Prestazioni integrative Clausole campione

Prestazioni integrative. 1. Le prestazioni integrative erogabili sono le seguenti: A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educa- tori professionali: interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio- sanitari ed educatori professionali. È escluso l’intervento di natura professionale sani- taria. B) Altri servizi professionali domiciliari: servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti. C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: interventi integrativi e com- plementari di natura non sanitaria, per lo sviluppo delle capacità relazionali o cogniti- ve, il potenziamento delle abilità e la prevenzione e il rallentamento della degenera- zione che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l’infanzia.
Prestazioni integrative. Per i lavoratori in somministrazione, nei casi di malattia o infortunio, sono previste pre- stazioni integrative a carico della bilateralità (allegato 2).
Prestazioni integrative. Per i lavoratori in somministrazione, nei casi di malattia o infortunio, sono previste prestazioni integrative a carico della bilateralità secondo l'allegato * al contratto.
Prestazioni integrative. Art. 22 Ricevute mensili
Prestazioni integrative. 1. I servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative sono i seguenti: a. Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio- sanitari ed educatori professionali: b. Altri servizi professionali domiciliari: c. Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: d. Sollievo: e. Trasferimento assistito: f. Pasto: g. Supporti: I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera); II. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; III. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; IV. strumentazioni tecnologiche ed informatiche ad uso diretto del beneficiario per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane che abbiano evidente collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale. Non rientrano nel novero delle strumentazioni ammesse, elettrodomestici destinati al comune uso domestico ovvero impianti di condizionamento; V. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione in relazione alle specifiche patologie come indicato nel punto precedente; VI. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne; VII. l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica degli strumenti di guida; VIII. la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private; IX. qualsiasi altra fornitura ed insta...
Prestazioni integrative. In tema di previdenza integrativa si rinvia all’accordo sottoscritto tra le parti in data 18/1/2000 e riportato all’allegato 5.
Prestazioni integrative. 1. I servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative sono i se- guenti: X. Xxxxxxx professionali domiciliari resi da operatori socio- sa- nitari ed educatori professionali: B. Altri servizi professionali domiciliari: C. Servizi e strutture a carattere extra domiciliare:
Prestazioni integrative. Cure dentarie (protesi comprese) rese necessarie a seguito di infortunio certificato dal pronto soccorso, nel limite assistenziale e con lo scoperto previsto per le prestazioni di cui al precedente Art. 8); ⮚ Assistenza medica, anche domiciliare, al neonato nei primi 30 gg., con riferimento ai casi previsti al precedente art. 8) e successivo art. 12 punto1.; ⮚ Assistenza medica e/o infermieristica, anche domiciliare, e/o farmacologica, nel limite assistenziale e con lo scoperto previsto per le spese indicate al successivo art. 12 punto 1. per le patologie e prognosi sicuramente infausta e/o patologie che ai sensi della tabella pubblicata con decreto dal Ministero della Sanità del 24 febbraio 1992 comportino una invalidità fisica del 100%; ⮚ Trasporto dell’assistito infermo e dell’accompagnatore in Italia e all’estero e/o viceversa fino al limite assistenziale di Euro 1.550,00 in Italia e di Euro 2.580,00 all’estero per ogni anno e soltanto per quanto previsto al precedente Art. 8).
Prestazioni integrative. 1) Rimborso spese per prestazioni odontoiatriche Rimborso delle spese sostenute per prestazioni odontoiatriche, ortodontiche e chirurgia implantologica, entro i limiti previsti per ciascuna prestazione della tabella in allegato n. 3, con il limite massimo per anno assicurativo e per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare, pari a € 2.350,00, aumentato di € 1.345,00 per i primi due carichi familiari e di € 465,00 per ciascuno dei carichi familiari successivi. In alternativa al trattamento di cui alla tabella analitica delle prestazioni, al Funzionario che ne faccia esplicita richiesta all’atto della presentazione della prima notula di rimborso nell’anno, verranno rimborsate, entro i limiti massimi indicati al 1° paragrafo, le spese effettivamente sostenute con una franchigia del 20%.
Prestazioni integrative. I servizi oggetto di prestazioni integrative sono i seguenti: