Firma digitale Clausole campione

Firma digitale. In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m). Si precisa che Xxxxxx accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all’interno in un unico file. Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità “nidificata”. Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non sono valide le firme elettroniche (firme “deboli”), ivi comprese la FEQ (Firma Elettronica Qualificata) e la FEA (Firma Elettronica Avanzata).
Firma digitale. 1. Il Cliente ed/o il soggetto autorizzato a rappresentar- lo nei suoi rapporti con la Banca possono richiedere, senza oneri, l’emissione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale (di seguito, “Certificato”) attraver- so il quale vengono abilitati a generare la firma per la sottoscrizione di documenti informatici anche relativi all’adesione a servizi/prodotti offerti dalla Banca.
Firma digitale. Si precisa che tutti i file allegati costituenti l’offerta del concorrente sottoscritti digitalmente dovranno essere firmati con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o documenti con firma PADES (file con estensione .PDF). Si veda al riguardo anche il manuale “Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso” - SEZIONE VI - FIRMA DIGITALE E MARCATURA TEMPORALE, pubblicato sul sito “Mercurio” (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx) – Area Fornitori – Sezione manualistica.
Firma digitale. Per l’utilizzo del Sistema è necessario il possesso, da parte del rappresentante o procuratore sottoscrittore dei documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori o per la partecipazione ad una gara, di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/05. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di presentazione dell’offerta, che viene registrata dal Sistema. Ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione “.p7m”, in conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l’estensione rimane “.pdf” pur avendo firmato digitalmente il file). È necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il Sistema permette comunque di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato; resta fermo l’onere da parte del concorrente di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta. È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto durante il periodo di validità del certificato della firma. I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di presentazione dell’offerta, dovranno associare al documento firmato digitalmente una marcatura temporale certificata. Si precisa che, nel caso in cui venga associata al documento informatico firmato digitalmente una marcatura temporale certificata, e in tutti i casi in cui...
Firma digitale. Il Sistema deve consentire la gestione di documenti (es. caricamento, conservazione) in formato PDF firmati digitalmente (standard PAdES). Il caricamento di ciascun documento, quando firmato digitalmente, deve essere condizionato all’esito positivo delle necessarie verifiche per l’accettabilità dello stesso (corrispondenza tra l’identità dell’utente loggato e quella del firmatario, validità del certificato utilizzato per la firma, …).
Firma digitale. L’adesione dell’Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l’Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza. Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all’Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all’adesione alle coperture assicurative.
Firma digitale. 1. Il presente atto, letto e approvato dalle Parti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1) lettera s) del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale. Allegati:
Firma digitale. 18.1 La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005, in virtù dell’art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.
Firma digitale. Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Firma digitale. Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell’avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell’atto a tutti i contraenti. Xxxxx, approvato e sottoscritto.