Regolamento del Centro per la Protezione Civile (UNIFI-CPC) dell’Università degli Studi di Firenze
Regolamento del Centro per la Protezione Civile (UNIFI-CPC) dell’Università degli Studi di Firenze
Art. 1. Natura del Centro
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Centro per la protezione civile (UNIFI-CPC), costituito con decreto rettorale n. 349 del 22 marzo 2018.
2. Ai sensi dell’art. 36, comma 1 dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze e degli artt. 1, comma 3, e 2 del Regolamento di ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di servizio, il Centro per la protezione civile si configura quale Centro di servizio di ateneo.
Il Centro è struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 2. Finalità
1. Il Centro:
a) fornisce il supporto tecnico e conoscitivo a tutte le strutture dell’Ateneo in materia di protezione civile, gestione delle emergenze, prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici;
b) integra, ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle attività di protezione civile le conoscenze e i prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall’Unione Europea e dalle organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali;
c) promuove la diffusione della cultura della protezione civile, l’informazione e la conoscenza sui rischi naturali e antropici, il miglioramento della resilienza della comunità in linea con gli obiettivi del Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030. Tali finalità verranno perseguite favorendo i rapporti interdisciplinari fra le strutture di ricerca dell’Ateneo fiorentino, operando in modo sinergico con la struttura amministrativa d’Ateneo, e rafforzando i rapporti istituzionali con il Dipartimento della Protezione Civile e le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile così come definiti nel decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
Art. 3. Attività
1. Il Centro concorre alle finalità generali del Servizio Nazionale della Protezione Civile, descritte all’art.1 comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1., come l’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
2. Ai sensi dell’art.2 comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1., sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
3. Per il raggiungimento delle finalità definite all’art. 2 del presente Regolamento e nello spirito dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, il Centro:
a) svolge attività ordinarie e operative in favore delle strutture di Ateneo e delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l’altro, il monitoraggio e la
sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici;
b) svolge attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a) e realizza contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti;
c) svolge ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi naturali e antropici e allo studio dei relativi scenari;
d) collabora alle attività di predisposizione di piani, programmi e normativa tecnica in materia di protezione civile;
e) sostiene e promuove la ricerca scientifica di base e applicata, lo sviluppo di tecnologie innovative, la formazione e la cultura, nell’ambito delle attività di protezione civile;
f) organizza iniziative di formazione, quali corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento, master, esercitazioni, funzionali per le attività di protezione civile, con particolare riferimento al personale di ateneo;
g) partecipa a progetti di ricerca e sviluppo, cooperazione, trasferimento tecnologico e conoscitivo, funzionali per le attività di protezione civile;
h) favorisce lo scambio di informazioni, documentazione e materiali per realizzare un’effettiva collaborazione con il Servizio nazionale di protezione civile;
i) organizza l’unità di crisi di ateneo in caso di eventi calamitosi naturali o antropici per coordinare le azioni necessarie per mitigare i rischi e i pericoli per la comunità accademica, in stretto coordinamento con le analoghe strutture del Servizio nazionale di protezione civile;
j) fornisce attività di consulenza al Servizio prevenzione e protezione di ateneo per il coordinamento dei documenti di valutazione del rischio con i piani comunali e intercomunali di emergenza per la protezione civile, al fine di ridurre i fattori di vulnerabilità della comunità accademica;
k) fornisce attività di consulenza alle strutture tecniche di ateneo in materia di destinazione del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi edilizi in relazione ai rischi naturali e antropici del territorio.
4. Per l’espletamento di tali attività il Centro può stipulare accordi e collaborazioni con altre strutture di ateneo, nonché contratti, accordi e convenzioni con altre università, enti di ricerca, amministrazioni pubbliche o private, organizzazioni di volontariato e altri soggetti sia pubblici che privati, compatibilmente con le risorse disponibili per l’espletamento delle finalità istituzionali.
Art. 4 Attività quale Centro di competenza
1. Il Centro è individuato con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 19 giugno 2018, n. 2616 quale centro di competenza ai sensi della lett. c) dell’art.1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012.
2. Il Centro è struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. e concorre alle finalità generali del Servizio nazionale della protezione civile, descritte all’art. 1, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018.
3. Quando svolge le attività istituzionali di cui al presente articolo, il Centro può stipulare accordi e collaborazioni con gli enti pubblici e privati, aventi quale scopo principale uno di quelli previsti dalla normativa sulle attività di protezione civile. Per le prestazioni previste negli accordi stipulati ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è previsto solo il rimborso delle spese sostenute dal Centro, comprese quelle del personale docente e tecnico- amministrativo strutturato.
4. Nel caso in cui, nell’espletamento delle suddette attività dovessero emergere dalle circostanze di fatto ragioni di intervento di protezione civile in situazioni di urgenza per le attività specificate all’art.2, comma 1, il Presidente del Centro può assumere i relativi provvedimenti attivi e passivi, anche oltre i limiti della delega conferita di cui all’art. 14 del presente regolamento. In tal caso il direttore del Centro dovrà riferire al Consiglio Direttivo del Centro e al Consiglio di Amministrazione.
Art. 5. Sede Amministrativa
1. Il Centro ha sede legale e amministrativa in Xxxxxx Xxx Xxxxx, x. 0 x Xxxxxxx e sede operativa in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, x. 0 x Xxxxxxx.
Art. 6. Mezzi
1. Per il conseguimento delle proprie finalità al Centro viene affidata la gestione dei locali, del personale e delle attrezzature assegnati dall’Ateneo, oltre alle risorse finanziarie, proprie o messe a disposizione dall’Ateneo e dalle strutture afferenti.
2. Il Centro si avvarrà anche di apparecchiature, dislocate negli spazi di sua pertinenza, siano esse in dotazione propria o in dotazione di altre strutture di Ateneo che concorrono alle attività del Centro.
Art. 7. Organi
1. Sono organi del Centro il Presidente e il Consiglio direttivo, in seguito denominato Consiglio.
Art. 8. Presidente: designazione, nomina, durata
1. Il Presidente è nominato con decreto rettorale fra i professori di ruolo e i ricercatori dell’Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica nei settori di attività del Centro, su proposta del Rettore, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio un Vicepresidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
Art. 9. Compiti del Presidente
1. Il Presidente:
a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
b) convoca e presiede il Consiglio direttivo e cura, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, l’esecuzione delle relative deliberazioni;
c) vigila sul funzionamento della struttura e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l’individuazione delle responsabilità;
d) presenta all’approvazione del Consiglio, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, la relazione annuale sull’attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica e ne cura la successiva trasmissione al Rettore;
e) presenta al Consiglio la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell’Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi e la trasmette al Consiglio di amministrazione per l’approvazione;
f) adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, dandone motivazione e riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva, compresi i provvedimenti di cui all’art. 4 comma 4;
g) è il consegnatario dei beni mobili del Centro;
h) assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell’attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR;
i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Xxxxxx e dalle leggi vigenti.
Art. 10. Consiglio direttivo: nomina, composizione e durata
1. Il Consiglio è costituito:
a) dal Presidente;
b) da un numero fino a sette professori di ruolo e ricercatori con qualificata competenza ed esperienza nei settori di attività del Centro, designati con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore;
c) dal Direttore tecnico;
d) dal Responsabile amministrativo;
e) da un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto da e tra il personale in servizio presso il Centro;
f) dal Dirigente dell’Area edilizia;
g) dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
2. I membri del Consiglio, qualora siano professori ordinari o associati o ricercatori a tempo indeterminato, possono essere eletti o designati solo nel caso che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. I membri del Consiglio, qualora siano ricercatori a tempo determinato, possono essere eletti o designati solo nel caso che garantiscano la permanenza in ruolo di almeno un anno nella categoria di appartenenza al momento della nomina.
3. I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica un quadriennio, e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.
4. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio rappresentanti del Dipartimento della protezione civile o di altri soggetti del Servizio nazionale di protezione civile che concorrono al finanziamento delle attività del Centro, su designazione degli enti stessi.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
6. Al Consiglio si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall’articolo 48 dello Statuto, nonché le norme in tema di diritto all’informazione di cui all’articolo 6 dello Statuto. I verbali delle adunanze del Consiglio e i relativi atti istruttori sono pubblici.
Art. 11. Compiti del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio:
a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;
c) delibera la proposta di Regolamento interno del Centro;
d) approva la relazione sull’attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica presentata dal Presidente;
e) propone al Consiglio di amministrazione, per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell’esercizio e in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
f) approva la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell’Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionata da terzi;
g) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l’attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente Regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
h) propone al Consiglio di amministrazione l’approvazione di accordi, convenzioni e contratti ivi compresi quelli di cui all’art. 4, comma 3;
i) delibera sugli accordi e convenzioni oggetto della delega di cui all’art. 14, comma 2;
j) propone al Consiglio di amministrazione, per l’approvazione, la proposta di tariffario di cui alla lettera f), la presentazione e la partecipazione a progetti di ricerca e la richiesta di finanziamenti e contributi;
k) esprime il proprio parere motivato sulla nomina del Direttore tecnico del Centro;
l) redige una programmazione/pianificazione coerente con le strategie di ateneo e con gli obiettivi operativi approvati dagli organi accademici;
m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Regolamento interno o dal Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio.
Art. 12. Direttore tecnico
1. Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore generale, su proposta del Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze appartenente all’area tecnica in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali adeguati rispetto alle funzioni che gli vengono attribuite.
2. Ove tali particolari esperienze e professionalità non siano rinvenibili all’interno dell’Ateneo, l’incarico di Direttore tecnico può essere affidato, tramite selezione pubblica, a soggetti esterni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
3. L’incarico di Direttore tecnico è attribuito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato.
Art. 13. Compiti del Direttore tecnico
1. Il Direttore tecnico:
a) fa parte del Consiglio del Centro;
b) è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovraintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;
c) coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
d) assume la responsabilità degli impianti e laboratori del Centro o in uso al Centro;
e) propone l’aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
f) promuove l’aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell’ambito dell’Ateneo.
Art. 14. Finanziamenti e gestione amministrativo contabile
1. Il Centro non ha autonomia gestionale. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria il Centro afferisce alla struttura amministrativa centrale di Ateneo.
2. Al Centro, nell’ambito del centro di responsabilità a cui afferisce, è delegata una forma di parziale autonomia negoziale. La delega comporta la capacità di esprimere all’esterno la volontà dell’ente mediante la contrazione di rapporti obbligatori attivi fino ad un importo di euro 139.000,00 e rapporti obbligatori passivi fino ad un importo di euro 139.000,00. A tal fine l’Amministrazione Centrale ed il Centro possono stipulare un apposito protocollo volto a dettagliare il contenuto della suddetta autonomia delegata e di altre eventuali estensioni della stessa, e le forme del suo esercizio.
3. Per tutto quanto non oggetto della delega di cui ai punti precedenti, all’Amministrazione Centrale compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l’amministrazione, finanza e contabilità dell’Università. Per le attività delegate l’Amministrazione delegante vigila sulla loro attuazione.
4. L’Amministrazione Centrale assicura l’unicità della gestione, inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro che viene sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore generale può nominare un Responsabile amministrativo delegato alle attività di supporto ed esecutive, nonché a quanto previsto al comma 4.
6. La documentazione riferibile agli atti assunti nell’esercizio dell’autonomia del Centro, non oggetto di delega, ai sensi del comma 2, è tempestivamente trasmessa dal Responsabile amministrativo all’Amministrazione Centrale, per la sottoposizione al Consiglio di Amministrazione.
7. Il funzionamento del Centro è assicurato dalla dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che da eventuali entrate proprie.
Art. 15. Responsabile amministrativo
1. Le funzioni di Responsabile amministrativo del Centro sono svolte dal Direttore Generale o da un suo delegato.
2. Al fine di garantire razionalità ed efficienza operativa, il Responsabile amministrativo del Centro adotta, ove del caso su delega del Direttore generale e dei Dirigenti di area, tutti gli atti, ivi compresi quelli che impegnano il Centro verso l'esterno, e i provvedimenti amministrativi relativi ai compiti cui è preposto.
3. Il Responsabile amministrativo è componente del Consiglio e partecipa alle sedute dello stesso.
Art. 16. Personale
1. Il personale del Centro è costituito dal personale tecnico e amministrativo di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento del Centro stesso.
2. Possono concorrere alle attività del Centro, nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti di Ateneo, anche:
a) professori e ricercatori dell’Università di Firenze autorizzati dal Direttore della struttura di afferenza, o dal Rettore, a contribuire alle attività del Centro;
b) personale a contratto a tempo determinato e indeterminato;
c) personale distaccato da Enti pubblici e privati;
d) personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di lavoro interinale;
e) assegnisti di ricerca, borsisti di studio, specializzandi e dottorandi di ricerca;
f) laureandi di corsi di studio e studenti di corsi di master e di perfezionamento;
g) visiting professors e visiting researchers;
h) volontari del Servizio nazionale di protezione civile, frequentatori e collaboratori ai progetti del Centro a titolo non oneroso.
Art. 17. Valutazione
1. Ogni anno il Centro invia al Rettore e al Nucleo di valutazione una dettagliata relazione sull’attività svolta, l’illustrazione dei risultati ottenuti e delle risultanze contabili e la relazione programmatica.
2. Su richiesta del Rettore, il Presidente può svolgere una comunicazione sulla relazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.
Art. 18. Disattivazione del Centro
1. Il Centro può essere disattivato quando:
a) vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti alla base della costituzione del Centro;
b) vengano meno i presupposti di un’organizzazione efficiente, efficace ed economica.
2. Al fine di verificare se sussistono le condizioni di cui al comma precedente, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal Nucleo di valutazione.
3. La disattivazione del Centro avviene mediante decreto del Rettore, previe delibere conformi del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
Art. 19. Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e nel Regolamento dei Centri di servizio.
Art. 20. Entrata in vigore
1. Ai sensi dell’art. 51 dello Statuto il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo.