Lavoratori. Possono essere assunti come apprendisti i lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età. L’età minima è fissata a 17 anni se il giovane è in possesso di qualifica professionale ai sensi della legge n. 226/2005. Il limite di età massima va inteso come 30 anni non compiuti, cioè 29 anni e 364 giorni. Una particolare specie del contratto di apprendistato professionalizzante è quella prevista per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Attesa la precipua finalità di questa particolare fattispecie, il Legislatore non ha indicato specifici limiti massimi di età privilegiando, in tal modo, la possibilità di prevedere la qualificazione o riqualificazione professionale del lavoratore, espulso dal mercato del lavoro, tramite proprio il contratto di apprendistato. Attesa la finalità, per tale fattispecie, non si tiene conto dei predetti limiti di età. Inoltre, per i suddetti lavoratori non opererà la previsione di cui all’art. 42, comma 4, del decreto 81/2015 ovvero la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 2118 del c.c., dovendosi –ex adverso- sempre osservare le disposizioni in materia di licenziamenti individuali. Inoltre, per i soli lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità troveranno applicazione, in deroga al regime di contribuzione degli apprendisti, quello proprio dei lavoratori in mobilità (art. 25, comma 9, e art. 8, comma 4, della legge 223/91) – donde, al fine di poter usufruire delle predette agevolazioni, si rende necessario il rispetto degli accordi e contratti sottoscritti a livello nazionale, regionale, territoriale ed aziendale se esistente, ed alla contemporanea regolarità contributiva attestata dal DURC. (art. 1 c. 1175 Legge n° 296/2006, Circ. Min. Lav. 5/2008 e 34/2008, Circ. INPS n° 51/2008). Eventuali esperienze pregresse o rapporti precedenti di apprendistato potranno essere valorizzate dal CCNL di riferimento ed assumere rilevanza ai fini della durata. Non possono essere assunti con contatto d’apprendistato i lavoratori che hanno già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. Diverse espressioni di tali limiti possono essere richiamati dalla contrattazione sociale interconfederale o di settore. Per la preliminare ed assoluta valenza dell’apporto formativo nella tipologia del contratto dovranno esse...
Lavoratori. Dipendenti, Quadri e Dirigenti che, per effetto di un contratto di lavoro, operano alle dipendenze e sotto la direzione dell’Impresa contraente. Per estensione possono essere ricompresi nel novero i soci e gli amministratori. Non è tuttavia possibile limitare la copertura solo a soci e amministratori.
Lavoratori. (Art. 20 D.Lgs. 81/08) Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: • contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal responsabile per l’esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale; • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; • segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per l’esecuzione dei lavori le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; • Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Lavoratori. I Lavoratori la cui responsabilità nell'attività svolta deriva dagli obblighi imposti dal nuovo testo unico D.Lgs. n. 81/2008 D.Lgs. 758/1994, dovranno attenersi alle disposizioni date dal Capo Cantiere. Essi in particolare dovranno: • osservare oltre alle Norme di buona tecnica, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; • usare con cura i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI e gli altri mezzi di protezione predisposti e/o forniti dal datore di lavoro; • segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente, od ai Preposti, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; • non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; • non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone; • segnalare con immediatezza, salvo impedimento per cause di forza maggiore, al proprio Datore di lavoro o ai propri superiori gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorse durante il lavoro.
Lavoratori. In generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni. I limiti di età variano a seconda della tipologia di apprendistato: Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Dai 15 anni compiuti e fino al compimento dei 25 anni Professionalizzante) Tra i 18 (17, se in possesso di una qualifica professionale: e i 29 anni (*) Di alta formazione e di ricerca) Tra i 18 e i 29 anni (*) (*) Il limite di età massima va inteso come 30 anni non compiuti, vale a dire 29 anni e 364 giorni Il contratto di apprendistato stipulato con un soggetto già in possesso della "qualificazione" che dovrebbe essere raggiunta con il contratto stesso è da considerare nullo per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso. Tuttavia, un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. Il criterio generale è quello in base al quale non si ritiene ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Lavoratori. La figura di collaboratore: • non può essere ricoperta da soggetti societari • non è legittima in presenza di un elevato numero di ausiliari del collaboratore e/o significativo impiego di capitali
Lavoratori. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente. In caso di scioglimento dell’associazione, il Consiglio Direttivo indica il soggetto o i soggetti beneficiari alla devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Lavoratori. I lavoratori da assumere mediante contratto di inserimento, in base alla normativa vigente, sono da individuare nelle seguenti categorie:
Lavoratori. Lavoratori che abbiano fruito di Cigs per almeno 3 mesi (anche non continuativi) dipendenti di azienda beneficiaria di Cigs da almeno 6 mesi continuativi Per un periodo di 12 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (Sempre dovuta contribuzione intera a carico del lavoratore).
Lavoratori. Lavoratori in CIGS presso aziende che abbiano sottoscritto un accordo di ricollocazione e siano beneficiari dell’Assegno Di Ricollocazione. Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, per 18 mesi in caso di contratto a T.I., per 12 mesi in caso di contratto a T.D. (in caso di trasformazione a T.I. il beneficio spetta per ulteriori 6 mesi)