CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per contratti semplici e chiari
R.C. CONTRATTI MISTI
GRUPPO NOBIS
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione;
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Data di ultimo aggiornamento: modello GPT.2018.001-2021.001 – Ultimo aggiornamento 01/12/2021
INDICE
• Pg. 2 di 12: Glossario e definizioni;
• Pg. 3 di 12: art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede;
• Pg. 3 di 12: art. 2 Altre assicurazioni;
• Pg. 3 di 12: art. 3 Decorrenza dell’assicurazione – Pagamento del premio;
• Pg. 3 di 12: art. 4 Variazioni del rischio;
• Pg. 3 di 12: art. 5 Durata del contratto – Esclusione del tacito rinnovo;
• Pg. 3 di 12: art. 6 Durata delle singole adesioni – Esclusione del tacito rinnovo;
• Pg. 3 di 12: art. 7 Oneri fiscali;
• Pg. 3 di 12: art. 8 Modifiche del contratto;
• Pg. 3 di 12: art. 9 Rinvio alle norme di legge;
• Pg. 3 di 12: art. 10 Interpretazione del contratto;
• Pg. 4 di 13: art. 11 Modalità di adesione e decorrenza delle garanzie;
• Pg. 4 di 12: art. 12 Variazioni delle garanzie scelte dall’Assicurato;
• Pg. 4 di 12: art. 13 Ambito di operatività delle garanzie;
• Pg. 4 di 12: art. 14 Precisazioni;
• Pg. 4 di 12: art. 15 Recesso in caso di sinistro;
• Pg. 5 di 12: art. 16 Oggetto dell’assicurazione del presente capitolo;
• Pg. 5 di 12: art. 17 Esclusione dolo;
• Pg. 5 di 12: art. 18 Validità temporale dell’assicurazione (Retroattività)
• Pg. 5 di 12: art. 19 Polizza in regime di “Claims Made” con Retroattività di 5 anni;
• Pg. 5 di 12: art. 20 Estensione R.C. Conduzione dello studio;
• Pg. 6 di 12: art. 21 Codice Privacy (Errato trattamento dei dati personali);
• Pg. 6 di 12: art. 22 Estensione Decreto Legislativo n. 81 9/4/08;
• Pg. 6 di 12: art. 23 Estensione Penalità Fiscali;
• Pg. 6 di 12: art. 24 Smarrimento Documenti;
• Pg. 7 di 12: art. 25 Esclusioni;
• Pg. 7 di 12: art. 26 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali;
• Pg. 7 di 12: art. 27 Massimale - Premio lordo per ogni assicurato- Scoperto e franchigia;
• Pg. 8 di 12: art. 28 Denuncia del sinistro e relativi obblighi;
• Pg. 8 di 12: art. 29 Clausola Arbitrale;
• Pg. 9 di 12: Appendice normativa;
• Pg. 11 di 12: Informativa privacy.
SEZIONE A – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e acquisisce la qualifica di Assicurato. |
Contratto | Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione tra Contraente e Impresa. |
Cose | Sia gli oggetti materiali che gli animali. |
Franchigia o scoperto | Importo, espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro. |
Impresa | Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale a Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx x. 00 e Direzione Generale sita in Agrate Brianza al viale Colleoni n. 21. |
Indennizzo o Indennità | La somma dovuta dalla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro |
Intermediario | Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa. |
Perdite patrimoniali | Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose. |
Polizza | L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente/Assicurato all’Impresa. |
Scoperto | La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. |
Scheda di adesione | Documento che deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato. |
Scheda di polizza | Documento attestante la sottoscrizione del contratto da parte del Contraente e riportante gli estremi della copertura assicurativa. |
Sinistro | Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Il Rappresentante Legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE B – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni R.C. Contratti misti Mod. GPT.2018.001-2021.001 – Ultimo aggiornamento 01/12/2021
In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile).
Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e/o dell’Assicurato.
Art. 2 – Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati dal Contraente; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Art. 4 – Variazioni del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare all’Impresa ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5 – Durata del contratto – Esclusione del tacito rinnovo
Il presente contratto ha validità dalle ore 00.00 del 01/01 alle ore 24.00 del 31/12, per la durata di anni UNO. Resta espressamente escluso qualsivoglia tacito rinnovo.
Art. 6 – Durata delle singole Adesioni – Esclusione del tacito rinnovo
Le Adesioni relative alla copertura di ciascun Assicurato decorrono dalle ore 00.00 del 01.01 se la disposizione di bonifico è andata a buon fine e se effettuata entro tale data.
Per gli Assicurati che effettueranno il pagamento successivamente a tale data, la garanzia decorre dalle ore 24.00 della disposizione del bonifico, a patto che lo stesso sia andato a buon fine e terminerà inderogabilmente alle ore 24,00 del 31 dicembre dello stesso anno. Resta espressamente escluso qualsivoglia tacito rinnovo.
Art. 7 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e/o dell’Assicurato.
Art. 8 – Modifiche del contratto
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate attraverso un documento sottoscritto dal Contraente e dall’Impresa.
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.
Art. 10 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà adottata l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o all’Assicurato.
Art. 11 – Modalità di adesione e decorrenza delle garanzie
Per aderire alla convenzione è necessario compilare la scheda di adesione, pagare il relativo premio a mezzo bonifico bancario, indicando nella causale il codice fiscale. Inviare la scheda di adesione e la prova del bonifico bancario a mezzo fax al numero 010/0000000 o a mezzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La scheda di adesione e la ricevuta del bonifico va trattenuta dall’Assicurato ai propri atti, a comprova dell’avvenuta adesione.
Art. 12 – Variazioni delle garanzie scelte dall’Assicurato
La combinazione di garanzie scelta dall’Assicurato al momento dell’adesione non può essere successivamente modificata, salvo variazioni nelle mansioni.
La richiesta di variazione della garanzia scelta dovrà essere inviata dall’Assicurato alla G.M. Assicurazioni Srl , accompagnata dalla documentazione comprovante il cambio delle mansioni.
La modifica della garanzia sarà operante dalle ore 24.00 del giorno in cui l’Impresa emetterà la necessaria Appendice di precisazione, il cui rilascio sarà essere subordinato al pagamento dell’eventuale premio integrativo.
Art. 13 – Ambito di operatività delle garanzie
L’assicurazione vale:
• relativamente alle perdite patrimoniali, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato e denunciate all’Impresa nel corso del periodo di validità della singola Adesione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto della singola Adesione stessa.
In caso di più richieste di risarcimento originate dal medesimo evento, ai fini della determinazione dell’operatività della copertura verrà considerata esclusivamente la data della prima richiesta. Qualora la data della prima richiesta sia compresa nel periodo di durata della singola Adesione, la copertura risulterà estesa anche alle richieste presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione a condizione che queste ultime siano afferenti al medesimo evento. L’Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia della copertura – che al momento della richiesta d’inclusione nella copertura assicurativa non ha ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e non ha conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con il presente contratto.
Art. 14 – Precisazioni
Si conviene fra le Parti che:
• in caso di esclusione anticipata dei singoli Assicurati nel corso dell’annualità assicurativa, l’Impresa non è tenuta a corrispondere alcun rimborso di premio, salvo quanto previsto per il recesso per sinistro di cui al successivo art. 15;
• tutta la corrispondenza intercorsa e la relativa documentazione prodotta tra il Contraente, la G.M. Assicurazioni Srl e gli Assicurati è a disposizione dell’Impresa, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;
• nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31 dicembre dell’anno d’inclusione.
Art. 15 – Recesso in caso di sinistro
Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione del sinistro, ciascun singolo Assicurato e l’Impresa possono recedere dalla copertura assicurativa limitatamente alla singola Adesione. Detto recesso deve avvenire a mezzo di comunicazione raccomandata AR da inviare dalla parte recedente all’altra Parte e al Contraente, con preavviso di 30 giorni.
L’Impresa si impegna a mettere a disposizione dell’Assicurato, presso la G.M. Assicurazioni Srl e tramite il Contraente, il premio pagato e non goduto, calcolato pro rata, al netto delle sole imposte di legge.
L’Assicurato che ha ricevuto comunicazione di recesso non può più aderire alla polizza, nemmeno con una combinazione di garanzie diverse.
SEZIONE C – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione si compone di un capitolo (R.C. Perdite patrimoniali) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO – R.C. PERDITE PATRIMONIALI
Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione del presente Capitolo
Resta inteso tra le Parti che potranno aderire alla copertura offerta dal presente contratto esclusivamente i soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato con una Banca, i quali esercitino in via accessoria e non predominante rispetto al predetto rapporto di lavoro anche l’attività di agente finanziario e/o mediatore creditizio.
L’impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato in quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge , di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio della professione descritta in polizza e che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all’Assicurato stesso per la prima volta e notificata agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel certificato, purché tali richieste di risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall’Assicurato o da un membro del Suo Staff e/o Collaboratore di cui l’Assicurato stesso debba rispondere durante il periodo di assicurazione.
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
La garanzia sopra prestata si intende estesa anche alle richieste di risarcimento derivanti da atti illeciti commessi sempre riferiti alla professione di agente in attività finanziaria e/o mediatore creditizio, da persone per le quali l’Assicurato è legalmente obbligato a rispondere, comprese le persone che al momento della richiesta di risarcimento erano dipendenti e /o collaboratori dell’assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa contro di loro nel caso in cui abbiano agito con dolo.
Art. 17 – Esclusione dolo
La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti a perdite dovute a qualsiasi fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell’Assicurato.
Art. 18 – Validità temporale dell’assicurazione (Retroattività )
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato e denunciate all’ Impresa nel corso del periodo di validità dell’assicurazione con le modalità e con i termini previsti dall’art. 29, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell’assicurazione.
In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, verrà considerata esclusivamente la data della prima richiesta, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione. L’Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
Art. 19 – Polizza in regime “Claims made” con retroattività di 5 anni
Il presente contratto è una polizza di responsabilità nella forma c.d. "claims made" con una retroattività quinquennale. Tale espressione, qualificante il regime temporale dell’Assicurazione, attesta che l’Assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato e notificate all’ Impresa per la prima volta durante il periodo di validità dell’Assicurazione, purché relative a condotte poste in essere nel periodo di validità della presente polizza o nel quinquennio antecedente.
Si richiama l’attenzione sulla disciplina di tale elemento contrattuale specificamente regolamentato all'art. 19 di polizza.
Art. 20 – Estensione R.C. conduzione dello studio
L’Impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di danni a terzi derivanti dalla negligenza dell’Assicurato e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale in oggetto all’assicurazione.
Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:
• Lavori di manutenzione straordinaria
• Attività non direttamente riconducibile all’attività professionale oggetto dell’Assicurazione
• Installazione o manutenzione di insegne
• Qualsiasi dipendente dell’Assicurato ivi inclusi soci e amministratori dell’Assicurato
• Qualsiasi Sostanza inquinante dell’aria dell’acqua e del suolo.
Relativamente alla sopra indicata copertura gli Assicuratori non risponderanno per somme in eccesso all’importo indicato nella scheda di copertura per singolo sinistro e in aggregato per il periodo
dell’assicurazione, quale sottolimite di risarcimento si intende compreso nel massimale di polizza indicato nella scheda di copertura e non in aggiunta ad esso.
In presenza di altra polizza emessa a copertura della Responsabilità Civile dell’Assicurato per danni cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell’Assicurato e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’Assicurazione, la presente garanzia si intende operante a secondo rischio.
Art. 21 – Codice Privacy (Errato trattamento dei dati personali)
Si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’Assicurato può essere ritenuto responsabile per ogni perdita causata a Terzi compresi i Clienti, in conseguenza di un Atto Illecito relativo all’errato trattamento dei dati personali (D.lgs 30/06/2003 n. 196 ex art. 15 primo comma danni cagionati per effetto del trattamento) o comunque ricollegabili all’errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conversazione, utilizzo, comunicazione e diffusione.
La garanzia opera entro il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza ed è esclusa in caso di Atto Illecito Continuato.
Art. 22 – Estensione Decreto Legislativo n. 81/2008
La presente polizza, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’Assicurato può essere ritenuto responsabile per ogni Perdita causata a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti ai sensi del Dl. 09/04/08 N. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all’Assicurato.
La garanzia opera con un sottolimite pari a ¼ del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza, con uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 ed è esclusa in caso di Atto Illecito Continuato.
Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori a rispondere, direttamente o indirettamente, per effetto di un’azione di rivalsa, della responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
Art. 23 – Estensione penalità fiscali
A maggior chiarimento delle Condizioni di polizza, si precisa che – salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all’Assicurato – il presente contratto terrà indenne quest’ultimo dalla RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad esse comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.
La garanzia opera con uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 ed è esclusa in caso di Atto Illecito Continuato.
Art. 24 – Smarrimento documenti
Qualora l’Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione che documenti quali : atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali) la cui custodia era stata affidata all’Assicurato od ai suoi predecessori o a terzi dagli stessi incaricati od anche solamente ritenuti affidabili dall’assicurato od ai suoi predecessori sono stati distrutti o danneggiati o persi o smarriti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli Assicuratori terranno indenne l’Assicurato per :
a) ogni Responsabilità legale nella quale l’Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o smarriti;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura supportati dall’Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali Costi o Spese
Art. 25 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni derivanti da :
• ammanchi di cassa;
• fatti dolosi dell’Assicurato;
• l’attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l’insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
• smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
• incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
• attività connessa alla gestione del personale;
• azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
• danni da inquinamento;
• danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.
• da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere.
Art. 26 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
L’Impresa, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze in sede civile.
L’Impresa ha facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato anche in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al 25% del massimale stabilito nella Scheda di polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra l’Impresa e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da esse designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 27 – Massimale – Premio lordo per ogni assicurato –Xxxxxxxx e franchigia;
La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per:
Massimale € 1.000.000,00
Scoperto 10%
Franchigia € 150,00
Garanzie per rapporto di lavoro subordinato:
Massimale € 1.000.000,00 (Per un fatturato annuo fino a € 40.000,00) Retroattività 10 anni
Franchigia € 1.000,00
Rapporto di lavoro autonomo:
Premio annuo lordo € 380,00 Premio semestrale lordo € 190,00 Premio trimestrale lordo € 95,00
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Massimale € 500.000,00
Scoperto 10%
Franchigia € 150,00
Garanzie per rapporto di lavoro subordinato:
Massimale € 500.000,00 (Per un fatturato annuo fino a € 40.000,00) Retroattività 10 anni
Franchigia € 1.000,00
Rapporto di lavoro autonomo:
Premio annuo lordo € 320,00 Premio semestrale lordo € 160,00 Premio trimestrale lordo € 80,00
SEZIONE D – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
Art. 28 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
L’Assicurato ha l’obbligo di denunciare all’Impresa ciascun sinistro, per il tramite della G.M. Assicurazioni Srl , entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell’addebito notificato. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell’Art. 1915 Codice Civile.
Le parti concordano che all’atto della denuncia di xxxxxxxx dovrà essere allegata:
1. fotocopia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento del premio;
2. i restanti documenti indicati nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
L’Impresa, acquisita tutta la documentazione necessaria alla corretta istruzione del sinistro, mette a disposizione dell’Assicurato l’importo da lui versato all’Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall’Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.
Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell’Assicurato, l’Impresa esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.
Art. 29 – Clausola arbitrale
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere deferite, su accordo delle parti, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all’altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Xxxxxxxxxxx, l’Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l’invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell’Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l’Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Brescia su ricorso dell’Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Brescia, salvo il disposto dell’Art. 810 - ultimo comma – C.P.C.
Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà. Sede dell’arbitrato in Brescia.
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
Codice Civile
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1897 – Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
Art. 1898 – Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori .
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità. |
Codice delle Assicurazioni Private
Art. 166 - Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
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