BANDO PUBBLICO PROGETTO
BANDO PUBBLICO PROGETTO
HOME CARE PREMIUM 2022 ASSISTENZA DOMICILIARE
(DAL 1° LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO
2025)
Per i dipendenti e pensionati pubblici, iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, per i loro coniugi,
per parenti di primo grado non autosufficienti
Indice Premessa
Art. 1 Oggetto del Bando Art. 2 Soggetti del Bando Art. 3 Beneficiari
Art. 4 Prestazioni riconosciute
Art. 5 Credenziali di accesso ed eventuale delega dell’identità digitale
per accedere ai servizi on line
Art. 6 Domanda di iscrizione al Programma “Accesso ai servizi di Welfare”
Art. 7 Attestazione ISEE
Art. 8 Domanda - Modalità e termini di invio telematico Art. 9 Istruttoria ed esito
Art. 10 Graduatoria ammessi e nuove domande
Art. 11 Prestazione prevalente – graduazione stato del bisogno Art. 12 Prestazione prevalente – importo effettivo
Art. 13 Obblighi del beneficiario e del responsabile del programma Art. 14 Assistente domiciliare
Art. 15 Diritto alle prestazioni integrative
Art. 16 Beneficiari del Progetto HCP 2019 non valutati – Valutazione del bisogno socio-assistenziale – PAI
Art. 17 Vincitori HCP 2022. Valutazione del bisogno socio-assistenziale. Art. 18 Verifiche
Art. 19 Piano assistenziale individuale (PAI) e Patto socio-assistenziale Art. 20 Assegnazione prestazioni integrative
Art. 21 Prestazioni integrative Art. 22 Ricevute mensili
Art. 23 Accertamenti e sanzioni Art. 24 Ricorsi
Art. 25 Responsabile del procedimento Art. 26 Note informative
Premessa
L’Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/1998). Per questo l’Istituto destina parte delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali al sostegno della non autosufficienza.
Nel 2010 è nato pertanto Home Care Premium (HCP), un programma che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.
Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale.
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili – cd. “prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare.
L’Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona – cd. “prestazioni integrative” – in collaborazione con gli Ambiti territoriali (ATS) di cui alla legge n. 328/2000 (o come differentemente denominati o identificati dalla normativa regionale in materia).
In caso di inerzia degli Ambiti, la collaborazione può essere garantita da Enti pubblici che abbiano competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona e che vorranno convenzionarsi ai sensi dell’art. 4, comma 2 del presente Bando.
Nel precedente bando pubblicato nel 2019 fu avviata in via sperimentale l’adozione di criteri che stabilivano una correlazione tra la prestazione prevalente e il bisogno socio-assistenziale. Tale sperimentazione ha sortito un effetto positivo sotto il profilo dell’efficacia degli interventi, garantendo l’adeguatezza del contributo erogato all’effettivo bisogno assistenziale, riferito sia al grado di disabilità, alle condizioni economiche e al bisogno di assistenza e, per tale motivo, nel presente bando viene confermato l’impianto adottato per HCP 2019.
Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, tutti i beneficiari risultati vincitori del programma HCP 2019 che non abbiano precedentemente rinunciato mantengono i requisiti di ammissibilità alla domanda del precedente progetto stesso e saranno ammessi in xxx xxxxxxxxxxx xx progetto HCP 2022 dietro presentazione di nuova domanda.
I beneficiari del programma HCP 2019 non sottoposti alla valutazione del bisogno socio-assistenziale dovranno accedere alla valutazione ai fini della determinazione del budget delle prestazioni.
Articolo 1 – Oggetto del Bando
1. Il presente Bando è volto ad individuare n. 35.000 aventi diritto alle prestazioni e ai servizi previsti dal Progetto Home Care Premium 2022.
2. Il Progetto Home Care Premium 2022 decorre dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025.
3. Le prestazioni del Progetto Home Care Premium sono incompatibili con le prestazioni Long Term Care - LTC. Il pagamento del primo contributo Long Term Care determina la decadenza automatica definitiva dal diritto ad ottenere le prestazioni di cui al Bando Home Care Premium.
Articolo 2 – Soggetti del Bando
1. All’interno del presente Xxxxx sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il responsabile di programma.
2. Il titolare del diritto è l’iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in servizio o in quiescenza. Qualora la domanda sia stata avanzata anteriormente al decesso del titolare in favore di un figlio, la prestazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui l’orfano era minore al momento del decesso del dante causa e non verrà erogata oltre il 26° anno d’età del beneficiario.
3. Il beneficiario è il soggetto destinatario degli interventi previsti dal
Progetto, come individuato dall’art. 3 del presente Bando.
4. Il responsabile di programma è lo stesso beneficiario ovvero il soggetto individuato dal beneficiario che cura gli adempimenti necessari all’ottenimento delle prestazioni previste dal presente Bando. In tale seconda ipotesi, il responsabile di programma può essere individuato nel titolare o, in caso di impossibilità anche di quest’ultimo di provvedere agli adempimenti, in uno dei soggetti obbligati per legge, ai sensi dell’art. 433 c.c., a corrispondere gli alimenti al beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario sia sottoposto ad amministrazione di sostegno ovvero a tutela, la figura del responsabile di programma può essere assunta anche dall’amministratore di sostegno, dal tutore o dal curatore.
Articolo 3 - Beneficiari
1. Sono beneficiari i soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socio assistenziali previsti dal Progetto HCP 2022.
2. Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione e i parenti di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016. Qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesimo.
3. Possono beneficiare degli interventi - di cui al comma 1- i minori orfani di dipendenti o di pensionati già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali al momento del decesso.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare, per il tempo dell’affidamento, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge 149/2001, disposto dal servizio sociale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni e, infine, affidamento preadottivo disposto dal Giudice.
5. Il decesso del titolare successivo alla data di presentazione della domanda non comporta la decadenza della prestazione.
6. La prestazione erogata in favore di coniuge del titolare, nel caso in cui intervenga successivamente lo scioglimento del vincolo coniugale, verrà mantenuta, salvo nuove nozze, nel rispetto del criterio della continuità assistenziale.
7. I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili.
8. Ai fini di cui al presente Bando le disabilità sono riconosciute e classificate in base alla seguente tabella:
Classificazione delle disabilità
CATEGORIE | DISABILITÀ MEDIA | DISABILITÀ GRAVE | DISABILITA’ GRAVISSIMA |
INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 67 ANNI | Invalidi dal 67% al 99% (D.Lgs. 509/88) | Inabili totali (100%) (L. 118/71, artt. 2 e 12) | Cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all’indennità di frequenza) | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 | Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1) |
INVALIDI CIVILI ULTRA 67ENNI | Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Invalidità dal 67% al 99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Inabilità 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | Cittadini ultrasessantasettenni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
CIECHI CIVILI | Art 4, L.138/2001 | Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) | Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) |
SORDI CIVILI | Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) | Sordi pre-linguali, di cui alla Legge n 381/1970 |
INPS | Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) | Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) | Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5) |
INAIL | − Invalidi sul lavoro 50- 79% (DPR 1124/65, art. 66); − Invalidi sul lavoro 35- 59% (D.Lgs. 38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) | − Invalidi sul lavoro 80- 100% (DPR 1124/65, art. 66); − Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) | − Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 – art. 66); − Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4 |
INPS GESTIONE PUBBLICA | Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) | Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2) | |
TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E DI GUERRA | Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71-80%) | Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81-100%) | Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81) |
HANDICAP | Art 3, comma 3, L.104/92 |
Articolo 4 – Prestazioni riconosciute
1. L’Istituto riconosce a n. 35.000 beneficiari utilmente collocati nella graduatoria di cui all’art. 10 un contributo economico mensile erogato in favore del beneficiario, per la retribuzione derivante dal rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell’art. 14 con l’assistente domiciliare (prestazione prevalente di cui all’art.11).
2. Ai soli utenti residenti nel territorio di competenza degli Ambiti territoriali sociali o degli Enti pubblici che si convenzioneranno con Istituto e il cui elenco sarà pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx, nella parte dedicata al concorso, saranno erogate le prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale in favore del beneficiario di cui agli artt. 20 e 21.
Le prestazioni integrative saranno fruibili, fatta salva la decorrenza individuale del diritto, dalla data indicata sul sito dell’Istituto per ciascun Ente e nell’arco temporale di durata del Progetto previsto dall’art.1, comma 2.
3. Per i beneficiari che risiedono in Ambiti convenzionati, l’accesso al Programma HCP si intende “rinunciato” al concorrere delle seguenti condizioni:
a) non risulta un contratto con un lavoratore in funzione di assistente domiciliare di cui al successivo art. 14 inserito nella procedura HCP 2022 entro 120 giorni dall’ammissione in graduatoria come vincitore ovvero entro 120 giorni dal provvedimento di accoglimento di eventuale ricorso avverso la mancata ammissione in graduatoria in posizione utile;
b) il beneficiario, entro 60 giorni, non si presenta, senza giustificato motivo, alla convocazione dell’INPS, ovvero, avendo già ricevuto la valutazione del bisogno, non accetta il Piano Assistenziale Individuale.
4. Per i beneficiari che non risiedono in Ambiti convenzionati, l’accesso al Programma HCP si intende “rinunciato” se non risulta un contratto con un lavoratore con funzione di assistente domiciliare inserito nella procedura HCP entro 120 giorni dall’ammissione in graduatoria come vincitore ovvero entro 120 giorni dal provvedimento di accoglimento di eventuale ricorso avverso la mancata ammissione in graduatoria in posizione utile, ovvero se, entro 60 giorni, non si presenta , senza giustificato motivo, alla convocazione dell’INPS per la valutazione del bisogno socio assistenziale.
5. Tutti i termini previsti nel presente Bando sono perentori.
Articolo 5 – Credenziali di accesso ed eventuale delega dell’identità
digitale per accedere ai servizi on line
1. L’accesso alle procedure indicate nel presente Bando avviene utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono usufruire della delega dell’identità digitale. Il delegato può accedere ai servizi dell’INPS al posto del delegante.
3. La richiesta di delega può essere effettuata tramite gli sportelli INPS oppure online.
4. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione “Accedere ai servizi” del sito xxx.xxxx.xx (in alto a sinistra).
5. Ai fini del presente Xxxxx, la persona delegata ai sensi del presente articolo non si identifica automaticamente con la figura del responsabile di programma di cui al comma 4 dell’articolo 2.
6. La designazione del responsabile di programma avviene dopo la pubblicazione della graduatoria in Welfare in un click.
Articolo 6 - Domanda di iscrizione al programma “Accesso ai servizi di Welfare”
1. Il titolare, qualora coincida con il beneficiario, può presentare domanda di partecipazione al presente Bando con le modalità di cui al successivo articolo 8.
2. Qualora il beneficiario non coincida con il titolare, quest’ultimo, deve prima provvedere ad iscrivere il beneficiario al Programma “Accesso ai servizi di Welfare”. L’iscrizione è propedeutica alla presentazione della domanda in modalità semplificata per tutte le prestazioni di welfare (“Welfare in un click”).
3. L’iscrizione di cui al comma precedente non deve essere ripetuta per i beneficiari “prioritari”, come identificati al comma 2 del successivo art.10. Il beneficiario, nel caso specifico, può procedere direttamente alla presentazione della domanda secondo le modalità indicate al successivo articolo 8.
4. Gli adempimenti relativi all’iscrizione al Programma “Accesso ai servizi di Welfare” e alla trasmissione telematica della domanda possono essere effettuati dagli Enti di Patronato e tramite Contact center.
Articolo 7 – Attestazione ISEE
1. All’atto della presentazione della domanda, deve essere stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo famigliare di appartenenza del beneficiario (anche in modalità ristretta) ovvero dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica.
2. Il valore dell’ISEE di cui al comma 1 è necessario per determinare il posizionamento in graduatoria di cui all’art. 10 e l’ammontare del contributo mensile erogato dall’Istituto in favore del beneficiario - c.d. prestazione prevalente - di cui all’art. 11, nonché l’ammontare del contributo massimo erogato dall’Istituto in favore dell’ATS per la fornitura di prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale del beneficiario, di cui all’art. 21. Le attestazioni ISEE vengono acquisite direttamente dall’Istituto. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi una valida DSU di cui al comma 1 del presente articolo, la domanda sarà collocata in coda alla graduatoria degli idonei. In caso di ex aequo, si riconosce priorità al beneficiario di età anagrafica maggiore.
I beneficiari dell’ultimo programma HCP, che al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, risulteranno privi di attestazione ISEE dell’anno corrente, saranno collocati in graduatoria in coda ai “prioritari”, ma manterranno la
priorità rispetto ai nuovi richiedenti. Il budget relativo alle prestazioni verrà determinato ai sensi del comma 7 del presente articolo.
3. L’Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica della suddetta dichiarazione da parte degli Enti preposti o convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale all’interno della medesima attestazione.
4. Il valore ISEE di cui al comma 1 del presente articolo, registrato dal sistema al momento dell’istruttoria della domanda, deve essere aggiornato presentando nuova DSU dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno di vigenza del Bando. L’aggiornamento della prestazione prevalente decorrerà dal 1° aprile successivo e dalla stessa data verrà aggiornato il budget delle prestazioni integrative. Le prestazioni integrative saranno eventualmente posticipate se il PAI sarà redatto successivamente al 20 marzo. Saranno ammesse le DSU presentate successivamente al 28 febbraio. In quest’ultimo caso, l’aggiornamento delle prestazioni decorrerà dal secondo mese successivo alla data di presentazione, ferma restando l’applicazione della fascia massima dell’ISEE ai fini della determinazione del budget.
5. Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate del corso dell’anno solare 2022, limitatamente ai fini del presente Bando, dovranno essere aggiornate nei mesi di gennaio/febbraio 2023. Fino al predetto termine, sarà cristallizzata la situazione economica di cui alla DSU presentata prima della domanda di partecipazione al Bando.
6. L’ultimo aggiornamento dell’ISEE, effettuato esclusivamente nei termini di cui ai commi precedenti, determina il ricalcolo dei valori massimi della prestazione prevalente e del budget delle prestazioni integrative con le decorrenze di cui al precedente comma 4. I beneficiari che, a seguito dell’aggiornamento ISEE, dovessero risultare con un budget integrative inferiore, per continuare a fruire delle prestazioni integrative, dovranno necessariamente stipulare ed accettare un nuovo PAI adeguato al nuovo importo spettante. (I PAI precedenti verranno chiusi d’ufficio al 31/03)
7. La mancata presentazione della DSU nei termini indicati al comma 4, comporta l’assegnazione d’ufficio nella fascia di ISEE più alta per determinare la prestazione prevalente e non si darà luogo ad assegnazione di budget per le prestazioni integrative.
8. L’accertamento di dichiarazioni mendaci che comportino una riduzione del valore di cui al comma 1 del presente articolo, determina la revoca dei benefici concessi e il recupero delle prestazioni erogate in forza del presente Bando.
Articolo 8 - Domanda - modalità e termini di invio telematico.
1. La domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium deve essere presentata direttamente dal beneficiario, oppure dal soggetto
delegato ai sensi del precedente articolo 5, esclusivamente per via telematica, pena l’improcedibilità della stessa, secondo le seguenti modalità:
• accedere all’area riservata MyINPS, digitare nel motore di ricerca “Domane Welfare in un click”, tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS (“Delega SPID su SPID”).
• cliccare sul relativo servizio;
• cliccare sulla voce di menu: “Scelta prestazione”;
• selezionare la prestazione “Home Care Premium”
• seguire le indicazioni per la presentazione della domanda.
2. Ai fini del presente Bando, tutte le comunicazioni verranno trasmesse all’indirizzo e-mail presente nell’area “Anagrafica e contatti” della pagina MyInps del beneficiario della prestazione o del responsabile di programma individuato successivamente all’approvazione della graduatoria tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4. In caso di presentazione domanda tramite Patronato, le comunicazioni saranno inviate ai recapiti dichiarati in domanda.
3. Per avvalersi del servizio di assistenza domiciliare di cui al presente Bando, devono presentare una nuova domanda anche i soggetti che già ne fruiscono per effetto del Progetto HCP 2019.
4. Per ciascun beneficiario non possono essere presentate due o più domande da parte di eventuali due o più delegati. In caso di presentazione di più istanze per il medesimo beneficiario sarà considerata utile la prima domanda validamente presentata in ordine cronologico.
5. La domanda, in un’ottica di semplificazione, consiste in una semplice manifestazione di volontà di ottenere la prestazione.
L’Inps avvia i controlli automatizzati e, in base ai dati presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto, verifica l’esistenza dei requisiti per ottenere i benefici.
La domanda genera un numero di protocollo che, per ragioni di tutela dei dati personali, sarà l’elemento identificativo della pratica in sede di pubblicazione delle graduatorie.
6. Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al Contact Center dell’INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 (gratuito) da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso dello SPID.
7. La domanda può essere presentata anche tramite Patronato. In tal caso, il Patronato dovrà inserire il protocollo della DSU o segnalare la mancata presentazione di DSU e indicare gli estremi del verbale che certifica lo stato di invalidità.
8. La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle
ore 12.00 del 1° aprile 2022 alle ore 12.00 del 30 aprile 2022.
9. Le domande dovranno pervenire con le modalità di cui ai commi precedenti a pena di esclusione.
Articolo 9 – Istruttoria ed esito
1. L’Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente Bando e comunica:
• l’accettazione della domanda
• il preavviso di respinta, con l’invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l’accertamento dei requisiti.
2. L’utente è avvisato da un SMS o da e-mail della necessità di visualizzare l’esito della domanda, di cui al comma precedente, nell’area riservata della procedura HCP.
3. Le informazioni risultanti in procedura HCP potranno essere integrate entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, decorsi i quali, i dati a sistema si intenderanno confermati. L’utente è tenuto a verificare nell’area riservata l’esito dell’istruttoria secondo la tempistica indicata al presente comma.
4. L’utente dovrà chiedere l’aggiornamento delle banche dati nelle modalità visualizzate in area riservata. Nelle more, la domanda sarà ammessa in graduatoria in base alle dichiarazioni autocertificate, salva l’iscrizione alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali del titolare, da verificare prima dell’ammissione in graduatoria.
5. L’Istituto verificherà entro 90 giorni l’aggiornamento delle banche dati
di cui al precedente comma 4.
6. L’Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l’obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all’art. 23 del presente Bando.
Articolo 10 – Graduatoria ammessi e nuove domande
1. L’Istituto, entro il 31 maggio 2022 pubblicherà sul sito internet xxx.xxxx.xx, nella specifica sezione riservata al concorso, la graduatoria dei beneficiari ammessi alla prestazione, individuabili con il numero di protocollo ai sensi dell’art. 8, comma 5.
2. Per il principio di continuità della cura assistenziale, i soggetti beneficiari collocatisi quali vincitori del Progetto HCP 2019 nelle graduatorie mensili pubblicate fino alla data del 3 Marzo 2022, e che non abbiano successivamente rinunciato al Progetto, che ripresenteranno domanda e avranno presentato DSU - saranno ammessi con priorità assoluta in graduatoria ordinati in base al grado di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella art. 3, comma 7), a parità di grado di disabilità saranno ordinati in base al valore ISEE crescente. Infine, in caso di ulteriore ex aequo, in ordine di età anagrafica decrescente. I beneficiari di HCP 2019 non valutati nell’ambito del precedente Progetto saranno considerati
prioritari e ammessi con riserva a fruire delle prestazioni previa valutazione del bisogno socio assistenziale.
3. I beneficiari del precedente HCP 2019, come specificato al precedente comma, che risulteranno non avere presentato la DSU, pur mantenendo il diritto alla priorità in graduatoria, verranno collocati in coda al gruppo dei già vincitori del Progetto HCP 2019, ordinati in base al grado di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella art. 3, comma 7), a parità di grado di disabilità saranno ordinati, in ordine di età anagrafica decrescente.
4. Gli utenti nuovi richiedenti per il progetto HCP 2022, non beneficiari del precedente progetto, sono ammessi, dopo i beneficiari HCP 2019, ordinati in base ai gradi di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella art. 3, comma 8), a parità di grado di disabilità saranno ordinati in base al valore ISEE crescente. In caso di ulteriore ex aequo, in ordine di età anagrafica decrescente.
5. Gli utenti nuovi richiedenti per il progetto HCP 2022, non beneficiari del precedente progetto, che non abbiano presentato prima della domanda la DSU, sono ammessi in coda alla graduatoria, dopo gli utenti soggetti di cui al precedente comma. Saranno ordinati in base ai gradi di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella art. 3, comma 8), a parità di grado di disabilità saranno ordinati in ordine di età anagrafica decrescente.
6. Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 1° luglio 2022 alle ore 12.00 e fino al 31 gennaio 2025 alle ore 12.00, sarà possibile presentare nuove domande, salva la sospensione della presentazione delle domande di cui al successivo comma 9.
7. Le nuove domande di cui al comma precedente saranno valutate secondo i criteri e con le modalità di cui al presente articolo.
8. Verificato il rispetto dei limiti del budget stanziato annualmente nel bilancio dell’Istituto per la prestazione HCP, la graduatoria di cui al comma 1 verrà aggiornata il terzo giorno lavorativo di ogni mese e ricomprenderà le domande presentate nel corso del secondo mese solare antecedente alla pubblicazione.
9. L’Istituto non procederà allo scorrimento della graduatoria mensile e all’assegnazione dei relativi benefici e sospenderà la possibilità di presentare domanda, qualora tale scorrimento determini una spesa incompatibile con le risorse finanziarie in bilancio. In tal caso, l’Istituto procederà, in occasione del riavvio dello scorrimento, a rideterminare i posti a Bando tenendo conto delle risorse disponibili.
10. L’Istituto si riserva di determinare l’interruzione in tutto o in parte del Progetto HCP per incompatibilità con le risorse in bilancio per ciascun anno finanziario.
11. Ai fini del presente Bando, la condizione di disabilità si considera riconosciuta a decorrere dalla data del provvedimento ovvero della sentenza di omologa. Solo rispetto ai già percettori di contributi, di cui al presente Bando, eventuali valutazioni successive che
comportino la riduzione o l’aggravamento del grado di disabilità, produrranno, dal mese successivo alla data del relativo provvedimento (verbale visita o sentenza di omologa), la rideterminazione degli importi massimi teoricamente dovuti ai sensi dell’art 11, comma 4. Coloro che sono stati classificati idonei ma non vincitori, in caso di aggravamento, potranno rinunciare al precedente posizionamento e proporre nuova domanda.
Articolo 11 - Prestazione prevalente – graduazione stato del bisogno
1. Per “prestazione prevalente” si intende il contributo mensile erogato dall’Istituto in favore del beneficiario, a titolo di rimborso per la retribuzione lorda corrisposta per il rapporto di lavoro con l’assistente domiciliare di cui all’art. 14.
2. L’Inps procede alla determinazione della prestazione prevalente, in relazione allo stato di gravità e alla fascia corrispondente alla valutazione dello stato di bisogno e alle condizioni economiche.
3. I beneficiari ammessi come vincitori che non hanno beneficiato del precedente programma e i beneficiari del precedente programma HCP 2019 non valutati saranno convocati dalla Sede INPS territorialmente competente per la valutazione dello stato del bisogno socio assistenziale con le modalità previste dall’art. 17 del presente Bando e, in base al punteggio ottenuto, saranno classificati nelle fasce di cui al comma 4 del presente articolo.
4. La prestazione prevalente, per la totalità dei beneficiari aventi diritto, sarà erogata nei limiti della misura massima teorica modulata come rappresentato nelle seguenti tabelle:
DISABILI GRAVISSIMI | |||
VALORE ISEE | Fascia I | Fascia II | Fascia III |
Fino a 8.000,00 euro | 1.380 | 1.165 | 950 |
da 8.000,01 a 16.000,00 euro | 1.200 | 980 | 770 |
da 16.000,01 a 24.000,00 euro | 1.000 | 000 | 000 |
da 24.000,01 a 32.000,00 euro | 950 | 750 | 550 |
da 32.000,01 a 40.000,00 euro | 850 | 650 | 450 |
oltre 40.000,00 euro | 750 | 550 | 350 |
DISABILI GRAVI | |||
VALORE ISEE | Fascia I | Fascia II | Fascia III |
Fino a 8.000,00 euro | 500 | 400 | 300 |
da 8.000,01 a 16.000,00 euro | 400 | 300 | 200 |
da 16.000,01 a 24.000,00 euro | 300 | 200 | 100 |
da 24.000,01 a 32.000,00 euro | 250 | 150 | 50 |
da 32.000,01 a 40.000,00 euro | 200 | 100 | 0 |
oltre 40.000,00 euro | 150 | 50 | 0 |
DISABILI MEDI | |||
VALORE ISEE | Fascia I | Fascia II | Fascia III |
Fino a 8.000,00 euro | 400 | 300 | 200 |
da 8.000,01 a 16.000,00 euro | 300 | 200 | 100 |
da 16.000,01 a 24.000,00 euro | 200 | 100 | 50 |
da 24.000,01 a 32.000,00 euro | 150 | 50 | 0 |
da 32.000,01 a 40.000,00 euro | 100 | 0 | 0 |
oltre 40.000,00 euro | 50 | 0 | 0 |
5. Per determinare l’importo massimo individuale della prestazione prevalente di tutti i beneficiari, l’importo della prestazione prevalente massimo teorico di cui al comma 2 e 4 del presente articolo, deve essere decurtato del valore corrispondente ad eventuali indennità, di cui il beneficiario abbia diritto nel mese di riferimento per il calcolo della prestazione stessa, quali:
a. indennità di accompagnamento agli invalidi civili, totalmente inabili di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i., 21 novembre 1988, n. 508;
b. indennità di frequenza per i minori invalidi di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
c. indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406 e s.m.i.;
d. indennità di comunicazione in favore dei sordi, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508;
e. indennità speciale ciechi parziali, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508 e s.m.i.;
x. xxxxxxx INAIL per l'assistenza personale continuativa di cui al
d.P.R. n. 1124/1965;
x. xxxxxxx di cura ed ogni altra provvidenza economica a supporto della condizione di non autosufficienza, erogate sulla base di altre disposizioni di legge o provvedimenti locali.
6. Non sono decurtati i contributi per non autosufficienti erogati della Gestione Assistenza Magistrale (ex Enam).
7. Per coloro che non presentano DSU, utilmente collocati in graduatoria, l’ammontare massimo teorico del contributo di cui al comma 2 e al comma 4 sarà quello individuato per la fascia di valore ISEE più alto.
8. Nel caso di titolare con più beneficiari, il contributo mensile massimo erogabile al lordo delle eventuali decurtazioni di cui al comma 5 del presente articolo, corrisponde a Euro 2.000,00 per la totalità dei beneficiari, in proporzione all’importo della prestazione prevalente spettante ai singoli beneficiari.
Articolo 12 - Prestazione prevalente – Importo effettivo
1. Fermo l’importo massimo individuale di cui al precedente articolo, la prestazione prevalente non potrà comunque essere superiore alla
retribuzione imponibile ai fini IRPEF dell’assistente domiciliare con contratto di lavoro domestico, comprensiva di tredicesima mensilità, per le ore previste dal contratto di lavoro stipulato, maggiorato del costo dei contributi a carico del datore di lavoro e sottratto dell’importo dei contributi a carico del lavoratore. È escluso il rimborso del TFR.
2. Il pagamento della prestazione prevalente avrà decorrenza dal mese successivo a quello di posizionamento utile in graduatoria. In caso di mancata valutazione dello stato del bisogno, di cui agli artt. 16 e 17 del presente Bando, in tempo utile, il pagamento è sospeso e verranno riconosciuti gli arretrati una volta effettuata detta valutazione.
3. L’erogazione mensile sarà commisurata al corrispettivo previsto a favore dell’assistente domiciliare nel contratto di lavoro domestico inserito alla data del 5 del mese e selezionato nella procedura HCP. Nell’eventualità di assenza di rapporto contrattuale in piattaforma gestionale HCP alla data del giorno 5, si terrà conto del contratto di lavoro domestico successivamente indicato nella procedura HCP per il mese. Ritardi nell’indicazione del contratto non consentiranno la tempestiva erogazione della prestazione prevalente.
4. Il rimborso del costo sostenuto, pur in concomitanza di più contratti di lavoro domestico, riguarderà solamente il rapporto di lavoro indicato dal responsabile nell’apposita piattaforma HCP, come descritto nel precedente comma.
5. Scaduti i termini previsti dalle norme di legge per il versamento dei contributi al lavoratore con funzione di assistente domiciliare, l’Istituto procederà al ricalcolo della prestazione prevalente avendo riguardo alla contribuzione versata in relazione al contratto di cui al comma 3.
6. In caso di successione di contratti nel corso del mese, saranno considerati i contratti successivi a quello di cui al comma 3, se indicati in procedura HCP, ai soli fini di evitare un conguaglio negativo a seguito del ricalcolo di cui al comma precedente.
7. In caso di conguaglio negativo, l’Istituto procederà al recupero degli importi eventualmente versati in eccedenza, compensandoli, ove possibile, con le somme mensilmente dovute.
8. Eventuali debiti relativi alla prestazione prevalente erogata in forza dei precedenti progetti (HCP2017 e HCP 2019) potranno essere recuperati dalle provvidenze spettanti nell’ambito del progetto HCP 2022.
9. In caso di mancato versamento della contribuzione, l’Inps sospenderà il pagamento della prestazione prevalente che verrà ripristinata solo a seguito della completa regolarizzazione del pagamento dei contributi con il riconoscimento delle prestazioni non corrisposte nel periodo di sospensione.
10. Il responsabile di programma è tenuto a segnalare attraverso l’apposita funzionalità presente in area riservata l’eventuale sospensione a vario titolo (es: aspettativa) del rapporto di lavoro all’interno del trimestre di riferimento entro il giorno 5 del mese in cui inizia la predetta sospensione. In caso di mancato adempimento secondo la tempistica
di cui al presente comma, i ratei erogati in misura eccedente rispetto alle ore effettivamente lavorate saranno oggetto di recupero mediante compensazione d’ufficio in occasione dei conguagli trimestrali.
11. Qualora il rapporto di lavoro venga sospeso per un intero trimestre il responsabile di programma, al fine di prevenire il pagamento di rate non spettanti, deve tempestivamente effettuare le previste comunicazioni obbligatorie afferenti al rapporto contributivo.
12. Se più utenti come datori di lavoro fanno riferimento allo stesso contratto di lavoro domestico domiciliare, ai fini del calcolo degli importi dovuti, le ore di lavoro saranno considerate divise in proporzione al tetto massimo teorico della prestazione prevalente lorda spettante ai singoli beneficiari.
13. In caso di decesso del beneficiario, la prestazione prevalente relativa al mese in corso, sarà erogata agli eredi a prescindere dalla data del decesso e previa richiesta indirizzata alla Sede INPS territorialmente competente e salvo verifica dell’assolvimento degli obblighi contributivi e dei relativi conguagli.
14. In caso di beneficiario con due o più titolari del diritto, il contributo spettante sarà, comunque, unico.
15. Per i soggetti residenti in ambiti territoriali non di competenza di Enti convenzionati per rendere le prestazioni integrative, di cui all’art. 21, al tetto massimo della prestazione prevalente sarà applicato un incremento del 15%, fermi restando i criteri di calcolo dell’importo effettivo definiti nel presente articolo.
16. Qualora il beneficiario riceva altra prestazione pensionistica o assistenziale, la prestazione sarà erogata su quello stesso Xxxx, visibile in procedura HCP.
17. Il contributo mensile della prestazione prevalente sarà accreditato esclusivamente su Iban intestato o cointestato al beneficiario registrato in procedura HCP. Nel caso di minori, che non abbiano un conto corrente a loro intestato o cointestato, il contributo viene accreditato sul conto corrente cointestato a entrambi i genitori ovvero, in caso di mancata cointestazione, previo consenso dell’altro genitore da inserire nel programma “Assistenza Domiciliare”.
18. In caso di rate inesitate e di singoli ratei che richiedono la procedura manuale ai fini della riemissione, i pagamenti non possono essere effettuati su libretti postali. Il responsabile di programma dovrà comunicare un iban alternativo, che non corrisponda ad un libretto postale, intestato o cointestato al beneficiario.
Articolo 13 – Obblighi del beneficiario e del responsabile del programma
1. Il soggetto beneficiario si qualifica quale datore di lavoro dell’assistente domiciliare di cui all’art. 14 ferma restando la possibilità che detta qualifica sia assunta dal responsabile del programma.
2. Il beneficiario o il responsabile del programma provvedono alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con l’assistente domiciliare, registrandolo sul sito dell’istituto nella procedura dedicata alla comunicazione on line “Lavoratori domestici” e al pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali connessi.
3. Il responsabile del programma, successivamente alla registrazione del rapporto di lavoro con l’assistente domiciliare, deve comunicare nella procedura HCP, nell’apposito spazio dedicato, l’assunzione dello stesso selezionando il numero di contratto presente in procedura HCP.
4. Il responsabile del programma, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro e stipula di un nuovo contratto di assunzione, deve avere cura di registrare in piattaforma HCP il nuovo rapporto di lavoro selezionando il numero di contratto di lavoratore domestico.
5. Anche i beneficiari, già vincitori del Precedente Progetto HCP 2019, devono provvedere alla comunicazione del contratto di lavoro domestico sulla procedura HCP ai fini del riconoscimento della prestazione prevalente.
Articolo 14 – Assistente domiciliare
1. L’assistente domiciliare è il lavoratore domestico alle dirette dipendenze del responsabile del programma o del beneficiario.
2. L’assistente domiciliare dovrà essere assunto in qualità di lavoratore domestico esclusivamente con un contratto di lavoro domestico di durata almeno pari a quella del progetto. Nel corso del progetto è sempre possibile la cessazione del contratto e l’assunzione di un nuovo assistente domiciliare per il periodo residuo del progetto.
3. L’erogazione del contributo mensile in favore del beneficiario, come individuato dall’art. 11, commi 2 e 4, è subordinata alla regolare assunzione dell’assistente domiciliare e all’acquisizione nello spazio dedicato della procedura HCP di tutti i dati relativi al rapporto di lavoro.
4. L’assistente domiciliare, rispetto al beneficiario, non può essere individuato nel coniuge ovvero nel convivente more uxorio né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.
5. Può essere individuato quale assistente domiciliare il figlio del beneficiario o altro parente/affine di secondo grado qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a. Convivenza con il beneficiario;
b. Non godere di ammortizzatori sociali o pensioni;
c. Non possedere redditi da lavoro dipendente o autonomo.
d. Non godere di altra indennità derivante dallo status di assistente domiciliare erogata dall’INPS o da altro Ente territoriale o nazionale.
6. Fatta salva l’esclusione di cui al comma 4, nel caso in cui esistano vincoli di parentela o affinità tra l’assistente domiciliare e colui che si qualifica come beneficiario, tali che ai sensi del D.P.R. 31 dicembre
1971, n.1403, il rapporto di lavoro debba essere provato, l’erogazione della prestazione prevalente è subordinata all’accoglimento della domanda da parte dell’INPS. Intervenuto l’accoglimento, l’erogazione avrà effetto retroattivo.
7. L’INPS si riserva di effettuare verifiche sulla sussistenza di rapporti di parentela di cui al comma 4 e, in caso di violazione, procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite.
Articolo 15 – Diritto alle prestazioni integrative
1. Gli ammessi al beneficio, ai sensi dell’art. 10, residenti in zone di competenza di Enti pubblici convenzionati verranno ripartiti tra gli stessi in ragione della residenza, al fine dell’erogazione delle prestazioni integrative. A ciascun Ente convenzionato sarà notificato l’elenco dei beneficiari a cui rendere le prestazioni integrative dopo che il patto socio assistenziale sia stato accettato dal richiedente.
Articolo 16 - Beneficiari del progetto HCP 2019 non valutati - Valutazione del bisogno socio-assistenziale – PAI
1. I beneficiari “non sperimentali” di HCP 2019, pertanto privi di valutazione nell’ambito del precedente Progetto HCP 2019, accederanno con priorità alle prestazioni previste dal programma HCP 2022 esclusivamente in ragione della fascia assegnata con valutazione del bisogno socio assistenziale di cui all’Art. 17.
I suddetti beneficiari, nelle more della valutazione, continueranno ad usufruire delle prestazioni previste e del budget del Progetto HCP 2019.
2. I beneficiari già valutati del progetto HCP 2019, vincitori del presente Bando, mantengono la valutazione ottenuta ai sensi del precedente Progetto, salvo necessità di rimodulare il PAI.
Articolo 17 – Vincitori HCP 2022. Valutazione del bisogno socio- assistenziale
1. L’operatore sociale incaricato dall’INPS provvede alla valutazione dello
stato del bisogno dei beneficiari del Progetto HCP 2022.
2. La valutazione mira ad identificare il bisogno socio assistenziale, valutando i seguenti domini:
DOMINI |
Mobilità domiciliare |
Mobilità extra domiciliare |
Sfera cognitivo-comunicativa –psichica |
Cura di sé |
Organizzazione vita giornaliera e relazioni sociali |
Terapie e cure |
3. L’indicazione dei pesi di ciascun dominio valutato e dei corrispondenti profili per i minori sarà oggetto di apposita pubblicazione entro il 31 maggio 2022 sul sito Inps, nella sezione dedicata al bando HCP.
4. Le modalità di valutazione dello stato del bisogno e i pesi per ciascun profilo valutato potranno essere oggetto di aggiornamento nel corso del Progetto. L’aggiornamento entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito del relativo Avviso e le nuove disposizioni saranno applicate agli utenti non ancora valutati.
5. A ciascun soggetto valutato sarà attribuito un punteggio che sintetizza lo stato di bisogno socio assistenziale. I punteggi saranno raggruppati in tre fasce per l’individuazione del tetto massimo delle prestazioni prevalenti, come previsto dall’art. 11, comma 4 e per l’attribuzione del budget delle prestazioni integrative, come previsto dall’art. 20. Il diritto alla prestazione integrativa si consegue al riconoscimento di un punteggio minimo di 10 quale risultato della valutazione.
6. I vincitori di HCP 2022, compresi i beneficiari prioritari provenienti dal precedente progetto, potranno richiedere per una volta sola nell’arco di vigenza del Bando la rivalutazione del bisogno socio assistenziale. Gli effetti della rivalutazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo per quanto concerne la prestazione prevalente e dalla tempistica dettata all’art. 19, comma 4 per quanto concerne le prestazioni integrative.
Articolo 18 – Verifiche
1. L’Istituto procederà ad effettuare verifiche, tramite le proprie strutture medico legali centrali e territoriali, in ordine alla sussistenza o permanenza delle condizioni psicofisiche che concorrono a determinare in favore di ciascun beneficiario il ricorso alle prestazioni previste dal Progetto.
2. Se in uno stesso nucleo famigliare ci sono più beneficiari, questi saranno sottoposti a verifica con priorità.
3. Ove venga accertata l’insussistenza o la non permanenza delle predette condizioni, l’erogazione di tutte le prestazioni previste dal Progetto verrà interrotta. Si procederà alla revoca del diritto ai benefici, con il recupero delle somme già erogate in caso di insussistenza delle condizioni previste dal bando.
4. Si procederà a revoca o alla sospensione dei benefici, con eventuale recupero delle somme già erogate, secondo la casistica riscontrata.
Articolo 19 – Piano assistenziale individuale (PAI) e Patto socio- assistenziale
1. Al termine della valutazione, preso atto delle opportunità di intervento, l’operatore sociale individuato dall’INPS, in accordo con il soggetto beneficiario non autosufficiente e con il responsabile del programma, predispone il Piano Assistenziale Individuale (PAI). Il PAI certifica le prestazioni che supportano il beneficiario nelle proprie inabilità.
2. Il beneficiario o il responsabile del programma provvede ad accettare o rifiutare il Piano accedendo on line.
3. Con l’accettazione del Piano proposto si attiva il Patto socio assistenziale familiare che certifica le risorse assistenziali destinate al beneficiario e descrive le modalità di intervento.
4. Nel caso in cui la sottoscrizione del Patto socio assistenziale familiare avvenga entro il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno dal mese immediatamente successivo. Laddove la sottoscrizione avvenga dopo il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno nel secondo mese successivo a quello di sottoscrizione.
5. Il Piano Assistenziale Individuale potrà essere aggiornato dal case manager dell’Ambito territoriale, rispetto alle prestazioni integrative riconosciute. Ogni variazione del Piano Assistenziale Individuale dovrà essere inserita nella procedura informatica dell’Istituto.
6. L’attivazione del Patto socio assistenziale familiare genera il diritto da parte del beneficiario a ricevere le prestazioni integrative previste dal Progetto HCP.
Articolo 20 – Assegnazione prestazioni integrative
1. Ad integrazione della prestazione prevalente, nei limiti di budget di cui al comma 4, l’operatore sociale potrà assegnare una o più prestazioni integrative, con costi a carico dell’Istituto, tra quelle erogate dall’Ente convenzionato competente per territorio.
2. Entro il 3 giugno 2022, sarà pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione dedicata al concorso, per ciascun Ente convenzionato, l’elenco dei servizi di assistenza domiciliare che questi garantisce tra quelli di cui all’art. 21.
3. A ciascun beneficiario potranno essere riconosciute prestazioni integrative, nei limiti del budget assegnato in base al valore ISEE, di cui all’art. 7 fino alla data di eventuale interruzione dell’erogazione della prestazione e, comunque, fino al 30 giugno 2025 - a decorrere:
a) nel caso dei vincitori inseriti nella prima graduatoria, dalla data del 1° luglio 2022 o dalla data di decorrenza dell’erogazione delle prestazioni integrative da parte dell’Ente convenzionato. Il budget spettante per il tempo intercorrente tra la data di ingresso come vincitore nella graduatoria e la valutazione sarà oggetto di recupero nei mesi successivi a condizione che il PAI sia accettato entro due mesi dalla data di valutazione del bisogno;
b) dal termine così come individuato dall’art. 19, comma 4, nel caso di vincitori inseriti nelle graduatorie successive.
4. Il budget dovrà intendersi attribuito per anno solare e determinato in base alla seguente tabella, che, ai soli fini di facilità di calcolo, riporta l’importo mensile:
Fascia di punteggio relativo al bisogno assistenziale | |||
VALORE ISEE | Fascia I | Fascia II | Fascia III |
Fino a 8.000,00 euro | 495 | 395 | 295 |
da 8.000,01 a 16.000,00 euro | 390 | 275 | 170 |
da 16.000,01 a 24.000,00 euro | 250 | 135 | 80 |
da 24.000,01 a 32.000,00 euro | 130 | 70 | 0 |
da 32.000,01 a 40.000,00 euro | 60 | 0 | 0 |
5. Il supporti di cui alla lettera G) dell’art. 20 potranno essere erogati nella misura massima del 20% del budget individuale annuale. L’utente ha la possibilità di cumulare i budget mensili maturati per l’acquisto del supporto.
Laddove il costo della prestazione integrativa sia superiore al contributo massimo erogabile, nel solo caso di erogazione di supporti, il beneficiario potrà farsi carico dell’eventuale eccedenza.
6. Qualora la Convenzione stipulata tra l’Inps e l’Ente partner erogatore delle prestazioni integrative si risolva, cesserà l’erogazione dei servizi assistenziali di cui all’art. 19. Ai beneficiari residenti nel relativo territorio sarà riconosciuto, a titolo di controprestazione, un aumento del 15% sul valore della prestazione prevalente spettante, in base alla tabella di cui all’art. 11, comma 4, a decorrere dal mese successivo alla risoluzione.
7. Per coloro che non presentano o non rinnovano la DSU, nei modi e nei termini di cui all’art. 7, utilmente collocati in graduatoria, non saranno riconosciute prestazioni integrative.
Articolo 21 – Prestazioni integrative
1. I servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative sono i seguenti:
a. Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio- sanitari ed educatori professionali:
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio- sanitari ed educatori professionali. È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria.
b. Altri servizi professionali domiciliari:
Servizi professionali resi, da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti.
c. Servizi e strutture a carattere extra domiciliare:
Interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione della evoluzione della patologia degenerativa che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l’infanzia.
d. Sollievo:
A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora la necessità assistenziale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette “cure familiari”.
e. Trasferimento assistito:
Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato. Qualora il budget assegnato agli utenti destinatati del servizio sia sufficiente ovvero con integrazione a carico dell’ambito o dell’Ente pubblico convenzionato potrà essere acquistato un mezzo dedicato e idoneo al trasporto disabili, che resterà di proprietà dell’Ambito o dell’Ente pubblico.
f. Pasto:
Servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura.
g. Supporti:
Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa dichiarazione redatta da un medico del SSN secondo il fac-simile allegato al presente Avviso che, senza entrare nel merito delle patologie riscontrate, dichiari sotto la propria responsabilità ed in modo inequivocabile il collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale. Sono considerati supporti:
I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
II. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare
una deficienza o una infermità;
III. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
IV. strumentazioni tecnologiche ed informatiche ad uso diretto del beneficiario per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane che abbiano evidente collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale. Non rientrano nel novero delle strumentazioni ammesse, elettrodomestici destinati al comune uso domestico ovvero impianti di condizionamento;
V. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione in relazione alle specifiche patologie come indicato nel punto precedente;
VI. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne;
VII. l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica degli strumenti di guida;
VIII. la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private;
IX. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di domotica, collegati alla menomazione patita, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.
Il supporto può essere riconosciuto nel limite massimo del 20% del budget individuale annuale.
h. Percorsi di integrazione scolastica:
Servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti del budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex lege 104/1992. L’intervento potrà
essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico.
i. Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse
abilità e per l’inserimento occupazionale:
Servizi rivolti a persone in età da lavoro di ausilio alla ricerca di un’occupazione idonea rispetto alle abilità e capacità personali ovvero di orientamento per intraprendere un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro avendo riguardo dei limiti legati alla condizione di non autosufficienza.
Servizi rivolti a valorizzare le diverse abilità della persona non autosufficiente anche non propriamente finalizzate alla percezione di un guadagno.
l) Servizi per minori affetti da autismo:
Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.
m) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili: Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività.
n) Servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento.
Le prestazioni occasionali di cui alle lettere D) ed E) saranno sostitutive di altre prestazioni previste nel PAI nei limiti del budget assegnato.
Articolo 22 – Ricevute mensili
1. Il responsabile di programma entro il giorno 30 del mese di inserimento delle ricevute da parte dell’ATS, visualizza in procedura le prestazioni integrative che l’Ambito dichiara di aver erogato. Il responsabile può confermare in procedura le prestazioni integrative ricevute.
2. In mancanza dell’adempimento di cui al comma precedente, le prestazioni integrative previste nel PAI si intendono ricevute, nelle quantità indicate dall’Ambito territoriale in procedura.
3. Nel caso in cui beneficiario non abbia fruito in tutto o in parte delle prestazioni integrative previste da PAI o dichiarate dall’Ambito, il responsabile del programma dovrà specificare se la mancata erogazione è dovuta:
a. all’Ente convenzionato (inadempienza dell’Ambito);
b. ad un’impossibilità temporanea del beneficiario di fruirne (in
accordo con l’Ambito);
c. alla rinuncia definitiva alla prestazione del mese (rinuncia).
4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, le prestazioni integrative non fruite possono essere recuperate entro i 6 mesi successivi nell’ambito delle prestazioni previste dal PAI. Laddove un nuovo PAI non preveda la tipologia di prestazione non fruita in
accordo con l’ambito nell’arco di vigenza del precedente PAI, il recupero
non sarà consentito.
4bis. In caso di azzeramento delle prestazioni integrative per gli effetti di cui all’art. 7, commi 6 e 8 del presente Bando, le prestazioni non fruite nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) possono essere recuperate entro 6 mesi dalla data in cui dovevano originariamente essere ricevute.
5. Le prestazioni integrative rinunciate, di cui alla lettera c) del comma 3, non possono essere recuperate nei mesi successivi.
6. Le prestazioni integrative non fruite nel corso del Progetto HCP 2019 non potranno essere recuperate nell’ambito del Progetto Home Care Premium 2022.
Articolo 23 – Accertamenti e sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'Istituto, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell’art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni. Resta ferma la possibilità di apportare, nei termini di legge, le dovute correzioni o produrre documentazione giustificativa.
Articolo 24 – Ricorsi
1. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.
Articolo 25 – Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente INPS della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano responsabile in materia di welfare territorialmente competente.
Articolo 26 – Note informative
1. Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center, che risponde al numero verde 803 164. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico, 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.
Roma, 30 marzo 2022
x.xx in originale
Il Direttore centrale Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx