AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1484 del 26-8-2021
O G G E T T O
Schema di convenzione, di cui alla DGRV n. 1094 del 9 agosto 2021 "Funzioni delegate alle aziende ULSS, in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art. 129, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater e dell'art. 138, co. 1- bis L.R. n. 11/2001. Rinnovo convenzioni con aziende ULSS", approvazione.
Proponente: UOC Affari Generali Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1768
Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, riferisce:
La Regione del Veneto, con nota in atti del 11 agosto 2021 (ns prot. n. 83698) ha trasmesso a questa ULSS n. 8 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1094 del 09.08.2021 avente ad oggetto “Funzioni delegate alle aziende ULSS, in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art. 129, co. 1-bis, 1- ter e 1-quater e dell'art. 138, co. 1-bis L.R. n. 11/2001. Rinnovo convenzioni con aziende ULSS” con il quale si dispone il rinnovo, per ulteriori due anni, delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto e aziende ULSS per la delega delle funzioni in materia di servizi sociali, in attuazione di quanto disposto dalla DGRV n. 819 del 8/6/2018 e DGRV n. 1033 del 17/7/2018.
Con medesima nota, è stata trasmessa a questa ULSS la convenzione per la delega dell’esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali, con richiesta di restituirla alla Regione stessa debitamente firmata digitalmente.
La convenzione di cui si tratta, il cui testo si propone di recepire in allegato al presente atto, regola all’articolo n. 1 (“Oggetto e finalità”) i rapporti tra la Regione Veneto e l’ULSS n. 8 Berica, relativamente all’esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di:
a) assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale, compresi i servizi di integrazioni di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell’istruzione degli adulti;
b) trasporto scolastico degli alunni/studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
c) interventi residuali socio assistenziali a favore di minori.
Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate, l’Azienda ULSS “provvede direttamente e alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentra nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto e procede in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui alla DGR n. 819 del 2018”.
Per quanto concerne i costi derivanti dall’accordo e dalle attività di cui si tratta, la convenzione prevede espressamente che “la Regione del Veneto provvede ad attribuire all’Azienda ULSS le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni oggetto della presente convenzione e provvede al trasferimento delle medesime risorse, per il tramite dell’Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti”.
La durata dell’accordo è di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo medesimo, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni.
Posto quanto sopra, si propone di approvare lo schema di convenzione per la delega dell’esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali in attuazione della DGRV n. 1094 del
09.08.2021, nel testo allegato alla presente deliberazione, provvedendo alla sua sottoscrizione ed alla sua trasmissione in Regione Veneto.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare lo schema di convenzione per la delega dell’esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali in attuazione della DGRV n. 1094 del 09.08.2021, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di provvedere alla sottoscrizione digitale del documento di cui al punto n. 1 ed alla successiva trasmissione del medesimo alla Regione del Veneto;
3. di dare atto che, come stabilito dalla DGRV n. 1094 del 09.08.2021, nonché dallo schema di convenzione di cui al punto n. 1, la Regione del Veneto provvederà ad attribuire all’Azienda ULSS le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni oggetto della convenzione di cui si tratta e provvederà altresì al trasferimento delle medesime risorse, per il tramite di Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti.
4. di dare atto che il costo del presente provvedimento, quantificato in € 48,00, sarà a carico del bilancio sanitario anno 2021 al conto 58 03 000020 Imposte, tasse e tributi;
5. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’Albo on line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx in data 26/08/2021 alle ore 16:53
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 27-8-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 27-8-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
CONVENZIONE PER LA DELEGA DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA DGR n. 819/2018, DGR n. 1033/2018 e DGR n. 1094/2021
TRA
Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx nato a Verona (VR) il 21/08/1971, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta regionale del Veneto, a quant’infra autorizzato in esecuzione della DGR n. 1094 del 09/08/2021;
E
Azienda ULSS 8 Berica con sede in 00000 Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 02441500242 nella persona della dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Palmi (RC) il 19.05.1957, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza dell’Azienda ULSS;
Premesso che:
- la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” dispone che:
- ai sensi dell’articolo 129, comma 1bis, spettano alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuola di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell’istruzione degli adulti;
- ai sensi dell’articolo 129, comma 1quater, spettano alla Regione gli interventi residuali socio assistenziali a favore di minori;
- ai sensi dell’articolo 138, comma 1bis, spettano alla Regione i servizi di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati;
- con la DGR n. 819 del 8/6/2018 e la DGR n. 1033 del 17/7/2018 è stato approvato il modello organizzativo per l’esercizio delle funzioni citate, mediante delega alle aziende ULSS sul cui territorio insiste il capoluogo di Provincia, stabilendone l’applicazione in via sperimentale a far data dal 1° agosto 2018.
Il modello organizzativo approvato ha l’obiettivo di pervenire ad una modalità omogenea di gestione dei servizi relativi alle funzioni citate, salvaguardando le specificità territoriali e la sostenibilità dei medesimi servizi e prevede:
- la messa a disposizione di proprio personale dipendente mediante l’assegnazione dello stesso, ai sensi dell’art. 30, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto e, quindi, con oneri a carico del bilancio regionale;
- l’attribuzione alle aziende ULSS delegate delle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni citate nonché di quelli relativi al maggior carico organizzativo del modello sperimentale attivato tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS, mediante apposito provvedimento di riparto assunto dalla Giunta regionale a valere sul finanziamento specificatamente previsto in bilancio regionale;
- il trasferimento alle aziende ULSS delle risorse finanziarie di cui al punto precedente, per il tramite dell’Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti;
- la sperimentazione del modello organizzativo, tutt’ora in corso, è accompagnata e verificata da un apposito Tavolo tecnico di monitoraggio delle funzioni delegate alle aziende ULSS, istituito presso la Direzione Servizi Sociali con la DGR n. 819 del 8/6/2018 e reso operativo con successivo decreto n. 83 del 9/7/2018;
- con la deliberazione n. 1033 del 17/7/2018, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la delega delle suddette funzioni alle aziende ULSS prevedendo (articolo 5) una durata di tre anni, rinnovabili per ulteriori tre anni;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 573 del 9/05/2019 sono state approvate le “Linee guida per lo svolgimento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell’udito residenti nel territorio della Regione del Veneto frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado (DGR n. 819/2018 e n. 1033/2018)”;
- al fine di garantire la continuità delle funzioni delegate alle aziende ULSS, relative all’assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado, al trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati e agli interventi residuali socio- assistenziali a favore di minori, con DGR n. 1094/2021 si è disposto il rinnovo per ulteriori due anni delle convenzioni di cui alla DGR n. 1033 del 17/7/2018.
SI CONVIENE
Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. La presente convenzione, in attuazione della legge regionale n. 11/2001, della DGR n. 819/2018, della DGR n. 1033/2018 e della DGR n. 1094/2021, regola i rapporti tra Regione del Veneto e Azienda ULSS 8 Berica (di seguito Azienda ULSS), relativi all’esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di: a) assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale, compresi i servizi di integrazioni di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell’istruzione degli adulti; b) trasporto scolastico degli alunni/studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione; c) interventi residuali socio assistenziali a favore di minori.
2. Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate, l’Azienda ULSS provvede direttamente e alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentra nella titolarità degli eventuali
contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto e procede in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui alla DGR n. 819 del 2018.
Articolo 2 – Impegni dell’Azienda ULSS
1. Per la funzione relativa all’assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione, nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell’istruzione degli adulti, l’Azienda ULSS avrà i seguenti compiti:
- espletamento delle formalità necessarie all’accoglimento delle richieste di assistenza scolastica integrativa;
- programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio;
- coordinamento e monitoraggio dell’attività educativa-didattica di supporto all’allievo per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale da svolgere i collaborazione con la scuola e la famiglia secondo il progetto individualizzato definito dalle apposite Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (UVMD), anche in collaborazione con le competenti istituzioni scolastiche regionali operanti in ciascun territorio provinciale;
- quantificazione del monte ore annuale complessivo e ripartizione per ciascun alunno/studente sulla base del progetto individualizzato, sia nella fase che precede l'avvio dell'anno scolastico, sia per i nuovi casi in corso d'anno nei limiti del monte ore complessivo definito per ciascun lotto specifico per Provincia;
- autorizzazioni alla frequenza in istituti specializzati a livello residenziale e semiresidenziale, previa valutazione UVMD;
- produzione e riadattamento testi per ciechi e ipovedenti;
- collaborazione con le competenti istituzioni scolastiche regionali operanti in ciascun territorio provinciale per la gestione del servizio di assistenza integrativa scolastica a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale;
- gestione dei rapporti con gli assistiti e le loro famiglie, fornendo anche le informazioni necessarie;
- ogni altra attività necessaria a garantire l’erogazione del servizio.
2. Per la funzione relativa agli interventi di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, l’Azienda ULSS avrà i seguenti compiti:
- espletamento formalità necessarie per l’accoglimento delle richieste di trasporto scolastico;
- programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio;
- gestione dei rapporti con gli assistiti e le loro famiglie, fornendo anche le informazioni necessarie;
- ogni altra attività necessaria a garantire l’erogazione del servizio.
3. Per la funzione residuale relativa agli interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità, l’Azienda ULSS avrà i seguenti compiti:
- valutazione e gestione della singola situazione e definizione di progetto straordinario e temporaneo di inserimento del minore interessato in struttura protetta in appoggio alla famiglia;
- ogni altra attività necessaria a garantire l’erogazione del servizio.
4. Al fine di garantire economie di scala nella realizzazione di determinate attività riferite alle funzioni delegate, l’Azienda ULSS può valutare congiuntamente con altre aziende ULSS l’opportunità di procedere con modalità operative accentrate.
Articolo 3 – Impegni della Xxxxxxx
0. Xx Xxxxxxx xxx Xxxxxx mette a disposizione il proprio personale dipendente in servizio già distaccato presso la Provincia di Vicenza in ottemperanza alla DGR n. 819 del 2018 ed eventuali modifiche, mediante assegnazione dello stesso, ai sensi dell’art. 30, co. 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, all’Azienda ULSS, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto e, quindi, con oneri a carico del bilancio regionale. L’Azienda ULSS ha la possibilità di utilizzare il predetto personale regionale distaccato, una volta assolte le incombenze prioritarie afferenti l’oggetto della presente convenzione e l’attuazione delle attività correlate al modello organizzativo Regione Veneto/Azienda ULSS, anche per lo svolgimento di altre attività aziendali, considerata l’attinenza delle stesse alle funzioni regionali.
2. La Regione del Veneto provvede ad attribuire all’Azienda ULSS le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni oggetto della presente convenzione e provvede al trasferimento delle medesime risorse, per il tramite dell’Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti.
Articolo 4 – Monitoraggio della convenzione
1. L’attuazione della presente convenzione viene monitorata nell’ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio delle funzioni delegate costituito con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 83 del 9 luglio 2018.
Articolo 5 - Durata
1. La presente Convenzione ha durata di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere ulteriormente rinnovata per un periodo di altri due anni.
Articolo 6 - Foro competente
1. Foro competente a giudicare tutte le controversie che possono insorgere fra le parti nell’applicazione delle presente convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà quello di Venezia.
Articolo 7 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.
Articolo 8 - Trattamento dei dati
1. Titolare del trattamento dei dati personali relativi alle funzioni di cui all’articolo 1 è l’Azienda ULSS 8 Berica;
2. Responsabile del trattamento dei dati personali relativi alle funzioni di cui all’articolo 1 è l’Azienda ULSS 8 Berica.
3. Sulla base del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR), si conviene che l’Azienda ULSS tratta i dati personali relativi agli utenti in carico, nel rispetto della normativa in vigore.
Articolo 9 - Spese di bollo e di registrazione
1. L’imposta di bollo è a carico dell’Azienda ULSS.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso d’uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 con oneri a carico della parte che lo richiede.
La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Venezia, (data della sottoscrizione come quella dell’ultima firma digitale apposta)
Regione del Veneto Azienda ULSS 8 Berica Il Direttore della U.O. Non Autosufficienza Il Direttore generale