Manutenzione dell’immobile. È onere della IF la manutenzione ordinaria dell’Immobile oggetto del Contratto e dei relativi apparati interni che devono essere tenuti con cura e diligenza dalla stessa, garantendo la funzionalità ed il decoro e provvedendo a proprie spese all'esecuzione delle opere necessarie. Sono altresì a carico della IF le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti nei limiti del presente articolo. Sono a carico di GS RAIL le opere di manutenzione straordinaria civile ed impiantistica, nei termini di seguito specificati, necessari per mantenere l’Immobile idoneo all'uso convenuto. È espressamente convenuto tra le Parti che sono a carico di GS RAIL gli interventi di modifica, aggiunta, trasformazione, adeguamento delle dorsali impiantistiche prescritti dalla legge a richiesta delle Autorità competenti, in materia di contenimento di consumi energetici, antinquinamento, sicurezza, antincendio, antinfortunistica, salubrità di ambiente, ad eccezione di quelli che siano richiesti in conseguenza della specifica attività svolta dal IF nell'Immobile, i quali saranno effettuati a cura e spese della IF stessa. Con particolare riferimento all'adeguamento e/o manutenzione straordinaria delle dorsali impiantistiche, resta espressamente ed inequivocabilmente inteso che saranno a carico di GS RAIL gli interventi sui seguenti impianti: • per gli impianti meccanici: centrali di produzione (caldaie, gruppi frigoriferi, etc.), stazioni di pompaggio dei fluidi, reti di distribuzione, sotto-centrali di scambio termico, unità trattamento aria principali, adduzioni fino alla perimetrazione degli spazi (esclusi apparati, terminali interni e reti di distribuzione interna); • per gli impianti elettrici: cabine di trasformazione, rete elettrica di stazione, quadri elettrici principali (quadri generali bt, quadri di fabbricato), fino al quadro di zona attestato in prossimità degli spazi locali (esclusi apparati, terminali interni e reti di distribuzione interna). Restano a cura e spese della IF gli interventi sui terminali, apparati interni, reti di distribuzione interne e le eventuali opere di adeguamento che si rendano necessarie ovvero opportune in conseguenza di specifiche esigenze della IF. Alcun compenso, indennizzo e/o risarcimento sarà dovuto alla IF per le opere eventualmente eseguite direttamente dalla stessa, salvo che per opere di competenza di GS RAIL che questi non abbia tempestivamente posto in essere. L’IF non potrà eseguire opere e/o addizioni, anche se costi...
Manutenzione dell’immobile. Il locatore deve conservare l’immobile in uno stato tale da servire all’uso abitativo e deve a questo fine eseguire le ne- cessarie riparazioni, ad esclusione di quelle di piccola manu- tenzione, che sono, salvo diverso accordo delle parti, a carico del conduttore. Le riparazioni di piccola manutenzione sono quelle che di- pendono dal normale deterioramento prodotto dall’uso e comportano una spesa di lieve entità (sono tali, ad esempio, le spese necessarie per la tinteggiatura e la verniciatura di pareti e soffitti volute dall’inquilino nel corso del contratto, ovvero quelle necessarie alla sostituzione di alcune matto- nelle usurate con altre di uguale qualità). Non rientrano nelle riparazioni di piccola manutenzione, e sono dunque a carico del locatore, le riparazioni di guasti im- putabili alla vecchiaia della struttura o a caso fortuito, oltre che qualunque intervento di rilevante entità, purché ovvia- mente non causato da colpa del conduttore (ad esempio, ri- facimento dell’impianto elettrico o di quello idraulico; sosti- tuzione di porte di ingresso esterne o persiane). L’obbligo del locatore di provvedere alla manutenzione dell’immobile locato permane per tutta la durata del rapporto di locazione ed investe non solo la parte di proprietà esclu- xxxx, ma anche, in caso di appartamento sito in un edificio, le parti comuni dell’edificio stesso. Se il locatore non assolve all’obbligo di mantenere in buo- no stato l’immobile locato, il conduttore può agire per richie- dere l’adempimento della prestazione dovuta o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni. Se il conduttore si rende conto della necessità di ripara- zioni, che sono a carico del locatore, è tenuto ad avvisare quest’ultimo; in caso contrario il locatore non sarà respon- sabile, ed anzi potrà configurarsi una responsabilità del con- duttore qualora dalla mancanza di tempestive riparazioni de- rivino danni ulteriori oppure danni a terzi. Si pensi ad esem- pio al caso di un difetto delle tubature: certamente le spese per la riparazione sono carico del locatore, tuttavia il con- duttore è tenuto a darne prontamente avviso. Se le riparazioni sono urgenti, il conduttore può, previo avviso al locatore, eseguire direttamente le riparazioni; in questo caso il conduttore avrà diritto al rimborso per le spese sostenute. Una volta avvisato il locatore, e di fronte all’inerzia di questo, il conduttore può provvedere direttamente alle ri- parazioni, senza che rilevi un eventuale divieto...
Manutenzione dell’immobile. 0.Xx Locatore sarà responsabile per la manutenzione straordinaria dell’immobile. 0.Xx Conduttore provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle strutture installate e della parte locata, oggetto del presente contratto. Il Condutto- re si impegna ad installare a proprie spese contatori propri per le utenze. Il Conduttore dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla Attestazione della Prestazione Energetica (APE) dell’immobile in oggetto.
Manutenzione dell’immobile. 1. L’Immobile è concesso in uso nello stato di consistenza e conservazione in cui si trova di cui il Concessionario dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere. Il Concessionario dichiara, in particolare, di avere piena conoscenza che l’Immobile non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso stabilito. Ogni eventuale difformità tra lo stato di fatto e il titolo edilizio che non ha variato la consistenza del bene sarà oggetto di regolarizzazione previo acquisizione del parere di compatibilità delle Soprintendenza che avverrà a cura del concedente. La legittimazione potrà essere definita in contraddittorio con il concessionario anche in relazione alle sue eventuali esigenze di trasformazione dei locali. In caso contrario la regolarizzazione dello stato di fatto avverrà a cura del concedente.
Manutenzione dell’immobile. La Conduttrice provvederà, a sua cura e spese, esclusivamente alla custodia ed alla manutenzione ordinaria dell’area oggetto del presente contratto, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere l’attività descritta all'articolo successivo. La Conduttrice dovrà eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza (ai sensi delle Leggi 494/96 e 626/94 e successive modifiche) dell’Impianto, che sono previste dalla legislazione vigente e dovrà intervenire in tal senso qualora in futuro dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni alle Leggi sopra riportate.
Manutenzione dell’immobile. ART. 13 -
Manutenzione dell’immobile. Il gestore si obbliga a provvedere, a sue totali cure e spese, alla custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelle manutenzioni straordinarie conseguenti eventi eccezionali di tutti gli impianti ed arredi esistenti nel complesso, curando al massimo il loro stato di conservazione, efficienza e decoro. Esso risponderà verso il Comune di qualsiasi danno venga prodotto agli impianti ed attrezzature da parte di terzi, con obbligo a provvedere in proprio alle riparazioni e rimessa in pristino. Tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti allacci, e forniture di servizi, energia elettrica, gas, telefono, acqua, rifiuti solidi urbani, ecc. sono a carico del gestore. Gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili eventualmente occorrenti ed a carico dell’appaltatore devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
Manutenzione dell’immobile. 15.1 Per tutta la durata della locazione il Conduttore provvederà a proprie spese a tutte le manutenzioni ordinarie dell’immobile in tutte le sue parti ed adempirà ad ogni obbligo derivante da leggi e regolamenti applicabili, tenuto conto della specifica destinazione dell’immobile.
Manutenzione dell’immobile. Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di tenere l’immobile ed i relativi arredi in buono stato di manutenzione, ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti nell’intero edificio, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree pavimentate di accesso, coperte e non, circostanti gli spazi assegnati, nonché alla manutenzione delle aree verdi.
Manutenzione dell’immobile. Grava sul Concessionario l’obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Immobile funzionale alla realizzazione delle Attività e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione e all’uso dell’immobile, nonché a garantire la massima sicurezza, nel pieno rispetto di ogni normativa, sia per il personale in opera che per eventuali terzi e/o visitatori. Gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria dovranno essere comunicati (quelli di manutenzione ordinaria) ovvero autorizzati preventivamente dall’Agenzia (quelli di manutenzione straordinaria) ad avvenuta acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni da parte degli Organi competenti, nonché acquisiti le autorizzazioni e i permessi prescritti dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e dal D.Lgs. n. 42/2004 ed eventuali future modifiche e integrazioni. Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte dell’Agenzia, per la gestione delle attività di cui al precedente Art. 2, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all’Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all’Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo. La violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario comporta la decadenza dalla concessione e il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari a , salvo il diritto per l’Agenzia del Demanio al risarcimento del maggior danno.