ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE SULL’UTILIZZO DI AMMENDANTI IN CAMPO VIVAISTICO E FORESTALE E INTERVENTI DI GESTIONE AREE PERTINENZIALI DELLE MINIERE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE SULL’UTILIZZO DI AMMENDANTI IN CAMPO VIVAISTICO E FORESTALE E INTERVENTI DI GESTIONE AREE PERTINENZIALI DELLE MINIERE
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre in Cagliari, presso la Sede FORESTAS in Viale Merello.
Tra
CARBOSULCIS. con sede in Gonnesa, località Nuraxi Figus , P. IVA 0000000000– codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro dell’Imprese di Cagliari 000000000000000, nella persona del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede della stessa società;
e
L’Agenzia Forestas, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, viale Xxxx Xxxxxxx, Partita IVA 02629780921, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Cagliari il 14/02/1973
PREMESSO
⮚ Che CARBOSULCIS S.p.A. è una società per azioni ad azionista unico costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna cui spettano i poteri di direzione, coordinamento e supervisione
⮚ Che CARBOSULCIS S.p.A. nell’ambito dei progetti di propria competenza deve eseguire anche piccole attività di rinaturalizzazione e recupero ambientale delle aree, anche con messa a dimora di specie arbustive e/o arboree, con particolare riferimento alla gestione delle pertinenze delle aree di Nuraxi Figus e Seruci;
⮚ Che l’Agenzia FORESTAS ha fra le proprie finalità istituzionali dettate dalla L.R. 8/2016:
- la promozione degli interventi e delle opere di silvicoltura posti in essere da soggetti sia pubblici che privati, fra i quali rientrano l’ampliamento del patrimonio forestale attuato mediante gli interventi di rinaturalizzazione;
- la consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materie forestali e ambientali
⮚ Che l’Agenzia Forestas dispone delle competenze tecniche per supportare i progettisti CARBOSULCIS nella finalizzazione, per quanto di competenza, degli stessi Progetti da eseguire sino a renderli esecutivi:
- fornendo indicazioni sulle specie da impiantare nei vari siti individuati;
- fornendo istruzioni sulle tecniche di piantagione;
- reperendo, se del caso materiale di propagazione dai siti stessi per la riproduzione in vivaio o la diretta piantagione in loco;
- fornendo materiale di propagazione prodotto nei propri vivai;
- fornendo indicazioni sulle cure colturali successive alle piantagioni;
- fornire indicazioni sulla futura gestione;
⮚ Che si ritiene che ricorrano i presupposti di cui al comma 6 dell’art. 5 del Dlgs 50/2016
ovvero:
a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune come ad esempio il recupero di aree a rischio erosione mediante l’incremento della superficie forestale;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico in quanto i movimenti finanziari previsti sono esclusivamente rimborsi forfetari delle spese che saranno sostenuti dall'Agenzia Regionale Forestas;
c) le attività oggetto dell’accordo sono esercitate dalle parti sul Mercato libero in misura inferiore al 20% del volume globale
⮚ Che per i punti precedenti, è opportuno stipulare un accordo ai sensi dell’art. 15 della L
241/90 (Accordi fra Pubbliche Amministrazioni)
⮚ Che sussiste il comune interesse, per il vantaggio dell’Amministrazione Regionale in senso lato di valutare se gli ammendanti prodotti da Carbosulcis possano trovare impiego nel settore della vivaistica forestale e nel settore dei miglioramenti ambientali in genere
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo I. PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo II. OGGETTO - COMPITI DELLE PARTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
L'Agenzia Regionale FORESTAS si impegna:
1 alla messa a disposizione di circa 1000 piante nell’arco dei quattro anni compresi fra il 2021 e il 2023 secondo la ripartizione per annualità e per specie indicate dai successi progetti operativi
2 alla cura delle essenze già presenti negli spazi di Nuraxi Figus e Seruci
3 alla posa delle medesime
4 a fornire indicazioni sulle cure colturali successive alle piantagioni;
5 a fornire indicazioni sulla futura gestione;
Carbosulcis. si impegna a:
1 Fornire tutto il materiale di consumo necessario per la posa in opera
2 Fornire a titolo gratuito ai vivai dell’agenzia l’ammendante prodotto nel corso del progetto di ricerca sul trattamento dei fini di carbone per un ammontare fino a 2 tonnellate;
3 porre in essere le istruzioni tecnico operative fornite dall’Agenzia Forestas per la
riuscita delle piantagioni;
Le parti si impegnano a concordare un piano di coltivazione del postime necessario per gli interventi che sarà posto in essere dall’Agenzia Forestas in modo che le piante saranno disponibili in relazione alle scadenze fissate per la piantagione.
Articolo III. LUOGO, MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di consegna, sia dell’ammendante che delle piantine prodotte, saranno stabiliti in concordanza con il cronoprogramma delle piantagioni e comunque confermati con congruo anticipo sulle scadenze anche per le vie brevi.
Articolo IV. DURATA DELL’ACCORDO
la durata dell’accordo è fissata in 36 mesi, dal 01/01/2021 al 31/12/2023 rinnovabile con
espresso accordo delle parti.
Articolo V. CONTRIBUTO
L’accordo non prevede erogazione di contributi e si ritiene di reciproca soddisfazione da
ambo le parti
Articolo VI. NOMINA DEI RESPONSABILI DELL’ACCORDO
1. Il Responsabile dell’Accordo per l’Agenzia Forestas è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, con facoltà di delega
2. Referenti dell'Accordo per Carbosulcis sono l’xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx e l’xxx. Xxxxxx Xxxxxx
Articolo VII. SICUREZZA
Le parti garantiscono l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
Articolo VIII. TRATTAMENTO DEI DATI
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse
all’esecuzione del presente accordo nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e smi.
Articolo IX. RECESSO
E’ riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere unilateralmente dall’accordo, senza alcun onere di motivazione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione da trasmettere via pec, con preavviso di almeno sessanta giorni.
Articolo X. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia derivante dal presente accordo o comunque connessa ad esso, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dello stesso, sarà di competenza del Giudice Ordinario di Cagliari, derogata ogni altra norma di competenza territoriale.
Articolo XI. VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d’opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo tra le parti.
Articolo XII. PROROGA
Di comune accordo, le parti potranno concordare una proroga in considerazione di ulteriori interventi di recupero forestale di aree minerarie dismesse.
Articolo XIII. RISERVATEZZA
1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
3. In caso di cessazione dell'Accordo, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.
4. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.
Articolo XIV. RINVIO ALLA NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice civile
Articolo XV. CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.
Articolo XVI. PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, gli estremi del presente accordo verranno pubblicati sui rispettivi siti web delle parti.
Articolo XVII. FORMA DEL PRESENTE ACCORDO – ESENZIONE BOLLO E REGISTRAZIONE
1. Il presente Accordo di collaborazione viene sottoscritto digitalmente.
2. Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto.
Carbosulcis Agenzia FORESTAS
L'Amministratore Unico Il Direttore Generale
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)