Direttore tecnico. 1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell’impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata:
a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all’articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-...
Direttore tecnico. 1. Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore generale, su proposta del Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze appartenente all’area tecnica in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali adeguati rispetto alle funzioni che gli vengono attribuite.
2. Ove tali particolari esperienze e professionalità non siano rinvenibili all’interno dell’Ateneo, l’incarico di Direttore tecnico può essere affidato, tramite selezione pubblica, a soggetti esterni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
3. L’incarico di Direttore tecnico è attribuito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato.
Direttore tecnico. Il Direttore Tecnico dei lavori ai sensi dell'art.6 del Capitolato Generale di Appalto risulta designato nella persona del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Pisa in data 17/08/1965, il quale ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti relativi all'esecuzione e condotta tecnica dei lavori di cui trattasi.================================================= In caso di decadenza o cessazione dalle funzioni di cui il predetto Direttore Tecnico risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, l'Appaltante non assume alcuna responsabilità a nessun titolo.====================== Articolo 12 - Varianti
Direttore tecnico. Capo della P. di X. Xxxxx XXXXXXXXXX Componente
Direttore tecnico. Altri referenti .
Direttore tecnico. Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad ERRORI commessi nell’ambito di attività di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di beni culturali e ambientali appartenenti alla categoria OG2.
Direttore tecnico. Il Committente nominerà un Direttore Tecnico, per verificare e controllare in corso d’opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, dei subappaltatori o di eventuali terzi autorizzati a collaborare con l’Appaltatore, di tutte le prescrizioni contrattuali. Il Direttore tecnico si avvarrà dei Responsabili tecnici di Presidio. I controlli da parte del Committente e le prescrizioni dettate dal Direttore Tecnico o dai suoi incaricati non sollevano l’Appaltatore dalla proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti.
Direttore tecnico. Inquadramento: Dirigente Le principali funzioni del Direttore Tecnico sono:
Direttore tecnico. Figura tecnica professionalmente qualificata, con la funzione di dirigere il servizio e punto di riferimento per l’Amministrazione per tutti gli aspetti organizzativi del servizio. Il Direttore tecnico può coincidere con l’Appaltatore nel caso in cui questo sia unico. In caso di ATI dovrà invece essere obbligatoriamente nominato. Schematicamente
Direttore tecnico. 1. La responsabilità delle aree oggetto degli interventi di manutenzione è onere dell’Aggiudicatario, che nomina all’uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che lo rappresenti nei confronti del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all’Aggiudicatario, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse.
2. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
3. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell’Aggiudicatario, la documentazione prodotta ai fini della verifica di conformità ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
4. L’Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva all’avviso.