CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL’AUTORITA’ IDRICA PUGLIESE 2020
AUTORITA’ IDRICA PUGLIESE BARI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL’AUTORITA’ IDRICA PUGLIESE 2020
La Delegazione trattante di Parte Pubblica nelle seguenti persone:
Xxx. Xxxx Xxxxxxx – Direttore Generale
Dott. Xxxxxx Xxxxxxxx – Direttore Amministrativo
autorizzata con delibera del Consiglio Direttivo n. 59 del 18/12/2020 alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2020 e la Delegazione trattante di parte Sindacale nelle persone di:
XXXXXXX XXXXX FP-CGIL
RIMA XXXX UIL-FP
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX-FP
Il giorno 12/01/2021, in modalità telematica, le parti sottoscrivono il CCDI che si applica a tutto il personale dell’Autorità Xxxxxx Xxxxxxxx – per l’anno 2020
Letto confermato e sottoscritto:
La Delegazione trattante di Parte Pubblica :
Xxx. Xxxx Xxxxxxx – Direttore Generale Dott. Xxxxxx Xxxxxxxx – Direttore Amministrativo La Delegazione trattante di parte Sindacale nelle persone di:
XXXXXXX XXXXX …………………… .FP-CGIL RIMA XXXX… UIL-FP
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX-FP
La RSU composta da:
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx Di Giesi Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Parte I
Istituti contrattuali generali
Le parti concordano di definire la presente piattaforma relativa agli oggetti ed argomenti riferiti alla contrattazione decentrata, cosi come previsto dalla vigente normativa di riferimento e dal C.C.N.L. di comparto da ultimo sottoscritto in data 21/05/2018 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali).
ART. 1 –
AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) si applica , ove non sia diversamente disposto, a tutto il personale dell’Autorità Xxxxxx Xxxxxxxx (AIP) – escluso il personale assunto con contratto dirigenziale .
Per l’anno 2020, considerato il protrarsi delle trattative finalizzate alla stesura del Contratto Collettivo decentrato, le parti convengono che le norme di cui al presente CCDI, ove consentito, si applicano dall’1.1.2020. Le modalità di utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono comunque determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa annuale; pertanto gli importi indicati ai successivi articoli 15 e 16 quali fondo previsionale si intendono riferiti all’anno 2020 e saranno rideterminati in sede di costituzione e destinazione del fondo di produttività degli anni successivi. Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme del C.C.N.L. e le altre norme interne purché non in contrasto con lo stesso.
ART. 2 RELAZIONI SINDACALI
E’ confermato il sistema delle relazioni sindacali che si sviluppa secondo i principi di rispetto dei ruoli, lealtà e correttezza, nel quadro di un impegno comune teso ad elevare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati alla collettività nonché per migliorare le condizioni di lavoro e la crescita professionale del personale.
Il sistema delle relazioni sindacali tiene conto dei distinti ruoli delle XX.XX. e dell’Ente come definiti dalla vigente normativa e dal CCNL. e delle varie fasi previste ovvero: Informazione, Contrattazione e Concertazione, Confronto e Procedure per il raffreddamento dei conflitti, come da norme del C.C.N.L. Nei casi previsti dal CCNL ed in particolare dall’art. 4 del CCNL 21/05/2018 l’informazione deve essere preventiva.
Ai fini della corretta attuazione del sistema delle relazioni sindacali si concorda quanto segue:
2.1 - Le materie e soggetti della contrattazione sono:
le materie oggetto della contrattazione ed i soggetti sono indicati nell’art. 7 del CCNL 21/05/2018 che testualmente recita:
“1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70- bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56quinques,entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70- quinquies comma 1;
g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24, comma 1;
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2;
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 25, comma 2;
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 22, comma 2;
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi;
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67;
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
w) il valore dell’indennità di cui all’art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art.23, com ma 8, in materia di turni di lavoro notturni.”
2.2 - Informazione:
L’ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
Nel caso in cui si tratti di materie oggetto di contrattazione o concertazione, l’informazione deve essere preventiva.
2.3 - Informazione seguita da incontro o confronto:
Tale modello relazionale è previsto per i seguenti casi:
1. definizione dei progetti per il telelavoro ( art. 1 c. 2 CCNL 14.9.2000 );
2. individuazione dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale ( art. 4 c. 3 CCNL 14.9.2000 );
3. istituzione di mense di servizio o l’attribuzione di buoni pasto sostitutivi ( art. 45 c. 1 CCNL 14.9.2000 ).
Il modello informazione-eventuale incontro si attiva su richiesta delle organizzazioni sindacali. L’ente valuta sulla base delle circostanze del caso concreto e delle proposte sindacali in materia, se tenere conto di queste ultime o rifiutarle, se interromperle oppure proseguire ulteriormente nel confronto qualora, in tal modo, ritenga possibile un avvicinamento delle contrapposte posizioni.
2.4 - Partecipazione L’Amministrazione e le Rappresentanze Sindacali concordano la promozione di iniziative per settori e per servizi in materia di innovazione organizzativa, ambiente e sicurezza del lavoro, promozione delle pari opportunità e tutele e valorizzazione dei soggetti portatori di handicap. A tal fine possono costituire Commissioni paritetiche bilaterali, prive di funzioni negoziali, ovvero osservatori con il compito di formulare proposte in ordine alle seguenti materie:
- Forme di flessibilità del rapporto di lavoro (telelavoro, part – time, ecc.)
- Ambiente, igiene e sicurezze del lavoro
- Pari opportunità e attuazione delle norme di tutela dei soggetti portatori di handicap
- Organizzazione del lavoro
- Formazione professionale
- Fenomeno del mobbing
- Disciplina della mobilità
- Disciplina del part-time
- Disciplina della banca delle ore
Le commissioni saranno costituite da rappresentanti dell’Amministrazione e delegati della RSU o nominate dalle stesse, o sulla scorta delle disposizioni contenute nel CCNL. L’attività prestata dalle Commissioni relativamente alla competenze assegnate dai delegati RSU, a carico del monte ore per permessi sindacali e quindi senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione.
2.5 - Attività sindacali L’amministrazione provvede a comunicare annualmente il monte ore complessivo annuo a ciascuna XX.XX. entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento calcolato sul personale in servizio al 31.12 dell’anno precedente. Di norma i permessi sindacali sono comunicati al Servizio Personale con almeno 24 ore di preavviso.
Al fine di agevolare l’attività sindacale l’Amministrazione permetterà l’uso delle attrezzature e dei locali consortili, compatibilmente con le esigenze dei servizi ed uffici dell’Ente. Inoltre permetterà l’uso del sito Web del consorzio, creando una specifica casella di posta elettronica intestata alla RSU ed una pagina informativa specifica gestita dalla R.S.U.
2.6 - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. In applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 l’amministrazione s’impegna a costituire il “Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi. 2. Fatte salve le responsabilità previste dal citato art. 57 del D.Lgs. 165/2001 in caso di mancata costituzione, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo, il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 3. Il Comitato informa tempestivamente le XX.XX, la R.S.U. e i lavoratori della propria attività, in particolare delle proposte avanzate nello svolgimento dei compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza sui lavoratori. 4. L’Ente si impegna ad offrire il massimo supporto e la massima attenzione al comitato paritetico di cui al precedente articolo ed a dare attuazione al disposto dell’art. 8 del CCNL del 22.01.2004.
2.7 - Tutela della Privacy Nell’ambito della raccolta e dell’utilizzo dei dati personali relativi alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative del personale dipendente dell’Ente, le parti si impegnano ad osservare la tutela della riservatezza dei dati in possesso, richiamandosi ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.03.
ART 3
DIRITTO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEA
L’indizione di uno sciopero è comunicata, dalle organizzazioni sindacali promotrici, al servizio del personale con almeno 15 giorni di preavviso. Analoga comunicazione deve essere inviata in caso di revoca o sospensione dello sciopero. La delegazione di parte pubblica entro tre giorni dalla ricezione del preavviso deve convocare le XX.XX. promotrici dello sciopero per tentare il superamento delle ragioni che hanno portato all’indizione dello sciopero.
L’amministrazione dà idonea comunicazione all’utenza interessata allo sciopero.
In relazione a quanto disposto dalla legge n. 146/90 e del C.C.N.L., in caso di proclamazione di sciopero e indizione di assemblea, l’Amministrazione provvederà a darne comunicazione all’utenza se con almeno 5 gg. di anticipo in caso di sciopero e 3 gg. in caso di assemblea .
Il contingente di personale per assicurare i servizi essenziali, in occasione di scioperi e assemblee, è determinato in ottemperanza alla vigente normativa, come da seguente prospetto:
Servizio Contingente di personale in caso di sciopero Categorie di personale interessato
1) Segreteria;
2) Ufficio Tecnico;
3) Servizi del personale per l’espletamento delle attività di cui al paragrafo 14 dell’art. 2 del CCNL 19-09-2002 1 C/D Limitatamente al periodo in cui deve provvedersi alla elaborazione o pagamento di retribuzioni ed oneri riflessi
Il personale da adibire a tali servizi viene individuato dal responsabile della posizione organizzativa di riferimento, in base al principio della rotazione, tenendo conto della partecipazione agli scioperi precedenti fatto salvo il diritto di ciascun dipendente di esprimere la propria volontà di aderire allo sciopero e richiedendo la propria sostituzione.
Il responsabile della struttura competente opera in modo da favorire l’accordo tra il personale interessato.
La comunicazione dei contingenti è trasmessa alle rappresentanze sindacali nonché ai dipendenti interessati almeno sette giorni prima della data dello sciopero.
L’Amministrazione provvede a trasmettere alle XX.XX. i dati di adesione allo sciopero entro il quinto giorno dalla sua effettuazione.
Premesso che il diritto di assemblea è un diritto irrinunciabile, le rappresentanze Sindacali indicono le assemblee dei lavoratori in modo congiunto o disgiunto.
Il limite di fruizione individuale del singolo dipendente, anche se con prestazione oraria part – time, è di 12 ore annuali, considerate a tutti gli effetti orario di servizio.
Le assemblee possono essere indette anche per settori, servizi e uffici.
Le assemblee dovranno essere comunicate al servizio del Personale ed al responsabile di area
competente almeno 3 giorni prima della data indicata.
La rilevazione dei partecipanti e le relative ore di partecipazione dei dipendenti all’assemblea, è effettuata dai rispettivi responsabili delle unità operative e comunicata al servizio personale e confermata dalla firma del foglio presenza. Entro 5 gg. le presenze rilavate dal foglio firma sono trasmesse a cura dell’uff. personale, ai rispettivi responsabili ai fini dei necessari riscontri.
ART. 4
PROCEDURE DI VERIFICA E DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
I soggetti firmatari promuovono appositi incontri, con cadenza almeno semestrale, al fine di verificare la corretta e piena applicazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal CCDI, delle norme contenute nell’accordo stesso.
Resta inteso che :
1) il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buonafede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2) Durante i negoziati, relativi alla contrattazione decentrata, le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3) Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa
4) Qualora una delle parti ritenga disatteso il contenuto del presente protocollo, avanza formale richiesta di esame che si svolge nei tre giorni lavorativi successivi. Dalla richiesta e fino alla conclusione dell'esame, gli atti e/o le iniziative conflittuali sono sospesi
5) Qualora una delle parti ritenga difficoltosa l'interpretazione degli accordi, avanza formale richiesta di esame del punto in questione, che si svolge nei tre giorni lavorativi successivi. Dalla richiesta e fino alla conclusione dell'esame, gli atti e/o le iniziative conflittuali sono sospesi
Premessa
ART. 5
SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO
E’ confermata l’applicazione del D.Lvo n. 81/2008, che ha introdotto nuovi criteri nell’organizzazione del lavoro e nella gestione delle risorse umane.
In tale ottica le parti concordano sulla necessita di applicare gli istituti previsti dalla normativa succitata superando la logica della pura applicazione formale della stessa, puntando ad una efficace e sostanziale applicazione della legge.
In merito sono affidati appositi incarichi per la costante mappatura ed aggiornamento per la formazione specifica dei rischi e per il monitoraggio sanitario del personale, si sono avviati nel contempo incontri periodici di aggiornamento per tutto il personale.
Inoltre si destinano ai soggetti responsabili della sicurezza, adeguate risorse finanziare per far fronte agli interventi di prevenzione della saluta e della sicurezza del lavoratore individuati e concordati in sede di conferenza dei responsabili .
La rimozione dei fattori di rischio e l’adeguamento delle strutture indicati nel documento di valutazione dei rischi avviene anche attraverso criteri di qualità.
Rappresentante della sicurezza
E’ confermato, ove non sia diversamente disposto, sulla scorta di quanto disposto dagli artt.47 e seguenti del D.lgs 9-04-2008 n. 81 in n. 1 unità il numero dei rappresentanti per la sicurezza;
Il monte ore annuo dei permessi retribuiti di spettanza ai rappresentanti per la sicurezza per lo svolgimento delle sue funzioni, è confermato nella misura pari a 40.Per gli adempimenti previsti dall’art. 50 del citato D.Lgs. 81/2008 punti b) c) d) g) i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro.
Il Rappresentante per la sicurezza ,come previsto dall’art.37 del D.Lgs. 81/2008, ha diritto ad una formazione di base in misura non inferiore a 64 ore iniziali da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione e 8 ore di aggiornamento annuale. I contenuti minimi devono essere quelli stabiliti dal D.M.16.01.1997 e dalle norme di attuazione del Dlgs n. 81/2008. La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 51 del D.lgs citato, durante l’orario di lavoro e non può in alcun caso comportare oneri economici a carico del rappresentante. Essa dovrà essere programmata anche in relazione alla documentazione inerente la valutazione dei rischi.
Gli oneri derivanti dall’attività di formazione ed aggiornamento sono a totale carico dell’amministrazione.
Formazione dei lavoratori sul tema della sicurezza
L’Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il rappresentante , le attività formative in materia di sicurezza e di salute e dei rischi.
La formazione avviene in orario di lavoro e gli oneri sono a carico dell’Amministrazione.
L’attività di formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
ART. 6
PARI OPPORTUNITA’
In materia di pari opportunità sono confermate tutte le disposizioni dell’art. 19 del C.C.N.L. del 14- 09-2000 L’amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale secondo le finalità della legge n. 125 del 10 aprile 1991.
ART.7
ORARIO DI LAVORO( ART. 22 CCNL 21-05-2018) LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE
L’orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali.
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto decentrato ai sensi dell’art. 38 bis del CCNL 14-9-2000 i dipendenti possono richiedere di far confluire in un conto individuale denominato banca delle ore prestazioni di lavoro straordinario preventivamente e formalmente autorizzate, nel rispetto della copertura finanziaria della spesa, dal responsabile di area competente, nel limite massimo annuo di n° 30 ore pro - capite . I dipendenti hanno facoltà di richiedere la corresponsione del corrispettivo ovvero usufruire dei corrispondenti riposi compensativi entro il 31- 12 dell’anno successivo per necessità personali familiari o esigenze formative nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) entro il 31 dicembre dell’anno in corso dovrà essere resa dichiarazione scritta all’ufficio del Personale ed al proprio responsabile di area con cui l’interessato dichiara di voler usufruire del riposo compensativo ed indica il periodo in cui intende fruirne. La richiesta deve essere corredata dalla autorizzazione del responsabile di area competente che è tenuto a concordare il periodo con il dipendente interessato compatibilmente con le esigenze organizzative,
b) in alternativa a quanto indicato al precedente punto a) entro il 31 dicembre dell’anno in corso dovrà essere resa dichiarazione scritta all’ufficio del personale ed al proprio responsabile di area con cui l’interessato richiede il pagamento del corrispettivo.
c) nel caso in cui il personale dipendente interessato non faccia pervenire alcuna comunicazione in merito secondo le modalità indicate ai precedenti punti a) e b) l’ufficio personale provvederà senza indugio al pagamento del corrispettivo cumulato nella banca delle ore.
d) nel caso in cui nell’anno in cui è stato programmato il riposo compensativo si verifichi un evento straordinario ed eccezionale legato allo stato di salute del lavoratore è ammesso, in deroga a quanto disposto ai precedenti punti il pagamento del corrispettivo cumulato nella banca delle ore.
Nel mese successivo alla prestazione, l'ente è tenuto a corrispondere in ogni caso la percentuale di maggiorazione prelevando le relative somme dalle disponibilità ordinario del fondo ex art. 14 del CCNL dell'1.4.1999. Non possono confluire nella banca delle ore, prestazioni di lavoro straordinario effettuate e non pagate per la assenza delle relative risorse. L’ente, inoltre, è tenuto a
"trasportare" nelle disponibilità dell’anno successivo la quota parte delle risorse finanziarie di lavoro straordinario dell'anno di riferimento non utilizzate per il pagamento delle relative prestazioni. Qualora il dipendente preferisca usufruire di un corrispondente periodo di riposo compensativo, le risorse non spese nell'anno di competenza e accantonate nell'anno successivo, costituiscono ad ogni effetto una “economia” e tornano nella piena disponibilità di bilancio dell'ente.
Resta inteso, in ogni caso, che, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge, in relazione all’art. 14 del CCNL 1-04-1999 i risparmi accertati a consuntivo confluiranno nelle risorse di cui all’art. 15, con priorità di destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione.
ART. 8
POLITICHE PER L’ORARIO DI LAVORO E PER IL LAVORO STRAORDINARIO
Fermo restando quanto disposto al precedente art. 7 le parti concordano sulla necessità di ridurre il ricorso alle prestazioni straordinarie a particolari ed eccezionali esigenze. Al fine di un utilizzo funzionale delle prestazioni di lavoro straordinario il budget annuale sarà costituito nel rispetto dei limiti orari e di spesa pro-capite stabiliti dalle vigenti disposizioni e ripartito tra le diverse aree organizzative in proporzione agli addetti affidati dal PEG. I responsabili delle singole aree assumeranno i provvedimenti di competenza attribuendo a ciascun addetto del proprio settore un limite massimo mensile in termini di ore/spesa disponibile autorizzabile. Con periodicità trimestrale ciascun responsabile di area verificherà l’effettivo utilizzo del monte ore/spesa e destinerà le economie ai fabbisogni previsti o prevedibili del proprio personale dipendente. La conferenza dei responsabili diretta dal Direttore Generale opererà verifiche trimestrali con facoltà di modificare motivatamente l’assegnazione dei budget di area destinandoli a priorità ineludibili di altre aree correlate a particolari ed eccezionali esigenze.
Le parti, fatta salva l’autonoma competenza dei responsabili di settore dell’Ente in ordine ai budget annuali assegnati, si incontrano periodicamente con scadenza quadrimestrale, per valutare le condizioni che hanno reso necessario il ricorso a dette prestazioni e per individuare idonee soluzioni per ridurre il fenomeno, con interventi di razionalizzazione.
Le parti inoltre, in relazione al disposto dagli artt. 38 e 38 bis del CCNL si impegnano all’approfondimento, previo monitoraggio dell’Ente, al fine dell’applicazione di eventuali adeguamenti, fatta salva l’autonoma competenza dei responsabili di settore, nell’ambito delle direttive impartite dal Presidente, per quanto di rispettiva competenza, concordano di estendere la flessibilità dell’orario di lavoro, salvaguardando comunque una fascia di presenza giornaliera che
non crei disservizio all’utenza e agli orari speciali di alcuni servizi particolari, con l’obiettivo di ampliare l’orario di servizio all’utenza.
La flessibilità dell’orario di lavoro, nel rispetto dell’orario di servizio e di apertura al pubblico fissati dal Direttore Amministrativo, può considerare anticipi o posticipi anche della pausa pranzo purchè siano rispettati gli orari di inizio della giornata lavorativa. Il direttore dell’area di riferimento dispone l’orario di lavoro del personale dipendente con fasce prestabilite ed autorizza la flessibilità oraria con facoltà di recupero nella pausa mensa (salvaguardando comunque un periodo di interruzione minimo di 30 minuti) o al termine dell’orario di lavoro, previa autorizzazione del direttori dell’area di riferimento.
ART. 9
RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
La costituzione del fondo per l’anno 2020, viene effettuata sulla base dell’art 67 del CCNL 21-05- 2018 come riportato nella allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
La destinazione del fondo per l’anno 2020, viene effettuata sulla base dell’art 68 del CCNL 21-05- 2018 come riportato.
ART. 10
SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE
Il sistema di valutazione permanente dell’Ente è unico e si applica per gli istituti contrattuali della progressione economica orizzontale e per la corresponsione dei compensi per la produttività. Ai fini di una corretta valutazione, i Direttori devono preventivamente informare i singoli dipendenti circa gli obiettivi da raggiungere avuto riguardo alla attuazione del piano esecutivo di gestione ed al piano dettagliato degli obiettivi, al miglioramento quali/quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. Ai fini della corretta applicazione del 2° comma, verranno verificate le azioni poste in essere dai Direttori e l’effettivo coinvolgimento del personale assegnato. Si verificherà, altresì, che siano state effettuate apposite riunioni di Settore sia in fase di predisposizione del PEG, sia in fase di verifica dei risultati. Comportamenti non conformi a quanto sopra, assunti dai Direttori, saranno considerati in sede di valutazione del comportamento organizzativo ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato.
Per la erogazione dei premi incentivanti per l'anno 2020 valgono i nuovi criteri di cui al successivo articolo 19.
ART. 11
TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Il trattamento economico accessorio dei responsabili di posizione organizzativa è costituito da:
a) retribuzione di posizione
b) retribuzione di risultato
In base all’art. 15, comma 2, del CCNL 21/05/2018 “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento”.
Nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, CCNL 21/05/2018, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. Nel caso in cui il responsabile di P.O. per qualsiasi evenienza regga per un periodo superiore a sessanta giorni la responsabilità di altra area organizzativa la retribuzione di posizione potrà essere ragguagliata all’importo massimo contrattuale, nei limiti delle somme stanziate nel fondo
Nel caso di conferimento di responsabilità di posizione organizzativa a personale in convenzione l’entità della indennità annuale sarà disciplinata, nel rispetto del CCNL e del presente CCID, dal disciplinare /convenzione.
In base al comma 5 dell’art. 15 del CCNL 21/05/2018, “a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”.
Nel caso di conferimento di responsabilità di posizione organizzativa a personale in part-time si applicano le disposizioni dell’art. 14 del CCNL 22-01-2004.
In base al comma 6, art. 15 del CCNL 21/05/2018 “Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa”.
La retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale, di norma , entro il 30 giugno dell’esercizio successivo all’anno di riferimento. La retribuzione di risultato è elevabile fino al 30% nel caso siano espletati incarichi di cui all’art. 1 del CCNL 22-01-2004. Oltre a ciò, nel caso in cui il responsabile di P.O. per qualsiasi evenienza regga per un periodo superiore a sessanta giorni la responsabilità di altra area organizzativa la quota parte della retribuzione di risultato spettante al titolare di P.O. assente sarà devoluta al responsabile di P.O. ad interim entro i limiti di contratto e previa valutazione dei risultati.
Il personale responsabile di P.O è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore; eventuali prestazioni orarie eccedenti le 36 ore settimanali non danno diritto a retribuzione aggiuntiva e ad eventuali recuperi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire. L’orario di lavoro del personale responsabile di P.O. è fissato, nel rispetto del D.lgs 8/04/2003 n. 66 e norme collegate, ed in particolare dell’art. 7, con disposizione del Direttore Amministrativo, in armonia con la vigente disciplina relativa a tutto il personale dipendente dell’ente in materia di orario di servizio. La flessibilità oraria in entrata ed uscita è ammessa per esigenze di ufficio o di servizio previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, purché sia garantita la funzionalità degli uffici. Per esigenze di servizio l’amministrazione ha facoltà di
assegnare ai responsabili di area il telefono cellulare affinché sia garantita la reperibilità per particolari emergenze e necessità di servizio, sempre nel rispetto dell’obbligo di garantire anche in tal caso i periodi di riposo di cui al D.lgs 08/04/2003 n. 66 (undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore), fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. In caso di prestazioni lavorative notturne, domenicali o festive è ammesso il riposo compensativo secondo modalità da concordare con il Direttore Amministrativo, in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese. Resta inteso quindi che le retribuzioni di posizione e di risultato assorbono e ricomprendono ogni trattamento accessorio per il personale in questione.
ART. 12
TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI RESPONSABILI
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EX TITALARI DI ALTA PROFESSINALITA)
A norma dell’articolo 10 del CCNL 22-01-2004 e art. 8 del CCNL 31 marzo 1999, come modificato dal CCNL 21/05/2018, l’ente ha facoltà di conferire incarichi di Posizione Organizzativa (ex alta professionalità) al proprio personale dipendente, oltre agli incarichi di responsabili di P.O. Al suddetto personale sarà corrisposta l’indennità di posizione e di risultato prevista secondo i criteri generali fissati al precedente art. 10 così come integrati dai criteri di dettaglio che verranno individuati dall’Organismo Indipendente di Valutazione. A tal fine si precisa, in conformità ai pareri Xxxx che gli incarichi di P.O. ai sensi della lett. a) dell’art.8 del CCNL 31.3.1999, hanno caratteristiche e finalità diverse e autonome rispetto agli incarichi delle lett. b) e c) del medesimo articolo. Conseguentemente al personale già titolare di un incarico ai sensi dell’art.8, lett. a) non possono essere attribuiti anche, e contemporaneamente, incarichi di alta professionalità, che, come è noto, si collocano proprio all’interno della generale disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c).
ART. 13
SOSTITUZIONI DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.
Nel caso in cui il titolare di posizione organizzativa incorra nei casi previsti per legge o contratto nella sospensione del pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, il sostituto ad interim
che non sia responsabile di altra area di P.O. ha diritto a percepire tali compensi, nei medesimi importi e con le medesime modalità.
Nel caso in cui la sostituzione avvenga nei soli casi di assenza o di impedimento del titolare per ferie e permessi e nel caso di malattie e congedi parentali il personale dipendente incaricato della sostituzione ha diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 17 comma 2 lettera f) del CCNL 01-04- 1999 come modificato dall’articolo 36 del CCNL 22-01-2004 ed integrato con l’art. 7 del CCNL 9 maggio 2006 entro il limite di euro 2500,00 annui. I criteri di attribuzione di detta indennità sono definiti al successivo art. 15.
Oltre alla indennità dianzi indicata il personale dipendente incaricato di sostituire ad interim il titolare della responsabilità di posizione organizzativa ha diritto a percepire, in sede di erogazione del compenso incentivante della produttività dell’anno di riferimento e previa valutazione dei risultati, oltre alla quota parte di retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta in tutto o in parte al titolare anche uno specifico compenso a ciò destinato finalizzato a premiare l’impegno profuso ed i risultati conseguiti, in ragione della effettiva durata della sostituzione.
ART. 14
PROGRESSIONE ORIZZONTALE – CRITERI GENERALI
1.Requisiti di base
La progressione orizzontale dei lavoratori si sviluppa in relazione alla qualità delle prestazioni rese e ai risultati conseguiti nonché al percorso e all’accrescimento professionale. Detta progressione è applicata in ragione delle disponibilità economiche previste dal fondo di produttività sulla base di una selezione interna. Per accedere alla prima progressione orizzontale è necessario aver maturato una permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi, senza avere subito nell’ultimo triennio provvedimenti disciplinari. Per le progressioni successive alla prima è necessario aver maturato una permanenza nella posizione economica in godimento pari a 36 mesi, sempre senza avere subito nell’ultimo triennio provvedimenti disciplinari.
L’anzianità di servizio richiesta e l’assenza di provvedimenti disciplinari si intendono riferiti sia al servizio prestato presso l’ex ATO Puglia ed AIP, sia al servizio prestato presso gli Enti di provenienza, nel caso di Mobilità o aspettativa per lo svolgimento di altro pubblico servizio in qualità di funzionario o dirigente.
La valutazione viene effettuata dal Direttore di settore ove presta servizio il dipendente.
Nel merito verranno effettuati n. 2 “step” di verifica nell’anno per controllare e/o rettificare la programmazione e la resa dell’organizzazione in base ai fattori di valutazione stabiliti.
Tempi e procedure:
1. I Direttori di settore provvedono a informare i dipendenti in merito ai criteri di valutazione che verranno utilizzati per la verifica della loro professionalità ai fini della progressione orizzontale ed anche degli obiettivi di PEG ai quali gli stessi partecipano;
2. Gli stessi provvedono a compilare le schede di valutazione, riferite al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, entro il 31 luglio ed il 15 gennaio. Le valutazioni saranno esaminate preliminarmente dalla conferenza dei responsabili presieduta dal Direttore Amministrativo affinché i criteri di valutazione siano utilizzati in modo omogeneo dal ciascun responsabile di area. Ciascun responsabile di area consegnerà l’esito delle valutazioni al dipendente interessato per presa visione, in un apposito incontro nel quale il Direttore ne espliciterà contenuto e motivazione.
3. La valutazione dovrà essere preceduta da momenti di verifica attraverso incontri collettivi ed individuali ove vengono evidenziati gli elementi di scostamento rispetto ai risultati programmati, individuando in forma scritta le modalità operative per correggere l’attività orientata all’accrescimento della efficacia ed efficienza.
4. La conferenza dei Direttori è presieduta dal Direttore Amministrativo, sulla base delle valutazioni operate forma la graduatoria generale ai fini dell'attribuzione delle progressioni. La graduatoria generale, sulla base del verbale di conferenza viene formalmente approvata dal DIRETTORE amministrativo e comunicata immediatamente, anche attraverso un avviso generale da affiggersi per una durata di 8 gg. a tutti i lavoratori. L’atto finale di attribuzione è approvato da ciascun responsabile competente di area sulla base delle risultanza della graduatoria generale. Il suddetto atto viene trasmesso al servizio risorse umane e notificato/consegnato a cura di detto ufficio al dipendente interessato.
ART. 15
INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (ART. 70 QUINQUIES CCNL 21/05/2018)
1. Per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.
2. Un’indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, per compensare:
a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.
ART. 16
INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 bis CCNL 21/05/2018)
1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.
2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.
Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali (art. 36 CCNL 14.09.2000) si stabilisce la seguente graduazione dell’indennità:
- media annua di valori maneggiati fino a € 1.500,00: indennità di € 0,52 lordi al giorno;
- media annua di valori maneggiati fino a € 2.000,00: indennità di € 1,03 lordi al giorno;
- media annua di valori maneggiati superiore a € 2.000,00: indennità di € 1,55 lordi al giorno.
3. Per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo è indispensabile il formale conferimento dell’incarico con apposito atto scritto.
4. L’erogazione dell’indennità di maneggio valori avviene annualmente, a consuntivo.
ART. 17
INCENTIVI PER SERVIZI IN CONVENZIONAMENTO
In caso di convenzionamento di servizi con altri enti per funzioni associate, come previsto dall’art. 14 comma 3 del CCNL 22.01.2004, il 50% dei risparmi conseguiti e destinati a favore dell’ente è corrisposto al personale coinvolto nel convenzionamento.
L’indennità di che trattasi viene erogata in due parti, con le mensilità di luglio e gennaio dell’anno successivo, tenuto conto dei riversamenti dovuti dagli enti convenzionati, a cura del servizio risorse umane sulla base dei riscontri comunicati dal servizio finanziario.
ART. 18 FORMAZIONE
La formazione è intesa come strumento di arricchimento e di sviluppo continuo delle competenze del personale nell’interesse dell’Amministrazione. Pertanto l’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione del personale nel rispetto delle vigenti disposizione in materia e nel quadro del miglioramento e dell’adeguamento dell’organizzazione amministrativa.
Le risorse finanziarie destinate alla formazione sono stabilite nella misura minima dell’1% della spesa annua di personale iscritta a Xxxxxxxx e l’Amministrazione si impegna ad incrementarlo reperendo anche fondi della Comunità Europea nella misura almeno dello 0,50%.
I piani di formazione sono definiti da ciascun responsabile di posizione organizzativa, anche su suggerimento dei dipendenti e nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Direzione Generale, in relazione agli obiettivi assegnati al settore e vengono considerati in sede di redazione del PEG di competenza. I piani di formazione verranno comunicati alla RSU e organizzazioni sindacali e saranno oggetto di confronto.
L’attività di formazione deve tendere a garantire la massima diffusione e la generale partecipazione da parte dei dipendenti di tutte le categorie professionali , tenuto conto di quanto indicato al primo punto del presente capoverso.
Il personale che partecipa ai corsi a cui l’Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti per tutta la durata del corso. Per la definizione dei piani di formazione deve essere privilegiata sia la formazione finalizzata all'accrescimento delle competenze tecniche specifiche richieste al lavoratore (materie che costituiscono aggiornamento di base e/o che trattano materie oggetto di innovazioni legislative, organizzative e gestionali nel campo delle autonomie locali) sia la formazione finalizzata a formare ovvero ad accrescere le competenze manageriali.
La partecipazione a detti corsi, nonché la qualità e la resa della stessa, ovvero l’introduzione effettiva delle conoscenze acquisite nei processi lavorativi, vengono valutate ai fini della progressione orizzontale e dell’attribuzione degli incentivi di produttività.
ART . 19
COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE
E’ confermata la completa applicazione della normativa contrattuale in materia, prevista dall’art. 43 del CCNL 14.9.00.
Entro il 2020 le parti si impegnano ad effettuare una ricognizioni sui rapporti assicurativi esistenti, al fine di una potenziale revisione delle coperture assicurative.
ART. 20
DISPOSIZIONI FINALI-NORMA TRANSITORIA
Il presente accordo si intende prorogato per le materie in esso disciplinate anche per gli anni successivi, salvo formale disdetta di una delle parti da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della relativa scadenza o stipula di un nuovo contratto decentrato che ridefinisca le materie e salvo che espresse disposizioni di legge non richiedano la disapplicazione di istituti contrattuali qui normati.
Il presente accordo assorbe e sostituisce gli accordi di contrattazione decentrata, relativi agli anni pregressi,salvo che non sia stato operato espresso rinvio agli stessi.
ART. 21 NORMA DI RINVIO
Le parti si impegnano inoltre ad affrontare successivamente le altre materie oggetto del contratto nazionale, nonché le seguenti materie:
• Congedi parentali
• Aspettativa non retribuita
• Lavoro, telelavoro e ulteriori nuove forme di lavoro
• Eventuali contratti integrativi,specificativi del presente contratto collettivo decentrato
AUTORITA XXXXXX XXXXXXXX | |
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PREINTESA PER UTILIZZO ECONOMICO ANNO 2020 | |
RESIDUO FONDO | |
Margine entro il limite 2016 | 424,88 |
Residuo fondo a seguito voci di utilizzo | 0,00 |
FONDO INDISPONIBILE | |
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI IN GODIMENTO | 12.226,38 |
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (vacante nel 2020) | 1.283,62 |
INDENNITA' DI COMPARTO (art. 33 CCNL 22/01/2004) | 9.891,60 |
INDENNITA' EDUCATORI ASILO NIDO (art. 37 CCNL 14/09/2000) | |
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI | 23.401,60 |
INDENNITA' DI TURNO (art. 23 CCNL 21/05/2018) | |
INDENNITA' REPERIBILITA' (art. 24 CCNL 21/05/2018) | |
INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO (art. 70-bis CCNL 21/05/2018) | |
di cui: | |
maneggio valori | |
rischio | |
disagio | |
INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 70-quinquies CCNL 21/05/2018) | 11.266,67 |
di cui: | |
comma 1 | |
comma 2 | |
PRODUTTIVITA' Collettiva/ Performance individuale art. 68 comma 2 | 2.249,51 |
INDENNITA' ESTIVA ASILO NIDO (art. 37 CCNL 14/09/2000) | |
INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO (art. 56-quinquies CCNL 21/05/2018) | |
INDENNITA' DI FUNZIONE P.M. (art. 56-sexies CCNL 21/05/2018) | |
INCENTIVI PERFORMANCE (art. 67, comma 3, lett. h CCNL 21/05/2018) | |
INCENTIVI PROGETTI (art. 67, comma 3, lett. i CCNL 21/05/2018) | |
TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO | 13.516,18 |
TOTALE UTILIZZO FONDO | 36.917,78 |
art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21/05/2018 - risorse previste da disposizioni di legge | |
TOTALE art. 67, comma 3, lett. c CCNL 21/05/2018 | |
TOTALE escluso residuo Fondo (A) | 36.917,78 |
TOTALE GENERALE UTILIZZO FONDO 2020 (verifica) | 36.917,78 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Parte pubblica | ||
Xxxx Xxxxxxx | Parte Pubblica | ||
Xxxx Rima | UIL FP | ||
Xxxxx Xxxxxxx | CGIL FP | ||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | CISL FP | ||
Xxxxxxx Xxxxxxx | RSU | ||
Xxxxxx Xxxxxxxxx | RSU | ||
Xxxxxxx Xxxxx Xxxx | RSU | ||
Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx | RSU |
Trasmissione pec
Alle XX.XX. CGIL FP
CISL UIL
Alle RSU
Oggetto: Contratto Decentrato Integrativo 2020 – AUTORITA XXXXXX XXXXXXXX
A seguito dell’incontro con le rappresentanza sindacali del giorno 08 ottobre 2020 e della delibera del consiglio direttivo dell’AIP n. 59 del 18/12/2020 ad oggetto “Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo dell’AIP per l’anno 2020”, si invia il allegato il CCDI 2020, al fine di reperire la Vostra sottoscrizione in modalità telematica.
D’ordine
La Direzione Amministrativa
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
Xxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, x. 0 00000 - Xxxx 1
Tel. 000.0000000 - Fax 000.0000000 - PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Contratto Collettivo Integrativo AIP 2020
Creato il:
2021-01-11
Da: Stato:
ID transazione:
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CBJCHBCAABAApwoOsT71Ps1EyOJN05EuLgc3JkYcXIVx
Rapporto di audit finale 2021-07-06
Cronologia di "Contratto Collettivo Integrativo AIP 2020"
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Data firma: 2021-07-06 - 13.18.53 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74
Accordo completato.
2021-07-06 - 13.18.53 GMT