Beneficiari Clausole campione

Beneficiari. La designazione dei Beneficiari, fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e ri- portata sul Documento di Polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente stesso alla Società oppure mediante disposizione testamentaria. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all’Art. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l’assenso scritto di quest’ultimo.
Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificat...
Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; • dopo il decesso del Contraente; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo, richiedo- no l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla So- cietà o disposte per testamento.
Beneficiari. Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.), con le modalità indicate nell’ultimo capoverso. • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; • dopo la morte del Contraente; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla polizza vita.
Beneficiari. Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni garantite al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
Beneficiari. Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie: • Disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con un’età compresa tra 29 e 32 anni; • Lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni; • Lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi; • Donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile; • Portatori di handicap.
Beneficiari. Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
Beneficiari. Beneficiari delle prestazioni assicurative previste dal Contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, legittimi dell’Assicurato stesso, ossia i soggetti che rivestono, al momento della morte dell’Assicurato, la qualità di chiamati all’eredità di costui, risultando irrilevante, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi. Come previsto dagli articoli 1920 e 1921 del Codice Civile, il Beneficiario di un Contratto di assicurazione sulla vita, per effetto della designazione fatta a suo favore, acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Da ciò deriva che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione da parte dell’Assicurato che faccia espressa menzione del presente Contratto, la prestazione assicurativa sarà divisa in parti uguali. L’Assicurato ha la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare o modificare la suddetta designazione, ad eccezione dei seguenti casi: • dopo che l’Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; • dopo il decesso dell’Assicurato; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento. In tale ultimo caso, per essere efficaci, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento alla polizza vita. La comunicazione della nomina o revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che, come tale, non potrà essere opposto alla Compagnia fino a che la nomina o revoca o modifica del Beneficiario non sia stata comunicata alla Compagnia medesima. Per le coperture prestate da Bipiemme Assicurazioni S.p.A., le prestazioni assicurative saranno riconosciute a favore dell’Assicurato. In nessun caso, nel corso della durata del Contratto, la Banca potrà essere indicata come Beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative.
Beneficiari. Possono utilizzare il Part-Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie: - malati oncologici; - Assistenza agli anziani; - genitore o tutore legale di minore di anni 3; - genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di handicap.
Beneficiari. In caso di decesso dell’Assicurato: A Il Contraente B Gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali D I figli dell’Assicurato in parti uguali E I genitori dell’Assicurato in parti uguali F Il coniuge dell’Assicurato o, in mancanza, i figli dell’Assicurato in parti uguali