DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta preordinata alla dismissione dell’incubatore di imprese di Cerignola, Foggia
Art. 1 – Definizioni
1. Il presente disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della presente procedura di gara.
2. Nel medesimo sarà usata la terminologia di seguito specificata:
▪ «Aggiudicatario» o «Acquirente»: il soggetto individuato all’esito della presente Procedura (come di seguito definita), che stipulerà il Contratto di Compravendita (come di seguito definito);
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali della procedura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», oggetto di specifici richiami nella presente procedura in via di mero autovincolo;
▪ «Contratto di Compravendita»: il documento negoziale che sarà stipulato dalla Società Invitalia Partecipazioni S.p.A. con l’Aggiudicatario in relazione alla compravendita del bene di proprietà della Società Invitalia Partecipazioni S.p.A. sito in Cerignola (da qui in poi l’«Asset»);
▪ «Disciplinare di Gara» o «Disciplinare»: il presente atto, volto a regolamentare gli aspetti di dettaglio dello svolgimento della procedura, e gli elementi minimi negoziali del Contratto di Compravendita;
▪ «Due Diligence»: l’attività di analisi di informazioni e documenti, anche di carattere riservato e/o confidenziale, riguardanti l’Asset e contenuti in una Virtual Data Room (come di seguito definita);
▪ «Invitalia Partecipazioni S.p.A.», o «Invitalia Partecipazioni» o «Venditore»: Invitalia Partecipazioni S.p.A., nella sua veste di soggetto che espleta la presente procedura e seleziona l’Acquirente;
▪ «Offerente» o «Concorrente» o «Operatore»: la persona fisica o giuridica, l’impresa, l’ente, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla presente procedura ai sensi di legge e presenta la propria Offerta (come di seguito definita) in vista dell’aggiudicazione della procedura medesima;
▪ «Offerta»: complessivamente, l’insieme della documentazione amministrativa ed economica (da qui in poi «Offerta Economica») che l’Offerente sottopone agli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ «Offerta migliorativa»: l’Offerta economica migliorativa eventualmente proposta in caso di Offerte economiche identiche, su invito della Commissione Aggiudicatrice;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Procedura»: la presente procedura aperta, di natura privatistica, avente ad oggetto la cessione di singoli cespiti aventi consistenza di ramo d’azienda e/o di immobile, intesi come Asset;
▪ «Virtual Data Room» o «VDR»: lo spazio virtuale contenente le informazioni, i dati e i documenti che saranno oggetto di Due Diligence ad opera dei Concorrenti interessati, al quale i medesimi potranno accedere osservando le specifiche prescrizioni contenute nell’apposito regolamento allegato al presente Disciplinare (a seguire, «Regolamento di Data Room»), previa assunzione di un impegno formale a non divulgare dati, notizie o informazioni ivi contenute (da qui in poi l’«Accordo di riservatezza»), anch’esso oggetto di allegazione al presente documento.
Art. 2 – Soggetto Cedente
Denominazione Ufficiale: Invitalia Partecipazioni S.p.A. Sede: Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Telefono: 00 00000 (centralino)
Fax: 00 00000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Sito Informatico: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xx-xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx Referente della Procedura: Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Art. 3 – Oggetto della Procedura, articolazione dei Lotti e valore di riferimento dei beni compravenduti
1. Invitalia Partecipazioni S.p.A. intende individuare un Operatore al quale cedere
Asset | Valore di riferimento per Invitalia Partecipazioni |
Compendio immobiliare censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Cerignola Foglio 145, p.lla 1818, sub: 1-2-3-4-5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 | € 2.250.000,00 |
2. L’Asset immobiliare è in parte occupato da imprese in corso di attività in qualità di concessionarie dell’Amministrazione Comunale di Cerignola.
L’acquirente accetta incondizionatamente la possibilità che gli affidatari possano esercitare la prelazione per l’acquisto del bene posto in vendita allo stesso prezzo e condizioni previste nel provvedimento di aggiudicazione provvisoria.
3. Il dettaglio dell’Asset sarà oggetto di esposizione nell’ambito della documentazione presente nell’ambito della Virtual Data Room.
4. Nella Virtual Data Room saranno consultabili i contratti attualmente in essere con le imprese insistenti all’interno dell’incubatore e l’acquirente, prendendo visione di detti contratti, si impegnerà a rispettarne la durata.
5. Il presente Disciplinare di Gara è funzionale unicamente alle finalità di cui sopra, e non costituisce né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
6. La pubblicazione dell’avviso e del presente Disciplinare, al pari della ricezione delle eventuali richieste e/o Offerte, non comportano alcun obbligo da parte di Invitalia Partecipazioni S.p.A. di ammissione alla procedura e/o di avvio di trattative, ovvero alcun impegno nei confronti dei soggetti interessati all’acquisto.
7. Invitalia Partecipazioni S.p.A. si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dalle trattative, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, nonché di sospendere, interrompere, o modificare la procedura, senza che per ciò gli interessati all’acquisto possano avanzare alcuna pretesa.
8. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana graveranno sull’Aggiudicatario nella misura massima di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto a Invitalia Partecipazioni entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
Art. 4 – Criteri di selezione delle Offerte
1. La Procedura sarà aggiudicata all’operatore che avrà presentato la migliore offerta per Invitalia Partecipazioni S.p.A., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più alta, secondo quanto di seguito stabilito. In caso di aggiudicazione a soggetti diversi dagli affidatari, l’acquirente sarà obbligato a rispettare la naturale scadenza del rapporto con gli affidatari stessi, così come convenuto con il Comune di Cerignola. Si specifica inoltre che la stipulazione del contratto a favore dell’aggiudicatario sarà subordinata al mancato esercizio da parte degli attuali affidatari del diritto di prelazione per come disciplinato all’art. 12.1 che segue.
2. In particolare:
(i) i Concorrenti, a pena di esclusione, dovranno necessariamente inoltrare, quale condizione minima di partecipazione:
▪ un’Offerta Economica per l’Asset, indicando il prezzo unitario offerto in valore assoluto,
L’Offerta Economica per l’Asset dovrà essere inserita nella “Busta B – Offerta Economica per l’Asset: incubatore di imprese di Cerignola” a pena di esclusione;
(ii) in caso di sussistenza di Offerte Economiche per l’Asset pari o superiori al valore di riferimento dell’Asset, quale indicato al precedente art. 3 (€ 2.250.000,00), Invitalia Partecipazioni S.p.A. provvederà ad aggiudicare l’Asset all’Offerta più alta, dichiarando la conclusione della Procedura;
(iii) in caso di mancanza di offerte economiche pari o superiori al valore di riferimento dell’Asset Invitalia Partecipazioni S.p.A. si riserva la facoltà di valutare la convenienza economica di eventuali offerte inferiori al valore di riferimento e procedere a suo giudizio discrezionale ed insindacabile alla aggiudicazione in favore della maggiore di tali offerte;
3. La presente Procedura sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economica più alta.
4. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
5. In caso di parità di offerte, la Commissione Aggiudicatrice inviterà i concorrenti che hanno presentato offerte identiche a formulare una Offerta migliorativa; in caso di ulteriore parità delle Offerte migliorative ricevute, ovvero in caso di difetto di Offerte migliorative, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta pervenuta per prima in termini di tempo per come risultante dal protocollo di ingresso.
6. L'acquisto dell’Asset avverrà mediante sottoscrizione di un apposito Contratto di Compravendita. Lo schema del Contratto in questione sarà reso disponibile nell’ambito della Virtual Data Room di cui al successivo art. 7.
Art. 5 – Soggetti ammessi e partecipazione di Operatori in forma plurisoggettiva
1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura:
a) gli enti pubblici e le società pubbliche costituiti secondo il diritto italiano;
b) gli operatori economici di impresa, in forma di persone fisiche, ovvero costituiti secondo il diritto italiano o legalmente stabiliti nel territorio dello Stato, aventi forma di società di persone o società di capitali;
c) gli enti pubblici facenti capo ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
d) gli operatori economici esteri aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea, purché costituiti sotto forma di società di capitali, anche pubbliche, in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
e) gli operatori economici esteri non aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea, purché costituiti sotto forma di società di capitali, anche pubbliche, in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, a condizione che il diritto nazionale di appartenenza assicuri reciprocità di partecipazione agli affidamenti pubblici alle imprese dello Stato italiano.
2. Alla Procedura non saranno altresì ammessi i soggetti che, per struttura organizzativa, attività economiche condotte, trasparenza degli assetti proprietari o altre evidenze economico-patrimoniali o reputazionali, non offrano adeguate garanzie di affidabilità, onorabilità e solvibilità rispetto alle compravendite previste dal presente Disciplinare. Invitalia Partecipazioni S.p.A. si riserva, in ogni momento della Procedura, di operare le verifiche del caso sugli elementi in questione, nonché di richiedere al singolo partecipante la documentazione e le informazioni del caso utili a comprovarne l’affidabilità e solvibilità a termini di quanto sopra.
3. In via di autovincolo, e in analogia rispetto alla normativa prevista per le procedure di carattere pubblicistico, non sono inoltre ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino in una delle situazioni di incapacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 80, commi 1°, 2°, 4° e 5° del Codice, o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente la titolarità di affidamenti pubblici.
4. Ferma l’applicabilità dell’art. 80 solo in xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx precisa che:
▪ relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
▪ se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4° e 5° del Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
▪ l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se Invitalia Partecipazioni S.p.A. riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
▪ relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4°, del Codice, l’esclusione non opera quando l’Operatore abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
▪ le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
▪ in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia Partecipazioni
S.p.A. ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12°, del Codice.
5. Non si applicano alla presente Procedura le previsioni di cui ai commi 3°, 4°, 5° dell’art. 110 del Codice, in tema di partecipazione agli affidamenti pubblici di operatori in stato di fallimento con esercizio provvisorio, o di concordato con continuità aziendale. Gli operatori che versino in tali stati non saranno conseguentemente ammessi alla Procedura.
6. In conformità a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2°, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari) del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
8. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di Offerta. E’ fatto salvo quanto previsto ai commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter dell’art. 48 del Codice, applicabili in via di autovincolo, nei limiti in cui risultino compatibili con la presente Procedura.
9. In caso di Operatori riuniti o consorziati, dovrà essere specificato:
00.xx distribuzione proprietaria pro quota dell’Asset tra i vari operatori riuniti o consorziati, fermo restando che la mandataria dovrà acquisire la maggioranza, in termini di valore.
Gli operatori riuniti o consorziati sono vincolati alla costituzione, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita, ed esclusivamente tra loro, di una società di progetto, intestataria dell’Asset oggetto di compravendita.
La costituzione della società di progetto dovrà essere autorizzata espressamente da Invitalia Partecipazioni S.p.A., previa prospettazione alla medesima di tutti i termini tecnici ed economici di tale costituzione, e non comporterà la liberazione degli Operatori che la formano dalle obbligazioni originarie assunte con il Contratto di Compravendita.
Art. 6 – Garanzie a corredo delle Offerte
1. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/16, applicabile in via di autovincolo, l’Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) dell’importo offerto per l’Asset.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita:
• con bonifico, in assegni circolari, in contanti, nel rispetto del limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, con versamento sull’IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a Invitalia Partecipazioni S.p.A. presso la filiale UBI Banca.
• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Invitalia Partecipazioni S.p.A.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, l’Offerente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire esclusivamente con le modalità suindicate. Il deposito non sarà produttivo di alcun interesse in favore dell’Offerente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La fideiussione, a scelta dell’Offerente, potrà consistere in una fideiussione bancaria, una polizza assicurativa, o una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
a) avere quale beneficiaria Invitalia Partecipazioni S.p.A.;
b) essere specificamente riferita alla Procedura in oggetto;
c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;
d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile;
e) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta di Invitalia Partecipazioni S.p.A., entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
g) prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta di Invitalia Partecipazioni
S.p.A. per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non sia stato ancora stipulato il Contratto di Compravendita;
h) garantire l’evento della mancata sottoscrizione del Contratto di Compravendita dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011;
i) recare la sottoscrizione del garante.
6. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
7. Verso i Concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione della Procedura, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto di Compravendita dell’Asset, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell’art. 93 del Codice.
8. Tutti i partecipanti dovranno inoltre produrre dichiarazione di impegno a costituire garanzia definitiva pari al 10% della somma offerta nelle stesse forme previste per la garanzia provvisoria da consegnare ad Invitalia Partecipazioni S.p.A. appena ricevuta la comunicazione della aggiudicazione in proprio favore. Tale garanzia sarà svincolata al momento della stipula del contratto definitivo e pagamento integrale del prezzo, ovvero sarà incassata e definitivamente trattenuta a titolo di indennizzo da parte di Invitalia Partecipazioni S.p.A. in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo per fatto imputabile all’aggiudicatario.
Art. 7 - Attività di Due Diligence
1. Al fine di poter avere accesso alla Virtual Data Room di cui all’art. 7.3 del presente disciplinare, ciascun interessato, oltre a sottoscrivere l’accordo di riservatezza secondo lo schema allegato sub 4; dovrà inoltre produrre dichiarazione impegnativa sotto la propria responsabilità e sanzioni di legge, attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 80, commi 1°, 2°,4° e 5° del Codice, o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente la titolarità di affidamenti pubblici, di non trovarsi in stato di fallimento con esercizio provvisorio né in regime di concordato con continuità aziendale, nonché ulteriore dichiarazione impegnativa di possedere i requisiti di cui all’art. 5 del presente disciplinare e di essere nella condizioni di prestare la garanzia di cui all’art. 6 dello stesso disciplinare
2. Al fine di una corretta formulazione dell’Offerta, ciascun Concorrente avrà facoltà di espletare un’attività di Due Diligence finalizzata all’acquisizione di tutti i dati e/o le informazioni necessarie ad un’esatta apprensione e cognizione degli elementi che possono, in qualsiasi modo, influire sulla determinazione dell’Offerta stessa.
3. In particolare, ai fini della presentazione delle Offerte, i Concorrenti saranno ammessi alla consultazione di informazioni e documenti relativi all’Asset, contenuti in una Virtual Data Room di natura amministrativa, catastale, ambientale e legale, rispettando le specifiche prescrizioni contenute nel Regolamento di Data Room, e impegnandosi per iscritto a rispettare l’Accordo di Riservatezza, allegati al presente Disciplinare.
4. Le richieste di accesso alla Virtual Data Room verranno valutate da Invitalia Partecipazioni S.p.A. e l’eventuale autorizzazione all’accesso sarà comunicata agli aventi diritto entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
5. L’accesso alla data room è condizione necessaria per l’ammissibilità dell’Offerta da parte del Concorrente. In caso di RTI o consorzi – fermo quanto previsto nel successivo comma 6° del presente articolo in merito alla necessità che il Regolamento di Data Room e l’Accordo di Riservatezza siano sottoscritti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata - è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, che abbia acceduto alla data room almeno un soggetto ad essi partecipante.
6. La Virtual Data Room consentirà l’accesso alle informazioni e ai documenti di cui sopra a decorrere dalle ore 14:00 del 10/08/2020, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle Offerte.
7. Con riferimento alle modalità di accesso alla VDR, si rende noto che:
a) la richiesta di ammissione alla VDR dovrà essere trasmessa da ciascun Concorrente via PEC ad Invitalia Partecipazioni S.p.A. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.), a partire dalla data di pubblicazione del presente Disciplinare, e dovrà essere corredata dal Regolamento di Data Room e dall’Accordo di Riservatezza, entrambi sottoscritti per accettazione.
Il Regolamento di Data Room e l’Accordo di Riservatezza dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’Operatore economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore, e dovranno essere accompagnati da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri.
In caso di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici o di consorzi, il Regolamento di Data Room e l’Accordo di Riservatezza dovranno essere sottoscritti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata;
b) ricevute le credenziali di accesso, con le modalità previste nel Regolamento di Data Room il Concorrente potrà consultare la VDR fino alla scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
c) al Regolamento di Data Room dovrà essere allegata la lista dei soggetti che, per ciascun Concorrente, saranno ammessi alla Data Room, con indicazione del nome e cognome, della società per conto della quale si accede alla Data Room, della qualifica e del ruolo ricoperto nella società per conto della quale si accede alla Data Room, nonché dell’indirizzo e-mail.
Qualora fossero necessari chiarimenti e/o approfondimenti in merito ai documenti della VDR ovvero per ulteriori informazioni, i Concorrenti potranno richiederli via e-mail all’attenzione del Referente, all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le richieste di chiarimento e/o integrazioni potranno essere inviate sino alle ore 24:00 (CET) del 7° giorno lavorativo antecedente la data di chiusura della VDR.
8. Nell’ambito delle attività di Due Diligence di cui al presente articolo, gli Offerenti potranno richiedere accessi e visite presso l’Asset oggetto di Procedura, sostenendone le corrispondenti spese.
9. Stanti le esigenze di riservatezza della documentazione oggetto di Due Diligence, e la necessità di assicurare che la partecipazione riguardi soggetti in possesso dei requisiti morali, di affidabilità e solvibilità fissati dal precedente art. 5, Invitalia Partecipazioni S.p.A. si riserva di operare le verifiche di cui al comma 2° del predetto art. 5 ai fini dell’ammissione dei richiedenti alla VDR.
Art. 8 - Modalità di presentazione delle Offerte
1. L’Offerta dovrà consistere, a pena di esclusione, in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura:
«NON APRIRE – Offerta per la “Procedura aperta preordinata alla dismissione dell’incubatore di imprese di Cerignola”, oltre alla denominazione dell’Offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail.
2. Il suddetto plico contenente la documentazione d’offerta dovrà pervenire dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:30 presso lo studio notarile associato: Atlante – Cerasi, Xxxxxxxx Xx Xxxxx Xxx 000 - 00000 Xxxx (XX). La consegna dovrà avvenire a mani del Notaio Xxxxxx Xxxxxxx che ne rilascerà ricevuta. Il plico dovrà pervenire a far data dal 02/09/2020 ed entro il termine perentorio delle ore 17:30 (CET) del giorno 15/10/2020.
3. Il plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.
4. Non saranno ammesse alla procedura le Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
5. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto da Invitalia Partecipazioni S.p.A.
6. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte.
7. Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
8. Sarà ammessa l’integrale sostituzione del Plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.
9. Il Plico di Offerta, a pena di esclusione, dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell’Offerente e le seguenti diciture:
i. Busta A – Documentazione Amministrativa
ii. Busta B – Offerta Economica per l’Asset
00.Xx Busta “A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
a) una Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale l’Offerente attesti inter alia l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, nonché la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla lex specialis, e si impegni in relazione all’oggetto dell’affidamento, secondo quanto previsto nello Schema di Dichiarazione Sostitutiva allegato al presente Disciplinare.
La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. l), dell’art. 80 del Codice, in conformità a quanto previsto dalla richiamata normativa pubblicistica, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
▪ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, e membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se
titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza).
o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
o membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
▪ soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
▪ direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Con specifico riferimento all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1° del Codice, si ricorda inoltre che la dichiarazione va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di Xxxx, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2° del d.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.
In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatesi nell’ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.
Invitalia Partecipazioni S.p.A. richiederà ai Concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i Concorrenti dovranno procedere all’immediata comunicazione dei suddetti nominativi.
Sarà comunque onere dell’Offerente, qualora il legale rappresentante non intenda dichiarare, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5°, lett. l), dell’art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.
La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere redatta sulla base dello Schema in allegato, da intendersi parte integrante del presente Disciplinare.
In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore, la dichiarazione sostitutiva dovrà comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato al presente Disciplinare.
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato;
b) copia del presente Disciplinare, pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, debitamente sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis di gara; si precisa espressamente che tale accettazione ha valore assolutamente incondizionato anche come espressa rinuncia dei partecipanti ad eccepire la invalidità sotto qualsivoglia profilo di tutte e di ogni singola condizione o riserva e facoltà prevista ed inserita nel Disciplinare a vantaggio di Invitalia Partecipazioni S.p.A.
c) il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria, da presentare in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/16, nonché ai sensi dell’art. 6 del presente Disciplinare;
d) l’impegno alla produzione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
e) copia di una visura alla C.C.I.A.A. di appartenenza, o analogo documento comprovante l’iscrizione in albi ed elenchi professionali, se trattasi di operatore estero.
I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
00.Xx “Busta B – Offerta Economica per l’Asset” dovrà contenere:
• l’indicazione dell’Offerta Economica per l’Asset, redatta in bollo preferibilmente sulla base dello Schema di Offerta Economica allegato al presente Disciplinare. In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nel predetto form.
L’Offerta Economica per l’Asset dovrà riportare: i) l’indicazione in termini assoluti del prezzo complessivo offerto dal Concorrente per l’acquisto dell’Asset, in cifre e in lettere, espresso in euro con un numero di decimali non superiore a 2 (due); ii) la dichiarazione dell’Offerente di aver preso completa visione e di essere a conoscenza della lex specialis della Procedura, di tutti i documenti e degli atti contenuti nella Virtual Data Room e delle condizioni di trasferimento dell’Asset; iii) la dichiarazione dell’offerente di aver preso completa visione dei contratti in essere tra l’amministrazione Comunale di Cerignola e le imprese che utilizzano gli spazi dell’incubatore, con l’impegno a rispettare i termini di durata previsti dai contratti stessi a favore delle imprese.
• copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
Art. 9 - Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici e consorzi
1. In via di autovincolo, nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 48 del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
Busta A – Documentazione Amministrativa
• la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alla lettera a) del precedente comma 10° dell’art. 10 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
• nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16, nei limiti in cui risulti compatibile con l’oggetto della presente Procedura. Tale dichiarazione è già contenuta nel form della “Dichiarazione Sostitutiva”, allegato al presente Disciplinare;
• nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione dovrà risultare:
(i) la specificazione della distribuzione dell’Asset tra i singoli Concorrenti riuniti o consorziati. Tale dichiarazione è già contenuta nel form della “Dichiarazione Sostitutiva”, allegato al presente Disciplinare;
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
• in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella Dichiarazione Sostitutiva allegata al presente Disciplinare.
3. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 1°, 2° e 5°, lettera l) del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 10, comma 10°, lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato o consorziato.
4. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
Buste B “Offerta Economica per l’Asset”
5. Con riferimento all’Offerta Economica, si applicano le seguenti prescrizioni:
• in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono l’Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
• in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti componenti l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti.
6. Con riferimento all’Offerta migliorativa eventualmente richiesta ai sensi dell’art. 4, co. 5, si applicano le seguenti prescrizioni:
• in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono la Offerta Migliorativa potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
• in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti componenti la Offerta Migliorativa dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti.
Art. 10 – Svolgimento della Procedura di gara
1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede legale di Invitalia Partecipazioni S.p.A., alla xxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxx. Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dei medesimi munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. Le operazioni di gara inerenti all'Offerta saranno presiedute da apposita Commissione Aggiudicatrice, composta da n. 3 o 5 membri.
3. All'esito della ricezione dei plichi di Offerta, la Commissione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile secondo il loro ordine cronologico di arrivo.
4. La seduta pubblica relativa all'apertura dei Plichi e della Busta “A - Documentazione Amministrativa” si terrà in data 19/10/2020, alle ore 12:00 (CET). In tal sede, verrà esaminata la regolarità formale dei plichi e quella delle buste interne e, previa apertura della “Busta A - Documentazione Amministrativa”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni della lex specialis. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
5. La Commissione Aggiudicatrice potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione.
6. Salvo che nella fase di apertura delle buste delle Offerte Economiche, in tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà della Commissione riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
7. All'esito della valutazione dei documenti amministrativi, anche eventualmente in altra data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la Commissione Aggiudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle “Buste B - Offerta Economica per l’Asset”, e contestualmente, alla lettura dei valori offerti in lettere da ciascun Concorrente e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria.
8. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi verranno conservati da Invitalia Partecipazioni S.p.A. nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, Invitalia Partecipazioni S.p.A. adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione della Procedura, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
9. Sussistendone le condizioni, la Commissione provvederà alla proposta di aggiudicazione verso Invitalia Partecipazioni S.p.A., la quale adotterà l’aggiudicazione definitiva.
10. L'adozione dell’aggiudicazione ad opera dell’organo competente di Invitalia Partecipazioni S.p.A. sarà condizionata:
(i) alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario;
(ii) alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione di Invitalia Partecipazioni S.p.A.;
(iii) alla verifica dell’impegno di produrre la cauzione definitiva in misura pari al 10% del valore di aggiudicazione;
(iv) all’autorizzazione a vendere ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18 settembre 2007, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
11. In analogia a quanto previsto dall'art. 80, comma 12° del Codice, applicabile in xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx dichiarazione o falsa documentazione da parte dell'Operatore economico, Invitalia Partecipazioni S.p.A. ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione, la quale, ove ritenga che le predette siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'Operatore nel Casellario Informatico ai fini dell'esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Decorso tale periodo l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
12. Sarà insindacabile diritto di Invitalia Partecipazioni S.p.A. quello di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della cessione, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12° del Codice.
13. In caso di mancata stipula del contratto definitivo per fatto imputabile all’aggiudicatario, si procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore dell’eventuale concorrente secondo graduato, al quale sarà richiesto di produrre cauzione definitiva; successivamente il procedimento seguirà le forme ordinarie.
14. Nel caso in cui la presente procedura dovesse risultare deserta, ovvero in mancanza di offerte valide, ovvero in caso di mancata stipulazione del contratto per fatti imputabili all’aggiudicatario, Invitalia Partecipazioni S.p.A. si riserva la facoltà di procedere mediante una successiva ed apposita procedura negoziata, relativamente all’oggetto della Procedura o a singole parti della medesima.
Art. 12 – Aggiudicazione e stipula del Contratto di Compravendita
1. Successivamente all’aggiudicazione, in base agli esiti della Procedura, Invitalia Partecipazioni S.p.A. stipulerà con l’Aggiudicatario un Contratto di Compravendita avente ad oggetto il trasferimento dell’Asset, a condizione che gli attuali affidatari non dichiarino nel termine di trenta giorni la volontà di esercitare il diritto di prelazione agli stessi patti e condizioni del provvedimento di aggiudicazione. Qualora gli affidatari esercitino il diritto di prelazione l'aggiudicatario sarà liberato dall’obbligo di acquistare e avrà solo diritto alla restituzione della cauzione provvisoria; non potrà avanzare alcuna altra pretesa nemmeno per il rimborso delle spese di presentazione dell’offerta.
2. In caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli affidatari il contratto sarà stipulato con l'aggiudicatario
3. Il Contratto di Compravendita conterrà in ogni caso una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456
c.c. per il caso in cui l’acquirente, o i componenti la compagine sociale dell’acquirente, ovvero i loro dirigenti con funzioni specifiche relative allo svolgimento della presente Procedura di vendita, ovvero alla stipulazione degli atti di acquisto conseguenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p.; 319 e 319 bis, ter e quater c.p.; 320 c.p.; 322 e 322 bis c.p.; 346 bis c.p.; 353 e 353 bis c.p.;
4. Il Contratto di Compravendita non sarà stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
5. Ai fini della sottoscrizione del Contratto di Compravendita, Invitalia Partecipazioni S.p.A. provvederà a inoltrare all’Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, un’apposita comunicazione, con la quale chiederà l’immediata produzione della cauzione definitiva ed assegnerà all'Aggiudicatario medesimo un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni, per addivenire alla stipula e inviterà lo stesso a produrre la documentazione di legge a tal fine occorrente.
6. Verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria e quella definitiva saranno svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto di Compravendita.
7. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.
8. Il pagamento e il passaggio della proprietà dell’Asset avverranno contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita.
9. Tutte le spese contrattuali, e i corrispondenti oneri fiscali, saranno posti interamente a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy
I Concorrenti dichiarano di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e delle finalità per le quali viene effettuato il trattamento dei propri dati personali.
Art. 14 – Legge regolatrice del rapporto
1. Tutti i rapporti giuridici derivanti dalla presente Procedura saranno regolati dalla Legge Italiana. Per le eventuali controversie in merito sarà competente in via esclusiva in Tribunale Civile di Roma.
2. Il testo in italiano dell’avviso, al pari delle eventuali successive traduzioni del presente Disciplinare, prevalgono su qualunque altro testo ovunque pubblicato in lingua straniera.
3. La presente Procedura ha carattere privatistico ed esula dall’ambito di applicazione della vigente normativa in tema di contratti pubblici. I richiami alle disposizioni pubblicistiche operati nel presente Disciplinare sono effettuati a mero titolo di autovincolo.
4. Nei limiti di cui al precedente comma, la presente Procedura è regolata altresì dai principi del Trattato UE, e dalle disposizioni di cui all’art. 10, 2° comma, primo periodo, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché dai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, mutuo riconoscimento, libertà di stabilimento.
Art. 15 – Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara
1. Sono allegati al presente Disciplinare, a costituire parte integrante dello stesso:
1) All.1 - Schema di Dichiarazione Sostitutiva
2) All. 2 - Schema di Offerta Economica sull’Asset
3) All. 3 - Regolamento di Data Room
4) All. 4 - Accordo di Riservatezza.
5) All. 5 – Impegno rispetto durata contratti
2. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet xxx.xxxxxxxxx.xx, nelle forme e nei termini di legge.
3. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti, relative alle previsioni del presente Disciplinare dovranno pervenire a Invitalia Partecipazioni S.p.A., con le modalità previste dal precedente art. 7, comma 6°, lettera c). Le repliche in questione saranno comunicate agli interessati all’indirizzo e-mail fornito.
4. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti ricevuti, rimanendo Invitalia Partecipazioni S.p.A. dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
Roma, 10/08/2020.