Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso o Divulgazione per le Parti. Per tutta la durata del presente Contratto e per almeno un
(1) anno dalla conclusione dello stesso, la Parte Ricevente tratterrà le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate in suo possesso, ed inoltre a garantire la cancellazione e/o la distruzione di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezione.
Confidenzialità. Il Capofila ed i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all’esecuzione del Progetto, debitamente qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti. La riservatezza è applicata fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità europea.
Confidenzialità. Xxx si impegna a non utilizzare ed a non divulgare, tanto nel vigore del presente contratto che successivamente alla sua cessazione, alcuna delle informazioni confidenziali che avrà avuto modo di raccogliere in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro.
Confidenzialità. Ciascuna Parte si assume l’impegno a mantenere il più stretto riserbo in merito all’esistenza e al contenuto del presente Contratto di Collaborazione e a considerare e trattare inoltre come riservati e confidenziali tutti i documenti, gli atti e le notizie, le informazioni e quant’altro è stato o sarà reso noto o rivelato per iscritto, o per il tramite di qualsiasi altro mezzo, a loro stessi o a chiunque altro per loro conto nell’ambito delle trattative intraprese in relazione alle operazioni oggetto del presente Contratto di Collaborazione, ad eccezione del caso in cui la divulgazione di tali dati (i) sia imposta dalla legge ovvero da autorità competenti, con l’intesa in tal caso di informare preventivamente le altri Parti dell’insorgenza di tali obblighi e di concordare preventivamente con essa il contenuto della divulgazione, nei limiti in cui ciò sia possibile, (ii) sia effettuata a favore dei rispettivi advisor, amministratori e/o dipendenti delle Parti, soci di NewCo e Partner Imprenditoriale per le finalità del presente Contratto di Collaborazione, (iii) abbia ad oggetto informazioni già di pubblico dominio, ovvero
Confidenzialità. Qualsiasi informazione ricevuta da una Parte contraente in virtù del presente Accordo è confidenziale e può essere divulgata soltanto a persone o autorità (com- presi i tribunali e le autorità amministrative) della Parte contraente che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce il presente Accordo o del perseguimento penale oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni uni- camente per questi fini. Xxxxxxx rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Le informazioni possono essere divulgate a qualsiasi altra persona o autorità soltanto con l’espressa autorizzazione scritta dell’autorità competente della Parte richiesta. Le informazioni trasmesse alla Parte richiedente in virtù del presente Accordo non possono essere divulgate a un’altra giurisdizione.
Confidenzialità. Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservato e a non divulgare, in qualsivoglia forma, l’esistenza ed il contenuto del presente Contratto, nonché ogni informazione resa nota, per iscritto o oralmente, durante le trattative o l’esecuzione del presente Contratto. L’obbligo di confidenzialità e riservatezza del presente paragrafo 14.8 non troveranno applicazione in relazione a (i) le informazioni che, al momento della comunicazione o consegna alle Parti, siano già di pubblico dominio, (ii) le informazioni divenute di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione delle Parti agli obblighi previsti nel presente paragrafo e (iii) le informazioni già a conoscenza delle Parti prima che venissero comunicate o fornite a ciascuna di esse; e (iv) le informazioni la cui divulgazione sia imposta dalla legge purché nei limiti strettamente necessari o comunque sia strettamente necessaria o opportuna ai fini e nel contesto di un Evento di Liquidità. In deroga a quanto precede, la Società sarà libera di effettuare annunci e comunicati stampa in relazione all’operazione qui prevista, fermo restando che il contenuto e la tempistica di detti annunci devono essere preventivamente concordati con l’Investitore.
Confidenzialità. In mancanza del previo consenso scritto da parte di Xxxxxx, il Cliente si impegna a mantenere segreto e a non rivelare né divulgare a terzi il contenuto del presente Xxxxxxxxx, a meno che ciò non sia strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto stesso. Inoltre, il Cliente riconosce che le informazioni confidenziali cui avrà accesso durante il periodo di efficacia del Contratto, resteranno di sola ed esclusiva proprietà di Xxxxxx. Il Cliente non potrà utilizzare le informazioni confidenziali per finalità diverse dall'adempimento delle proprie obbligazioni. È precluso al Cliente l'utilizzo delle informazioni confidenziali a seguito dello scioglimento del Contratto.
Confidenzialità. Con riguardo a qualunque informazione, dato o conoscenza, di natura tecnica, scientifica, commerciale o di qualunque altra natura ivi compresi a titolo non esaustivo: qualunque documento, disegno, schema, specifica tecnica, prodotto, processo o prototipo fornito da IIT al Fornitore per lo svolgimento della prestazione di cui al Contratto (“Informazioni Riservate”), il Fornitore si impegna, per la durata del Contratto e per i 3 (tre) anni successivi, a: (i) non rivelare o comunque rendere disponibili a terzi le Informazioni Riservate e ad usare queste solamente ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (ii) a copiare, riprodurre o duplicare le Informazioni Riservate solamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (iii) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta di IIT, qualunque documento o materiale che contenga o faccia riferimento alle Informazioni Riservate. Resta inteso che non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che erano pubbliche al momento della divulgazione al Fornitore o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile al Fornitore stesso.
Confidenzialità. 17.1 Ciascuna Parte riconosce e concorda che informazioni di natura confidenziale relative all’attività dell’altra Parte potranno esserle rivelate ai sensi del presente Contratto. Ciascuna Parte si impegna a mantenere le Informazioni Confidenziali, come sopra indicate, confidenziali e a non rivelarle, senza il preventivo consenso scritto dell’altra, a qualsiasi soggetto terzo né ad utilizzarle per qualsiasi ragione differente dall’esecuzione del presente Contratto. La presente obbligazione sopravviverà al presente Contratto.
17.2 La previsione di cui al paragrafo 17.1 che precede non si applicherà alle informazioni che sono generalmente disponibili al pubblico, non per causa di un atto o omissione della Parte ricevente, o diventano note alla Parte ricevente attraverso un soggetto terzo non tenuto ad alcun vincolo di confidenzialità, o è richiesto che siano rivelate dalla legge, da un provvedimento giudiziale o da parte di qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione.
17.3 Nessun annuncio pubblico, comunicato stampa, comunicazione o circolare (per ragioni diverse da quelle richieste dalla legge o dai regolamenti) concernenti il contenuto del presente Contratto saranno effettuati o inviati da ciascuna Parte senza il preventivo consenso scritto dell’altra. Tale consenso non sarà ragionevolmente negato.
Confidenzialità. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che tutte le informazioni relative all’Ordine e a ORGANON, che gli siano state messe a disposizione da quest’ultima o di cui comunque sia venuta a conoscenza nell’esecuzione dell’Ordine, ivi incluse le informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 ss. del Codice della Proprietà Industriale, costituiscono informazioni riservate (“Informazioni Riservate”). Il Fornitore si obbliga a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare le Informazioni Riservate nonché a utilizzarle esclusivamente ai fini di cui all’Ordine. Il Fornitore si obbliga inoltre a: (a) adottare tutte le misure necessarie a evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di terzi; (b) limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle per l'esecuzione dell’Ordine; (c) non rendere pubbliche o accessibili le Informazioni Riservate a meno che ciò non le sia consentito espressamente per iscritto da ORGANON. In caso di termine, a qualsiasi titolo, del rapporto instaurato con l’Ordine, il Fornitore dovrà restituire a ORGANON tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate. Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno il Fornitore, anche per l’operato dei propri dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati, per tutta la durata del rapporto instaurato con l’Ordine nonché successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa.