Emersione dei rapporti di lavoro
Circolare Speciale 44/2020
Emersione dei rapporti di lavoro
I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato Ue, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussisten- za di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8.03.2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attesta- zioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8.03.2020.
Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8.03.2020, senza che se ne siano allontanati dalla me- desima data, e devono aver svolto comprovata attività di lavoro, nei settori sottoindicati, antecedentemente al 31.10.2019. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori indicati, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Dal 19.05.2020 e flno alla conclusione dei procedimenti di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente per:
a) l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finan- ziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, salvi gli illeciti ex art. 12 D. Lgs. 286/1998.
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Xxx. 000 D.L. 19.05.2020, n. 34 - Decreto Interministeriale 27.05.2020 - C.M. Interno 30.05.2020, n. 400/C - Ris. Ag. Entrate 29.05.2020, n. 27/E Circ. Inps 31.05.2020, n. 68 - Circ. Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 30.05.2020 - Mess. Inps 4.06.2020, n. 2327
Dal 1.06.2020 e fino al 15.07.2020 sono operative le procedure per l’emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previste dal D.L. 19.05.2020.
Non è previsto nessun click day, non essendo previsto un limite massimo al numero delle emersioni.
L’articolo 103 del sopra menzionato decreto ha previsto la possibilità per:
.. il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8.03.2020;
.. gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi.
Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del Ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.
Si precisa che i datori di lavoro devono:
.. essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
.. possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a € 30.000.
Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito annuale deve essere non inferiore a € 20.000 in caso di nucleo familiare con una sola persona percettore di reddito, e non inferiore a € 27.000 in caso di nucleo familiare composto da più conviventi. Nell’istanza presentata dal datore di lavoro deve essere indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 22, c. 11 D. Lgs. 286/1998, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.
L’istanza è presentata presso:
a) l’Inps per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato Ue;
b) lo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.
Il cittadino straniero presenterà l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo al Questore unitamente alla documentazione in possesso, idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori indicati e riscontrabile da parte dell’Ispettorato Nazionale del lavoro cui l’istanza è altresì diretta. All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività indicati, nonché di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di € 500 per ciascun lavoratore da regolariz- zare; per la procedura relativa al permesso di soggiorno il contributo è pari a € 130, al netto dei costi che restano comunque a carico dell’inte- ressato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto ministeriale.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 27/E/2020, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo forfettario dovuto per la regolarizzazione del rapporto di lavoro.
SOGGETTI INTERESSATI
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• L’istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazio- nale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, può essere presentata da:
.. cittadino italiano;
.. cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea;
.. cittadino straniero titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico Immigrazione.
• Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia ver- so altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’ art. 600 del Codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del Codice penale;
c) reati previsti dall’art. 22, c. 12 T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 103, c. 9 D.L. 34/2020 sono altresì rigettate le istanze presentate dal datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal la- voro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di lavoro.
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⇨ In tutti i casi i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dopo l’8.03.2020.
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Tali cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8.03.2020 o devo- no aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della L. 28.05.2007 n. 68, o documentando la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da or- ganismi pubblici.
L’istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato nonché quella per di- chiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso può essere pre- sentata esclusivamente in favore di citta- dini stranieri presenti sul territorio nazio- nale alla data dell’8.03.2020.
• Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:
a) con provvedimento di espulsione di cui all’art. 13, cc. 1 e 2, lett. c) D. Lgs. 286/1998 e all’art. 3 del D.L. 144/2005, convertito nella L. 155/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostitu- zione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a se- guito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale.
SETTORI
ATTIVITÀ
CHE NE POSSONO
BENEFICIARE
• I settori di attività per cui è possibile beneficiare dell’e- mersione dei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 103, c. 3 sono:
.. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacol- tura e attività connesse;
.. assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficien- za;
.. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
• Le specifiche attività che rientrano nei predetti set- tori sono elencate nella tavola seguente.
• La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, per il quale è ammesso l’orario di lavoro a tempo parziale con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Elenco delle attività
Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività funzionali ad assicurare le rispettive filiere pro- duttive
Tavola (segue)
Tavola (segue)
Lavoro domestico di sostegno al bisogno famigliare
Assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da pato- logie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza
CONTRIBUTO FORFETTARIO
VERSAMENTO
• L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 27/E/2020 ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del con- tributo forfettario dovuto per la regolarizzazione del rapporto di lavoro.
• Il modello è reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o si può scaricare dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno.
• Le somme versate non sono ripetibili sia nel caso in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine, sia nel caso in cui la domanda non venga successiva- mente presentata.
• Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono istituiti i seguenti codici tributo:
.. “REDT” denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario € 500 - art. 103, c. 1 D.L. n. 34/2020”;
.. “RECT” denominato “Cittadini stranieri - contributo forfettario € 130 - art. 103, c. 2 D.L. n. 34/2020”.
• Nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale:
.. del datore di lavoro (per il codice tributo “REDT”);
.. del cittadino straniero (per il codice tributo “RECT”).
• Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
.. nel campo “tipo”, la lettera “R”;
.. nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “REDT”, il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
.. nel campo “codice”, i codici tributo “REDT” o “RECT”;
.. nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
.. nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di
€ 500,00 (per il codice “REDT”), ovvero di € 130,00 (per il codice “RECT”).
DI LAVORO
• Prima di presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario pari a € 500,00 per ciascun lavoratore dichiarato.
• Il pagamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, dovuto solo nel caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, potrà essere effettuato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della stipula del contratto di soggiorno.
• L’importo e le modalità di versamento ver- ranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’E- conomia e delle Finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, non ancora adottato.
SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
• Le dichiarazioni potranno essere presentate dalle ore 07:00 alle ore 22:00 dal 1.06.2020 al 15.07.2020, previa registrazione sul sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx, seguen- do le istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli e presenti sul “Manuale dell’utilizzo del sistema”, pubblicato sul medesimo sito.
• È necessaria l’identità digitale Spid.
• Le domande saranno acquisite dallo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il luogo dove si svolge- rà l’attività lavorativa.
• Non sarà necessario concentrare la pre- sentazione delle domande nella fase ini- ziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissio- ne delle stesse.
• Successivamente all’invio delle domande, sarà disponibile sempre sul portale dedi- cato, la ricevuta con la data dell’invio e il codice univoco di identificazione.
• Il datore di lavoro dovrà consegnare copia di tale dichiarazione al lavoratore ai fini di attestare l’avvenuta presentazione dell’i- stanza e di consentire allo stesso di soggior- nare sul territorio nazionale e di svolgere regolarmente l’attività lavorativa.
• Un’area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxx. xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/?xxxxxxxxXXX, sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00.
• Per informazioni sulla procedura è disponibile la seguente casella di posta elettronica dedicata: xxxxxxxxxxxxx0000@xxxxxxx.xx.
• L’utilizzo dell’help desk da parte dei privati, delle associazioni di categoria, dei patronati e dei consulenti potrà avvenire anche accedendo al sistema.
• Lo Sportello Unico riceve le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Li- bertà Civili e l’Immigrazione e potrà avviare la relativa istruttoria a partire dall’8.06.2020, nel rispetto dell’ordine cronologico.
• Lo Sportello Unico acquisisce i pareri:
.. della Questura, sulla base dell’anagrafica fornita dallo SPI, in ordine all’insussi- stenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui al c. 8 dell’art. 103 del
D.L. 34/2020, nonché circa la presenza e la data dei rilievi fotodattiloscopici del lavoratore;
• Qualora non risulti il fotosegnalamento, lo Sportello dovrà richiedere allo stranie- ro la dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. n. 68/2007, o documenta- zione di data certa proveniente da organi- smi pubblici.
.. dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) in ordine alla conformità del rap- porto di lavoro alle categorie previste dal
D.I. 27.05.2020, alla congruità del red- dito o del fatturato del datore di lavoro, secondo i limiti fissati dal predetto de- creto, nonché in merito alle condizioni di lavoro applicate ed ai requisiti necessari per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi delle Camere di Commer- cio, Industria, Agricoltura e Artigianato.
• L’Ispettorato verifica, altresì, la conclu- sione delle eventuali pregresse procedure di assunzione di lavoratori stranieri.
• In tale ultimo caso, in presenza di un pare- re negativo, lo Sportello Unico provvede- rà ad invitare il datore di lavoro a produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore, non imputabili a sé stes- so, che gli impedirono di sottoscrivere il contratto di soggiorno o di assumere il lavoratore.
DI COMPETENZA DELL’INPS
• L’Inps con la circolare n. 68/2020 ha fornito le prime istruzioni operative limitatamente agli adempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza dell’Istituto, anche alla luce delle disposizioni impartite dal decreto intermi- nisteriale n. 34/2020 “Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rappor- ti di lavoro”, con riferimento alla dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea.
• Presentazione • La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità te- lematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del porta- le dell’Istituto alla pagina xxx.xxxx.xx.
• Assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare
• In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisa che sono equiparati ai datori di la- voro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conven- ti, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, sta- zioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
•Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti por- tatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comuni- tà focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
• Non rientrano invece in tali ipotesi:
.. gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private;
.. i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a sé stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.
DI COMPETENZA DELL’INPS
(segue)
• Contenuto della domanda
• A norma dell’art. 103, c. 7 del D.L. n. 34/2020, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) il settore di attività del datore di lavoro;
b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azien- da, se persona giuridica;
c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di na- scita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
d) attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
f) la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza, se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, oppure con data iniziale prece- dente alla data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
g) l’importo della retribuzione convenuta;
h) l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.
• Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:
i) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro con l’indicazione della data di pagamento;
j) di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell’istanza;
k) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relati- vo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.
VERIFICHE
•
In relazione alla capacità economica del datore di lavoro, l’ITL verificherà:
.. per il lavoro subordi- nato;
.. per il lavoro domesti- co di sostegno al biso- gno familiare o all’as- sistenza alla persona.
• Che il reddito imponibile o il fatturato, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di eserci- zio precedente, non siano inferiori € 30.000 annui.
• Che il reddito non sia inferiore a € 20.000, se il nucleo fa- miliare è composto da un solo percettore di reddito, non in- feriore a € 27.000 in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
• Si precisa che i limiti di reddito sopra indicati, in caso di istanza di emersione di un lavoratore addetto al lavoro do- mestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona, si intendono riferiti al nucleo familiare della perso- na che presenta l’istanza.
(segue)
•
•
Esempi
• Datore di lavoro unico componente
Mess. Inps n. 2327/2020
del nucleo
familiare
Il reddito non deve essere inferiore a €
•
20.000 annui. Se il reddito del datore di la- voro è pari a € 17.000 annui, non è possibile presentare istanza di emersione di un lavo- ratore domestico. Se il figlio non convivente ha un reddito pari a € 5.000 annui, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di emersione, in quanto il limite reddituale di
€ 20.000 può essere raggiunto con il con- corso dei 2 redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente.
• Datore di lavoro con un nucleo familiare composto
da 4 persone
• Datore di lavoro con nucleo familiare
di 3 componenti (datore di lavoro, figlio e affine)
Il reddito non deve essere inferiore a €
•
27.000 annui. Il requisito può essere perfe- zionato con il concorso del reddito del co- niuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un non- no o un fratello, anche non convivente.
•
•
Il limite minimo di reddito pari a € 27.000 annui potrà essere perfezionato consideran- do il reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine.
Pertanto, nel caso di un datore di lavoro con reddito di € 10.000, di un figlio con reddito di € 10.000 e di un affine con reddito di € 20.000, il requisito reddituale non è soddi- sfatto in assenza di altri parenti entro il 2° grado non conviventi che possano concor- rere al raggiungimento del limite di reddito.
La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
• Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro è rimessa all’ITL, ai sensi dell’art. 30 bis, c. 8 D.P.R. n. 394/1999 e, in ogni caso, le istanze presentate potranno essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all’ordi- ne cronologico di presentazione, i requisiti reddituali risultino congrui.
PARERE FAVOREVOLE
• Acquisiti i pareri favorevoli e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello Unico convoca le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risulta dalla documentazione di seguito indicata che dovrà essere esibita.
• La mancata presentazione delle parti convocate dallo Sportello Unico per la sottoscri- zione del contratto di soggiorno, senza giustificato motivo comporterà l’archiviazione dell’istanza.
1 | • Documento di identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità; con riferimento al documento di identità del lavoratore, qualo- ra nell’istanza sia stato indicato un documento scaduto o qualora il documento indicato sia scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita; nel caso di mancanza di documento pos- sono essere esibiti documenti equipollenti, quali ad esempio: .. lasciapassare comunitario; .. lasciapassare frontiera; .. titolo di viaggio per stranieri; .. titolo di viaggio apolidi; .. titolo di viaggio rifugiati politici; .. attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine. • Potrà, inoltre, essere indicato in via eccezionale anche il permesso di soggiorno scaduto, fermo restando che all’atto della convocazione presso lo Sportello Uni- co per l’Immigrazione lo straniero dovrà essere in possesso di un documento di identità in corso di validità. |
2 | Ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di € 500. |
3 | Ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto. |
4 | Prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8.03.2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo mera- mente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o con- tratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappre- sentanze diplomatiche o consolari in Italia). |
5 | Certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all’inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell’autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l’attività di assisten- za alla persona). |
6 | Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali. |
7 | Marca da bollo il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda. |
8 | Ogni altra documentazione che lo Sportello Unico ritenga necessario acquisire. |
• Nell’ipotesi della mancata presentazione della documentazione o di documentazione insuffi- ciente, lo Sportello Unico richiederà un’integra- zione e fisserà la data di un nuovo appuntamento.
• Qualora la documentazione non venisse integrata come richiesto, si procederà al rigetto dell’istanza.
STIPULA
DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO
• Esauriti positivamente gli accertamenti descritti, il datore di lavoro e il lavoratore, sem- pre presso lo Sportello Unico, provvederanno alla stipula del contratto di soggiorno, sottoscrivendo il modello predisposto dal sistema informatico che verrà stampato e con- segnato alle parti.
• Al lavoratore verrà, altresì, consegnato il precompilato Mod. 209 che egli provvede- rà ad inviare alla Questura, per il tramite del servizio assicurato da Poste italiane S.p.A., ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.
• Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico dello Sportello Unico invia direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunica- zione obbligatoria generata dal sistema stesso.
• Pertanto, il datore di lavoro ha in tal modo assolto agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 9 c. 2 bis del D.L. 1.10.1996 n. 510, convertito nella L. 608/96 e la comunicazione obbligatoria sarà resa disponibile nella sua area personale del portale.
• Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di con- tratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 22, c. 11 D. Lgs. 25.07.1998,
n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.
• In sede di esame delle istanze potranno essere svolti ulteriori approfondimenti cui seguiran- no specifiche disposizioni ap- plicative.
PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI
• Secondo quanto stabilito dall’art. 103, c. 11, per tutta la durata del periodo utile all’e- mersione dei rapporti di lavoro, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti:
a) del datore di lavoro per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la di- chiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) del lavoratore per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con esclu- sione degli illeciti di cui all’art. 12 del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche e integrazioni.
• Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art. 600 del Codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del Codice penale.
DELLA SOSPENSIONE
• La sospensione cessa nel caso in cui non venga presentata l’istan- za ovvero si proceda al rigetto o all’archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presenta- zione delle parti.
• La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligato- ria di assunzione, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui all’art. 103, c. 11 D.L. 34/2020.
• Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
• Nelle more della definizione dei procedimenti, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti dall’art. 103, c. 10 D.L. 34/2020.
CONSEGUENZE
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Fatte salve le ulteriori conseguenze di legge connesse alla falsità in atti e che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque presenti false dichiarazioni o attestazioni, o concorre al fatto nell’ambito delle presenti procedu- re, è punito ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
• Se il fatto è commesso attraverso la con- traffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzo di uno di tali docu- menti, si applica la pena della reclusione da 1 a 6 anni.
• La pena è aumentata fino ad 1/3 se il fat- to è commesso da un pubblico ufficiale.
Il contratto stipulato sulla base di una dichiarazione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 del Codice civile.
Pertanto, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’art. 5, c. 5 D. Lgs. 286/1998.
PROCEDURA DI EMERSIONE PRESSO LE QUESTURE
PERMESSO
DI SOGGIORNO SCADUTO
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Gli stranieri irregolari con permesso di sog- giorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnova- to o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori sopra indicati, possono chiedere il ri- lascio di un permesso di soggiorno tempo- raneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
• Le indicazioni operative sono contenu- te nella circolare del dipartimento della Pubblica sicurezza 30.05.2020.
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Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzan- do il modello F24 (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
• Gli stranieri richiedenti dovranno:
.. essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’at- testazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
.. essere presenti sul territorio nazionale alla data dell’8.03.2020;
.. comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza, prima del 31.10.2019.
• Gli stranieri potranno presentare la doman- da di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inol- trando l’apposito modulo di richiesta compi- lato e sottoscritto dall’interessato.
• L’onere del servizio è fissato a € 30.
• Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.
• Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di 6 mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.