LAZIOcrea.LAZIOcrea.REGISTRO UFFICIALE.U.0013233.10-10-
LAZIOcrea.LAZIOcrea.REGISTRO UFFICIALE.U.0013233.10-10-
Signed by XXXXXX XXXXX C=IT
O=Regione
Lazio/80143
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
490581
Servizi professionali piattaforma di I&AM NetIQ per SPID
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Servizi professionali piattaforma di I&AM NetIQ per SPID
C.I.G.: 680139832F
CODICE INTERN0 | DENOMINAZIONE PROGETTO |
ATA015 | Piattaforma SPID |
LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00
Sede legale e amministrativa: Xxx xxx Xxxxxxxx, 000 00000 Xxxx - T x00 00 000000 F x00 00 00000000
Uffici: Xxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxx 00000 – T x00 00 00000000 – F x00 00 00000000 C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288
PEC Azienda: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC Gare: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
Indice
2.1.3 IDM - Identity Manager 7
2.2 Esigenza di manutenzione evolutiva (MEV) 7
3.3 Sviluppo e MEV mediante soluzioni commerciali (SSC) 10
3.3.1 Requisiti non funzionali 11
3.3.2 Installazione e supporto 12
3.4 Piano della Qualità e Controllo 12
3.5 Presa in carico e gestione della configurazione 13
4.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile 15
4.2 Modalità e tempi di esecuzione 15
4.3 Garanzie e assicurazioni 17
4.4 Corrispettivo e modalità di pagamento 18
4.6 Obblighi di riservatezza 22
4.7 Obblighi nei confronti del personale 23
4.8 Verifiche di conformità e di regolare esecuzione 24
4.9 Proprietà e utilizzabilità del software 26
4.11 Diritti e pretese di terzi 29
4.13 Cessione del contratto e dei crediti 30
4.15 Spese contrattuali ed oneri fiscali 30
4.16 Codice etico e Modello organizzativo 31
4.17 Clausole di salvaguardia 31
4.18 Controversie e Foro competente 32
La LAZIOcrea S.p.A. gestisce, in nome e per conto della Regione Lazio, il sistema informativo regionale, ed ha recentemente avviato il nuovo sistema di gestione degli accessi ai servizi informatizzati, integrato con il sistema nazionale SPID.
La soluzione adottata si basa sul prodotto di mercato NetIQ Identity&Access Management implementato secondo le specifiche AgID per SPID [SPID_SPECS], anche con riguardo alla possibile migrazione di applicazioni ‘legacy’ che utilizzano il
sistema OpenSSO in dismissione.
In tale contesto è necessario acquisire servizi specialistici per realizzare delle personalizzazioni e/o integrazioni del suddetto prodotto NetIQ.
Nel presente documento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:
• “Bando di abilitazione al Mercato Elettronico” o “Bando”: il Bando ICT 2009 per l’Abilitazione al Mercato Elettronico (comprensivo dei relativi allegati), pubblicato in data 31/07/2009 sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• “Capitolato Tecnico”: il documento allegato al Bando ICT 2009 contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i servizi ai fini dell’abilitazione al Mercato Elettronico;
• “Condizioni Generali di Contratto”: il documento, redatto dalla Consip S.p.A.,
contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico in conformità a quanto stabilito dal Bando ICT 2009;
• “Condizioni Particolari di Contratto”: il presente documento, contenente le clausole contrattuali predisposte dalla LAZIOcrea S.p.A. che integrano e/o derogano le Condizioni Generali di Contratto;
• “Condizioni Particolari di RDO”: il documento contenente tutte le
informazioni relative alle condizioni, modalità e termini di redazione/presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza dall’aggiudicazione, nonché agli obblighi
dell’Aggiudicatario per la stipula del contratto;
• “Società Appaltante”: la LAZIOcrea S.p.A., con Xxxx Xxxxxx xx 00000 Xxxx, via del Serafico 107, nella qualità di soggetto aggiudicatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.50/2016, legittimato all’utilizzo del Mercato Elettronico;
• “Aggiudicatario”: il soggetto, in qualunque forma costituito, che al termine
della presente procedura di gara è risultato primo nella relativa graduatoria definitiva;
• “R.O.E.” oppure “Raggruppamento”, si intende un raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituito o costituendo ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 50/2016, che hanno ottenuto l’abilitazione per il Mercato
Elettronico e che hanno congiuntamente presentato un’offerta per
concorrere all’aggiudicazione del presente appalto;
• “Appaltatore”: il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario del presente appalto, ha stipulato il contratto con la Società Appaltante;
• “Contratto”: il contratto di prestazione di Servizi concluso nell’ambito del Mercato Elettronico tra l’Appaltatore e la Società Appaltante e disciplinato ai sensi dell’art. 2, comma 2 delle Condizioni Generali di Contratto;
• “Parti”: congiuntamente, la Società Appaltante e l’Appaltatore.
Nel presente documento sono utilizzati i termini chiave “DEVE”, “non DEVE”, “obbligatorio”, “vietato”, “dovrebbe”, “consigliato”, “non dovrebbe”, “sconsigliato”, “potrebbe”, “opzionale” e precisamente:
DEVE OBBLIGATORIO | definiscono elementi, requisiti, specifiche, condizioni, assolutamente necessari e inderogabili, che devono essere obbligatoriamente implementati/soddisfatti, fermo restando quanto specificato nelle Condizioni Particolari di R.D.O. in tema di esclusione dalla procedura di gara e nel seguito del presente documento in tema di verifiche e di penali e/o di risoluzione- recesso |
DOVREBBE CONSIGLIATO | definiscono elementi, requisiti, specifiche, condizioni che in particolari circostanze possono essere ignorati/derogati, ferme restando le implicazioni tecnico-operative correlate alla scelta e fatto salvo quanto specificato nelle Condizioni Particolari di R.D.O. in tema di valutazione delle offerte e di attribuzione dei relativi punteggi |
POSSONO OPZIONALE | definiscono elementi, requisiti, specifiche, condizioni la cui implementazione/soddisfazione è facoltativa, ferme restando le |
implicazioni tecnico-operative correlate alla scelta | |
NON DOVREBBE SCONSIGLIATO | definiscono elementi, requisiti, specifiche, condizioni che in particolari circostanze possono essere introdotti/implementati, ferme restando le implicazioni tecnico-operative correlate alla scelta e fatto salvo quanto specificato nelle Condizioni Particolari di R.D.O. in tema di valutazione delle offerte e di attribuzione dei relativi punteggi |
NON DEVE VIETATO | definiscono elementi, requisiti, specifiche, condizioni, che assolutamente non devono essere introdotti/implementati, fermo restando quanto specificato nelle Condizioni Particolari di R.D.O. in tema di esclusione dalla procedura di gara e nel prosieguo del presente documento in tema di verifiche e di penali e/o di risoluzione-recesso |
Nel presente documento sono citati dei richiami ai seguenti documenti.
D.Lgs. n. 50/2016 | Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” |
D.Lgs. n. 196/2003 | Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”. |
DIGITPA_LEMMI | DigitPA: Qualità delle forniture ICT, Manuali, Lemmi del Dizionario delle forniture ICT, xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx_xxx_xxxxxxx/0-xxxxxxxxxx-xxxxx- forniture-ict |
DIGITPA31 | DigitPA: Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione e il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione, Manuali, xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/0_xxxxxxx_xxxxxxxxxxx_xxxx pi_di_applicazione_v3.0_05-02-07.doc |
SPID_SPECS | xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx- architetture/spid |
Il Sistema Informativo della Regione Lazio (SIR) si basava sui servizi della soluzione Oracle OpenSSO 8 Enterprise per i servizi di autenticazione centralizzata su diversi domini applicativi ma, data l’esigenza di dover assicurare i servizi per l’integrazione con il sistema SPID ed in considerazione dell’obsolescenza di OpenSSO, si è proceduto alla realizzazione di una nuova soluzione basata sulla suite NetIQ.
Si riporta di seguito lo scema logico dell’impianto NetIQ realizzato.
Figura 1 Architettura logica dell’impianto NetIQ
Si riassumono di seguito le funzionalità dei componenti.
2.1.1 NAM Identity Server
Il NetIQ Access Manager (NAM) Identity Server espone una pagina d’accesso per l’autenticazione, secondo due modalità:
• IDP - Identity Provider: Identity Provider Locale che permette la registrazione con utenze regionali;
• SP - Service Provider: Dialoga con l’identity Provider Nazionale (SPID) per effettuare la registrazione.
2.1.2 NAM Access Gateway
Il NAM Access Gateway abilita l’accesso ad applicazioni protetta e pubblicate tramite reverse proxy interno gestendo la richiesta di autenticazione verso la componente NAM Identity Server; si compone di:
• ESP - Embedded Service Provided: è un server provider all’interno NAM dell’Access gateway, utilizzato per dialogare con l’IDP quando le applicazioni sono filtrate dall’Access Gateway;
• AG - Reverse Proxy Apache Based per la pubblicazione di applicazioni protette, che permette di eseguire il SSO verso le applicazioni tramite 3 metodi:
o Identity Injection: iniezione nell’header http di parametri necesari alla applicazione per eseguire la login e la profilazione applicativa;
o FormFill: completamento di una form di login applicativa;
o Query String: passaggio di informazioni necessarie alla applicazione tramite inserimento in query string sulla URL applicativa.
2.1.3 IDM - Identity Manager
Questo componente eroga tutti i servizi necessari per la gestione delle identità registrate ed accreditate ‘localmente’ sul SIR della Regione Lazio e per le quali è necessario assicurare la gestione per il periodo di parallelo tra il sistema SPID e le pertinenze proprie della Regione Lazio.
Il componente IDM gestisce sia la propria LDAP eDirectory e permette l’inclusione di altri LDAP.
Il nuovo LDAP è stato impostato prevedendo tutti gli attributi identificativi e non identificativi definiti da AGID per il sistema SPID.
È stato configurato, in sola lettura, il server LDAP Sun DS 6.3 per l’abilitazione delle identità pregresse con il nuovo NAM.
2.2 Esigenza di manutenzione evolutiva (MEV)
Per estendere la soluzione di I&AM realizzata è necessario disporre di servizi specialistici per supportare la dismissione del vecchio impianto OpenSSO e per estenderne l’integrazione con il SIR regionale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le esigenze di manutenzione evolutiva riguardano:
• la migrazione sulla eDirectory delle registrazioni esistenti sugli LDAP server MS Active Directory e Sun Directory Server, garantendo anche le possibili riconciliazioni nel periodo di transizione;
• le parametrazioni necessarie per l’autenticazione delle TS-CNS, in xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxx Xxxxx;
• la realizzazione di una applicazione web che, opportunamente interfacciata al componente di Identity Manager, esponga in modo semplice guidato sia le funzionalità necessarie per la gestione del ciclo di vita delle Identità Digitali e sia delle interfacce applicative per l’integrazione di dette funzioni a livello
applicativo.
3 Definizione dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto la prestazione di servizi professionali sulla soluzione di mercato I&AM NetIQ, per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione evolutiva, attraverso l’erogazione di almeno 150 giornate/persona,
nonché la fornitura di un pacchetto denominato:“Advantage Service Request 10-Pack –
EMEA (Zone 2)” - codice prodotto 051-004110, come descritto in xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx- gb/docrep/documents/l7ow5vxrwd/premium_service_engineer_flyer_ee.pdf .
Si precisa che il suddetto pacchetto consta di un servizio specialistico di assistenza e certificazione fornito direttamente dal produttore del software Microfocus.
Con riferimento ai Lemmi di Qualità ICT proposti dall’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID (cfr. xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxXXX/xxxxxx_xxxxx_xxxxxxx_XXX), i servizi richiesti all’Appaltatore sono:
• sviluppo e MEV mediante soluzioni commerciali (SSC).
Per tutta la durata del presente appalto, l’Appaltatore DEVE garantire la corretta esecuzione dei seguenti processi trasversali (rif. CNIPA31):
• Documentazione (PGD);
• Gestione della configurazione (PGC);
• Assicurazione di qualità (PAQ).
Nei successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti, i vincoli e le modalità di esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.
La durata del presente appalto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto e termina dopo 12 (dodici) mesi dalla data di presa in carico del sistema da parte dell’Appaltatore, fermo restando che la Società Appaltante si riserva di
prorogare la durata del Contratto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
La data di avvio dell'esecuzione del Contratto sarà comunicata all’Appaltatore dal Responsabile del Procedimento nominato dalla Società Appaltante, fermo restando che l’avvio dell’esecuzione dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto tra l’Aggiudicatario e la Società Appaltante, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
In ogni caso, il Responsabile del Procedimento redigerà un apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto, in contraddittorio con l'Appaltatore.
3.3 Sviluppo e MEV mediante soluzioni commerciali (SSC)
Con riferimento al contesto descritto nel precedente paragrafo 2, l’Appaltatore DEVE assicurare l’erogazione di almeno 150 giornate persona per la realizzazione “a misura” di interventi evolutivi, secondo le modalità di seguito specificate.
In particolare l’Appaltatore DEVE garantire l’erogazione del servizio di MEV, avvalendosi delle figure professionali, di cui alcune certificate sulla soluzione di
mercato I&AM NetIQ, indicate nel paragrafo 3.6 del presente documento e con i requisiti ivi previsti.
A seguito di una richiesta formulata dalla Società Appaltante di implementazione di
ulteriori funzionalità della soluzione NetIQ, o d’integrazioni con altri componenti applicativi, l’Appaltatore DEVE presentare, entro le tempistiche indicate dalla Società Appaltante, un apposito Piano delle attività evolutive, che DEVE essere approvato formalmente dalla Società stessa.
In ciascun Piano delle attività evolutive, l’Appaltatore DEVE indicare:
• il numero delle risorse da utilizzare, suddivise per profilo professionale;
• il numero di giornate/persona da impiegare, per ciascuna risorsa da utilizzare;
• la descrizione delle attività da realizzare;
• le tempistiche di realizzazione e gli output previsti;
• il piano dei test e collaudo.
Con riferimento alle attività pianificate ed approvate dalla Società Appaltante, al termine dell’esecuzione dell’attività richiesta, l’Appaltatore DEVE presentare un Rapporto di riepilogo delle attività effettivamente erogate, che verranno valutate
dalla Società Appaltante attraverso uno o più dei seguenti indicatori di qualità:
• l’efficienza temporale;
• l’utilizzo delle risorse;
• l’accuratezza dei documenti prodotti;
• la rispondenza delle evoluzioni sviluppate a quanto richiesto dalla Società Appaltante;
• il rispetto degli standard.
Si precisa che la scelta degli indicatori impiegati ed i relativi obiettivi (valori soglia) da soddisfare, saranno definiti puntualmente ad ogni richiesta d’intervento.
Nel caso in cui la valutazione delle attività evolutive non soddisfi gli obiettivi
richiesti, l’attività oggetto della valutazione non può essere considerata conclusa e l’Appaltatore DEVE mettere in atto tutte le possibili azioni correttive al fine di
ottenere il raggiungimento degli obiettivi richiesti e quindi la conclusione dell’attività.
Qualora l’impegno di giornate lavorative effettivamente erogato dall’Appaltatore
dovesse subire uno scostamento rispetto a quanto previsto nel Piano delle attività
evolutive approvato dalla Società Appaltante, quest’ultima valuterà, mediante l’utilizzo dei predetti indicatori di qualità, se tale scostamento sia o meno giustificato.
Si precisa che l’impegno dell’Appaltatore finalizzato alla approvazione dei “Piani delle attività” NON DEVE essere scontato dal montante complessivo delle giornate offerte.
Nel caso in cui lo scostamento non sia ritenuto giustificato dalla Società Appaltante, resta comunque inteso che quest’ultima autorizzerà la fatturazione e il pagamento delle sole giornate/persona previste nel Piano delle attività precedentemente approvato, fermo restando che le giornate/persona eventualmente in eccedenza
rispetto al pianificato/preventivato non saranno scomputate dal relativo “monte di giornate/persona” offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
3.3.1 Requisiti non funzionali
L’Appaltatore DEVE assicurare che tutti gli interventi evolutivi realizzati risultino rispondenti ai seguenti vincoli di base degli ambienti d’ambienti d’elaborazione:
1) Hypervisor di virtualizzazione VMWare VSPHERE 5;
2) Sistema operativo: Red Hat Enterprise Linux 6;
3) Data Base: Oracle 11g , PostgreSQL 9.3;
4) Application Server / Servlet Container: JBoss 5. EAP / Tomcat 7 con JVM:
a) Sun JDK 1.6;
b) OpenJDK 1.6.19-b09;
si precisa che le predette versioni sono da intendersi come di base o superiori.
3.3.2 Installazione e supporto
L’Appaltatore DEVE svolgere le attività di installazione delle funzionalità realizzate, sia in ambiente di collaudo sia in ambiente di esercizio, nonché DEVE garantire il pieno supporto e l’assistenza attiva per l’espletamento della verifica di conformità e messa in esercizio delle stesse funzionalità da parte della Società Appaltante.
3.4 Piano della Qualità e Controllo
L’Appaltatore DEVE, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data d’avvio dell’esecuzione del Contratto, un Piano della Qualità e Controllo, con i seguenti contenuti minimi:
• scopo e campo di applicazione del piano;
• organizzazione (struttura organizzativa) con indicazione di ruoli, responsabilità e interfaccia con la Società Appaltante secondo una matrice RACI;
• modalità di comunicazione con la Società Appaltante;
• pianificazione di dettaglio delle attività e dei relativi prodotti da rilasciare;
• modalità di gestione delle non conformità relative al presente appalto.
Il Piano della Qualità e Controllo sarà sottoposto ad approvazione da parte della Società Appaltante e sarà cura dell’Appaltatore apportare allo stesso le modifiche richieste entro le tempistiche che saranno indicate dalla Società Appaltante.
L’Appaltatore DEVE svolgere tutte le attività oggetto del presente appalto nel rigoroso rispetto del Piano della Qualità e Controllo approvato dalla Società
Appaltante.
Con riferimento alle attività pianificate ed approvate dalla Società Appaltante, l’Appaltatore DEVE presentare con cadenza trimestrale, entro dieci giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre, un Rapporto di riepilogo delle prestazioni effettuate nel trimestre ovvero un documento che consenta di controllare le attività
effettuate rispetto a quelle pianificate e l’impegno effettivo rispetto al pianificato.
Contestualmente alla presentazione del Piano della Qualità e Controllo, l’Appaltatore DEVE inoltre produrre evidenza dell’approvvigionamento del pacchetto “Advantage Service Request 10-Pack – EMEA (Zone 2) -codice prodotto
051-004110”, a favore della Società Appaltante.
3.5 Presa in carico e gestione della configurazione
L’Appaltatore DEVE prendere in carico il sistema già in esercizio presso il SIR della Regione Lazio entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di avvio dell’esecuzione del Contratto.
A tal fine la Società Appaltante consegnerà all’Appaltatore la documentazione descrittiva del sistema e precisamente:
• il manuale architetturale, che descrive dettagliatamente i sotto-sistemi ed i componenti implementati;
• il manuale operativo, che descrive dettagliatamente le procedure operative per la gestione dell’intero sistema NetIQ.
Durante l’intera durata del Contratto, l’Appaltatore DEVE assicurare la conoscenza, la completezza, l’integrità, la consistenza e la correttezza delle componenti (sia
documentali che implementative) realizzate in virtù del presente appalto, in particolare in relazione alle dipendenze esistenti tra le stesse, attraverso la registrazione della configurazione iniziale e la conoscenza dello stato delle modifiche proposte, della loro motivazione, della loro approvazione, della loro attuazione e della loro evoluzione.
Per la realizzazione delle attività di MEV, l’Appaltatore DEVE fornire un Gruppo di Lavoro, che DEVE avere almeno i seguenti requisiti.
N. | Figura Professionale | Requisiti professionali | Impegno % | GG/PP |
1 | Project Manager | Risorsa esperta di prodotto e suoi componenti, con esperienza di WBS ed organizzazione di progetto e rilasci | 20% | 30 |
1 | Solution Architect | Risorsa certificata sulla suite NetIQ, esperta dell’architettura e dei suoi componenti, competente sugli standard OASIS e AgiD e con esperienza sul contesto operativo | 30% | 45 |
2 | Analyst Programmer | Risorse certificate sulla suite NetIQ e sui suoi componenti con specifiche competenze per l’analisi dei requisiti, disegno, codifica e testing | 50% | 75 |
Si precisa che le eventuali GG/PP aggiuntive offerte in sede di gara DEVONO essere ripartite secondo le percentuali d’impegno richieste per ciascuna figura professionale indicata nella precedente tabella.
Con riferimento all’impiego delle singole risorse negli ambiti di progetto si precisa che l’Appaltatore DEVE garantire che le risorse umane facenti parte del suddetto Gruppo di Lavoro siano dotate di tutto il materiale necessario (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, personal computer idoneo allo svolgimento delle attività richieste, etc.). Tali risorse DEVONO essere impiegate nel progetto in maniera continuativa, fermo restando che la Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere motivatamente la sostituzione di una o più
risorse impiegate. L’esercizio di tale facoltà e l’eventuale sostituzione di risorse
dell’Appaltatore non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo di cui oltre per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio.
In caso di richiesta di sostituzione di unità di personale deputate all’esecuzione del presente appalto, l’Appaltatore deve provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, integrando il Gruppo di Lavoro con soggetti dotati di esperienza e
capacità pari o superiori a quelle dei soggetti da sostituire, ferma restando la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte della Società Appaltante.
Quanto sopra previsto, in tema di esperienza e capacità professionale, nonché di autorizzazione preventiva della Società Appaltante, si applica anche nel caso di sostituzioni autonomamente proposte dall’Appaltatore.
Le attività di MEV DEVONO essere svolte presso la sede della Società Appaltante, salva diversa indicazione della Società stessa.
4.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile
Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società Appaltante e l’Appaltatore saranno regolati, in via graduata:
• dalle clausole contenute nel Contratto stipulato tra le Parti, costituito dalla proposta dell’Appaltatore e dalla relativa accettazione della Società Appaltante, dalle Condizioni Generali e dalle presenti Condizioni Particolari di
Contratto, nonché dal Capitolato Tecnico allegato n. 2 al Bando ICT 2009;
• dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.
In caso di contrasto/incompatibilità, le presenti Condizioni Particolari di Contratto prevarranno sulle Condizioni Generali di Contratto, sul Capitolato Tecnico allegato
n. 2 al Bando ICT 2009. .
In ogni caso, le clausole contenute nel Condizioni Generali di Contratto e nel presente documento saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore non potrà promuovere azioni volte
all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a
sospendere o risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla presente procedura di gara.
4.2 Modalità e tempi di esecuzione
I servizi oggetto del presente appalto DEVONO essere eseguiti integralmente ed a perfetta regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente documento, nel Contratto e nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante - gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara . In ogni caso, le Parti possono concordare,
in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell’esecuzione
delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio rispetto al corrispettivo di cui oltre.
L’Appaltatore DEVE rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla
Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque
coinvolta nell’esecuzione dell’appalto.
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore DEVE fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima richiesti.
Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore DEVE osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell’appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme
e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre.
L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio, assumendosene ogni relativa alea.
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la Società Appaltante e la Regione Lazio, da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell’appalto.
Il personale dell’Appaltatore potrà accedere nelle sedi/uffici della Società Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure. Le eventuali attività da svolgersi presso tali sedi devono essere eseguite dall’Appaltatore senza interferire nel normale lavoro dei predetti uffici.
L’Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, i suddetti
uffici continueranno ad essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Società Appaltante e/o da terzi da questi autorizzati.
L’Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o
interruzioni alla attività lavorativa in atto.
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività
istituzionali svolte dal personale della Società Appaltante e/o da terzi da questi autorizzati.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 136/2010 e del D.Lgs. n. 81/2008, nell’esecuzione dell’appalto presso le sedi della Società Appaltante, il personale dell’Appaltatore DEVE essere munito di apposito
tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dalle predette norme.
L’Appaltatore DEVE predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate.
In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente
appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo
stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione
dell’appalto.
A tal fine, l’Appaltatore DEVE possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che
per la Regione Lazio.
Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
4.4 Corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara (I.V.A.
esclusa).
Il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente documento, del Contratto e della
documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto, e –ove compatibili e migliorativi per la società appaltante- delle condizioni contenute nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara
Saranno a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel
corrispettivo di cui sopra.
La quota di corrispettivo riguardante le attività “a corpo” (ossia tutte le attività contrattuali fatta eccezione per il servizio di MEV a consumo), come desunta dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara (la quota di corrispettivo “a corpo” sarà infatti definita sottraendo all’importo complessivo offerto quello ottenuto dalla somma del prezzo a giornata/uomo di ciascuna figura professionale da impiegare nel servizio di MEV, di cui al precedente paragrafo 3.3, moltiplicato per il corrispondente numero di giornate/uomo richieste, al netto di quelle eventualmente offerte come elementi migliorativi e che quindi non saranno
contemplate nel corrispettivo spettante all’Appaltatore), verrà riconosciuta, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in un’unica soluzione previa validazione da parte
della Società Appaltante del Piano della Qualità e Controllo, della presa in carico del sistema e produzione della documentazione attestante l’approvvigionamento del
pacchetto “Advantage Service Request 10-Pack – EMEA (Zone 2) - codice prodotto
051-004110” da parte dell’Appaltatore, nonché approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel precedente paragrafo 4.8 del presente documento.
La quota di corrispettivo riguardante le attività “a misura” (servizio di MEV a consumo), come desunta dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, verrà riconosciuta, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in tranche
bimestrali posticipate di importo pari a quanto risultante dai Piani delle attività evolutive approvati dalla Società Appaltante, previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale documentazione a supporto oppure previa verifica di conformità positiva da parte della Società Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalità/componenti realizzati in ragione del presente appalto, nonché approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel successivo
paragrafo 4.8 del presente documento.
Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e, se del caso, dei subappaltatori (in caso di R.O.E, di tutti gli operatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento) che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società Appaltante e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante.
Le suddette fatture dovranno comunque contenere:
• la denominazione del presente appalto, compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
• il riferimento alla R.D.O.;
• il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto;
• il numero del maturato generato dal sistema informativo contabile della Società Appaltante;
• la data di prestazione dei servizi e la data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o certificato di regolare esecuzione;
• specificare puntualmente le attività effettivamente svolte;
• eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante.
Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico n. 107
– 00142 Roma, fermo restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni
intervenute.
Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione del Responsabile del procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato
nel sistema informativo contabile, conformemente a quanto previsto nel successivo paragrafo 4.8, non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all’Appaltatore.
In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., i singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività
regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase
di gara e nell’atto costitutivo del Raggruppamento. Nel suddetto caso, l’operatore mandatario del R.O.E. stesso deve trasmettere, in maniera unitaria e previa
predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Nel caso in esame, anche a fronte di fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell’operatore mandatario.
Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore
(in caso di R.O.E., sul conto corrente bancario intestato all’operatore mandatario) e
dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.
In ogni caso, l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la
Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di
documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla Società stessa.
Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente documento e/o nel Contratto e nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando – ove compatibili e migliorativi per la
Società Appaltante – gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nella presa in carico del sistema da parte dell’Appaltatore rispetto alla tempistica indicata nel
precedente paragrafo 3.5, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di
applicare una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), I.V.A. esclusa.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nella presentazione dei Piani delle attività evolutive o nell’esecuzione delle attività di MEV, rispetto alle tempistiche approvate dalla Società Appaltante e recepite nei rispettivi Piani, la
Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’0,5% (zero virgola cinque per cento) della quota di corrispettivo “a misura, I.V.A. esclusa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A.
esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC. In tal caso, l’Appaltatore DEVE
comunicare, con le medesime modalità (raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accogli bili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a
decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla
Società Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della garanzia definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario.
In caso di escussione della garanzia definitiva, l’Appaltatore DEVE provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.
Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
L’Appaltatore deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto del presente appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
Nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore e, per
esso ciascuna singola risorsa utilizzata per gli adempimenti contrattuali, DEVE uniformarsi alla normativa in materia di riservatezza dei dati (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). Pertanto
l’Appaltatore si impegna all’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza e
segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Gli obblighi di riservatezza suddetti DEVONO essere rispettati anche a seguito di cessazione delle attività oggetto del presente appalto.
Per il trattamento dei dati personali e sensibili, l’Appaltatore DEVE garantire la tutela e la riservatezza degli stessi, in conformità con quanto disposto dalla
normativa vigente (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni) ivi comprese le adeguate ed idonee misure di sicurezza (tecniche ed organizzative quali ad es. la cifratura dei dati) al fine di assicurare un livello adeguato di sicurezza
e quindi una protezione dei dati personali
La Società Appaltante in riferimento all’obbligo prescritto dall’art. 30 del Codice privacy procederà a nominare, con atto scritto, i componenti del gruppo di lavoro dell’Appaltatore quali “incaricati del trattamento” e fornirà agli stessi le relative istruzioni e raccomandazioni in ordine alla normativa a tutela dei dati. Pertanto
l’Appaltatore, al fine di formalizzare il sopraindicato atto di nomina, DEVE comunicare alla Società Appaltante i nominativi dei componenti del gruppo di lavoro che, nell’ambito delle attività lavorative assegnate, trattano dati personali e sensibili.
Il predetto atto di nomina sarà riferito al complesso delle attività affidate all’Appaltatore e sarà allegato al Contratto per farne parte integrante e sostanziale.
L’Appaltatore sarà comunque tenuto, al termine della durata del presente appalto, ovvero previa formale richiesta scritta da parte della Società Appaltante, a cessare
il trattamento dei suddetti dati e a riconsegnare gli eventuali archivi in suo possesso.
In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente appalto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al
risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.
4.7 Obblighi nei confronti del personale
L’Appaltatore DEVE osservare, nei riguardi del personale impiegato nell’espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi
derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore DEVE pertanto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla
categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.
L’Appaltatore DEVE continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
La Società Appaltante, in caso di violazione degli obblighi in materia contributiva e/o retributiva, previa contestazione all’Appaltatore e, se del caso, ai subappaltatori delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti ovvero da essa stessa in qualunque modo riscontrate, procederà secondo quanto previsto nell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016.
4.8 Verifiche di conformità e di regolare esecuzione
I servizi oggetto del presente appalto saranno soggetti ad accettazione ovvero a verifica di conformità da parte della Società Appaltante, anche attraverso la nomina di una Commissione, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente documento, nel Contratto e/o nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
In particolare, le attività di verifica saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della suddetta documentazione, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Le attività di verifica avranno,
altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
In fase di accettazione o di verifica di conformità verranno comunque eseguite tutte le verifiche definite nel Piano dei Test approvato/adottato dalla Società Appaltante, ferma restando l’insindacabile facoltà di effettuarne ulteriori, e verrà
accertato che tutta la documentazione richiesta sia stata regolarmente redatta e
consegnata.
L’Appaltatore DEVE comunque comunicare per iscritto il “pronti alla verifica”, nel rigoroso rispetto dei tempi indicati nel Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Società Appaltante, fermo restando quanto previsto nel Contratto.
Le operazioni necessarie alle verifiche di competenza della Società Appaltante sono svolte a spese dell'Appaltatore, il quale DEVE mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguirle. Nel corso delle attività di verifica, inoltre,
l’Appaltatore DEVE costantemente garantire, senza alcun onere a carico della Società Appaltante, il pieno supporto e l’assistenza attiva per il corretto espletamento delle attività in questione.
Secondo i tempi indicati nel Piano della Qualità e Controllo approvato dalla Società
Appaltante, l’Appaltatore (in caso di R.O.E., l’operatore mandatario) comunicherà per iscritto alla Società appaltante il “pronti alla verifica di conformità”.
Al termine delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportati:
• una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
• gli estremi dell’eventuale provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica;
• il giorno e il luogo della verifica;
• le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
• i rilievi fatti dal soggetto incaricato, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante comunicherà all’Appaltatore (in caso di R.O.E. all’operatore mandatario) l’elenco delle anomalie riscontrate durante tale fase. In tal caso, l’Appaltatore deve
tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e deve comunicare
per iscritto ( in caso di R.O.E., l’operatore mandatario) il nuovo “pronti alla verifica di conformità”, fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso.
Nel caso in cui anche la seconda verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché di
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.
Sulla base di quanto previsto nel precedente paragrafo 4.4 del presente documento, resta comunque fermo che le attività di accettazione/verifica si intendono perfezionate esclusivamente a seguito dell’avvenuta approvazione da parte del Responsabile del Procedimento nominato dalla Società Appaltante di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore.
A tal fine, si precisa che il processo di approvazione di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore prevede l’esecuzione delle seguenti attività:
• l’Appaltatore (in caso di R.O.E., l’operatore mandatario), a seguito della stipula del Contratto, DEVE ottenere le credenziali di accesso al sistema informativo contabile della Società Appaltante, attraverso l’invio tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) di un’apposita richiesta al seguente
indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, riportando il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante;
• ottenute le credenziali di accesso, previa accettazione/verifica di conformità dei servizi forniti e validazione della eventuale documentazione a supporto, l’Appaltatore (in caso di R.O.E., l’operatore mandatario) DEVE inserire
quanto effettivamente maturato in ragione dell’avanzamento delle attività
appaltate, seguendo le istruzioni fornite dal sistema informativo contabile della Società Appaltante;
• a seguito dell’inserimento del suddetto maturato, il Responsabile del procedimento DEVE verificare e valutare quanto riportato dall’Appaltatore (in caso di R.O.E., dall’operatore mandatario) nel sistema informativo contabile della Società Appaltante, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’inserimento stesso.
Fermo restando quanto sopra, si precisa altresì che in caso di mancato inserimento da parte dell’Appaltatore (in caso di R.O.E., da parte dell’operatore mandatario) di quanto effettivamente maturato ovvero di mancata approvazione, in tutto o in parte, di quanto riportato dall’Appaltatore stesso nel sistema informativo contabile della Società Appaltante, il Responsabile del Procedimento non potrà autorizzare l’emissione della relativa fattura e, conseguentemente, l’Appaltatore non potrà pretendere in alcun modo il relativo pagamento.
4.9 Proprietà e utilizzabilità del software
Tutti i prodotti software realizzati in ragione del presente appalto, unitamente alla relativa documentazione tecnica di supporto, sono di proprietà della Società Appaltante (a decorrere dalla relativa data di accettazione con esito positivo) e DEVONO essere consegnati alla Società Appaltante unitamente ai relativi codici sorgente ed alla predetta documentazione, secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento nominato dalla Società stessa.
Resta comunque inteso che la Regione Lazio potrà esercitare liberamente i diritti di uso dei predetti prodotti software della Società Appaltante in relazione alla riproduzione, implementazione, sviluppo, manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva), fermo restando che la Società stessa può cedere in termini di riuso i prodotti software ad altre Amministrazioni pubbliche.
L’Appaltatore DEVE sviluppare i prodotti software oggetto del presente appalto ed elaborare la relativa documentazione tecnica di supporto conformemente ai principi di qualità e “riusabilità” del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazioni vigenti.
L’Appaltatore DEVE conservare, con la dovuta diligenza e riservatezza, manuali, schemi ed ogni altra documentazione tecnica eventualmente fornita dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio, la cui proprietà rimarrà comunque in capo alle stesse. Il predetto materiale, salvo espresso patto contrario, DEVE essere restituito alla Società Appaltante e/o alla Xxxxxxx Xxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi e
consecutivi dalla cessazione, a qualunque titolo o ragione, della efficacia del presente appalto.
Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:
• grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società
Appaltante e/o con la Regione Lazio;
• affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
• mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
• mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
• mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto;
• violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato;
La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
• perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
• venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri
in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
• venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui;
• sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà
inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore DEVE cessare
tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio.
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società
Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D.Lgs 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.
In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo
equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al
risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.
In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla
Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.
4.11 Diritti e pretese di terzi
La Società Appaltante e/o la Regione Lazio non rispondono del caso in cui l’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche od opere dell’ingegno di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.
L’Appaltatore, nell’utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare detti strumenti alla Società Appaltante, deve rispettare quanto disposto dalla normativa
comunitaria e nazionale sui diritti di tutela del software.
L’Appaltatore assume l’obbligo di tenere indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da terzi, nonché da tutti i costi, spese e responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dal presente appalto.
L’Appaltatore garantirà e manleverà, in ogni tempo, la Società Appaltante e la
Regione Lazio, da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del
presente appalto. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di
qualsiasi azione di rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
4.13 Cessione del contratto e dei crediti
L’Appaltatore NON DEVE cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione.
In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario. In ogni caso, l’Appaltatore non DEVE conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito
Qualunque comunicazione scritta dell’Appaltatore alla Società Appaltante, riguardante l’esecuzione del presente appalto, DEVE essere inviata al Responsabile del procedimento della Società Appaltante.
Salvo quanto disposto in altre parti del Contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l’Appaltatore e la Società Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, potranno essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, raccomandata A/R, fax, PEC, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il
destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
4.15 Spese contrattuali ed oneri fiscali
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante. Le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell’esercizio di impresa e saranno soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Appaltatore sarà tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n.
633/1972. In caso d’uso, al Contratto deve essere applicata l’imposta di registro,
con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.
4.16 Xxxxxx etico e Modello organizzativo
L’Appaltatore e gli eventuali subcontraenti e/o subappaltatori, compresi i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, devono rispettare le disposizioni e le regole del Codice Etico e del Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottati dalla Società Appaltante e pubblicati sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di avere preso piena e
completa visione e conoscenza del contenuto dei predetti documenti e di impegnarsi a rispettarli e farli osservare dai predetti soggetti. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante è legittimata a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione per
inadempimento del Contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile,
fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In qualunque caso di invalidità o inefficacia del Contratto, anche se dovuto a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l’annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell’aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al
termine della procedura selettiva, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun
corrispettivo, indennizzo o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle
attività oggetto del presente appalto, né al risarcimento dell’eventuale maggior danno eventualmente subito. L’invalidità o l’inefficacia di una o più clausole del Contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l’annullamento totale o parziale di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o
dell’aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia delle altre clausole contrattuali
e/o del medesimo atto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo della Società Appaltante nella richiesta di adempimento delle disposizioni del Contratto, o di parte di esse, non costituirà in nessun caso rinuncia da parte della Società Appaltante ai diritti ad essa spettanti.
4.18 Controversie e Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Appaltatore e la Società Appaltante, relativamente all’interpretazione del Contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto stesso, sarà demandata alla
competenza esclusiva del Foro di Roma.
Si precisa fin da ora che il contratto tra la Società Appaltante e l’Appaltatore non conterrà alcuna clausola compromissoria.