Ambito di applicazione e durata Clausole campione

Ambito di applicazione e durata. 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
Ambito di applicazione e durata. 0.Xx presente accordo quadro si applica al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Considerato il carattere sperimentale dell’istituto, all’inizio del secondo biennio di applicazione le parti valuteranno l’opportunità di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle valutazioni dell’Osservatorio di cui all’articolo 7.
Ambito di applicazione e durata. 1. Il presente accordo contrattuale si applica a tutto il personale dell'Ente, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno o parziale, comandato o distaccato presso altri enti. Esso viene applicato dal giorno successivo alla stipula del contratto, con validità dal 1° Gennaio al 31 dicembre 2016 per la parte economica, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dallo stesso CCDI, dal CCNL e/o da accordi già esistenti fra le parti che vengono, comunque, integralmente richiamati. 2. Il presente accordo conserva validità anche dopo la data suddetta per gli istituti di carattere economico, che vengono comunque applicati salvo conguaglio delle maggiori o minori somme dovute al personale in conseguenza della sottoscrizione del contratto decentrato relativo all'anno 2016. 3. Le disposizioni a carattere normativo rimangono in vigore fino ad una loro espressa modifica od abrogazione ad opera di un successivo contratto decentrato integrativo. 4. Le parti concordano di attivarsi immediatamente per la definizione del nuovo CCDI avente decorrenza dal 01/01/2017.
Ambito di applicazione e durata. 1. Il presente accordo si applica a tutto il personale dell’Ente, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno o parziale, comandato o distaccato presso altri enti. Esso ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dallo stesso accordo, dal CCNL e/o da accordi già esistenti fra le parti. 2. Il presente accordo conserva validità anche dopo la data suddetta per gli istituti economici di carattere continuativo, che vengono comunque applicati salvo conguaglio delle maggiori o minori somme dovute al personale in conseguenza della sottoscrizione dell’accordo decentrato relativo all’anno 2017. 3. L’Amministrazione provvederà a distribuire una copia del presente accordo ad ogni dipendente che non abbia in dotazione una postazione con accesso alla rete.
Ambito di applicazione e durata il presente articolo precisa che il contratto si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente della Provincia di Mantova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale. Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che il contratto produce effetti dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in vigore di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.
Ambito di applicazione e durata. Art.2 – Fondo risorse decentrate
Ambito di applicazione e durata. 1 Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo risorse decentrate 2 L’Allegato 1 contiene la consistenza del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Lucca, pari € 2.276.465,00 di cui € 1.816.752,00 rappresentano le Risorse stabili e € 459.713,00 le Risorse variabili. 3 La predetta consistenza del Fondo è da intendersi ancora provvisoria in quanto non tiene ancora conto dell’applicazione della disposizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che stabilisce il principio dell’invarianza del valore medio pro-capite del Fondo dei vari anni rispetto a quello del 2018. L’applicazione della predetta disposizione verrà effettuata dopo che l’anno 2021 si sarà concluso, in modo da avere contezza con precisione dell’eventuale incremento nel numero dei dipendenti in servizio rispetto all’anno 2018. 4 Conseguentemente anche la ripartizione delle voci di costituzione del Fondo deve essere considerata provvisoria in ragione di quanto detto al precedente comma 3. Una volta avuta contezza del dato, come già operato per l’anno 2020, si provvederà a destinare l’eventuale incremento sia al fondo per la contrattazione integrativa che al fondo per le posizioni organizzative, tenuto conto del criterio di proporzionalità esistente tra l’ammontare dei due fondi.
Ambito di applicazione e durata. 1. Il presente accordo contrattuale si applica a tutto il personale dell'Ente, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno o parziale, comandato o distaccato presso altri enti. Esso viene applicato dal giorno successivo alla stipula del contratto, con validità dal 1° Gennaio al 31 dicembre 2022 per la parte economica, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dallo stesso CCDI, dal CCNL e/o da accordi già esistenti fra le parti che vengono, comunque, integralmente richiamati. 2. Le disposizioni a carattere normativo rimangono in vigore fino ad una loro espressa modifica od abrogazione ad opera di un successivo contratto decentrato integrativo.
Ambito di applicazione e durata. 1 Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo risorse decentrate 2 L’Allegato 1 contiene la consistenza del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Lucca, pari € 2.272.471,00 di cui € 1.849.091,00 rappresentano le Risorse stabili e 423.380,00 le Risorse variabili. 3 La ripartizione delle voci di costituzione del Fondo deve essere considerata provvisoria in ragione di possibili variabili allo stato non definibili (esempio: dinamica delle assunzioni/cessazioni).
Ambito di applicazione e durata. 1. Destinatari del presente accordo sono tutti i lavoratori dipendenti dell'ente, a tempo determinato ed indeterminato; 2. Il presente contratto si applica al personale comandato presso l'ente con esclusione della disciplina delle progressioni economiche orizzontali; 3. Il presente contratto si riferisce al triennio 2013 – 2015 e conserva efficacia sino alla stipulazione del successivo Contratto Collettivo Aziendale Integrativo; 4. Tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatte salve le diverse decorrenze previste dalle singole disposizioni del presente contratto; 5. L'amministrazione garantisce alle parti sindacali ogni più ampia informazione relativa all'applicazione dell'accordo. Al termine del primo anno dall’entrata in vigore del presente accordo, le parti si riuniranno per esaminarne congiuntamente i risultati dell’applicazione, onde poter valutare eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare. In particolare oggetto di attenzione saranno i seguenti aspetti: - soglia presenza e giustificativi utilizzati per determinare la presenza effettuata per il personale di ruolo e per il personale a tempo determinato; - criteri previsti per il riconoscimento delle specifiche responsabilità; - clausola di perequazione.