Schema di contratto
Schema di contratto
per il SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA FISCALE, AMINISTRATIVA E TRIBUTARIA E SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI
CIG: Z7D268950A
Importo netto: Euro [•]
L’anno 2019 il giorno [•] del mese di [•], tra
L’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, con sede legale in Via Palazzo di Città,1 – 10122 Torino, C.F. 97577430016 e P.I. 07481040017, in persona del Segretario Xxxx.Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell’Associazione (di seguito, il “GAI” o l’“Associazione”).
e
[•] con sede legale/studio in [•], C.F. e P.I. [•], in persona di [•], nato a [•], il [•], domiciliato, ai fini del presente contratto, presso [•] (di seguito, l’ “Appaltatore”).
(entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche le “Parti”)
Premesso che:
- con delibera a contrarre n.7/2018 del 27/12/2018, il GAI ha deliberato di affidare il servizio triennale avente ad oggetto l’incarico di consulenza in materia fiscale, amministrativa e tributaria e svolgimento degli adempimenti obbligatori connessi, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: il “Codice”).
- entro il termine previsto del 18 gennaio 2019, h.12, sono pervenute le offerte di n. [•] operatori economici;
‐ in base alle risultanze della gara, riportate negli appositi verbali, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato, con provvedimento n. [•] del [•], pubblicato sul sito web dell’Associazione, a [•], C.F. e P.IVA [•], che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il
punteggio maggiore pari a [•] punti, per un prezzo offerto pari ad Euro [•], oltre IVA;
- è stata poi effettuata la verifica relativa al possesso, da parte dell’operatore aggiudicatario, dei requisiti prescritti dagli atti di gara e dalla legge;
- detta verifica ha avuto esito positivo e, pertanto, l’aggiudicazione è divenuta efficace, ex art.32, co.7, del Codice.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 - Disciplina dell’appalto
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, il “Contratto”) e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle. Fanno altresì parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non allegati:
a) il bando di gara, contenente altresì il disciplinare di gara;
b) le offerte tecnica ed economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara, con i relativi allegati; Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto dagli allegati sopra menzionati e dalla disciplina normativa applicabile.
Articolo 2 - Oggetto
L’oggetto del Contratto consiste nello svolgimento da parte dell’Appaltatore di tutte le prestazioni indicate nel disciplinare di gara - che qui si intende integralmente richiamato – e, cioè, nel servizio triennale di consulenza e assistenza continuativa in materia fiscale, amministrativa e tributaria e svolgimento degli adempimenti obbligatori connessi.
L’Appaltatore è altresì obbligato a svolgere l’analisi e lo studio di eventuali specifiche problematiche che dovessero insorgere nel corso del triennio e l’aggiornamento costante rispetto alle novità normative.
Nel seguito vengono specificatamente indicate le prestazioni oggetto del servizio, da considerarsi tutte quali prestazioni principali, che l’Appaltatore s’impegna a svolgere nel pieno rispetto delle prescrizioni normative:
- tenuta della contabilità generale dell’Associazione in regime ordinario;
- tenuta dei libri IVA, con liquidazione periodica dell’imposta e predisposizione modulistica per i necessari versamenti o compensazioni;
- rilascio visti di conformità per eventuali compensazioni;
- assistenza nella predisposizione dei bilanci di previsione dell’ente;
- consulenza, gestione e conservazione fatturazione elettronica per conto dell’Associazione;
- predisposizione, presentazione ed illustrazione in occasione delle assemblee dei bilanci consuntivi dell’ Associazione, redatti ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del c.c. corredati di nota integrativa;
- predisposizione e presentazione di tutte le dichiarazioni di carattere fiscale;
- assistenza alla direzione nella definizione di accordi contrattuali con soggetti terzi;
- assistenza alla direzione e ai responsabili amministrativi durante le verifiche dell’organo di controllo;
- eventuale assistenza alla direzione e ai responsabili amministrativi in occasione delle assemblee e dei consigli di presidenza dell’ente.
L’Appaltatore s’impegna altresì allo svolgimento delle attività indicate in sede di offerta tecnica, alla voce “Assistenza a beneficio dell’Associazione” e, segnatamente:
(i) al rispetto delle tempistiche di riposta ai quesiti formulati dal GAI ivi indicate;
(ii) all’impiego, nello svolgimento dell’incarico, del numero di professionisti iscritti all’albo ivi indicato;
(iii) allo svolgimento, presso la sede dell’Associazione, del numero di riunioni annuali ivi indicato.
Il GAI si obbliga a fornire all’Appaltatore tutti i dati e le informazioni necessarie per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto.
Articolo 3 - Durata
La durata del contratto è di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 mesi, per l’importo indicato nell’offerta economica, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del Contratto.
Nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, sia ancora in corso di svolgimento la procedura volta
all’individuazione del nuovo contraente, la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di prorogare il Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedura, comunque non superiore a mesi 6 (sei), ai sensi dell’art. 106, co.11, del Codice, previo avviso da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata all’Xxxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni prima della scadenza del termine di durata contrattuale. In tal caso, l’Appaltatore si obbliga ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del Contratto, nessuna esclusa.
Articolo 4 - Corrispettivo, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Il GAI si obbliga a corrispondere, per il pieno e perfetto adempimento del Contratto, all’Operatore Economico, che accetta, il corrispettivo di Euro [•], oltre IVA, sulla base della percentuale di ribasso indicata dall’Appaltatore in sede di gara.
Il corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione oggetto del Contratto si intende non comprensivo di IVA, oneri fiscali e previdenziali.
Il corrispettivo per l’attività oggetto del Contratto verrà corrisposto dall’Associazione, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento che verificherà la conformità del servizio reso e previa ricezione di fattura, con scadenza a 60 gg d.f.f.m. La fattura dovrà essere emessa alla scadenza di ogni semestre.
L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, l’Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (“Piano Straordinario contro le Mafie”) e si impegna a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati dall’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4, aggiornata con delibera n. 556 del 31.05.2017). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della Legge n.136/10 i pagamenti dei
corrispettivi di cui al Contratto saranno effettuati mediante bonifici bancari intestati all’Appaltatore ed esigibili presso i sotto indicati conti correnti dedicati:
> [•] Agenzia di [•] codice IBAN [•];
> [•] Agenzia di [•] codice IBAN [•];
Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopraindicato sono:
> [•], nato a [•], il [•], C.F. [•], residente a [•], in Via [•] ;
> [•], nato a [•], il [•], C.F. [•], residente a [•], in Via [•] ;
Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente comunicata all’Associazione.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell’Appaltatore, certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validità o, in caso di professionisti non in possesso di D.U.R.C., attraverso il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa previdenziale di appartenenza.
Articolo 5 - Cessione del contratto
È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell’art.105 del Codice; ne consegue che l’Appaltatore non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.
Ai sensi dell’art. 106, co.13, del Codice, la cessione di crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo dell’appalto oggetto del Contratto può essere effettuata dall’appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante mediante raccomandata a. r. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante raccomandata a. r. In ogni caso, la Stazione Appaltante ceduta può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili alla Ditta cedente in base al presente contratto di appalto. Il cessionario ha l’obbligo di indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L 136/10 e s.m.i.
Articolo 6 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere inviate via PEC ai seguenti indirizzi:
• per l’Associazione: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
• per l’Appaltatore: [•].
La ricezione delle comunicazioni con tale mezzo si intende valida ad ogni effetto di legge.
Articolo 7 - Responsabilità dell’Appaltatore e manleva
E' esclusivamente a carico dell’Appaltatore la più ampia responsabilità per qualsiasi richiesta o pretesa di soggetti terzi - qualunque ne sia la natura e la causa - relativa, dipendente o connessa all’esecuzione del Contratto. In considerazione del completo esonero della Stazione Appaltante e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per le richieste e le pretese di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi instaurato nei confronti della Stazione Appaltante e/o dei suoi rappresentanti per far valere tali richieste e pretese, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la Stazione Appaltante.
Articolo 8 - Risoluzione per inadempimento e clausole risolutive espresse
Il GAI ha il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del Codice.
In ogni caso, il Contratto s’intende automaticamente risolto nelle seguenti ipotesi:
a) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto
contrattuale anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice;
b) accertata violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, previdenziali, assistenziali e fiscali;
c) mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
d) cessione, anche parziale, del Contratto;
f) accertata violazione della normativa disciplinante le attività oggetto dell’incarico affidato.
Qualora il GAI proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nel precedente articolo 6.
In tutti i casi di risoluzione sopra citati, resta salvo il diritto dell’Associazione al risarcimento di tutti i danni subiti e spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento delle prestazioni già correttamente eseguite, salvo compensazione da parte del GAI con l’importo a quest’ultimo dovuto per i danni subiti.
Articolo 9 - Recesso
Il GAI, in applicazione dell’art.109 del Codice, ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. In caso di recesso, l’Associazione è tenuta al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti da calcolarsi secondo quanto disposto dal richiamato art.109 del Codice.
Articolo 10 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori
L’Appaltatore ha presentato la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, dichiarando espressamente che per l’intera durata del Contratto si obbliga al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o
assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
Articolo 11 - Condizioni di riservatezza
Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente la riservatezza su tutti dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nell’esecuzione del Contratto e s’impegnano dunque a non divulgarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, salve le ipotesi in cui ciò sia imposto dalla legge o sia necessario per far valere un diritto in sede giudiziaria.
L’Appaltatore potrà riportare a terzi i termini essenziali del Contratto nei casi in cui ciò fosse necessario per la partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici o privati, previa comunicazione a l GAI.
Articolo 12 - Spese
Le spese inerenti e conseguenti il Contratto (per diritti di copia, bollatura, registrazione fiscale, ecc.) sono a carico dell’Appaltatore, con la sola esclusione dell’IVA, che sarà corrisposta nella misura di legge.
Il Contratto, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad IVA, è da registrarsi solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 s.m.i. a cura e spese dell’Appaltatore.
***
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., l’Appaltatore approva espressamente il contenuto dei precedenti articoli di seguito richiamati:
Articolo 3 - Durata
Articolo 4 - Corrispettivo, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 5 - Cessione del contratto
Articolo 7 - Responsabilità dell’Appaltatore e manleva
Articolo 8 - Risoluzione per inadempimento e clausole risolutive espresse
Articolo 9 - Recesso Articolo 12 – Spese
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Torino, lì
Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani
Operatore Economico