GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
ALLEGATO 6 SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO PER PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
TRA
Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, con sede in Selargius (CA), nella xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale e partita IVA 02261430926, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante Dott.ssa Xxxxxx Xxxx, giusta poteri ad essa conferiti in forza della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014 (nel seguito, per brevità, anche e solo “ASL Cagliari” e/o “Stazione Appaltante”),
E
-----------------------, sede legale in -------------, via -----------------, capitale sociale ----------------, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ------------------al n. ------------, P. IVA , domiciliata ai fini del presente
atto in -----------, via -----------------, in persona del legale rappresentante , giusta poteri allo stesso conferiti
da (di seguito nominato, per brevità, anche e solo “appaltatore” e/o “Fornitore”);
PREMESSO
a) che la ASL di Cagliari, con deliberazione a contrarre n. 1043 del 12/08/2015, come modificata e integrata con deliberazione n. 1219 del 13/10/2015, ha indetto una gara d’appalto di rilevanza comunitaria con procedura aperta destinata alla selezione di un idoneo operatore economico al quali affidare, in unico lotto, l’esecuzione della fornitura di di un sistema RIS-PACS e servizi complementari;
b) che con deliberazione n. del , la ASL Cagliari ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l’effetto, ha deliberato l’aggiudicazione definitiva della gara di cui all’oggetto;
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario di tale gara e, per l’effetto, il Fornitore stesso ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d’appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione di gara;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. , emessa in data
dalla compagnia
per un importo pari ad Euro
= (Euro
/ ), a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e la restante documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, i seguenti allegati: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (DUVRI).
3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI.
1. Il presente Contratto è regolato: a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti pubblici, nonché dalle norme del codice civile; c) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione appaltante.
2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico della Stazione Appaltante e quanto dichiarato nell’offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatta salva, comunque, l’ipotesi in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio della ASL Cagliari, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi ed accessori migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
3. Nell’ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, la ASL Cagliari ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di gara, nell’ambito del presente contratto si intende per:
a) Stazione Appaltante e/o ASL Cagliari: l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari;
b) Fornitore e/o Appaltatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;
c) termini: in termini indicati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non diversamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;
5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali, connesse e complementari vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del Capitolato tecnico, all’offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente Contratto per tutto quanto in quest’ultimo non espressamente previsto.
ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente Contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura in acquisto, da parte del Fornitore ed in favore della ASL Cagliari, di un sistema RIS-PACS, oltre alla prestazione di servizi complementari collegati alla fornitura.
2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore, precisamente, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente, nei confronti della ASL Cagliari, a prestare in favore della predetta Stazione Appaltante la fornitura di:
- un unico sistema RIS per tutte le Unità Operative della ASL Cagliari indicate nel Capitolato Tecnico, completamente integrato al sistema PACS, pure oggetto del presente appalto, incluse le postazioni, le apparecchiature, i prodotti hardware e licenze software e, comunque tutte le prestazioni principali e connesse richieste nel Capitolato Tecnico;
- un unico sistema PACS, completamente integrato al sistema RIS sopra indicato, corredato di tutte le componenti e servizi previsti nel Capitolato Tecnico, incluse le licenze per le stazioni di refertazione e di visualizzazione ed, in ogni caso, tutte le prestazioni principali e connesse richieste nel Capitolato tecnico;
- le apparecchiature e le integrazioni con sistemi terzi richieste nel Capitolato tecnico;
- servizi connessi all’esecuzione della fornitura in argomento, cioè da intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura in acquisto del sistema RIS-PACS sopra indicato e, segnatamente: a) consegna ed installazione, comprese tutte le attività di configurazione, integrazione con sistemi terzi, messa a regime del sistema RIS-PACS, ivi incluse attività di personalizzazione, formazione iniziale del personale della ASL Cagliari, avvio della produzione ed ogni altro tipo di supporto specialistico tecnico funzionale che si renda necessario nella fase di esecuzione e start up e di avvio operativo in produzione; b) garanzia per 12 (dodici) mesi dal collaudo finale del sistema e servizio di assistenza e manutenzione per i primi 12 (dodici) mesi sul sistema offerto, sempre con decorrenza dal collaudo finale.
- servizi complementari a pagamento, remunerati a canone, per un periodo totale complessivo pari a 36 (trentasei) mesi dal collaudo finale del sistema e, segnatamente: a) servizi di supporto e gestione del sistema (attività di amministratore di sistema, formazione ed addestramento e reporting gestionale) per 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal collaudo finale;
b) servizio di assistenza e manutenzione sul sistema offerto per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi, successivi ai primi 12 (dodici) mesi di assistenza e manutenzione inclusi nel prezzo offerto per la fornitura in acquisto del sistema RIS-PACS,
tutto ciò come meglio specificato nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica.
3. Le Forniture ed i servizi sopra indicati dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico, oltre che nella documentazione di gara e, laddove migliorative, nell’offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara.
4. la ASL Cagliari, nel corso dell’esecuzione del contratto, potrà disporre e richiedere al Fornitore, ai sensi dell’art. 11 del
R.D. 18-11-1923 n. 2440 ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, variazioni in aumento od in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza degli importi, con le modalità e per gli effetti previsti dalla predette disposizioni. In tal caso il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni in variazione agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione di quanto dovuto per le nuove prestazioni.
5. L’avvio delle prestazioni contrattuali oggetto del presente atto dovrà avvenire entro il termine di cui all’art. 153 comma 2 del D.P.R. 207/2010, decorrente dalla data di stipulazione del presente atto.
ART. 4. DURATA.
1. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e, relativamente ai servizi complementari, avrà termine decorsi 36 (trentasei mesi) dalla data del collaudo finale della fornitura del sistema RIS PAC, tutto ciò come meglio descritto nel Capitolato tecnico. Si precisa che la fase di installazione avrà la durata di mesi , cosi come offerto
dal Fornitore nella propria Offerta tecnica allegata sub “B”. entro il termine indicato nel piano operativo come revisionato dal gruppo di lavoro ed approvato dalla ASL Cagliari.
2. Alla scadenza dei 36 mesi di durata dei servizi complementari, la ASL Cagliari si riserva la facoltà di procedere ad un eventuale rinnovo di tali servizi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche risultate dall’aggiudicazione della presente gara, per un ulteriore periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi. L’opzione di rinnovo alla scadenza dei servizi complementari potrà essere attivata con conforme richiesta e/o ordinativo di fornitura inviato dalla ASL Cagliari al Fornitore entro il termine di giorni 15 (quindici) antecedenti alla scadenza del periodo base.
3. Poiché tale facoltà di rinnovo costituisce un diritto di opzione in favore della ASL Cagliari, ai sensi dell’art. 1331 cod. civ., potrà essere esercitato esclusivamente dalla ASL Cagliari laddove lo riterrà opportuno e/o utile in relazione all’interesse pubblico, mentre nulla potrà pretendere il RTI Fornitore, ad alcun titolo, laddove la Stazione appaltante non si avvalga del diritto conseguente a tale opzione e, pertanto, non richieda il rinnovo dei servizi complementari nel termine indicato al comma 2.
ART. 5. CONSEGNA, ATTIVAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE.
1. Le forniture e i servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato tecnico, esattamente nei luoghi ivi indicati. Tutte le componenti, i programmi le apparecchiature costituenti il sistema RIS-PACS offerto dovranno essere consegnati, installati, configurati e resi perfettamente funzionanti, ivi comprese le attività di personalizzazione, formazione iniziale del personale della ASL Cagliari ed avvio della produzione entro il termine indicato nel piano operativo come revisionato dal gruppo di lavoro ed approvato dalla ASL Cagliari, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di: imballo e spedizione, scarico e trasporto interni, montaggio e installazione, rimozione e asporto degli imballaggi.
3. Per l’esecuzione dei servizi il Fornitore si obbliga, a propria cura e spese, ad attivare i servizi stessi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, il tutto con le modalità e termini ivi prescritti. Ferma restando la possibilità di effettuare installazioni e avviamenti parziali dei servizi, al termine di tutte le attività di installazione il Fornitore dovrà inviare alla ASL Cagliari un rapporto di fine installazione, entro il termine stabilito nel Piano Operativo approvato dal gruppo operativo di cui al paragrafo 18 e seguenti del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. La fornitura e i servizi oggetto del contratto potranno eventualmente essere sottoposti a collaudi parziali per i diversi componenti del sistema; resta comunque fermo l’espletamento del collaudo finale subordinato alla consegna del rapporto di fine installazione, secondo le modalità e termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate dalla ASL Cagliari. Tali collaudi verranno effettuati dalla ASL Cagliari, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo.
5. I collaudi di cui al precedente comma si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e le forniture e i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
6. Il collaudo finale verrà espletato in contraddittorio con il Fornitore; nel caso di esito positivo del collaudo finale, la data del relativo verbale, sottoscritto da entrambe le parti, verrà considerata quale data di accettazione di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, per l’intero sistema. La Stazione appaltante ed il Fornitore potranno pattuire una diversa data di avvio dell’erogazione dei servizi. Resta inteso e si ribadisce che il servizio di assistenza e manutenzione sui prodotti offerti per i primi 12 mesi è incluso nel prezzo offerto dal Fornitore per la fornitura del sistema RIS PACS, senza alcun altro onere a carico della Stazione appaltante.
7. Nel caso di esito negativo di un collaudo parziale, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data del verbale di collaudo negativo.
8. Nel caso di esito negativo del collaudo finale, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data del verbale di collaudo negativo, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. In caso di nuovo collaudo finale negativo, da effettuarsi nei successivi 15 (quindici) giorni solari, la ASL Cagliari ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, salvo il risarcimento del danno, ovvero di continuare ad applicare la penale di cui oltre, fino alla data del collaudo finale positivo.
ARTICOLO 6. SERVIZI COMPLEMENTARI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione (preventiva, evolutiva e correttiva) nei termini e con le modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico e, laddove migliorative, nella propria Offerta Tecnica. Resta inteso che qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, nei limiti indicati nel Capitolato tecnico, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo
per la ASL di Cagliari, salvo diverse indicazioni da parte dei referenti della Stazione appaltante. La garanzia per 12 (dodici) mesi dal collaudo finale del sistema e il servizio di assistenza e manutenzione per i primi 12 (dodici) mesi sul sistema offerto, sempre con decorrenza dal collaudo finale, costituiscono servizi connessi all’esecuzione della fornitura, e cioè da intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura in acquisto del sistema RIS-PACS.
2. Dalla data di attivazione dei servizi, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione della ASL Cagliari e rendere funzionante, per tutta la durata del Contratto, un apposito servizio di assistenza in remoto Customer Care multicanale (ad esempio telefono, e-mail, sms, fax, web, ecc.) dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni solari su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione ed assistenza, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato tecnico.
3. Nell’ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel Capitolato Tecnico, i report periodici relativi ai livelli di servizio, da consegnare alla ASL Cagliari entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi del mese successivo al termine del periodo di riferimento.
4. Il Fornitore dovrà assicurare l’erogazione del servizio di formazione e addestramento secondo le modalità, le tempistiche e le figure professionali indicate nel Piano di formazione offerto. Le attività di formazione dovranno, comunque, essere preventivamente concordate dal Fornitore con i Referenti clinici interni della ASL di Cagliari ed organizzate in modo adeguato rispetto alle esigenze cliniche ed organizzative delle singole Unità Operative destinatarie del servizio in argomento.
5. Alla scadenza del Contratto il Fornitore dovrà garantire, senza alcun fermo, il completo recupero degli archivi (dati, referti ed immagini). Le attività necessarie per il recupero degli archivi dovranno incominciare almeno trenta giorni prima della conclusione del rapporto.
ART. 7. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.
1. Le somme dovute al Fornitore dalla ASL Cagliari per l’esecuzione della fornitura, servizi connessi inclusi, e la prestazione dei servizi complementari oggetto del contratto, sono rappresentate dai seguenti corrispettivi:
a) il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla ASL Cagliari a titolo di prezzo per la fornitura del sistema RIS PACS oggetto del presente contratto, inclusi i servizi connessi all’esecuzione della fornitura e comprese, in particolare, garanzia per 12 (dodici) mesi dal collaudo finale del sistema e servizio di assistenza e manutenzione per i primi 12 (dodici) mesi, sempre con decorrenza dal collaudo finale, è rappresentato dal corrispondente prezzo complessivo formulato dal predetto Fornitore nella propria Offerta Economica ed è pari, pertanto, all’importo di Euro ( / ) IVA esclusa;
b) il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla ASL Cagliari a titolo di prezzo per la prestazione dei servizi complementari di supporto e gestione del sistema (attività di amministratore di sistema, formazione ed addestramento e reporting gestionale) per 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal collaudo finale, è rappresentato dal canone annuale offerto dal Fornitore stesso nella propria Offerta economica per i 3 (tre) anni di durata del servizio. Tale corrispettivo è pari, pertanto, all’importo complessivo triennale di Euro ( / ) IVA esclusa;
b) il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla ASL Cagliari a titolo di prezzo per la prestazione del servizio complementare di assistenza e manutenzione sul sistema offerto per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi, successivi ai primi 12 (dodici) mesi di assistenza e manutenzione inclusi nel prezzo offerto per la fornitura, è rappresentato dal canone annuale offerto dal Fornitore stesso nella propria Offerta Economica per i 2 (due) anni di durata del servizio. Tale corrispettivo è pari, pertanto, a complessivo importo biennale di Euro ( / ) IVA esclusa;
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 lett. a) è dovuto dalla ASL Cagliari a decorrere dalla data di accettazione della fornitura come definita nel Capitolato tecnico, e cioè dalla data di esperimento del collaudo finale del Sistema RIS PACS con esito positivo, risultante dal relativo verbale.
3. La fattura relativa al corrispettivo di cui al comma 1 lett. a) verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l’emissione del verbale di collaudo finale contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di
pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo finale avvenuto con esito positivo.
4. I canoni annuali di cui al comma 1 xxxx.xx b-c) sono dovuti dalla ASL Cagliari al Fornitore a decorrere dall’attivazione dei relativi servizi complementari. Il servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi si attiverà alla scadenza dei primi 12 mesi di assistenza e manutenzione, che sono inclusi nel corrispettivo di cui al comma 1 lett. a). Tali canoni annuali verranno corrisposti dalla ASL Cagliari al Fornitore mediante il pagamento di quattro rate trimestrali posticipate per ciascun anno di durata dei servizi, ciascuna di importo pari al 25 (venticinque) per cento del valore del canone annuale IVA esclusa. Laddove le fatture venissero emesse prima delle scadenze trimestrali posticipate di ciascun anno di riferimento, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni caso, dal maturare delle predette scadenze.
5. Le somme portate dalle fatture emesse come indicato ai precedenti commi 3 e 4 verranno corrisposte dalla ASL Cagliari al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previo accertamento delle prestazioni effettuate. In conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tale fattura dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ASL Cagliari a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della/e fattura/e, ed accreditato, a spese della ASL Cagliari, sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del presente contratto. ll Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati..
6. I corrispettivi indicati nel presente contratto si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della fornitura ad esso affidata dalla ASL Cagliari, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
8. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra, eccezion fatta per quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
9. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell’esecuzione della fornitura affidata con il presente atto dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed all’ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG ed al CUP
indicati nel Disciplinare di gara. Detti CIG e CUP dovranno, altresì, essere indicati dalla ASL Cagliari nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
10. Le fatture relative alla prestazione dei servizi complementari dovranno contenere elusivamente il riferimento al CIG sopra indicato, nonché l’indicazione del trimestre di servizi erogato.
11. La ASL Cagliari, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle ASL Cagliari le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, nel capitolato e/o dalla vigente normativa d’Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte delle Stazione Appaltante.
14. L’importo dovuto dalla ASL Cagliari per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all’importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.
15. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ASL Cagliari a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all’ordinativo di fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ASL Cagliari. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 18 del presente contratto.
ARTICOLO 8. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nell’Offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle ASL Cagliari, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dalla ASL Cagliari;
e) mallevare e tenere indenne la ASL Cagliari da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per l’esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, da svolgersi presso i presidi e le unità operative della ASL Cagliari, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti presidi ed unità operative; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti della Stazione Appaltante. il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i presidi e le unità operative della ASL Cagliari continueranno ad essere utilizzati dal personale della predetta amministrazione e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di conseguenza, dichiara sin d’ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso i presidi e le unità operative della ASL Cagliari.
7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i presidi e le unità operative della ASL Cagliari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL Cagliari di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dalla ASL Cagliari e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al contratto ed all’ordinativo di fornitura.
10. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti gli eventuali sub – contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di comunicare alla ASL Cagliari il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
ART. 9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati vincolano il Fornitore anche nell’ipotesi in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi in capo all’Appaltatore gli oneri e le responsabilità di cui all’ art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, per l’ipotesi di subappalto.
ARTICOLO 10. PENALI.
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel piano operativo revisionato ed approvato dalla ASL Cagliari per il completamento dell’installazione del sistema RIS-PACS, o rispetto ad altro termine previamente concordato con la predetta Amministrazione, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale calcolata in misura pari allo 0,3 (zero
virgola tre) per mille dell’ammontare netto contrattuale pattuito per la fornitura del sistema RIS-PACS, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Nell’ipotesi in cui il collaudo finale del sistema RIS-PACS nel suo complesso, di cui al paragrafo 20 del Capitolato tecnico, non si concluda positivamente, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto contrattuale dovuto per la fornitura del sistema RIS-PACS per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a forza maggiore o a caso fortuito, intercorrente tra la data di esito negativo del collaudo e la data del successivo collaudo positivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica trimestrale effettuata dalla ASL Cagliari, non imputabile alla predetta Stazione appaltante, a forza maggiore o caso fortuito, relativamente alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al paragrafo 22.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni punto percentuale di riduzione rispetto al predetto livello di servizio.
4. Per ogni ora di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione dei guasti bloccanti ed il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, di cui al paragrafo 22.2 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad euro 300,00 (trecento/00) per ogni ora di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni ora di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione dei guasti non bloccanti ed il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, di cui al paragrafo 22.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad euro 300,00 (trecento/00) per ogni ora di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Nell’ipotesi in cui il fermo delle apparecchiature, relativo a guasti bloccanti, superi i 4 (quattro) giorni solari complessivi nel corso di un anno, anche se i singoli ripristini siano intervenuti nei termini di cui al paragrafo 22.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di fermo ulteriore, con esclusione delle ipotesi dovute a forza maggiore o caso fortuito. E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura e/o i servizi in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati. In tal caso la ASL Cagliari applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 11. CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente art. 10, dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla ASL Cagliari.
2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte della ASL Cagliari, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. La ASL Cagliari potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e/o ad altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La ASL Cagliari potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo/valore massimo complessivo del presente contratto, nei limiti previsti dalla disposizione di cui all’art. 145
D.P.R. n. 207/2010, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 12. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ.
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore ha stipulato e consegnato alla ASL Cagliari, a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la polizza fideiussoria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto, sottoscritta con primaria compagnia, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante..
2. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell’importo originario garantito.
4. Le parti dichiarano di fare pieno ed integrale rinvio al paragrafo 7 del Disciplinare di gara per quanto non previsto nei commi precedenti.
5. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell’affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l’adozione, nell’esecuzione di quanto previsto dall’appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone.
6. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ASL Cagliari e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.
7. In particolare con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ASL Cagliari a tenerla indenne e mallevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.
8. In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali il Fornitore si obbliga, inoltre, a mallevare e tenere indenne la ASL Cagliari da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
ARTICOLO 13. RISOLUZIONE.
1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. dalla ASL Cagliari al fine di porre fine all’inadempimento, la ASL Cagliari ha facoltà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., di intendere senz’altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto o da vigenti disposizioni di legge, la ASL Cagliari, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, potrà, altresì, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi:
a) qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipulazione del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;
b) qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
c) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la ASL Cagliari in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;
d) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal Fornitore neppure in seguito alle formali diffide ad adempiere comunicategli dalla Stazione Appaltante;
e) l’ipotesi che in relazione alla fornitura prevista dal presente Contratto si abbia un secondo od un successivo esito negativo del collaudo;
f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
g) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto;
h) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente atto;
i) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell’aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto;
3. La ASL Cagliari potrà, inoltre, procedere alla risoluzione del contratto nell’ipotesi prevista dall’art. 6 comma 8 del del
D.P.R. 207/2010, con le modalità ed il procedimento di contestazione previsto nella norma citata.
4. In ipotesi di risoluzione del contratto per i fatti dianzi indicati, la ASL Cagliari ha diritto di escutere la cauzione prestata e/o di applicare una penale equivalente laddove non sia possibile rivalersi su tale cauzione. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Cagliari di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
5. Restano, altresì, salve le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 14. SUBAPPALTO.
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
(oppure)
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara, affiderà in subappalto in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Le parti fanno pieno ed integrale rinvio al disciplinare di gara ed all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 per le modalità, gli obblighi e le condizioni connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura stipulato con la ASL Cagliari, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la ASL Cagliari, fermo restando il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 16. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese tributarie e contrattuali conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e la ASL Cagliari, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, con la sola esclusione dell’IVA di legge, senza diritto di rivalsa nei confronti della ASL Cagliari, salvo diversa disposizione di legge.
2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell’esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore, che provvederà a richiederne la registrazione con le predette modalità.
ART. 17 FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ASL Cagliari ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
ART. 18. RISERVATEZZA.
1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari.
3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle violazione degli obblighi anzidetti.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.
6. IL Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy), nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per l’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la ASL Cagliari, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all’art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
7. La ASL Cagliari verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla ASL Cagliari, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che la ASL Cagliari si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed il CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG ed il CUP dallo stesso comunicati.
9. Il presente Contratto è, altresì, sottoposto alla condizione risolutiva dell’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato, sempre in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il presente Contratto d’appalto si intenderà risolto e la Stazione Appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 20. CODICE DI COMPORTAMENTO.
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (DPR 16 aprile 2013, n. 62), come recepito ed approvato dalla ASL Cagliari, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del predetto regolamento, con deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2014, a disposizione presso la predetta Amministrazione e, comunque, disponibile in rete sul sito della ASL Cagliari (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxx00&xx0&xx0&xx0000&xxx0&xx00&xx0&xxxxxxx0) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la ASL Cagliari ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. In tal caso la ASL Cagliari, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la ASL Cagliari procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
ARTICOLO 21. CLAUSOLA FINALE
1. Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto da parte della ASL Cagliari non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazioni di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall’ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.
Selargius,
Per la ASL Cagliari Per il Fornitore
Il Commissario Straordinario Il legale rappresentante
Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 16; art. 17; art. 20.
Per il Fornitore
Il Legale rappresentante