Criteri di selezione delle offerte Clausole campione

Criteri di selezione delle offerte. Il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso in termini percentuali sull’ “Elenco prezzi unitari” posto a base di gara (a misura). Non sono ammesse offerte pari o in aumento.
Criteri di selezione delle offerte. 1. La Procedura sarà aggiudicata all’operatore che avrà presentato la migliore offerta per Invitalia Partecipazioni S.p.A., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più alta, secondo quanto appresso stabilito. Stante l’articolazione della Procedura, dalla medesima potrà discendere la stipula di un Contratto di Compravendita.
Criteri di selezione delle offerte. Art. 234 Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi Capo IV Concorsi di progettazione
Criteri di selezione delle offerte. Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
Criteri di selezione delle offerte. 1. La selezione avviene in base alla comparazione ponderata delle of- ferte tecniche, funzionali ed economiche proposte dagli operatori economici, individuando quella che, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati nella documentazione di gara, fornisce il miglior rapporto tra qualità, quantità e pregio tecnico, da un lato, e prezzo o costo, da un altro lato, esprimendo altresì un unico dato numerico idoneo a consentire di porre le offerte in una graduatoria.
Criteri di selezione delle offerte. Art. 291 Per quanto riguarda la commissione giudicatrice, il testo del presente articolo attua la delega di cui all’articolo 5, comma 5, lettera h), del codice; la redazione del testo trae spunto dalla disciplina contenuta negli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riprodotto nell’articolo 118 del presente regolamento, con le semplificazioni e gli opportuni adeguamenti alla materia dei servizi e forniture. In particolare, si è proceduto, al comma 2, all’individuazione, secondo quanto previsto dall’articolo 84, comma 8 del codice, di casi ulteriori rispetto alla circostanza di accertata carenza di adeguate professionalità nell’organico della stazione appaltante, in cui la nomina dei commissari possa avvenire ai sensi dell’articolo 84 comma 8 citato, nel caso di interventi complessi ovvero di importo superiore ad un milione di euro.
Criteri di selezione delle offerte. 1. Nei contratti pubblici della Regione la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.
Criteri di selezione delle offerte. E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Criteri di selezione delle offerte. 5.1 Tenuto conto che la logica del massimo ribasso produce da un lato effetti destrutturanti nel tessuto economico e produttivo e dall'altro danni alla Pubblica Amministrazione in termini di tempi e costi causati da ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche e danni alla collettività che non può utilizzare l'opera stessa, le Stazioni Appaltanti procederanno, con carattere preferenziale ogni qualvolta la natura o la tipologia dell'opera da realizzare lo renda opportuno, alla fissazione di apposite soglie economiche e tipologie contrattuali per lavori, servizi e forniture per le quali si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto ed inserendo elementi tecnico ‐ qualitativi adeguati alla natura e all'oggetto del contratto, ai quali attribuire un punteggio sostanzialmente prevalente rispetto a quello del prezzo al fine di qualificare maggiormente la realizzazione dell'opera stessa. Il carattere preferenziale da attribuirsi al metodo di appalto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve comunque tenere conto dell'importo dei lavori a base d'asta in quanto, qualora l'importo non sia adeguato e congruente con i maggiori costi per le imprese che vogliano partecipare all'appalto, le stazioni appaltanti valuteranno altri e più consoni metodi di aggiudicazione al fine di favorire l'accesso alle PMI. Le Stazioni appaltanti, in tali casi, verificano e valutano la possibilità di inserire fra i criteri di valutazione delle offerte elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in base alle peculiarità dello specifico cantiere, con riguardo in particolare ma non esaustivamente ai presidi di sicurezza, ai sistemi di verifica dell'operato delle maestranze, alla qualificazione e formazione dei prestatori di lavoro, ai modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, al numero medio settimanale di visite in cantiere da parte dei professionisti incaricati di attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva.
Criteri di selezione delle offerte. L’ACT, nel rispetto del DPCM 30 marzo 2001, non potrà procedere ad affidamenti secondo il criterio del prezzo più basso. L’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inoltre, non dovrà necessariamente essere diretto a valutare, oltre all’offerta tecnico- progettuale, un ribasso percentuale sul prezzo base, bensì potrà prevedere, fermo il costo del servizio, la valutazione della migliore proposta di gestione economica della somma messa a disposizione in base a servizi aggiuntivi, ottimizzazione delle spese, razionalizzazione e capacità di reperimento delle risorse.