SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
TRA
- la AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), di seguito, per brevità, an- che “AGEA”, codice fiscale 97181460581, P.I. 06234661004, che interviene nel presente Atto in persona elettivamente domiciliato, ai fini del presente contratto, in ;
E
- La di seguito, per brevità anche “Società” con sede legale in
, iscritta al Registro delle Imprese di , al numero
, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA , rappresentata da , nato a , nella qualità di , giusta i poteri conferitigli da , in data
, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in
.
PREMESSO CHE:
a) ai termini che seguono viene attribuito, ai fini del presente contratto, il significa- to riportato a fianco di ciascuno di essi:
⋅ Bando di gara, indica il bando pubblicato sulla G.U.U.E. del ,
e sulla G.U.R.I. del
⋅ AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l'ente appaltante della ga- ra, come in epigrafe;
⋅ Società, il soggetto aggiudicatario, come in epigrafe;
⋅ Parti, AGEA e Società congiuntamente;
⋅ Sistema Telaer, il sistema di telerilevamento aereo finalizzato al supporto di servizi geoinformativi per la gestione e protezione del territorio;
⋅ SIAN, Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
⋅ Capitolato Tecnico, l'insieme delle specifiche tecniche alle quali dovranno essere conformi i servizi oggetto di gara;
⋅ Offerta tecnica, l'offerta dell’aggiudicatario sui servizi oggetto di gara;
⋅ Contratto, indica il presente contratto tra le Parti;
⋅ Servizi, l'insieme delle attività a carico della Società;
⋅ Offerta economica: Dichiarazione d’offerta economica presentata dalla So- cietà;
b) con legge 4 giugno 1984, n. 194, è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indi- xxxxx e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acqui- sire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
c) il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura" ha attribuito ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - la funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di coordina- mento e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
d) con Decreto del 25 Ottobre 2005 il Ministero ha sancito il subentro di AGEA nelle attività di gestione, integrazione ed evoluzione dei servizi del SIAN a sup- porto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di ge- stione e controllo, tutti considerati di pubblico interesse, concernenti l'applica- zione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo, forestale e della pesca, nonché dei servizi informatici connessi;
e) l'AGEA svolge tra l'altro, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 art. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni di Organismo Paga-
tore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea, non attribuita ad altri Organismi pagatori (OP) avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) i cui servizi sono intesi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 del decreto legi- slativo 30 aprile 1998, n. 173;
f) il SIAN costituisce un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a suppor- to degli organi centrali per le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggior- nate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e qualità delle produzioni agricole;
g) componente fondamentale del SIAN è il Sistema Integrato di Gestione e Control- lo (SIGC) che, secondo la regolamentazione comunitaria che ne disciplina la conformazione ed il funzionamento, costituisce lo strumento fondamentale di ve- rifica della esistenza del diritto ad ottenere l'aiuto previsto dai regimi di interven- to della politica agricola comune (PAC) garantendo l'uniformità su base naziona- le dei controlli obbligatori in agricoltura;
h) la legge 24 settembre 2003, n. 268 (articolo 1, comma 4-bis) ha assegnato all'A- GEA la proprietà dei beni materiali, immateriali ed i prodotti costituenti il Siste- ma Telaer, realizzato nell'ambito del programma Triennale di sviluppo del Mez- zogiorno 1988-1990;
i) i beni mobili, immobili e immateriali del sistema TELAER sono stati acquisiti dall’AGEA in considerazione delle loro caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale -SIAN - e pertanto
gli stessi, ai sensi del D.Lgs 173/98, sono funzionali alla erogazione, a favore della Pubblica Amministrazione Italiana, di servizi di pubblico interesse.
j) l’AGEA, ai sensi del D.Lgs. 29 Marzo 2004 n. 99, è responsabile del coordina- mento e della gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nel cui ambito è compreso il sistema informativo territoriale (GIS), comprendente tra l’altro la copertura aerofotogrammetrica dell’intero territorio nazionale ad uso agricolo ed i tematismi catastali e colturali associati al territorio stesso;
k) in coerenza con quanto sopra, AGEA al fine di procedere all’individuazione di un soggetto abilitato cui affidare la gestione del Sistema Telaer nelle sue compo- nenti di terra e di volo, in possesso anche delle professionalità occorrenti per l’esecuzione dei servizi di telerilevamento e realizzazione delle ortofoto funzio- nali al SIGC, ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006, ha indetto una gara mediante pro- cedura aperta, in seguito definita anche "gara", per “L’affidamento della gestione del Sistema Telaer e dei servizi di telerilevamento ad esso connessi funzionali al Sistema Integrato di Gestione e Controllo e di ulteriori servizi di telerilevamen- to”;
l) la Società ha preso parte alla gara di cui alla precedente lettera k) ed è risultata aggiudicataria dell'appalto, avendo presentato l'offerta economicamente più van- taggiosa;
m) la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai suoi allegati e dal bando di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per la valutazione tecnica ed eco- nomica delle stesse effettuata dalla Società medesima in sede di offerta;
n) la Società prende atto che i servizi richiesti sono necessari alla erogazione degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria la cui irregolare o tardiva correspon-
sione può comportare per lo Stato Membro il mancato riconoscimento a carico del bilancio comunitario delle spese sostenute, con conseguente addebito delle spese stesse all'erario nazionale;
o) la Società ha presentato - ai fini della stipula del presente contratto - tutta la do- cumentazione ed i certificati richiesti;
tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
1. Le Parti convengono che le premesse, gli allegati, nonché gli atti menzionati nel presente contratto - anche se non materialmente allegati - ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, dai seguenti atti:
⋅ Capitolato Tecnico, che viene allegato sotto il n. 1;
⋅ Dichiarazione d’offerta economica presentata dalla Società che viene allega- ta sotto il n. 2;
⋅ Offerta tecnica presentata dalla Società che viene allegata sotto il n. 3;
⋅ Inventario dei beni del sistema Telaer, che viene allegato sotto il n. 4;
⋅ Dichiarazione sulla ripartizione della fornitura e dei servizi tra le società fa-
centi parte del R.T.I. che viene allegata sotto il n. 5 (tale allegato si riferisce esclusivamente a contraenti R.T.I.).
3. Le Parti convengono che, in caso di contrasto, le clausole previste nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico prevalgono sul contenuto dei predetti docu- menti.
ARTICOLO 2
OGGETTO
1. Il presente contratto ha per oggetto la gestione del sistema Telaer e dei servizi di telerilevamento ad esso connessi, come specificati nel comma 2, nonché l’affidamento del servizio di custodia e manutenzione dei beni costituenti il si- stema Telaer.
2. In particolare, i servizi che la Società deve realizzare anche attraverso l’utilizzo del Sistema Telaer e con l’integrazione di ulteriori infrastrutture tecnologiche ed aeronautiche rese disponibili dalla Società stessa sono relativi a:
a) per il solo anno 2013, la produzione di ortofoto digitali tematiche a colori e
NIR a scala 1:10.000, con risoluzione pixel medio 50 cm, funzionali al Si- stema Integrato di Gestione e Controllo in agricoltura, per la copertura di 1/3 del territorio nazionale (circa 100.000 Km2) da consegnare entro il termine tassativo del 31.10.2013, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica presentata dalla Società, salvo quanto previsto dal comma 4;
b) la produzione di ortofoto digitali tematiche a colori e NIR a scala 1:5.000,
con risoluzione pixel medio 20 cm, funzionali al Sistema Integrato di Ge- stione e Controllo in Agricoltura, a partire da voli aerofotogrammetrici sull'intero territorio nazionale (corrispondente a circa 304.000 Km2) con ca- ratteristiche adeguate alla realizzazione di cartografia in scala 1:5.000, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica pre- sentata dalla Società, da eseguirsi nel triennio 2014-2016, per una superficie stimata di circa 100.000 Km2 per anno;
c) previa specifica richiesta di AGEA, servizi di telerilevamento per la genera- zione di fotogrammi geolocalizzati realizzati mediante camere per la ripresa
obliqua operative nell’ambito dei medesimi voli per la produzione di ortofo- to digitali tematiche a scala 1:5.000, di cui alla precedente lettera b), nel limite massimo di 50.000 Km2 nell’arco del triennio 2014-2016, come dettagliata- mente descritto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica presentata dal- la Società.
3. Ai fini dell’erogazione dei predetti servizi, AGEA mette a disposizione della So- cietà i beni costituenti il sistema Telaer, come dettagliatamente descritti nel Capi- tolato Tecnico e nell’inventario riportato in Allegato 4 e mette altresì a disposi- zione della Società i prodotti, la documentazione ed i dati ausiliari il cui elenco è stato reso disponibile nella data room istituita da AGEA. Per i suddetti beni è as- sicurata, dall’aggiudicatario stesso, senza oneri aggiuntivi a carico di AGEA, la presa in carico, la custodia e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) necessa- ria per il corretto funzionamento dei beni stessi, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico.
4. La Società prende atto ed accetta, che qualora, a causa del dilatarsi dei tempi di gara, non possa rispettare per cause alla stessa non imputabili il termine perento- rio di consegna di cui al comma 2, lett. a), AGEA si riserva la facoltà da eserci- tare a suo insindacabile giudizio di rinunciare all’esecuzione delle attività di cui alla suddetta lettera a) dandone formale comunicazione alla Società, la quale ri- nuncia sin d’ora a qualunque pretesa al riguardo.
5. Le attività di telerilevamento di cui alla precedente lettera b) funzionali al Siste-
ma Integrato di Gestione e Controllo in agricoltura devono essere svolte:
− per l’esecuzione delle riprese aeree, indicativamente nell’intervallo temporale compreso tra il 1° maggio e il 30 luglio di ogni anno e, specificatamente, se- condo il piano fornito annualmente dall’Amministrazione; il piano sarà com-
patibile con i periodi fenologici più adatti per le colture da identificare (ad es. vite);
− per la produzione delle relative ortofoto, con consegna scalare a partire dal 1° giugno da completare tassativamente entro il 30 agosto di ogni anno;
− per la consegna scalare dei fotogrammi, da completare entro il 31 ottobre di ogni anno.
6. Qualora sussista l’indisponibilità di uno o più elementi della catena di produzio- ne delle ortofoto da realizzare mediante l’infrastruttura Telaer (velivoli, sensori, computer, software), la Società dovrà provvedere alla realizzazione dei servizi richiesti attraverso mezzi propri o di terzi. In tale eventualità, la Società terrà comunque indenne AGEA dai maggiori oneri derivanti dal verificarsi degli even- ti sopra citati.
7. La Società prende atto che i beni costituenti il Sistema Telaer sono stati acquisiti dall'AGEA, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della Legge 268/2003, in conside- razione delle loro caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il SIAN. Gli stessi pertanto, ai sensi del D. Lgs. 173/98, sono funzionali alla eroga- zione, a favore della Pubblica Amministrazione Italiana, di servizi di pubblico interesse.
ARTICOLO 3
DURATA
1. Il presente contratto avrà efficacia dalla data di stipula ed avrà una durata di 42 mesi, fermo restando l'impegno della Società a garantire il completo adempimen- to di tutte le obbligazioni contrattuali.
2. AGEA, ai sensi e nei limiti dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si riserva la facoltà, da esercitarsi nei tre anni successivi alla stipula del contratto, di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando per servizi e forniture analoghi a quelli oggetto di affidamento, alle medesime
condizioni contrattuali rispetto a quelle del presente affidamento, sino ad un va- lore massimo spendibile pari all'importo di aggiudicazione.
3. XXXX potrà recedere dal contratto con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, in qualunque momento della sua durata, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per la AGEA stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino al- la data di efficacia del recesso. La Società pertanto rinuncia sin d’ora a qualsiasi pretesa di ulteriore indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo nei confronti di AGEA.
ARTICOLO 4
VARIAZIONI DEL SERVIZIO
1. AGEA si riserva, nel corso della durata del contratto, di richiedere alla Società variazioni al contratto secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 311 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazio- ne del D. Lgs. 163/2006”.
ARTICOLO 5
OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE, ANTINFORTUNISTICHE, PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA
1. La Società garantisce che, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di durata del contratto. La Società garantisce altresì – fermo restando quanto previsto nel successivo art. 20
- che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortu- nistica sul lavoro.
2. La Società si impegna, inoltre, all’integrale osservanza delle disposizioni di cui
alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con partico- lare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e al D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di cui ai precedenti commi, resteranno in esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della AGEA.
4. La Società si impegna a manlevare e tenere indenne AGEA da tutte le conse- guenze derivanti dall’eventuale inosservanza del presente articolo.
ARTICOLO 6
MODALITÀ' GENERALI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
1. La Società si impegna a svolgere tutte le attività oggetto del contratto con perso- nale qualificato ed idoneo, nonché con organizzazione propria, secondo le moda- lità, i tempi e le prescrizioni tecniche di cui al presente contratto, al capitolato tecnico ed all'offerta tecnica, garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte, ivi comprendendo tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per lo svolgimen- to dei servizi, anche se non specificati nei predetti documenti.
2. La Società non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione del contratto - alle modalità di esecuzione dei servizi indicate nel contratto, nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica. AGEA si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle varia- zioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione la quale indicherà, altresì, le modalità ed il termine di decorrenza.
3. Contestualmente alla stipula del contratto, la Società dovrà comunicare il nomi- nativo ed i riferimenti di sede, telefono e fax di un proprio rappresentante quale
responsabile delle attività contrattuali e del coordinamento delle stesse. In parti- colare, tale responsabile sarà l'interlocutore unico della AGEA per ogni richiesta, contestazione o chiarimento che si rendessero opportuni durante l'esecuzione dei servizi. Ai fini dell'eventuale sostituzione, la Società dovrà indicare alla AGEA, attraverso comunicazione scritta da inoltrare a mezzo fax con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di effettiva sostituzione, il nominativo del relativo so- stituto.
ARTICOLO 7
PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI
1. La Società prende atto che potrà avvalersi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, esclusivamente di risorse professionali alle pro- prie dipendenze, ovvero di lavoratori legati da contratti di somministrazione, ov- vero lavoratori "a progetto" con contratto certificato, nonché collaboratori legati da un rapporto prestato alla Società in via esclusiva, fatti salvi quei casi in cui ciò non sia richiesto da enti certificatori e/o di controllo italiani/europei quali, a tito- lo indicativo e non esaustivo, il Quality Manager e il Post Holder . Resta inteso che il personale coinvolto opererà senza alcun vincolo di subordinazione nei con- fronti di AGEA ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.
2. Le risorse professionali della Società dedicate ai servizi, dovranno essere nel numero e secondo l'organizzazione indicate nell'offerta tecnica e possedere le ca- ratteristiche nella medesima indicate.
3. La Società si impegna, inoltre, a fornire almeno 5 (cinque) giorni prima dell'ini- zio dei servizi un elenco contenente i nominativi del personale che prevede di utilizzare nei servizi, indicandone i dati anagrafici ed il profilo professionale. Ta- le elenco dovrà essere corredato da una dichiarazione della Società stessa atte-
stante per tale personale che è iscritto nel libro unico del lavoro, mentre per quel- lo legato da rapporto di somministrazione che si tratta di un rapporto previsto dal
D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, nonché per il personale a progetto che il con- tratto è certificato ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero per i colla- boratori che questi sono legati alla Società da un rapporto in via esclusiva.
4. La Società si impegna a far sì che il suddetto personale possa mutare solo in caso di comprovate esigenze. In tale ipotesi, la Società stessa potrà apportare eventua- li variazioni al personale, indicando, con apposita comunicazione, le modifiche, nonché la relativa decorrenza. Resta inteso, comunque, che il personale così so- stituito dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale originariamente dedicato al servizio.
5. La Società sarà ritenuta responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 c.c., della con- dotta dei propri dipendenti e collaboratori e di ogni danno da questi causato.
6. Nel caso la Società non conformi la propria attività a quanto indicato nel presen- te articolo, la AGEA si riserva il diritto di risolvere il contratto per fatto o colpa della Società, salvo l'eventuale risarcimento del danno subito.
ARTICOLO 8
PRESA IN CARICO, CUSTODIA, IMPIEGO OPERATIVO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELAER
1. Con la stipula del presente contratto AGEA mette a disposizione della Società, che accetta, i beni di cui all’Allegato 4, di cui si compone il Sistema Telaer.
2. La Parti si impegnano a redigere apposito verbale delle operazioni di presa in ca- rico del Sistema Telaer.
3. XXXX mette altresì a disposizione della Società, ai fini dell’erogazione dei ser- vizi previsti nel presente contratto, i prodotti, la documentazione ed i dati ausilia-
ri il cui dettagliato elenco è stato reso disponibile nella istituita data room.
4. La Società dichiara di aver esaminato i beni suddetti, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione. La So- cietà si impegna a custodire i beni con la massima cura e diligenza e si impegna a mantenerli e a restituirli al termine del contratto nello stesso stato di conserva- zione in cui li ha ricevuti salvo il normale deperimento d’uso e fatta salva la di- sciplina speciale in materia di aeromobili.
5. La Società potrà utilizzare il sistema Telaer di cui all’Allegato 4 per fini propri, con personale di volo e materiali a proprio carico, previa autorizzazione di AGEA e fatte salve le necessarie autorizzazioni da richiedere ai sensi della nor- mativa vigente; prende quindi atto che l’utilizzo del Sistema Telaer è subordinato agli interessi istituzionali della Pubblica Amministrazione e pertanto non dovrà interferire e/o rallentare l’impiego degli stessi per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
6. La Società si impegna a mettere a disposizione le infrastrutture logistiche indica- te nell'Offerta tecnica presso cui saranno allocati i beni, rispondenti ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica stessa.
7. Tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei beni messi a disposizione della Società, comprese quelle per assicurazioni stipulate a qualsiasi titolo, sono completamen- te a carico della Società, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall’uso dei suin- dicati beni, fermo restando che i contratti di assicurazione R.C. resteranno inte- stati ad AGEA e le tasse di possesso continueranno a riportare l’indicazione di AGEA, in quanto proprietaria ai sensi di legge dei mezzi e nel rispetto delle norme vigenti in materia di aeromobili.
8. La Società si impegna ad effettuare, con le modalità e nei termini di cui al pre- sente contratto, al capitolato tecnico ed all'offerta tecnica, la presa in carico, cu- stodia, impiego operativo e manutenzione del Sistema Telaer.
9. Qualora in qualsiasi momento della gestione dei velivoli dovesse riscontrarsi l'e- sigenza di interventi di manutenzione straordinaria - in relazione a rotture e/o in- convenienti e/o in relazione ad esigenze di adeguamento richieste dagli organi di sorveglianza aeronautica, nonché in relazione a tutto ciò che è necessario a ga- rantire il perfetto funzionamento del velivolo e non riconducibili ad interventi specificamente schedulati - la Società, previa tempestiva comunicazione ad AGEA, dovrà provvedervi a propria cura e spese.
10. AGEA avrà diritto di procedere, anche senza preavviso, a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità dell'esecuzione delle prestazioni oggetto degli obblighi assunti. Ove nel corso delle verifiche si riscontrassero difformità rispet- to agli obblighi assunti, AGEA fisserà un congruo termine entro il quale la So- cietà si dovrà conformare. In caso di esito negativo di 2 verifiche consecutive, AGEA avrà la facoltà di risolvere il contratto e di far eseguire in tutto o in parte i servizi in danno della Società e fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
ARTICOLO 9
COLLAUDO
1. Per ogni lotto di ortofoto sarà effettuato il collaudo ai fini della verifica della ri- spondenza dei prodotti realizzati dalla Società alle specifiche indicate nel Capito- lato Tecnico ovvero nei più recenti standard del “Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni” istituito con l’articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell’amministrazione digitale”, che la Società dichiara di conoscere ed accettare ed i cui i successivi aggiornamenti dichiara altresì sin d’ora di accettare.
2. Le modalità di esecuzione dei collaudi, da effettuarsi nei termini di 90 giorni dal- la consegna di ciascun lotto di ortofoto corredato del relativo rapporto di lavoro, saranno disciplinate separatamente sulla base delle procedure definite da AGEA.
3. In caso di esito positivo del collaudo verrà redatto l'apposito verbale di positivo collaudo. In caso in cui il collaudo dia esito negativo, la Società si impegna ad eliminare le cause che hanno determinato la mancata accettazione entro 15 giorni ed a concordare con AGEA una nuova data di collaudo. In tal caso i prodotti si considereranno come non consegnati. In caso di esito negativo anche del secondo collaudo, sarà facoltà della AGEA di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti comunque subiti e l’applicazione di eventuali penali.
4. La nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 300 del
D.P.R. n. 207/2010 è effettuata con provvedimento del Direttore di AGEA. Allo stesso sono assegnate le funzioni di cui all’art. 301 dello stesso D.P.R. 207/2010.
ARTICOLO 10
RESPONSABILITÀ
1. La Società assume in proprio ogni responsabilità per la custodia dei beni costi- tuenti il Sistema Telaer e per ogni e qualunque eventuale evento negativo che dovesse occorrere agli stessi.
2. La Società assume in proprio ogni responsabilità derivante dalla circolazione dei velivoli - impegnandosi a tenere indenne AGEA e/o i terzi, anche in sede giudi- ziale - per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti, tan- to di AGEA che di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni og-
getto del presente contratto.
3. La Società dà atto che il massimale delle polizze a copertura dei rischi della Re- sponsabilità Civile Terzi (RCT), non costituirà un limite al risarcimento dei dan- ni, restando ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni non coper- ti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale assicurato.
ARTICOLO 11
CORRISPETTIVI
1. Per la realizzazione delle ortofoto digitali tematiche a colori e NIR a scala 1:10.000 di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), AGEA, tenuto conto anche della messa a disposizione della Società del sistema Telaer, riconoscerà alla Società stessa, nell’ambito di un massimale pari ad Euro (IVA esclusa), un
importo unitario, comprensivo di ogni onere e spesa, pari ad € per km2 ( / ), oltre IVA, da applicare alle quantità progressivamente movimentate, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 4.
2. Per la realizzazione di ortofoto digitali tematiche a colori e NIR a scala 1:5.000,
e per la realizzazione, previa specifica richiesta di AGEA, di servizi di telerile- vamento per la generazione di fotogrammi geolocalizzati realizzati mediante ca- mere per la ripresa obliqua operative nell’ambito dei medesimi voli per la produ- zione di ortofoto digitali tematiche a scala 1:5.000, AGEA, tenuto conto anche della messa a disposizione della Società del sistema Telaer, riconoscerà alla So- cietà nell’ambito di un importo massimo triennale pari ad Euro
(IVA esclusa) un importo unitario, comprensivo di ogni onere e spesa, pari ad €
per km2 ( /00), oltre IVA, da applicare alle quantità progressivamente movimentate.
3. Ai prezzi unitari di cui ai precedenti commi si applicherà quanto previsto dall'ar-
ticolo 115 del D. Lgs. n. 163/2006. La Società rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'ar- ticolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 c.c..
ARTICOLO 12
FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo per i servizi oggetto del presente contrat- to, la Società emetterà fattura relativa a ciascun lotto di ortofoto consegnato completo di tutta la documentazione prevista, per un importo calcolato sulla base dei prezzi unitari e delle quantità effettivamente prodotte, corredato di un rappor- to di lavoro riportante il dettaglio dei prodotti/servizi realizzati nel periodo di ri- ferimento e dei livelli di servizio conseguiti.
2. L’AGEA, compatibilmente con le disponibilità dei fondi assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, può corrispondere anticipi su richiesta dell’operatore economico contraente nel limite massimo del 50% del valore delle prestazioni eseguite.
3. Le fatture di cui al comma 1 saranno liquidate da AGEA senza interessi entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di positivo collaudo. Qualora il predetto col- laudo non avvenga entro i termini di cui al precedente art. 9, comma 2, AGEA provvederà alla liquidazione della fattura, fermo restando che eventuali addebiti relativi all’applicazione di penali/rettifiche conseguenti all’esito del collaudo sa- ranno regolate nella successiva fattura.
4. Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario, esclusivamente sul conto corrente, intestato alla Società e dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla AGEA, al numero di
fax 00.00000000 ovvero alla e-mail: XXX@xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx tramite di- chiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Società o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La Società prende al riguardo atto che il codi- ce CIG assegnato è 5027020C20, da riportare in ciascun bonifico bancario o po- stale. La predetta dichiarazione, che dovrà contenere le generalità e il codice fi- scale delle persone delegate a operare sul conto corrente dedicato dovrà perveni- re alla AGEA entro 7 (sette) giorni dalla accensione del conto, se di nuova aper- tura, ovvero nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.
5. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, even- tuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla AGEA, i pagamenti effettuati sul numero di conto cor- rente di cui al comma 4 avranno effetto liberatorio.
6. La Società prende atto che ogni diversa indicazione eventualmente contenuta su altri documenti, quali fatture o altro, sarà priva di efficacia.
7. La Società, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG di cui al comma 4, uti- lizzando il conto corrente dedicato comunicato alla AGEA.
8. La Società prende atto inoltre che il pagamento delle fatture sarà subordinato:
− alla verifica del DURC della Società e degli eventuali suoi subappaltatori, ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e delle corrispondenti di- sposizioni del Regolamento e del presente Contratto;
− all’accertamento della corrispondenza della prestazione effettuata rispetto al- le prescrizioni previste nel contratto e nel capitolato tecnico.
ARTICOLO 13
GARANZIE
1. La cauzione definitiva pari ad € ( / ) si intende pre- stata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni as- sunte con il presente contratto dell’eventuale perimento o danneggiamento dei beni del Sistema Telaer, nonché a garanzia dei crediti della AGEA derivanti dal- la applicazione delle penali e dalla riduzione dei corrispettivi di cui al successivo articolo 16 ovvero in presenza della fattispecie di cui al punto 4 del successivo articolo 20. La cauzione potrà essere progressivamente svincolata, su richiesta della Società, fino ad un massimo del 75% dell'importo garantito, secondo quan- to previsto dall'art. 113, terzo comma, del D. Lgs. N. 163/2006.
2. Lo svincolo della cauzione, per stati di avanzamento eventualmente richiesti se- condo quanto stabilito al comma 1, verrà effettuato, su richiesta della Società, al momento in cui le relative obbligazioni contrattuali saranno adempiute e salvo deduzione dei crediti eventualmente maturati dalla AGEA verso la Società me- desima.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di quanto previsto al comma 1, ad eccezione del caso di svincolo di cui all’art 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la cauzione stessa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi da quello del ricevimento da parte della Società della re- lativa comunicazione della AGEA. In caso di mancato reintegro nel termine sud- detto, il contratto si intenderà risolto di diritto e la AGEA potrà far eseguire, in tutto o in parte, la fornitura a terzi in danno della Società, incamerare la residua parte della cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
4. La Società è, altresì, tenuta ad informare tempestivamente l’AGEA nell’ipotesi
in cui il soggetto che ha rilasciato la cauzione fosse sottoposto ad una procedura concorsuale e nel caso in cui il contratto stipulato con detto soggetto dovesse es- sere risolto o dichiarato nullo. In tale ultima ipotesi, la Società sarà tenuta a costi- tuire una nuova garanzia per l’importo originario, o quello residuo in caso di par- ziale svincolo della originaria cauzione, nel termine di 7 (sette) giorni dalla co- municazione scritta della AGEA, decorsi inutilmente i quali quest’ultima si ri- serva di risolvere di diritto il contratto.
ARTICOLO 14
PROPRIETÀ
1. Tutti i prodotti (intermedi e finali) realizzati in esecuzione del contratto inerenti alle ortofoto sono di proprietà dell'Agea. Le immagini realizzate con camere per la ripresa obliqua, sono di proprietà della Società e da quest’ultima sono attribui- te all’AGEA in licenza d’uso a titolo gratuito con possibilità di utilizzazione an- che da parte di altre pubbliche amministrazioni.
2. La Società si impegna a non fornire informazioni, materiali semilavorati, ecc. a terzi senza esplicita autorizzazione scritta di AGEA.
ARTICOLO 15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO
1. È fatto divieto alla Società di cedere in tutto o in parte ad altre imprese il contrat- to, fatte salve le vicende soggettive della Società disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006.
2. È fatto altresì divieto alla Società di cedere a terzi in qualsiasi forma i crediti de- rivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
3. La Società prende atto che AGEA, a norma dell’art. 117, comma 3, del D. Lgs.
163/2006, rifiuta, sin d’ora, ad ogni effetto di legge e di contratto, la cessione del
credito derivante dal contratto, nonché il conferimento di procure all’incasso.
4. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, AGEA, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare ad altre imprese l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
ARTICOLO 16
PENALI
1. Nel Capitolato Tecnico sono definite le penali applicabili ai servizi/prodotti og- getto del presente contratto.
2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione del- le deduzioni addotte dalla Società e da questa comunicate ad AGEA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.
4. La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente con- tratto non preclude il diritto della AGEA a richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi ulteriore danno.
5. Qualora la Società si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, AGEA avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitan- do i relativi costi alla Società.
6. AGEA potrà procedere a compensare - nel rispetto della normativa fiscale - gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente artico- lo, con il debito nei confronti della Società, o avvalersi della cauzione di cui
all'art. 13, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
7. Ove i ritardi previsti dal presente articolo superino, anche in un solo caso, i 15 (quindici) giorni, AGEA avrà, comunque, il diritto di risolvere totalmente o par- zialmente il contratto in danno alla Società.
8. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati ad AGEA ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
ARTICOLO 17
SUBAPPALTO
(I commi da 1 a 6 del seguente articolo, debbono essere inseriti nel contratto nel caso la Società abbia dichiarato nell’offerta di effettuare il subappalto)
1. E’ ammesso il subappalto, nei limiti consentiti dalla legge, alle condizioni, mo- dalità e termini di cui al presente contratto.
2. L’affidamento del subappalto è, comunque, subordinato al rispetto delle condi- zioni, dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente ed in partico- lare dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. La Società si impegna espressamente a:
− apporre negli atti di affidamento del subappalto apposite clausole analoghe a quelle previste dagli artt. 19 e 20 del presente contratto, nonché altra clausola di divieto di ulteriore subappalto;
− praticare per i servizi/fornitura affidati in subappalto i corrispettivi previsti dal presente contratto con un ribasso non superiore al 20%;
− inviare alla AGEA, almeno 20 (venti) giorni prima dalla data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle attività affidate in subappalto:
⋅ Copia autentica dei contratti di subappalto nei quali dovrà essere specifi- cata la parte di fornitura affidata in subappalto ed il relativo corrispettivo
con un ribasso non superiore al 20% rispetto ai corrispettivi previsti nella dichiarazione di offerta presentata dalla Società;
⋅ Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa subap-
paltatrice, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti ge- nerali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
⋅ Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., nei confronti dell’impresa subappaltatrice;
⋅ Copia autenticata, nelle forme dell’art. 18 o 19 del D.P.R. n. 445/2000,
del certificato di conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 riferito all’impresa subappaltatrice e relativo all’attività oggetto di subappalto.
− inviare alla AGEA, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento,
copia delle fatture rilasciate dalle imprese subappaltatrici, debitamente quie- tanzate e con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4. La Società si impegna, inoltre, a trasmettere alla AGEA, prima dell’inizio delle attività affidate in subappalto, a richiesta della AGEA stessa, copia della denun- cia effettuata da ciascuna impresa subappaltatrice agli enti previdenziali, assicu- rativi ed infortunistici, nonché eventualmente agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. La Società si impegna espressamente per le imprese subappaltatrici, assumendo- ne ogni responsabilità nei confronti della AGEA, al rispetto delle condizioni con- tenute nel presente articolo, nonché di quelle eventualmente indicate dalla vigen- te normativa in materia.
6. La Società prende atto che, qualora venga acquisito il documento unico di rego- larità contributiva relativo al subappaltatore negativo per due volte consecutive,
AGEA pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e asse- gnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, assumendo gli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Non è considerato subappalto l’affidamento a terzi delle attività di trasporto e delle altre di cui all’articolo 118, comma 12, del D. Lgs. N. 163/2006.
ARTICOLO 18
BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE
1. XXXX non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Società abbia usato, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. La Società sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'estero di brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) e di di- ritti d'autore promossa nei confronti della AGEA.
3. La Società si farà carico, inoltre, degli oneri per risarcimento dei danni a terzi, delle spese giudiziali e di quelle di difesa sostenuti dalla AGEA, nonché degli oneri derivanti da transazioni stipulate dalla AGEA d'accordo con la Società.
4. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso scritto all'altra dell’intervenuta instaurazione di tali azioni ed avrà la facoltà di assistere nella di- fesa la parte convenuta.
ARTICOLO 19
RISERVATEZZA
1. La Società ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla AGEA, di mantenere riservati, anche succes-
sivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informa- zioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività della AGEA di cui sia comunque venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. La Società è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento della AGEA di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il con- tratto.
ARTICOLO 20
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
1. La Società si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ot- temperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro, circolari ed atti amministrativi nonché dalla normativa in materia di igiene e sicurezza.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale dipenden- te, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro contratto col- lettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò an- che nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o co- munque non sia più ad esse associata.
3. La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi an-
che dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. AGEA, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione al- la Società delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l’inadempienza è stata accertata.
5. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispettorato predetto abbia dichiara- to che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi la Società non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
6. La Società si impegna espressamente a trasmettere alla AGEA copia della de- nuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
7. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risolu- zione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 21
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società si impegna ad accettare tutti gli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 relativa al Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
2. In particolare la Società si impegna ad inserire in ciascun contratto che avesse a stipulare con terzi, quali subappaltatori, subfornitori e/o subcontraenti della filie- ra delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, apposita clau- sola con la quale ciascuna di esse si impegna agli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo e di darne evidenza scritta alla AGEA.
3. Resta inteso che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3 della citata legge 136/2010, il presente contratto dovrà intendersi ri- solto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviare alla Società a mezzo di raccomandata A/R.
ARTICOLO 22
RISOLUZIONE
1. AGEA si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione del contratto, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Società diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per i servizi già eseguiti, oltre che nei casi previsti nei singoli articoli del presente contratto, qualora:
a) risulti gravemente inadempiente, in modo da pregiudicare il buon andamento del servizio;
b) interrompa ingiustificatamente il servizio, salvo il caso di forza maggiore;
c) gli inadempimenti contrattuali determinino l’applicazione di penali di impor- to superiore al 10% dell’importo netto contrattuale;
d) anche una sola dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla Società risulti non veritiera;
e) ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 136/2010, la Società non utilizzi nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità delle operazioni.
2. Della risoluzione sarà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o con strumenti elettronici equivalenti e la risoluzione non comporterà nessun obbligo di indennizzo e/o risarcimento.
3. Per l’inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto,
resta salva la facoltà di AGEA di richiedere la risoluzione del contratto per ina- dempimento ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. L’AGEA, anche per uno solo dei casi di cui al presente articolo, si riserva la facoltà di cui all’articolo 140 del D. Lgs 163/2006.
4. Le Parti si danno atto, inoltre, che in tutti i casi di risoluzione previsti nel presen- te articolo AGEA avrà diritto di valersi sulla cauzione di cui all’articolo 13 non- ché al risarcimento di tutti i danni subiti.
ARTICOLO 23
RECESSO
1. XXXX potrà recedere dal contratto in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R..
2. AGEA potrà, altresì, recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza preav- viso, per giusta causa.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
⋅ qualora sia depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge falli-
mentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o altro soggetto avente analoghe funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incarica- to della gestione degli affari della Società;
⋅ qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministrato-
re delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano
condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
⋅ qualora vengano meno per la Società i requisiti minimi richiesti per la parte-
cipazione alla procedura di gara e/o per la stipula del contratto e/o per lo svolgimento delle attività oggetto di quest'ultimo;
⋅ ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante
il contratto.
4. Nell'ipotesi di recesso di cui ai commi 1 e 2, la Società ha diritto al pagamento da parte della AGEA dei servizi prestati alla data di efficacia del recesso, purché collaudate positivamente, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel pre- sente contratto, rinunciando espressamente, sin d’ora, a qualsiasi ulteriore prete- sa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al presente articolo, la Società deve porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi.
ARTICOLO 24
DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
1. La Società prende atto che l'affidamento dei servizi è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società, non dovranno né essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misu- re di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normati-
va, né dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne. La Società prende atto, ri- nunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di du- rata del contratto, fossero emanati i provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna di cui al presente comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di AGEA di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
2. Qualora nei confronti di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano emesse condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., ovvero siano avviati nei confronti dei predetti soggetti, procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, AGEA ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispetti- vi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risar- citoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Con riferimento alle ipotesi sopra riportate, la Società si assume espressamente l’obbligo di effettuare formale comunicazione ad AGEA, entro 10 giorni dalla data in cui l’evento si sia verificato pena la risoluzione di diritto del presente contratto.
3. La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare ad AGEA, entro 10 giorni dalla data in cui l’evento si è verificato, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto:
a) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento), rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
b) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
4. Il presente contratto è condizionato all’accertamento negativo dell’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano alla Società di contrattare con la Pubblica Amministrazione. In tale ipotesi, il contratto si intende risolto di diritto ed AGEA avrà la facoltà di incamerare la cauzione di cui all’art. 13; resta salvo il diritto della AGEA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposi- zioni del contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
ARTICOLO 25
INFORMATIVA SUI DATI ACQUISITI
1. La Società prende atto che i dati contenuti nel contratto ad essa riferiti e quelli forniti ad AGEA per la partecipazione alla gara rientrano nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e che relativamente a tali dati le competono i diritti di cui all’art. 7 del decreto suddetto che la Società dichiara di conoscere nella sua interezza.
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, la Società prende atto che AGEA è titolare del trattamento dei dati.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato da AGEA in modo da garantirne la sicu- rezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, infor-
xxxxxx e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potran- no essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. XXXX potrà comunicare i suddetti dati a:
⋅ soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione giudicatrice;
⋅ altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara;
⋅ Amministrazioni con le quali AGEA ha in essere convenzioni inerenti le at- tività oggetto della presente procedura di gara o ad autorità ove disposto per legge.
5. La Società con la sottoscrizione del contratto acconsente espressamente al trat- tamento dei dati secondo le modalità indicate dal presente articolo.
ARTICOLO 26
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'inter- pretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 27
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad ecce- zione di quelle che per legge competono alla AGEA.
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'im- posta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n° 633/1972 e successive modificazioni; conseguentemente al
presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. no 131/1986.
ARTICOLO 28
RINVIO
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, troveranno ap- plicazione:
- le norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- le disposizioni di cui al citato X.Xxx. n. 163/2006;
- il Codice Civile italiano e le altre disposizioni normative nazionali e comuni- tarie in materia di contratti di diritto privato e di responsabilità civile, con- trattuale ed extracontrattuale, per quanto non regolato dalle disposizioni so- pra richiamate.
Roma, .........................................
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approvare ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cc. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 Oggetto, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
Articolo 4 Variazioni del servizio, comma 1;
Articolo 5 Osservanza delle norme tecniche, antinfortunistiche, previdenziali e di si- curezza, commi 1, 2, 3 e 4;
Articolo 6 Modalità generali di esecuzione dei servizi, commi 1, 2 e 3;
Articolo 7 Personale impiegato nell'esecuzione del servizio, commi 1, 5 e 6;
Articolo 8 Presa in carico, custodia, impiego operativo e manutenzione del sistema Telaer, commi 2, 3, 5, 6 e 7 ;
Articolo 9 Collaudo, commi l e 2; Articolo 10 Responsabilità, commi 1 e 2;
Articolo 11 Corrispettivo, comma 3;
Articolo 12 Fatturazione e modalità di pagamento, comma 7; Articolo 13 Garanzie, commi 1, 3e 4;
Articolo 14, Proprietà, commi 1 e 2;
Articolo 15, Divieto di cessione del contratto e del credito, commi 1, 2, 3 e 4;
Articolo 16 Livelli di servizio e penali, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8;
Articolo 17 Subappalto, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
Articolo 18 Brevetti e diritti d’autore, commi 1, 2, 3 e 4;
Articolo 19 Riservatezza, commi 1 e 2;
Articolo 20 Obblighi nei confronti dei dipendenti, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
Articolo 21 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, commi 1, 2, 3 e 4;
Articolo 22 Risoluzione, commi 1, 2, 3 e 4;
Articolo 23 Recesso, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
Articolo 24 Disposizioni Antimafia, commi 1, 2 e 3;
Articolo 26 Foro competente, comma 1. XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
....................................
Elenco degli allegati:
Allegato 1 Capitolato tecnico
Allegato 2 Dichiarazione d'Offerta Economica presentata dalla Società Allegato 3 Offerta Tecnica presentata dalla Società
Allegato 4 Inventario dei beni del sistema Telaer
Allegato 5 Dichiarazione sulla ripartizione della fornitura e dei servizi tra le società facenti parte del R.T.I. (tale allegato si riferisce esclusivamente a contraenti R.T.I.).
AGEA XXXXXXXXXXX
(xxxxxxxxxxx) (XXXXXXXXXX)
.................................... .....................................