Provincia di Novara
Provincia di Novara
Schema di regolamento comunale
per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni:
i criteri e i possibili contenuti
Marzo 2006
INDICE
Riferimenti normativi 3
Articolo 1 - Finalità 5
Articolo 2 - Campo di applicazione 6
Articolo 3 - Definizioni 7
Articolo 4 - Procedure autorizzative 8
Articolo 5 - Accesso agli atti 10
Articolo 6 - Limiti di esposizione e valori di attenzione 11
Articolo 7 - Obiettivi di qualità 12
Articolo 8 - Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e caratteristiche tipologiche 13
Articolo 9 - Criteri per l’installazione degli impianti, e misure di cautela 15
Articolo 10 - Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti 16
Articolo 11 - Impianti esistenti 17
Articolo 12 - Programma localizzativo dei gestori 18
Articolo 13 - Spese per attività istruttorie 19
Articolo 14 - Proventi dei tributi autorizzativi o delle locazioni di aree pubbliche 20
Articolo 15 - Controlli 21
Articolo 16 - Attività di controllo esercitate dall’ARPA 22
Articolo 17 - Catasto degli impianti 23
Articolo 18 - Impianti provvisori 24
Articolo 19 - Comunicazione di entrata in esercizio 25
Articolo 20 - Sanzioni 26
Articolo 21 - Informazione alla popolazione 27
Articolo 22 - Esecutività 28
Aspetti giurisprudenziali utili ad una corretta articolazione del regolamento 29
Indicazioni per la redazione delle cartografie allegate al regolamento comunale che disciplina la localizzazione degli impianti per telefonia mobile, telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva 31
Riferimenti normativi
• Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (G. U. n. 55 del 7 marzo 2001);
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 000 xXx x 000 XXx” (X.X n. 199 del 28 agosto 2003);
• Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”
(Suppl. alla G.U. n. 214 del 15 settembre 2003);
• Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731 “Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici” (B.U. n. 29 del 22 luglio 2004);
• Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 112-13293 “D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante “Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”. Rettifica all’Allegato numero 1 per mero errore materiale” (B.U. n. 32 del 12 agosto 2004);
• Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (B.U. n. 31 del 5 agosto 2004);
• Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione. (B.U. n. 44 del 4 novembre 2004);
• Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 dicembre 2004, n. 39-14473 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)” (B.U. n. 3 del 20 gennaio 2005);
• Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16 – 757 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazione e del parere tecnico” (B.U. n. 36 dell’8 settembre 2005)
Articolo 1 - Finalità
Riferimenti normativi
• Legge 36/2001, Art. 8 – comma 6
I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
• L.R. 19/2004, Art. 7 – comma 1
b) Individuare i siti degli impianti per radiodiffusione nel rispetto dei criteri regionali
c) Adottare il regolamento comunale di cui all’articolo 8, comma 6, della L. 36/2001
Esempio
Con il presente regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (…) e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L. 36/2001 e dell’art. 7, comma 1 della L.R. 19/2004.
Articolo 2 - Campo di applicazione
Riferimenti normativi: L.R. 19/2004, Art. 2
• -comma 1 e comma 2
• comma 3: le disposizioni della presente legge non si applicano, inoltre a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, ….; b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio con prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti,......
• comma 4: nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni della presente legge sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. …
In pratica
• Separare in “Titoli” (o in regolamenti) diversi gli aspetti riguardati la telefonia mobile, le radiotelecomunicazioni e la produzione ed il trasporto di energia elettrica;
• Specificare campo di applicazione in frequenza e potenza;
• Specificare a cosa non si applica il regolamento
Articolo 3 - Definizioni
Riferimenti normativi:
• -L. 36/2001, Art. 3
• L.R. 19/2004, Art. 3
Articolo 4 - Procedure autorizzative
Riferimenti normativi:
• -D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, Art. 87
• L.R. 19/2004, Art. 7 lettera d): (Competenze dei Comuni) rilasciare l’autorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni …., secondo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003 …
• D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757, Art. 5 …
• X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00-00000
• D.G.R. 3 agosto 2004, n. 112-13293
• D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802
D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259
Codice delle comunicazioni elettroniche
Art. 87: Procedimenti autorizzativi
• • comma 2: Istanza di autorizzazione presentata agli enti locali e ARPA (comma 4);
• comma 4: ARPA si pronuncia entro 30 giorni;
• comma 5: il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni entro 15 giorni;
• comma 6: in caso di motivato dissenso, entro 30 giorni viene convocata una conferenza dei servizi che si pronuncia entro 30 giorni dalla convocazione (comma 7);
• comma 9: formula del silenzio assenso (90 giorni); questo termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale di cui al comma 5, ma non dall’arrivo del pronunciamento dell’ARPA di cui al comma 4;
Le D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 e la D.G.R. 3 agosto 2004, n. 112-13293 contengono gli “schemi di istanza di autorizzazione e di denuncia di inizio di attività per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”
La D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802 contiene prime indicazioni tese a:
• garantire una modulistica semplificata concernente la conformità dell’impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell’autorizzazione, …
• definire uno standard per la comunicazione di cui all’art. 2 commi 3 e 4 (cioè per quegli impianti a cui non si applicano le disposizioni della L.R. 19/2004: impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all’ARPA e al CORECOM; impianti e apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all’ARPA; impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia)
Articolo 5 - Accesso agli atti
Esempio:
Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l’informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.
Articolo 6 - Limiti di esposizione e valori di attenzione
Riferimenti normativi:
• D.P.C.M. 8 luglio 2003, Art. 3
Esempio
I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dal
D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 all’Art. 3. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.
Può essere utile riportare per esteso i valori
Articolo 7 - Obiettivi di qualità
Riferimenti normativi:
• D.P.C.M. 8 luglio 2003, Art. 4
• Legge 36/2001, Art. 3
Obiettivi di qualità sono:
1. I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali ….
2. I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;
Articolo 8 - Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e caratteristiche tipologiche
Riferimenti normativi:
• D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757
È la parte forse più importante del regolamento e deve contenere un riferimento esplicito agli elaborati cartografici e riportare i siti e le aree individuate sotto forma di tabelle.
Legato agli elaborati cartografici, può essere anche eventualmente introdotto uno specifico articolo sul ruolo del: ”GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE (GTV)”
Esempio
1. Per un’efficace valutazione della programmazione, per garantire l’ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile.
2. Il GTV, coordinato di norma dal Responsabile del Settore Ambiente e Sicurezza è costituito da rappresentanti degli uffici comunali competenti e si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi per programmare e valutare le installazioni e proporre aggiornamenti alla Carta Tematica. Il GTV può essere anche realizzato in forma intercomunale tramite convocazione tra Comuni limitrofi e pùò avvalersi di un esperto di telecomunicazioni e/o impiantista, che chiaramente non svolga al momento della nomina e per tutta la sua durata, consulenza per gli enti gestori di telefonia mobile.
3. Il GTV, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attrazione, promuove incontri con i Gestori di reti della telefonia mobile, con l’eventuale presenza di ARPA e ASL, preventivamente alla presentazione dei Programmi annuali, di cui all’art. 8 del presente Regolamento. In tali incontri si concerteranno con i Gestori le condizioni per l’armonizzazione delle diverse reti in rapporto agli obiettivi di cui all’articolo precedente, individuando le possibili condivisioni di taluni impianti discendenti
dall’applicazione dei criteri strategici di cui all’Allegato B. Potranno inoltre essere organizzati con i Gestori altri incontri ove sulla base delle previsioni dei Programmi che verranno presentati dai Gestori entro il ........................ di ciascun anno, si provvederà ad individuare soluzioni concertate, in particolare per quelle situazioni problematiche che venissero a manifestarsi anche in relazione a osservazioni pervenute alla A.C.
4. Le installazioni previste in aree/siti puntuali di attrazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) condivisione delle infrastrutture, quali edifici e/o pali di sostegno delle antenne, già presenti;
b) inserimento presso aree comunali o pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;
c) raggiungimento dell’obiettivo di minimizzazione dell’esposizione, di cui all’art. 17;
d) coinvolgimento di un’area già gravata da situazione igienico-ambientale problematica.
Articolo 9 - Criteri per l’installazione degli impianti, e misure di cautela
Riferimenti normativi:
• D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757, articolo 3.2
Articolo 10 - Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti
Riferimenti normativi:
• D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757
Articolo 11 - Impianti esistenti
Devono essere individuate le posizioni degli impianti esistenti, anche in riferimento agli allegati cartografici.
Articolo 12 - Programma localizzativo dei gestori
Riferimenti normativi:
• L.R. 19/2004, Art. 9
• D.G.R. 16/757, Art. 4
Inoltre può essere utile che vengano specificati dettagli del tipo a quale ufficio o persona fisica debbano essere mandati i programmi localizzativi dei gestori
Articolo 13 - Spese per attività istruttorie
Riferimenti normativi:
• D.G.R. 16/757, Art. 9
Esempio
Gli oneri previsti dalla normativa vigente possono essere versati, specificando nella causale “Oneri per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all’Art. 14 – L.R. 19/2004” attraverso le seguenti modalità:
Articolo 14 - Proventi dei tributi autorizzativi o delle locazioni di aree pubbliche
Esempio
I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.
Articolo 15 - Controlli
Riferimenti normativi:
• L.R. 19/2004, Art. 10
Ai fini dell’attuazione della presente legge, i Comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza …
Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
a) Il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi
b) La corretta realizzazione delle azioni di risanamento
c) La valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all’articolo 13 e il controllo a campione degli stessi.
Esempi
Previo accordi specifici con A.R.P.A. potrebbe essere possibile prevedere speciali forme di monitoraggio:
• -Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti, il Comune affida all’A.R.P.A. un piano per il monitoraggio di tutte le S.R.B. situate sul territorio comunale e la preparazione di un rapporto annuale contenente lo stato dell’ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico. Il Comune assicura la pubblicazione del rapporto.
• Il Comune effettuerà attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per verificare il rispetto della vigente normativa, avvalendosi dell’A.R.P.A. con le modalità …
• Verrà promosso il monitoraggio con carattere di continuità …
Articolo 16 - Attività di controllo esercitate dall’ARPA
Riferimenti normativi:
• L.R. 19/2004, Art. 14, comma 2
I Comuni concorrono agli oneri derivanti dall’attività di controllo esercitata dall’A.R.P.A. in misura non inferiore al quaranta per cento (eventualmente anche in riferimento agli eventuali accordi dell’articolo precedente del regolamento)
• D.G.R. 16/757, Art. 9
Articolo 17 - Catasto degli impianti
Riferimenti normativi:
• L.R. 19/2004, Art. 5, comma 1, lettera e)
(competenze della Regione) Garantire, d’intesa con l’A.R.P.A., la realizzazione e la gestione del catasto che è messo a disposizione delle Province; tale realizzazione avviene in termini coerenti e funzionali al Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) e in raccordo con il catasto nazionale; a tal fine le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per telecomunicazioni … trasmettono copia dei provvedimenti autorizzativi all’A.R.P.A. …
Necessario un riferimento alla direttiva tecnica prevista dalla L.R. 19/2004 (Art. 5, comma 2) che però è prossima alla pubblicazione.
Articolo 18 - Impianti provvisori
Riferimenti normativi:
• L.R. 19/2004, Art. 2 – comma 3, lettera b)
• D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, Allegato A e allegato 3
In aggiunta a quanto indicato dalla normativa può essere utile prevedere che la documentazione prevista dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19 venga inviata anche al Comune, possibilmente con un congruo preavviso
Articolo 19 - Comunicazione di entrata in esercizio
Riferimenti normativi:
• L.R. 19/2004
• -D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, Allegato A e allegato 1
Esempio
Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.
Articolo 20 - Sanzioni
Riferimenti normativi:
• L. 36/2001, Art. 15
• L.R. 19/2004, Art. 16
• Eventuali sanzioni legate al non rispetto del regolamento
Articolo 21 - Informazione alla popolazione
Riferimenti normativi:
D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757 Art.
• 3.1 “Per l’adozione del regolamento i Comuni assicurano l’informazione e possono promuovere audizioni pubbliche”
Esempio:
L’Amministrazione Comunale predispone un piano di campagna informativa, …
, riguardante la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica.
Articolo 22 - Esecutività
Esempio
Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia
Aspetti giurisprudenziali utili ad una corretta articolazione del regolamento
Corte costituzionale sentenza 27 luglio 2005 n. 336: Costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio la qualificazione degli impianti come opere di urbanizzazione primaria, le ipotesi di silenzio assenso, in quanto espressivi di un principio fondamentale di derivazione comunitaria.
Consiglio di Stato sentenza 5 agosto 2005 n. 4159: I “criteri di localizzazione” non possono trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” così da essere incompatibili con la realizzazione di una rete completa.
La determinazione di limiti all’installazione non può tradursi in una misura surrettizia di tutela della popolazione dalle emissioni radiolettriche.
Consiglio di Stato sentenza 5 agosto 2005 n. 4159: La potestà assegnata ai comuni dall’art. 8 della l. 36/2001 di disciplinare “il corretto insediamento urbanistico […] e minimizzare l’esposizione della popolazione” deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe ma non può introdurre un generalizzato divieto di installazione in tutte le zone urbanistiche identificate dal P.R.G.
Consiglio di Stato sentenza 5 agosto 2005 n. 4159: Gli impianti, al pari delle altre opere di urbanizzazione primaria, devono seguire l’insediamento abitativo e non essere ubicati in zone da esso avulse.
Tar Piemonte (sentenze 31/2005 e 38/2005, depositate il 19 gennaio 2005): il Comune può intervenire nella localizzazione degli impianti di telefonia mobile purché eserciti correttamente il potere di disciplina del territorio affidatogli dalla Costituzione e dalla Legge quadro in materia di emissioni elettromagnetiche.
Tar Xxxxxx Xxxxxxx (sentenza 558/2004): “come ampiamente chiarito da numerose sentenze della Corte Costituzionale … va garantito il “giusto” contemperamento tra l’esigenza di installazione di nuovi impianti per garantire una integrale copertura del servizio di telefonia mobile …, il rispetto della tutela della salute e le competenze in tema di governo del territorio”; in pratica la sentenza afferma che il Comune non può negare un installazione, anche in zone di interesse paesaggistico ambientale se non esistono alternative per assicurare il servizio di telefonia mobile.
Sentenza Tar Lazio (3 giugno 2004, n. 5186): un Comune non può adottare regolamenti che escludano l’installazione di impianti fonte di inquinamento elettromagnetico da buona parte del territorio comunale “senza chiare indicazioni sulle ubicazioni alternative possibili, in termini idonei a soddisfare le esigenze di impedire o di ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti stessi …
Sentenza Tar Piemonte (28 gennaio 2004, nn. 76 e 78): i Comuni non possono circoscrivere l’installazione delle SRB solo in zone ben delimitate del territorio comunale
Indicazioni per la redazione delle cartografie allegate al regolamento comunale che disciplina la localizzazione degli impianti per telefonia mobile, telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva
(ai sensi della Legge 22 febbraio 2001, n.36 – art. 8; L.R. 3 agosto 2004, n. 19 – art. 7;
D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757)
Al fine di ottenere una predisposizione uniforme delle cartografie previste dalla direttiva tecnica regionale, si propone, agli enti in indirizzo, di utilizzare le indicazioni di seguito descritte.
Sarebbe opportuno che la realizzazione delle cartografie venisse effettuata utilizzando come base le tavole del PRGC comunale vigente.
La Direttiva prevede che il territorio venga suddiviso nelle seguenti aree, con la realizzazione di due carte distinte per classe d’impianto:
Impianti di telefonia mobile e telecomunicazione | Impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva |
aree sensibili; zone di installazione condizionata; zone di attrazione; zone neutre | aree sensibili; zone di vincolo; zone di installazione condizionata; zone di attrazione; zone neutre |
In generale, le medesime aree relative alle due classi di impianti, è bene che abbiano lo stesso colore, ma caratteristiche grafiche differenti. Per gli impianti di telefonia si propone una campitura a righe inclinate di 45° e bordo fine, mentre per gli impianti radio e tv, la campitura dovrà essere vuota, ma con bordo molto spesso.
La scala cromatica consigliata e le simbologie grafiche sono riassunti nella tabella seguente:
Si raccomanda, in ogni caso, di prestare attenzione alla chiarezza e visibilità della carta risultante.
Limitatamente ai tralicci o agli elementi puntuali eventualmente individuati sul territorio, nel caso in cui non sia graficamente significativa l’individuazione di un’area, è possibile utilizzare un simbolo sostitutivo, dello stesso colore previsto per le relative aree, secondo il seguente schema:
Per quanto riguarda la versione informatizzata delle cartografie, si suggerisce di adottare le seguenti specifiche tecniche:
AMBIENTE GIS:
• georeferenziazione, preferibilmente secondo il sistema UTM ED50;
• banca dati relativa agli strati informativi, associabile alle entità grafiche, nella quale sia specificata, almeno, la destinazione d’uso per le aree sensibili e le zone di installazione condizionata;
• per i poligoni (aree), si ritiene preferibile la modalità topologica; qualora, al contrario, si operi in modalità non topologica, si richiede almeno che le linee di contorno tra poligoni contigui siano essere coincidenti.
AMBIENTE AUTOCAD:
• georeferenziazione, preferibilmente secondo il sistema UTM ED50;
• banca dati relativa agli strati informativi, nella quale sia specificata, almeno, la destinazione d’uso per le aree sensibili e le zone di installazione condizionata, associabile alle entità grafiche mediante blocchi creati all’interno delle aree con un insieme di tag corrispondenti agli attributi della base dati;
• per i poligoni (aree), si ritiene preferibile la modalità topologica; qualora, al contrario, si operi in modalità non topologica, si richiede almeno che le aree siano individuate da polilinee (polylines) chiuse;
• i layer con cui organizzare gli elementi grafici, potranno essere denominati nella maniera seguente:
Qualora il Comune volesse completare le cartografie con l’ubicazione degli impianti esistenti sulla base delle conoscenza del territorio ed alla luce delle informazioni ottenute da ARPA Piemonte, si propone di realizzare un ulteriore strato informativo (layer) distinto, utilizzando come simbolo un cerchio pieno di colore azzurro, numerando gli impianti e corredando le carte con relative tabelle esplicative per l’individuazione degli stessi.
Si richiede, infine, che le carte vengano fornite alla Provincia di Novara in allegato alla copia del regolamento comunale, su supporto cartaceo e informatico (CD ROM) contenente anche il file con la base raster o vettoriale utilizzata.