CONDIZIONI ECONOMICHE
CONDIZIONI ECONOMICHE
• I prezzi indicati in offerta si intendono “per campione” e al netto di I.V.A. , secondo il periodo di validità dell’offerta stessa.
• Minimo fatturabile € 120,00
TERMINI CONTRATTUALI STANDARD
1. Definizioni
Termini contrattuali standard. Tutti i termini contrattuali previsti dal presente documento.
Ulteriori termini contrattuali. Specifiche condizioni contrattuali pattuite con il Cliente e riportate in Offerta.
Condizioni per prestazioni di servizio. Tutti i termini contrattuali previsti dai presenti Termini contrattuali standard nonché, laddove previsti, tutti gli Ulteriori termini contrattuali.
Lotto di produzione. Una combinazione numerica o alfa-numerica che identifica inequivocabilmente il lotto (con l’eventuale utilizzo a titolo esemplificativo e non esaustivo dai seguenti Termini: “Lotto”, “Batch”, “Lot” “L.”, “Cod.”).
Rapporto di prova. Documento che elenca le prove effettuate, i metodi di riferimento, i criteri di accettazione (ove previsti), i risultati e l’incertezza di misura, relativamente all’analisi di un campione.
Procedura. Documento scritto ed autorizzato, anche sotto forma di istruzione, utilizzato per l'effettuazione di specifiche operazioni tecniche o gestionali.
Standard e materiale di riferimento. Materiale preso come riferimento per la sua purezza ed utilizzata nell’esecuzione di un metodo analitico.
Metodo di analisi. Insieme delle istruzioni che devono essere seguite per eseguire un’analisi.
Offerta. Documento, inviato da Prochemia al Cliente, che riporta i termini e le condizioni della prestazione richiesta dal Cliente stesso. Include i metodi utilizzati, i prezzi e il periodo di validità dell’Offerta.
Ordine. Qualunque prestazione di servizio, derivante da un’Offerta, commissionata a Prochemia e/o qualunque altra consulenza richiesta al laboratorio tramite apposito Modulo di Richiesta Analisi.
2. Scopo ed oggetto
2.1 Tutti gli ordini e i contratti eseguiti da Prochemia saranno esclusivamente regolati dai presenti Termini contrattuali standard e da Ulteriori termini contrattuali (ove presenti nell’Offerta). Con l’accettazione dell’Offerta ai sensi dell’art. 3.1 del presente documento, il Cliente sarà vincolato ai termini ed alle condizioni del presente documento.
2.2 Ogni modifica richiesta dal Cliente circa le presenti Condizioni Generali di fornitura di servizi deve essere discussa e approvata da Prochemia, per forma scritta.
3. Xxxxxx e Offerte
3.1 Accettazione dell’Offerta
• L’Offerta proposta da Prochemia sarà valida fino al termine indicato nella “Validità dell’offerta”.
• L’Offerta si intende accettata nei seguenti casi:
a) Inviando a Prochemia copia firmata dell’Offerta;
b) Inviando direttamente i campioni per l’analisi al laboratorio Prochemia
In caso di accettazione dell’Offerta, si intenderanno accettate anche tutte le Condizioni generali di fornitura di servizi del presente documento, oltre agli Ulteriori termini contrattuali riportati nell’Offerta stessa.
Ogni Ordine in arrivo a Prochemia sarà accettato solo se dotato dell’apposito Modulo di Richiesta Analisi debitamente compilato e sarà da considerare confermato dal momento in cui avviene l’accettazione dei campioni. Per gli Ordini effettuati tramite portale web o tramite il Modulo Analisi Excel, i campioni dovranno essere accompagnati dall’apposito Xxxxxx recante il numero di documento e la data di pre- accettazione.
• Ogni nuovo Ordine costituisce un nuovo contratto, senza pregiudicare la validità dell’Offerta in vigore.
• L’analisi di ciascun campione sarà da considerarsi terminata quando Prochemia invierà il Rapporto di Prova completo in formato PDF, anche se non firmato digitalmente.
• La validità dell’Offerta può essere interrotta da Prochemia nei seguenti casi:
a) qualora il Cliente abbia utilizzato o utilizzi il Rapporto di Prova in modo improprio;
b) quando, a insindacabile giudizio di Prochemia, lo stato patrimoniale del Cliente e/o la situazione creditoria ne ostacoli la solvibilità;
c) in caso di mancato o ritardato pagamento, secondo il presente accordo, l’Amministrazione di Prochemia invierà una missiva, anche via e-mail, al Cliente al fine di invitarlo ad adempiere alla propria obbligazione. In caso di ulteriore mancato pagamento, Prochemia si riserva il diritto, a propria discrezione, di non accettare nuovi Ordini dal Cliente fino a quando non avrà provveduto al pagamento dovuto.
Nei casi sopra menzionati, la restituzione dei campioni da parte di Prochemia non è dovuta e, se eseguita, sarà ad esclusivo carico e spese del Cliente.
In nessun caso Prochemia potrà essere considerata responsabile per la perdita o il danneggiamento dei campioni e/o non potrà essere considerata responsabile per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni.
3.2 Modifiche a Ordini e Offerte
• Prochemia si riserva il diritto di non accettare modifiche e/o aggiunte alla descrizione dei campioni inviati.
• In caso di discrepanze tra la descrizione indicata nel campione inviato al laboratorio e la descrizione riportata nel Modulo di Richiesta analisi (es. n° lotto, denominazioni, ecc.), il campione verrà identificato con la descrizione riportata su quest’ultimo.
• Prochemia ha il diritto, a propria discrezione, di accettare o rifiutare le richieste di modifiche a campioni già accettati. Qualora la richiesta di modifica dovesse essere accettata, il Cliente dovrà sopportare i costi addizionali stabiliti da Prochemia in funzione delle relative modifiche chieste.
• In assenza di un diverso accordo tra le parti, il Cliente, a seguito dell’invio dei campioni al laboratorio (art.3.1) è obbligato ad accettare il Rapporto di Prova nei termini e modalità pattuiti ed a pagarne il relativo ammontare.
4. Tempi di consegna e condizioni di fornitura
4.1 Rapporto di Prova
• Se non diversamente stabilito per iscritto da Prochemia, il Rapporto di Xxxxx sarà inviato al Cliente via e- mail in formato PDF e firmato dal Responsabile di Laboratorio. L’analisi potrà considerarsi completa solo quando Prochemia invierà detto Rapporto di Prova al Cliente.
• Per ogni singolo campione, sarà emesso uno specifico Rapporto di Prova. Più di un Rapporto di Prova per campione non è ammesso.
• Il Rapporto di Prova potrà essere modificato a seguito di aggiunte tecniche o per la correzione di eventuali errori. In tal caso verrà emessa una successiva versione del Rapporto di Prova dove sarà indicato che detta versione sostituisce la precedente.
• I termini di consegna non saranno da considerarsi essenziali, salvo che non sia stato specificamente stabilito per iscritto tra le Parti. In ogni caso, è bene inteso tra le Parti che Prochemia non potrà essere considerata responsabile se la data di consegna dovrà essere posticipata o modificata a causa di problemi tecnici o a causa di eventi di forza maggiore così come specificato al successivo art. 13.3.
• È bene inteso tra le Parti che le informazioni fornite con il Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente ai campioni testati da Prochemia e, in ogni caso, non potranno essere considerati rappresentativi dell’intero Lotto di produzione e non potranno essere utilizzati quali documenti o certificati di conformità.
• Il nome, lotto di produzione o qualsiasi altro dettaglio dei campioni sono dichiarati dal Cliente sotto propria esclusiva responsabilità.
• Il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento non devono essere usati nella documentazione concernente il prodotto a meno che non venga riportata copia del Rapporto di Prova.
• La riproduzione integrale e l’uso del Rapporto di Prova è liberamente ammessa.
• La parziale riproduzione del Rapporto di Prova al contrario, è vietata, o comunque dovrà essere autorizzata da Prochemia per iscritto.
Ai fini dell’autocontrollo delle imprese alimentari sono da ritenersi valide solo le prove accreditate dal Laboratorio in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
Le prove accreditate vengono identificate come segue:
a) Rapporto di Prova con marchio Accredia in alto a destra: tutte le prove effettuate sono da ritenersi accreditate tranne quelle contrassegnate dall'asterisco (*) riportato nella colonna METODO.
b) Rapporto di Prova senza Marchio Accredia: nessuna
4.2. Consegna Rapporto di Prova
• Il Rapporto di Xxxxx viene inviato al Cliente per e-mail in formato PDF.
• Fatte salve le precedenti clausole, Prochemia si riserva il diritto di sospendere o posticipare la data di consegna nei seguenti casi:
a) qualora il Cliente non comunichi le informazioni necessarie al fine di svolgere le analisi entro 15 giorni dalla data prevista per la consegna;
b) qualora il Cliente richieda delle modifiche nel corso del procedimento di analisi o ne faccia richiesta tardivamente.
5. Prezzo
• Il prezzo indicato nell’Offerta si considera per campione ed al netto dell’IVA e di ogni altra tassa e/o spesa che Prochemia dovesse sostenere.
• Il prezzo sarà definito caso per caso da Prochemia all’interno dell’Offerta ed in relazione alla specifica analisi richiesta dal Cliente.
• Se non diversamente specificato nell’Offerta, il costo delle spese di spedizione è a carico di Prochemia per Ordini composti da almeno 5 campioni.
6. Pagamento
• Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite e sottoscritte in Offerta.
• Qualora un pagamento non venga effettuato o venga effettuato in ritardo, Prochemia potrà, a propria discrezione:
a) chiedere il pagamento dell’intero ammontare, senza considerare le scadenza di pagamento precedentemente pattuite tra le parti;
b) non accettare successivi ordini dal Cliente, salvo che non provveda a pagarli anticipatamente;
c) non accettare l’invio di ulteriori campioni. Prochemia considererà l’accordo tra le Parti risolto a seguito di un mancato adempimento da parte del Cliente e potrà trattenere tutto l’ammontare pagato dal Cliente a titolo di parziale risarcimento dei danni, salvo la richiesta di ulteriori danni.
7. Responsabilità
7.1. Il Cliente deve comunicare a Prochemia tutte le SPECIFICHE richieste in osservanza della legislazione prevista dal proprio Paese di appartenenza.
In conseguenza di ciò, è bene inteso tra le Parti, che Prochemia non potrà essere considerata responsabile qualora non gli siano forniti e/o gli siano fornite SPECIFICHE non rispondenti alle normative dei Paesi indicati dal Cliente.
7.2. Il Cliente dovrà notificare a Prochemia per iscritto qualsiasi difetto nel servizio reso, o via fax o via e- mail, non più tardi di 8 (otto) giorni successivi al ricevimento del Rapporto di Prova. Qualora la comunicazione in ordine ad eventuali difetti giunga successivamente allo scadere dei 8 (otto) giorni dalla data di ricezione del Rapporto di Prova, la garanzia prevista sarà considerata invalida ed inefficacie.
7.3. Il Cliente si impegna a fornire le prove tecniche attestanti la non conformità del RAPPORTO DI PROVA rispetto a quanto richiesto.
Nel caso in cui Prochemia verificasse l’effettivo difetto di conformità del Rapporto di Prova, il Cliente avrà il diritto di essere garantito da Prochemia secondo le seguenti modalità, stabilite a discrezione di Prochemia:
a. il ripristino del test difettoso senza ulteriori spese;
b. l’esenzione dall’obbligazione di pagamento oppure, in alternativa, la riduzione del prezzo in relazione alla gravità dei difetti riscontrati;
c. il totale o il parziale rimborso del prezzo già corrisposto a Prochemia basato sul fatto che i difetti e le non conformità si sono rivelate gravi.
7.4. E’ bene inteso tra le parti che il Rapporto di Prova dovrà essere utilizzato dal Cliente in modo attento ed attinente all’uso in osservanza delle leggi e dei regolamenti dei Paese in cui il Rapporto di Prova viene utilizzato.
In particolare, Prochemia, non potrà essere considerata in nessun caso responsabile a seguito di un uso non corretto del Rapporto di Prova o a seguito di modificazioni o revisioni dello stesso.
7.5. In caso di dimostrata responsabilità di Prochemia derivante dall’inesatta esecuzione dell’analisi, l’eventuale risarcimento del danno richiesto dal Cliente ed imputabile a Prochemia, non potrà in nessun caso essere superiore ad € 200.000,00
7.6 E’ bene inteso tra le Parti che i campioni saranno inviati a Prochemia secondo quanto specificato nell’Allegato 1 e nell’Allegato 5.
7.7 I campioni si considerano sempre di un valore pari a zero e saranno considerati di proprietà di Prochemia dal momento in cui verranno consegnati al laboratorio, sia che la consegna venga effettuata da un corriere, sia che il campione venga prelevato da personale di Prochemia, sia che venga consegnato direttamente dal Cliente.
8. Obbligazioni del Cliente
8.1. Il Cliente dovrà fornire, a richiesta di Prochemia, i seguenti documenti:
• SPECIFICHE;
• caratteristiche chimico-fisiche, composizione quali- quantitativa dei prodotti oggetto della analisi;
• tutte le informazioni di natura tecnica o documenti che le parti convengano siano necessarie per la migliore condizione dell’incarico assegnato;
• ogni altra utile e necessaria informazione per la manipolazione in sicurezza dei campioni e per la loro conservazione.
8.2. Il Cliente è responsabile delle condizioni dei campioni e dell’invio degli stessi e dovrà informare Prochemia in relazione a ciò.
In particolare, il Cliente dovrà spedire il prodotto secondo le quantità minime necessarie per l’esecuzione delle analisi ed in ossequio a quanto indicato nell’Allegato 3.
E’ bene inteso tra le parti che le indicazioni specificate all’interno dell’Allegato 3 sono solo indicative e che Prochemia si riserva il diritto di chiedere ulteriori quantità di campioni, a propria discrezione.
Il Cliente è responsabile della compilazione dell’apposito Modulo di Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Allegato 1), che deve essere spedito insieme ai campioni e inviato via mail al laboratorio. I campioni non saranno processati se privi di tale modulo. Per le accettazioni che vengono eseguite tramite portale web, o tramite il Modulo Analisi Excel farà fede quanto indicato dal Cliente stesso in fase di pre-accettazione
9. Obbligazioni di Prochemia
9.1. Prochemia dovrà seguire le procedure al fine della conservazione e lavorazione dei campioni per assicurare che questi ultimi saranno trattati e lavorati secondo le appropriate condizioni di temperatura, umidità e luce richieste per l’interno periodo necessario all’esecuzione dell’analisi.
9.2. Prochemia dovrà seguire le procedure al fine della conservazione e lavorazione dei campioni anche al fine di evitare delle contaminazioni tra i vari campioni di prodotti/lotti.
9.3. Relativamente alla TRACCIABILITÀ, se non diversamente concordato col Cliente in fase di Offerta, Prochemia dovrà mantenere per 5 anni dall’emissione del Rapporto di Prova, un archivio (cartaceo o elettronico) in accordo alle norme UE.
I CAMPIONI NON DEPERIBILI saranno conservati in archivio per 8 giorni dalla data di invio del Rapporto di Prova.
9.4 Prochemia garantisce ai propri Clienti la possibilità di accedere al laboratorio di prova e ai locali, previa autorizzazione, per assistere alle prove.
9.5 Nel caso in cui Prochemia si trovi nelle condizioni di dover ricorrere per l’esecuzione delle prove ad un laboratorio esterno, essa mantiene comunque la responsabilità per le suddette prove e deve garantire:
• di affidarsi a laboratorio competenti per le analisi affidate a servizi esterni (es. certificato di Accreditamento);
• di informare tempestivamente il Cliente e ottenerne l’approvazione scritta
10. Gestione Modifiche
Il METODO DI ANALISI indicato nell’Offerta si riferisce alla miglior PROCEDURA di analisi prevista da Prochemia in base alla propria esperienza.
In ogni caso, Prochemia, a propria discrezione, potrà accrescere o modificare i singoli METODI DI ANALISI in accordo con:
▪ il cambiamento delle norme,
▪ l’evoluzione della tecnologia,
▪ l’utilizzo di strumentazione maggiormente avanzata,
▪ specifici problemi con STANDARD E MATERIALE DI RIFERIMENTO,
▪ specifici problemi con i singoli campioni che non possono essere risolti attraverso l’utilizzo di METODI DI ANALISI di cui Prochemia normalmente si avvale.
In tali casi, il cambiamento nel METODI DI ANALISI non comporterà costi aggiuntivi.
In nessun caso Prochemia ha l’obbligo di informare l’ACQUIRENTE delle modifiche apportate al METODO DI ANALISI applicato al campione.
11. RECLAMI
Il Cliente ha la possibilità di inoltrare reclami circa un disservizio o insoddisfazione riguardo ai processi gestionali o alla singola attività di prova, sotto qualsiasi forma di comunicazione (apposita modulistica, fax, telefono, mail), compresa quella verbale.
Il reclamo viene portato a conoscenza del Responsabile del Laboratorio e, se necessario al Tecnico Commerciale (se non sono stati loro a rilevare il reclamo) che ne verificano la fondatezza e danno immediato riscontro al cliente della ricezione dello stesso, nonchè al Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità, che valuta l’eventuale azione correttiva
Se si riscontra la fondatezza del reclamo si procede ad avvisare il Cliente e definire le eventuali azioni da intraprendere. Nei casi più critici e che richiedono una gestione più lunga sarà altro personale, non direttamente coinvolto nell’attività originaria del reclamo, a gestire la chiusura dello stesso, informando il cliente sullo stato di avanzamento della pratica.
12. Confidenzialità
Il Cliente si impegna a mantenere ogni e qualsiasi informazione e dato tecnico in relazione al servizio, all’utilizzo del servizio e all’operatività dello stesso, così come ogni e qualsiasi informazione amministrativa o commerciale relativa al contratto (prezzo, termini di pagamento, garanzie, ecc.) e a non divulgare tali informazioni a terze parti quando tali informazioni non sono strettamente necessarie ai fini legali, ai fini della vendita del servizio e per la relazione tra le parti, per tre anni dalla data di ricevimento del singolo Rapporto di Prova.
13. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
I Metodi di analisi, anche se sviluppati in collaborazione con il Cliente saranno sempre di esclusiva proprietà di Prochemia.
14 Varie
14.1. Prochemia attua un sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (Accreditamento ACCREDIA n. 1618 L).
14.2. Prochemia non potrà essere considerata responsabile per qualsiasi comportamento del Cliente contrario alla legge.
14.3. In caso di eventi di forza maggiore, inclusi ma non limitati: scioperi nazionali ed internazionali, serrate o altre chiusure dei mercati, mancanza di materie prime o qualsiasi ragione di carattere nazionale o internazionale che prescinda dalla volontà delle parti, la parte che ha subito l’evento di forza maggiore dovrà avvisare immediatamente l’altra parte. In caso di forza maggiore la parte non sarà considerata responsabile per qualsiasi inadempimento o ritardo nell’esecuzione delle proprie obbligazioni.
Nel caso in cui l’evento di forza maggiore comporti la sospensione delle obbligazioni per una parte per un periodo eccedente i 20 giorni, le parti si incontreranno nuovamente al fine di decidere le eventuali azioni da porre in essere per ridurre gli effetti di tale evento sul proprio rapporto commerciale.
14.4. Qualsiasi concessione da parte di Prochemia, esplicita o implicita, seguente l’inadempimento dell’altra parte, non costituisce in alcun modo un precedente e non inficia la validità delle clausole contenute nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI e non farà perdere a Prochemia alcun diritto di avvalersi dei propri diritti.
14.5 Prochemia è iscritta al Registro della Regione Lombardia dei Laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari (N° iscrizione: 030108311003).
15. Indipendenza delle clausole
Qualora una qualsiasi previsione delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI sarà considerata invalida, illegale o inefficacie, la validità, la legalità e l’efficacia delle altre previsioni resterà in forza e non verrà inficiata dall’invalidità di una sola delle clausole delle presenti nelle CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI.
16. Legge applicabile e risoluzione delle controversie
16.1. Tutte le CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI sono governate dalla Legge italiana.
16.2. Ad esclusione dei paesi elencati nel punto 15.3, ogni controversia derivante da o in connessione con tutte le CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI ivi incluse controversie sulla sua conclusione, effetti vincolanti, modifiche e cessazione, saranno decise dal Tribunale di Monza.
16.3. Per Paesi che non siano parte dell’Unione Europea (Paesi extra UE) né dei Paesi EFTA (European Free Trade Association) ed esclusi Brasile, Argentina, Cina Russia, Kuwait e Turchia, in relazione ai quali si applicherà il precedente art. 15.2., ogni controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto, ivi incluse controversie sulla sua conclusione, effetti vincolanti, modifiche e cessazione, saranno decise in via esclusiva e definitiva ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Milano da uno o più arbitri nominati dalle parti entro 30 giorni dal deposito della domanda di Arbitrato; qualora una delle parti non effettui la nomina, quest’ultima verrà fatta dal Consiglio Arbitrale ai sensi del proprio Regolamento. Gli arbitri dovranno decidere ex aequo et xxxx e dovranno esplicitare le ragioni delle proprie decisioni. L’arbitrato, inclusa la pronuncia del lodo arbitrale, avrà sede a Milano, Italia. La lingua dell’arbitrato sarà quella Inglese. Le parti si impegnano ad effettuare i pagamenti ed a versare gli anticipi richiesti dalla Segreteria e/o dal Consiglio Arbitrale in ossequio al procedimento arbitrale, qualora una parte sia inadempiente nel pagamento e nel versamento dell’anticipo, l'altra parte potrà compensare l'ammontare di tali depositi con qualsiasi importo dovuto all’altra parte.
Le parti dichiarano di aver convenuto e compreso agni singola clausola delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
17.Allegati
I Clienti sono tenuti a prendere visione dei seguenti allegati, che possono essere richiesti al laboratorio:
▪ Allegato 1 – Modulo Richiesta Analisi
▪ Allegato 2 – Modalità di compilazione Modulo Richiesta Analisi
▪ Allegato 3 – Istruzioni per invio campioni e quantità minime
▪ Allegato 4 – Istruzioni di campionamento
▪ Allegato 5 – Modalità di Richiesta Analisi da web
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 E DELL’ART.13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 e successive variazioni recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la scrivente Nextar Srl con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXXX (XX) P.IVA e C.F. 08946900969, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata; in relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni.
DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
- dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede tel., fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)
- dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, ecc.).
- dati relativi ai responsabili aziendali dei clienti e fornitori e loro ruolo aziendale.
Questi dati sono da Voi forniti direttamente ovvero possono essere raccolti presso terzi autonomi titolari del trattamento (ad esempio presso la nostra rete di agenti e rappresentanti per i dati relativi a contratti e ordini oppure presso società di informazione commerciale o registri, elenchi o banche dati pubbliche per i dati relativi alla solvibilità finanziaria, o società e agenzie specializzate nelle ricerche di mercato e statistiche).
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1. esecuzione dei contratti con Xxx stipulati e dei connessi impegni con esclusione dell’elaborazione statistica di tutti i dati sul consumo di alimenti da voi inseriti;
2. adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
3. gestione organizzativa del contratto;
4. eventuali collaborazioni professionali esterne per l'adempimento degli obblighi di legge;
5. tutela dei diritti contrattuali;
6. analisi statistiche interne;
7. attività di marketing attraverso l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere;
8. informazioni sulla solvibilità;
9. conservazione sostitutiva dei documenti informatici e analogici rilevanti fiscalmente (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2004; circ. 06-12-2006 n.36 Agenzia delle Entrate; Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004).
10. conservazione sostitutiva dei documenti informatici in genere.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità n.1, 2, 5 relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale; il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio in relazione alle finalità 3 e 4 che si riferiscono all'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali e legali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo nelle altre situazioni. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati (clienti, fornitori, amministrazione, corrispondenza, gestionale di produzione, gestionale sistemi qualità, gestionale preventivi) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti dell'area commerciale, produzione, amministrazione, sistema qualità, uffici approvvigionamento espressamente designati dalla scrivente come incaricati del trattamento dei dati personali e che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.
Tutti i dati personali e tutti i dati relativi ai risultati delle prove così come i relativi tracciati, fogli di lavoro, dati grezzi, immagini saranno conservati per anni cinque (ex codice deontologico per l'esercizio della professione di chimico App. I punto 4).
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In relazione alle finalità indicate ai punti 1,2 e 5 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati:
- Aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche doganali;
- Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
- Amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
- Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.
Per le finalità n.3 e 4 i dati potranno essere comunicati ad agenti, rappresentanti, procacciatori che operano per la scrivente, aziende appaltatrici, lavoratori autonomi e aziende committenti.
Per la finalità n.6 non è prevista la comunicazione dei dati fatto salvo la divulgazione di statistiche in forma aggregata ed anonima.
Per la finalità n.7 non è in genere prevista la comunicazione dei dati all'esterno fatta salva la comunicazione ad agenti o rappresentanti della scrivente che si occuperanno della presentazione o dell'invio del materiale nelle situazioni già autorizzate dal cliente con l'espressione del consenso.
Per la finalità n.8 i dati potranno essere comunicati ad agenzie e società di informazioni commerciali.
Per la finalità n. 9 copia in formato PDF delle fatture emesse e regolarmente trasmesse in formato elettronico all’Agenzia delle entrate, potranno essere stampate, inviate a mezzo posta, email, PEC e conservate, secondo le norme di legge vigenti per la conservazione sostitutiva.
Per la finalità n. 10 i Rapporti di Prova originali potranno essere trasmessi utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Non è prevista la diffusione dei dati personali. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 D.Lgs. 196/2003, (il cui testo è interamente allegato o riportato di seguito), nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali forniti direttamente o altrimenti acquisiti, potranno essere richieste alla segreteria di Nextar Srl.
(D.Lgs. 196/2003) – Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) a cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.