CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE Clausole campione

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto delle forniture e lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dell’esecuzione e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE. 42 ART. 3.3 43
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, cartelli in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello fornito dalla Stazione Appaltante.
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE. 25 Art. 3.16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 25
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE. L'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l' Amministrazione, l'oggetto dei lavori e il loro importo, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori, del Direttore operativo, del Direttore di cantiere, del Responsabile della sicurezza e degli eventuali Assistenti ai lavori; ed anche, ai sensi dell' art. 105, c. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti.
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire e di installare, a sua cura e spese, i cartelli di cantiere come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura, carico e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 Giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell’Appaltatore, del Progettista, del Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell’art. 118 comma 5 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonchè tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: I terreni di scavo, a seconda della loro natura, se terreno vegetale, terreno argilloso o di altra natura, dovranno essere stoccati in cumuli diversi ubicati in luogo indicati dal gestore sempre nell'ambito dell'area della discarica. Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo indicato dalla D.L. intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni. Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell'art. 36 del Capitolato Generale. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali. Le verifiche delle singole quantità e dei relativi prezzi di applicazione è a totale...
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 2,00 (larghezza) per