Inadempimenti contrattuali Clausole campione

Inadempimenti contrattuali. 1. Le parti sono obbligate a dare esecuzione al presente contratto secondo correttezza e buona fede contrattuale. Eventuali inadempimenti dell’una o dell’altra parte saranno sanzionati secondo le comuni regole del Codice Civile e delle eventuali Leggi speciali.
Inadempimenti contrattuali. Il LICEO ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ frode nell’esecuzione del servizio; ▪ abbandono dell’appalto; ▪ fallimento; ▪ inadempimento alle disposizioni dell’Istituto riguardanti le modalità/orari di esecuzione del servizio; ▪ stato di inosservanza del Gestore della DITTA riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; ▪ mancato rispetto delle procedure di HACCP e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori; ▪ manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio aggiudicato; ▪ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; ▪ interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno; ▪ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; ▪ accertata sostituzione del Gestore della DITTA da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale, del servizio; ▪ mancato pagamento del contributo economico alla scuola entro i termini stabiliti; ▪ mancato pagamento del canone di concessione alla Città Metropolitana di Catania trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista; ▪ cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Gestore della DITTA; ▪ ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art.1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della scuola, in forma di lettera raccomandata. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la DITTA sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il LICEO dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Inadempimenti contrattuali. 1. Qualora gli inadempimenti non siano ascrivibili al contraente e comunque tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il responsabile della esecuzione del contratto potrà convenire con l'altro contraente che a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero si operi la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.
Inadempimenti contrattuali. L’ASP, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, se del caso, sarà applicata una penale, di cui al successivo articolo, sulla base di un provvedimento dell’A.S.P nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui l’A.S.P ritiene di disattenderle. Il termine previsto dall’art. 1454 comma 2 del cod. civ. è ridotto a cinque giorni.
Inadempimenti contrattuali. 1. L'Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, non invita a gare informali per un periodo di tre anni l'appaltatore che, dopo l'aggiudicazione, si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto, ovvero si sia reso inadempiente ai seguenti obblighi:
Inadempimenti contrattuali. Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, si applicano gli articoli 10 e 13 dello Schema di Contratto.
Inadempimenti contrattuali. L’Azienda Speciale Casa Serena ha la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453 e seguenti del CC , nei seguenti casi: • Interruzione del servizio protratta per oltre una settimana senza giustificata motivazione; • Gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; • Gravi inosservanze delle norme di legge o di regolamento in materia igienico sanitaria; • Cessione o subappalto del contratto; • Reclami scritti relativi alle prestazioni effettuate da parte degli anziani dell’Azienda Speciale Casa Serena. Ove si verificassero inadempienze tali da incidere sulla regolarità del servizio, l’Azienda Speciale Casa Serena potrà provvedere d’ufficio, previa diffida, ed assicurare direttamente a spese dell’appaltatore il regolare funzionamento del servizio utilizzando una cauzione definitiva. A garanzia dell’esatta e fedele osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo infruttifero pari al 10%,del canone totale di aggiudicazione del servizio.
Inadempimenti contrattuali. Capo Il (SERVIZI)
Inadempimenti contrattuali. In caso di mancato intervento entro i termini stabiliti dall’art.1 dal presente capitolato, sarà applicata una penale di Euro 200,00 per giornata ; la giornata sarà conteggiata dopo tre tentativi infruttuosi di contatto ai recapiti indicati dall’Appaltatore esercitati nell’arco di due ore. Resta inteso che, qualora detti inadempimenti si protraessero ad almeno 10 richieste di intervento infruttuose, il Committente avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
Inadempimenti contrattuali. L‟inosservanza da parte dell‟Impresa anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato, potrà comportare la risoluzione “ipso facto et de jure” del contratto, a norma dell‟art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., con l‟incameramento della eventuale cauzione a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l‟accertamento dei maggiori danni. A tale fine tutte le clausole del presente capitolato sono da intendersi come essenziali.