Diritto di accesso agli atti. 1. Sono temporaneamente sottratti all’accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:
A) L’elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta;
B) L’elenco dei soggetti che hanno inoltrato alla ASL richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;
C) L’elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;
D) L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest’ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.
2. Sono temporaneamente sottratti all’accesso fino al Decreto di aggiudicazione:
A. L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio
B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.
3. Sono esclusi dal diritto di accesso:
A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;
B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare: • Abbiano il carattere della originalità; • Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi; • Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto. In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella lettera—invito o nel Capitolato Speciale;
C. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.
Diritto di accesso agli atti. L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Diritto di accesso agli atti. 1. Sono temporaneamente sottratti all’accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:
Diritto di accesso agli atti. Il Contraente, l’Assicurato e i terzi danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. In particolare, il Contraente, l’Assicurato e i terzi danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti:
a) dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il Risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;
b) in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta:
c) decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro;
d) decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
e) decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a persone;
f) decorsi 120 giorni dalla data del Sinistro. La richiesta di accesso agli atti deve essere inviata alla Società di Gestione dei Sinistri a mezzo: e deve contenere l’indicazione dei documenti oggetto di accesso. Qualora la richiesta di accesso agli atti non venga presentata dal diretto interessato, il richiedente dovrà allegare formale delega e copia della carta di identità del soggetto interessato. Qualora la Compagnia abbia richiesto di integrare la richiesta di risarcimento incompleta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, i termini decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati e/o dei documenti integrativi.
Diritto di accesso agli atti. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti: COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA 1 02/67651 xxxxxxxx_xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx 9-30-12.00 14.30 – 16.30 D.G. Unità Organizzativa Indirizzo Telefono PEC Orari di apertura al pubblico La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue: - la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); - la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; - le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 €.
Diritto di accesso agli atti. È assicurato a ciascun Utente il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Comune, in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. La richiesta di accesso deve essere motivata e può essere presentata sia verbalmente che per iscritto all'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune che è tenuto a rispondere al richiedente nel termine di 30 giorni. L’accoglimento della richiesta consente all’Utente di esaminare i documenti e gli atti che lo riguardano e di estrarne copia, salvo il rimborso all’azienda dei costi di riproduzione.
Diritto di accesso agli atti. Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l’ufficio Assistenza Tecnica Piano Prov.le Disabili c/o Settore Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Brescia. L’accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.
Diritto di accesso agli atti. Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso Servizio Mercato del Lavoro e Politiche attive - Centri per l'Impiego della Provincia di Mantova. L’accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.
Diritto di accesso agli atti. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie‐ conformi in carta libera ‐ è possibile presentare domanda scritta, secondo il modulo di cui all’allegato B del presente Avviso, agli uffici competenti: ARIFL ‐ Aziende e Mercato del Lavoro xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue: La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); La riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.
Diritto di accesso agli atti. 1. Sarà consegnata alle RSU copia di tutti gli atti previsti dalla contrattazione per le materie previste. Il rilascio di copia di ulteriori atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, nelle modalità e con la tempistica prevista dalla normativa vigente sul diritto di accesso agli atti.