Indagini di mercato Clausole campione

Indagini di mercato. 1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale può procedersi ad indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant’altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto. 2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT, dalle Camere di Commercio o da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria.
Indagini di mercato. 1. Ai fini di conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di gara, l’Ente espleta delle indagini di mercato con le modalità ritenute più convenienti a seconda della tipologia e della complessità dell’appalto, anche tramite la consultazione di strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione da Xxxxxx s.p.a. e dalle centrali di committenza soggetti aggregatori (Incenter-Er). Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 2. L’ente adotta un Avviso di Indagine di mercato, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità e degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013, all’interno del quale sono specificati i seguenti elementi: a) la stazione appaltante; b) l’oggetto, il luogo di esecuzione e il valore dell’appalto; c) il criterio di aggiudicazione; d) i requisiti di partecipazione inerenti a: idoneità professionale, capacità economico/finanziaria, capacità tecniche professionali; e) il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati; f) le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle indagini; g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante; h) gli elementi essenziali del contratto; i) le modalità di selezione dei concorrenti da invitare. 3. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori al numero stabilito nell’Avviso di Indagine di mercato, l’Ente si riserva di procedere ad ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare, purché in possesso dei necessari requisiti di partecipazione. 4. Nel caso risultassero idonei a partecipare alla procedura di gara un numero di operatori economici superiore a quello consentito dall’amministrazione e non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione dell’elenco degli operatori economici, ulteriori criteri di selezione, l’Ente procede al sorteggio pubblico. 5. L’elenco dei nominativi da invitare alle procedure negoziate sarà compilato a cura del RUP, in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione degli operatori economici in relazione alle caratteristiche dell’appalto. Le lettere di invito a presentare l’offerta sono trasmesse tramite PEC ovvero, qualora ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanti disposto dall’art. 75, comma 3, del Codice dei contratti.
Indagini di mercato. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale può procedersi ad indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
Indagini di mercato. 1. Prima di procedere all'acquisizione di lavori, servizi, forniture mediante affidamento diretto o procedura negoziata, il Dirigente del settore interessato può svolgere un’indagine di mercato, al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto. 2. I prezzi potranno essere confrontati con gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge. 3. L'indagine di mercato deve essere avviata tramite avviso pubblico non vincolante per l'Amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'avviso è pubblicato sul sito istituzionale per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalla Provincia, se compatibili con il decreto legislativo n. 50/2016. 4. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro l'indagine di mercato è effettuata con la richiesta alle ditte di preventivi, effettuata mediante posta elettronica certificata o, in caso di motivata impossibilità ad utilizzare tale mezzo di trasmissione, mediante altro mezzo (telegramma, fax, posta elettronica, ecc.).
Indagini di mercato. 1. Prima di procedere alla gara, alla procedura negoziata, al rinnovo contrattuale o alle spese in economia, si svolge un’indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto. 2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge. 3. In casi di particolare rilevanza o complessità l'indagine di mercato può essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per l'Amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.
Indagini di mercato. I risultati delle indagini di mercato sono utili alla banca per avere un punto di rife- rimento nel corso dell’attività di valutazione delle proiezioni della domanda e del- l’offerta di settore e di area geografica, ovvero dei tassi di inflazione, dei livelli occupazionali e dei costi salariali, ecc. In linea di massima, comunque, le banche non hanno una grande tradizione nell’u- tilizzo delle suddette informazioni di mercato e, quando queste informazioni sono disponibili, le utilizzano sostanzialmente come elementi di riscontro circa le previ- sioni di evoluzione del fatturato esposte nei piani e budget presentati dalle aziende, confrontandole con le tendenze previste della domanda. Ciò premesso, di norma le banche non si dotano della disponibilità di indagini diversificate dettagliatamente per singolo settore, area e categoria merceologica, perché il costo risulterebbe eccessivamente elevato rispetto al ritorno. In genere si limitano a stipulare convenzioni per ricevere dagli istituti di ricerca le risultanze di studi da questi svolti periodicamente, e raramente commissionano indagini specifiche. Ne segue che le indagini a disposizione sono raramente personalizzate sullo speci- fico settore o la specifica area geografica in cui opera il cliente. Per questo motivo, le banche possono essere spinte a prendere in buona considera- zione le informazioni più specifiche che l’azienda ha eventualmente a disposizione relativamente alla sua particolare attività, informazioni che possono provenire da indagini di associazioni di categoria, da pubblicazioni settoriali, e via dicendo. Affinché ciò avvenga è necessario che l’intero corredo informativo fornito dal clien- te appaia redatto in maniera professionale e realisticamente prudente. A questo fine si ricorda, tra l’altro, di esplicitare le fonti utilizzate a sostegno delle proiezioni e di argomentarne doviziosamente le ragioni di attendibilità e di perti- nenza di tali fonti con il caso specifico e con le considerazioni strategiche pertinenti citate nel corso della presentazione del piano.
Indagini di mercato. 1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale il Responsabile del Servizio può stabilire di procedere ad indagini di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
Indagini di mercato. Art. 29 Gara esplorativa Art. 30 Concorso di idee
Indagini di mercato. 1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale si deve procedere ad indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant’altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto. 2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT, dalle Camere di commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria. 3. Il Dirigente può aderire agli acquisti telematici del Ministero delle Finanze o di altri organismi di enti locali o centrali, se ne ravvisa l’opportunità e la convenienza economica.
Indagini di mercato. 1. Prima di attivare la procedura di selezione del contraente fatte salve le disposizioni di legge che comportino l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP, il Responsabile Unico del Procedimento, o in sua assenza il Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa, può esperire un’indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni sull’eseguibilità e le caratteristiche delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant’altro possa essere utile per stabilire i termini della gara e della trattativa. La predetta indagine deve essere documentata nella pratica di indizione della procedura e ad essa può non seguire l’aggiudicazione. 2. In casi di particolare rilevanza e complessità, se ritenuto necessario dal Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa, l’indagine di mercato può essere avviata, con un avviso pubblico, non vincolante per l’Amministrazione, al fine di valutare la disponibilità di eventuali operatori economici. Il predetto avviso può essere pubblicato all’Albo pretorio informatico per almeno 7 giorni consecutivi.