Confidenzialità Clausole campione

Confidenzialità. Il Capofila ed i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all’esecuzione del Progetto, debitamente qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti. La riservatezza è applicata fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità europea.
Confidenzialità. Xxx si impegna a non utilizzare ed a non divulgare, tanto nel vigore del presente contratto che successivamente alla sua cessazione, alcuna delle informazioni confidenziali che avrà avuto modo di raccogliere in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro.
Confidenzialità. Il Fornitore si impegna a mantenere riservato e a non divulgare a terzi senza previo consenso scritto della Cliente e salvo quanto strettamente necessario il contenuto delle trattative e dell’Accordo, nonché i termini e le condizioni in esso previsti e ogni informazione o materiale prodotti durante il rapporto. Ogni copia o materiale che contenga informazioni, dati o contenuti riservati, incluso quello che contenga informazioni, dati o contenuti derivati dai medesimi, dovrà essere utilizzato internamente e scambiato solo tra le parti. Diversamente, il Fornitore farà in modo che qualsiasi destinatario stipuli un impegno di riservatezza per iscritto con il Fornitore a condizioni sostanzialmente equi valenti al presente Accordo, fornendone copia alla Cliente, dietro richiesta di quest’ultima. Il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi né a utilizzare per scopi diversi dall’esecuzione dell’Accordo, informazioni di natura tecnica e commerciale della Cliente, inclusi i disegni, schizzi, modelli, stampi, campioni e componenti, forniti dalla quest’ultima per l’esecuzione dell’Ordine stesso o comunque acquisiti nel corso dell’esecuzione del rapporto con la Cliente. Tale divieto dovrà considerarsi vincolante per il Fornitore, dipendenti, consulenti, rappresentanti ed eventuali subappaltatori e suoi ave nti causa anche successivamente all’estinzione dell’Accordo con la Cliente per ulteriori 5 anni e sarà vincolante anche in caso di modifica della ragione sociale e della struttura proprietaria del Fornitore e in relazione a rapporti simili per i quali le informazioni riservate potrebbero essere utilizzate dalle parti. In caso di violazione la Cliente potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni, ferma restando la facoltà di perseguire il Fornitore ai sensi degli artt. 621 -622- 623 C.P. L’impegno di riservatezza previsto in questo articolo non si estende a quelle informazioni o materiali che siano o diventino di pubblico dominio senza loro responsabilità oppure che siano legittimamente richieste dall’autorità amministrativa o giudiziaria.
Confidenzialità. 17.1 Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a: − far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto; − non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni; − restituire le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto; − conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; − astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto;
Confidenzialità. Qualsiasi informazione ricevuta da una Parte contraente in virtù del presente Accordo è confidenziale e può essere divulgata soltanto a persone o autorità (com- presi i tribunali e le autorità amministrative) della Parte contraente che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce il presente Accordo o del perseguimento penale oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Xxxxxxx rivelarle nell’ambito di una procedura giudizia- ria pubblica o in una decisione giudiziaria. Le informazioni possono essere divulgate a qualsiasi altra persona o autorità soltanto con l’espressa autorizzazione scritta dell’autorità competente della Parte richiesta. Le informazioni trasmesse alla Parte richiedente in virtù del presente Accordo non possono essere divulgate a un’altra giurisdizione.
Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso o Divulgazione per le Parti. Per tutta la durata del presente Contratto e per almeno un
Confidenzialità. In mancanza del previo consenso scritto da parte di Xxxxxx, il Cliente si impegna a mantenere segreto e a non rivelare né divulgare a terzi il contenuto del presente Xxxxxxxxx, a meno che ciò non sia strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto stesso. Inoltre, il Cliente riconosce che le informazioni confidenziali cui avrà accesso durante il periodo di efficacia del Contratto, resteranno di sola ed esclusiva proprietà di Xxxxxx. Il Cliente non potrà utilizzare le informazioni confidenziali per finalità diverse dall'adempimento delle proprie obbligazioni. È precluso al Cliente l'utilizzo delle informazioni confidenziali a seguito dello scioglimento del Contratto.
Confidenzialità. 17.1 Ciascuna Parte riconosce e concorda che informazioni di natura confidenziale relative all’attività dell’altra Parte potranno esserle rivelate ai sensi del presente Contratto. Ciascuna Parte si impegna a mantenere le Informazioni Confidenziali, come sopra indicate, confidenziali e a non rivelarle, senza il preventivo consenso scritto dell’altra, a qualsiasi soggetto terzo né ad utilizzarle per qualsiasi ragione differente dall’esecuzione del presente Contratto. La presente obbligazione sopravviverà al presente Contratto.
Confidenzialità. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che tutte le informazioni relative all’Ordine e a ORGANON, che gli siano state messe a disposizione da quest’ultima o di cui comunque sia venuta a conoscenza nell’esecuzione dell’Ordine, ivi incluse le informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 ss. del Codice della Proprietà Industriale, costituiscono informazioni riservate (“Informazioni Riservate”). Il Fornitore si obbliga a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare le Informazioni Riservate nonché a utilizzarle esclusivamente ai fini di cui all’Ordine. Il Fornitore si obbliga inoltre a: (a) adottare tutte le misure necessarie a evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di terzi; (b) limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle per l'esecuzione dell’Ordine; (c) non rendere pubbliche o accessibili le Informazioni Riservate a meno che ciò non le sia consentito espressamente per iscritto da ORGANON. In caso di termine, a qualsiasi titolo, del rapporto instaurato con l’Ordine, il Fornitore dovrà restituire a ORGANON tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate. Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno il Fornitore, anche per l’operato dei propri dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati, per tutta la durata del rapporto instaurato con l’Ordine nonché successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa.
Confidenzialità. 12.1 Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi forma durante l’esecuzione del presente contratto si intendono confidenziali. Le Parti di impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente contratto e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali