Firma digitale Clausole campione

Firma digitale. In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m). Si precisa che Xxxxxx accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all’interno in un unico file. Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità “nidificata”. Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non sono valide le firme elettroniche (firme “deboli”), ivi comprese la FEQ (Firma Elettronica Qualificata) e la FEA (Firma Elettronica Avanzata).
Firma digitale. 1. Il Cliente ed/o il soggetto autorizzato a rappresentar- lo nei suoi rapporti con la Banca possono richiedere, senza oneri, l’emissione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale (di seguito, “Certificato”) attraver- so il quale vengono abilitati a generare la firma per la sottoscrizione di documenti informatici anche relativi all’adesione a servizi/prodotti offerti dalla Banca.
Firma digitale. Si precisa che tutti i file allegati costituenti l’offerta del concorrente sottoscritti digitalmente dovranno essere firmati con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o documenti con firma PADES (file con estensione .PDF). Per maggiore dettaglio si veda la Sezione VI “Firma digitale e marcatura temporale” del “Manuale di presentazione offerta – Risposta alle gare telematiche” presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione “Manualistica”.
Firma digitale. Il Sistema deve consentire la gestione di documenti (es. caricamento, conservazione) in formato PDF firmati digitalmente (standard PAdES). Il caricamento di ciascun documento, quando firmato digitalmente, deve essere condizionato all’esito positivo delle necessarie verifiche per l’accettabilità dello stesso (corrispondenza tra l’identità dell’utente loggato e quella del firmatario, validità del certificato utilizzato per la firma, …).
Firma digitale. Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale. Caricare a sistema (upload): - il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (moduli di adesione in partenariato firmati digitalmente, accordo sindacale); - dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative firmata digitalmente. Il termine ultimo per la presentazione delle domande/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) è il giorno 15 ottobre 2022 alle ore 13:00. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto. Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell’applicativo SIU. Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto. La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia. La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail programmazione.lavoro@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.0...
Firma digitale. L’adesione dell’Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l’Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza. Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all’Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all’adesione alle coperture assicurative.
Firma digitale. Il presente atto, letto e approvati dalle Parti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 comma 2) e 23-ter comma 1, del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.
Firma digitale. 18.1 La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005, in virtù dell’art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.
Firma digitale. Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell’avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell’atto a tutti i contraenti. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Firma digitale. Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.