OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI Clausole campione

OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI. 1. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto si impegna ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI. 1) L'Appaltatore è tenuto ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto il contratto nazionale degli edili, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI. 1. L’appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale o territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Brindisi durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI. 1) L’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente capitolato e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell’impresa e da ogni qualificazione giuridica.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore ha presentato la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, dichiarando espressamente che per l’intera durata del Contratto si obbliga al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI. 1. Il Concessionario si obbliga, durante l’intera durata della Concessione, al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la revoca della concessione e la risoluzione di diritto del presente contratto.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI. 1) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).