Delibera del Direttore Generale n. 10 del 17-01-2020
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 10 del 17-01-2020
Proposta n. 23 del 2020
Oggetto: CONDUZIONE STUDIO PRE-CLINICO – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON RECORDATI RARE DISEASES SARL PER SOSTEGNO ECONOMICO E ACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA PER LA FORNITURA DI SERVIZI
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 10 firmata digitalmente il 17-01-2020
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Progetto |
Contenuto | CONDUZIONE STUDIO PRE-CLINICO – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON RECORDATI RARE DISEASES SARL PER SOSTEGNO ECONOMICO E ACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA PER LA FORNITURA DI SERVIZI |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 15 | Accordo per sostegno economico (in duplice versione inglese-italiano) |
1 | 6 | Accordo per fornitura di servizi |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Xxxxx e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;
Su proposta del Responsabile della S.O.C. Affari Generali e Sviluppo Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso:
- che questa Azienda persegue tra i propri fini istituzionali la realizzazione di progetti di ricerca, inclusa la ricerca pre-clinica, che possano condurre a una maggiore comprensione dei meccanismi alla base delle malattie, e in particolare quelle rare, che colpiscono la popolazione pediatrica;
- che, per il raggiungimento delle suddette finalità e soprattutto in riferimento alla conduzione di studi pre-clinici i quali sovente richiedono per la loro attivazione risorse dedicate e capacità multiprofessionali, la collaborazione con strutture specializzate di ricerca e con soggetti del settore privato interessati a dare il proprio apporto può aiutare, nell’ambito di schemi di cooperazione reciproca, ad incrementare le possibilità di addivenire a risultati di ricerca soddisfacenti e in grado di portare a ulteriori sviluppi terapeutici;
Ricordato che l’AOU Meyer, con Delibera del Direttore Generale n. 43 del 01.02.2017, ha approvato un accordo di licenza e collaborazione con Recordati Rare Diseases Sarl (già Orphan Europe Sarl), stipulato in data 21.02.2017, che, tra gli altri, prevede la possibilità per l’AOU Meyer di estendere la collaborazione con Recordati a progetti di ricerca su malattie rare, con il sostegno finanziario della stessa Recordati;
Atteso che, sulla base del su menzionato Accordo di licenza e collaborazione, Recordati ha manifestato
l’interesse e l’intenzione di finanziare uno studio di ricerca pre-clinica, sotto la responsabilità del Xxxx. Xxxx Xxxxxxx;
Considerato che per la conduzione dello studio pre-clinico il Xxxx. Xxxxxxx ha individuato il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Pisa quale struttura idonea e specializzata per la realizzazione delle attività di laboratorio inerenti allo studio medesimo, il cui rappresentante scientifico per le attività che dovranno essere realizzate presso il suddetto Dipartimento di Biologia nell’ambito della conduzione dello Studio è il Prof Xxxxxxx Xxx Xxxxx;
Dato atto che per la realizzazione dello studio pre-clinico e, nello specifico, per l’esecuzione delle attività di laboratorio si è reso necessario definire con un apposito Accordo i termini e le condizioni del sostegno finanziario da parte di Recordati e condividere un Accordo per la fornitura di servizi con il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Pisa relativamente alle predette attività di laboratorio;
Ritenuto di pubblicare lo schema di Accordo per il sostegno finanziario di Recordati, in duplice versione (inglese e italiano) con le opportune cancellazioni individuate come “omissis” a tutela di talune informazioni riguardanti gli interessi economici e commerciali e la riservatezza di dati personali attinenti allo studio in oggetto, e di pubblicare l’Accordo per la fornitura di servizi con il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Pisa, provvisto delle opportune cancellazioni individuate come “omissis” per le stesse ragioni anzidette;
Ritenuto pertanto di stipulare l’Accordo con Recordati Rare Diseases Sarl per la disciplina delle condizioni normative, economiche ed operative del sostegno finanziario da parte di Recordati e l’Accordo per la fornitura di servizi con il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Pisa per la disciplina delle condizioni normative, economiche ed operative delle attività di laboratorio necessarie alla conduzione dello studio, che, rispettivamente allegato N. 1 (in inglese e italiano) e N. 2 al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
Specificato che i due Accordi sopra citati sono conservati agli atti nella versione integrale;
Verificato che dal medesimo atto non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx in considerazione del fatto che il finanziamento erogato all’AOU Xxxxx da Recordati sarà a completa copertura dei costi relativi alle attività di laboratorio del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Pisa;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Di approvare lo schema di Accordo per il sostegno finanziario con Recordati Rare Diseases Sarl, allegato N. 1 al presente atto in duplice versione (inglese e italiano), e lo schema di Accordo per la
fornitura di servizi con il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Pisa, allegato N. 2 al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.
2) Di stipulare l’Accordo con Recordati Rare Diseases Sarl nella versione integrale in lingua inglese e di stipulare l’Accordo per la fornitura di servizi con il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Pisa.
3) Di dare atto che lo schema di Accordo, in duplice versione (inglese e italiano) di cui all’allegato
N. 1 e lo schema di Accordo di cui all’allegato N. 2 sono pubblicati con omissis, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni espresse in premessa.
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. T.
n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) (Dr. Xxxx Xxxxx)
This AGREEMENT (the “Agreement”), effective upon the last date of its signature by parties hereto (the “Effective Date”), is entered into by and between:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX, a public healthcare institution under the laws of Italy, with registered offices at Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxxx, Xxxxx, represented by its Managing Director, Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx, in his capacity as legal representative (hereinafter referred to as “AOUM”);
and
Recordati Rare Diseases SARL (formerly known as Orphan Europe Sarl), a limited liability company duly incorporated under the laws of France, having its corporate head office at Immeuble “Le Xxxxxx”, 00 xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00000, Xxxxxxx, Xxxxxx, represented by Xxxxxxx Xxxxx, in his capacity as Gérant (hereinafter referred to as “RRD”)
each of them also referred to, individually, as the “Party” and, collectively, as the “Parties”
WHEREAS
(a) AOUM and RRD entered into a license and collaboration agreement effective as of 21 February 2017 (the “License Agreement”) according to which, amongst others, (omissis);
(b) in light of what indicated in recital (a) above (omissis), RRD is willing to support the AOUM in the context of the conduct of a pre-clinical study on (omissis) (the “Study”) as the same is better identified in the Study protocol attached hereto under Exhibit A (the “Protocol”);
(c) the scientist responsible for the conduct of the Study is Dr Xxxx Xxxxxxx, employed at AOUM (the “Investigator”);
(d) in order to execute the Study, AOUM intends to resort to the cooperation of third parties and, specifically, the Department of Biology of the University of Pisa (the “Department”), whose scientific representative for the activities to be performed at the Department site in the context of Study conduct is Prof. Xxxxxxx Xxx Xxxxx (as better detailed in the Protocol).
(e) RRD expressly acknowledges that AOUM will conduct the Study with the support of the Department as per recital (d) above and that relations between AOUM and the Department as regards the Study activities are regulated by a specific agreement between AOUM and the Department.
Based on the above premises and the attachments hereto, which shall be an integral and substantive part of this Agreement, it is agreed and stipulated as follows:
1. SCOPE OF THE AGREEMENT
1.1 By executing this Agreement, RRD agrees to support -with respect to the Study conduct- the AOUM, which accepts such a support, by making available to the AOUM the Contribution (as defined hereinunder) in the modalities set forth in article 3 below. (omissis).
For the avoidance of doubts, Parties hereto explicitly agree and recognize that:
a) the Study’s sponsor is and shall remain the AOUM;
b) Protocol (hereto attached as Exhibit A) had been shared between Parties and explicitly approved by the AOUM in its quality as sponsor of the Study; and
c) AOUM will be the sole proprietary of all the documents, data, outputs, results and inventions generated or obtained in the performance of the Study (the “Results”).
1.2 The Study is foreseen to be completed within twelve (12) months from Effective Date hereof, with the issuance by the Investigator of a final report incorporating the Results of the Study (the “Completion of the Study”). Such a final report shall be shared for information with RRD.
1.3 (omissis)
2. PERFORMANCE OF THE STUDY
2.1 The AOUM warrants that the Study will be performed diligently, according to the applicable Protocol (as the same may be updated by sponsor from time to time) and in full compliance with all applicable rules, regulations and laws (hereinafter, collectively, the “Law”).
2.2 The AOUM agrees to use the Contribution for the Study conduct, in compliance with applicable Laws.
3. CONTRIBUTION
3.1 The overall fixed amount to be made available by RRD under this Agreement is of € 67.500 (EUR sixty-seven thousand five hundred), net of applicable taxes – if any (the “Contribution”). The Contribution will be particularly paid as per the below instalments:
- € 25.000 (twenty-five thousand EUR), upon execution of this Agreement;
- € 29.000 (twenty-nine thousand EUR), after 2 (two) months from Effective Date hereof.
- € 13.500 (thirteen thousand five hundred EUR), after 4 (four) months from Effective Date hereof.
3.2 The Contribution above will be paid by RRD within 60 (sixty) days as of receipt of relevant invoice by the AOUM. Payment will be made by bank-transfer, at the following AOUM bank account:
Bank name: Intesa Sanpaolo
IBAN code: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 SWIFT/BIC code: XXXXXXXX
For the avoidance of doubts, invoices shall be sent to RRD in original, by registered mail with return receipt at the address set for in section 7.4 and anticipated by email to (omissis) and (omissis).
4. CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS
4.1 Parties shall keep confidential, and shall not use or disclose to anyone without the prior written consent of the other Party, any confidential or proprietary information, of any kind, that has been disclosed by one Party or its affiliates for the purpose of, or in connection with, this Agreement or which it might be informed during the performance of this Agreement, whether in tangible or intangible form (the “Confidential Information”).
4.2 Each Party shall use reasonable care to prevent the unauthorised use and disclosure of the other Party’s Confidential Information, and to prevent unauthorised persons or entities from obtaining or using such Confidential Information.
4.3 Each Party may disclose any Confidential Information to its affiliates or (actual or prospective) third party engaged (or to be engaged), to the extent necessary to enable the proper performance of the Agreement. It is however provided that such authorized recipients shall be subject, before disclosure of
Confidential Information, to obligations of confidentiality and non-use at least as strict as those contained in this Agreement and that each Party, as applicable, shall enforce such obligations in a diligent manner.
4.4 It is understood that the following shall not be considered as Confidential Information:
(i) information known by the receiving Party prior to its disclosure by the disclosing Party, as demonstrated by written records of the receiving Party;
(ii) information that is in the public domain before its disclosure or that enters into the public domain thereinafter without breach by receiving Party’s of any obligation owed to the disclosing Party;
(iii) has become known to the receiving Party from a third party or any source other than the disclosing Party, without breaching any obligation of confidentiality owed to the disclosing Party by contract or otherwise, as evidence by written records of the receiving Party; and
(iv) is independently developed by the receiving Party without breach of this Agreement and without reference to, or use of, the Confidential Information.
The burden to prove the applicability of this section 4.4 rests on the receiving Party.
4.5 Parties explicitly agree and acknowledge the that duties and obligations under this article 4 are not considered infringed in case the disclosure of Confidential Information is required by any body or court having authority or jurisdiction over the receiving Party or its affiliate(s) under any relevant applicable Law or by a governmental order, decree, regulation or rule (including regulations of any stock exchange), provided that, to the extent practicable and legally permissible also in relation to the nature of the body requiring disclosure, the receiving Party shall promptly give written notice to the disclosing Party prior to such disclosure, so that it may seek appropriate remedies.
The above will not affect the confidentiality nature of the Confidential Information disclosed which, to the extent practicable and legally permissible, will be revealed under confidentiality obligations to be undertaken by any receiving party.
4.6 The duty of confidentiality under this article 4 shall last until the earlier of (i) the Confidential Information is in the public domain during the term of the Agreement or (ii) five (5) years following the termination, for whatever reason, of the Agreement. Upon termination of the Agreement, each Party shall destroy any Confidential Information of the other Party being nonetheless understood that Parties are allowed to keep, in compliance with confidentiality duties set forth by this Agreement one copy of the Confidential Information for archival purposes.
5. LIABILITY AND INDEMNIFICATION
The AOUM shall indemnify RRD, its affiliates and respective officers, directors, employees, agents and contractors (the “Indemnitees”) with respect to any and all losses, claims, damages, expenses, and costs suffered, sustained, incurred by or brought against such Indemnitees as a consequence of: (i) any breach of this Agreement by the AOUM and (ii) any gross negligence or wilful misconduct by the Investigator and/or any subject involved in the Study conduct.
6. DURATION, WITHDRAWAL AND TERMINATION.
6.1 This Agreement will be effective and enforceable as of the Effective Date mentioned above and will last till the date of Completion of the Study.
6.2 Each Party hereto is entitled to terminate this Agreement by means of registered mail, return receipt requested, pursuant to article 1454 of the Italian Civil Code in case of a material breach of this Agreement by the other Party that is not remedied by the breaching Party within 15 (fifteen) days as of the date in which that breaching Party receives the above registered communication requesting the same to remedy the breach pursuant to this section 6.2.
6.3 It is understood that, early termination of this Agreement shall not relieve any Party hereto of any liability which accrued hereunder prior to the effective date of such withdrawal / termination, nor preclude any Party hereto from pursuing all rights and remedies it may have hereunder or at Law with respect to any breach of this Agreement, nor prejudice any Party’s right to obtain specific performance of any obligation.
7. GENERAL PROVISIONS
7.1 Governing Law and jurisdiction. This Agreement will be governed and construed in accordance with the laws of Italy, without regard to its conflict of law provisions. The Courts of Florence shall have the exclusive jurisdiction on any dispute arising from or relating to the interpretation, execution, breach and/or termination of this Agreement.
7.2 Severability. In case any one or more of the provisions contained in this Agreement shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect the other provisions of this Agreement, and this Agreement shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable provision had never been contained herein.
7.3 Assignment. This Agreement may not be, partially or totally, assigned by the AOUM without the prior written consent by RRD.
RRD may freely assign this Agreement to any of its affiliates.
7.4 Notices. Without prejudice to possible day-to-day ordinary communication between the Parties, official notices, requests and other communication under this Agreement must be in writing and sent by registered mail, postage prepaid and return receipt requested, or by a recognized courier with delivery tracking system. All such official communications shall be considered to have been given upon their receipt, at the date ascertained in relevant delivery receipt / tracking system. The mailing address for notice to either Party hereto will be the address set forth below. Either Party may change its mailing address by notice as provided by this section.
If to AOUM:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx (Xxxxx)
Attn.: SOC Affari Generali e Sviluppo
and copy to, by email only: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx
If to RRD:
Recordati Rare Diseases SARL
Immeuble "Le Xxxxxx", 00 xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx Attn: (omissis)
and copy to, by email only, Recordati S.p.A., for the Attention of (omissis) and (omissis)
7.5 Survival. The provisions included in this Agreement that for their own nature are intended to survive possible termination of this Agreement, such as section 5 (Confidentiality Obligations - Intellectual Property Rights), 6 (Liability and Indemnification) and 8 (General Provisions), will accordingly survive.
7.6 Compliance. Parties hereto declare to be fully aware of and confident with applicable anti- corruption legislation and to have put in place specific internal procedures to guarantee compliance with such a legislation.
The AOUM declares to have full knowledge of the laws/regulations/guidelines/codes, national and international, applicable to the pharmaceutical industry (including those that apply to the relationships with health care professionals/organizations), with which RRD intends to strictly comply in all its activities (including the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations code, the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations code and other national codes on this topics) and accordingly agrees, to the extent as applicable, to comply with the provisions set forth therein. Parties declare to have full knowledge of the laws and regulations applicable to clinical and pre-clinical research and undertake to comply with them to the extent applicable to the Study.
Furthermore, the Parties acknowledge that each of them adopted specific internal codes of conducts (respectively available on their websites and, namely: for RRD at xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_/ and for the AOUM at xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/000/Xxxxxx%00xx%00xxxxxxxxxxxxx%00xxxxxxxxx.xxx – the “Code(s)”) that set forth certain fundamental principles to which Parties and their staff will abide in their conduct. Parties herein acknowledge that such principles belaying the Codes are similar and each of them undertakes to comply with the respective Code in the performance of this Agreement, being such Codes
-to the extent as applicable- a substantial and integral part of the Agreement even if not materially attached hereto.
Any infringement of the duties and obligations set forth under this section 7.6 by a Party gives the other Party the right to immediately terminate this Agreement remaining understood that (i) the terminated breaching Party shall have no claims against the other Party for compensation for any loss of whatever nature by virtue of the Agreement termination in accordance with this section 7.6; and (ii) the termination herein will be without prejudice to the terminating non-breaching Party’s rights for additional damages deriving from the breaches of this section.
7.7 Transparency. The Parties acknowledges and agrees that each Party, respectively as pharmaceutical company and as a public institution, are requested by applicable Law or ethic codes to which they adhere to publish information on the existence of this Agreement and any benefits provided to each other in connection therewith. By executing this Agreement, the Parties expressly consent to such publication aimed at allowing them to duly comply with the above and undertake to provide, at each Party’s reasonable request, any information necessary for them to make such disclosure pursuant to this section 7.7.
7.8 Personal data processing. Parties hereby acknowledge that during the performance of this Agreement and for its performance, Parties’ personal data (the “Data”) may come to their knowledge and ensure that such Data will be treated in fully compliance with applicable data protection legislation, including Regulation (EU) 2016/679, and only for the purpose of this Agreement.
7.9 Publications and Trademark. The AOUM will be the sole proprietary of the Results obtained in the performance of the Study under this Agreement. RRD is accordingly forbidden from publishing the Results and/or information on the Study.
None of the Parties authorizes the mention or the use of its logo or trademark in a context other than the scientific one and/or for marketing purposes or in a way which may be detrimental to its name or products
7.10 Entire Agreement and Amendment. This Agreement (including its Exhibit A that forms an integral and substantial part of the same) is the final, complete and exclusive agreement of the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior discussions and written agreements between such Parties.
In case of conflicts between the content of this Agreement and Exhibit A hereto, the provisions of the Agreement shall prevail.
No modification of or amendment to this Agreement, nor any waiver of any rights under this Agreement, will be effective unless in writing and signed by the Parties.
IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES HAVE CAUSED THIS RESEARCH AGREEMENT TO BE EXECUTED BY THEIR DULY AUTHORIZED REPRESENTATIVES AS OF THE DATE(S) SET FORTH BELOW.
Date | Date |
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA XXXXX | AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA XXXXX |
Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx | Dr Xxxx Xxxxxxx |
Managing Director | Investigator |
Date | |
Recordati Rare Diseases SARL | |
Xxxxxxx Xxxxx | |
Gérant |
Exhibit A – Protocol
(omissis)
Il presente ACCORDO (l’ “Accordo”), efficace a partire dall’ultima data di sottoscrizione delle parti (la “Data di Efficacia”) è stipulato da e tra:
l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX, un’istituzione sanitaria pubblica ai sensi dell’ordinamento italiano, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxxx, Xxxxxx, rappresentata dal suo Direttore Generale Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di rappresentante legale (di seguito “AOUM”);
e
Recordati Rare Diseases SARL (già Orphan Europe Sarl), una società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell’ordinamento francese, con sede legale presso Immeuble “Le Xxxxxx”, 00 xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00000, Xxxxxxx, Xxxxxxx, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx in qualità di Gérant (di seguito “RRD”)
Ciascuna parte è anche indicata individualmente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”
PREMESSO
(a) che l’AOUM e RRD hanno stipulato un accordo di licenza e collaborazione efficace dal 21 febbraio 2017 (l’ “Accordo di Licenza”) secondo cui, tra gli altri, (omissis);
(b) alla luce di quanto precisato nella premessa (a) di cui sopra (omissis), RRD è disponibile a sostenere l’AOUM nel contesto della conduzione di uno studio pre-clinico sul (omissis) (lo “Studio”), così come meglio individuato nel protocollo dello Studio accluso al presente documento come Allegato A (il “Protocollo”);
(c) il ricercatore responsabile della conduzione dello Studio è il Dr Xxxx Xxxxxxx, alle dipendenze dell’AOUM (lo “Sperimentatore”);
(d) al fine di eseguire lo Studio, l’AOUM intende avvalersi della cooperazione di terze parti e, specificatamente, del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Pisa (il “Dipartimento”), il cui rappresentante scientifico per le attività che dovranno essere realizzate presso il Dipartimento nell’ambito della conduzione dello Studio è il Prof Xxxxxxx Xxx Xxxxx (come meglio specificato nel Protocollo);
(e) RRD riconosce espressamente che l’AOUM condurrà lo Studio con il supporto del Dipartimento secondo la premessa (d) di cui sopra e che i rapporti tra l’AOUM e il Dipartimento per quanto attiene alle attività dello Studio sono disciplinati da un apposito accordo tra l’AOUM e il Dipartimento.
Sulla base delle su citate premesse e degli allegati al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo Accordo, viene concordato e stabilito quanto segue:
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
1.1 Nel sottoscrivere il presente Accordo, RRD accetta di sostenere – per quanto concerne la conduzione dello Studio – l’AOUM che accetta tale sostegno, rendendo disponibile all’AOUM il Contributo (come definito di seguito) secondo le modalità stabilite all’articolo 3 di cui sotto. (omissis).
Al fine di fugare qualsiasi dubbio, le Parti esplicitamente accettano e riconoscono che:
a) il promotore dello Studio è e deve rimanere l’AOUM;
b) il Protocollo (qui accluso come Allegato A) è stato condiviso tra le Parti ed esplicitamente approvato dall’AOUM in qualità di sponsor dello Studio; e
c) l’AOUM sarà il proprietario esclusivo di tutti i documenti, dati, output, risultati e invenzioni generati o ottenuti nella conduzione dello Studio (i “Risultati”).
1.2 Lo Studio sarà prevedibilmente concluso entro dodici (12) mesi dalla Data di Efficacia, con la presentazione da parte dello Sperimentatore di una relazione finale che includa i Risultati dello Studio (il “Completamento dello Studio”). Tale relazione finale deve essere condivisa per informazione con RRD.
1.3 (omissis)
2. CONDUZIONE DELLO STUDIO
2.1 L’AOUM garantisce che lo Studio sarà condotto con diligenza, in accordo con il Protocollo (come lo di volta in volta aggiornato dal Promotore) e in piena conformità con le leggi, i regolamenti e la normativa applicabile (di seguito, congiuntamente, la “Normativa”).
2.2 L’AOUM accetta di utilizzare il Contributo per la conduzione dello Studio nel rispetto della Normativa.
3. CONTRIBUTO
3.1 L’ammontare totale fisso messo a disposizione da RRD ai sensi di questo Accordo è di €
67.500 (sessantasettemilacinquecento Euro), al netto delle tasse applicabili se dovute (il “Contributo”) Xxxxx specifico, il Contributo sarà erogato secondo le seguenti rate:
- € 25.000 (venticinquemila Euro), alla sottoscrizione del presente Accordo;
- € 29.000 (ventinovemila Euro), dopo 2 (due) mesi dalla Data di Efficacia;
- € 13.500 (tredicimilacinquecento Euro), dopo 4 (quattro) mesi dalla Data di Efficacia.
3.2 Il suddetto Contributo sarà erogato da RRD entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della pertinente fattura da parte dell’AOUM. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario sul seguente conto bancario dell’AOUM:
Nome della banca: Intesa Sanpaolo
Codice IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Codice SWIFT/BIC: XXXXXXXX
Al fine di fugare qualsiasi dubbio, le fatture devono essere inviate a RRD in originale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato all’art. 7.4 e anticipate via email agli indirizzi (omissis) e (omissis).
4. OBBLIGAZIONI DI RISERVATEZZA
4.1 Le Parti devono mantenere riservate, e non ne devono fare uso ovvero comunicare a chicchessia senza il previo assenso scritto dell’altra Parte, le informazioni confidenziali o proprietarie di qualsiasi tipo che siano state divulgate da una Parte o dalle sue affiliate ai fini del presente Accordo
ovvero in connessione con esso o di cui possa esserne informata durante l’esecuzione di questo Accordo, sia in forma tangibile sia in forma intangibile (le “Informazioni Riservate”).
4.2 Ciascuna Parte deve usare la ragionevole diligenza per impedire l’utilizzo e la divulgazione non autorizzati delle Informazioni Riservate dell’altra Parte e per impedire a persone o a soggetti non autorizzati di ottenere o utilizzare tali Informazioni Riservate.
4.3 Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate alle proprie affiliate (presenti o future) o a terza parti coinvolte (o che saranno coinvolte), nella misura necessaria per consentire l’appropriata esecuzione dell’Accordo. E’ tuttavia inteso che tali destinatari autorizzati, prima della divulgazione delle Informazioni Riservate, siano soggetti alle obbligazioni di riservatezza e non uso tanto restrittive quanto quelle contenute in questo Accordo e che ciascuna Parte, per quanto applicabile, debba rispettare tali obbligazioni con diligenza.
4.4 Resta fermo che le seguenti informazioni non devono essere considerate Informazioni Riservate:
(i) informazioni conosciute dalla Parte ricevente prima della loro divulgazione da parte della Parte divulgante, come dimostrato da evidenze scritte della Parte ricevente;
(ii) informazioni che sono di pubblico dominio prima della loro divulgazione o che diventano di pubblico dominio dopo di essa senza violazione da parte della Parte ricevente di alcuna obbligazione nei confronti della Parte divulgante;
(iii) sono state portate a conoscenza della Parte ricevente da una terza parte o da altra fonte diversa dalla Parte divulgante, senza violazione di alcuna obbligazione di riservatezza nei confronti della Parte divulgante sulla base di un contratto o altro, come comprovato da evidenze scritte della Parte ricevente; e
(iv) sono sviluppate autonomamente dalla Parte ricevente senza violazione di questo Accordo e senza riferimento alle Informazioni Riservate o al loro utilizzo,
4.5 Le Parti espressamente concordano e riconoscono che le obbligazioni e le responsabilità di cui al presente articolo 4 non sono considerate oggetto di violazione nel caso la divulgazione delle Informazioni Riservate sia richiesta da un organismo o da un tribunale con autorità o giurisdizione sulla Parte Ricevente o sulla/e sua/e affiliata/e secondo la Normativa applicabile ovvero un ordine, decreto, regolamento o legge di derivazione governativa (inclusi i regolamenti applicabili ai titoli di borsa), a condizione che, nella misura praticabile e giuridicamente ammissibile anche in relazione alla natura dell’organismo richiedente la divulgazione, la Parte ricevente deve dare tempestivamente comunicazione scritta alla Parte divulgante prima di tale divulgazione in modo tale che essa possa cercare i rimedi appropriati.
Quanto sopra non condizionerà la natura confidenziale delle Informazioni Riservate divulgate le quali, nella misura praticabile e giuridicamente ammissibile, saranno rivelate sotto le obbligazioni di riservatezza che devono essere rispettate da ciascuna Parte.
4.6 L’obbligo di riservatezza di questo articolo 4 deve avere una durata pari alla condizione che si verifica per prima tra le seguenti condizioni: (i) le Informazioni Riservate sono di pubblico dominio nel corso della durata dell’Accordo oppure (ii) cinque (5) anni dopo la risoluzione dell’Accordo per qualsivoglia ragione. Alla risoluzione dell’Accordo ciascuna Parte deve distruggere le Informazioni Riservate dell’altra Parte, restando tuttavia inteso che le Parti sono autorizzate a conservare, nel rispetto degli obblighi di riservatezza qui stabiliti, una copia delle Informazioni Riservate per ragioni di archivio.
5. RESPONSABILITA’ E INDENNIZZO
L’AOUM deve indennizzare RRD, le sue affiliate e i rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, agenti o sub-appaltatori (gli “Indennizzati”) per perdite, pretese, danni, spese e costi subiti, sostenuti, incorsi da parte degli Indennizzati o fatti valere a spese degli stessi come conseguenza di: (i) qualsiasi violazione del presente Accordo da parte dell’AOUM e (ii) colpa grave o dolo da parte dello Sperimentatore e/o di qualsiasi soggetto coinvolto nella conduzione dello Studio.
6. DURATA, RINUNZIA E RISOLUZIONE
6.1 Il presente Accordo sarà efficace e applicabile a partire dalla Data di Efficacia sopra menzionata e avrà una durata pari al Completamento dello Studio.
6.2 Ciascuna Parte ha il diritto di risolvere questo Accordo tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile in caso di violazione materiale di questo Accordo da parte dell’altra Parte che non sia sanata dalla Parte inadempiente entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui la Parte inadempiente riceve la suddetta comunicazione tramite posta raccomandata che contenga la richiesta fatta alla stessa Parte inadempiente di sanare la violazione sulla base di questo articolo 6.2.
6.3 E’ fatto salvo che la risoluzione anticipata del presente Accordo non deve esentare le Parti dalle responsabilità che si sono accumulate ai sensi del presente Accordo prima della data effettiva di tale rinuncia/risoluzione né deve precludere le Parti dal perseguire i diritti e i rimedi che esse hanno sulla base di questo Accordo o in base alla Normativa con riguardo a qualsiasi violazione di questo Accordo né deve pregiudicare il diritto delle Parti a far valere l’adempimento specifico di un’obbligazione.
7. DISPOSIZIONI GENERALI
7.1 Legge applicabile e giurisdizione. Il presente Accordo sarà disciplinato e interpretato secondo l’ordinamento italiano, senza riguardo alla disciplina in materia di conflitti tra leggi. Il tribunale di Firenze deve avere giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia derivante da o che sia in relazione con l’interpretazione, l’esecuzione, la violazione e/o la risoluzione di questo Accordo.
7.2 Clausola salvatoria. Qualora una o più disposizioni contenute in questo Accordo devono essere considerate, per qualsiasi ragione, invalide, illegali o inapplicabili, tale invalidità, illegalità o inapplicabilità non deve inficiare le altre disposizioni di questo Accordo e questo Accordo deve essere interpretato come se tale disposizione invalida, illegale o inapplicabile non sia mai stata qui inclusa.
7.3 Cessione. Il presente Accordo non può essere ceduto, in toto o in parte, dall’AOUM senza il previo consenso scritto da parte di RRD.
RRD può liberamente assegnare questo Accordo a qualsiasi delle sue affiliate.
7.4 Comunicazioni. Fatte salve le eventuali comunicazioni ordinarie tra le Parti fatte quotidianamente, le notifiche, le richieste e altre comunicazioni ufficiali di cui al presente Accordo devono essere date in forma scritta e inviate con spedizione registrata, affrancatura prepagata e ricevuta di ritorno o tramite corriere espresso con sistema di tracciabilità. Tutte le comunicazioni ufficiali devono essere considerate rese previa loro ricezione, come asseverata dalla rispettiva ricevuta di consegna/sistema di tracciabilità. L’indirizzo di spedizione per le comunicazioni tra le Parti è indicato
di seguito. Ciascuna Parte può modificare l’indirizzo di spedizione con comunicazione data ai sensi si questo articolo.
Se all’AOUM:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx (Xxxxxx)
Attenzione.: SOC Affari Generali e Sviluppo
e copia, soltanto tramite email, a: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx
Se a RRD:
Recordati Rare Diseases SARL
Immeuble "Le Xxxxxx", 00 xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx Attenzione: (omissis)
e copia, soltanto tramite email, a Recordati S.p.A., all’attenzione di (omissis) e (omissis)
7.5 Sopravvivenza. Le disposizioni di cui a questo Accordo che per loro natura sono destinate a sopravvivere all’eventuale risoluzione di questo Accordo, come l’articolo 4 (Obbligazioni di Riservatezza), 5 (Responsabilità e Indennizzo) e 7 (Disposizioni Generali) sopravvivranno conseguentemente.
7.6 Conformità. Le Parti dichiarano di essere pienamente consapevoli e di conoscere la legislazione anticorruzione e di aver adottato specifiche procedure per assicurare il rispetto di tale legislazione.
L’AOUM dichiara di avere piena conoscenza delle leggi/regolamenti/linee guida/codici, nazionali e internazionali, applicabili all’industria farmaceutica (inclusi quelli applicabili ai rapporti con professionisti/organizzazioni del settore sanitario) a cui RRD intende totalmente conformarsi in tutte le sue attività (compreso il codice della International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, il codice della European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations e altri codici nazionali riguardanti questo settore) e di conseguenza accetta, nella misura applicabile, di attenersi alle disposizioni ivi contenute. Le Parti dichiarano di avere piena conoscenza delle leggi e dei regolamenti applicabili alla ricerca clinica e pre-clinica e si impegnano a rispettarli nella misura applicabile allo Studio.
Inoltre, le Parti riconoscono che ciascuna di esse ha adottato internamente appositi codici di condotta (rispettivamente disponibili sui propri siti web e, specificamente: per RRD al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_/x per l’AOUM al link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/000/Xxxxxx%00xx%00xxxxxxxxxxxxx%00xxxxxxxxx
.pdf – il/i “Codice/i”) che stabiliscono taluni principi generali a cui le Parti e il proprio personale si atterranno nei loro comportamenti. Le Parti riconoscono che i principi che sono a fondamento dei Codici sono simili e ciascuna di esse si impegna a rispettare il rispettivo Codice nell’esecuzione di questo Accordo, essendo tali Codici – nella misura applicabile – parte integrante e sostanziale dell’Accordo anche se non materialmente allegati.
Qualsiasi violazione da parte di una Parte dei doveri e delle obbligazioni stabiliti da questo articolo 7.6 dà all’altra Parte il diritto di risolvere immediatamente il presente Accordo, fermo restando che (i) la Parte che si trova in violazione e verso cui è portata la risoluzione dell’Accordo non deve vantare alcuna pretesa nei confronti dell’altra Parte per il risarcimento di perdite di qualsiasi natura dovute alla risoluzione dell’Accordo sulla base di questo articolo 7.6; e (ii) la risoluzione di cui al presente articolo non pregiudicherà i diritti della Parte che non si trova in violazione e che risolverà l’Accordo riguardanti danni ulteriori derivanti dalla violazione di questo articolo.
7.7 Trasparenza. Le Parti riconoscono e accettano che ciascuna Parte, rispettivamente in qualità di società farmaceutica e di istituzione pubblica, deve, sulla base della Normativa o di codici etici a cui esse si conformano, pubblicare le informazioni concernenti l’esistenza di questo Accordo e i reciproci benefici in relazione allo stesso. Nel sottoscrivere il presente Accordo, le Parti espressamente acconsentono a tale pubblicazione finalizzata a consentire loro di rispettare debitamente quanto sopra e si impegnano a fornire, su ragionevole richiesta dell’altra Parte, qualsiasi informazione necessaria a permettere tale divulgazione ai sensi di questo articolo 7.7.
7.8 Trattamento dei dati personali. Le Parti riconoscono che nel corso dell’esecuzione di questo Accordo e ai fini della medesima esecuzione, i dati personali delle Parti (i “Dati”) possono essere portati alla loro conoscenza ed esse garantiscono che tali Dati saranno trattati nel pieno rispetto della legislazione applicabile al trattamento dei dati, incluso il Regolamento (UE) 2016/679, ed esclusivamente ai fini del presente Accordo.
7.9 Pubblicazioni e marchio commerciale. L’AOUM sarà l’unica proprietaria dei Risultati ottenuti nella conduzione dello Studio ai sensi del presente Accordo. RRD conseguentemente non potrà pubblicare i Risultati e/o le informazioni sullo Studio.
Nessuna Parte autorizza a menzionare oppure usare il logo o il marchio commerciale in un ambito differente da quello scientifico e/o per finalità commerciali ovvero secondo una modalità che danneggi il proprio nome o i propri prodotti.
7.10 Accordo intero e modifiche. Il presente Accordo (inclusi l’Allegato A che ne forma parte integrante e sostanziale) costituisce l’accordo finale, completo ed unico tra le Parti con riguardo all’oggetto di cui al presente documento e sostituisce e rimpiazza tutte le discussioni e gli accordi scritti antecedenti tra le Parti.
Nell’eventualità di conflitti tra il contenuto di questo Accordo e l’Allegato A, prevarranno le disposizioni dell’Accordo.
Nessuna modifica o nessun emendamento a questo Accordo, né alcuna rinuncia o alcun diritto ai sensi del medesimo Accordo, saranno efficaci se non in forma scritta e controfirmata dalle Parti.
IN FEDE DI CIO’, LE PARTI HANNO FATTO IN MODO CHE IL PRESENTE ACCORDO DI RICERCA SIA SOTTOSCRITTO DAI PROPRI RAPPRESENTANTI DEBITAMENTE AUTORIZZATI DALLA/E DATA/E DI SOTTO INDICATA/E.
Data | Data |
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA XXXXX | AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA XXXXX |
Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx | Dr Xxxx Xxxxxxx |
Direttore Generale | Sperimentatore |
Data | |
Recordati Rare Diseases SARL | |
Xxxxxxx Xxxxx | |
Gérant |
Allegato A –Protocollo
(omissis)
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PRESTAZIONI DI LABORATORIO PER FINI DI RICERCA
TRA
L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX (di seguito per brevità “Azienda”) con sede in Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, C.F./P.I 02175680483, nella persona del Direttore Generale Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa
E
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA – Dipartimento di Biologia (di seguito per brevità “Dipartimento”) con sede in Pisa, Via Xxxx Xxxxx 5, CF 80003670504, rappresentata per la firma del presente atto dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Direttore del Dipartimento stesso, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
(di seguito anche definite, individualmente, la “Parte” o, collettivamente, le “Parti”)
Premesso che
- l’Azienda è interessata ad acquisire maggiori conoscenze nel settore di ricerca (omissis), con la finalità di svolgere uno studio pre-clinico di cui l’Azienda stessa, tramite propri ricercatori, è soggetto promotore;
- presso il Dipartimento esistono le competenze e le strutture allo svolgimento di ricerche nel settore suddetto;
- il Dipartimento si è dichiarato disponibile a fornire all’Azienda un servizio per prestazioni di laboratorio funzionale a raggiungere gli obiettivi relativi allo studio sopra richiamato tramite l’esecuzione di specifiche attività, come indicate in dettaglio nell’Allegato A alla presente Convenzione;
- il su citato studio fa parte degli ulteriori ed eventuali progetti di collaborazione tra AOU Meyer e Recordati Rare Diseases SARL (già Orphan Europe S.a.r.l.) attivabili secondo i relativi termini dell’Accordo di licenza e collaborazione sottoscritto in data 21/02/2017, con copertura economica a totale carico della stessa Recordati Rare Diseases SARL;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione – Il Dipartimento fornisce prestazioni di servizio a favore dell’Azienda, secondo i termini e le condizioni della presente convenzione (la “Convenzione”), per l’effettuazione di una ricerca inerente al (omissis) (di seguito lo “Studio”), secondo il programma Allegato A alla presente Convenzione, di cui è parte integrante e sostanziale.
Art. 2 – Durata della Convenzione – La presente Convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti.
Art. 3 – Modalità di attuazione – Il Dipartimento si impegna a garantire l’accesso ai propri locali del personale dell’Azienda coinvolto nello Studio per lo svolgimento dello Studio secondo il programma accluso come allegato A alla presente Convenzione.
Il Dipartimento, in collaborazione con l’Azienda, redigerà, alla scadenza della Convenzione, una relazione finale sui risultati complessivamente ottenuti.
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza, il Dipartimento trasmetterà all’Azienda rendiconto delle spese sostenute.
Art. 4 – Contributo – Quale contributo per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione (il “Contributo”), l’Azienda, previa ricezione del sostegno finanziario da parte di Recordati Rare Diseases SARL di cui alle premesse della presente Convenzione, verserà tramite girofondo in Banca d’Italia sul conto 306382, intestato all’Università di Pisa, la somma di
€67.500,00+IVA così ripartita:
€ 25.000,00 +IVA entro 30 giorni dall’atto della stipula;
€ 29.000,00 +IVA dopo 60 giorni dalla data della stipula;
€ 13.500,00 + IVA a titolo di saldo, entro i 60 giorni successivi alla presentazione della relazione di cui all’art. 3.
Il Dipartimento si assume l’onere di qualsivoglia spesa eccedente il Contributo di cui al comma 1.
Art. 5 – Responsabile della ricerca – I responsabili della ricerca (il “Responsabile della Ricerca”) saranno: per il Dipartimento il Prof. Xxxxxxx Xxx Xxxxx e per l’Azienda il Dr. Xxxx Xxxxxxx. Per lo svolgimento della ricerca il Dipartimento potrà ricorrere a collaboratori esterni secondo la normativa vigente.
Art. 6. Obblighi di riservatezza e Diritti di Proprietà Intellettuale
6.1 Ai fini della presente Convenzione, per "Informazioni Confidenziali" si intendono:
(i) tutte le Informazioni di natura tecnico-scientifica e commerciale, dati, progetti, informazioni, conoscenze, know-how, studi, metodi di ricerca, procedimenti, formule, idee, bozze, relazioni tecniche, descrizioni, procedure, istruzioni, software e altre informazioni tecniche di vario genere collegate Studio e messe a disposizione del Dipartimento in relazione alla presente Convenzione ma non generate nell’ambito della stessa e di proprietà dell’Azienda e/o del Responsabile della Ricerca per l’Azienda;
(ii) tutte le informazioni, i dati, i disegni ed altre informazioni tecnico scientifiche create, sviluppate, o scoperte dal Dipartimento durante l'esecuzione della presente Convenzione, compresi i Risultati.
6.2 Il Dipartimento garantisce che, durante la durata della presente Convenzione e per tutto lo Studio, (i) prenderà tutte le misure necessarie per mantenere riservate le Informazioni Confidenziali; (ii) non utilizzerà le Informazioni Confidenziali in alcun modo o per alcuno scopo al di fuori di quanto espressamente previsto nella presente Convenzione (iii) non divulgherà tali Informazioni Confidenziali a terzi senza il previo consenso scritto caso per caso da parte dell’Azienda e (iv) vigilerà affinché le Informazioni Confidenziali non vengano portate a conoscenza di terzi ed estende al proprio personale l’obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo.
6.3 Il Dipartimento può trasferire le Informazioni Confidenziali al proprio personale, a consulenti o agenti (i "Rappresentanti") coinvolti nello svolgimento dello Studio in base al principio del "need-to-know" e a condizione che tali Rappresentanti siano vincolati da obblighi di riservatezza non meno restrittivi di quelli previsti dalla presente Convenzione.
6.4 Resta inteso che il Dipartimento sarà responsabile di qualsiasi danno e perdita subiti dall’Azienda nell’esecuzione della presente Convenzione derivanti dall'inosservanza, da parte del Dipartimento, del Responsabile della Ricerca, del Personale o dei Rappresentanti, degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione o derivanti dall'uso illecito, da parte del Dipartimento, del Responsabile della Ricerca, del Personale e dei Rappresentanti, delle Informazioni Confidenziali.
6.5 Gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione a carico del Dipartimento rimarranno in vigore relativamente ad ogni Informazione Confidenziale fino a che l’Azienda non farà venire meno la segretezza della stessa Informazione Confidenziale, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti.
6.6 Non verrà applicato nessun obbligo di riservatezza e di non utilizzo alle informazioni per le quali potrà essere dimostrato con prove scritte (i) che, al momento della prima divulgazione, erano già in possesso del Dipartimento, o (ii) che erano già di pubblico dominio al momento in cui vengono divulgate, non a causa del Dipartimento , o (iii) che sono state ricevute da una parte terza che non le ha acquisite direttamente o indirettamente dalle Parti, o (iv) che sono state sviluppate dal Dipartimento senza riferimenti alle Informazioni Confidenziali della Parte che le ha rese pubbliche.
6.7 Le Conoscenze Pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
6.8 (omissis)
Resta inteso che il Dipartimento regolerà in buona fede insieme all’Azienda gli adempimenti da osservare relativi ai risultati brevettabili dello Studio in ottemperanza alle obbligazioni che l’Azienda è tenuta a rispettare sulla base dei progetti di collaborazione tra l’Azienda stessa e Recordati Rare Diseases SARL di cui alle premesse.
6.9 Se, durante l'esecuzione dello Studio, il Responsabile della Ricerca ritiene di aver raggiunto risultati brevettabili, ne darà immediata comunicazione all’Azienda al fine di consentire a quest’ultima di presentare la relativa domanda di brevetto sulla base dei Risultati a suo nome e facendosi interamente carico delle relative spese. Il Dipartimento, il suo personale, i Rappresentanti e il Responsabile della Ricerca si impegnano fin da ora a fornire all’Azienda ogni informazione e materiale e a supportare direttamente l’Azienda in tutto ciò che possa servire a questo per procedere alla protezione dei risultati brevettabili derivanti dallo Studio. A tale riguardo, il Dipartimento, il suo personale, i Rappresentanti e il Responsabile della ricerca non avranno diritto ad alcun ulteriore compenso, rivendicazione, spesa o indennizzo di qualsiasi tipo, essendo tutte le voci ritenute già incluse e remunerate in modo soddisfacente dal Contributo della convenzione come da Art.4.
6.10 Il Dipartimento riconosce inoltre che il Contributo ad esso dovuto ai sensi della presente Convenzione è da considerarsi comprensivo anche del diritto di libero sfruttamento dei Risultati concessi all’Azienda ai sensi delle disposizioni in esso contenute.
Art. 7 – Responsabilità – Il Dipartimento tiene indenne l’Azienda da qualsiasi danno e responsabilità che a qualunque titolo possano derivare a persone o cose dall’esecuzione delle
attività previste nella presente Convenzione, fatti salvi quelli riguardanti il personale eventualmente inviato dall’Azienda, in riferimento al quale il Dipartimento è esonerato da qualsiasi responsabilità.
Art. 8 – Risoluzione – Qualora una delle parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di effettuare lo Studio oggetto della presente Convenzione, dovrà dare tempestiva comunicazione all’altra dei motivi che hanno determinato tale impossibilità; per quanto riguarda gli effetti della risoluzione, si applicano le disposizioni del codice civile.
Art. 9 – Normativa applicabile e Foro competente – La normativa applicabile alla presente convenzione è quella dello Stato Italiano. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile risolvere in via amichevole la controversia, le parti riconoscono che sarà competente il Foro di Pisa.
Art. 10 – Oneri fiscali – La presente convenzione sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86. L’imposta di bollo sarà assolta dal Dipartimento di Biologia in modo virtuale giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 07/06/2016.
Art. 11 – Firma digitale - Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 2bis della L. 241/90.
Pisa, Firenze,
Per il Dipartimento di Biologia Per l’Azienda Ospedaliero- Universitaria Xxxxx
Il Direttore Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per presa visione e accettazione Xxxx. Xxxx Xxxxxxx
Firenze,
Allegato A
(omissis)