Riepilogo date e termini temporali Clausole campione

Riepilogo date e termini temporali. ASSE I Assunzioni e Tirocini Presentazione della domanda di contributo: a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso Richiesta di erogazione contributo: - per assunzioni/tirocini <12 mesi: alla scadenza del contratto/tirocinio, entro 60 gg; - per assunzioni/tirocini >12 mesi o T.I.: allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del contratto/tirocinio, entro 60 gg ASSE II Consulenza e servizi Presentazione della domanda di contributo: La data verrà definita con successivo atto Servizi consulenza e Conclusione servizi: entro 12 mesi dalla comunicazione di Contributo per l’acquisto ausili ammissione Richiesta di erogazione contributo: entro 60 gg dalla conclusione dei servizi Isola formativa Richiesta di erogazione contributo: per i servizi a), b) e c): successivamente all’avvio dell’Isola Formativa; per i servizi d): - dopo 12 mesi dall’avvio dell’Isola - dopo 24 mesi dall’avvio dell’Isola Asse III Cooperazione sociale Presentazione della domanda di contributo: La data verrà definita con successivo atto Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale Richiesta di erogazione contributo: per modalità e tempistiche si rimanda a quanto previsto dal “Manuale di gestione Dote Impresa” Incentivi per la transizione verso aziende Richiesta di erogazione contributo: allo scadere dei 6 mesi dall’avvio del contratto, entro 60 gg Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo fissato del 30 dicembre 2018.
Riepilogo date e termini temporali. Dalle ore 12.00 del 10 settembre 2018 fino alle ore 12.00 del 8 ottobre 2018 Presentazione domanda di contributo Entro il 9 marzo 2019 Accettazione del contributo Entro il 5 maggio 2020 Realizzazione degli interventi e emissione fatture (salvo proroga) Entro il 5 maggio 2020 Data quietanza ultima fattura
Riepilogo date e termini temporali. Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo fissato del 31 dicembre 2021.
Riepilogo date e termini temporali. Presentazione della domanda di contributo: - a partire dal 29/06/2022, data di pubblicazione del presente bando - per assunzioni/tirocini <12 mesi: alla scadenza del contratto/tirocinio, entro 60 gg; - per assunzioni in Richiesta di erogazione contributo somministrazione/tirocini >12 mesi o T.I.: allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del contratto/tirocinio, entro 60 gg Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo fissato del 31/01/2023
Riepilogo date e termini temporali. Attività Tempistiche
Riepilogo date e termini temporali. Presentazione delle domande in Bandi on line dalle ore 10:00 del 23 aprile alle ore 16:00 del 16 maggio 2019 • Fase istruttoria, da parte della struttura regionale competente, dal 20 maggio al 17 luglio 2019 • Redazione dei 2 piani di assegnazione (uno per Comuni singoli ed uno per Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni) e pubblicazione, da parte della struttura regionale competente, entro il 25 luglio 2019 • Rendicontazione a mezzo Bandi on line, a cura degli Enti beneficiari, entro il 31 dicembre 2019 • Verifica delle rendicontazioni prodotte, a cura della struttura regionale competente, entro il 15 febbraio 2020
Riepilogo date e termini temporali.  Apertura offerta formativaContratti di solidarietà” sulla piattaforma informativa GEFO: dalla data di pubblicazione del presente Avviso.  Apertura finestra di candidatura dalla data di pubblicazione del presente Avviso.  Entro 30 giorni dal ricevimento delle domande: verifica di ammissibilità, valutazione delle domande e approvazione del decreto di ammissibilità  Entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto l’azienda deve sottoscrivere l’atto di adesione  Entro 60 giorni successivi alla data del decreto, l’operatore deve avviare almeno una delle azioni formative  Entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività formative, l’operatore deve presentare la richiesta di liquidazione  Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione ARIFL provvede alla liquidazione del contributo all’operatore  Entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di contratto di solidarietà oggetto della domanda, l’azienda deve presentare domanda di liquidazione. Tale termine può essere differito in attesa dell’approvazione dai provvedimenti degli Enti preposti all’autorizzazione al contratto di solidarietà o di accordo di solidarietà. In tal caso il termine di 60 giorni decorre dalla data dei provvedimenti di autorizzazione.
Riepilogo date e termini temporali. Apertura finestra di candidatura dalla data di pubblicazione del presente Avviso. • Entro 30 giorni dal ricevimento delle domande: verifica di ammissibilità, valutazione delle domande e approvazione del decreto di ammissibilità • Entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte di Regione Lombardia dell’ammissione al contributo come da relativo decreto, l’azienda deve sottoscrivere l’atto di adesione • Entro 60 giorni successivi alla data di comunicazione da parte di Regione Lombardia dell’ammissione al contributo come da relativo decreto, l’operatore deve avviare almeno una delle azioni formative • Entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività formative, l’operatore deve presentare la richiesta di liquidazione • Entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli di regolarità della domanda di liquidazione Regione Lombardia provvede alla liquidazione del contributo all’operatore • Entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di contratto di solidarietà oggetto della domanda, l’azienda deve presentare domanda di liquidazione. Tale termine può essere differito in attesa dell’approvazione dai provvedimenti degli Enti preposti all’autorizzazione al contratto di solidarietà o di accordo di solidarietà. In tal caso il termine di 60 giorni decorre dalla data dei provvedimenti di autorizzazione.
Riepilogo date e termini temporali. Dal 27 luglio 2021 E’ possibile costituire la nuova impresa e sostenere le spese oggetto del presente Bando Dalle ore 14.30 del 1 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2021 Presentazione domanda di contributo Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande Istruttoria delle domande di contributo, pubblicazione del provvedimento di concessione e successiva erogazione del contributo

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: