Firma digitale Clausole campione

Firma digitale. In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m). Si precisa che Xxxxxx accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all’interno in un unico file. Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità “nidificata”. Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non sono valide le firme elettroniche (firme “deboli”), ivi comprese la FEQ (Firma Elettronica Qualificata) e la FEA (Firma Elettronica Avanzata).
Firma digitale. 1. Il Cliente ed/o il soggetto autorizzato a rappresentar- lo nei suoi rapporti con la Banca possono richiedere, senza oneri, l’emissione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale (di seguito, “Certificato”) attraver- so il quale vengono abilitati a generare la firma per la sottoscrizione di documenti informatici anche relativi all’adesione a servizi/prodotti offerti dalla Banca. 2. La firma così prodotta si configura quale firma digitale ai sensi dell’art. 1 lett. s del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - cioè quale firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manife- sta e di verificare la provenienza e l’ integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici - ed è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a condizione che, alla data di sottoscrizio- ne del documento, il Certificato rilasciato al Cliente non sia scaduto, sospeso o revocato. 3. Il Certificato viene emesso dal Certificatore Accredi- tato In.Te. S.A. S.p.A. – con sede in Xxxxx Xxxxxxxxx, 000, Xxxxxx, (di seguito “Certificatore”) - con validità 12 mesi - sulla base dei dati identificativi del Cliente forniti - su richiesta ed autorizzazione espressa del Cliente stesso - dalla Banca (cd. Registration Autho- rity), che svolge l’attività di identificazione su incarico del Certificatore. 4. Le regole e le modalità per la richiesta e successiva gestione (rinnovo, sospensione e revoca) del Certifi- cato e la connessa abilitazione alla generazione del- la firma digitale remota sono contenute nel “Manua- le Operativo del Certificatore Accreditato In.Te.S.A. S.p.A per le procedure di firma remota nell’ambito dei servizi di FINECOBANK” (di seguito “Manuale”), pubblicato a norma di legge sul sito xxx.xxxx.xxx. it dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) disponibile, nella versione tempo per tempo aggiornata, anche sul sito della Banca. 5. All’atto della richiesta del Certificato, il Cliente dovrà prendere visione del Manuale, dell’Informativa sul servizio nonché della Informativa fornita dal Certifica- tore ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 6. Tutti i documenti/atti sottoscritti dal Cliente con firma digitale remota unitamente ai correlati documenti/atti sottoscritti dalla Banca mediant...
Firma digitale. Si precisa che tutti i file allegati costituenti l’offerta del concorrente sottoscritti digitalmente dovranno essere firmati con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o documenti con firma PADES (file con estensione .PDF). Si veda al riguardo anche il manuale “Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso” - SEZIONE VI - FIRMA DIGITALE E MARCATURA TEMPORALE, pubblicato sul sito “Mercurio” (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx) – Area Fornitori – Sezione manualistica.
Firma digitale. Il Sistema deve consentire la gestione di documenti (es. caricamento, conservazione) in formato PDF firmati digitalmente (standard PAdES). Il caricamento di ciascun documento, quando firmato digitalmente, deve essere condizionato all’esito positivo delle necessarie verifiche per l’accettabilità dello stesso (corrispondenza tra l’identità dell’utente loggato e quella del firmatario, validità del certificato utilizzato per la firma, …).
Firma digitale. Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. N. 50/2016 e dal presente Disciplinare di Gara. Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei Certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID, xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx), e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. Qualora non si fosse in possesso del Kit di firma digitale, sarà necessario rivolgersi ad uno dei soggetti Certificatori autorizzati. L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dove sono disponibili i link ai siti web degli stessi. Laddove sia richiesta la firma digitale, il concorrente deve verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle disposizioni di AGID in materia di firma digitale. Tutti i documenti che compongono l’offerta, di cui viene chiesta la firma digitale, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante ovvero da procuratori aventi idonei poteri di firma. Si precisa che la procura che attribuisce i poteri al soggetto che sottoscrive la documentazione di gara dovrà essere firmata digitalmente; qualora questo non sia possibile, la procura potrà essere conferita in formato non digitale, ma la sottoscrizione dovrà essere autenticata da un notaio. Nel caso di soggetti stranieri o residenti all’estero, è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Nel caso di partecipazione di R.T.I./G.E.I.E. costituiti/costituendi nonché Consorzi costituiti/costituendi, la firma digitale dovrà essere posseduta dal Legale Rappresentante/Procuratore di ciascuna Impresa partecipante al R.T.I., al Consorzio e al G.E.I.E. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: 1. il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
Firma digitale. L’adesione dell’Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l’Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza. Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all’Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all’adesione alle coperture assicurative.
Firma digitale. Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Firma digitale. 1. Il presente atto, letto e approvati dalle Parti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 comma 2) e 23-ter comma 1, del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.
Firma digitale. In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m). Si precisa che Xxxxxx accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).
Firma digitale. Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell’avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell’atto a tutti i contraenti. Xxxxx, approvato e sottoscritto.