Condizioni generali di accesso all'Infrastruttura elettrica
Condizioni generali di accesso all'Infrastruttura elettrica
di e-distribuzione
15 luglio 2016
Sommario
6. Accettazione delle Condizioni generali 11
9. Certificazione di applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica aerea e Controllo delle verifiche dell'Infrastruttura elettrica interrata. 12
10. Richiesta di Offerta e Offerta 13
11. Esecuzione lavori da parte dell’Operatore di telecomunicazione 14
13. Invio Verbale di consegna e documentazione As-built 16
14. Controllo delle attività manutentive svolte dell’Operatore di Telecomunicazione. 17
15. Costituzione dell’IRU e locazione di Impianti 17
16. Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione 18
17. Ulteriori obblighi di ED 19
21. Controversie e foro competente 21
22. Modifiche ed integrazioni del presente Condizioni generali 21
1. Contesto di riferimento
Il decreto legislativo n. 33/2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha previsto la condivisione delle infrastrutture fisiche esistenti per facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica in banda ultra larga e contenere i costi di installazione. Tale decreto definisce l’infrastruttura fisica escludendo dal novero della stessa i Cavi Elettrici (art. 2 comma 1 lett.d).
La società e-distribuzione (di seguito ED) oltre ad essere proprietaria di un’infrastruttura fisica, così come definita dal decreto legislativo sopramenzionato, è anche proprietaria ed esercisce la Rete elettrica indispensabile per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione.
Al fine di favorire il processo di digitalizzazione del paese, ED intende mettere a disposizione, a condizioni trasparenti, non discriminatorie, eque e ragionevoli, le proprie infrastrutture fisiche e la Rete elettrica a tutti gli Operatori di telecomunicazione che intendano sviluppare la Rete in Fibra Ottica sul territorio nazionale anche partecipando ai bandi di gara pubblicati da Infratel.
Il diritto di accesso all’infrastruttura fisica ed alla Rete elettrica sarà concesso nel rispetto di specifiche regole e condizioni poste da ED per salvaguardare l’efficienza e la continuità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica oltre che per garantire la prevenzione del rischio elettrico e la sicurezza dei lavoratori e di terzi.
La salvaguardia della qualità, della continuità del servizio elettrico e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi hanno carattere prioritario sulle esigenze connesse alle attività di posa ed esercizio della Rete in Fibra Ottica.
Tali regole sono:
(i) il rispetto delle prescrizioni operative di accesso alle Infrastrutture elettriche indicate da ED;
(ii) la certificazione dell’applicabilità, da parte di ED, della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica aerea;
(iii) l’obbligo di adottare ogni cautela, compresa l’eventuale richiesta di messa fuori tensione dell’Infrastruttura elettrica, per evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone che operano, stante il fatto che l’Infrastruttura elettrica è tenuta costantemente in tensione;
(iv) il conferimento dell’appalto per la costruzione della Rete in Fibra Ottica ad Imprese Qualificate negli specifici comparti previsti da ED;
(v) il Controllo in corso d’opera a carico di ED per verificare che la posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica avvenga nel rispetto delle regole e condizioni dalla
stessa indicate al fine di prevenire ogni possibile danneggiamento, presente e futuro, all’Infrastruttura elettrica;
(vi) il rispetto delle richieste di sospensione dei lavori di posa e di manutenzione della Rete in Fibra Ottica, senza oneri per ED, in caso vi siano esigenze del servizio elettrico o di esercizio della Rete elettrica;
(vii) la possibilità di temporanei fuori servizio della Rete in Fibra Ottica per le attività sia di gestione delle richieste di attivazioni di connessioni che di esercizio, manutenzione, risoluzione di guasti o di criticità dell’Infrastruttura elettrica, che ha un ruolo preminente rispetto alla Rete in Fibra Ottica.
(viii) l’utilizzo di Materiali Ammessi ritenuti compatibili da ED con le proprie Infrastrutture elettriche in base ai criteri definiti nel Regolamento tecnico ed economico.
2. Glossario
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
• Area elementare: area del territorio nazionale definita in termini di perimetro e unità immobiliare da Infratel;
• As-built: documento progettuale, predisposto successivamente la realizzazione della Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura elettrica, riportante lo sviluppo puntuale di quest’ultima;
• Cartografia: mappe in formato georeferenziato della Infrastruttura elettrica esistente e potenzialmente idonea per lo sviluppo della Rete in Fibra Ottica;
• Cavo Elettrico: componente elettrico composto da più fili conduttori, rivestito da uno strato di materiale isolante;
• Cavo Ottico: cavo contenente Fibre Ottiche, di potenzialità multipla, per telecomunicazioni, comprensivo dei materiali accessori;
• Certificazione di applicabilità della Progettazione: attività mediante la quale ED verifica la compatibilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica con l’Infrastruttura elettrica aerea;
• Controllo in corso d’opera: attività che ED svolge durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica per verificare il rispetto delle regole e condizioni dalla stessa indicate per prevenire ogni possibile
danneggiamento all’Infrastruttura elettrica. Tale attività è meglio specificata nel Regolamento tecnico ed economico;
• Esigenza di connettività in Fibra Ottica: tutti gli elementi dell’Infrastruttura elettrica di ED che, per esigenze di gestione evoluta del sistema elettrico, necessitano di una connessione in Fibra Ottica (a titolo di esempio cabine secondarie, punti di telecontrollo, armadi stradali);
• Fibra Ottica: filamenti di materiali vetrosi o polimerici contenuti nei Cavi Ottici;
• Forza maggiore: ogni evento o circostanza oltre il controllo della parte obbligata alla prestazione che non poteva da essa essere evitata facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore diligente e che abbia come effetto diretto quello di impedire alla parte obbligata di adempiere ad una parte o a tutte le obbligazioni previste a suo carico presente dalle presenti condizioni generali. Rientrano tra le cause di forza maggiore anche i Periodi di Condizioni Perturbate, definiti secondo i criteri dell’AEEGSI (deliberazione 646/16);
• Giorni: se non espressamente specificato, si intendono giorni lavorativi;
• Impianto: porzioni di aree (e.g. locali presenti in cabine elettriche di trasformazione AT/MT) di proprietà di ED;
• Imprese Qualificate: imprese che ED ha selezionato tramite procedure trasparenti e non discriminatorie sulla base di taluni criteri, tra cui la competenza per realizzare interventi sull’Infrastruttura elettrica;
• Infrastruttura elettrica: è comprensiva sia della Rete elettrica, intesa come cavi e conduttori elettrici dedicati al servizio di distribuzione di energia elettrica sia dell’infrastruttura fisica che, in base a quanto disposto dall’art. 2 del decreto legislativo
n. 33/16, consiste negli elementi della Rete elettrica potenzialmente idonei ad ospitare la Rete in Fibra Ottica, senza che diventino essi stessi un elemento attivo della Rete elettrica (quali ad esempio cavidotti, pozzetti, tralicci e pali);
• IRU (Indefeasible Right of Use): diritto reale di uso che consente l’appoggio sull’Infrastruttura elettrica della Rete in Fibra Ottica anche al fine del successivo esercizio;
• Materiali Ammessi: materiali che sono conformi alle specifiche tecniche di ED ovvero compatibili sempre che specificatamente approvati da ED prima dell’utilizzo;
• Offerta: documento che ED invia a seguito del ricevimento della richiesta d’offerta; tale documento, redatto in coerenza con quanto previsto nelle presenti condizioni generali e
nel Regolamento tecnico ed economico, contiene tutte le informazioni necessarie sia all’identificazione dell’Infrastruttura elettrica che alla realizzazione dell’intervento di posa della Rete in Fibra Ottica, nonché le condizioni economiche relative ai servizi prestati;
• Operatore di telecomunicazione o soltanto Operatore: soggetto che sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti nelle presenti Condizioni generali di accesso;
• Parti: Operatore e ED;
• Polizza fideiussoria: fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia dell’adempimento delle obbligazione assunte dall’Operatore di telecomunicazione con l’accettazione dell’Offerta. Tale fideiussione è pari al 10% del valore dell’Offerta ed ha una durata pari al tempo di realizzazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica individuata nell’Offerta. Deve essere consegnata ad ED unitamente all’accettazione dell’Offerta e viene restituita da ED entro 30 Giorni dalla verifica finale positiva dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica indicata nell’Offerta;
• Progettazione: insieme degli elaborati e disegni tecnici sviluppati dall’Operatore per la descrizione della Rete in Fibra Ottica oggetto della richiesta di certificazione, tali elaborati individuati devono essere corrispondenti a quanto stabilito nel Regolamento tecnico ed economico;
• Regolamento di esercizio: documento che l’Operatore di Telecomunicazione sottoscrive con ED a seguito della consegna dell'As-built e che contiene le modalità e le formalità con cui devono essere gestiti gli interventi di manutenzione effettuati dall’Operatore sulla Rete in Fibra Ottica posta sull’infrastruttura elettrica.
• Rete elettrica: insieme dei cavi aerei o interrati di proprietà ED;
• Rete in Fibra Ottica: rete costituita dai Cavi Ottici da posare sull’Infrastruttura elettrica;
• Regolamento tecnico ed economico: documento che illustra le procedure per la richiesta, le modalità tecniche di accesso, la valorizzazione economica e gli SLA dei servizi che ED rende disponibili agli Operatori. Tale documento, parte integrante delle condizioni generali, viene periodicamente aggiornato da ED e l’aggiornamento viene comunicato agli Operatori;
• Tratta: porzione di Infrastruttura elettrica;
• Verifica finale: attività che ED svolge al termine dei lavori di posa della Rete in Fibra ottica per verificare il rispetto delle regole e condizioni dalla stessa indicate per prevenire ogni possibile danneggiamento all’Infrastruttura elettrica;
• Zona: unità organizzativa di ED coincidente con una o più Province italiane.
3. Oggetto del regolamento
1. L’oggetto del presente regolamento è la concessione dell’IRU all’Operatore di telecomunicazione, con il mantenimento della proprietà delle Infrastrutture elettriche in capo ad ED.
2. L’IRU viene concessa nel rispetto sia di quanto previsto nelle presenti Condizioni generali che nel Regolamento tecnico ed economico che costituisce parte integrante delle condizioni stesse.
3. Nel concedere l’accesso alla propria Infrastruttura elettrica, ED tiene conto anche delle preminenti esigenze del servizio elettrico e si riserva, quindi, di non concedere l’accesso per ragioni connesse alla sicurezza ed integrità dell’Infrastruttura elettrica o nei casi in cui vi siano esigenze di sviluppo, modifica o adeguamento tecnico della stessa, anche future.
4. L’attività posta in essere da ED in esecuzione delle presenti Condizioni generali e meglio dettagliata nel Regolamento tecnico ed economico, comprende:
• la fornitura, secondo standard di sicurezza e con obbligo di riservatezza, della Cartografia, comprensiva anche dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2016;
• la Certificazione di applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica aerea;
• il Controllo delle verifiche dell'Infrastruttura elettrica interrata;
• il Controllo lavori in corso d’opera da parte di ED e la successiva verifica finale per accertare la corretta esecuzione dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica;
• il Controllo delle attività manutentive svolte dall’Operatore sulla Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura elettrica.
5. Per la descrizione in dettaglio delle suddette attività si rimanda al Regolamento tecnico ed economico, che è parte integrante delle presenti Condizioni generali.
4. Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti in base alle presenti Condizioni generali sono i seguenti:
a. un corrispettivo per la fornitura della Cartografia dell’Infrastruttura elettrica, calcolato sulla base del numero di Aree elementari richieste dall’Operatore;
b. un corrispettivo per la Certificazione di applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica aerea calcolato sulla base dei metri di Infrastruttura elettrica aerea interessati dalla richiesta di certificazione;
c. un corrispettivo per il Controllo delle verifiche dell'Infrastruttura elettrica interrata, qualora l’Operatore di telecomunicazione manifesti l’intenzione di procedere con tale verifica;
d. un corrispettivo per la costituzione dell’IRU per una durata di 20 anni, valutato sulla base dell'utilizzo dell'Infrastruttura elettrica oggetto di tale diritto e tenendo conto dell’aggravio della gestione operativa dell’Infrastruttura elettrica conseguente alla presenza della Rete in Fibra Ottica;
e. un corrispettivo per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica necessari per la posa della Rete in Fibra Ottica;
f. un corrispettivo per il Controllo lavori in corso d’opera, calcolato sulla base dei metri di Infrastruttura elettrica interessati dalla posa della Rete in Fibra Ottica; tale corrispettivo è comprensivo anche dell'attività di verifica finale;
g. un corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici di ED;
h. un corrispettivo per il Controllo delle attività manutentive svolte dall’Operatore sulla Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura elettrica.
2. I corrispettivi per l’adeguamento dell’Infrastruttura elettrica vengono calcolati tenendo conto dei costi della manodopera, della prestazioni di terzi, dei mezzi, dei materiali e delle spese generali; nella determinazione dei corrispettivi di cui ai punti 1, 2, 3, 6, 7 e 8 vengono presi in considerazione, oltre le voci di costo sopraelencate, anche i costi di gestione delle richieste di diritto di accesso all’Infrastruttura elettrica.
3. Oltre a tali corrispettivi, ED si riserva di comunicare all’Operatore, per il successivo rimborso, l’eventuale maggiorazione del premio assicurativo, conseguente alla posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica, che ED versa annualmente per la copertura dei rischi connessi all’esercizio della Rete elettrica. In tal caso ED procede alla fatturazione dell’importo dovuto.
4. ED provvede a emettere la fattura per i corrispettivi previsti nelle presenti Condizioni generali:
a. al momento del ricevimento del CRO bancario relativo al pagamento dei corrispettivi comunicati i per la consegna della Cartografia;
b. entro il mese di accettazione dell’Offerta per il corrispettivo dell’IRU relativo all'Infrastruttura elettrica (al netto di Tratte di Adduzione e Tratte Verticali) per la quota parte iniziale e per la prima quota annuale; i corrispettivi annuali relativi agli anni successivi verranno fatturati nello stesse mese nel corso dei successivi anni. Qualora l'Operatore abbia richiesto nella Richiesta di Offerta il pagamento una tantum, nel mese di accettazione dell’Offerta viene fatturato l'intero corrispettivo.
c. al termine del trimestre a partire dal mese di avvio dei lavori per il corrispettivo dell’attività di Controllo in corso d’opera;
d. al momento del ricevimento dell’accettazione dell’Offerta per i corrispettivi di adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica per la posa della Rete in Fibra Ottica ed aggiornamento degli archivi tecnici;
e. entro il mese successivo dall’effettuazione di tutte le altre prestazioni previste nel presente documento e nel Regolamento tecnico ed economico.
5. Le fatture emesse da ED in applicazione delle presenti Condizioni generali devono essere pagate entro il mese successivo alla data di fattura; per ogni giorno di ritardo devono essere riconosciuti gli interessi moratori.
6. In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura, ED si riserve di inviare l'intimazione di pagamento all’Operatore e, qualora quest’ultimo non proceda al pagamento entro i 30 Giorni successivi a quello di ricezione dell’intimazione, ED si riserva il diritto di risolvere l’accordo concluso limitatamente alla tratta di Infrastruttura elettrica cui si riferisce l’inadempimento.
7. Il pagamento degli importi sopraindicati avviene mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate da ED nell’Offerta o in eventuale successiva comunicazione.
8. Qualora l’Operatore sia sottoposto agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 0000, x. 000 xx dà informativa ad ED comunicando il Codice Identificativo di Gara (CIG) al momento della richiesta della Cartografia. In tal caso ED comunica all’Operatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette Xxxxxx dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette Giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’accettazione delle presenti Condizioni generali. Nello stesso termine, ED comunica all’Operatore le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente ed ogni modifica riguardo ai delegati.
5. Requisiti soggettivi
1. Possono richiedere l’applicazione delle presenti condizioni generali per l’accesso all’Infrastruttura elettrica gli Operatori che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare indette da Infratel per lo sviluppo di una Rete in Fibra Ottica e che dichiarino di voler partecipare alle suddette gare.
2. Possono inoltre richiedere l’accesso all’Infrastruttura elettrica gli Operatori che siano in possesso dei seguenti requisiti (cd Requisiti Alternativi):
• autorizzazione per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazione prevista dall’art. 25 del decreto legislativo n. 259/2003;
• capitale sociale non inferiore a 10 milioni di Euro;
• svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio di cessione di infrastruttura in Fibra Ottica e/o manutenzione di Reti in Fibra Ottica.
3. Per comprovare la titolarità dei suddetti requisiti, l’Operatore deve presentare, con l’accettazione delle presenti condizioni generali, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
• per comunicare il possesso dei requisiti previsti per la qualificazione al bando di gara indetto da Infratel e la decisione di presentare la richiesta di partecipazione;
• oppure per attestare il possesso dei Requisiti Alternativi previsti nella presente articolo.
6. Accettazione delle Condizioni generali
1. Le presenti Condizioni generali sono efficaci dal momento dell’accettazione; l’accettazione deve essere inviata prima di ogni richiesta inerente le presenti condizioni generali .
2. ED, dopo aver effettuato le verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi, comunica all’Operatore l’esito delle stesse.
7. Condizioni Tecniche
1. Le condizioni tecniche, che devono essere rispettate durante i lavori di posa e di manutenzione della Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura elettrica, sono riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
8. Richiesta Cartografia
1. L’Operatore di telecomunicazione, una volta ricevuto da ED comunicazione positiva circa la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti soggettivi, può inviare ad ED la richiesta di Cartografia.
2. ED comunica il corrispettivo per la consegna della Cartografia e, ricevuto dall’Operatore l’attestazione di pagamento di tale corrispettivo con la comunicazione del CRO bancario, consegna la Cartografia nel rispetto della tempistica indicata nel Regolamento tecnico ed economico.
3. Le Infrastrutture elettriche aeree riportate nella Cartografia sono potenzialmente idonee in quanto la stessa non riporta informazioni specifiche circa le caratteristiche di tale infrastruttura (ad es. linee poste in facciata oppure su pali, tipi di pali); per acquisire tali
informazioni sono necessarie ispezioni in loco che vengono effettuate in sede di Certificazione di applicabilità della Progettazione, i cui costi sono a carico dell’Operatore.
4. Le Infrastrutture elettriche interrate riportate nella Cartografia non sono da ritenersi idonee, se non previa verifica di idoneità.
5. L ’Operatore di telecomunicazione può chiedere di effettuare tale verifica a propria cura e spese, previa adozione delle misure necessarie per la prevenzione del rischio elettrico e dopo l’acquisizione degli eventuali provvedimenti di autorizzazione alla manomissione della sede stradale.
6. Tali verifiche sono effettuate alla presenza di personale di ED; le modalità della richiesta e dell’assistenza fornita da ED sono riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
7. Effettuata tale verifica, se l’Infrastruttura elettrica interrata dovesse risultare idonea, l’Operatore può procedere, qualora abbia interesse all’utilizzo della stessa per la posa della Rete in Fibra Ottica, alla Progettazione ed alla richiesta di Offerta.
8. Rimane ferma la facoltà dell’Operatore di Telecomunicazione di procedere alla Progettazione della Rete in Fibra Ottica anche in assenza di verifiche dell’Infrastruttura elettrica interrata; in tal caso l’idoneità di tale Infrastruttura deve essere verificata in sede di realizzazione della Rete in Fibra Ottica.
9. Certificazione di applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica aerea e Controllo delle verifiche dell'Infrastruttura elettrica interrata.
1. L’Operatore di telecomunicazione dopo aver sviluppato la Progettazione della Rete in Fibra Ottica, tenendo conto di quanto riportato nel Regolamento tecnico ed economico, la invia ad ED per la Certificazione di applicabilità.
2. Per effettuare tale certificazione ED verifica la prestazione meccanica dei sostegni ed ispeziona la rete elettrica aerea.
3. Si precisa che, se durante l’esecuzione della posa della Rete in Fibra Ottica dovessero risultare necessari piccoli interventi di adeguamento della Rete elettrica posta in facciata (quali ad es. sostituzione degli ammarri), l’Operatore di telecomunicazione ne dà comunicazione a ED e provvede all’effettuazione degli stessi, salvo diverse indicazioni di ED.
4. A valle di tali piccoli interventi di adeguamento, l’Operatore di telecomunicazione consegna ad ED un documento di esecuzione dei lavori a regola d’arte, sottoscritto oltre che dall’Operatore di telecomunicazione anche dal direttore dei lavori.
5. Le tempistiche e le modalità di effettuazione della Certificazione di applicabilità della Progettazione sono riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
6. A valle del processo di certificazione, ED:
• in caso di esito negativo di valutazione dell'idoneità dell’Infrastruttura elettrica, comunica all’Operatore il diniego all’utilizzo e le relative motivazioni;
• in caso di esito positivo di valutazione dell'idoneità dell’Infrastruttura elettrica, comunica all’Operatore il consenso all’utilizzo;
• in caso di esito parzialmente positivo di valutazione dell'idoneità dell’Infrastruttura elettrica, comunica all’Operatore il consenso all’utilizzo, specificando gli interventi necessari per l’adeguamento dell’Infrastruttura elettrica ed i relativi oneri economici, che potranno essere eventualmente aggiornati in sede di Offerta.
7. Con il riscontro alla richiesta di certificazione, ED invia all’Operatore la fattura relativa al corrispettivo per l’espletamento di tale attività.
8. Per quanto riguarda l’Infrastruttura elettrica interrata la stessa non può considerarsi idonea se non a valle di una verifica di idoneità effettuata dall’Operatore di telecomunicazione, previa comunicazione ad ED che deve presenziare a tale verifica.
9. Se tale verifica è svolta prima della Progettazione ed ha esito positivo, l’Operatore di telecomunicazione può sviluppare la Progettazione della Rete in Fibra Ottica e la invia ad ED con la dichiarazione di aver utilizzato l’Infrastruttura elettrica interrata risultata idonea durante la verifica effettuata.
10. Richiesta di Offerta e Offerta
1. L’Operatore di telecomunicazione, dopo aver ottenuto il riscontro positivo di ED in merito alla Certificazione di applicabilità della Progettazione, qualora ritenga di utilizzare l’Infrastruttura elettrica per la posa della Rete in Fibra Ottica, invia ad ED la richiesta di Offerta per ogni singolo Comune di interesse.
2. Tale richiesta contiene l’indicazione dell’Infrastruttura elettrica interessata, l’indicazione della tipologia di Rete in Fibra Ottica da realizzare e l’eventuale richiesta di messa a disposizione dell’Impianto adatto ad ospitare apparati ottici.
3. ED invia, salvo casi di forza maggiore, l’Offerta entro la tempistica e con le modalità indicate nel Regolamento tecnico ed economico.
4. L’Offerta contiene:
a. il corrispettivo per l'IRU relativo all'Infrastruttura elettrica, al netto delle Tratte di Adduzione e delle Tratte Verticali;
b. il corrispettivo per il Controllo lavori in corso d’opera;
c. il corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici di ED;
d. il corrispettivo per gli interventi di adeguamento sull’Infrastruttura elettrica.
5. L’Offerta contiene, oltre all’Indicazione dell’Impianto, anche il valore della Polizza fideiussoria che l’Operatore di telecomunicazione deve consegnare con l’accettazione dell’Offerta e la tempistica dell’esecuzione degli interventi di adeguamento necessari prima dell’avvio dei lavori di costruzione della Rete in Fibra ottica, al netto dei tempi necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni e servitù necessarie.
6. L’efficacia dell’Offerta è di 30 giorni dalla data di invio; superato tale termine senza il ricevimento dell’accettazione l’Offerta si considera scaduta.
7. Qualora l’Operatore abbia accettato l’Offerta, deve comunicare ad ED, prima dell’avvio dei lavori, l’Impresa Qualificata cui ha appaltato i lavori, il nominativo del referente tecnico da poter interpellare per ogni comunicazione relativa all’Offerta, nonché il cronoprogramma delle attività di posa della Rete in Fibra Ottica in relazione ai Comuni interessati.
11. Esecuzione lavori da parte dell’Operatore di telecomunicazione
1. L’acquisizione delle autorizzazioni e servitù relative alla Rete in Fibra Otticaè a carico dell’Operatore.
2. Per gli adempimenti ai lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica si rinvia al Regolamento tecnico ed economico.
3. I lavori di posa della Rete in Fibra Ottica possono essere avviati, per le parti che interessano l’Infrastruttura elettrica da adeguare, soltanto dopo che ED ha comunicato l’effettuazione dei lavori di adeguamento.
4. Resta inteso che qualsiasi opera di adeguamento dell’Infrastruttura elettrica resasi necessaria per la posa della Rete in Fibra Ottica sarà di esclusiva proprietà di ED.
5. L’Operatore trasmette a ED a titolo informativo il cronoprogramma dei lavori di realizzazione della Rete in Fibra Ottica e le eventuali variazioni dello stesso.
6. Durante l’esecuzione dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica, la Rete elettrica è in esercizio, dunque in tensione. Qualora l’Operatore di telecomunicazione abbia la necessità di chiedere la messa fuori servizio della Rete elettrica deve darne comunicazione ad ED che provvede ad eseguirla nel rispetto delle indicazioni regolatorie e dei tempi di preavviso per le interruzioni programmate.
7. Qualora ED, stante le prioritarie esigenze di continuità del servizio pubblico di distribuzione elettrica, ritenga necessari l’installazione e l’utilizzo di gruppi elettrogeni di continuità, i costi saranno addebitati all’Operatore di telecomunicazione a consuntivo.
8. I costi per l’attività di messa fuori servizio della Rete elettrica saranno comunicati all’Operatore di telecomunicazione dopo l’effettuazione della stessa.
9. ED ha la facoltà, ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica, di modificare, anche in corso di esecuzione, il
cronoprogramma, dandone immediata comunicazione all’Operatore di Telecomunicazione che provvede ad adeguarsi.
10. Nel caso si rendessero necessari, durante l’attività di posa della Rete in Fibra Ottica, adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica non previsti nella Certificazione di applicabilità della Progettazione, si procede con l’esecuzione degli stessi da parte di ED ad eccezione dei piccoli interventi di adeguamento sopramenzionati.
11. Durante i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica, ED si riserva la facoltà:
• di effettuare a campione Controlli in corso d’opera al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni imposte per evitare il danneggiamento della Rete elettrica (utilizzo Materiali Ammessi, etc.) disponendo ove necessario la sospensione o l’interruzione lavori;
• di chiedere all’Operatore di telecomunicazione l’immediata sospensione dei lavori, ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica;
• di procedere, in caso di inadempimento da parte dell’Impresa Qualificata delle indicazioni fornite nell’Offerta ovvero qualora si verifichino situazioni di pericolosità per l’Infrastruttura e Rete elettrica e per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica, all’immediata sospensione dei lavori per il tempo necessario all’adozione da parte dell’Operatore o dell’impresa appaltatrice dei comportamenti idonei a garantire la correttezza delle attività di posa della Rete in Fibra Ottica;
• di risolvere il contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta, qualora l’Operatore abbia dato corso ai lavori senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte di ED. Nel caso la violazione di tale obbligo fosse reiterata su più Comuni oggetto di diverse Offerte, ED può risolvere tutti i contratti riferiti alle Offerte in corso e rifiutare nuove richieste di Xxxxxxx;
• di dare comunicazione all’Operatore degli eventuali elementi ostativi all’utilizzo dell’Infrastruttura elettrica che ED dovesse riscontrare durante l’esecuzione dei lavori e di identificare e comunicare allo stesso la soluzione alternativa ottimale.
12. Gli interventi di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica vengono eseguiti per Tratte di Infrastruttura elettrica, come meglio specificato nel Regolamento tecnico ed economico.
13. Ultimato l’intervento di posa della Rete in Fibra Ottica sulla Tratta di Infrastruttura elettrica, l’Operatore di telecomunicazione ne dà comunicazione ad ED.
14. Per gli adempimenti e gli ulteriori obblighi a carico dell’Operatore relativi a tale fase si rimanda al Regolamento tecnico ed economico.
12. Verifica Finale
1. A valle del completamento dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica indicata nell’Offerta, ED procede ad effettuare a campione la verifica finale. Qualora tale verifica finale abbia esito negativo è onere dell’Operatore effettuare gli interventi che ED dovesse ritenere necessari per eliminare difformità o irregolarità riscontrate rispetto alla Progettazione certificata o ai materiali utilizzati ovvero alle modalità di posa dichiarate dall’Operatore di telecomunicazione.
2. Nel caso l’Operatore, entro la tempistica indicata da ED, non provveda ad avviare l’esecuzione di quanto richiesto dandone comunicazione, l’Operatore è tenuto a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi originario, disinstallando Cavi Ottici, accessori ed apparati dalla Infrastruttura elettrica di ED.
13. Invio Verbale di consegna e documentazione As-built
1. L’Operatore di telecomunicazione, entro 15 Giorni dal verifica finale positiva, invia ad ED il progetto As-built della Rete in Fibra Ottica realizzata sull’Infrastruttura elettrica riferita alla singola Offerta accettata.
2. Tale As-Built deve essere redatto secondo quanto previsto nel Regolamento tecnico ed economico. ED verifica l’AS-built e dà comunicazione dell’eventuale mancanza di corrispondenza con i propri dati chiedendone di inviare nel tempo dalla stessa indicato l’AS- built rettificato.
3. A seguito della verifica dell'As-built, ED invia all’Operatore il Regolamento di esercizio che deve essere restituito sottoscritto entro e non oltre 10 Giorni dal ricevimento, pena la rimozione della Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura elettrica.
4. A seguito di questa attività, entro i successivi 15 Xxxxxx, ED predispone la rettifica dei corrispettivi comunicati in fase di invio dell’Offerta.
5. La mancata consegna dell’As-Built rettificato nel termine indicato da Ed o del Regolamento di esercizio sottoscritto entro il termine previsto comporta la fatturazione da parte di ED all’Operatore della penale giornaliera prevista nel Regolamento tecnico ed economico per ogni giorno di ritardo.
6. Superato il termine di 120 giorni senza che l’Operatore provveda all’invio della la documentazione richiesta, l’Operatore è tenuto a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi originario, rimuovendo la Rete in Fibra Ottica dalla Infrastruttura elettrica.
14. Controllo delle attività manutentive svolte dell’Operatore di Telecomunicazione.
1. L’espletamento del servizio di manutenzione della Rete in Fibra Ottica è a carico dell’Operatore di telecomunicazione che deve operare sempre con Imprese Qualificate ed ha l’obbligo di informare preventivamente ED di ogni attività manutentiva che comporta l’intervento sull’Infrastruttura elettrica al fine di ottenere l’autorizzazione all’intervento.
2. ED si riserva di controllare l’espletamento di tale attività manutentiva al fine di verificare che dall’esecuzione della stessa non derivino danneggiamenti all’Infrastruttura elettrica.
3. ED, qualora dovesse accertare che l’Operatore abbia dato corso ai lavori senza la sua preventiva autorizzazione, si riserva di risolvere il contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta; tale risoluzione non dà diritto alla restituzione della quota parte di IRU. Nel caso la violazione di tale obbligo fosse reiterata su più Comuni, ED può risolvere tutti i contratti riferiti alle Offerte già perfezionate e rifiutare l’accettazione di nuove richieste di Xxxxxxx.
4. I costi per tale Controllo vengono comunicati all’Operatore dopo l’effettuazione di tale attività di Controllo e fatturati per il successivo pagamento.
5. Si rinvia al Regolamento tecnico ed economico per la disciplina dell’interazione tra l’Operatore di telecomunicazione ed ED in caso di interventi manutentivi dell’Operatore.
15. Costituzione dell’IRU e locazione di Impianti
1. Con l’accettazione dell’Offerta si costituisce l’IRU sull’Infrastruttura elettrica indicata nell’Offerta mentre la locazione degli Impianti per la posa degli apparati diventa efficace dopo la sottoscrizione del contratto di locazione.
2. Sia l’IRU che la locazione dell’Impianto indicati al comma 1 hanno una durata di 20 anni, prorogabili o rinnovabili alla scadenza su accordo delle Parti.
3. ED, anche a seguito della costituzione dell’IRU, mantiene i diritti di proprietà sull’Infrastruttura elettrica oggetto di IRU, nonché tutti i diritti patrimoniali derivanti o connessi alla proprietà stessa.
4. L’IRU è costituito sull’Infrastruttura elettrica a favore della Rete in Fibra Ottica.
5. L’IRU non si costituisce e non trovano quindi applicazione le Condizioni generali in caso di esito negativo della Certificazione di applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica.
6. Per le Tratte di Infrastruttura elettrica per le quali l’IRU ha perso efficacia e l’Operatore di Telecomunicazione non ha chiesto il rinnovo, dimostrando in tal modo di non aver interesse al mantenimento della titolarità della Rete in Fibra Ottica, il Cavo Ottico rimane sull’Infrastruttura elettrica e diventa parte integrante della stessa.
16. Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione
1. L’Operatore di Telecomunicazione non può costituire alcun gravame sull’Infrastruttura elettrica, né effettuare alcun intervento lesivo dell’integrità stessi della stessa, pena il risarcimento dei danni e la manleva di ED da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria formulata da terzi ovvero da ogni sanzione amministrativa o penale.
2. L’Operatore si obbliga, dal momento dell’avvio dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica e per tutta la durata dell’IRU:
a. ad adempiere alle disposizioni previste nella propria licenza e/o autorizzazione e a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, di volta in volta in vigore;
b. a comunicare ad ED, tempestivamente e comunque non oltre 5 Giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni informazione riguardante l’Infrastruttura elettrica o l’Impianto di cui sia venuta a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che sia utile per la tutela dell’integrità dell’Infrastruttura elettrica o dell’Impianto, ovvero per l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di ED ai sensi del presente accordo;
c. a porre in essere, nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le azioni necessarie ed opportune per salvaguardare i diritti di ED sull’Infrastruttura elettrica o sull’Impianto, informando immediatamente ED in caso di danneggiamento, sequestro e/o pignoramento e/o esecuzioni e/o atti esecutivi sull’Infrastruttura elettrica o sull’Impianto e/o violazione di diritti di proprietà industriale e/o pretese di terzi riguardo l’Infrastruttura elettrica o l’Impianto;
d. ad assicurarsi che ogni apparato facente parte della Rete in Fibra Ottica (Cavi Ottici e/o altre apparecchiature) utilizzato sia conforme alle disposizioni normative in materia di telecomunicazioni;
e. a far rispettare al proprio personale, e/o ad eventuali terzi che prestino la propria attività ai fini dell’esecuzione o in connessione con l’oggetto delle presenti Condizioni generali, la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
f. ad accettare che ED, durante l’espletamento dell’attività manutentiva dell’Infrastruttura elettrica o altra attività connessa o conseguente all’espletamento del pubblico servizio di distribuzione, possa prevedere interruzione nell’utilizzo della Rete in Fibra Ottica dandone comunicazione all’Operatore di telecomunicazione;
g. ad accettare la sospensione o l’interruzione lavori imposte da ED. durante il controllo in corso d’opera e nella fase manutentiva della Rete in Fibra Ottica, per violazione delle presenti condizioni generali e del Regolamento Tecnico ed economico;
h. ad accettare la risoluzione del contratto riferito alle singole offerte che ED comunichi per violazione delle presenti condizioni generali e del Regolamento Tecnico ed economico.
3. L’Operatore garantisce inoltre che l'utilizzo che farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura elettrica, dell’Impianto e dell’apparecchiatura ivi installata non costituirà violazione di leggi o regolamenti.
4. L’Operatore mantiene ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e manleva fin d'ora ED da qualsivoglia danno, spesa o costo alla stessa potesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra indicato.
5. L’Operatore è responsabile per tutta la durata dell’IRU verso la Pubblica Amministrazione, l’Autorità del settore delle telecomunicazioni, ED e terzi per ogni danno che dovesse essere provocato dall’Operatore e/o da terzi da quest’ultima incaricati, per effetto dell’uso che essa farà della Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura elettrica o dell’apparecchiatura posta sull’Impianto.
6. L’Operatore si impegna, come meglio indicato nel Regolamento tecnico ed economico, a mettere a disposizione di ED una coppia di Fibre Ottiche per le Esigenze di connettività in Fibra Ottica del servizio elettrico, a fronte del pagamento di un corrispettivo.
7. Pertanto l’Operatore prima dell’esaurimento della disponibilità di coppie di Xxxxx Xxxxxx, informa ED affinché la stessa possa richiedere, se ritenuto necessario, l’ uso di una coppia.
8. L’Operatore si impegna a corrispondere a ED, assumendone l'onere, entro 30 Giorni dal ricevimento della relativa comunicazione completa di documentazione comprovante la fondatezza della richiesta di rimborso, la provvista finanziaria necessaria al pagamento degli importi corrispondenti alle penalità applicate ad ED ovvero ai premi che quest'ultima non abbia ricevuto a causa delle interruzioni del servizio di distribuzione resesi necessarie per consentire gli interventi di posa o manutenzione della Rete in Fibra Ottica.
17. Ulteriori obblighi di ED
1. Nel caso in cui ED non dovesse essere più in grado di garantire il mantenimento dell’IRU già concesso sull’Infrastruttura elettrica (ad es. richieste di spostamento o rimozione dell’Infrastruttura elettrica) la stessa si impegna a darne pronta notizia all’Operatore di telecomunicazione con il massimo di preavviso consentito dalle circostanze e ad offrire allo stesso, possibilmente entro 60 Giorni da tale comunicazione, una soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente.
2. Per soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente si intende, ad esempio, una nuova Infrastruttura elettrica utilizzabile per la posa della Rete in Fibra Ottica, che mantenga inalterati i punti di consegna e le relative caratteristiche tecniche.
3. L’Operatore verifica che la soluzione alternativa proposta da ED sia, dal punto di vista tecnico-funzionale equivalente a quella originaria e in tal caso, entro il termine indicato da ED nella lettera contenente la soluzione alternativa, comunica ad ED la relativa
accettazione. Qualora non sia possibile garantire il mantenimento dell’IRU per fatti non imputabili ad ED ovvero qualora ingiustificatamente l’Operatore rifiuti la soluzione alternativa proposta da ED, nulla è dovuto all’Operatore per lo spostamento della Rete in Fibra Ottica salvo la restituzione dei ratei dell’IRU non ancora maturati.
4. Nel caso di accettazione della soluzione alternativa di ED, l’IRU si intende trasferita sull’Infrastruttura elettrica alternativa scelta per la durata residua.
5. ED si impegna a garantire, per tutta la durata dell’IRU, la completa funzionalità delle Infrastrutture elettrica su cui è stato costituito e concesso l’IRU.
18. Oneri fiscali e varie
1. Tutti gli oneri, le spese, le imposte, le tasse, i tributi in genere o le somme di qualsiasi natura relativi all’accettazione delle presenti Condizioni generali e del Regolamento tecnico ed economico nonché delle Offerte emesse in applicazione delle stesse, dovuti nei confronti della Pubblica Amministrazione in base a leggi o provvedimenti amministrativi, sono a totale carico dell’Operatore di telecomunicazione.
19. Riservatezza
1. Il contenuto delle presenti Condizioni generali e le informazioni scambiate tra le Parti nell’esercizio delle facoltà riconosciute dalle presenti Condizioni generali che non siano già di dominio pubblico sono riservate e non possono essere utilizzate al di fuori dell’ambito delle attività per le quali sono state richieste/fornite.
2. È assolutamente vietato l’utilizzo commerciale delle stesse verso altri soggetti. Le Parti si impegnano a garantirne la riservatezza anche per conto dei rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti per tutta la durata dell’IRU.
3. L’obbligo di riservatezza riguarda anche la documentazione relativa all’Infrastruttura elettrica consegnata da ED all’Operatore. Qualora tale documentazione sia necessaria all’attività di progettazione e/o realizzazione della Rete in Fibra Ottica, la stessa può essere utilizzata solo per fini propri ovvero essere trasmessa dall’Operatore ad Infratel nel caso di partecipazione alle gare da essa bandite. In entrambi i casi la consegna di tale documentazione ad un soggetto differente dall’Operatore stesso è consentita solo previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza di contenuto equivalente a quello delle presenti Condizioni generali tra Operatore e ED. All’interno di tale accordo è fatto divieto di consegna di tale documentazione ad altri soggetti a nessuna condizione; una copia dell’accordo di riservatezza concluso con tali soggetti deve essere trasmessa dall’Operatore ad ED.
4. Gli obblighi di riservatezza non potranno, comunque, essere eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente la comunicazione delle informazioni.
5. Alla scadenza dell’accordo di riservatezza l’Operatore e i terzi dallo stesso incaricati che hanno concluso accordi di riservatezza devono provvedere alla distruzione della documentazione cartografica consegnata da ED.
6. Qualora l’Operatore di telecomunicazione, ricevuta la Cartografia, non proceda con la richiesta di Xxxxxxx e successiva accettazione deve provvedere, dandone comunicazione ad ED, all’immediata distruzione della Cartografia ricevuta; pari obbligazione deve assicurarsi che sia adempiuta dai terzi cui ha consegnato, previa sottoscrizione di idonei accordi di riservatezza, tale Cartografia.
20. Codice etico
1. Le parti si danno atto che nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferiscono ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero alla Corruzione (TZC), nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e nella Politica sui Diritti Umani in vigore ad ogni momento. In nessun caso, l’interesse delle Parti può giustificare il superamento dei suddetti principi.
21. Controversie e foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto verranno risolte con una amichevole composizione. Ciascuna delle Parti, all’insorgere della controversia, nomina il proprio rappresentante dotato di idonei poteri onde pervenire ad un immediato e diretto accordo.
2. 2.Nel caso di mancata definizione della controversia entro un termine di 30 Giorni dal suo insorgere, ciascuna delle Parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.
3. Le Parti convengono che, per qualsiasi controversia, è competente il Foro di Roma.
22. Modifiche ed integrazioni delle presenti Condizioni generali
1. Integrano o abrogano automaticamente le presenti Condizioni generali le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
2. Qualora, a seguito dei provvedimenti, non sia possibile la modifica automatica delle presenti Condizioni generali, le Parti concordano le conseguenti clausole integrative o modificative.
3. Il Regolamento tecnico ed economico si intende automaticamente modificato dagli aggiornamenti effettuati da ED e comunicati all’Operatore.