Responsabilità e assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti della Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo è sollevata da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi o da trasportati ai mezzi dell’Appaltatore. Ogni responsabilità, nel rispetto di tutte le norme in materia di trasporto di persone, resta a carico dell’Appaltatore qualora si avvalga di personale conducente diverso da quello comunicato in sede di offerta. L’Appaltatore costituisce, prima dell’inizio dell’appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, La Ditta, prima della stipula del contratto dovrà consegnare alla Regione la polizza assicurativa, debitamente quietanzata, in copia integrale (preferibilmente) originale, che resterà presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze.
Responsabilità e assicurazioni. A partire dal momento in cui l’impianto verrà consegnato, ogni responsabilità civile e penale inerente e conseguente all’uso o alla gestione graverà unicamente sulla Concessionaria che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserva, esonerando da ogni responsabilità civile e penale l’Amministrazione per qualsiasi fatto avvenuto nella struttura. La Concessionaria si assume tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs n.81/2008. Dovrà quindi predisporre il piano di sicurezza e di evacuazione, nominare il responsabile della sicurezza ed i correlati addetti, accollarsi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D. lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione all’Amministrazione. La Concessionaria dovrà provvedere alla compilazione ed aggiornamento del Registro relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal D.M. 18/03/96, dal D.L. 81/08 s.m.i., e dalle procedure ed istruzioni operative emanate da Comune di Cinisello Balsamo. La Concessionaria si assume il rischio dei danni derivanti da incendio ed altri danni ai beni e/o per responsabilità civile. La Concessionaria dovrà quindi produrre, alla sottoscrizione del contratto, idonee polizze assicurative, stipulate con Compagnie assicuratrici di primaria importanza, a copertura di tutti i rischi attinenti l’oggetto della concessione. Tali polizze dovranno prevedere un capitale/massimale per sinistro non inferiore a Euro 500.000 per danni a cose ed un massimale per sinistro non inferiore a Euro 500.000 per ciascun danno a persone e/o animali. La copertura assicurativa dovrà comunque tutelare la responsabilità civile derivante alla Concessionaria dall’esercizio delle attività oggetto della concessione.
Responsabilità e assicurazioni. L’aggiudicatario risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione alla prestazione dei servizi oggetto del contratto e all’utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile comprese attrezzature e impianti in genere, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti del medesimo, di suoi amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro (compresi soci, collaboratori e lavoratori somministrati) nell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto e durante l’espletamento dei servizi che ne formano parte, come descritti nel presente capitolato d’oneri, l’aggiudicatario si obbliga a stipulare - ovvero integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace per tutta la durata dell’appalto, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), con massimale unico di garanzia non inferiore - sia per RCT sia per RCO - a euro 3.000.000,00 e che deve prevedere: − l’estensione della copertura alla responsabilità civile derivante all’aggiudicatario per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (r.c. per danno cagionato da incapace - ex art. 2047 c.c.; r.c. di xxxxxx, precettori e maestri d’arte - ex art. 2048 c.c.; r.c. del committente – ex art. 2049 c.c.); − l’estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori dell’aggiudicatario, che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento delle attività che formano oggetto dell’appalto; Comune di Sant'Ilario d'Enza Prot.0010545 del 04-06-2021 partenza Cat.9 Cl.1 − l’estensione della copertura alla responsabilità civile per gli eventuali infortuni subiti dai prestatori di lavoro ovvero da tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’aggiudicatario si avvalga per l’esecuzione dell’appalto, compresi i soggetti per i quali non sussista obbligo di assicurazione INAIL. Costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non ...
Responsabilità e assicurazioni. 1. Il Concessionario assume la qualità di custode dell’Immobile, ai sensi dell’art. 2. Il Concessionario assume ogni responsabilità in relazione all’Immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del Concessionario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo. 3. Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, e successivi eventuali contratti, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: ❖ conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l’eventuale concessione dei medesimi a terzi, per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione; ❖ committenza di lavori e servizi; ❖ danni a cose in consegna e/o custodia se esistenti; ❖ danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del concessionario (con massimale ridotto a 300.000 euro); ❖ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza (con massimale ridotto a 300.000 euro).
Responsabilità e assicurazioni. Art. 15– Spese inerenti il Servizio