INDICE
INDICE
CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1 Oggetto del contratto.........................................................................................................................
Art. 1.2 Ammontare del contratto...................................................................................................................
Art. 1.3 Condizioni generali del contratto.........................................................................................................
Art. 1.4 Xxxxxxxxx e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.......................................................
CAPITOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE Art. 2.1 Oggetto dell’appalto.......................................................................................................................
Art. 2.2 Forma dell’appalto.........................................................................................................................
Art. 2.3 Ammontare dell'appalto..................................................................................................................
Art. 2.4 Variazioni delle opere progettate.....................................................................................................
CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 3.1 Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge...............................
Art. 3.2 Documenti che fanno parte del contratto.........................................................................................
Art. 3.3 Qualificazione dell'appaltatore.........................................................................................................
Art. 3.4 Risoluzione del contratto................................................................................................................
Art. 3.5 Garanzia definitiva.........................................................................................................................
Art. 3.6 Coperture assicurative....................................................................................................................
Art. 3.7 Disciplina del subappalto................................................................................................................
Art. 3.8 Consegna dei lavori – programma esecutivo dei lavori – termini per l'esecuzione – sospensione e riprese – proroghe – ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – presa in consegna lavori ultimati..............
Art. 3.9 Penali – premio di accellerazione.....................................................................................................
Art. 3.10 Sicurezza dei lavori........................................................................................................................
Art. 3.11 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .................................................
Art. 3.12 Anticipazione e pagamenti in acconto..............................................................................................
Art. 3.13 Conto finale...................................................................................................................................
Art. 3.14 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione...............................................
Art. 3.15 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore responsabilità dell'appaltatore................................
Art. 3.16 Oneri ed obblighi speciali a carico dell'appaltatore......................................................................
Art. 3.17 Spese contrattuali, xxxxxxx, tasse.............................................................................................
Art. 3.18 Cartelli all'esterno del cantiere........................................................................................................
Art. 3.19 Definizione delle controversie – accordo bonario- collegio consultivo tecnico – transazione - arbitrato Art. 3.20 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia – invariabilità dei prezzi – nuovi prezzi .............................................................................................
COMUNE DI _VITERBO
CONTRATTO D’APPALTO
Repertorio n. del
per l’esecuzione degli interventi di messa in siurezza e recupero dell'impianto sportivo di Atletica Leggera, del “Campo Scuola in Viterbo”, in via del Campo Scolastico.
L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ,
codice fiscale ФФФФФФФФФФФ e partita IVA ФФФФФФФФФФФ, che rappresenta nella sua qualità di ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; b)-
nato a
il
, residente in , via , in
qualità di dell’impresa con sede in , via ,
codice fiscale ФФФФФФФФФФФФФФФФ e partita IVA ФФФФФФФФФФФ che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale ФФФФФФФФФФФФФФФФ e partita IVA ФФФФФФФФФФФ ; 2- impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale ФФФФФФФФФФФФФФФФ e partita IVA ФФФФФФФФФФФ ; 3- impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale ФФФФФФФФФФФФФФФФ e partita IVA ФФФФФФФФФФФ ; 4- impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale ФФФФФФФФФФФФФФФФ e partita IVA ФФФФФФФФФФФ ; nonché l’impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale ФФФФФФФФФФФФФФФФ e partita IVA ФФФФФФФФФФФ ,
cooptata ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del regolamento generale. di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta comunale n.101 del 17/03/2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in siurezza e recupero dell'impianto sportivo di Atletica Leggera, del “Campo Scuola in Viterbo”, in via del Campo Scolastico per l’importo complessivo di € 257.609,73 di cui € 253.070,64 per lavori comprensivi di € 84.943,22 per incidenza della manodopera € 4.539,11 per
oneri della sicurezza ed € 65.390,25 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- che in seguito a , il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile
dell’ufficio
del comune n. in data
, i lavori sono stati aggiudicati al
sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;
- nel silenzio in merito del D.Lgs. n. 50/2016 ed in armonia a quanto previsto 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data , rubricato al protocollo n. in assenza del vuoto normativo attuale.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa che è di tipo aperto in quanto costituito da una serie di interventi successivi non predeterminati nel numero, a cui dar corso secondo le necessità della stazione appaltante. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito
«Codice dei contratti»).
Articolo 1.2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. L’importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro ) di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a corpo nel silenzio in merito del D.Lgs. n. 50/2016 ed in armonia a quanto previsto” ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e dell’articolo 106 comma 3 del D.P.R. n. 207 2010, si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.
Articolo 1.3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
Articolo 1.4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo , presso
.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante .
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », è/sono autorizzat a riscuotere, ricevere e quietanzare
le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i
.
signor
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT -
- - - .
5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
CAPITOLO 2
OGGETTO DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE
Art 2.1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati gli interventi di messa in siurezza e recupero dell'impianto sportivo di Atletica Leggera, del “Campo Scuola in Viterbo”, in xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.
Xx opere oggetto dell’appalto possono essere riassunte come di seguito indicato, salvo precisazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere fornite dal Direttore dei Lavori:
1.Allestimento Cantiere messa in sicurezza delle aree, verifica delle quote 2.Analisi preventiva e realizzazione dei campioni di pavimentazione esistente.
3.Taglio ed eliminazione della porzione di pavimentazione tra cordolo in alluminio e canaletta della corsia interna
4.Demolizione della scossalina in calcestruzzo tra pista e canaletta.
5.Pulizia della canaletta di raccolta delle acque meteoriche sistemata in corrispondenza della prima corsia. 6.Pulizia e risagomatura della fossa siepi fornitura per l'adeguamento alla normativa FIDAL compresa la
posa in opera di xxxxxxxxxxxx per sottofondazioni.
7.Realizzazione di pozzo drenante.
8.Realizzazione di scavo e posa in opera di corrugato per predisposizione dell’ attraversamento della pista dei servizi elettrici e idrici.
9.Rasatura autolivellante su sottofondi in cemento per lavori il recupero delle superfici delle pedane del lan cio del peso e del lancio del martello.
10.Verniciatura ostacoli fissi
11.Realizzazione di due o più campioni di colato posti nelle zone rettilineo e pedana di salto in alto. 12.Intervento di ricostruzione della superficie esistente e intervento di completo di “retopping” sia della pista
che delle pedane
13.Formazione della segnaletica fissa orizzontale completa, comprendente il tracciamento e la dipintura di corsie, partenze, cambi ecc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi ed avente caratteristiche conformi al Regolamento IAAF/FIDAL per l'omologabilità.
14.Targhettatura indicatrice in alluminio anodizzato, fissata sui cordoli perimetrali e segnaletica fissa orizzon tale completa.
15.Predisposizione del sistema transponder per il rilievo dei tempi di gara. 16.Xxxxxxxxx e posa in opera di verniciatura speciale acrilica per campi di atletica.
In ragione delle diverse tipologie di intervento che dovranno essere realizzate presso l’impianto sportivo comunale, si specificano di seguito i riferimenti normativo - prestazionali che dovranno essere garantiti per la corretta esecuzione a “regola d’arte” e piena rispondenza ai requisiti imposti, per ottenere a cura e spese dell’impresa, il collaudo finale delle opere da parte della federazione sportiva competente per settore (C.O.N.I. e F.I.D.A.L.– I.A.A.F.) e la riomologazione della pista e pedane del campo di atletica leggera “Campo Scuola”.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi dell’art. 1176 del C.C.
4. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) è 6397968A35 e il Codice Unico di Progetto è (CUP) D86H09000130002.
Art 2.2 - FORMA DELL'APPALTO
1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” nel silenzio dell'attuale norma, secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 4 periodo quarto e quinto del D.Lgs 163/06 e dall’articolo 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 168.127,42+ 84.943,22 per incidenza della manodopera ed € 4.539,11 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo € 257.609,75 oltre IVA.
“Retopping in colato pista atletica” | |||
Num. | |||
a) | Importo lavori soggetto a ribasso | € 168.127,42 | |
b) | Incidenza della manodopera | € 84.943,22 | |
c) | Oneri per attuazione piani di sicurezza | € 4.539,11 | |
a) + b) + c) | IMPORTO TOTALE | € 257.609,75 |
Art 2.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO
1. I lavori sono appaltati “a corpo” alle condizioni del presente Capitolato speciale d’appalto.
1. L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 257.609,75 (Euro duecentocinquantasetteuemilaseicentonove/75) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:
Euro | |
Importo dei lavori a corpo, al netto degli oneri della sicurezza | € 168.127,42 |
Incidenza della manodopera | € 84.943,22 |
Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi | € 4.539,11 |
TOTALE | € 257.609,75 |
3. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza connessi alla specificità del singolo cantiere di cui al combinato disposto dell’Allegato XV, punti 4.1.4 e 4.1.5 del D. Lgs. n. 81/2008, dell’art. 217, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 16, comma 1, lettera a.2, e 42, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, stimati in Euro 4.539,11 e non soggetti a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 253.070,64, per i lavori.
4. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE
Categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per Euro 253.070,64
5. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso.
6. L’importo contrattuale corrisponde alla somma degli importi delle lavorazioni comprese nel progetto esecutivo redatto dalla Stazione appaltante e delle proposte migliorative fatte proprie dall’Appaltatore in sede di gara, come risultanti dall’offerta complessiva presentata dall’Aggiudicatario, aumentato dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza.
Art. 2.4 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche non sostanziali che riterrà
opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale; l’importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell’importo del contratto.
3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell’attuale norma, secondo le modalità previste dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell’ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Esecutore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
5. Ogni variazione alle opere appaltate e/o variazione di materiale, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.
6. La violazione da parte dell’Appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 3.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato generale per quanto ancora in vigore.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Oltre ai contenuti del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto applicabile, dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva finalizzando il completamento dell’appalto all’acquisizione del collaudo finale della pista di atletica leggera e relative pedane da parte del CONI-FIDAL-IAAF per l’uso sportivo previsto per competizioni nazionali e internazionali.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione anche per quanto chiesto dalla FIDAL-CONI per l’ottenimento, a cura e spese dell’impresa, del collaudo finale e riomologazione della pista e pedane di atletica leggera per competizioni nazionali e internazionali.
L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
L’impresa dovrà comunque fornire una dichiarazione con la quale attesta di essersi recata sui luoghi ove saranno effettuati i lavori, di averne preso visione della consistenza e dello stato degli stessi, di aver piena conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanza generali e particolari, in particolar modo di quanto previsto dal precedente comma 2, che possono influire sulla determinazione del prezzo, di aver preso completa ed esauriente conoscenza del capitolato speciale di appalto e delle condizioni particolari circa la sicurezza dei lavori, di possedere l’attrezzatura e la capacità tecnico-economica per l’esecuzione dell’opera nei modi e nei tempi previsti.
Art. 3.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto ancora applicabile e non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) Le Leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche
ed i testi citati nel presente Capitolato;
d) la circolare FIDAL-2015 che indica le “Norme per la realizzazione di impianti di atletica leggera” e le normative esistenti da parte degli organi sportivi per l'ottenimento del collaudo e riomologazione della pista e della pedana di atletica leggera
e) L'Elenco dei Prezzi Unitari;
f) Il Cronoprogramma;
g) Le polizze di garanzia;
h) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza;
i) Tutti gli elaborati di progetto.
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 3.3 - QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2 e 216, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie ed importi:
TAB "A" |
QUALIFICHE RICHIESTE ALL'APPALTATORE |
a) CATEGORIA PREVALENTE Categoria OS6 ( finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ) per Euro 253.070,64 (Classifica I) |
Art. 3.4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di
cui all’art. 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 è stata superata la soglia stabilita al punto 1.5 del presente Capitolato speciale; con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui alll’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura
di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel D. Lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti e mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni della FIDAL-CONI- IAAF circa l’esecuzione dell’appalto;
d) mancato ottenimento della riomologazione FIDAL-CONI della pista e pedane di atletica leggera del Campo Scuola per competizioni nazionali e internazionali .
Se il Direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, dovrà inviare al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore; il Direttore dei lavori, inoltre, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa o non abbia potuto avvalersi della facoltà prevista dall’art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione
Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 3.5 - GARANZIA DEFINITIVA
L'Appaltatore è obbligato per la sottoscrizione del contratto a costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, tramite una cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La garanzia così calcolata sull'importo di contratto sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 103, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia sarà presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale delle imprese.
La mancata costituzione della garanzia determina, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 5/2016, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con successiva aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 3.6 - COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Esecutore è obbligato, altresì, a stipulare le seguenti polizze:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere, stante la peculiarità dei luoghi, pari ad euro
;
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)
Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’Esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.
Art. 3.7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’Esecutore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto; costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Non costituiscono comunque subappalto oltre alle forniture senza prestazione di manodopera, anche le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per la loro specificità, non si configurano affidate in subappalto quelle attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, per le quali occorre comunque effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni
nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
c) l’Appaltatore dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Esecutore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di cui al comma 17 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Affidatario ed a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se il contratto lo consente.
L'Affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
La Stazione Appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1 e all'articolo 84, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla Stazione Appaltante i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 3.8 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - TERMINI PER L'ESECUZIONE – SOSPENSIONI E RIPRESE – PROROGHE – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA
MANUTENZIONE – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
3.8.1 – Consegna dei lavori
La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, nel silenzio del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità e secondo le modalità previste dagli artt. 153, 154, 155 e 157 del
D.P.R. n. 207/2010.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Sono a carico dell’Esecutore gli eventuali oneri per le spese relative alla consegna.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario.
Nel caso la consegna avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della Stazione Appaltante, l'Esecutore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010. La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.
La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento, anche in prossimità di festività, alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 se la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari o Regionali.
In tal caso la Direzione dei Lavori indica nel processo verbale quali lavorazioni l'Esecutore deve immediatamente iniziare e le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori.
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili o per qualsiasi altra causa ed impedimento; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale provvisorio, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.
Qualora la consegna è parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore può chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. Se, trascorsi i novanta giorni, l'Appaltatore non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.
L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (Dieci) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
E' obbligo dell'Appaltatore procedere, dopo la consegna dei lavori, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
Il R.U.P. contestualmente al Direttore dei Lavori ed all'impresa comunica l'inizio dei lavori agli Uffici CONI- FIDAL.
3.8.2 – Programma esecutivo dei lavori
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
3.8.3 – Termini per l’esecuzione
L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 80 (Ottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo un eventuale minore termine all’esito delle risultanze di gara.
3.8.4 – Sospensioni e riprese
Si applicano le disposizioni dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le interruzioni parziali o totali delle singole lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali (quali avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, necessità di modifica del contratto, ecc.) che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto all’ultimo comma del periodo precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, nessun compenso o indennizzo è dovuto all’Esecutore negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed il Direttore del lavori indica, nel verbale di ripresa, il nuovo termine contrattuale.
Nell'eventualità che successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano parzialmente di procedere al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
In caso di sospensione il Direttore dei lavori compila, con l’intervento dell’Esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Le contestazioni dell'Esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 3, 4 e 7, l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
3.8.5 – Proroghe
L'Esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
3.8.6 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
L'Esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione prendendo atto delle risultanze dei tecnici FIDAL-CONI in merito ai tre sopralluoghi effettuati ed all’effettiva esecuzione dei lavori da parte dell’impresa secondo le prescrizioni impartite; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite .
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
L'Esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Il Certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato e solo dopo l’acquisizione della riomologazione alle competizioni sportive nazionali e internazionali da parte del CONI-FIDAL-IAAF.
3.8.7 – Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori solo dopo aver ottenuto a cura e spese dell’impresa la riomologazione CONI- FIDAL della pista e pedane destinate all’atletica leggera del “Campo Scuola.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
Art. 3.9 - PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, nel silenzio in merito del D.Lgs. n. 50/2016 ed in armonia a quanto previsto dall'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sarà applicata, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento).
Analoga penale sarà applicata in caso di ritardo nell’effettivo inizio dei lavori rispetto al termine fissato al punto
5.11.1 del presente Capitolato speciale; qualora il ritardo per dare inizio ai lavori dovesse essere superiore a
giorni 45 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma lavori si applicano le disposizioni dell'art. 108 comma 4 del D.lgs n. 50/2016.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o entrambe di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte dei Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
Per il ritardato adempimento delle singole obbligazioni assunte dall’Esecutore, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale.
Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'Esecutore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari a Euro 0 (diconsi Euro zero).
Art. 3.10 - SICUREZZA DEI LAVORI
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
- che il committente dei lavori è il Comune di Viterbo e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, l'arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'arch. Xxxxxxx Xxx in qualità di RUP del Procedimento;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è ;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, ammontano ad Euro 4.539,11 .
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il Piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il Responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il Piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Art. 3.11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 3.12 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 è prevista una anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondersi all’Appaltatore, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione sono stabiliti dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di contratto sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso del medesimo anno contabile.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 80.000,00 (Diconsi Euro Ottantamila).
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assicurativa è operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi in sede di liquidazione finale ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, attesta la regolarità di esecuzione degli stessi sentiti anche gli enti preposti CONI-FIDAL-IAAF circa la regolarità delle opere eseguite oggetto di contabilità .
I pagamenti sono subordinati alla positiva acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento unico di
regolarità contributiva (DURC) relativo all’Esecutore ed ai subappaltatori.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Non si farà luogo a pagamenti per materiali approvvigionati nel cantiere a piè d’opera, ancorchè accettati dalla Direzione dei Lavori.
Nel silenzio del D. Lgs. n. 50/2016, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio; qualora l’Esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all’Esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato; qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante spettano all’Esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
La misura del saggio degli interessi di mora è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze ed è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
Trattandosi di lavori a corpo, la valutazione è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo per essi previsto negli atti progettuali, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, previamente autorizzati dalla Direzione dei lavori, è effettuata in base a liste di operai, materiali e noli, applicando il ribasso contrattuale alla sola aliquota dell’utile e spese generali, valutata convenzionalmente nella misura complessiva del 25%.
Art. 3.13 - CONTO FINALE
Il conto finale verrà compilato dal Direttore dei lavori entro 30 (diconsi trenta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e da questi trasmesso al Responsabile del procedimento; congiuntamente il Direttore dei lavori trasmetterà al RUP una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta allegando la relativa documentazione.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di 15 (diconsi quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
L’Appaltatore, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate sul registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le eventuali riserve iscritte
sino a quel momento negli atti contabili e per le quali non siano intervenuti transazione o accordo bonario, eventualmente aggiornandone l’importo.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
Art. 3.14 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. E’ documento liberatorio ai fini del “Certificato di Regolare Esecuzione delle opere” il certificato di collaudo tecnico sportivo rilasciato dalla FIDAL-CONI.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
I termini di inizio e di conclusione nonché le modalità delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. n. 102 e 216, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n. 207/2010 con i relativi allegati.
Art. 3.15 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri ed obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto ed al D.P.R. n. 207/2010 - per quanto ancora applicabili - ed al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) Le spese e l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, laboratori privati di analisi di tutte le prove preventive e postume che verranno ordinate dalla direzione lavori e/o dai tecnici FIDAL-CONI, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori sulle pavimentazioni;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale di attrezzature, macchinari specialistici, ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
q) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
r) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
s) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'Ufficio Tecnico se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;
t) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
u) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
v) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
w) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, accertamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;
x) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
y) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
z) le spese per diritti di sopralluogo, istruttorie pratiche rivolte a concludere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte di Enti e Società pubbliche o private, come pure le spese per gli allacciamenti idrici ed elettrici e altre utenze ad uso del cantiere;
aa) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
bb) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per - trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 166 dei Regolamento OO.PP. approvato con DPR 05/ 10/ 2010 n.207;
cc) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
dd) La richiesta delle visite di controllo dei lavori in corso d'opera alla FIDAL CONI previste in numero minimo di 3 e messa a disposizione di quanto richiesto dalla FIDAL-CONI stessa compreso il pagamento delle tasse dovute;
ee) realizzare un campione di manto delle dimensioni di cm 50 x 50, realizzato fuori opera e su apposita superficie antiaderente per evitare “ stress da strappo”, contestualmente alla realizzazione della pavimentazione specialistica;
ff) La richiesta del collaudo finale e riomologazione alla FIDAL, compreso il versamento delle tasse dovute;
gg) l'obbligo per l'impresa appaltatrice di eseguire i lavori e di utilizzare i materiali in conformità a quanto riportato negli specifici Paragrafi del Capitolo III "Construction of the Track" dello IAAF Track & Field Faciiities Manual, con particolare riferimento ai parametri riscontrati dalle prove dinamiche in situ per: Riduzione della Forza (KA) Deformazione Verticale; e per quanto indicato durante i sopralluoghi dei funzionari CONI-FIDAL IAAF e nelle circolari emesse dagli stessi Enti;
hh) L’obbligo per l’impresa appaltatrice di trasmettere alla Direzione Lavori tutti i certificati di garanzia dei materiali impiegati, le relative schede tecniche, i formulari ecc;
ii) la fornitura dei disegni “as built” delle opere realizzate.
E' a carico dell'Assuntore ogni provvedimento fiscale che venisse applicato durante il corso dei lavori e ciò senza possibilità di alcuna rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione appaltante.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 3.16 - ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore è obbligato:
a) A partecipare ai sopralluoghi dei Tecnici FIDAL CONI e recepire e applicare le indicazioni degli stessi finalizzate all’ottenimento del collaudo e riomologazione della pista e pedane di atletica leggera del Campo Scuola di Viterbo, ad eseguire con propri mezzi, attrezzature e manodopera i prelievi e i campioni ed analizzarli presso
laboratori specializzati;
b) Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
c) A firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
d) A consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
e) A consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
f) L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico;
g) L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori;
h) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 3.17 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 3.18 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a propria cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dell'art. 105, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. (Vedi Allegato Tabella A).
Art. 3.19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO – TRANSAZIONE - ARBITRATO
3.19.1 - Definizione delle controversie
Con riferimento alla Parte VI, Titolo I, Capo II del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve e non si sia reso possibile procedere con esito positivo all'accordo bonario o a transazione, per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Viterbo.
3.19.2 - Accordo bonario
Ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico sia compreso tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni.
Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto.
Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l’importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
Il Direttore dei Lavori al fine del raggiungimento di un accordo bonario dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento dell’iscrizione delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma precedente.
Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione del Direttore dei lavori ed acquisitane la relazione riservata e, ove costituito, quella dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto.
Il RUP e l’Appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il RUP e l’Appaltatore, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso.
La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del Direttore dei lavori.
L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’Appaltatore, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Dirigente competente della Stazione Appaltante e all’Appaltatore.
Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in
sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.
In caso di reiezione della proposta da parte dell’Appaltatore ovvero di inutile decorso del termine di cui al precedente periodo sarà adito il giudice ordinario.
3.19.3. - Collegio consultivo tecnico
Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla Stazione Appaltante è preferibilmente scelto all’interno della struttura. Le parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all’art. 209, comma 16 e 216, comma 22 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali; all’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte; può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione; la proposta del collegio non vincola le parti.
Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l’atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto; l’accordo sottoscritto vale come transazione.
Qualora la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell’eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.
Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
3.19.4 - Transazione
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 euro è acquisito il parere del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno.
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
3.19.5 - Arbitrato
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 3.20 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile. Tuttavia, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’Elenco prezzi contrattuale, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dagli artt. 1.4 e 3.2 del presente Capitolato Speciale.