Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificat...
Beneficiari. La designazione dei Beneficiari, fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e ri- portata sul Documento di Polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente stesso alla Società oppure mediante disposizione testamentaria. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all’Art. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l’assenso scritto di quest’ultimo.
Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; • dopo il decesso del Contraente; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo, richiedo- no l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla So- cietà o disposte per testamento.
Beneficiari. I Beneficiari della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato vengono designati dall’Assicurato tramite specifica indicazione riportata nel Modulo di Adesione. L’Assicurato può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo la morte dell’Assicurato; - quando l’Assicurato e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio; - dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio. Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso e liquidazione richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte con dichia- razione scritta a Eurovita oppure con testamento recante l’espressa indicazione della polizza. Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario.
Beneficiari. Beneficiario della prestazione di rendita può essere esclusivamente il Contraente. I Beneficiari per il caso di decesso dell’Assicurato sono designati dal Contraente alla sottoscrizione del Modulo di proposta, il Contraente può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall’articolo 1921 del codice civile. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all’Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (articolo 1921 del codice civile): ◼ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio; ◼ dopo la morte del Contraente (se persona fisica); ◼ dopo che, verificatosi l’evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Beneficiari. 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni di cui al “Regolamento” Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito a...
Beneficiari. Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni garantite al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
Beneficiari. Possono utilizzare il Part Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
1) malati oncologici;
2) genitore o tutore legale di minore di anni 3;
3) genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di disabilità.
Beneficiari. I Beneficiari sono i soggetti indicati dall’Aderente che beneficiano della Liquidazione del Capitale Assicurato al verificarsi del Decesso dell’Assicurato e sono designati (uno o più) al momento della sottoscrizione. La designazione favorita dei Beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, l’Aderente può indicare nell'ambito del Modulo di Adesione i dati di un Referente Terzo, diverso dal Beneficiario, a cui Credemvita può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del Decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei Beneficiari. Nel caso in cui i Beneficiari della Polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente.
X. Xxxxx restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa Liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’Assicurato la qualifica di chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i Beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente.
B. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa Liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, r...
Beneficiari. Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.