Inadempimenti contrattuali. 1. Le parti sono obbligate a dare esecuzione al presente contratto secondo correttezza e buona fede contrattuale. Eventuali inadempimenti dell’una o dell’altra parte saranno sanzionati secondo le comuni regole del Codice Civile e delle eventuali Leggi speciali.
Inadempimenti contrattuali. Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, l'Università ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del contratto; - mancato avvio dell’esecuzione delle prestazioni nei termini stabiliti contrattualmente; - manifesta incapacità/inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; - interruzione o sospensione delle prestazioni senza giustificato motivo; - gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dei servizi e delle prestazioni tanto da recare all’Ateneo pregiudizio; - applicazione, nell’arco di un anno, di un numero di penali superiore a 10 (dieci); -grave inadempimento delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento riguardanti tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni affidate; - mancato adempimento, o mancato adempimento nei termini previsti, delle prestazioni offerte dall’Affidatario in sede di gara; - interruzione dell’efficacia o mancato tempestivo reintegro, in ipotesi di escussione, della cauzio0ne definitiva per l’esecuzione del contratto; - perdita, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; - cessione anche parziale del contratto; - mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - violazione degli obblighi di comportamento e mancato rispetto del codice etico o gravi comportamenti posti in essere dagli incaricati dell’Aggiudicatario; - in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l’aggiudicatario sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati, in particolare per quanto attiene al rispetto della privacy così come disposto dal D.lgs 196/2003; - ogni altra ipotesi prevista dalla legge quale causa di risoluzione del contratto; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Prima della determinazione di risoluzione, ove possibile in relazione alla causa giustificativa, l’Università instaurerà un contraddittorio con l’Aggiudicatario mediante trasmissione di comunicazione di Posta Elettronica Certificata, concedendo un breve termine per la presentazione di eventuali osservazioni/controded...
Inadempimenti contrattuali. 1. Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il funzionario responsabile della esecuzione del contratto può convenire con l’altro contraente che a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero si operi la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.
2. Sono fatte salve la altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell’altro contraente.
3. Qualora il contratto stabilisca penalità per il mancato o inesatto adempimento, nonché la ritardata esecuzione delle prestazioni, deve essere sempre prevista la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore.
4. L’applicazione della penale è di competenza del responsabile del servizio che gestisce il contratto di cui trattasi.
5. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni della legge vigente al momento della stipula del contratto.
Inadempimenti contrattuali. L’ASP, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, se del caso, sarà applicata una penale, di cui al successivo articolo, sulla base di un provvedimento dell’A.S.P nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui l’A.S.P ritiene di disattenderle. Il termine previsto dall’art. 1454 comma 2 del cod. civ. è ridotto a cinque giorni.
Inadempimenti contrattuali. 1. L’Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, non invita a gare informali per un periodo di cinque anni l’appaltatore che, dopo l’aggiudicazione, si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l’esito finale del contratto, ovvero si sia reso inadempiente ai seguenti obblighi:
a) presenza in cantiere durante l’esecuzione dell’opera soltanto di soggetti autorizzati;
b) rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro nei cantieri;
c) esecuzione di un’opera collaudabile;
d) subappalto di parte dei lavori in presenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
e) stipulazione del contratto entro 15 giorni dalla diffida inviata dall’Amministrazione;
f) presa in consegna dei lavori entro 15 giorni dall’invito rivolto dall’Amministrazione;
g) adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori.
Inadempimenti contrattuali. Il LICEO ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ frode nell’esecuzione del servizio; ▪ abbandono dell’appalto; ▪ fallimento; ▪ inadempimento alle disposizioni dell’Istituto riguardanti le modalità/orari di esecuzione del servizio; ▪ stato di inosservanza del Gestore della DITTA riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; ▪ mancato rispetto delle procedure di HACCP e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori; ▪ manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio aggiudicato; ▪ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; ▪ interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno; ▪ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; ▪ accertata sostituzione del Gestore della DITTA da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale, del servizio; ▪ mancato pagamento del contributo economico alla scuola entro i termini stabiliti; ▪ mancato pagamento del canone di concessione alla Città Metropolitana di Catania trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista; ▪ cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Gestore della DITTA; ▪ ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art.1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della scuola, in forma di lettera raccomandata. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la DITTA sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il LICEO dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Inadempimenti contrattuali in caso di inadempimento agli obblighi assunti, il risarcimento sarà determinato: 🞏 secondo le norme di legge ovvero la parte danneggiante sarà tenuta a risarcire all’altra parte tutti i danni prodotti da quantificarsi secondo le norme ordinarie; 🞏 nei limiti delle penali come di seguito pattuite: - laddove l’Agente si renda inadempiente alle obbligazioni assunte, sarà tenuto a versare una somma pari all’intero compenso pattuito; - laddove il Venditore si renda inadempiente all’impegno di accettazione di una proposta di acquisto che offra il corrispettivo minimo e le altre condizioni di cui al presente incarico sarà tenuto a versare una somma pari all’intero compenso pattuito; qualora si renda inadempiente alle altre obbligazioni assunte, ivi compresa la rinuncia al recesso/revoca, sarà tenuto a versare una somma pari a quattro quinti del compenso pattuito.
Inadempimenti contrattuali. Xxxxx restando quanto previsto espressamente nel presente contratto in merito all’applicazione di penali, gli eventuali ulteriori inadempimenti contrattuali, dovranno essere contestati per iscritto dal Comune a Infomobility. In tal caso Infomobility dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine indicato dal Comune. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine assegnato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l’inadempienza, il Comune ha il potere di diffidare il Gestore a porre in essere tutto quanto necessario a garantire il rispetto degli obblighi violati. Laddove Infomobility, per cause alla stessa imputabili, non provveda nei termini assegnati, il Comune potrà provvedere addebitando le spese sostenute a carico di Infomobility, con applicazione di penale commisurata alla gravità della contestazione nel limite massimo del 3% del valore annuo dei costi operativi, al netto dei costi del personale, della specifica attività sulla quale è stata rilevata l’inadempienza.
Inadempimenti contrattuali. L’inosservanza da parte dell’Impresa anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato, potrà comportare la risoluzione “ipso facto et de jure” del contratto, a norma dell’art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., con l’incameramento della eventuale cauzione a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni. A tale fine tutte le clausole del presente capitolato sono da intendersi come essenziali. Nel caso in cui la guida si presenti in ritardo o non si presenti affatto all’inizio del turno programmato, tale comportamento sarà considerato inadempimento di particolare gravità della ditta, il cui ripetersi, anche solo in un’altra occasione, potrà essere causa di risoluzione del rapporto.
Inadempimenti contrattuali. Capo Il (SERVIZI)