Costi ammissibili Clausole campione

Costi ammissibili. I costi ammissibili a finanziamento e relativi massimali sono espressamente specificati nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale”. Essi sono suddivisi, in base alla tipologia, in macrovoci di spesa: − macrovoce A: preparazione; − macrovoce B: esecuzione; − macrovoce C: costi indiretti di gestione e funzionamento. I costi riconducibili alla macrovoce A non possono, in nessun caso, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci di spesa. Parimenti, i costi di cui alla macrovoce C non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci di spesa A + B. - macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C); - macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B). All’interno delle singole macrovoci non si segnalano limiti di spesa specifici per le singole voci. In fase di rendicontazione, fermi restando i limiti sopra esposti, sono ammesse: - compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00); - compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Sono oggetto di valutazione ed esplicita autorizzazione di Fondolavoro, a seguito di richiesta scritta e motivata dell’ente beneficiario, compensazioni tra macrovoci di spesa eccedenti il limite del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Trattandosi di procedura non assoggettata al regime degli aiuti di Stato e valutazione comparativa, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 50/2016 e normativa collegata. Non sono, pertanto, applicabili i limiti stabiliti per le attività in delega, essendo ammesso l’affidamento da parte dell’ente beneficiario a soggetti terzi, allo stesso non collegati o riconducibili, della realizzazione di tutta o parte delle attività previste nel piano formativo, purché nell’ambito di formali contratti di scambio.
Costi ammissibili. I costi possono essere imputati alla convenzione di sovvenzione, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II. In particolare, i costi relativi alle attività di ricerca svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito: 1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore L'allegato I stabilisce un importo forfettario, esclusivamente a favore dei ricercatori assunti nell'ambito del progetto, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, a prescindere da ogni ulteriore contributo che può essere corrisposto dal beneficiario al ricercatore. I relativi importi di riferimento del programma di lavoro sono stabiliti prendendo in considerazione un'assunzione a tempo pieno del ricercatore nell'ambito del progetto. In caso di un'assunzione a tempo parziale le indennità saranno adeguate proporzionalmente al tempo effettivamente dedicato al progetto. L’importo forfettario stabilito nell’allegato I per il ricercatore è composto dalle voci indicate di seguito. a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati in cui la regolamentazione nazionale vieti questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o di una borsa ad importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore secondo modalità contrattuali equivalenti ad una borsa ad importo fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario, garantendo al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsa. b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito. - Un’indennità mensile di mobilità, conformemente all’allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effet...
Costi ammissibili. 1. Sono ammissibili, i costi: a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell’intervento proposto, ivi compresi gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno; b) preventivati necessari per la realizzazione dell’operazione finanziata; c) imputabili all’operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti; d) pertinenti rispetto all’operazione finanziata; e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l’iscrizione nei registri contabili del beneficiario; f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza. 2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a: a) fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria; b) impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione e protezione del terreno, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e viabilità interna; c) altre operazioni correlate all’impianto, come irrigazione, concimazione organica o minerale, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei, trattamenti e lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante, (trattamenti fitosanitari, recinzioni e shelters contro il pascolo brado e della fauna selvatica, inoculazione con micelio o batteri simbionti, micorrizazione); d) sostituzione (durante il primo anno d’impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti; e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi; f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l’operazione non abbia impatti significativi sull’ambiente.
Costi ammissibili. I costi possono essere imputati alla convenzione di sovvenzione, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II. In particolare, i costi relativi alle attività di formazione alla ricerca svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito. 1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore: a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati in cui la regolamentazione nazionale vieta questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o con una borsa a importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nel contesto della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore con una modalità contrattuale equivalente ad una borsa a importo fisso a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario e che sia garantita al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsa. b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito: - Un'indennità mensile di mobilità, conformemente all'allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a 12 mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di formazione alla ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi p...
Costi ammissibili. 6.1 Sono ammissibili esclusivamente le spese connesse all’attuazione del progetto per attività di ricerca fondamentale afferenti alle categorie meglio specificate nell’All. 3 “Linee guida alla rendicontazione”, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati. Tale allegato costituisce parte integrante del presente Contratto. 6.2 I pagamenti effettuati dall’ASI sono a titolo di rimborso delle sole spese. I termini di inizio e di fine dell’ammissibilità dei costi sono i seguenti: inizio ammissibilità dei costi: data della riunione iniziale del Contratto; fine ammissibilità dei costi: data della riunione finale (che dovrà coincidere con il termine di cui al precedente art. 2.2, eventualmente modificato ai sensi del successivo art. 8). 6.3 In assenza di quietanza su fatture/richieste di pagamento o su documenti del Beneficiario sarà necessario dare evidenza dell’avvenuto pagamento mediante copia dell’assegno/bonifico effettuato corredato del relativo stralcio di estratto conto bancario. 6.4 La rendicontazione sarà effettuata con riferimento a ciascuno degli eventi di cui al precedente art. 4 denominati RA 1, RA 2, …. e Riunione Finale (RF). Per il dettaglio delle modalità, delle procedure nonché per la relativa modulistica si rinvia alle “Linee guida rendicontazione” (All. 3). 6.5 La rendicontazione finale, redatta nelle medesime forme previste per le rendicontazioni intermedie, dovrà anche riepilogare tutte le spese sostenute per l’intero progetto nonché le somme già ricevute dall’ASI. 6.6 L’ASI, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare attività di audit (che può anche comprendere visite di controllo presso le sedi del Beneficiario e del/i Componente/i del Team) tramite organismi di revisione contabile di propria fiducia. Il Beneficiario si impegna a rendere disponibili, in tale eventualità, tutta la documentazione originale eventualmente richiesta.
Costi ammissibili. 1. Sono ammissibili le voci di costo indicate nell’allegato 1 del presente bando, nei limiti ivi indicati e che siano: a) pertinenti e strettamente correlate all’iniziativa; b) supportate da documentazione conforme alla normativa civilistica, amministrativa e tributaria e correttamente riportate nelle scritture contabili e nel bilancio; c) effettivamente sostenute entro il 15 giugno 2023, con modalità conformi alla normativa di riferimento in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. 2. Gli apporti in servizi e i costi sostenuti da terzi non rientrano nei costi ammissibili. 3. I soggetti partecipanti devono indicare se sono o meno soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 633/1972 e successive modifiche.
Costi ammissibili. 1. Sono ammissibili i costi: a) sostenuti dal capofila e dagli altri soggetti del partenariato successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione; fanno eccezione le spese generali di cui all’art. 45, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ivi compresi gli studi di fattibilità dei progetti di investimento, le quali possono essere sostenute anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno; b) imputabili all’operazione finanziata, ovvero con una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti. 2. In funzione delle operazioni di cui all’articolo 9 e ai sensi degli articoli 35, 45 e 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili i seguenti elementi di costo: a) costi di elaborazione di piani aziendali, di piani ambientali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;
Costi ammissibili. Avendo riferimento a quanto previsto dalla corrispondente operazione 4.1.01 del PSR si prevedono i seguenti costi ammissibili: • costruzione/ristrutturazione immobili produttivi; • miglioramenti fondiari; • macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale; • impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali; • investimenti funzionali alla vendita diretta o su circuiti corti delle produzioni aziendali; • interventi di risparmio energetico e accesso alla banda larga; • investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10 % delle stesse; • investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze.
Costi ammissibili. I costi ammissibili inclusi nella "Application" saranno riportati come segue: ● Xxxxx dei fornitori di terze parti, con la presentazione dei risultati definiti nel Modulo di richiesta STAR GROWTH e nella Call Guide come prova; ● Spese di viaggio e di soggiorno, con la presentazione dei documenti da consegnare, come definito nel modulo di richiesta STAR GROWTH e nella guida al bando.
Costi ammissibili. Restauro, recupero, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria necessarie alla riqualificazione delle strutture esistenti; • installazione di nuovi arredi e/o attrezzature finalizzate alla tipicizzazione e qualificazione dei servizi, compresi gli interventi di qualificazione di eventuali servizi di piccola ristorazione; • realizzazione di nuovi servizi complementari a quelli esistenti attraverso il recupero parziale o integrale di strutture edilizie pre-esistenti; • acquisto e installazione di attrezzature per l’accesso alla banda larga, per installazione di WIFI e di HW e SW finalizzati alla gestione ricettiva; • acquisto e installazione di sistemi per il risparmio energetico; • spese di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva; • spese di certificazione di sistemi di qualità riconosciuti, quali ISO/EN, Emas, ecc. • spese generali e tecniche, nel limite del 10%. Le spese immateriali non debbano eccedere il 30% delle spese per interventi materiali.