REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
INDICE
TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)
Capo I (DISPOSIZIONI PRELIMINARI)
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Determinazione a contrarre)
Capo Il (PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)
Art. 3 (Metodi di scelta)
Sezione I (Norme comuni alle procedure di gara) Art. 4 (Bandi)
Art. 5 (Pubblicità)
Art. 6 (Requisiti di partecipazione) Art. 7 (Documentazione dei requisiti) Art. 8 (Cause di esclusione)
Art. 9 (Competenze per le procedure di gara e per l’aggiudicazione) Art. 10 (Commissione giudicatrice)
Art. 11 (Chiarimenti ed integrazioni) Art. 12 (Criteri di aggiudicazione)
Sezione Il (Offerte)
Art. 13 (Contenuto)
Art. 14 (Modalità di presentazione delle offerte) Art. 15 (Offerte anormalmente basse)
Art. 16 (Offerta incongrua) Art. 17 (Unica offerta)
Capo III (PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)
Art. 18 (Pubblico incanto)
Art. 19 (Metodo di aggiudicazione) Art. 20 (Svolgimento della gara)
Capo IV (PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)
Art. 21 (Licitazione privata) Art. 22 (Appalto concorso)
Art. 23 (Modalità di scelta delle ditte da invitare) Art. 24 (Lettera di invito)
Art. 25 (Licitazione privata con aggiudicazione al xxxxxxx xxxxxxx.
Svolgimento)
Art. 26 (Licitazione privata con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)
Art. 27 (Procedura per l’appalto concorso)
Capo V (PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)
Art. 28 (Condizioni)
Art. 29 (Motivazione)
Art. 30 (Gara informale o gara ufficiosa) Art. 31 (Procedimento per la gara ufficiosa)
Capo VI (ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)
Art. 32 (Indagini di mercato) Art. 33 (Gara esplorativa) Art. 34 (Concorso di idee)
TITOLO Il (DISPOSIZIONI SPECIALI) Capo I (LAVORI PUBBLICI)
Art. 35 (Pubblico incanto)
Art. 36 (Incarichi di progettazione — Direzione lavori — Incarichi di collaudo) Art. 37 (Garanzie e coperture assicurative)
Art. 38 (Inadempimenti contrattuali)
Capo Il (SERVIZI)
Art. 39 (Metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte) Art. 40 (Servizi socio sanitari ed educativi)
Art. 41 (Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato)
TITOLO III (CONTRATTI IN GENERALE)
Art. 42 (Contenuto del contratto) Art. 43 (Competenza alla stipula) Art. 44 (Modalità di stipula)
Art. 45 (Revisione prezzi)
Art. 46 (Cauzione provvisoria e definitiva)
Art. 47 (Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi) Art. 48 (Subappalto e cessione del contratto)
Art. 49 (Penali)
Art. 50 (Repertoriazione e adempimenti conseguenti) Art. 51 (Oneri contrattuali e diritti)
Art. 52 (Modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto)
Art. 53 (Responsabilità)
Art. 54 (Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione) Art. 55 (Inadempimento e risoluzione del contratto)
Art. 56 (Clausola compromissoria)
Art. 57 (Proroghe e rinnovi contrattuali)
TITOLO IV (DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)
Art. 58 (Alienazioni beni mobili)
Art. 59 (Accordi di commercializzazione) Art. 60 (Sponsorizzazioni)
TITOLO V (DISPOSIZIONI FINALI)
Art. 61 (Abrogazione di norme)
TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)
Capo I (DISPOSIZIONI PRELIMINARI)
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, disciplina l’attività negoziale del Comune.
2. Il presente regolamento non si applica al contratti societari ed in particolare alle procedure di scelta dei soci.
Art. 2 (Determinazione a contrarre)
1. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione a contrarre assunta dal Dirigente competente o, su delega di questo, dal responsabile del procedimento di spesa.
Capo Il
(PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)
Art. 3 (Metodi di scelta)
1. Per la scelta del contraente il Comune si avvale della procedura aperta (pubblico incanto), delle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso) o della procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono.
Sezione I
(Norme comuni alle procedure di gara)
Art. 4 (Bandi)
1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l’appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale o comunque ad atti contenenti norme e clausole contrattuali, devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
3. Il bando o la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate, indicati in ordine decrescente di importanza.
4. Il bando o la lettera di invito devono precisare l’importo dell’eventuale cauzione provvisoria.
Art. 5 (Pubblicità)
1. I bandi di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. In assenza di norme specifiche i bandi vengono pubblicati in ogni caso all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune e devono essere messi a disposizione delle categorie interessate presso l’Ufficio relazioni con il pubblico.
3. Il Dirigente, in relazione all’oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative.
4. L’esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune, e deve essere comunicato a tutti i partecipanti.
Art. 6
(Requisiti di partecipazione)
1. L’Amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell’impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell’appalto.
2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Comune devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell’appalto, devono essere indicati nel bando.
4. Non è ammessa la compartecipazione alle gare di imprese (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controlianti e controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, qualora ciò comporti un’incidenza operativa e gestionale delle prime sulle controllate. In presenza di tale compartecipazione deve procedersi all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
5. Non è ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di consorzi e imprese ad essi aderenti; in presenza di tale compartecipazione deve procedersi all’esclusione dalla gara delle sole imprese aderenti; nel caso di presenza di medesime imprese in due o più consorzi partecipanti si procederà all’esclusione degli stessi.
Della insussistenza di tali condizioni deve essere richiesta a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
Art. 7 (Documentazione dei requisiti)
1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative sono sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’impresa nei casi e nelle forme previste dalla normativa vigente. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell’ammissione a gare pubbliche sono dimostrati mediante autocertificazioni rese nelle forme previste dalla legge.
2. Salva la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati e salve diverse disposizioni di legge, all’aggiudicatario può essere richiesta la presentazione della documentazione in originale o in fotocopia autenticata solo per i documenti strettamente necessari e che comunque il Comune non è tenuto ad acquisire d’ufficio.
3. Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d’appalto a mezzo pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti deve essere documentata tramite:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci;
c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi.
4. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati per giustificati motivi altri documenti considerati idonei dall’Amministrazione fatto salvo il rispetto della parità di condizione dei concorrenti.
Art. 8
(Cause di esclusione)
1. Le cause di esclusione dalle gare d’appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l’esclusione, comportano l’esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un
particolare interesse dell’Amministrazione o del corretto svolgimento della gara,
purché sia garantita in ogni caso parità di condizioni tra i partecipanti.
Art. 9
(Competenze per le procedure di gara e per l’aggiudicazione)
1. Le attività di gestione delle procedure connesse all’attività negoziale sono di competenza dei Dirigenti.
2. Al Dirigente del settore interessato compete in particolare redigere ed approvare il capitolato e tutti gli atti dell’appalto, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l’elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l’invio della lettera di invito, presiedere la gara d’appalto.
3. In ogni fase del procedimento il Dirigente del Settore può avvalersi della consulenza tecnico-giuridica del Servizio Contratti.
4. Il Dirigente del settore interessato provvede all’aggiudicazione del contratto.
Art. 10 (Commissione giudicatrice)
1. Per gli appalti - concorso e per le concessioni di lavori pubblici mediante licitazione privata l’apposita commissione è presieduta dal Dirigente del settore interessato o, in caso di motivata assenza o impedimento da altro Dirigente designato dal Direttore Generale.
2. Alla nomina della Commissione provvede il Direttore Generale, sulla base delle indicazioni del Dirigente del settore interessato. La nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico - amministrativa, interni e/o esterni all’Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell’appalto, di norma deve essere garantita la presenza di un esperto giuridico.
4. Gli esperti esterni all’Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in
possesso di idonea competenza in relazione all’oggetto della gara. La scelta dovrà
tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto.
5. Nell’atto con cui viene nominata la Commissione è altresì stabilito il compenso per gli esperti.
6. La Commissione può delegare l’istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo “plenum”.
7. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori.
La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute opportunamente motivata.
8. Dei lavori della Commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta pubblica per la fase di esame dei requisiti di partecipazione e in seduta non pubblica per le fasi successive eccetto l’apertura delle offerte economiche che deve essere fatta in seduta pubblica previo invito alle imprese ammesse alla gara, vengono redatti appositi verbali corredati dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni.
Per la fase in seduta pubblica si applica quanto previsto dall’art. 25 punto 2 a) e b), nonchè quanto previsto per la sottoscrizione della documentazione e del verbale.
Per la fase in seduta non pubblica viene redatto a cura del Presidente apposito verbale sottoscritto dai membri della Commissione insieme alla documentazione presentata.
Art. 11 (Chiarimenti ed integrazioni)
1. Nel corso dell’esame della documentazione il Dirigente o, se vi sia, la Commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.
Art. 12
(Criteri di aggiudicazione)
1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di xxxxxx.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità - prezzo l’aggiudicazione viene effettuata all’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell’offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico - qualitativi ed economici in relazione all’oggetto dell’appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico - qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all’attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
5. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico - qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione.
Sezione Il (Offerte)
Art. 13 (Contenuto)
1. L’offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico - qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto
delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d’invito.
2. La parte economica dell’offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l’indicazione di un prezzo, di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L’indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Art. 14
(Modalità di presentazione delle offerte)
1. L’offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell’oggetto della gara, della data e ora di scadenza.
2. L’inoltro dell’offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l’Ufficio Protocollo nei termini previsti.
È esclusa la presentazione diretta da parte dei concorrenti.
3. L’Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
5. Il bando può prevedere la presentazione della documentazione e dell’offerta in via informatica disponendo per garantire la sicurezza degli atti e la segretezza dell’offerta.
Art. 15
(Offerte anormalmente basse)
1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l’offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell’Amministrazione e può essere svolta in
relazione alla composizione dei costi, all’economia del metodo di prestazione
dell’oggetto dell’appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della compatibilità con l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, alle condizioni di favore di cui goda l’offerente, all’originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.
Art. 16 (Offerta incongrua)
1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, l’offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal Dirigente del settore interessato o dalla Commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.
Art. 17 (Unica offerta)
1. L’Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso di licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa e appalto concorso, qualora vi sia un unico concorrente, la commissione predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l’unica offerta non viene considerata idonea all’aggiudicazione.
3. Qualora l’unica offerta risulti comunque incongrua il contratto non viene aggiudicato.
Capo III
(PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)
Art. 18 (Pubblico incanto)
1. Salvo che la legge o il presente regolamento disponga diversamente il Comune si avvale di norma del pubblico incanto.
Art. 19
(Metodo di aggiudicazione)
1. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge non disponga diversamente, il Comune adotta di norma il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.
Art. 20 (Svolgimento della gara)
1. Il pubblico incanto deve essere esperito in luogo aperto al pubblico davanti al Dirigente del settore interessato o, in caso di motivata assenza o impedimento, da altro Dirigente designato dal Direttore Generale e a due testimoni scelti dal Dirigente medesimo nell’ambito dell’Amministrazione.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte di norma da un dipendente dello stesso settore inquadrato almeno nella categoria D1.
3. Delle operazioni di gara e dell’aggiudicazione viene redatto verbale firmato dal Dirigente del settore, che presiede la gara, dai testimoni e dal segretario, il verbale non tiene luogo di contratto.
4. Si applica quanto disposto all’art. 25 in quanto compatibile.
Capo IV
(PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)
Art. 21 (Licitazione privata)
1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della licitazione in privata:
a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
b) per gare che comportino una valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
c) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all’importanza o alla natura del contratto.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell’offerta economica più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una commissione nominata secondo quanto disposto dall’articolo 10.
Art. 22 (Appalto concorso)
1. Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolari, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell’apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto - concorso.
2. Le offerte vengono giudicate da una commissione nominata ai sensi dell’articolo 10 e per quanto riguarda gli appalti di lavori anche con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La Commissione giudicatrice propone al Dirigente l’aggiudicazione a favore del progetto - offerta che, rispondendo ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.
Art. 23
(Modalità di scelta delle ditte da invitare)
1. Nei casi in cui la scelta del contraente avvenga con procedura di prequalifica, l’elenco dei soggetti da invitare viene formato con determinazione dirigenziale. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione, se ammessa dalla legge, deve essere motivata dal Dirigente. Della non ammissione e dei motivi che l’hanno causata deve essere data comunicazione agli interessati.
Art. 24 (Lettera di invito)
1. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di apertura delle offerte.
Art. 25
(Licitazione privata con aggiudicazione al xxxxxxx xxxxxxx. Svolgimento)
1. Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del presente regolamento l’operazione di apertura delle offerte viene eseguita in seduta pubblica dal Dirigente del settore che presiede la gara alla presenza di due testimoni scelti fra dipendenti dell’Amministrazione, nel giorno e nell’ora indicati nella lettera di invito.
2. In particolare si procede:
a) all’esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l’integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nella lettera di xxxxxx;
b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati escludendo le offerte con documenti mancanti o incompleti;
c) all’apertura del plico contenente l’offerta economica dando lettura dei prezzi. La documentazione viene siglata dal Presidente e dai testimoni.
3. Effettuato il confronto fra i prezzi, qualora non debba procedersi alla verifica
delle offerte anomale, il Presidente aggiudica la gara all’offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo più basso risulti da più offerte, dispone un esperimento di miglioria tra i concorrenti presenti. In assenza dei concorrenti interessati si procede al sorteggio.
4. Il Presidente può sospendere la gara e riservarsi l’aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando a suo insindacabile giudizio reputi ciò necessario nell’interesse dell’Amministrazione.
5. Delle operazioni e dell’avvenuta aggiudicazione viene redatto verbale facendo menzione delle eventuali contestazioni dei presenti ritenute rilevanti ai fini del procedimento.
6. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dai due testimoni e dal segretario di cui all’art. 20.
Art. 26
(Licitazione privata con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)
1. Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 12, comma 3 del presente regolamento, per la procedura di gara si applicano le disposizioni indicate all’articolo 10.
2. L’aggiudicazione da parte del Dirigente del settore interessato avviene su proposta della Commissione giudicatrice. L’aggiudicazione non conforme alle proposte della Commissione deve essere compiutamente motivata.
Art. 27
(Procedura per l’appalto concorso)
1. La gara si svolge secondo le modalità previste per la licitazione privata all’articolo 26.
2. Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione può rinegoziare con l’aggiudicatario le condizioni di contratto per ottenere condizioni più favorevoli.
3. Sono salve le disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.
Capo V
(PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)
Art. 28 (Condizioni)
1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l’Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.
2. Salva la normativa comunitaria per i contratti di importo superiore alle soglie ivi fissate e salve apposite disposizioni di legge si può procedere alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi:
a) quando, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica, per qualsiasi motivo l’aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale;
b) per l’acquisto di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l’acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
c) qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa;
d) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;
e) quando l’oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca;
f) qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall’Amministrazione;
g) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall’appalto
principale senza recare gravi inconvenienti all’Amministrazione, ovvero, pur
essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell’appalto iniziale ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell’importo dell’appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT;
h) qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purché tale servizio sia conforme ad un progetto base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto;
i) per l’affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;
l) per l’acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l’acquisizione di beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l’offerta e le relative condizioni;
m) per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni mobili registrati;
n) quando l’impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l’Ente, non consenta l’indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l’urgenza non siano imputabili all’Amministrazione;
o) salve le limitazioni di legge, per appalti il cui valore non superi l’importo di lire 150.000.000, oneri fiscali esclusi, e in ogni altro caso in cui, a motivato giudizio del Dirigente, i costi per la pubblicità prevista dalla normativa vigente e degli altri oneri delle procedure ad evidenza pubblica risultino eccessivi rispetto all’importo del contratto.
Art. 29 (Motivazione)
1. Nella determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
Art. 30
(Gara informale o gara ufficiosa)
1. La trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa, salve le ipotesi previste alle lettere b), d), e), f), g), h), i), I) e m) del comma 2 dell’articolo 28 e salvo che l’urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l’esperimento della stessa.
Art. 31 (Procedimento per la gara ufficiosa)
1. Salvo il rispetto di apposite disposizioni di legge nazionali e comunitarie, il procedimento di gara ufficiosa si svolge come segue:
a) la scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Dirigente del settore interessato;
b) il numero delle ditte non deve essere inferiore a tre, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero;
c) in quest’ultimo caso l’atto di scelta deve precisare tale circostanza.
2. Le ditte vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l’Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
3. L’invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole, in relazione all’oggetto del contratto, per la presentazione delle offerte. Alle ditte che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta documentazione o dichiarazione attestante l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell’appalto nonché il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti
dei lavoratori dipendenti o soci.
4. Qualora ciò sia previsto nella lettera di invito le offerte possono essere trasmesse all’Amministrazione anche tramite forme di trasmissione telematica.
5. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al Dirigente del settore interessato e a due testimoni scelti nell’ambito dell’ufficio.
6. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal Dirigente e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell’esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
7. Qualora ciò sia indicato nella lettera d’invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo.
8. Il Comune, nel rispetto della parità di condizione dei concorrenti, può trattare con ciascuno di essi richiedendo loro, per non più di due volte, un miglioramento dell’offerta.
9. Il Comune, nell’ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articoli una unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.
10. Per l’aggiudicazione si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 12 del presente regolamento.
11. Rimane salva la normativa in materia di lavori pubblici.
Capo VI
(ATTIVITÀ CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)
Art. 32 (Indagini di mercato)
1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale si deve procedere ad indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant’altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della
trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e
pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT, dalle Camere di commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria.
3. Il Dirigente può aderire agli acquisti telematici del Ministero delle Finanze o di altri organismi di enti locali o centrali, se ne ravvisa l’opportunità e la convenienza economica.
Art. 33 (Gara esplorativa)
1. È in facoltà del Comune, sia al fine di valutare le disponibilità del mercato, sia al fine di acquisire suggerimenti in ordine anche a modalità giuridiche, di invitare i privati che a seguito di bando o avviso ne abbiano manifestato l’interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti, a formulare offerte e suggerimenti in merito all’oggetto contrattuale precisato nel bando.
2. Il bando e/o la lettera di invito, oltre alle altre necessarie prescrizioni ed indicazioni, devono altresì precisare se ed a quali condizioni alla gara esplorativa seguirà aggiudicazione.
Art. 34 (Concorso di idee)
1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di concorsi di progettazione, per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale il Comune può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando e nella eventuale lettera di invito deve essere indicato:
a) se al vincitore competerà un premio (e quale), ovvero un rimborso spese;
b) se il Comune intende acquistare il progetto o l’elaborato, precisandone il prezzo;
c) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli
elaborati presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni.
4. Al concorso di idee si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento relative all’appalto concorso.
TITOLO Il (DISPOSIZIONI SPECIALI)
Capo I (LAVORI PUBBLICI)
Art. 35 (Pubblico incanto)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, per gli appalti di lavori pubblici l’Amministrazione adotta di norma il metodo del pubblico incanto.
Art. 36
(Incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudi)
1. Gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo vengono affidati a tecnici nell’ambito del personale comunale.
2. Qualora per carenze d’organico o per mancanza di professionalità o competenze specifiche, attestati dal Dirigente, non possano essere affidati alle strutture interne del Comune, gli incarichi possono essere affidati ad un professionista esterno. Per gli incarichi di importo inferiore alla soglia fissata dalla normativa comunitaria il professionista è scelto secondo le procedure previste dalla normativa nazionale.
Art. 37
(Garanzie e coperture assicurative)
1. Relativamente alla cauzione provvisoria e definitiva per appalti di lavori pubblici si applica la normativa nazionale vigente.
2. Qualora per disposizione di legge, di capitolato o per contratto il partecipante alla gara o l’appaltatore presti una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa essa deve prevedere il pagamento “a prima richiesta”.
3. In caso di inadempienza o di grave negligenza dell’appaltatore anche nel corso dell’esecuzione dell’opera l’Amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della cauzione prestata salva l’azione di risarcimento danni.
4. Qualora la cauzione venga incamerata in corso d’opera essa deve essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario; in mancanza l’Amministrazione può trattenere la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti in acconto dovuti all’appaltatore.
5. L’esecutore prima della consegna dei lavori deve presentare all’Amministrazione polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni derivanti dall’esecuzione dei lavori ad opere ed impianti in corso di costruzione o preesistenti, con massimali adeguati sia al valore dell’appalto che al tipo e alla zona di intervento di volta in volta stabiliti nel capitolato.
Art. 38 (Inadempimenti contrattuali)
1. L’Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, non invita a gare informali per un periodo di cinque anni l’appaltatore che, dopo l’aggiudicazione, si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l’esito finale del contratto, ovvero si sia reso inadempiente ai seguenti obblighi:
a) presenza in cantiere durante l’esecuzione dell’opera soltanto di soggetti autorizzati;
b) rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro nei cantieri;
c) esecuzione di un’opera collaudabile;
d) subappalto di parte dei lavori in presenza dei presupposti e delle formalità
previste dalla legge;
e) stipulazione del contratto entro 15 giorni dalla diffida inviata dall’Amministrazione;
f) presa in consegna dei lavori entro 15 giorni dall’invito rivolto dall’Amministrazione;
g) adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori.
Capo Il (SERVIZI)
Art. 39
(Metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte)
1. L’Amministrazione, nell’ambito delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa in materia di appalti di servizi, qualora non utilizzi lo strumento della trattativa privata, se consentito, e non si tratti di spese in economia, adotta di norma la procedura della licitazione privata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per una adeguata valutazione della qualità e del prezzo del servizio offerto, anche in relazione alla conoscenza e alla soddisfazione degli utenti.
2. Qualora per la natura del servizio sia utile sollecitare i partecipanti alle gare a suggerire progetti di miglioramento dei servizi, di sviluppo ed innovazione, l’Amministrazione può utilizzare la procedura dell’appalto concorso.
Art. 40
(Servizi socio sanitari ed educativi)
1. Nelle gare relative a servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi l’Amministrazione può fissare oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per l’accesso con riferimento alla disponibilità di personale con specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali e precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato,
all’iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative dell’impresa e alla capacità progettuale ed innovativa.
2. Per garantire la continuità di particolari servizi, i capitolati e conseguenti contratti potranno prevedere il subentro graduale del nuovo aggiudicatario con conseguente regolamentazione economica della fase iniziale e conclusiva del rapporto contrattuale.
Art. 41
(Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato)
1. L’Amministrazione può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica Amministrazione.
2. L’Amministrazione può altresì stipulare convenzioni con associazioni iscritte in apposito albo regionale che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all’esercizio delle sue funzioni.
3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
4. L’Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell’organizzazione l’Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni suddette deve essere data idonea pubblicità per garantire massima partecipazione dei soggetti interessati.
6. Le convenzioni di cui trattasi devono essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
TITOLO III (CONTRATTI IN GENERALE)
Art. 42 (Contenuto del contratto)
1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella deliberazione o determinazione a contrarre, nel capitolato e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
2. Il Dirigente competente alla stipulazione può apportare le modifiche volte a precisare il contenuto o altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio e fatto salvo quanto risulta dagli atti di gara.
3. Elementi essenziali del contratto sono:
a) individuazione dei contraenti;
b) oggetto del contratto;
c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
d) importo contrattuale;
e) modalità e tempi di pagamento;
f) durata del contratto;
g) spese contrattuali e oneri fiscali.
4. Qualora la natura dell’oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
c) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell’adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
d) regolamentazione subappalto;
e) cauzione definitiva;
f) aumento o diminuzione della prestazione;
g) xxxxxxx, rinnovo;
h) revisione prezzi;
i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
I) eventuale clausola compromissoria;
m) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
s) elezione del domicilio;
n) foro esclusivo di Monza;
o) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall’Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell’articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.
5. Salvo l’obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell’offerta possono essere richiamati, a meno che si ritenga opportuno allegare o depositare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.
Art. 43 (Competenza alla stipula)
1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente del settore interessato. Nel caso di più settori interessati il Dirigente che dovrà sottoscrivere il contratto è individuato dal Direttore Generale.
2. In caso di motivata assenza e impedimento dello stesso il contratto può essere sottoscritto da altro Dirigente, con professionalità inerente l’oggetto del contratto, nominato dal Direttore Generale.
3. La stipulazione è subordinata all’adozione di specifico impegno di spesa.
4. Qualora senza giustificato motivo l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, salva e impregiudicata l’azione di danno.
Art. 44 (Modalità di stipula)
1. La stipulazione dei contratti ha luogo di norma per atto pubblico o, se il
contratto lo consente, mediante scrittura privata autenticata.
2. La stipulazione dei contratti di cottimo fiduciario da eseguirsi in economia per
lavori e servizi, qualora l’importo contrattuale sia inferiore a lire 30.000.000 (trentamilioni) IVA esclusa, avviene mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolato o del disciplinare, a cura del Dirigente del settore interessato, il quale ne curerà altresì la conservazione. Per i cottimi di importo superiore provvede il Servizio Contratti.
3. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica (nonché all’autentica delle scritture private) provvede di norma il Segretario Generale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario Generale può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.
Il Segretario Generale può procedere all’autenticazione di atti unilaterali d’obbligo:
1) qualora siano richiesti dall’Amministrazione all’interno di un procedimento volto all’emanazione di un atto di sua competenza;
2) qualora siano effettuati a favore dell’Amministrazione stessa;
3) qualora promani dalla stessa.
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale provvede alla rogazione dei contratti e alle autentiche chi legalmente lo sostituisce.
Art. 45 (Revisione prezzi)
1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.
Art. 46
(Cauzione provvisoria e definitiva)
1. Oltre quanto previsto dal precedente art. 37 per i lavori pubblici, anche per gli appalti di forniture e servizi può essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia
della sottoscrizione del contratto, il cui importo deve essere indicato nel capitolato
speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera di xxxxxx. La cauzione provvisoria viene restituita ai concorrenti non aggiudicatari alla chiusura delle operazioni di gara e all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto.
2. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell’eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, deve essere prevista idonea cauzione a favore dell’Amministrazione comunale, da prestarsi anche a mezzo di fideiussione a prima richiesta rilasciata da Istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.
3. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.
4. L’importo della cauzione è commisurato di volta in volta all’entità del danno che potrebbe derivare all’Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo, comunque non inferiore al 5%.
5. La definizione dell’importo della cauzione, l’incameramento e lo svincolo sono di competenza del Dirigente del settore interessato. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono discrezionalmente disporsi svincoli parziali per la quota corrispondente a lavori, servizi e forniture già eseguiti.
6. Le disposizioni precedenti valgono, salve diverse disposizioni di legge, per tutti i contratti del Comune, qualunque sia l’oggetto della prestazione.
7. Il Dirigente di settore può in casi eccezionali, con motivazione riportata nel provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, disporre l’esonero della cauzione per i contratti il cui valore non superi lire 100.000.000.
Art. 47
(Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi)
1. Chiunque stipuli un contratto x xxxxxx comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di
legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, obbliga il Comune a sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso incamerando la cauzione di cui al precedente art. 46.
Art. 48
(Subappalto e cessione del contratto)
1. Salva la normativa in materia di lavori pubblici, il subappalto è consentito previa verifica da parte dell’Amministrazione dei requisiti del subappaltatore consentiti dalla legge.
2. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell’ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.
4. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita cessione del contratto.
Art. 49 (Penali)
1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori normalmente devono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell’importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
Art. 50
(Repertoriazione e adempimenti conseguenti)
1. Salvo quanto previsto all’art. 44, comma 3 e salvo diverse disposizioni i contratti vengono stipulati e immessi a Repertorio, tenuto dal Segretario Generale, a cura del Servizio Contratti.
2. Gli originali dei contratti immessi a repertorio sono conservati a cura del Segretario Generale, presso il Servizio Contratti che provvede altresì alla loro registrazione e agli altri adempimenti dovuti per legge.
Il servizio trasmette copia del contratto all’ufficio proponente nonché agli uffici interessati, per gli adempimenti di loro competenza. Gli atti non immessi a Repertorio sono conservati in raccolta presso il servizio medesimo.
Art. 51
(Oneri contrattuali e diritti)
1. Ai contratti stipulati dal Comune, alle scritture private e agli atti unilaterali d’obbligo autenticati dal Segretario Comunale vengono applicati i diritti di segreteria con le modalità previste dalla legge. Tali diritti sono posti a carico della parte che sostiene le spese contrattuali.
2. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente.
3. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere parzialmente o totalmente a carico dell’Amministrazione comunale in dipendenza dell’effettivo interesse alla stipulazione.
Art. 52
(Modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto)
1. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti,
che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità del lavoro, della fornitura o del servizio.
2. Qualora nel contratto sia previsto e regolamentato l’aumento o la diminuzione delle prestazioni, esso è consentito esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti imprevisti ed imprevedibili . In tal caso è sufficiente un atto unilaterale scritto dell’Amministrazione.
3. Per lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.
Art. 53 (Responsabilità)
1. Il Dirigente del settore competente che stipula il contratto è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione, deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all’uopo necessarie senza che ciò comporti l’esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all’esecuzione del contratto stipulato.
2. Non è consentito che Amministratori, Segretario Generale, Direttore Generale Dirigenti o direttori dei lavori diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate a norma dell’articolo 2 del presente regolamento. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili al Comune.
Art. 54
(Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione)
1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da attestazione del Dirigente del settore interessato.
Art. 55
(Inadempimento e risoluzione del contratto)
1. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Dirigente preposto all’esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione.
2. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Dirigente ha l’obbligo di applicare le sanzioni concordate.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione dello stesso, vengono valutati dal Dirigente del settore interessato sentito il Segretario Generale per i provvedimenti più opportuni.
4. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l’esito finale del contratto, il Dirigente, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, procede in collaborazione con l’Ufficio Legale e sentito il Segretario Generale alla risoluzione del contratto.
Art. 56
(Clausola compromissoria)
1. I contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti.
2. Di norma l’arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Monza.
3. In contratti di particolare importanza può essere previsto che le controversie siano sottoposte ad un collegio arbitrale composto da tre membri, uno scelto dal Comune, uno dalla controparte. Il Presidente è nominato d’intesa tra le parti; in caso di mancato accordo è nominato dal Presidente del Tribunale di Monza.
4. L’arbitro di nomina comunale è scelto tra esperti anche esterni all’Amministrazione.
5. In ogni caso gli arbitri giudicano secondo diritto. Si applicano per il resto le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
Art. 57
(Proroghe e rinnovi contrattuali)
1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è consentito se previsto negli atti di gara, nel contratto originario ed è comunque preceduto dall’accertamento della permanenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
2. Il rinnovo è ammesso esclusivamente ai medesimi patti e condizioni del contratto originario e può avvenire anche più di una volta. Salvo diversa previsione del contratto originario in sede di rinnovo è ammessa la revisione dei prezzi secondo la normativa vigente.
3. Se prevista nell’originario contratto, è ammessa la proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione o ad una nuova organizzazione del servizio.
TITOLO IV
(DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)
Art. 58 (Alienazioni beni mobili)
1. Si può procedere all’alienazione dei beni mobili dichiarati “fuori uso” sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.
2. L’Amministrazione procede all’alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell’importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l’una o l’altra forma, sulla scorta di apposita stima.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l’alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. È consentita la donazione di beni fuori uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro.
Art. 59
(Accordi di commercializzazione)
1. L’Amministrazione comunale può stipulare con soggetti pubblici o privati contratti che abbiano ad oggetto la commercializzazione, attraverso la promozione e la vendita, con o senza clausola di esclusiva, di prodotti, procedure operative o know-how, di proprietà sia dell’Amministrazione che dell’altro contraente.
Art. 60 (Sponsorizzazioni)
1. L’Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l’Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell’Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall’iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.
TITOLO V (DISPOSIZIONI FINALI)
Art. 61 (Abrogazione di norme)
1. È abrogato il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n 947 del 16/12/1991.