REGIONE LOMBARDIA
Allegato A
REGIONE LOMBARDIA
BANDO
Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde
Il Fondo, i cui criteri applicativi sono stati approvati con d.g.r. n. 4097/2020, così come modificata da d.g.r. n. 4478/2021, in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015, è finalizzato a sostenere la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde, supportandone i programmi di investimento, il consolidamento, la messa in sicurezza e rilancio in seguito alla pandemia, la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.
INDICE
A.1 Finalità e obiettivi 4
A.2 Riferimenti normativi 4
A.3 Soggetti Beneficiari 6
A.4 Soggetto gestore 7
A.5 Dotazione finanziaria 7
B.1 Caratteristiche generali dell’Agevolazione 7
B.2 Progetti finanziabili 11
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 11
C.1 Presentazione delle Domande 12
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 14
C.3 Istruttoria 15
C.3.a Modalità e tempi del processo 15
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande 15
C.3.c Valutazione delle domande 15
C.3.d Integrazione documentale 19
C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 19
C.4 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 19
C.4.a Adempimenti post concessione 20
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione 22
C.4.c Variazioni e rideterminazione dell’Agevolazione 24
C.4.d Rendicontazione dei risultati raggiunti e quota di contributo a titolo di premialità
.................................................................................................................................................... 25
D.1 Obblighi dei Soggetti Beneficiari 27
D.1.a Obblighi dei Soggetti Beneficiari 27
D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari 28
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell’iniziativa dei Soggetti Beneficiari 28
D.2 Decadenze e rinunce dei Soggetti Beneficiari 29
D.2.a Rinuncia 29
D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento e decadenza 29
D.2.c Decadenza e risoluzione del Contratto di Finanziamento 30
D.2.d Sanzioni 30
D.3 Proroghe dei termini 31
D.4 Ispezioni e controlli 31
D.5 Monitoraggio dei risultati 31
D.6 Responsabile del procedimento 31
D.7 Trattamento dati personali 31
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 32
D.9 Diritto di accesso agli atti 34
D.10 Clausola Antitruffa 35
D.11 Altre informative 35
D.12 Definizioni e glossario 35
D.13 Riepilogo date e termini temporali 37
D.14 Allegati/informative 39
Allegato 1 – Documentazione da allegare in Domanda 40
Allegato 2 – Quadro Cauzionale 43
Allegato 3 – Scheda per la descrizione del Progetto 46
Allegato 4 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali 50
Allegato 5 – Richiesta d’accesso agli atti 52
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 Finalità e obiettivi
1) Il Fondo, istituito con la d.g.r. n. 4097/2020, così come modificata dalla d.g.r. n. 4478/2021 in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015, è finalizzato a favorire la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde, mediante il sostegno ai loro programmi di investimento, al consolidamento, alla messa in sicurezza e rilancio a seguito della pandemia, promuovendone in particolare la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.
A.2 Riferimenti normativi
a) “Legge n. 381/1991”: la Legge 8 novembre 1991, n. 381 avente ad oggetto la “Disciplina delle cooperative sociali";
b) “L.R. n. 34/1978”: la Legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 avente ad oggetto “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;
c) “L.R. n. 22/2020”: la Legge regionale del 27 novembre 2020, n. 22 avente ad oggetto “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, ed in particolare l’art. 6 “Deroga alle compensazioni di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978”;
d) “L.R. n.36/2015”: la Legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 recante “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21”;
e) “L.R. n. 11/2014”: la Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 avente ad oggetto “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”;
f) “Legge n. 124/2017”: la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
g) “D.G.R. n. 4097/2020”: la D.G.R. del 21 dicembre 2020, n. 4097 avente ad oggetto “Criteri applicativi della misura Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015”, che ha approvato, all’Allegato A, i criteri applicativi;
h) “D.G.R. n. 4478/2021”: la D.G.R. del 29 marzo 2021, n.4478 avente ad oggetto “Modifiche alla D.G.R. del 21 dicembre 2020, n. 4097 “Criteri applicativi della misura Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde” in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015” - Approvazione dei nuovi criteri applicativi della Misura”;
i) “D.G.R. n. 4456/2021”: la X.X.X. xxx x. XX/0000 del 22 marzo 2021 avente ad oggetto “Revisione della Metodologia per l’ assegnazione del Credit Scoring alle Imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell’ art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della DGR 24 ottobre 2018, N. XI/675”;
j) “D. Lgs. n. 159/2011”: il Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
k) “D.M. n. 23/2004”: il Decreto ministeriale del 23 giugno 2004, avente ad oggetto l’Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
l) “D.M. n. 115/2017”: il Decreto del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
m) “D. Lgs. n. 6/2003”: il Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 avente ad oggetto la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366";
n) “D. Lgs. n. 14/2019”: il Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, avente ad oggetto “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”;
o) “Decreto n. 115/2017”: il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
p) “D.G.R. n. 1213/2019”: la D.G.R. del 4 febbraio 2019, n. 1213, avente ad oggetto “Criteri generali per l’introduzione del Rating di legalità”;
q) “D. Lgs. n. 123/98”: Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
r) “Regolamento de minimis”: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
s) “Regolamento (UE) n. 2020/460” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
t) “Decisione C(2020) 3482 final” del 21 maggio 2020 con cui con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
u) “Comunicazione C(2020)7127 final” del 13 ottobre 2020 con cui la Commissione ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
v) “Decisione C(2020) 9121 final” del 10 dicembre 2020 con cui la Commissione con l’aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell’aiuto di Stato SA.57021;
w) “Comunicazione C(2021)34/06” del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l’entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo”;
x) “Decisione C(2020) 2570 final” del 9 aprile 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo;
y) Testo Unico Bancario: il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (in acronimo TUB) emanato con il d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, ed in vigore dal 1 gennaio 1994 e aggiornato con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 e s.s.m.m.i.i.;
z) Codice del Terzo Settore: il d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 di riordino della normativa del Terzo Settore e ss.mm.ii.;
aa) “D. Lgs. n. 34/2020”: il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
bb) “D. Lgs. n. 41/2021”: il Decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” ed in particolare l’art. 28 che, tra l’altro, aumenta il plafond della sezione 3.1. a 1.800.000,00 di cui all’art. 54 del DL 34/2020 e proroga al 31 dicembre 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato D.L. 19 maggio 2020, n. 34”;
cc) “D. Lgs. n. 104/2020”: il Decreto legge del 14 agosto 2020, n.104 avente ad oggetto“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
dd) “D.L. n.137/2020”: il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, che all’art. 10 bis prevede che non si applichi la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo per determinate misure a supporto delle imprese;
ee) “L.R. n. 22/2020”: la Legge regionale del 27 novembre 2020, n. 22 che, all’art. 6, stabilisce che, in sede di erogazione del contributo, non si applica la compensazione di cui all’art. 55,
c.2 della l.r. 34/1978 per alcune tipologie di beneficiari e di misure.
Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Regione Lombardia si riserva di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
A.3 Soggetti Beneficiari
1) Xxxxxxx partecipare al presente Bando i soggetti costituiti in forma cooperativa e i loro consorzi.
2) I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della Domanda:
a) risultare regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese;
b) avere Sede Legale ed almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
c) essere iscritte all’Albo delle Società Cooperative;
d) nel caso di Cooperative Sociali e dei loro consorzi, essere iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
e) non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
f) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non appartenere alla Categoria “Cooperative di edilizia e abitazione”, prevista dall’Albo delle Società Cooperative e non avere codice Ateco primario1 ricompreso nella sezione L (Attività immobiliari) della classificazione Ateco 2007;
h) non essere una cooperativa agricola e non avere codice Ateco primario2 ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) della classificazione Ateco 2007.
3) Ai fini della concessione, saranno esclusi i soggetti che siano insolventi ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera a) del Reg. 1407/2013.
1 Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente.
2 Cfr. nota precedente.
4) Saranno inoltre esclusi i soggetti rientranti in una delle situazioni di difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione riportata all’articolo 2 paragrafo 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 al 31 dicembre 2019, in caso di applicazione del Quadro Temporaneo.
5) Ai fini della concessione e dell’erogazione dell’agevolazione il cui valore sia pari o superiore ai
150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell’Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159/2011. L’esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.
6) I requisiti di cui alle lettere a), c), d) del comma 2) devono essere posseduti dal momento di presentazione della Domanda fino all’erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo.
7) Non è ammessa la presentazione contemporanea, da parte dello stesso Soggetto Richiedente, di più Domande ancorché riferite a diversi Progetti, fatti salvi i casi in cui:
– vi sia stata rinuncia formale ad una precedente Domanda o all’Agevolazione;
– nessuna delle precedenti Domande sia stata ammessa all’Agevolazione.
A.4 Soggetto gestore
1) Finlombarda S.p.A. svolgerà la funzione di Gestore sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Sviluppo Economico per la gestione ed erogazione delle Agevolazioni.
A.5 Dotazione finanziaria
1) La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari a euro 9.157.141,00, a valere sui rientri delle risorse autonome di Regione Lombardia - annualità 2020 - disponibili sui fondi presso Finlombarda, salvo eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili.
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1 Caratteristiche generali dell’Agevolazione
1) L’Agevolazione, erogata esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo, può concorrere sino a un massimo del 90% della spesa complessiva ammissibile del Progetto e si compone di:
a) un finanziamento agevolato erogato interamente a valere su risorse regionali, che può concorrere fino a un massimo del 60% delle spese ammesse e comunque non oltre 300.000 euro;
b) una componente di contributo a fondo perduto, che può concorrere fino a un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro, a conclusione del Progetto, previa presentazione della rendicontazione delle spese ammesse, salvo richiesta da parte del Soggetto Beneficiario di erogazione di tale componente a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, presentando apposita garanzia come previsto dalla L.R. 34/1978 e secondo le modalità meglio dettagliate al successivo art. C.4.a;
c) un’eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto, che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro, al
raggiungimento dei risultati occupazionali, ossia sviluppo dei livelli occupazionali rilevato tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la data di presentazione della rendicontazione finale, come meglio dettagliato all’art. C.4.d;
d) un’eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto, che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro, al raggiungimento dei risultati di capitalizzazione, ossia aumento del capitale pari almeno al 20% delle spese ammissibili, integralmente sottoscritto e versato alla data della presentazione della rendicontazione finale e deliberato successivamente al 1° gennaio 2021, come meglio dettagliato all’art. C.4.d.
Il Soggetto Richiedente dovrà indicare, in fase di presentazione della Domanda di partecipazione, se intende avvalersi delle componenti di contributo a fondo perduto previste ai precedenti punti c) e d), che verranno erogati dal Gestore in sede di erogazione del saldo dell’Agevolazione previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il Contributo richiesto a valere sulle componenti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) non potrà eccedere, per ciascuna di tali componenti, il valore massimo pari ad 1/6 (un sesto) del Finanziamento richiesto, al fine di mantenere tra la quota di Finanziamento e quella/e di Contributo, anche in quei casi in cui fosse richiesto un Finanziamento di importo inferiore al massimo ammissibile, una proporzione pari almeno a quella prevista nel caso di Finanziamento richiesto pari all’importo massimo ammissibile. A titolo esemplificativo, in corrispondenza di spese ammissibili pari a 150.000 euro, qualora fosse richiesto un Finanziamento di 60.000 euro, inferiore all’importo massimo ammissibile (60% delle spese ammissibili ossia 90.000 euro), il Contributo massimo richiedibile in corrispondenza di ciascuna delle tre componenti di cui alle precedenti lettere b), c), e d) sarebbe pari non al 10% delle spese ammissibili, ossia 15.000 euro, bensì a un sesto del Finanziamento richiesto, ossia 10.000 euro.
2) Per quanto non disciplinato dal presente Bando e dalle vigenti disposizioni regionali, si applicano all’Agevolazione, per quanto compatibili, i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, disposti dal D. Lgs. n. 123/1998.
3) Le agevolazioni di cui al presente Bando saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.
4) L’importo dell’Agevolazione richiedibile in Domanda non può superare l’importo di 450.000,00 euro, in corrispondenza di spese ammesse per un valore pari a 500.000 euro, così ripartiti:
a) Fino a un massimo di 300.000,00 euro a titolo di finanziamento;
b) Fino a un massimo di 150.000,00 euro a titolo di contributo a fondo perduto.
In sede di eventuale rideterminazione delle spese a seguito della verifica della rendicontazione delle stesse, l’importo dell’Agevolazione potrà essere ridotto anche al di sotto del valore richiesto, mentre per nessuna ragione potrà essere concessa un’Agevolazione con un valore superiore a Euro 450.000,00.
5) La durata massima del Finanziamento è pari a 10 anni, anche in funzione dell’entità dello stesso, di cui massimo 2 anni di preammortamento, secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto di Finanziamento, con rate semestrali posticipate. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.
6) Al Finanziamento sarà applicato un tasso nominale annuo pari allo 0,5%.
7) Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del Gestore, xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione Trasparenza.
8) È facoltà del Soggetto Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso secondo le modalità definite nel contratto di Finanziamento.
9) Il Contributo in conto capitale e il Finanziamento si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo3 come segue:
a) per la quota di Contributo in conto capitale nel Quadro Temporaneo della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. In particolare con riferimento al periodo di validità del Quadro Temporaneo prorogato al 31 dicembre 2021 e all’importo massimo concedibile per impresa previsto nella sezione 3.1 del Quadro Temporaneo incrementato a 1,8 milioni di euro, verrà data attuazione, tramite specifico provvedimento regionale, alle previsioni contenute nel Quinto Emendamento al Quadro Temporaneo e già richiamate nel decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41 autorizzate dalla Commissione Europea con decisione SA.62495 di cui alla comunicazione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021.
b) per la quota di Finanziamento nei limiti previsti dal Regolamento de minimis relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e secondo quanto previsto al successivo comma 13.
10) In caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il Contributo in conto capitale:
a) non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento di esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014) alla data del 31 dicembre 2019;
b) può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo4, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento “de minimis”, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati nei predetti regimi;
c) può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. UE n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
d) è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID- 19” e dell’aiuto SA.570215;
e) è concesso fino alla soglia di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte6.
11) Per le Domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine7 anche il Contributo in conto capitale verrà concesso nel Regolamento “de minimis”.
331 dicembre 2021 salvo proroghe (cfr. art. B.1 comma 9 lett. a)).
4 Se tale cumulo comporta il superamento dell’importo di 1.800.000 euro (cfr. art. B.1 comma 9 lett. a)) di cui al Quadro Temporaneo di cui alla sezione 3.1, il contributo sarà concesso nei limiti del predetto massimale ancora disponibile in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115.
5 Cfr. art. B.1 comma 9 lett. a).
6 Cfr. art. B.1 comma 9 lett. a).
12) Decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021, sia il Contributo sia il Finanziamento saranno concessi secondo il Regolamento “de minimis”.
13) In caso di applicazione del Regolamento “de minimis”8:
a) il Regolamento de minimis prevede (all’articolo 3 c. 2) che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’Impresa unica non possa superare, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e
100.000 euro per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell’ultimo triennio (art. 3.2);
b) qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei suddetti massimali, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l’Agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. Nel periodo di validità del Quadro Temporaneo, qualora l ’ ESL relativo al Finanziamento comporti il superamento dei massimali ai sensi del Regolamento de minimis, il Finanziamento verrà concesso nei limiti del massimale ancora disponibile, mentre il Contributo resterà invariato, purché il Finanziamento concedibile sia almeno pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora il Finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l ’ Agevolazione non potrà essere concessa;
c) in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
14) Fatto salvo il limite del 100% delle spese sostenute, l’Agevolazione prevista dal presente Bando è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, ai sensi dell’art. 5.2 del Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. È ammesso anche il cumulo con forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell’ambito del presente Bando ai sensi dell’art. 65, paragrafo 11, del Reg. UE n. 1303/2013. Qualora, nel periodo successivo alla presentazione della Domanda, ma antecedente alla concessione del Finanziamento e del Contributo in conto capitale, il Soggetto Richiedente sia risultato beneficiario di altre forme agevolative, dovrà comunicare a Finlombarda e a Regione Lombardia la misura di incentivazione di cui è beneficiario, l’entità del contributo, le voci di costo oggetto del contributo.
7 Cfr. art. B.1 comma 9 lett. a).
8 Per la componente di Finanziamento fino al termine di validità del Quadro Temporaneo e nei casi di cui ai precedenti commi 11 e 12.
B.2 Progetti finanziabili
1) Possono accedere all’Agevolazione i Progetti basati su programmi di investimento finalizzati alla crescita, allo sviluppo e al consolidamento, con particolare riguardo a quelli che perseguono il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali e la capitalizzazione delle cooperative.
2) Nello specifico, sono ammissibili i Progetti che prevedano spese complessive ammissibili non inferiori a 50.000 euro.
3) La Conclusione del Progetto (coincidente con la data più recente relativa all'ultima quietanza/fattura) deve avvenire entro un massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione dell’Agevolazione. La Conclusione di un Progetto deve ricomprendere il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni: la conclusione delle attività di Progetto e la quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività.
4) È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 6 (sei) mesi aggiuntivi, che potrà essere disposta dal Responsabile del procedimento su richiesta dei Soggetti Beneficiari nei termini e condizioni indicati all’articolo D.3.
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
1) Sono ammissibili, al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente sostenuta dai Soggetti Beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati, le spese funzionali e collegate al Progetto, i cui giustificativi di spesa e relative quietanze abbiano data successiva al 1°gennaio 2021 e antecedenti al termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all’articolo B.2 commi 3 e 4. I Progetti devono afferire alla sede legale o alla/e sede/i operativa/e ubicata/e in Lombardia oggetto di intervento.
2) Sono ammissibili i Progetti che comportino spese complessive ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 500.000,00, funzionali e collegate al progetto, rientranti tra le seguenti categorie di spesa:
a) acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti);
b) acquisto di partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o di rami d’azienda di imprese da parte dei Soggetti Beneficiari. Nel caso di acquisto di ramo d’azienda, il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto interamente entro il termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all’articolo B.2 commi 3 e 4, al fine di consentirne la completa e corretta rendicontazione;
c) acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitale;
d) affitto di locali destinati all’attività primaria/prevalente, per un valore massimo corrispondente a 12 mensilità, comprensive di spese condominiali e con esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, imposte e tasse;
e) servizi di consulenza specialistica o equivalenti9 correlati al Progetto;
f) spese generali in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e);
g) spese di commissioni per garanzie;
9 Rientrano in questa categoria le consulenze e i servizi equivalenti destinati al Progetto per prestazioni effettuate da soggetti con P.IVA. La natura di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dall’ordinaria amministrazione del Soggetto Beneficiario, ossia derivante da obblighi di legge riconducibili alla natura del Soggetto Beneficiario. Il fornitore svolge il servizio per conto e su commissione del Soggetto Beneficiario, sulla base di un contratto stipulato con il Soggetto Beneficiario stesso e dietro riconoscimento di una remunerazione determinata alle normali condizioni di mercato.
h) spese per il personale dipendente impiegato nel Progetto in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e);
i) acquisto o ristrutturazione di immobili per l’attività primaria/prevalente nella misura massima del 30% delle spese complessive, solo se funzionali alla realizzazione del Progetto di investimento.
3) Valgono, inoltre, i seguenti criteri:
a) Con riferimento alle spese di cui al comma 2 lettera i), l'acquisto di immobili già costruiti costituisce una spesa ammissibile (nella misura massima del 30% delle spese complessive) purché sia direttamente connesso al Progetto e alle seguenti condizioni:
i) che sia presentata una perizia giurata10 di parte (redatta da un valutatore qualificato debitamente autorizzato), che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
ii) che il venditore rilasci una dichiarazione11 attestante che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
b) qualora una spesa non sia afferente in maniera esclusiva al Progetto, il Soggetto Richiedente dovrà indicare, in sede di presentazione della rendicontazione, la corrispondente percentuale di costo da imputare al progetto.
4) Non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. L’inesistenza di tali rapporti sarà autocertificata in sede di rendicontazione ed oggetto di verifica in sede di eventuale controllo in loco. In via d’eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Soggetto Beneficiario, in fase di rendicontazione delle spese, documenti che il soggetto fornitore (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale bene/servizio nel mercato.
5) Non sono considerate ammissibili spese relative all’acquisto di beni usati.
6) Le singole voci di spesa ammissibili per le suddette categorie di spesa sono dettagliate nelle “Linee guida per la rendicontazione” che verranno rese successivamente disponibili sui siti di Regione Lombardia (xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx) e di Finlombarda (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle Domande
1) La Domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo xxx.xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx a partire dalle ore 10:00 del 07/06/2021. Il Bando, attuato tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’articolo A.5 e comunque non oltre le ore 16:00 del 07/06/2022, salvo eventuale proroga.
2) All’esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori Domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria, senza che questo
10 Il documento andrà presentato in sede di rendicontazione finale.
11 Cfr. nota precedente.
comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Le Domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la scadenza naturale dello sportello prevista per la presentazione delle Domande. Quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 10% delle risorse complessive, il Sistema Informativo Bandi online bloccherà la possibilità di ulteriore presentazione delle Domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando un avviso che informa dell’esaurimento delle risorse.
3) Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle Domande saranno definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all’interno del Sistema Informativo alla data di apertura del Bando.
4) L’accesso a Bandi Online per la presentazione della domanda potrà essere effettuato esclusivamente:
a) per i Soggetti Richiedenti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano tramite:
i) identità digitale SPID;
ii) Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
b) per i Soggetti Richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa (luogo di esercizio prevalente) italiana, tramite credenziali di accesso rilasciate nelle modalità di cui al successivo comma.
Non saranno consentite altre modalità di accesso a Bandi Online per la presentazione della domanda ed in ogni caso modalità differenti si considerano non ricevibili.
5) I soggetti richiedenti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano che intendano presentare la domanda di partecipazione al bando, dovranno essere dotati di identità SPID funzionante o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo in corso di validità.
6) Per i Soggetti Richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa (luogo di esercizio prevalente) italiana che intendano presentare la domanda di partecipazione al bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto Richiedente deve:
a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi Online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto Richiedente;
b) provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del Soggetto Richiedente che consiste nel:
i) compilarne le informazioni anagrafiche;
ii) allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’Atto costitutivo che rechi le cariche associative.
7) Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.
8) La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto Richiedente stesso.
9) La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di irricevibilità formale della Domanda di partecipazione.
10) Al termine della compilazione on line della Domanda, il Soggetto Richiedente dovrà provvedere ad allegare la documentazione di cui all’Allegato 1 al presente Bando, anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo.
11) Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.
12) La mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all’articolo C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della Domanda.
13) A seguito del caricamento dei documenti previsti nell’Allegato 1, la domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del
D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto Richiedente dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo. Il modulo di presentazione della Domanda di Agevolazione dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell’imposta di bollo in quanto il Richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato B, art 27bis12.
14) Successivamente, il Soggetto Richiedente deve scaricare tramite l’apposito pulsante la “Richiesta di Agevolazione” generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante e caricarla elettronicamente sul Sistema Informativo. Il modulo di Richiesta di Agevolazione riporta in automatico nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata.
15) Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
16) Le Domande sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”.
A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.
L’avvenuta ricezione telematica della Domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al Soggetto Richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
1) La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le istruttorie saranno effettuate secondo l’ordine cronologico di invio informatico al protocollo.
2) Le Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100 sono ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione.
3) La concessione dell’Agevolazione è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.
12 Le cooperative sociali sono esentate dal pagamento del bollo altresì ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82.
C.3 Istruttoria
C.3.a Modalità e tempi del processo
1) L’istruttoria delle Domande prevede una fase di istruttoria formale (della durata di 20 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all’articolo C.3.d) e una fase di istruttoria di merito (della durata di 50 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all’articolo C.3.d).
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande
2) L’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti Richiedenti e dei Progetti, la regolarità formale e completezza documentale della domanda di partecipazione al Bando, il rispetto della tempistica e della procedura prevista, nonché l’assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.
3) Nell’ambito dell’istruttoria formale si provvederà a verificare il possesso del “rating di legalità” ai sensi dell’art. 9 comma 4) della L.R. 11/2014 finalizzato all’assegnazione della premialità di cui all’articolo C.3.c comma 8.
4) L'istruttoria formale sarà effettuata entro 20 (venti) giorni dalla data di protocollazione elettronica della Domanda, salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all’articolo C.3.d.
5) In caso di esito negativo, entro 20 (venti) giorni dal termine della fase di istruttoria formale, il Responsabile di procedimento approva con proprio provvedimento l’elenco delle Domande non ammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul BURL, e a darne comunicazione ai Soggetti Richiedenti.
C.3.c Valutazione delle domande
6) La fase di istruttoria di merito delle Domande ammissibili, in seguito ad istruttoria formale, comprenderà:
a) un’analisi sulla qualità dell’operazione, della durata massima di 25 (venticinque) giorni dalla chiusura dell’istruttoria formale, salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all’articolo C.3.d, condotta da un Nucleo di Valutazione nominato con apposito provvedimento di Regione Lombardia. Nell’ambito dell’istruttoria sulla qualità dell’operazione verrà altresì valutata la pertinenza delle spese di Progetto dichiarate dal Soggetto Richiedente rispetto alle categorie di spese ammissibili di cui all’articolo B.3, che potrà determinare una revisione delle spese presentate;
b) una valutazione economico-finanziaria, della durata massima di 25 (venticinque) giorni dalla chiusura dell’analisi sulla qualità dell’operazione, salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all’articolo C.3.d, condotta dal Gestore ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021.
7) L’istruttoria di merito dei Progetti sarà effettuata sulla base di criteri riportati nella seguente griglia di valutazione:
AMBITO DI VALUTAZIONE | CRITERIO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO | ||
Criterio non | ||||
valutabile sulla base dei contenuti | 0 | |||
proposti | ||||
Chiarezza nella descrizione del progetto, degli obiettivi | Gravemente lacunoso | 2 | ||
e delle attività da svolgere | ||||
Insufficiente | 5 | |||
(max 20 punti) | ||||
Sufficiente | 10 | |||
Buono | 15 | |||
Eccellente | 20 | |||
Criterio non | ||||
valutabile sulla base dei contenuti | 0 | |||
proposti | ||||
Qualità dell’operazione (max 70 punti) | Qualità progettuale (max 30 punti) | Grado di dettaglio nell’articolazione e descrizione dei costi e funzionalità delle spese previste rispetto al Progetto (max 5 punti) | ||
Gravemente lacunoso | 1 | |||
Insufficiente | 2 | |||
Sufficiente | 3 | |||
Buono | 4 | |||
Eccellente | 5 | |||
Criterio non | ||||
valutabile sulla base dei contenuti | 0 | |||
proposti | ||||
Grado di dettaglio | ||||
nell’articolazione e descrizione dei tempi di realizzazione del Progetto e | ||||
Gravemente lacunoso | 1 | |||
coerenza con le attività | ||||
Insufficiente | 2 | |||
previste dal Bando | ||||
(max 5 punti) | Sufficiente | 3 | ||
Buono | 4 | |||
Eccellente | 5 |
Criterio non | ||||
valutabile sulla base dei contenuti | 0 | |||
Chiarezza nella descrizione | proposti | |||
Risultati attesi | dei risultati attesi in termini di impatto sociale, sui livelli occupazionali, di | |||
Gravemente lacunoso | 2 | |||
(max 20 | capitalizzazione | |||
Insufficiente | 5 | |||
punti) | (max 20 punti) | |||
Sufficiente | 10 | |||
Buono | 15 | |||
Eccellente | 20 | |||
Criterio non | ||||
Chiarezza e completezza della descrizione della | valutabile sulla base dei contenuti proposti | 0 | ||
Struttura organizzativa | struttura organizzativa, in termini di individuazione delle risorse organizzative, | |||
Gravemente lacunoso | 2 | |||
(max 20 punti) | di coerenza dei ruoli e delle funzioni | |||
Insufficiente | 5 | |||
(max 20 punti) | ||||
Sufficiente | 10 | |||
Buono | 15 | |||
Eccellente | 20 | |||
Valutazione economico- finanziaria (max 30 punti) | Analisi economica e finanziaria del soggetto proponente (metodologia credit scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 e s.m.i.) | 30 | ||
PUNTEGGIO MASSIMO | 100 |
8) In aggiunta al punteggio conseguito sulla base della griglia di valutazione di cui al comma precedente, verrà attribuita una premialità di 5 (cinque) punti in presenza del Rating di legalità.
9) Qualora il punteggio relativo all’analisi della qualità progettuale risultasse inferiore a 30 punti non si procederà alla valutazione economico-finanziaria, di cui ai commi successivi, e il Progetto sarà dichiarato non ammissibile.
10) L ’ istruttoria economico-finanziaria viene effettuata sulla base di una metodologia di valutazione economico-finanziaria approvata con D.G.R. n. 4456/2021 che si articola come segue:
- per Imprese Consolidate, metodologia del “credit scoring su dati storici” che si basa sul modello per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo Centrale di Garanzia (di seguito FCG) e che si applica ai Soggetti Richiedenti che siano in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n.
2 dichiarazioni fiscali alla data di presentazione della domanda di agevolazione, assegnando una classe di valutazione su una scala da 1 a 12;
- per le Start-Up, metodologia del “credit scoring per start-up” che si applica ai Soggetti Richiedenti che abbiano avviato la propria attività da non oltre tre anni e che non siano in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione, assegnando una classe di valutazione su una scala da 0 a 100.
11) Conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4456/2021, verrà determinata la non ammissibilità del Soggetto Richiedente qualora si rilevi una o più delle seguenti fattispecie:
a) nel caso di Imprese Consolidate:
1. qualora la classe di valutazione sia superiore a 10 o l’impresa venga classificata come “unrated”, anche a seguito delle correzioni/integrazioni apportate al fine di superare i controlli di qualità del Modello FCG;
2. sia attribuita la classe di valutazione pari a 12 nei casi di:
2.1) presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto Richiedente e soggetti correlati;
2.2) presenza di esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria in capo al Soggetto Richiedente;
2.3) presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia “Fallimento e similari” in capo al Soggetto Richiedente;
b) nel caso di Start-Up:
1. qualora le iniziative abbiano conseguito un Credit Scoring inferiore a 50 punti;
2. qualora vi sia la presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto Richiedente e soggetti correlati;
3. in presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni sul Soggetto Richiedente e soggetti correlati per cui non sia comprovata l’avvenuta sistemazione in fase di istruttoria.
12) I punteggi di Credit Scoring, espressi su una scala da 1 a 12 o da 0 a 100 ai sensi della
D.G.R. n. 4456/2021, saranno riproporzionati in una scala da 0 a 30 all’interno della griglia di valutazione di cui al comma 7, arrotondati per difetto (se inferiore a 0,50) o per eccesso (se pari o superiore a 0,50) all’unità e pertanto la soglia minima di accesso riproporzionata è pari a 7,5 su 30 per le Imprese Consolidate e a 15 su 30 per le Start-Up.
13) Nell’ambito dell’istruttoria economico-finanziaria, verranno effettuate le verifiche concernenti l’adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio). Ai fini dell’adeguata verifica della clientela, sarà reso disponibile sul Sistema Informativo il fac-simile dell’apposito modello, condiviso dal Gestore con Regione Lombardia.
14) Nell’ambito dell’istruttoria di merito, conformemente all’art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla
D.G.R. n. 4456/2021, è definito il quadro cauzionale a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all’impresa, così come meglio dettagliato all’Allegato 2 del presente Bando.
15) Non sono ammissibili all’Agevolazione Progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti, ivi inclusa la premialità di cui al precedente comma 8.
C.3.d Integrazione documentale
16) È fatta salva la facoltà di richiedere ai Soggetti Richiedenti - attraverso l’invio di una PEC all’indirizzo indicato in fase di Domanda - i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali stabiliti per la specifica fase si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del Soggetto Richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.
C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
17) A conclusione della fase di istruttoria di merito, il Gestore trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento.
18) Entro 20 (venti) giorni il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva (laddove previsto) e di antimafia, approva con proprio provvedimento l’elenco delle Domande ammissibili (decreto di concessione) e non ammissibili all’Agevolazione e provvede alla successiva pubblicazione sul BURL e sul sito di Regione Lombardia (xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx).
19) A seguito del provvedimento di cui al comma 19), Regione Lombardia invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l’esito dell’istruttoria nonché, in caso di ammissione all’Agevolazione, anche gli elementi sostanziali riguardanti l’Agevolazione.
C.4 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione.
1) L’Agevolazione viene erogata dal Gestore, dopo sottoscrizione del contratto di Finanziamento, in 2 (due) soluzioni:
1. prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento. Sarà inoltre erogata a titolo di anticipazione la quota del 10% di Contributo di cui all’art. B.1 co. 1 lett. b), qualora sia stata richiesta da parte del Soggetto Beneficiario e sia stata presentata apposita Garanzia come previsto dalla L.R. 34/1978 e come meglio dettagliato al successivo art. C.4.a;
2. seconda tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa rendicontazione di tutte le spese ammesse, comprendente:
– tranche a saldo del Finanziamento;
– quota del 10% di Contributo di cui all’art. B.1 co. 1 lett. b) (salvo eventuale erogazione in fase di anticipo);
– quota del 10% di Contributo di cui all’art. B.1 co. 1 lett. c), a fronte del raggiungimento dei risultati occupazionali, qualora il Soggetto Beneficiario abbia dichiarato di volersene avvalere al momento della presentazione della Domanda;
– quota del 10% di Contributo di cui all’art. B.1 co. 1 lett. d), a fronte del raggiungimento dei risultati di capitalizzazione, qualora il Soggetto Beneficiario abbia dichiarato di volersene avvalere al momento della presentazione della Domanda.
2) Il Gestore effettua l’erogazione dell’anticipazione previa verifica di:
a) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), al momento dell’erogazione; in caso di accertata irregolarità contributiva Finlombarda procederà con l’intervento sostitutivo;
b) ove applicabile, la verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia; l’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall’Agevolazione;
c) verifica di quanto previsto dall’articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii e dalla circolare
n. 13 del 21 marzo 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
3) Il Gestore effettua, a seguito della richiesta di erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo, presentata dal Soggetto Beneficiario ai sensi dell’articolo C.4.b, l’erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo previa verifica di:
a) l’assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e l’erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 giorni; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso provvedimento di decadenza dall’Agevolazione;
b) i risultati e gli obiettivi raggiunti, nelle modalità previste all’articolo C.4.d;
c) la rendicontazione delle spese, nelle modalità previste all’articolo C.4.b;
d) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), al momento dell’erogazione; in caso di accertata irregolarità contributiva Finlombarda procederà con un intervento sostitutivo che sarà effettuato in via prioritaria con utilizzo delle componenti di contributo e, solo in caso di incapienza di queste, con utilizzo della componente di finanziamento;
e) ove applicabile, la verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia; l’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall’Agevolazione;
f) verifica di quanto previsto dall’articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii e dalla circolare
n. 13 del 21 marzo 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
4) Il Gestore, fatta salva l’eventuale necessità di rideterminare l’Agevolazione concessa ai sensi di quanto previsto all’articolo C.4.c, provvede ad effettuare l’erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo entro 60 (sessanta) giorni dal termine della verifica della rendicontazione di cui all’articolo C.4.b. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto Beneficiario.
5) Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n.98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
6) Sulla base delle disposizioni normative di cui all’art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non si applica la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo.
C.4.a Adempimenti post concessione
7) Con la comunicazione di cui all’articolo C.3.e comma 19), viene richiesto al Soggetto Beneficiario di produrre entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione medesima la seguente documentazione, in versione elettronica tramite Bandi on line, pena la decadenza dall’Agevolazione:
i) copia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale del soggetto sottoscrittore il contratto di Finanziamento; in caso di soggetti sottoscrittori diversi dal
legale rappresentante, copia della procura conferita ai sensi di legge e copia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale;
ii) in caso di concessione con richiesta di Garanzia sul Finanziamento, copia del/i contratto/i relativo/i alla/e Garanzia/e per l’intero importo del Finanziamento concesso o parte di esso firmata digitalmente o elettronicamente dal contraente e dal garante13. In alternativa, sarà possibile consegnare direttamente o trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all’indirizzo indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, l’originale del contratto di Garanzia con firma olografa del contraente e del garante. Sarà inoltre possibile trasmettere il contratto di garanzia firmato digitalmente dal contraente e dal garante via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
iii) nel caso di richiesta di Garanzia superiore alla quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, il Soggetto Beneficiario potrà decidere di esercitare l’opzione di frazionamento della Garanzia medesima come previsto nell’Allegato n.2 punto 6 lettera b) rilasciando Garanzia per un importo pari alla prima tranche a titolo di anticipazione;
iv) nel caso di garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo 15 – Cauzione e iscritta nell’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 4456/2021, documentazione attestante il rating dell’impresa di assicurazione medesima (con giudizio in ambito di “investment grade”) rilasciato, in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento su Bandi on line, da un’agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l’ESMA (European Securities and Markets Authority);
v) nel caso in cui il Soggetto Beneficiario intenda avvalersi dell’erogazione in anticipazione della quota del 10% di Contributo di cui al precedente art. B.1 co. 1 lett. b), fidejussione per un importo pari a quello del Contributo erogato in anticipazione, rilasciata da banche (le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario - d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario ovvero da intermediari finanziari iscritti all’albo unico di cui all’art. 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
vi) nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti del Soggetto Beneficiario, documenti antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche in materia di antimafia, e sottoscritti mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante (in caso di Agevolazione concessa pari o superiore a 150.000 euro); l’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dell’Agevolazione;
vii) qualora applicabile, dichiarazione che il Soggetto Richiedente non è tenuto all’obbligo del versamento dei contributi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)14,
13 Qualora la Garanzia sia prestata nella forma di ipoteca su immobili di proprietà del Beneficiario e a fronte di finanziamenti di importo non inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila), come previsto dalla DGR n. 4456/2021, questa dovrà essere corredata da adeguate coperture assicurative e sarà da perfezionarsi contestualmente o successivamente alla contrattualizzazione.
14 Come previsto all’articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013 e chiarito dalla circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013 e nelle modalità previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 pubblicato sul GURI serie generale n. 125 del 1 giugno 2015 o attraverso altre modalità pertinenti.
apponendo firma digitale o elettronica del legale rappresentante e utilizzando tassativamente il modello disponibile su Bandi on line.
8) Acquisita tutta la documentazione necessaria completa, il Gestore provvede entro 30 (trenta) giorni, alla stipula del contratto di Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, previa verifica della assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e la stipula sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 giorni; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso provvedimento di decadenza dall’Agevolazione.
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione
9) Ai fini della richiesta di erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere al Gestore attraverso il sistema Bandi online la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante:
a) una Relazione finale contenente l’attestazione e rendicontazione dei risultati conseguiti dal Progetto, oltre a quelli eventualmente conseguiti in termini di rafforzamento patrimoniale e di sviluppo dei livelli occupazionali, qualora il Soggetto Beneficiario abbia dichiarato di volersene avvalere al momento della presentazione della Domanda, come meglio dettagliato all’art. C.4.d;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all’articolo B.3 ad eccezione della tipologia “spese generali” e “spese di personale”, di cui all’articolo B.3 comma 2) lett. f) e h);
c) ove applicabile, nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti del Soggetto Beneficiario, documenti antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche in materia di antimafia, e sottoscritti mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante (in caso di Agevolazione concessa pari o superiore a 150.000 euro);
d) in caso di concessione con richiesta di Garanzia con l’esercizio della facoltà di frazionamento della Garanzia, copia del contratto relativo alla Garanzia per l’importo residuo della quota del Finanziamento concesso ovvero nuova Garanzia per l’importo complessivo del Finanziamento da garantire. Tale documentazione potrà essere alternativamente presentata non oltre 30 giorni da apposita comunicazione di Finlombarda di cui al successivo comma 12.
10) La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo di realizzazione del Progetto, pena la decadenza.
11) Le spese rendicontate non possono esser state sostenute (fatturate e/o quietanzate) antecedentemente alla data del 1° gennaio 2021 o successivamente al termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all’articolo B.2 commi 3 e 4 e dovranno risultare quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione.
12) La verifica della rendicontazione delle spese sarà svolta dal Gestore entro 60 giorni dalla protocollazione della richiesta di erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo. Finlombarda invierà apposita comunicazione con richiesta di presentazione di copia del contratto relativo alla Garanzia per l’importo residuo della quota del Finanziamento concesso qualora fosse dovuta e non fosse stata presentata in sede di richiesta di erogazione saldo. Tale Garanzia dovrà
essere trasmessa, pena la decadenza dell’Agevolazione, entro e non oltre 30 giorni dalla predetta richiesta. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto Beneficiario. La mancata risposta del Soggetto Richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di decadenza.
13) Saranno rese disponibili nell’apposita sezione del Sistema Informativo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili.
14) Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare in qualsiasi momento il mantenimento delle condizioni per la concessione dell’Agevolazione.
15) In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
a) essere effettivamente sostenute e i relativi giustificativi di spesa devono essere annullati. In particolare:
i) nei documenti giustificativi di spesa originariamente digitali (fatture elettroniche) devono essere inseriti obbligatoriamente nell’oggetto il Codice Unico di Progetto (CUP) e la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde”. In tutti i casi nei quali risulti impossibile apportare sulle fatture elettroniche la dicitura e/o il CUP, in fase di rendicontazione delle spese è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è stato possibile apporre la dicitura e/o il codice CUP alla fattura elettronica originale; b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l’importo esposto;
ii) i documenti giustificativi di spesa per i quali non sussista l’obbligo di fatturazione elettronica devono recare il timbro originale recante la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde” e il Codice Unico di Progetto (CUP) e devono essere conservati dai Soggetti Beneficiari;
b) aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto Beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di Agevolazione. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. A tale previsione fanno eccezione le spese di personale e quelle generali. Si specifica quanto segue:
i) le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Xx.Xx/XXX, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall’’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il Soggetto Beneficiario e i fornitori);
ii) il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al Soggetto Beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto Beneficiario);
iii) l’estratto conto da cui risulti l’addebito deve mostrare chiaramente l’importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso;
c) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, etc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
d) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto Beneficiario a partire dal 1° gennaio 2021 (incluso) ed entro e non oltre la scadenza del termine ultimo per la conclusione del Progetto stabilito al precedente art B.2 commi 3 e 4;
e) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili;
f) i Soggetti Beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del Soggetto Beneficiario.
16) Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro (cinquecento/00).
C.4.c Variazioni e rideterminazione dell’Agevolazione
17) Sono consentiti scostamenti nelle spese rendicontate rispetto a quanto ammesso in sede di concessione, senza la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione, a condizione che:
a) gli scostamenti, per singola tipologia di spesa, siano inferiori a +/-40% del valore delle spese ammesse in sede di concessione per tale categoria di spesa nel rispetto comunque dell’eventuale incidenza massima, se prevista, per ogni singola tipologia di spesa (sono consentiti scostamenti superiori al +/- 40% a condizione che tale scostamento non pesi più del 10% del totale delle spese ammissibili). In fase di rendicontazione non sarà possibile la valorizzazione di tipologie di spesa inizialmente non previste;
b) siano rispettati i limiti di importo previsti all’articolo B.3 commi 2) e 3);
c) le spese rendicontate e validate non siano inferiori al 70% delle spese ammesse in sede di concessione;
d) venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto approvato.
Alle condizioni di cui sopra, tali scostamenti non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia e non sarà pertanto necessario procedere con la richiesta di variazione, ma sarà sufficiente dare chiara evidenza di tali modifiche nell’attestazione finale dei risultati e degli obiettivi conseguiti dal Progetto.
18) Fatto salvo il limite del 70% di cui al successivo art. D.1.a comma 1 lett. b), qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, l’Agevolazione potrà essere proporzionalmente rideterminata con decreto regionale, sempre nel rispetto della percentuale di copertura massima ammessa tra Finanziamento e Contributo e a condizione che, pena la decadenza, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso.
19) L’eventuale aumento delle spese complessive del Progetto rendicontate non determina in alcun caso incrementi dell’ammontare dell’Agevolazione concessa.
20) Successivamente al provvedimento di concessione dell’Agevolazione e sino a 90 giorni prima della Conclusione del Progetto, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento le seguenti richieste di variazione:
a) modifiche che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel contratto di Finanziamento, in seguito a variazioni societarie;
b) per una sola volta, variazioni di Progetto che comportino uno scostamento superiore al +/- 40% in almeno una categoria di spesa15 (a condizione che tale scostamento pesi più del 10%
15Non sarà possibile richiedere variazioni qualora una categoria di spesa non sia stata inizialmente prevista.
del totale delle spese ammissibili) e che non modifichino le finalità e le caratteristiche generali del Progetto ammesso.
21) La variazione potrà essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.
22) Il subentro potrà essere autorizzato previa verifica del rispetto dei requisiti:
a) soggettivi di cui all’articolo A.3 comma 2 lett. a), c) e d) da parte del soggetto subentrante, solo se il subentro avviene prima dell’erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo;
b) previsti dalla metodologia credit scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021, in qualsiasi momento sino alla completa estinzione del Finanziamento.
23) Resta inteso che le variazioni societarie di cui all’articolo C.4.c comma 20 lettera a) dovranno essere tempestivamente comunicate anche successivamente alla realizzazione del Progetto e sino alla completa restituzione del Finanziamento e saranno oggetto di apposita istruttoria economico- finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 ai fini della conferma del Finanziamento che, in caso di esito negativo, comporterà la decadenza dall’Agevolazione.
C.4.d Rendicontazione dei risultati raggiunti e quota di contributo a titolo di premialità
24) In sede di presentazione della rendicontazione finale a saldo, il Soggetto Beneficiario allegherà una Relazione finale, secondo il modello reso disponibile tramite il Sistema informativo, in cui descriverà dettagliatamente gli obiettivi e i risultati raggiunti sia dal Progetto realizzato, sia eventualmente in termini di obiettivi di sviluppo dei livelli occupazionali e di capitalizzazione di cui all’art. B.1 co. 1 lett. c) e d), qualora abbia esplicitamente dichiarato di voler perseguire tali obiettivi in fase di presentazione della domanda di agevolazione.
25) Il Soggetto Beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione a saldo, potrà ottenere le due quote di Contributo a fondo perduto pari ciascuna al 10% delle spese ammesse, di cui all’art. B.1 co. 1 lett. c) e d), qualora ne abbia fatto esplicitamente richiesta in fase di presentazione della domanda di agevolazione, solo se saranno stati raggiunti i risultati occupazionali e di capitalizzazione, ossia:
a) Obiettivo di capitalizzazione: ai fini della valutazione del raggiungimento di tale obiettivo saranno considerati gli importi degli aumenti di capitale deliberati successivamente al 1° gennaio 2021 e integralmente sottoscritti e versati alla data della presentazione della rendicontazione finale;
b) Obiettivo di sviluppo dei livelli occupazionali: ai fini della valutazione del raggiungimento di tale obiettivo saranno considerati i livelli occupazionali del Soggetto Beneficiario sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilevate tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la data della presentazione della rendicontazione finale.
26) Per quanto riguarda l’obiettivo di capitalizzazione di cui alla lett. a) del precedente comma 25) del presente articolo:
a) l’aumento di capitale complessivo realizzato e riscontrabile dalla documentazione presentata, anche mediante più operazioni successive, dovrà essere pari almeno al 20% delle spese ammissibili;
b) l’aumento di capitale dovrà essere stato deliberato in data successiva al 1° gennaio 2021 e realizzato mediante versamenti in conto aumento di capitale; i versamenti dovranno essere in denaro;
c) la sottoscrizione e il relativo versamento integrale della quota (incluso l’eventuale sovrapprezzo) dovranno essere stati già effettuati alla data di presentazione della rendicontazione finale;
d) non sono ammissibili operazioni di aumento di capitale che derivino dalla conversione di finanziamento soci, riclassificazione di riserve ed operazioni equiparabili;
e) le operazioni di aumento di capitale possono essere destinate parzialmente a coprire le perdite di bilancio, tuttavia l’eventuale quota a copertura di perdita non sarà considerata ai fini del rispetto del requisito di ammissibilità del 20% di cui alla precedente lett. a).
27) Il Soggetto Beneficiario dovrà allegare, in sede di presentazione della rendicontazione finale, i seguenti documenti a comprova del raggiungimento dell’obiettivo di capitalizzazione di cui alla lett. a) del comma 25) del presente articolo:
a) copia della delibera (o delle delibere) dell’assemblea dei soci di aumento di capitale presso il notaio;
b) documentazione contabile attestante l’avvenuto versamento dell’aumento di capitale.
28) Con riferimento all’obiettivo di capitalizzazione di cui alla lett. a) del comma 25) del presente articolo, il Soggetto Beneficiario non dovrà deliberare o effettuare, tra la data della prima delibera di aumento di capitale considerata ai fini della quantificazione dell’aumento di capitale complessivo e la data di presentazione della rendicontazione finale, operazioni di riduzione del capitale tali per cui la differenza tra l’aumento di capitale complessivo rendicontato e l’importo complessivo di tali operazioni di riduzione venga ad essere inferiore al requisito del 20% delle spese ammissibili di cui alla lett. a) del precedente comma 26). Tale circostanza sarà certificata dal Soggetto Beneficiario sulla base di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e le relative eventuali operazioni di riduzione del capitale intervenute nel periodo sopra specificato saranno dettagliatamente descritte nella Relazione finale. Il Gestore verificherà l’effettivo incremento di capitale intervenuto mediante visura camerale, qualora questa sia stata tempestivamente aggiornata; in caso contrario chiederà al Soggetto Beneficiario l’ulteriore documentazione attestante l’effettivo incremento di capitale intervenuto. Sono fatte salve le operazioni di riduzione del capitale realizzate nei casi di obbligo previsti dalla legge.
29) Per quanto riguarda l’obiettivo di sviluppo dei livelli occupazionali di cui alla lett. b) del precedente comma 25) del presente articolo:
a) l’obiettivo sarà considerato pienamente raggiunto se il Soggetto Beneficiario avrà conseguito, alla data di presentazione della rendicontazione finale, un incremento occupazionale, inteso come differenza positiva tra livello occupazionale finale e iniziale come di seguito meglio definiti, pari almeno al 5% del livello occupazionale iniziale. In caso di pieno raggiungimento dell’obiettivo, sarà erogato l’importo totale del Contributo di cui all’art. B.1 co. 1 lett. c);
b) l’obiettivo sarà considerato parzialmente raggiunto se il Soggetto Beneficiario avrà conseguito, alla data di presentazione della rendicontazione finale, un qualsiasi incremento occupazionale, inteso come differenza positiva tra livello occupazionale finale e iniziale come di seguito meglio definiti, inferiore al 5%. In caso di parziale raggiungimento dell’obiettivo, sarà erogata una quota proporzionale dell’importo totale del Contributo di cui all’art. B.1 co. 1 lett. c) (es.: un incremento del livello occupazionale del 4% comporterà l’erogazione di un Contributo a valere sull’obiettivo occupazionale pari all’8% delle spese ammissibili; un incremento occupazionale del 2,5% comporterà un Contributo a valere sull’obiettivo occupazionale pari al 5%, etc.);
c) il livello occupazionale iniziale del Soggetto Beneficiario sarà determinato sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi D.P.R. 445/2000 in sede di presentazione della Domanda di agevolazione e riferite alla data di presentazione della Domanda di agevolazione;
d) il livello occupazionale finale del Soggetto Beneficiario sarà determinato sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi D.P.R. 445/2000 in sede di presentazione della rendicontazione finale e riferite alla data di presentazione della rendicontazione finale;
e) i livelli occupazionali, sia iniziale che finale, dovranno essere quantificati in termini di numero di dipendenti a tempo determinato o indeterminato, legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, inclusi i soci lavoratori che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso diverso da quello per la sola partecipazione agli organi amministrativi;
f) i livelli occupazionali, sia iniziale che finale, dichiarati dal Soggetto Beneficiario saranno verificati mediante controlli in loco a campione, anche sulla base del Libro Unico del Lavoro ex D.L. 112/08 (art. 39 e 40), convertito in L. 133/08;
g) ai fini della quantificazione dell’incremento occupazionale, non saranno considerate eventuali diminuzioni dovute a dimissioni volontarie, pensionamenti o licenziamenti per giusta causa, oltre ad altre casistiche similari non dipendenti dalla volontà del Soggetto beneficiario.
D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Obblighi dei Soggetti Beneficiari
D.1.a Obblighi dei Soggetti Beneficiari
1) Xxxxx salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti Beneficiari sono altresì obbligati a:
a) assicurare che le attività siano realizzate in conformità alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto approvato e che eventuali elementi di variazione siano stati preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo C.4.c;
b) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 70% della spesa complessiva ammessa con provvedimento regionale e che eventuali scostamenti nelle spese rendicontate rispettino il limite di importo previsto all’articolo C.4.c;
c) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo A.3 comma 2 lettere a), c) e d) dal momento di presentazione della Domanda fino all’erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo;
d) assicurare che le attività previste dal Progetto si concludano entro il termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all’articolo B.2 commi 3 e 4;
e) mantenere la Sede Operativa in Lombardia per una durata non inferiore a dieci anni dalla data di conclusione del Progetto;
f) non delocalizzare l’attività economica specificamente incentivata (anche in parte) in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del Progetto ai sensi del D.L. n. 87/2018;
g) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del Finanziamento e del Contributo, la documentazione di spesa tecnica, amministrativa e contabile;
h) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell’Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso all’Agevolazione, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione;
i) mantenere la destinazione d’uso dell’eventuale immobile oggetto di Agevolazione ai sensi dell’articolo B.3 comma 2 lettera i) per un periodo di 3 (tre) anni successivi alla concessione;
j) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto;
k) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del
D. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia fino alla completa restituzione dell’Agevolazione e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa
l) presentare la richiesta di erogazione del saldo entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui al precedente art. B.2.commi 3 e 4.
D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari
1) I Soggetti Beneficiari si impegnano altresì a:
a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento e al Gestore, anche successivamente all’erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo:
i) eventuali variazioni (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all’interno del territorio della Lombardia, etc.) del Soggetto Beneficiario intervenute successivamente alla presentazione della Domanda;
ii) eventuali variazioni societarie che comportino, tra l’altro, il subentro di un nuovo soggetto intervenute dopo la sottoscrizione del contratto di Finanziamento. In tali ipotesi il Soggetto Beneficiario dovrà accompagnare la comunicazione con tutta la documentazione concernente l’intervenuta operazione societaria, al fine di consentire le necessarie verifiche sul soggetto subentrante;
b) comunicare tempestivamente le variazioni secondo le modalità previste all’articolo C.4.c;
c) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia e dal Gestore le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all’impatto del Progetto concluso, con le modalità definite da Regione Lombardia.
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell’iniziativa dei Soggetti Beneficiari
1) I Soggetti Beneficiari sono tenuti a:
a) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
b) apporre sulle realizzazioni oggetto dell’Agevolazione targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia.
D.2 Decadenze e rinunce dei Soggetti Beneficiari
D.2.a Rinuncia
1) Il Soggetto Beneficiario può rinunciare alla realizzazione del Progetto e all’Agevolazione concessa in qualsiasi momento.
2) Per comunicare la rinuncia il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore o, se disponibile, utilizzare l’apposito modulo di Bandi online. In tal caso Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, pronunziando, per l’ effetto, con apposito Provvedimento, la Decadenza della concessione e conseguentemente il Gestore provvederà alla risoluzione del Contratto di finanziamento (se già stipulato) e a richiedere l’ immediata restituzione secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l’Agevolazione in tutto o in parte).
3) Le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario del Finanziamento da parte del Soggetto Beneficiario sono disciplinati dal relativo contratto di Finanziamento.
D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento e decadenza
1) Il contratto di Finanziamento viene risolto dal Gestore nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui all’articolo D.1.a comma 1 lettera k);
b) indebita percezione del Finanziamento accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Soggetto Beneficiario;
c) mancato pagamento di due rate consecutive del Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
d) in caso di assoggettamento del Soggetto Beneficiario a fallimento o ad altre procedure concorsuali (specificatamente l’amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e il concordato preventivo), o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del contratto di Finanziamento, il concordato preventivo omologato ai sensi dell’art. 180 della Legge Fallimentare e l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182 bis della predette Xxxxx;
e) in caso di interdittiva antimafia;
f) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda, non sanata entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui all’articolo C.4 comma 3 lettera a).
2) Nei predetti casi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 1 lettera c), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto di Finanziamento da parte del Gestore provvederà a dichiarare la decadenza della concessione dell’intera Agevolazione.
3) Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera c), il Soggetto Gestore invia formale comunicazione al Soggetto Beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate di Finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell’originario contratto di finanziamento per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme erogate a titolo di Finanziamento.
D.2.c Decadenza e risoluzione del Contratto di Finanziamento
1) Regione Lombardia dichiarerà con apposito provvedimento la decadenza, totale o parziale, della concessione nei seguenti casi:
a) mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli definiti in sede di concessione, ivi inclusi gli adempimenti post concessione previsti all’articolo C.4.a comma 7 entro il termine di 120 giorni naturali e consecutivi;
b) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale non risulti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Bando art. A.3 comma 2 lett. a), c) e d), o dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 4456/2021, a seconda del momento in cui intervengano le predette variazioni societarie;
c) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1;
d) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda, non sanata entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui all’articolo C.4 comma 3.
2) Nei predetti casi, il Gestore, a seguito del Provvedimento di Decadenza della concessione, provvederà a dichiarare risolto il contratto di Finanziamento (qualora già stipulato) e a richiedere l’immediata restituzione secondo le modalità e i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l’Agevolazione in tutto o in parte).
D.2.x Xxxxxxxx
1) Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione dell’Agevolazione cui segua la risoluzione del contratto di Finanziamento, che nelle ipotesi di risoluzione del contratto di Finanziamento cui segua apposito provvedimento di Regione Lombardia, gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento.
2) Nei casi di delocalizzazione dell’attività economica specificamente incentivata (anche in parte) in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del Progetto ai sensi del D.L. n. 87/2018 Regione Lombardia provvederà a dichiarare l’intervenuta decadenza del Soggetto Beneficiario e gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno,
calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento. In tali casi Regione Lombardia si riserva altresì l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.
D.3 Proroghe dei termini
1) Successivamente al provvedimento di concessione dell’Agevolazione, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento non più di una richiesta di proroga fino a 6 (sei) mesi aggiuntivi accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità al seguito del verificarsi di fatti estranei alla volontà dei Soggetti Beneficiari medesimi che siano sopravvenuti a ritardare l’inizio o l’esecuzione del Progetto.
2) La proroga potrà essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 60 giorni dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.
D.4 Ispezioni e controlli
1) I funzionari regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti ed oggetto di istruttoria su base campionaria non inferiore al 10% delle Domande ammesse all’Agevolazione.
D.5 Monitoraggio dei risultati
1) Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l’indicatore individuato è il seguente: numero di imprese beneficiarie.
2) In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.
3) Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
D.6 Responsabile del procedimento
1) Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Competitività delle Filiere e dei Territori della Direzione Generale Sviluppo Economico.
D.7 Trattamento dati personali
1) In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 4.
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti
1) Il presente Bando è pubblicato sul portale Bandi Online – xxx.xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
2) Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L.
3) Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:
– xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande;
– xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, per quesiti attinenti alle Domande ammesse all’Agevolazione.
4) Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online è possibile scrivere a xxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
5) Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.
TITOLO | Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde |
DI COSA SI TRATTA | Il Fondo è finalizzato a sostenere la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde, supportandone i programmi di investimento, il consolidamento, la messa in sicurezza e rilancio in seguito alla pandemia, la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali. |
TIPOLOGIA | Agevolazione composta da un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto. |
CHI PUÒ PARTECIPARE | Possono partecipare al presente Bando i soggetti costituiti in forma cooperativa e i loro consorzi che, al momento della presentazione della Domanda: i) siano iscritti e attivi nel Registro delle imprese, con Sede legale e operativa attiva in Lombardia; ii) siano iscritti agli Albi di riferimento; iii) non appartengano alla Categoria “Cooperative di edilizia e abitazione” e non abbiano codice Ateco 2007 primario ricompreso nella sezione L (Attività immobiliari); iv) non siano cooperative agricole e non abbiano codice Ateco 2007 primario ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca). |
RISORSE DISPONIBILI | Euro 9.157.141,00 |
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE | L’Agevolazione può concorrere sino a un massimo del 90% della spesa complessiva ammissibile del Progetto, e si compone di: a) un Finanziamento agevolato che può concorrere fino ad un massimo del 60% delle spese ammesse e comunque di importo non superiore a 300.000 euro; b) una componente di contributo a fondo perduto che può |
concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro; c) eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro al raggiungimento dei risultati occupazionali; d) eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro al raggiungimento dei risultati di capitalizzazione. L’Agevolazione viene erogata dal Gestore, previa sottoscrizione del contratto di Finanziamento, in 2 (due) soluzioni: a) prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, salvo ulteriore erogazione, su richiesta del Soggetto Beneficiario, della quota del 10% di contributo di cui alla successiva lett. ii), a titolo di anticipazione, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, presentando apposita garanzia come previsto dalla L.R. 34/1978; b) tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa rendicontazione di tutte le spese ammesse, comprendente: i) seconda tranche a saldo del Finanziamento; ii) quota del 10% di contributo (salvo eventuale erogazione in fase di anticipo); iii) quota del 10% di contributo al raggiungimento dei risultati occupazionali; iv) quota del 10% di contributo a fronte di raggiungimento dei risultati di capitalizzazione. | |
DATA DI APERTURA | 10:00 del 07/06/2021 |
DATA DI CHIUSURA | 16:00 del 07/06/2022 |
COME PARTECIPARE | La Domanda dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto Richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo: xxx.xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx La Domanda deve essere corredata dagli allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo indicati all’Allegato 1. Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. |
PROCEDURA DI SELEZIONE | La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità. L'assegnazione dell’Agevolazione è subordinata alla disponibilità del Fondo. |
INFORMAZIONI E CONTATTI | Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a xxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Le informazioni relative ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potranno essere richieste a: a) xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande; b) xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, per quesiti attinenti alle Domande ammesse all’Agevolazione. |
(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.
D.9 Diritto di accesso agli atti
1) Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) è possibile consultare e/o richiedere eventuali copie di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia.
2) Il “diritto di accesso” consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.
3) La richiesta di accesso dovrà essere “motivata” e inoltrata all’ufficio "che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente".
4) Il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”);
5) In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il Richiedente provvede a versare l’importo dei costi di riproduzione quantificati dall’ufficio competente. I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:
per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
riproduzione su supporto informatico dell’interessato (CD, Flash Pen) euro 2,00;
riproduzione atti comportanti ricerca d’archivio: costo fotocopie + costo ricerca d’archivio euro 3,00;
richieste di ricerca d’archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.
6) Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del Richiedente le seguenti spese:
via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.;
per l'inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del Richiedente sono i seguenti:
da 1 a 10 pagine euro 0,50;
da 11 a 20 pagine euro 0,75;
da 21 a 40 pagine euro 1,00;
da 41 a 100 pagine euro 1,50;
da 101 a 200 pagine euro 2,00;
da 201 a 400 pagine euro 3,00;
maggiore di 400 pagine euro 4,00.
7) I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia – IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale “accesso L. n. 241/1990”;
8) Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all’imposta di xxxxx. L’imposta va scontata contestualmente all’autenticazione, salvo che ricorra un’ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005);
9) L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (cfr. Allegato 5) attraverso una delle seguenti modalità
tramite posta elettronica ordinaria;
tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della Direzione Generale che detiene il documento;
posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx" con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;
via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento;
a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;
a mano presso le sedi Spazio Regione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.
D.10 Clausola Antitruffa
1) Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Bando.
D.11 Altre informative
1) Si rende noto che i Finanziamenti di cui al presente Bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell’art. 9 “Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx”, xxx X.Xxx. 000/00 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
D.12 Definizioni e glossario
1) Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Bando il significato loro attributo nelle seguenti definizioni; resta inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa:
a) “Agevolazione”: l’agevolazione concessa in attuazione del presente Bando e composta da un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto;
b) “Albo delle società cooperative”: l’Albo delle società cooperative istituito in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile e disciplinato dal DM 2.6.2004;
c) “Albo delle cooperative sociali”: l’Albo delle Cooperative Sociali Istituito ai sensi della legge
n. 381/1991 e dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 36 del 6 novembre 2015;
d) “Bandi on line o Sistema informativo”: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all’indirizzo xxx.xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
e) “Bando”: il presente avviso, con i relativi allegati;
f) “Conclusione del Progetto” o “Termine di realizzazione del Progetto”: coincide con la data di conclusione del Progetto corrispondente all'ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuto dal Soggetto Beneficiario, entro i termini massimi previsti per la realizzazione del progetto di cui all’art. B2 del Bando;
g) “Contributo”: la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo a fondo perduto;
h) “Cooperativa”: si intende un’impresa costituita ai sensi del Titolo VI del Libro V del Codice Civile;
i) “Cooperativa sociale”: si intende una cooperativa che gestisce servizi sociali (cooperativa sociale di tipo A)), oppure le cui attività sono finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate (cooperativa sociale di tipo B));
j) “Domanda”: si intende la domanda di partecipazione al Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, presentata tramite Bandi on line dal Soggetto Richiedente;
k) “Equivalente sovvenzione lordo o ESL”: il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; i costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato sul sito web: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx;
l) “Finanziamento”: la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di finanziamento a tasso agevolato;
m) “Finlombarda” o “Gestore”: Finlombarda S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Sviluppo Economico;
n) “Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde” (anche, per brevità, il “Fondo”): il Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde, istituito dalla
D.G.R. n. 4097/2020, così come modificata dalla D.G.R. n. 4478/2021, in attuazione della Legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015;
o) “Garanzia”: garanzia ai sensi dell’Allegato 2 del Bando a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, come previsto dalla
D.G.R. n. 4456/2021, che si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei pagamenti effettuati dal Soggetto Beneficiario in conformità al piano di ammortamento, oppure garanzia ai sensi della L.R. n. 34/1978 nel caso di richiesta di erogazione della quota del 10% di Contributo a titolo di anticipazione;
p) “Impresa Consolidata”: si intende la Cooperativa che sia in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della domanda;
q) “Impresa Insolvente”: ai sensi del Regolamento de minimis si definisce insolvente l’
impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
r) “Impresa Unica”: si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di
voto degli azionisti o soci di quest’ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;
s) “Linee Guida per la rendicontazione”: si intendono le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili che verranno rese disponibili nell’apposita sezione di Bandi On line;
t) “PMI”: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
u) “Progetto”: il progetto finalizzato alla crescita, sviluppo e consolidamento dei Soggetti Beneficiari per il quale si richiede l’Agevolazione;
v) “Rating di legalità”: indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Il riconoscimento è rilasciato dall’AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
w) “Regolamento de minimis”: si intende il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
x) “Sede Operativa”: una unità locale indicata in visura camerale, sita in Lombardia, corrispondente ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.,) nella quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale dell’impresa;
y) “Soggetto Beneficiario”: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sul presente Bando, ossia le cooperative che, a seguito della presentazione di un programma di investimento, vengono ammesse all’Agevolazione di cui al presente Bando;
z) “Soggetto Richiedente”: si intende il soggetto che presenta la Domanda;
aa) “Spesa effettivamente sostenuta”: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso in una data compresa nel periodo di ammissibilità, nei confronti del Soggetto Beneficiario, che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato dal Soggetto Beneficiario stesso, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità secondo quanto definito nel Bando e nelle Linee Guida per la rendicontazione;
bb) “Start up”: si intende la Cooperativa che abbia avviato la propria attività da non oltre tre anni e non sia in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della domanda.
D.13 Riepilogo date e termini temporali
Attività | Tempistiche |
Presentazione della domanda | a partire dalle ore 10:00 del 07/06/2021 |
Istruttoria formale – Verifica di ammissibilità delle domande | 20 giorni dalla data di presentazione della domanda |
Istruttoria di merito – Valutazione delle domande | 50 giorni dalla chiusura dell’istruttoria formale |
Integrazione documentale (eventuale) | 15 giorni dall’invio della richiesta |
Concessione dell’Agevolazione e | 20 giorni dalla chiusura dell’attività istruttoria |
comunicazione degli esiti dell’istruttoria | (approvazione da parte del RUP) |
Invio della documentazione per la stipula del contratto | Entro 120 dalla comunicazione della concessione |
Erogazione anticipo | Successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento, erogazione anticipo del Finanziamento (50%), salvo richiesta di erogazione a titolo di anticipazione anche della quota del 10% di Contributo, per l’erogazione della quale occorrerà presentare apposita garanzia come previsto dalla L.R. 34/1978 |
Durata dei Progetti | 18 mesi, salvo eventuale proroga della durata massima di 6 mesi |
Presentazione della rendicontazione delle spese | Entro 90 giorni dalla Conclusione del Progetto |
Verifica della rendicontazione delle spese | Entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese |
Erogazione del saldo dell’Agevolazione | Successivamente alla verifica della rendicontazione: e) tranche a saldo del Finanziamento (50%); f) quota del 10%, a conclusione del Progetto (salvo eventuale erogazione in fase di anticipo); g) quota del 10% al raggiungimento dei risultati occupazionali; h) quota del 10% al raggiungimento dei risultati di capitalizzazione. |
D.14 Allegati/informative
Allegato 1 – Documentazione da allegare in Domanda Allegato 2 – Quadro Cauzionale
Allegato 3 – Scheda per la descrizione del Progetto
Allegato 4 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali Allegato 5 – Richiesta d’accesso agli atti
ALLEGATO 1 – Documentazione da allegare in Domanda
DOCUMENTI DA ALLEGARE | APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE o SOGGETTO DELEGATO CON POTERI DI FIRMA | MODELLO DI DOCUMENTO DA UTILIZZARE DISPONIBILE SU BANDI ON LINE |
Documenti per tutti i Soggetti Richiedenti | ||
1. descrizione del Progetto | NO | SI |
2. (nel caso in cui il Soggetto Richiedente voglia avvalersi, qualora risulti necessario a seguito dell’istruttoria di cui all’articolo C.3.c del Bando, di una Garanzia fidejussoria da parte di una impresa sponsor, ai sensi dell’Allegato 2 punto 4.d), una dichiarazione circa la disponibilità dell’impresa sponsor medesima, sottoscritta dal suo legale rappresentante, a rilasciare una Garanzia fidejussoria nell’interesse del Soggetto Richiedente accompagnata da almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della Domanda e dal modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente o elettronicamente dal dichiarante | SI (da parte del legale rappresentante dell’impresa sponsor) | SI |
3. modulo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, volto a definire il perimetro di Impresa Unica come definita dall’art.2, par. 2 lett. c) e d) del Regolamento “de minimis” | SI | SI |
4. modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente dal dichiarante | SI del dichiarante, come indicato nel modulo di adeguata verifica | SI |
5. modulo ai fini dell’informazione antimafia da scaricare dal sito internet della prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia qualora l’Agevolazione richiesta sia superiore a 150.000 euro: dichiarazioni sostitutiva CCIAA e dichiarazioni, complete dei dati dei familiari conviventi maggiorenni per le persone indicate dalla procedura antimafia | SI | NO |
6. (eventuale) delega al soggetto esterno da contattare (documentazione obbligatoria nel caso in cui il Soggetto Richiedente abbia indicato nella Domanda un soggetto esterno delegato da contattare) | SI | SI |
7. modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa contenente le informazioni necessarie (effettivi, fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate) | NO | SI |
8. (eventuale) copia della carta d’identità, del codice fiscale e della procura depositata presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma del firmatario della Domanda | NO | NO |
9. copia della carta d’identità e del codice fiscale del legale rappresentante | NO | NO |
Documenti per le Imprese Consolidate | ||
a) per i Soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, Società consortili a responsabilità limitata, ecc.): qualora l’ultimo bilancio sia stato approvato ma non depositato, copia del bilancio approvato | NO | NO |
b) per i Soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due bilancini contabili chiusi (prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi e con dicitura ‘Definitivo’ generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Libro Giornale, Libro inventari, Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda | NO | NO |
c) per i Soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi (ovvero schemi di Conto economico e di Stato patrimoniale chiusi con dicitura ‘Definitivo’ generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda | NO | NO |
d) per i Soggetti in regime dei minimi o in regime contabile forfettario: ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda | NO | NO |
Documenti per le Start-up | ||
e) elaborato relativo ad un budget contenente dati relativi alle dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di: i. 3 (tre) anni, ove l’importo complessivo richiesto del Finanziamento sia inferiore a 150.000,00 euro (centocinquantamila/00); ii. 5 (cinque) anni, ove l’importo complessivo richiesto del Finanziamento sia pari o superiore a 150.000,00 euro (centocinquantamila/00) | NO | SI |
f) business plan a supporto del budget | NO | SI |
ALLEGATO 2 – Quadro Cauzionale
20) Nell’ambito dell’istruttoria di merito, conformemente all’art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla
D.G.R. n. 4456/2021, è definito il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all’impresa.
21) Alle Imprese Consolidate, viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato16:
Classe di valutazione | Fascia di valutazione | Esito | Quadro cauzionale previsto dal Credit Scoring per domande presentate entro il 31.12.2022 | Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3.c comma 7) del Bando |
1 | 1 | Ammissibile | Ammissibile senza garanzia | 30,00 |
2 | 2 | 27,50 | ||
3 | 25,00 | |||
4 | 22,50 | |||
5 | 3 | 20,00 | ||
6 | 17,50 | |||
7 | 15,00 | |||
8 | 4 | Ammissibile con garanzia 25% del finanziamento | 12,50 | |
9 | Ammissibile con garanzia 45% del finanziamento | 10,00 | ||
10 | Ammissibile con garanzia 75% del finanziamento | 7,50 | ||
11 | 5 | Non ammissibile | Non ammissibile | 5,00 |
12 | 2,50 |
22) In caso di Start-Up, al soggetto richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale illustrati nella tabella seguente17:
16 La metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 prevede per le Domande presentate da Imprese Consolidate successivamente al 31.12.2022 che le percentuali di copertura del quadro cauzionale saranno pari al 30% del finanziamento per la Classe di Valutazione 8, al 50% del finanziamento per la Classe di Valutazione 9 e al 80% del finanziamento per la Classe di Valutazione 10.
17 La metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 prevede per le Domande presentate da Start-Up successivamente al 31.12.2022, le percentuali di copertura del quadro cauzionale saranno pari al 30% del finanziamento per la Classe 2, al 50% del finanziamento per la Classe 3 e al 80% del finanziamento per la Classe 4.
Classe di rischio | Esito/quadro cauzionale per domande presentate entro il 31.12.2022 | Punteggio Credit Scoring per Start-Up | Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3.c comma 7) del Bando |
Classe 1 | Ammissibile senza garanzia | >=80 | >=24 |
Classe 2 | Ammissibile con garanzia pari al 25% del valore del finanziamento concesso | >=70; <80 | >=21; <24 |
Classe 3 | Ammissibile con garanzia pari al 45% del valore del finanziamento concesso | >=60; <70 | >=18; <21 |
Classe 4 | Ammissibile con garanzia pari al 75% del valore del finanziamento concesso | >=50; <60 | >=15; <18 |
23) In attuazione della D.G.R. n. 4456/2021, si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento:
a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario - D. Lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo unico di cui all’art. 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
c) fidejussione rilasciata da persone fisiche in caso di applicazione del modello di “credit scoring per start-up”;
d) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. “Impresa Sponsor”): le imprese che possono rilasciare fidejussione nell’interesse dei soggetti richiedenti l’agevolazione regionale sono solo i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno N. 2 bilanci approvati;
e) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo 15 – Cauzione e iscritta nell’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS a condizione che la stessa sia in possesso di rating (con giudizio in ambito “Investment grade ” ) rilasciato da un ’ agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l’ESMA (European Securities and Markets Authority);
f) garanzie reali nella forma di cash collateral ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato Italiano;
g) garanzie reali, corredate da adeguate coperture assicurative, (da perfezionarsi contestualmente o successivamente alla contrattualizzazione) nella forma di ipoteca su immobili di proprietà del beneficiario e/o di una impresa terza, a fronte di contributi in conto capitale a rimborso di importo non inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila) oppure a fronte di programmi di spesa che prevedono l’acquisto di beni immobili.
24) Ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021, ai fini del perfezionamento del contratto di finanziamento,
è possibile presentare:
a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l’intero importo richiesto in sede di concessione a copertura del finanziamento;
b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l’importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell’importo del Finanziamento18.
25) Il Soggetto Beneficiario potrà presentare alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, alternativamente:
a) Garanzia a copertura integrale dell’importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
b) Garanzia a integrale copertura della quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione. Qualora la percentuale di Garanzia richiesta sul Finanziamento concesso sia superiore alla quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione 19 , il Soggetto Beneficiario dovrà presentare, pena la Decadenza della concessione, nella domanda di erogazione del saldo di cui all’articolo C.4.c o alternativamente non oltre 30 giorni dalla comunicazione di Finlombarda di cui all’art. C.4.c comma 9 lett. d) e comma 12, un’integrazione della Garanzia per l’importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l’importo complessivo da garantire).
26) Per il rilascio delle Garanzie, saranno rese disponibili le opportune indicazioni relative ai contenuti minimi obbligatori sul sito del Gestore.
18 A titolo esemplificativo, se è richiesta una Garanzia pari all’80% del valore del finanziamento, è ammissibile una Garanzia costituita per il 60% (del valore del finanziamento) da fidejussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del finanziamento) da Garanzia reale (o altra forma di Garanzia).
19 Pertanto nei casi di ammissibilità con garanzia pari al 75% o all’80% del Finanziamento.
ALLEGATO 3 – Scheda per la descrizione del Progetto
BANDO
Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde
1. Denominazione del Soggetto richiedente
2. Titolo e acronimo (se disponibile) del progetto
Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario
3. Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante il progetto proposto
Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario
4. Descrivere in modo dettagliato le azioni che si andranno a realizzare
4.a Acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti)
Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.
4.b Acquisto di partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o di rami d’azienda di imprese da parte dei soggetti beneficiari
Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.
4.c Acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitale
Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.
4.d Affitto di locali destinati all’attività primaria/prevalente
Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.
4.e Servizi di consulenza specialistica o equivalenti correlate al progetto
Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.
4.f Acquisto o ristrutturazione di immobili per l’attività primaria/prevalente (max 30% delle spese complessive) funzionali alla realizzazione del progetto di investimento Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.
5. Dettaglio analitico delle tipologie di spesa
a) Acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti) | Costo IVA esclusa (€) |
Campo replicabile n. volte | |
Totale | € 0,00 |
b) Acquisto di partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o di rami d’azienda di imprese | Costo IVA esclusa (€) |
Campo replicabile n. volte | |
Totale | € 0,00 |
c) Acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitale | Costo IVA esclusa (€) |
Campo replicabile n. volte | |
Totale | € 0,00 |
d) Affitto di locali destinati all ’ attivit à primaria/prevalente, per un valore massimo corrispondente a 12 mensilità comprensive di spese condominiali e con esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, imposte e tasse | Costo IVA esclusa (€) |
Campo replicabile n. volte | |
Totale | € 0,00 |
e) Servizi di consulenza specialistica o equivalenti correlate al Progetto | Costo IVA esclusa (€) |
Campo replicabile n. volte | |
Totale | € 0,00 |
f) Spese generali in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e) | Costo IVA esclusa (€) |
Campo replicabile n. volte | |
Totale | € 0,00 |
g) Spese di commissioni per garanzie | Costo IVA esclusa (€) |
Campo replicabile n. volte | |
Totale | € 0,00 |
h) Spese per il personale dipendente impiegato nel Progetto in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e) | Costo IVA esclusa (€) |
Campo replicabile n. volte | |
Totale | € 0,00 |
i) Acquisto o ristrutturazione di immobili per l’attività primaria/prevalente nella misura massima del 30% delle spese complessive, solo se funzionali alla realizzazione del Progetto di investimento | Costo IVA esclusa (€) |
Campo replicabile n. volte | |
Totale | € 0,00 |
6. Descrizione del cronoprogramma indicativo delle attività
Redigere il seguente schema coerentemente con le azioni indicate al punto 4
Attività | Anno 1 | Anno 2 | ||||||||||||||||
a) Acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti) | ||||||||||||||||||
Azione n.1 | ||||||||||||||||||
Azione n. | ||||||||||||||||||
b) Acquisto di partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o di rami d’azienda di imprese da parte dei soggetti beneficiari | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
c) Acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitale | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
d) Affitto di locali destinati all’attività primaria/prevalente | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
e) Servizi di consulenza specialistica o equivalenti correlate al progetto | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
f) Acquisto o ristrutturazione di immobili per l’attività primaria/prevalente funzionali alla realizzazione del progetto di investimento | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
… |
7. Descrivere i risultati attesi in termini di impatto sociale e di capitalizzazione, nonché sui livelli occupazionali
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta per quanto necessario
8. Descrizione della struttura organizzativa, in termini di individuazione delle risorse organizzative, di coerenza dei ruoli e delle funzioni
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta per quanto necessario
Allegato 4 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL BANDO “FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE LOMBARDE”
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita, residenza, indirizzo e-mail, recapito telefonico, e alcuni dati particolari dovuti ad adempimenti di legge necessari quali dati relativi a condanne penali o reati patrimoniali contro la PA.) sono trattati al fine svolgere le procedure amministrative riguardanti la concessione ed erogazione delle agevolazioni finalizzate a sostenere la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde, supportandone i programmi di investimento, il consolidamento, la messa in sicurezza e rilancio in seguito alla pandemia, la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015 i cui criteri applicativi sono stati approvati con d.g.r. n. 4097/2020, così come modificata da d.g.r. n. 4478/2021.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 0
– 00000 XXXXXX – nella persona del suo legale rappresentante, ovvero il Presidente pro-tempore.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), è contattabile al seguente indirizzo mail: xxx@xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali: Ministero dell’Interno (Banca dati antimafia - BDA).
I Suoi dati, inoltre, verranno comunicati a Finlombarda S.p.A. e ad Aria S.p.A., in qualità di Responsabili del Trattamento nominati dal Titolare per la gestione di alcune parti del procedimento.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per un corretto trattamento, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali non saranno da loro diffusi.
9. Tempi di conservazione dei dati
I dati da Lei trasmessi in ragione del bando verranno conservati per la durata di 10 anni.
10. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 13 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx_xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo:
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico, U.O. Competitività delle filiere e dei territori.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo competente.
ALLEGATO 5 – Richiesta d’accesso agli atti
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)
All’Ufficio Spazio Regione, sede di
Oppure
Alla Direzione Unità Organizzativa /Struttura (indicare se conosciuti)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME*
NOME* NATA/O* IL a RESIDENTE* IN - Prov. ( )
Via n. E-mail: Tel. Documento identificativo (all.)
Diretto interessato Legale rappresentante (all. doc) procura da parte (all. doc)
CHIEDE
di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico di estrarne copia conforme in bollo
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):
MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):
INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):
DICHIARA
– di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
– di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci;
– di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.
Luogo e data Firma, per esteso e
leggibile
*Dati obbligatori