Responsabilità e assicurazioni Clausole campione

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecat...
Responsabilità e assicurazioni. Il Concessionario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere eventualmente arrecati alle persone e/o alle cose e/o ai locali nello svolgimento delle attività affidate in concessione. Il Concessionario è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente. Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione. Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da avvelenamenti ed intossicazioni eventualmente conseguenti all’ingestione di cibi contaminati o avariati, somministrati nell’ambito dell’attività in concessione. Il Concessionario garantisce e manleva Zètema da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza di norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Capitolato ed in particolare delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L’Aggiudicatario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Concessionario dovrà possedere o stipulare apposita polizza a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della propria attività, nonché a copertura degli eventuali danni a carico delle attrezzature e degli arredi dovuti ad incendio, furto e danneggiamento. Una copia della polizza dovrà essere consegnata a Zètema prima della stipula del contratto.
Responsabilità e assicurazioni. Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all’utilizzo degli spazi locati o cause ad essi connesse, derivassero al Comune, a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell’impresa aggiudicataria, salvo l’intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici. Sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione dei servizi. A tal fine l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa, pena la non stipula del contratto. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell’impresa aggiudicataria ed agli utenti durante l’esecuzione del servizio.
Responsabilità e assicurazioni. Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose, mobili, oggetti attrezzature di proprietà del Concessionario, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze e/o sottrazioni, né per danni provenienti da qualsiasi altra causa. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione della concessione per qualsiasi causa. Il Concessionario tiene sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi e la garantisce contro danni a persone e cose derivanti dalla utilizzazione dei beni conferiti in godimento, nonché da incendio delle cose che vi sono comprese. A tal fine si impegna a stipulare, per tutta la durata della concessione, contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza per i rischi di responsabilità civile “all risk” derivanti dall’uso degli spazi con massimali garantiti per almeno € 3.000.000,00.( tremilioni ) Le polizze assicurative di cui sopra non esonerano il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, in ogni caso, dai danni che si dovessero verificare per fatto o colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacita del Concessionario. Il Comune si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dei locali e dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente atto. L’Istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Monza e il Concessionario dovrà consegnare all’Ufficio gestione diretta impianti sportivi, in via preventiva alla stipula del contratto, copia dei contratti di assicurazione.
Responsabilità e assicurazioni. L’appaltatore manterrà indenne il Comune da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando l’Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, a riguardo. Le eventuali spese sostenute dal Comune per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall’aggiudicatario. L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga) impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita copertura assicurativa riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. In particolare l’appaltatore dovrà esibire polizza (RCT/O) o appendice di estensione/ precisazione emessa su polizza RCT/O già in corso, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dall’aggiudicatario e dal personale dallo stesso incaricato nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. I massimali non dovranno essere alle vigenti disposizioni di legge. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi con espressa indicazione che il comune è considerato terzo a tutti gli effetti. Sono comprese in copertura tutte le attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Responsabilità e assicurazioni. L'appaltatore sarà l'unico responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso l'Ente committente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa o negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse. L'appaltatore è pertanto obbligato a stipulare una polizza assicurativa RCA, ai sensi delle leggi vigenti avente un massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni di euro) per tutta la durata del servizio e per ogni mezzo utilizzato; Per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione R.C.A. degli autobus, il Gestore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, oggetto dell’appalto, con le seguenti caratteristiche minime: 1. R.C.T. per un massimale “unico” di copertura non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilaeuro) (per sinistro; per persona; per danni a cose o animali), che preveda anche l’estensione a: • danni arrecati a terzi persone e/o cose (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l’aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale; • interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; • copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati. L'esistenza della polizza non libera comunque la ditta dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato. In caso di proroga del rapporto, secondo quanto previsto all'art. 2 del presente Capitolato, tali assicurazioni dovranno parimenti essere rinnovate. Nella polizza e nelle polizze deve essere specificato: • che il soggetto assicurato è il Comune di Andria; • che il premio deve essere pagato con cadenza annuale dall'appaltatore del servizio. Si specifica che, in esecuzione del servizio, per eventuali danni causati dagli alunni ai veicoli interessati al trasporto, l'Ente è esonerato da qualsivoglia responsabilità e risarcimento verso la ditta appaltatrice e che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
Responsabilità e assicurazioni. 1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ARTEMIS è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo o al contratto specifico. 2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune ARTEMIS risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. 3. Qualsiasi versamento dell'impresa comune XXXXXXX destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa è considerato come spesa dell'impresa comune XXXXXXX ed è coperto dalle risorse dell'impresa comune ARTEMIS. 4. L'impresa comune XXXXXXX è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi. 5. L'impresa comune XXXXXXX non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ARTEMIS non adempia ai suoi obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS. 6. I membri non sono responsabili degli obblighi finanziari dell'impresa comune ARTEMIS. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune XXXXXXX e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 10, paragrafo 2. 7. La responsabilità finanziaria dell'impresa comune XXXXXXX per i suoi debiti si limita ai contributi che i membri hanno versato per le spese di funzionamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2. 8. L'impresa comune ARTEMIS sottoscrive le assicurazioni necessarie.
Responsabilità e assicurazioni. Art. 15- Continuità del servizio
Responsabilità e assicurazioni. L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Società appaltante e dei terzi. L’Appaltatore, pertanto, dovrà predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate e sarà responsabile dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto e in conseguenza delle stesse. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti, solleva Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. II danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dalla società appaltante, che esonera Zètema da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tal fine, l’Appaltatore dovrà stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La polizza dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.
Responsabilità e assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti della Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo è sollevata da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi o da trasportati ai mezzi dell’Appaltatore. Ogni responsabilità, nel rispetto di tutte le norme in materia di trasporto di persone, resta a carico dell’Appaltatore qualora si avvalga di personale conducente diverso da quello comunicato in sede di offerta. L’Appaltatore costituisce, prima dell’inizio dell’appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, La Ditta, prima della stipula del contratto dovrà consegnare alla Regione la polizza assicurativa, debitamente quietanzata, in copia integrale (preferibilmente) originale, che resterà presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze.